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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato

Commissione Lavoro, pubblico e privato

22 Ottobre 2009
in Camera

(Dal Resoconto Sommario)

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 novembre 2003. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 22.10.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, comunica che il deputato Maurizio Gasparri (sostituito da Marco Airaghi) ed il deputato Lino Duilio cessano di far parte della XI Commissione. Al loro posto subentrano i deputati Mario Landolfi e Renzo Lusetti.

Legge finanziaria per l’anno 2004.
C. 4489 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio dello Stato per l’anno 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006.
C. 4490, C. 4490-bis e C. 4490-ter Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro per l’anno finanziario 2004.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame congiunto, già avviato ai sensi dell’articolo 120, comma 5, del regolamento.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge di bilancio ed il disegno di legge finanziaria, limitatamente agli stati di previsione e alle parti di propria competenza.
In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) per le parti di competenza.
Ricorda che gli emendamenti proponenti variazioni compensative all’interno degli stati di previsione sopra indicati devono essere presentati, ai sensi dell’articolo 121, comma 1, del regolamento, presso la Commissione competente per materia, non potendo essere presentati direttamente presso la Commissione bilancio. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno, ai sensi dell’articolo 121, comma 4, del regolamento, essere successivamente ripresentati direttamente in Assemblea.
Inoltre, potranno essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all’interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso invece in cui essi siano respinti, gli stessi non potranno essere ripresentati direttamente in Assemblea, ma potranno essere ripresentati in Commissione bilancio.
Le medesime regole disciplinano anche l’esame del disegno di legge finanziaria per le parti di competenza della Commissione. In particolare, l’articolo 121 del regolamento prevede che gli emendamenti che riguardano esclusivamente le singole parti del disegno di legge finanziaria di competenza di ciascuna Commissione, che comportano variazioni compensative in tale ambito, debbono essere presentati nella Commissione competente per materia. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere ripresentati direttamente in Assemblea.
Tale disciplina si applica naturalmente sia alle determinazioni quantitative contenute nelle tabelle allegate al disegno di legge finanziaria, sia all’articolato del medesimo disegno di legge. Peraltro, in considerazione delle difficoltà che deriverebbero da un’applicazione rigida di tale meccanismo anche all’articolato della finanziaria, nonché della difficoltà di individuare con esattezza le parti dell’articolato di competenza di ciascuna Commissione, è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all’articolato della finanziaria anche direttamente in Commissione bilancio.
In Commissione possono essere altresì presentati emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero compensate mediante modifica di parti del disegno di legge finanziaria non rientranti nella competenza della Commissione. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, gli stessi non possono essere ripresentati direttamente in Assemblea, ma possono essere ripresentati in Commissione bilancio.
Ricorda, inoltre, che gli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole generali di ammissibilità con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività. In proposito ricorda che sono da considerare inammissibili, in quanto estranei al contenuto proprio della legge finanziaria, gli emendamenti recanti disposizioni i cui effetti finanziari non decorrano dal primo anno della manovra; quelli volti ad introdurre deleghe legislative; quelli recanti norme di carattere ordinamentale o organizzatorio che siano prive di effetti finanziari ovvero che non presentino un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; quelli recanti norme onerose che non siano finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell’economia; quelli recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale.
Sono inoltre da considerare inammissibili gli emendamenti privi di compensazione o con compensazioni insufficienti o manifestamente inidonee sul piano formale.
La valutazione circa l’ammissibilità degli emendamenti presentati in tale sede sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati.
Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l’ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione compiuta nelle Commissioni in sede consultiva si limiterà ai profili generali mentre la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi segnala che l’eventuale ammissibilità di un emendamento pronunciata nel corso dell’esame in sede consultiva non pregiudica in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.
Per quanto riguarda gli ordini del giorno, ricorda che debbono essere presentati in Commissione tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno approvati o accolti dal Governo saranno allegati alle relazioni che verranno trasmesse alla Commissione bilancio e saranno quindi allegati alla relazione generale che quest’ultima predisporrà per l’Assemblea. Gli ordini del giorno respinti o non accolti dal Governo in Commissione potranno essere ripresentati all’Assemblea. Presso la Commissione bilancio non possono essere presentati ulteriori ordini del giorno.
Gli ordini del giorno che si riferiscano all’indirizzo globale della politica economica generale debbono essere presentati direttamente in Assemblea.
Per quanto attiene infine all’organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo nella riunione del 13 novembre scorso, i termini per l’esame in sede consultiva e per l’esame in sede referente sono fissati, rispettivamente, a martedì 25 novembre e a giovedì 4 dicembre 2003.
Conseguentemente, propone di fissare il termine per gli emendamenti a lunedì 24 novembre alle ore 18, per procedere alle votazioni nella seduta di martedì.

Antonino LO PRESTI (AN), relatore, osserva che i disegni di legge finanziaria e di bilancio 2004 si inquadrano in un ambito normativo articolato. Si tratta, in particolare, di una manovra che, da un lato, segue gli obiettivi posti dal documento di programmazione economico-finanziaria per il 2004-2007, secondo gli indirizzi definiti dal Parlamento, e dall’altro, si inserisce in un contesto più ampio, derivante dalla assunzione della Presidenza del Consiglio dell’Unione europea da parte del Governo italiano.
Gli obiettivi posti nei due consigli di Lisbona e di Stoccolma, rimangono prioritari per il Governo soprattutto in riferimento all’emersione del lavoro sommerso; problema comune, anche se con diverse intensità e caratteristiche, a molti paesi europei, inclusi i futuri Stati membri. Alcune delle misure introdotte nell’ambito del disegno di legge finanziaria per il 2004, A.C. 4489 (come per esempio l’articolo 22, che introduce interventi a sostegno della condizione parentale, favorendo l’avvicinamento tra genitori che svolgono attività lavorativa in sedi diverse) sembrano inquadrarsi poi nell’ambito delle politiche di promozione della coesione sociale, anche in vista della proclamazione del 2004 come l’Anno internazionale della famiglia, uno dei temi indicati come prioritari dalla Presidenza italiana.
Tra gli altri temi principali della Presidenza italiana emerge poi «la sfida posta dall’invecchiamento della popolazione, realizzando riforme dei sistemi previdenziali per renderli finanziariamente sostenibili, assicurando al contempo agli anziani una maggiore occupazione ed un elevato livello di protezione sociale», sfida che è considerata dal Governo una delle priorità fondamentali.
Il contesto normativo nazionale è costruito dunque dal Governo in continuità con le scelte definite a livello europeo.
Funzionali alla realizzazione di questi obiettivi, sono quindi le decisioni adottate dall’esecutivo in riferimento al mercato del lavoro, alle politiche sociali e al sistema previdenziale.
In particolare, proprio la riforma delle pensioni, è stata formalmente inserita in un provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 2003 (A.S. 2058, già approvato dalla Camera dei deputati), ma in concreto in corso di esame contestualmente alla manovra finanziaria per il 2004. Al Senato infatti, il Governo ha chiesto che il disegno di legge A.S. 2058 fosse considerato quale provvedimento collegato fuori sessione. Uno dei principali interventi normativi introdotto da ultimo dal Governo nel corso dell’esame del disegno di legge al Senato, ha inteso assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l’incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento. Si è trattato quindi di un intervento normativo strettamente connesso alla manovra di finanza pubblica per il 2004.
Come esplicitato dall’articolo 52 del decreto-legge n. 269 del 2003, infatti, gli effetti finanziari delle disposizioni del decreto medesimo concorrono al raggiungimento degli obiettivi programmatici in relazione ai quali è stata impostata la manovra di finanza pubblica e, pertanto, sono parte integrante della manovra stessa.
Per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria per il 2004 (A.C. 4489), evidenzia in sintesi un quadro generale che prevede alcuni interventi per assunzioni di personale, in diversi settori della pubblica amministrazione (articoli 15 e 16).
Sono stati quindi previsti alcuni interventi in materia previdenziale e sociale (articoli 19, 20 e 23), con specifico riferimento a quelli già ricordati di sostegno della condizione parentale (articolo 22), e ad ulteriori disposizioni concernenti benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto (articolo 26), già inseriti nel decreto-legge n. 269 del 2003.
Vi sono infine alcuni interventi settoriali relativi ai lavoratori agricoli e all’istituzione di un Fondo speciale per la partecipazione de lavoratori nelle imprese (rispettivamente articoli 30 e 51).
In materia di contrattazione collettiva, l’articolo 14, commi 1-4, determina, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l’onere a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale dei comparti del pubblico impiego e per gli aumenti retributivi al personale non contrattualizzato (ai sensi dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo).
L’articolo indica le risorse complessivamente disponibili distintamente per ciascuno dei seguenti aggregati: comparti di personale contrattualizzato, i cui oneri gravano direttamente sul bilancio dello Stato (ministeri, aziende autonome, scuola: comma 1); personale non contrattualizzato (magistratura, militari e forze di polizia, appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia: comma 2); personale dei comparti per i quali gli oneri contrattuali ricadono sui bilanci delle amministrazioni competenti (enti pubblici non economici; regioni ed autonomie locali; servizio sanitario nazionale; istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione; università; enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001: comma 4).
Gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale posti a carico del bilancio dello Stato per il biennio 2004-2005, comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttività (gli incrementi che possono essere importati dalla contrattazione integrativa sono fissati nel limite massimo dello 0,2 per cento) sono così definiti: 1.030 milioni di euro per l’anno 2004; 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005.
Al riguardo ricorda che l’articolo 16, comma 1, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) quantificava gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale in 1.240,48 milioni di euro per l’anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004; successivamente, l’articolo 33, commi 1 e 6, della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002) ha disposto, a decorrere dall’anno 2003, un incremento di 570 milioni di euro dei fondi già stanziati, e pertanto le risorse sono risultate essere pari a complessivi 2.870,92 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
Il comma 2 dell’articolo 14 determina la spesa relativa ai miglioramenti economici e all’incentivazione della produttività del personale statale non «privatizzato». Gli oneri predetti sono così determinati: 430 milioni di euro per l’anno 2004; 810 milioni di euro a decorrere dal 2005.

Il comma 2 in esame imprime una specifica destinazione di una parte preponderante delle risorse previste per il personale delle Forze armate (360 milioni di euro) e dei Corpi di polizia (690 milioni di euro), comprese le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).
Ricorda in proposito che il DPEF per gli anni 2004-2007 annovera tra gli obiettivi da raggiungere nel quadriennio indicato il miglioramento delle condizioni di sicurezza internazionale ed interna, quale fattore di sviluppo dell’economia.
Auspica pertanto un aumento degli stanziamenti previsti per le Forze armate e per le Forze di polizia, con specifico riferimento all’ammodernamento dei mezzi e degli strumenti operativi, indispensabili per il miglioramento dell’azione di contrasto alla criminalità e al terrorismo, nonché all’incremento degli stipendi da adeguare alla elevata professionalità degli operatori ed ai rischi che corrono giornalmente. Tale aumento di risorse dovrebbe avvenire attraverso il recupero da capitoli e finalizzazioni di spesa che rimangono sulla carta, trattandosi di somme che non vengono impegnate e finiscono in economia negli esercizi successivi.
Il comma 4 dell’articolo in esame pone a carico delle amministrazioni di competenza, nell’ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci, gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, per il biennio 2004-2005, del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonché degli enti indicati dall’articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e cioè: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell’energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) ed Ente nazionale per l’aviazione civile (E.N.A.C.); nonché alla corresponsione di miglioramenti economici per i professori ed i ricercatori universitari.
Per quanto riguarda il divieto di assunzioni nella pubblica amministrazione, l’articolo 15 contiene, al comma 1, il blocco delle assunzioni per l’anno 2004 (cosiddetto blocco del turn-over) di personale a tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazioni. Sono escluse le figure professionali che presentino carattere di unicità ed infungibilità, la cui consistenza organica non sia superiore all’unità, e le categorie protette.
Il divieto di assunzione opera, in linea di principio, anche per le Forze armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tuttavia per tale personale l’ultimo periodo del comma 1 conferma le assunzioni che, pur essendo state autorizzate nell’anno 2003, non sono state ancora effettuate entro la data del 1o gennaio 2004 (data presumibile di entrata in vigore del provvedimento in esame), e quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
La relazione tecnica, poi, indica le seguenti economie di spesa, derivanti dalle disposizioni sopra indicate, al netto di quelle già previste dall’articolo 34, comma 22, della legge n. 289 del 2002 (stimate in 422 milioni di euro per il 2003, e 844 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005): per il 2004, 493 milioni di euro, per il 2005, 565 milioni di euro e per il 2006, 510 milioni di euro.
Il comma 2 dell’articolo in esame, in deroga alle disposizioni sopra illustrate, e solo per effettive, motivate ed indilazionabili esigenze di servizio, prevede che, previo esperimento delle procedure di mobilità, possano procedere ad assunzioni entro il limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro le seguenti amministrazioni:

amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo; enti pubblici non economici; agenzie; università; enti di ricerca.
Al fine di consentire tali assunzioni, è costituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per il 2004 e a 280 milioni di euro a decorrere dal 2005.
Con un emendamento del relatore al Senato sono stati aggiunti due periodi al comma 2 in esame, prevedendo che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge n. 449 del 1997 (sulle procedure per la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche), e in ogni caso entro i limiti di spesa di cui all’articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997 (che stabilisce che le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario delle università), sono consentite le assunzioni di ricercatori di università ed enti e istituzioni di ricerca vincitori di concorso entro il 31 ottobre 2003.
Le richieste di autorizzazione ad assumere dovranno essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai princìpi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all’utenza. L’autorizzazione all’assunzione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Nelle procedure di assunzione avranno carattere prioritario, oltre a quelle destinate a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, quelle relative ai vincitori di concorso già espletati alla data del 30 settembre 2003, ai vincitori di concorso per ricercatore universitario e degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario, nonché quelle destinate alla sicurezza pubblica; al rispetto degli impegni internazionali; alla difesa nazionale; al soccorso tecnico urgente; alla prevenzione e vigilanza antincendi ed alla protezione civile; alla tutela ambientale; alla vigilanza antibracconaggio; al settore della giustizia.
Rileva in proposito che le priorità in materia di tutela ambientale e di vigilanza antibracconaggio sono state inserite a seguito dell’esame al Senato.
Sempre il comma 3 dell’articolo in esame prevede poi, come ulteriore priorità da considerare, il reclutamento di personale da parte dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno, quale premessa per la restituzione a compiti direttamente operativi del personale dei ruoli della Polizia di Stato.
Durante l’esame al Senato è stato introdotta, inoltre, quale ulteriore fattispecie di assunzione da considerare prioritaria, quella relativa al reclutamento di personale da parte dell’amministrazione penitenziaria, correlato all’effettiva restituzione a compiti direttamente operativi del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
Il comma 4, primo periodo, sancisce che la disciplina del blocco del turn over, non si applica a magistrati ordinari, amministrativi e contabili; avvocati e procuratori dello Stato; personale degli ordini e collegi professionali; personale del comparto scuola.
Il secondo periodo del comma 4 detta invece una disciplina particolare per le assunzioni del personale delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica. A queste categorie di personale si applica la disciplina autorizzatoria posta dall’articolo 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997 fino a che non avrà completa attuazione la legge di riforma di tali enti (legge n. 508 del 1999).
Il comma 5, come sostituito nel corso dell’esame al Senato, autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di 180 unità di personale da destinare al Dipartimento della protezione civile, «al fine di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto».
La disposizione in esame consente peraltro il mantenimento in servizio del personale attualmente assegnato al Dipartimento della protezione civile, ma non di ruolo, fino all’esaurimento delle procedure concorsuali.
Per quanto attiene alla copertura dei posti, viene innanzitutto stabilito il principio della gradualità, prevedendo che nell’anno 2004 siano assunte 50 unità di personale e nel 2005 le restanti 130 unità (a fronte di 180 unità complessivamente previste).
La previsione del comma in esame ripropone il contenuto dell’articolo 2 del testo originario del decreto-legge n. 253 del 2003 (A.S. 2476), convertito con modificazioni dalla legge n. 300 del 2003, recante «Disposizioni urgenti per incrementare la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e della protezione civile»: l’articolo 2 è stato soppresso nel corso dell’esame del provvedimento al Senato in seguito al parere della Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento, in quanto recante norme suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri in relazione ai quali non era disposta la relativa copertura finanziaria (si veda la seduta della Commissione del 15 ottobre 2003).
La disposizione in esame stabilisce una disciplina transitoria, applicabile fino a quando non sarà emanato l’apposito regolamento previsto dall’articolo 9 della legge n. 3 del 2003, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», in base alla quale le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di procedere alle assunzioni di personale utilizzando le graduatorie di concorsi approvate da altre amministrazioni.
La possibilità di utilizzare le graduatorie è comunque condizionata al rispetto delle disposizioni in tema di programmazione delle assunzioni nella pubblica amministrazione contenute nell’articolo in esame.
Ricorda che l’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nel perseguire la finalità di ridurre il ricorso alle procedure concorsuali da parte delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici, ha previsto con decorrenza dall’anno 2003 che i medesimi enti possano ricoprire le eventuali vacanze in organico con i soggetti risultati idonei nelle graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni, purché appartenenti al medesimo comparto di contrattazione.
Il comma 8 autorizza alcune amministrazioni dello Stato alla prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato – fino al 31 dicembre 2004 – con il personale assunto in base a specifiche disposizioni legislative. In particolare si tratta di: Ministero della salute (legge n. 494 del 2000: assunzione di medici, personale tecnico-sanitario e amministrativo); Ministero della giustizia (legge n. 242 del 2000, articolo 1, comma 2, lettera a): assunzione di 1.850 unità per progetti di LSU e per garantire l’attuazione del decreto legislativo n. 51 del 1998 istitutivo del giudice di primo grado); Ministero per i beni e le attività culturali (decreto-legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: potenziamento del personale delle soprintendenze delle Marche e dell’Umbria per lo svolgimento di attività connesse con la ricostruzione post-sismica; legge n. 448 del 1998, articolo 22: assunzione di mille unità per garantire l’apertura extra-orario di musei e gallerie); Agenzia del territorio (legge n. 388 del 2000, articolo 78, comma 32: assunzione di 1.650 unità per la costituzione dell’Anagrafe dei beni immobiliari.
Il secondo periodo del comma in esame reca, sempre per l’anno 2004, ulteriori autorizzazioni per i seguenti ministeri: Ministero dell’economia e delle finanze (legge n. 449 del 1997, articolo 47, comma 10, come modificato dall’articolo 29 della legge n. 448 del 1998): trattasi di 30 unità di personale, assunte con contratto a tempo determinato di durata triennale rinnovabile per non oltre un triennio, per la costituzione di un gruppo di monitoraggio e controllo della finanza locale; tali contratti, in scadenza al 31 dicembre 2003, vengono rinnovati fino al 31 dicembre 2004; Ministero della salute (legge n. 388 del 2000, articolo 91, comma 1): trattasi di 50 unità di personale, in servizio alla data del 30 settembre 2000 con contratto di durata triennale presso il Dipartimento della farmacovigilanza, con funzioni di valutazione e controllo della spesa farmaceutica e svolgimento delle procedure di autorizzazione ed ispezione relative ai medicinali previste dalla normativa comunitaria; Ministero della salute (legge n. 388 del 2000, articolo 91, comma 2): trattasi delle convenzioni stipulate con l’Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA), con istituti di ricerca o società o associazioni scientifiche di verifica o controllo di qualità, con altri organismi (nazionali ed internazionali) operanti nel settore farmaceutico, nonché con esperti di elevata professionalità. In particolare, le convenzioni sono finalizzate a compiere ispezioni alle officine farmaceutiche; ispezioni concernenti le sperimentazioni cliniche dei medicinali; altri adempimenti di alta qualificazione tecnico scientifica, specificamente previsti dalla normativa dell’Unione europea.
La relazione tecnica stima in 136 milioni di euro la spesa lorda per l’anno 2004, a fronte di circa 5440 unità di personale interessate dalle disposizioni in esame. Con riferimento all’amministrazione della giustizia, si tratta di personale che ha ormai acquisito una elevata professionalità e che di fatto è diventato indispensabile per il concreto svolgimento dell’attività del comparto. Le proroghe annuali risolvono il problema della continuità e regolarità dell’azione amministrativa e dell’amministrazione della giustizia in numerosi corti d’appello, ma non quello della precarietà del rapporto di lavoro di tali operatori, di cui si auspica la stabilizzazione. Per il restante personale auspica che le misure adottate non attivino altri processi di precarizzazione. In tale ottica, riterrebbe necessario estendere anche alle pubbliche amministrazioni, con i dovuti adeguamenti, le norme introdotte dal decreto legislativo n. 276 del 2003 (cosiddetta legge Biagi).
Il comma 9 interviene sulle procedure di trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato da parte della pubblica amministrazione. Si stabilisce che le procedure suddette possono essere effettuate solo entro i limiti e con le modalità previste dall’articolo in esame per l’assunzione di personale a tempo indeterminato.
Ricorda che la legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002) all’articolo 34, comma 18, aveva stabilito la sospensione sino al 31 dicembre 2003 di tali procedure di trasformazione dei contratti di formazione e lavoro, scaduti nel corso del 2002 o in scadenza nel 2003, e la contestuale proroga dei medesimi sino al 31 dicembre 2003.
Ricorda altresì che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 276 del 2003, emanato in attuazione della delega recata dalla legge n. 30 del 2003 (cosiddetta legge Biagi), il contratto di formazione e lavoro è stato sostituito dal contratto di inserimento, di cui agli articoli 54-59 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.
L’ultimo periodo del comma stabilisce che i rapporti di lavoro in essere instaurati con il personale interessato alla conversione (dunque con contratto di formazione e lavoro) sono comunque prorogati al 31 dicembre 2004.
Il comma 10 dell’articolo in esame proroga al 31 dicembre 2004 i comandi del personale della società Poste italiane S.p.A. e di quello dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, attualmente in atto presso le amministrazioni pubbliche.
La relazione tecnica stima in 9 milioni di euro la maggiore spesa derivante nell’anno 2004 da tale disposizione. Ricorda in proposito che i comandi erano già stati prorogati al 31 dicembre 2002 dall’articolo 19, comma 9, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) ed al 31 dicembre 2003 dall’articolo 34, comma 20, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003).

Il comma 11 prevede la possibilità di assumere personale a tempo determinato, ovvero mediante convenzioni o stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, fatta eccezione per quanto disposto dall’articolo 108 del Testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Viene precisato che la spesa relativa al personale del Corpo forestale dello Stato assunto con contratto a tempo determinato ed in servizio nel 2004 non potrà essere superiore a quella dell’anno 2003.
Tali disposizioni non si applicano al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale ed al comparto scuola, per i quali valgono le specifiche disposizioni settoriali.
Nella relazione tecnica viene stimata un’economia di spesa derivante dalla disposizione sopra illustrata pari a 200 milioni di euro per il 2004.
Il comma 12, introdotto nel corso dell’esame al Senato, autorizza il Ministero della giustizia ad assumere – mediante procedura di mobilità – personale civile esperto nei settori socio-educativo, tecnico e contabile, al fine di fronteggiare le esigenze operative straordinarie del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Qualora la procedura di mobilità non abbia dato esito positivo, il Ministero della giustizia potrà procedere all’assunzione di personale con contratto a tempo determinato entro il limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
Il comma 13 dell’articolo in esame, introdotto a seguito di un emendamento approvato presso il Senato, determina la pianta organica definitiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, confermando il limite di 320 unità già previsto dalla pianta organica provvisoria.
Il secondo periodo del comma in esame prevede che con apposito regolamento, approvato dall’autorità a maggioranza assoluta dei componenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge n. 249 del 1997, saranno stabilite la ripartizione dei posti previsti dalla pianta organica tra le aliquote del personale a tempo indeterminato, a tempo determinato e proveniente da altre pubbliche amministrazioni in posizione di fuori ruolo, comando o provvedimenti analoghi (il personale interessato da quest’ultima previsione non deve comunque essere superiore a 30 unità), nonché la ripartizione del personale tra le diverse qualifiche. La norma stabilisce peraltro l’invarianza di spesa rispetto agli stanziamenti di bilancio previsti per l’autorità. La disposizione prevede poi che, mediante ricorso alle procedure di mobilità, i dipendenti pubblici che – alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – risultino essere da almeno dodici mesi in posizione di fuori ruolo, comando, od altro provvedimento di distacco presso l’autorità, possano essere immessi nei ruoli previsti per ciascuna qualifica.
Il comma 14 reca una disposizione di salvaguardia di contratti a tempo determinato e contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati per l’attuazione di progetti di ricerca o di progetti volti al miglioramento di servizi anche didattici stipulati da enti di ricerca, dall’Istituto superiore di sanità, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dall’Agenzia spaziale Italiana (ASI), dall’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), dalle Università e dalle scuole superiori ad ordinamento speciale.
Gli oneri di tali contratti non devono comunque risultare a carico dei bilanci di funzionamento o del fondo di finanziamento degli enti medesimi, ovvero del fondo di finanziamento ordinario delle Università. La disposizione in esame richiama i contenuti del decreto-legge n. 105 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 170 del 2003, esaminato dalla Commissione nelle sedute del 27 maggio e del 4 giugno 2003.
Il comma 15 prevede un’ulteriore riduzione dell’1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2004.
La norma interviene in particolare sulla previsione introdotta dalla legge finanziaria 2001, che ha esteso agli anni 2002 e 2003 gli obiettivi di riduzione del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, prevedendo, per ciascuno dei due anni indicati, una riduzione ulteriore di personale non inferiore allo 0,5 per cento rispetto al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1997 (articolo 51). Tale disposizione è stata successivamente sostituita con quella recata dal comma 3 dell’articolo 19 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), che ha disposto per ciascuno degli anni 2003 e 2004 una riduzione di personale dell’1 per cento rispetto al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2002 e da quella del comma 22 dell’articolo 34 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) che ha stabilito un’ulteriore riduzione dell’1 per cento – rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2003 – per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
La disposizione ha per destinatari, come in passato, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità.
Le altre amministrazioni pubbliche potranno procedere ad assunzioni di personale solo nel caso in cui venga salvaguardato il principio di contenimento della spesa, in linea con gli obiettivi fissati dal Governo, e previa trasmissione dei dati previsionali sul fabbisogno di personale da parte degli organi competenti, secondo le modalità che saranno in seguito indicate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Le Forze armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco potranno assumere personale – per ciascuno degli anni 2005 e 2006 – secondo le indicazioni dei piani annuali.
Nella relazione tecnica il Governo stima che dalle disposizioni del comma in esame possano derivare economie stimate, al lordo, in 53 milioni di euro per l’anno 2005, e in 160 milioni di euro per l’anno 2006.
Il comma 17, infine, prevede che, per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, Consiglio di Stato, TAR, Corte dei conti e Avvocatura dello Stato possano avvalersi di personale dipendente del CONI, ovvero di enti pubblici interessati da procedure di liquidazione o soppressione. Tale forma di passaggio di personale, che comunque deve essere contenuta entro il limite di 300 unità, può avvenire su base volontaria, anche eventualmente in soprannumero o in deroga alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di mobilità.
In seguito alle modifiche apportate nel corso dell’esame al Senato, sono stati inseriti due periodi aggiuntivi con i quali si consente alle amministrazioni sopra menzionate (Consiglio di Stato, TAR, Corte dei conti e Avvocatura dello Stato) di avvalersi anche del personale in servizio presso l’Agenzia del Demanio che abbia esercitato il diritto di opzione per il passaggio ad altra amministrazione pubblica. Inoltre il personale della medesima agenzia potrà anche essere destinato ad altre amministrazioni con le modalità, i criteri ed i limiti numerici che saranno in seguito indicati con apposito decreto del ministro per la funzione pubblica. Osserva in proposito che il decreto-legge n. 269 del 2003 reca all’articolo 32, comma 2-bis, la previsione che, al fine di assicurare la continuità dell’azione svolta dall’Agenzia del Demanio, anche nella fase di trasformazione in ente pubblico economico, e allo scopo di garantire la massima efficienza nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati, il personale in servizio presso la predetta agenzia possa optare per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra amministrazione pubblica.
In ordine al personale della scuola, l’articolo 18, come modificato al Senato, detta una serie di norme in materia di organizzazione scolastica.
Il comma 1 sostituisce l’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994 (Testo unico della scuola) al fine di modificare, in senso restrittivo, i parametri per l’attribuzione di esoneri e semi-esoneri dall’insegnamento ai collaboratori dei dirigenti scolastici.

I commi 2 e 3 recano disposizioni in materia di personale docente soprannumerario.
Il comma 2 opera un rafforzamento delle norme in materia di riconversione professionale del personale docente in situazione di soprannumerarietà già previste dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 212 del 2002 (convertito con modificazioni dalla legge n. 268 del 2002), disponendo l’istituzione di corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti soprannumerari delle classi di concorso, individuate con il decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 115 del 2002, che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali. Tali corsi saranno organizzati dagli uffici scolastici regionali e finanziati con risorse da reperire annualmente nell’ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del comparto scuola.
Il comma 3 stabilisce il trasferimento su posti di sostegno dei docenti soprannumerari appartenenti a classi di concorso in esubero a livello provinciale che siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili; il trasferimento verrà disposto a domanda o d’ufficio, nel caso in cui gli interessati non presentino domanda o non ottengano una delle sedi richieste.
Il comma 6 autorizza uno stanziamento di spesa, pari a 375 milioni di euro, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche l’affidamento, per il 2004, delle attività in base ai contratti stipulati ai sensi dell’articolo 78, comma 31, della legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001), che ha dettato disposizioni per favorire la stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici. La stabilizzazione deve essere attuata mediante l’affidamento all’esterno (ovvero la cosiddetta terziarizzazione) di alcune attività.
L’articolo 19 riguarda poi le gestioni previdenziali.
I commi 1 e 2 del presente articolo determinano l’adeguamento per l’anno 2004 degli stanziamenti del bilancio statale a favore della gestione INPS degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
Gli incrementi concernono, in particolare: nella misura di 557,01 milioni di euro, la quota assistenziale a carico dello Stato dei trattamenti pensionistici erogati dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti; dalle gestioni dei lavoratori autonomi; dalla gestione speciale minatori; e dall’ENPALS (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo); nella misura di 137,65 milioni di euro, lo stanziamento relativo al concorso all’onere pensionistico derivante dai trattamenti di invalidità liquidati anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 222 del 1984.
L’adeguamento delle quote di cui al comma 1, lettere a) e b), si determina, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, in base alla variazione – maggiorata di un punto percentuale – dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall’ISTAT.
Nella relazione tecnica allegata al disegno di legge in esame si osserva che le quote sono state rivalutate tenendo conto delle variazioni dei prezzi indicate dal quadro macroeconomico tendenziale contenuto nel DPEF 2004-2007, pari al 2,4 per cento per il 2003 ed all’1,9 per cento per il 2004, ed incrementando tali percentuali di un punto.
Il comma 2 specifica che nel 2004: la quota assistenziale a carico dello Stato dei trattamenti pensionistici erogati dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall’ENPALS (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo) – in base all’incremento di cui al precedente comma 1, lettera a) – risulta complessivamente pari a 15.208,02 milioni di euro (per l’anno 2003 l’importo è pari a 14.651,01 milioni); lo stanziamento relativo al concorso all’onere pensionistico derivante dai trattamenti di invalidità liquidati anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 222 del 1984, ammonta – in base all’incremento di cui al comma 1, lettera b) – a 3.757,98 milioni di euro (nel 2003 esso è pari a 3.620,33 milioni di euro).
Ai sensi del comma 3 dell’articolo in esame – che conferma implicitamente i criteri posti dall’articolo 59, comma 34, della legge n. 449 del 1997 – la ripartizione degli importi tra le gestioni interessate dovrà essere effettuata mediante ricorso alla conferenza di servizi (di cui all’articolo 14 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni).
Nell’ambito del primo importo di 15.208,02 milioni di euro, il riparto è al netto delle seguenti quote: 1.101,12 milioni di euro, attribuite alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989; 2,28 milioni di euro, destinate alla gestione speciale minatori; 52,92 milioni di euro, attribuite all’ENPALS (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo).
Nel campo delle misure sociali, per quanto riguarda il reddito di ultima istanza osserva che l’articolo 20, comma 1, nel testo originario, prevedeva che lo Stato concorresse, insieme con le regioni, al finanziamento del reddito di ultima istanza, la cui istituzione è facoltà delle regioni. Ricorda in proposito che l’istituto del reddito di ultima istanza è previsto dal Patto per l’Italia (l’accordo siglato il 5 luglio 2002 tra il Governo e le parti sociali, con l’eccezione della CGIL). Tale istituto sostituisce, di fatto, il cosiddetto reddito minimo di inserimento, che il decreto legislativo n. 237 del 1998 aveva introdotto in alcune aree territoriali in via sperimentale. Si tratta di un beneficio economico collegato ai programmi di reinserimento sociale e destinato alle famiglie a rischio di esclusione sociale e i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro.
La quota di risorse con la quale lo Stato concorre al reddito di ultima istanza è determinata dal ministro del lavoro a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali.
Segnala che al finanziamento del reddito di ultima istanza concorrono, in misura da determinare in futuro, le maggiori entrate derivanti dal contributo di solidarietà sulle pensioni di importo elevato, di cui al successivo comma 2, che la relazione tecnica allegata al disegno di legge originario quantifica in 2,9 milioni di euro nel triennio 2004-2006.
Il Senato ha modificato il comma 1, disponendo l’utilizzo delle risorse del fondo per ulteriori finalità, per un importo complessivo di 145 milioni di euro nel triennio 2004-2006. In particolare: fino a 20 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno dei due esercizi 2005 e 2006 per incrementare il contributo (cosiddetto «buono scuola») per ridurre degli oneri effettivamente rimasti a carico delle persone fisiche per l’iscrizione di componenti del nucleo familiare presso scuole paritarie; 15 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006 quali contributi in conto capitale per il potenziamento dell’attività di ricerca scientifica e tecnologica. Per tale medesima finalità si prevedono risorse aggiuntive (5 milioni di euro annui nel 2004 e 2005), che non sono poste però a carico del fondo.
In ordine al contributo di solidarietà, il comma 2 dell’articolo 20 stabilisce, per il periodo 2004-2006, un contributo di solidarietà, a carico di specifici trattamenti pensionistici di base e di alcuni di quelli complementari (o integrativi) che, nel loro complesso, superino una determinata misura.
In particolare, il contributo in oggetto è pari al 3 per cento dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria e i cui importi risultino complessivamente superiori a venticinque volte (trenta volte nel testo originario) la misura annua di cui all’articolo 38, comma 1, della legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002). Quest’ultima misura è pari, per il 2003, a 6.836,57 euro, ed è rivalutata ogni anno in base all’incremento del trattamento minimo delle pensioni nel regime generale INPS.
Per quanto riguarda il 2003, dunque, il limite di riferimento, in seguito alle modifiche approvate al Senato, sarebbe pari a 170.914,25 euro (6.836,57 euro moltiplicati per il coefficiente di venticinque).
Il secondo periodo del comma in esame specifica che al predetto importo debbano concorrere anche i trattamenti integrativi percepiti da soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, comprese: quelle di cui al decreto legislativo n. 563 del 1996, recante disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell’assicurazione generale obbligatoria; quelle di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993, istitutivo del fondi pensione, e al decreto legislativo n. 357 del 1990, recante disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi; quelle che assicurano comunque prestazioni complementari al trattamento di base ai dipendenti pubblici, inclusi quelli delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge n. 70 del 1975, compresa la gestione speciale ad esaurimento per il personale delle USL, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale delle aziende private del gas, per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette.
Il terzo periodo del comma in esame introduce una clausola di salvaguardia. Si prevede infatti che il prelievo non può comunque risultare inferiore al limite di riferimento in precedenza accennato, al netto dello stesso contributo.
Le risorse derivanti dal contributo di solidarietà, al netto delle minori entrate derivanti dal gettito IRPEF, affluiscono, quindi, ai sensi del quarto periodo del comma in esame, al Fondo nazionale per le politiche sociali.
Il successivo comma 3 dell’articolo 20 demanda la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni in esso contenute ad uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottati di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Per quanto attiene agli interventi a sostegno della condizione parentale, l’articolo 22, introdotto nel corso dell’esame al Senato, inserisce il nuovo articolo 42-bis nel decreto legislativo n. 151 del 2001, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
L’articolo in esame interviene quindi nella materia dei congedi parentali, prevedendo che il genitore di figli la cui età non sia superiore a tre anni, qualora lo richieda espressamente, possa essere assegnato ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione dove l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa.
Destinatari della disposizione sono i soli dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Il periodo di assegnazione, che comunque non dovrà superare il triennio, può anche essere frazionato in più periodi.
La richiesta è subordinata alla sussistenza di un posto vacante e disponibile per la medesima posizione retributiva e all’assenso delle amministrazioni interessate, ovvero motivazione dell’eventuale dissenso, da comunicare all’interessato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Riterrebbe opportuno tuttavia prevedere che nell’ipotesi in cui le pubbliche amministrazione non dovessero provvedere a rendere alcuna comunicazione nei tempi indicati, la domanda del dipendente si intende comunque accolta, fatte salve le responsabilità connesse alle omissioni e verificata l’effettiva sussistenza delle vacanze di posto.
Il comma 2 del nuovo articolo 42-bis indicato prevede, quindi, che il posto lasciato libero temporaneamente non si renderà disponibile per una nuova assunzione.

Si intende in tal senso consentire mobilità del personale senza che ciò comporti un aumento delle assunzioni.
L’articolo 25, introdotto dal Senato, contiene misure a favore dei lavoratori affetti da talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia.
La legge n. 448 del 2001, all’articolo 39, comma 1, assegna ai lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi un’indennità annuale pari al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a condizione però che abbiano almeno 35 anni di età e un’anzianità contributiva pari o superiore a 10 anni. L’indennità è a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
L’articolo 25 novella la disposizione sopra citata estendendo il beneficio (fermi i requisiti anagrafici e contributivi) ai lavoratori affetti da talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossurea.
All’onere derivante dall’articolo in esame (100.000 euro annui) si fa fronte mediante riduzione dell’accantonamento in Tabella A relativo al Ministero dell’economia.
In merito ai lavoratori esposti all’amianto l’articolo 26, introdotto nel corso dell’esame al Senato, provvede a ripristinare le disposizioni concernenti i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, vigenti anteriormente al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 269 del 2003.
L’articolo in esame, in sostanza, ripristina le disposizioni previgenti in favore dei lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo non inferiore a dieci anni e abbiano già maturato il diritto al trattamento previdenziale, alla data del 2 ottobre 2003. In questi casi la misura del coefficiente di moltiplicazione è ancora pari a 1,5.
L’articolo in esame, inoltre, dispone la salvaguardia delle certificazioni già rilasciate dall’INAIL sulla base delle disposizioni del richiamato decreto-legge n. 269 del 2003. Ricorda infatti che le altre due condizioni richieste ai lavoratori ai fini della fruizione dei benefici introdotte dal decreto-legge n. 269 del 2003 sono state la certificazione INAIL e l’esposizione all’amianto, in specifiche concentrazioni, per un periodo non inferiore a 10 anni.
Precisa, infine, che all’onere relativo dall’applicazione delle disposizioni in esame, valutato in 23 milioni di euro per il 2004, 93 milioni di euro per il 2005 e 174 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante una corrispondente riduzione del Fondo per l’occupazione, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993.
In materia di agricoltura, i commi 4-7 dell’articolo 30 recano alcune disposizioni concernenti la riscossione di contributi previdenziali dovuti da imprese agricole colpite da eventi eccezionali.
In particolare, il comma 4 prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 per la riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 185 del 1992 e le emergenze di carattere sanitario. Il citato articolo 19-bis stabilisce la sospensione della riscossione, con decreto del Ministero delle finanze (attualmente dell’economia e delle finanze) e per non più di dodici mesi, nel caso in cui si verifichino situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un’area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti.
I successivi commi 5 e 6 dell’articolo 30 modificano, novellandolo, l’articolo 116 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), con riferimento al tema dell’emersione del lavoro irregolare nelle imprese agricole.
In particolare, i citati commi estendono l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 15 e 17 dell’articolo 116 della legge finanziaria 2001 alle imprese agricole che versino nelle situazioni eccezionali individuate ai sensi del precedente comma 4. L’articolo 116 della legge finanziaria 2001, al comma 15, ha ridotto alla sola misura degli interessi legali le sanzioni previste per il mancato o ritardato pagamento di premi o contributi. Il comma 5 in esame, aggiungendo il comma 15-bis al citato articolo 116, prevede che la riduzione delle sanzioni previste per il mancato o ritardato pagamento di premi o contributi si applichi anche alle aziende agricole colpite da eventi eccezionali, comprese le calamità naturali, e le emergenze di carattere sanitario.
Il successivo comma 6 dell’articolo 30 inserisce un nuovo comma 17-bis al più volte richiamato articolo 116 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001). Il nuovo comma prevede che, in casi particolarmente eccezionali, individuati con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze tra quelli indicati dalla nuova lettera b)-bis del comma 15, – che in sede di coordinamento formale del testo al Senato è diventato comma 15-bis – il pagamento rateale dei debiti per contributi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie possa essere consentito (in seguito alle modifiche approvate nel corso dell’esame al Senato) fino a venti rate trimestrali costanti (il testo originario prevedeva la possibilità di pagamento rateale fino a 36 mesi, limite peraltro già previsto dalla normativa vigente).
In seguito alle modifiche introdotte nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, è stato inserito il comma 7.
Il nuovo comma prevede, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 402 del 1981, convertito dalla legge n. 537 del 1981, che il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, debba essere fissato nella misura del tasso legale vigente all’atto della rateizzazione.
Il citato decreto-legge n. 402 del 1981 disciplina all’articolo 13 la regolamentazione rateale dei debiti per contributi ed accessori. In particolare, si stabilisce che l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge, dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti. La determinazione di tale interesse è fatta con decreto del ministro del tesoro di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso.
Il successivo comma 8 prevede che le disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 trovino applicazione in riferimento ad eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003.
Il comma 9 amplia al 1o gennaio 2004 i termini di decadenza per l’iscrizione nei ruoli esecutivi dei crediti degli enti pubblici previdenziali, limitando, dunque, l’ambito di applicazione della decadenza.
Il comma 10, infine, introdotto in seguito alle modifiche approvate nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, amplia le categorie di soggetti interessati dalle disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, si prevede che tali disposizioni si applichino anche ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa.
Per quanto riguarda la partecipazione dei lavoratori nelle imprese, l’articolo 51, comma 1, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo speciale per l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese finalizzato a sostenere programmi – definiti in attuazione di accordi sindacali o statuti societari – volti a promuovere la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali dell’impresa.
La dotazione iniziale del Fondo è pari a 50 milioni di euro (comma 2).
Con apposito decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Comitato paritetico per la gestione del Fondo; il medesimo decreto ministeriale stabilisce i «criteri fondamentali» di gestione del Fondo, che peraltro potranno essere successivamente ridefiniti – con successivi decreti del ministro del lavoro e delle politiche sociali – in relazione al recepimento di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le parti sociali, anche in attuazione di indirizzi dell’Unione europea (comma 3).
Il Comitato è composto da dieci esperti, dei quali due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e otto in rappresentanza delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale (comma 2). Il presidente è eletto tra i componenti del Comitato medesimo che adotta il proprio regolamento di funzionamento (comma 2).
Ai sensi del comma 4, il Comitato paritetico redige una relazione annuale sugli esiti del monitoraggio sull’utilizzo del Fondo. La relazione è trasmessa dal ministro del lavoro alle competenti commissioni parlamentari ed al CNEL.
A questo proposito, ricorda che deve riprendere l’esame in sede referente – presso le Commissioni riunite VI Finanze e XI Lavoro pubblico e privato della Camera – la proposta di legge C. 2023 Cirielli ed altri recante «Delega al Governo per l’adozione di uno statuto partecipativo delle imprese finalizzato alla partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa».
Con riferimento alle tabelle del disegno di legge finanziaria, fa presente che la tabella A reca le indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente, per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio.
In particolare, nella tabella A per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è previsto uno stanziamento di 529,6 milioni di euro per l’anno 2004 e di 770,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
Segnala positivamente il fatto che nella tabella A, nell’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze siano inseriti fondi per il pensionamento dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato; in proposito, auspica che l’ammontare previsto sia congruo rispetto alle esigenze già stimate con il provvedimento da tempo all’esame della Commissione lavoro, recante appunto trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato.
La tabella B provvede alla costituzione del fondo speciale in conto capitale, le cui funzioni e caratteristiche sono identiche a quelle del fondo di parte corrente. Nella tabella B del disegno di legge finanziaria per l’anno 2004 non sono previsti stanziamenti per il Ministero del lavoro.
Soffermandosi sul disegno di legge di bilancio, per quanto attiene allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ricorda che il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha riformato l’organizzazione del Governo, attribuendo al ministero delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio delle persone e delle famiglie (articolo 45). In conseguenza di questa attribuzione, sono state trasferite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le funzioni e le risorse del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il ministero ha conseguentemente assunto la denominazione di Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Sempre ai sensi del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 (articolo 28) sono state trasferite dal ministero del lavoro al ministero delle attività produttive le funzioni e le risorse in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione e di rilascio delle autorizzazioni prescritte.
Le competenze del ministero del lavoro e delle politiche sociali sono state ripartite tra due dipartimenti: Dipartimento per le politiche del lavoro e dell’occupazione e tutela dei lavoratori; Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.
I tre Centri di responsabilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali corrispondono agli Uffici di diretta collaborazione del ministro e ai due dipartimenti appena citati.
Nello Stato di previsione per l’anno finanziario 2004, come risultante a seguito dell’approvazione della II Nota di variazione, gli stanziamenti riguardanti i Centri di responsabilità sono: Centro di responsabilità n. 1, Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del ministro: 6,4 milioni di euro, di cui 6,1 milioni di parte corrente e 0,3 milioni di conto capitale; Centro di responsabilità n. 2, Politiche del lavoro e dell’occupazione e tutela dei lavoratori: 1.874,5 milioni di euro, di cui 542,8 milioni di parte corrente e 1.331,7 milioni di conto capitale; Centro di responsabilità n. 3, Politiche sociali e previdenziali: 63.287,8 milioni di euro, di cui 63.287 milioni di parte corrente e 0,8 milioni di conto capitale.
Lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 2004 (Tabella 4) contiene una nota preliminare tecnica delle risultanze complessive dello stato di previsione.
Per quanto attiene al bilancio di competenza, è stata avvertita la necessità, in relazione a quanto previsto dal decreto-legge n. 194 del 2002, convertito dalla legge n. 246 del 2002, di un controllo più puntuale e di un monitoraggio delle risorse finanziarie a favore dell’INPS, al fine dell’armonizzazione delle scritture contabili della Tabella 4 con quelle dell’INPS stesso.
Ai fini del raggiungimento di tale obiettivo è stata analizzata la disaggregazione del bilancio dell’INPS per la parte riguardante la gestione degli interventi assistenziali per forme di intervento che risultano individuati nel seguente modo: oneri pensionistici; oneri per il mantenimento del salario; oneri per interventi a sostegno della famiglia; oneri per prestazioni economiche derivanti da riduzioni di oneri.
Successivamente, si sono esaminate le corrispondenti tabelle del ministero per il 2003 nelle varie unità previsionali di base, allo scopo del loro riallineamento per aree omogenee.
Il bilancio in oggetto, quindi, propone di creare nuove U.P.B., o di modificare quelle già esistenti, allo scopo di realizzare la citata armonizzazione tra scritture contabili del ministero e quelle dell’INPS. Inoltre, in ogni U.P.B., a seconda della forma di intervento, è stato istituito un capitolo relativo ai costi di funzionamento che vengono sostenuti dall’INPS in relazione alle spese di gestione degli interventi assistenziali, ai sensi dell’articolo 37 della legge n. 88 del 1989.
Le previsioni di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il triennio 2004-2006 sono pertanto le seguenti: per il 2004, per la parte corrente 61.215,3 milioni di euro, in conto capitale 1.332,8 milioni di euro, per un totale di 62.548,1 milioni di euro; per il 2005, per la parte corrente 64.833,1, in conto capitale 1.240,8, per un totale di 66.073,9; per il 2006, per la parte corrente 65.252,3, in conto capitale 762,2, per un totale di 66.014,5 milioni di euro.
In seguito all’approvazione della II Nota di variazione, la previsione di spesa risulta pari a complessivi 65.168,7 milioni di euro, di cui 63.670,0 per la parte corrente e 1.498,7 in conto capitale.
Rispetto all’importo di competenza del bilancio di previsione 2003 (approvato con legge 27 dicembre 2002, n. 290), pari a 62.580,8 milioni di euro, si registra un incremento di +2.587,9 milioni di euro, pari a +4,1 per cento. Rispetto alle variazioni apportate al bilancio di previsione 2003 dalla successiva legge n. 301 del 2003 (legge di assestamento), che reca un importo di competenza pari a 65.059,8 milioni di euro, si registra un incremento di +108,9 milioni di euro, pari a +0,2 per cento.
La consistenza dei residui passivi presunti al 1o gennaio 2004 è stata valutata in 5.988,8 milioni di euro, di cui 4.495,7 milioni di parte corrente e 1.493,1 milioni in conto capitale. Tale valutazione presenta carattere di provvisorietà, in quanto condizionata dal concreto evolversi della gestione 2003, e tiene altresì conto della «massa spendibile» (cassa più residui) dell’anno 2003 aggiornata, oltre che con le normali variazioni di bilancio al momento disposte, anche con il citato provvedimento legislativo di assestamento del bilancio 2003.
Rileva poi una flessione (-2.517,6 milioni di euro) rispetto al volume dei residui passivi al 1o gennaio 2003, quali risultano accertati dal Rendiconto generale dello Stato per il 2002 (pari a 8.506,4 milioni di euro di cui 4.682,5 milioni di euro di parte corrente e 3.823,9 milioni di euro in conto capitale).
Per l’anno 2004 il volume della massa spendibile, determinata dalla somma degli importi della competenza e della presunta consistenza dei residui sopra indicata, risulta pari a 68.537,0 milioni di euro, di cui 65.711,1 milioni per la parte corrente e 2.825,9 milioni per la parte in conto capitale.
Nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente l’ammontare delle autorizzazioni di cassa risulta di 65.452,8 milioni di euro, di cui 62.796,1 milioni di parte corrente e 2.656,7 in conto capitale.
Anche in questo caso la previsione ha necessariamente carattere di provvisorietà, perché condizionata dal concreto evolversi della gestione negli ultimi mesi dell’esercizio 2003 – in relazione al verificarsi delle ipotesi di pagamento fatte per lo stesso anno – oltre che dalle variazioni che saranno apportate alla competenza, tenuto conto degli effetti del disegno di legge finanziaria.
Le spese per il funzionamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno 2004, considerando trasversalmente tutti i centri di responsabilità amministrativa, ammontano a complessivi 325,9 milioni di euro. Nel bilancio di previsione per il 2003 tali spese ammontavano a 340,5 milioni di euro; si è pertanto verificato un decremento di 14,6 milioni di euro.
In particolare, per il personale in attività di servizio – la cui consistenza numerica presunta al 31 dicembre 2004 è di 8.504 unità – è previsto uno stanziamento di complessivi 281,9 milioni di euro. La rimanente somma di 40,7 milioni di euro e di 3,3 milioni di euro è destinata rispettivamente alla spesa per beni e servizi e per l’informatica di servizio.
Per le spese in conto capitale, gli importi di pertinenza del Fondo per l’occupazione sono previsti nell’apposito capitolo 7141 (U.P.B. 2.2.3.3. del centro di responsabilità n. 2 «Politiche del lavoro e dell’occupazione») che reca uno stanziamento – a seguito dell’approvazione della II Nota di variazione – di 1.469,5 milioni, con un decremento di -152,7 milioni rispetto all’assestamento 2003.
La Tabella D del disegno di legge finanziaria 2004 – che provvede al rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell’economia classificati come spese in conto capitale – propone la quantificazione di 218 milioni di euro per il solo anno 2004 per il finanziamento del Fondo per l’occupazione (di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993).
In conclusione, invita a valutare positivamente i documenti di bilancio in esame, dichiarandosi disponibile a prendere in considerazione le osservazioni costruttive che la Commissione vorrà avanzare.

Cesare CAMPA (FI) nel valutare positivamente la relazione illustrata, preannuncia l’orientamento favorevole dei deputati del gruppo di Forza Italia.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, solleva perplessità in merito alle disposizioni contenute nell’articolo 46 del disegno di legge finanziaria in materia di protezione civile, laddove si prevede l’estensione obbligatoria della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati contro l’incendio, nonché graduale estensione dell’obbligo assicurativo del medesimo rischio alle polizze incendio già in atto: in proposito, ritiene che tale norma incida su tutta l’attività immobiliare con riflessi sull’andamento dell’economia e persino sull’occupazione, alterando l’attuale situazione delle dinamiche assicurative.

Per quanto riguarda l’articolo 26, recante benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, condivide la necessità di mettere in risalto, compatibilmente con le esigenze evidenziate, il significativo sforzo compiuto per includere nella norma i diritti acquisiti, comprendendo tutte le situazioni che meritano di essere tutelate.
Richiamandosi al decreto-legge n. 269 del 2003, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici, sottolinea l’inidoneità della norma contenuta al comma 7 dell’articolo 44, laddove si fa obbligo ai datori di lavoro che assumono operai agricoli a tempo determinato di integrare i dati forniti all’atto dell’avviamento al lavoro: ritiene che la disposizione preveda eccessivi vincolismi negli adempimenti relativi alle assunzioni nel lavoro agricolo, scoraggiando gli imprenditori e determinando un ostacolo alla lotta all’emersione del lavoro nero. Auspica pertanto che nell’ambito della manovra finanziaria si possa in qualche modo modificare incisivamente la portata del dettato del comma 7 dell’articolo 44 del decreto-legge n. 269 del 2003, al fine di ridare una qualche serenità e semplicità normativa alle imprese agricole, che contro tale norma sono già insorte.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 22.40.

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