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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

22 Ottobre 2009
in Camera

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 settembre 2005. – Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.
Atto n. 522.
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Angelo SANTORI, presidente, avverte che sostituirà personalmente il relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna.

Roberto GUERZONI (DS-U) lamenta l’assenza di un rappresentante del Governo, considerato che nella presente fase è essenziale per la Commissione ricevere direttamente dal Governo informazioni in ordine all’andamento del confronto con le parti sociali nonché sulla posizione del Governo relativamente alle loro osservazioni.

Cesare CAMPA (FI) ha l’impressione che l’opposizione intenda procedere nei lavori sulla falsariga delle sedute precedenti, in sostanza frapponendo ostacoli alla discussione sul merito del provvedimento. In proposito, richiama il parere pro veritate del presidente emerito della Corte Costituzionale professor Baldassarre relativamente ai quesiti se sia fondata la tesi che il contributo del datore di lavoro non possa che restare di pertinenza della contrattazione e quella secondo cui i principi e criteri direttivi della legge delega consentono al Governo di disporre che detto contributo non possa essere liberamente destinato dal lavoratore alla forma pensionistica da lui prescelta: al riguardo, il parere chiarisce che, per il contributo del datore di lavoro, non sussiste una riserva a favore della contrattazione collettiva e che una corretta interpretazione della legge delega preclude ogni possibilità al legislatore delegato di limitare la libera circolazione e la libera trasferibilità alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore.

Angelo SANTORI, presidente, rileva come, pur essendo naturalmente utile la presenza di un rappresentante del Governo, nel caso del provvedimento in esame essa è stata sinora costantemente assicurata e, nella seduta di ieri, il sottosegretario competente ha specificato che il Governo ritiene di non dovere fornire ulteriori elementi per la discussione.

Emilio DELBONO (MARGH-U) rileva come, sul piano politico, si ponga la questione dell’affidabilità del Governo rispetto agli impegni assunti nel corso degli incontri con le parti sociali, fase che non può ancora considerarsi conclusa, nonché la questione degli impegni che il Governo assume nella sede della Commissione relativamente al testo in esame. È pertanto essenziale la presenza di un rappresentante del Governo e del relatore nelle sedute in cui si esamina il provvedimento, anche al fine di una rapida definizione del testo, considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione prima della scadenza della delega.

Pietro GASPERONI (DS-U) ribadisce che il suo gruppo intende favorire l’emanazione del decreto legislativo in materia di previdenza complementare entro il termine previsto dalla legge di delega, avendo sostenuto, sin dalla riforma previdenziale n. 335 del 1995, l’esigenza di fondare il sistema su due pilastri: la previdenza pubblica, fondamentale ma ridimensionata per il passaggio al sistema contributivo, e la previdenza complementare, per assicurare sufficienti prestazioni pensionistiche soprattutto ai lavoratori giovani. Si è pertanto insistito, anche nella seduta di ieri, sull’esigenza di un confronto chiaro sul testo e sulle relative modifiche, in quanto, come evidenziato dallo stesso Governo, è opportuno avere il consenso delle parti sociali per realizzare le condizioni che consentano un effettivo decollo della previdenza complementare. A tal fine, però, la Commissione deve essere messa nelle condizioni per lavorare e dunque avere a disposizione il testo concordato dal Governo con le parti sociali.

Elena Emma CORDONI (DS-U), ricordato come, dopo la presentazione del testo lo scorso mese di luglio, sia stato lo stesso Governo a riconoscere l’esigenza di rilevanti modifiche al fine di acquisire il consenso delle parti sociali, ritiene che, nella presente fase, sia indispensabile la presenza di un rappresentante del Governo alle sedute della Commissione.

Dario GALLI (LNFP) ritiene che, sebbene la presenza di un rappresentante del Governo sia sempre auspicabile e utile nelle sedi parlamentari, sia opportuno che la Commissione svolga comunque il proprio lavoro mentre il Governo procede su altri tavoli alle trattative con le parti sociali, in quanto ciò consentirà di giungere alla definizione del parere in tempi più rapidi. Evidenzia peraltro come la Commissione sia chiamata ad esprimersi senza dovere attendere le conclusioni delle trattative che si svolgono in altri ambiti.

Angelo SANTORI, presidente, rilevato come sia opportuno l’impegno di tutti per consentire finalmente il varo del provvedimento in materia di previdenza complementare, si dichiara, come rappresentante della maggioranza, preoccupato per l’impegno assunto dal ministro nel corso della sua audizione parlamentare di accogliere sostanzialmente tutte le modifiche richieste dalle parti sociali, in quanto ciò comporta il rischio di dover subire il ricatto delle organizzazioni sindacali in particolare per quanto attiene alla destinazione del contributo contrattuale ai soli fondi chiusi.
Assicura quindi che compirà ogni sforzo per uno svolgimento utile dei lavori della Commissione, verificando la possibilità di riconvocare la Commissione domani mattina se il sottosegretario competente potrà assicurare la propria presenza.

Roberto GUERZONI (DS-U) ribadisce che, perché la Commissione possa utilmente lavorare, anche parallelamente ai tavoli in corso in altre sedi, occorre avere a disposizione i testi delle modifiche richieste dalle parti sociali, da ultimo nella giornata di ieri.

Cesare CAMPA (FI) ritiene che il continuo riferirsi ad ambiti esterni alla Commissione offenda la dignità dei suoi componenti, chiamati, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera, ad esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo presentato dal Governo, e non sugli accordi tra le parti sociali. Osserva peraltro che l’opposizione, se lo ritiene opportuno, può presentare una propria proposta di parere riportando integralmente le modifiche richieste dalle organizzazioni sindacali: non può invece continuare una sorta di manfrina che lede l’interesse dei lavoratori alla definitiva emanazione del provvedimento.

Angelo SANTORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire


Angelo SANTORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.


SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 settembre 2005. – Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Filippo Berselli.

La seduta comincia alle 15.10.

Modifica della normativa relativa al cumulo tra le prestazioni erogate dall’INAIL e dall’INPS.
C. 1450 Cordoni e C. 2960 Dario Galli.
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2005.

Angelo SANTORI, presidente relatore, avverte che, a seguito delle intese intercorse tra la Presidenza della Camera e la Presidenza del Senato relativamente alla presentazione al Senato del disegno di legge n. 3448, parzialmente vertente su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la Commissione può proseguire la trattazione del provvedimento.
Rilevata la possibilità di inserire nel testo all’esame della Commissione modifiche sulla base di quanto previsto nel disegno di legge del Governo, da valutare in relazione alla effettiva possibilità di un rapido esito positivo del provvedimento, fissa un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti, a lunedì 26 settembre, alle ore 18.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.


Maternità delle donne dirigenti.
C. 6009 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).


La Commissione inizia l’esame.

Antonino LO PRESTI (AN), relatore, sottolinea come la proposta di legge C. 6009, approvata in sede deliberante dalla XI Commissione permanente del Senato, abbia lo scopo di modificare la disciplina normativa relativa all’indennità di maternità delle donne dirigenti, estendendo (articolo 1) ai dirigenti la tutela previdenziale prevista dal testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità (decreto legislativo n. 151 del 2001). Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa all’ A.S. 2924 (Zanoletti ed altri), infatti, le donne dirigenti «sono ad oggi l’unica categoria di lavoratrici dipendenti per le quali l’evento della maternità si riversa, sotto il profilo economico, totalmente sulle aziende e non, come per le altre categorie, sull’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)».
Sempre secondo la relazione illustrativa, tale condizione è dovuta ad un complesso di norme legislative che hanno la loro fonte in una norma di carattere corporativo, la legge 11 gennaio 1943, n. 138, istitutiva dell’Ente Mutualità fascista – Istituto per l’assistenza di malattia dei lavoratori (dal 1956 Istituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie (INAM)), che, all’articolo 5, secondo comma, equipara di fatto la maternità alla malattia.
La stessa legge peraltro al successivo articolo 6, «esclude dall’indennità di malattia il lavoratore che percepisca già tale trattamento dal datore di lavoro, in forza di legge o di contratto collettivo. Per i dirigenti del settore privato infatti la corresponsione dell’indennità di malattia è totalmente a carico delle aziende, per effetto della previsione contenuta dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di settore».
Ricorda che la contrattazione collettiva (articolo 11 CCNL Industria; articolo 21 CCNL Terziario) prevede il diritto alla conservazione dell’intera retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro e al 30 per cento della retribuzione in caso di astensione facoltativa, per un periodo massimo di sei mesi.
La stessa relazione, inoltre, afferma che anche tutti i successivi interventi legislativi e di prassi hanno confermato che la maternità è equiparata alla malattia e, pertanto, l’onere relativo per le dirigenti è a totale carico del datore di lavoro, senza possibilità di recupero dall’INPS. La mancata previsione della tutela previdenziale relativa alla maternità (unitamente a quella concernente la malattia) da parte della citata legge 138 del 1943, è presumibilmente da ricollegare alle concezioni dell’epoca che prevedevano una sostanziale equiparazione del dirigente, ancorché lavoratore dipendente, alla figura dell’imprenditore.
La pdl in esame, quindi, ha lo scopo di eliminare, per le donne dirigenti, l’equiparazione dello stato di maternità allo stato di malattia, introducendo l’assicurazione per la maternità ed il conseguente obbligo di versamento del contributo all’INPS sulle retribuzioni imponibili di tutti i dirigenti.
Per quanto riguarda l’articolato, ricordo che l’articolo 1, sulla base delle considerazioni in precedenza accennate, estende alla categoria dei dirigenti la tutela previdenziale relativa alla maternità, di cui agli articoli 22 e 23 (astensione obbligatoria); 28 e 29 (estensione del diritto al padre lavoratore); 32, 33 e 34 (astensione facoltativa: congedi parentali) del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Ricorda che il decreto legislativo n. 151 del 2001 ha ridefinito in modo organico la disciplina dei riposi e dei permessi, nonché il trattamento economico erogato durante i periodi di congedo. In particolare (articolo 22), alle lavoratrici è riconosciuto il diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità.

Tale indennità comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con specifiche modalità e con gli stessi criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie. Si ricorda a tal proposito che l’articolo 16 del citato Testo Unico prevede l’obbligo di astenersi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto. Inoltre l’articolo 20 prevede la possibilità di «astensione flessibile», cioè, ferma restando la durata complessiva dell’astensione, pari a 5 mesi, la lavoratrice madre può scegliere di posticipare il periodo, assentandosi dal mese precedente la data presunta del parto ai quattro mesi successivi ad esso, presentando apposita domanda al datore di lavoro ed all’INPS.
Ricorda inoltre che gli articoli 28 e 29 del citato Testo Unico prevedono che il diritto all’astensione obbligatoria e il relativo trattamento economico si estendono al padre lavoratore nei seguenti casi: morte o grave infermità della madre; abbandono del bambino da parte della madre; affidamento del bambino in via esclusiva al padre. Inoltre, per i periodi di congedo parentale usufruibili nei primi 8 anni di vita dei figli, alle lavoratrici e ai lavoratori è riconosciuta la possibilità di astenersi da lavoro, fino al terzo anno di vita del bambino, con un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi (articoli 32 e 34). Per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quanto previsto in precedenza, è dovuta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo (articolo 34, comma 3).
Il successivo articolo 2, comma 1, stabilisce che agli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento in esame, pari a 11.700.000 euro annui, si debba provvedere con il versamento obbligatorio, da parte dei datori di lavoro, del contributo per l’assicurazione per la maternità delle donne dirigenti, a valere sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti con qualifica di dirigente, nella misura prevista dall’articolo 79, comma 1, del citato decreto legislativo 151 del 2001, in considerazione dei diversi settori produttivi. Il successivo comma 2 dispone il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle presenti disposizioni. Tale monitoraggio è svolto dall’INPS, che ha altresì l’obbligo di comunicarne i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché al Ministero dell’economia e delle finanze. Lo stesso comma dispone altresì che, se nel corso dell’attuazione delle disposizioni in esame si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto all’onere in precedenza richiamato, si attivi una procedura di rimodulazione delle aliquote contributive ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 79, nella misura necessaria a fare fronte allo scostamento e limitatamente ai soggetti di cui al precedente articolo 1.
Infine, è previsto l’obbligo, per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di riferire al Parlamento con propria relazione, sulle cause e l’entità dei suddetti scostamenti e sulla misura della variazione delle relative aliquote.

Angelo SANTORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

Modifiche alla normativa sull’assicurazione contro gli infortuni domestici.
C. 3011 Volontè, C. 3192 Cordoni e C. 4668 Gazzara.
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame, rinviato da ultimo, nella seduta del 27 luglio 2005.

Angelo SANTORI, presidente relatore, avverte che si è ancora in attesa del parere della V Commissione Bilancio sul nuovo testo trasmesso, parere che dovrebbe essere espresso in tempi brevi.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.


COMITATO RISTRETTO


Tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago.
C. 132 Sciacca, C. 2632 Mazzoni e C. 4709 Gasperoni.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

Tutela e trattamento funzionari internazionali.
C. 5425 Calzolaio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.50 alle 16.




 

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