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Il Diario del Lavoro

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

22 Ottobre 2009
in Camera

SEDE CONSULTIVA
Martedì 20 febbraio 2007. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.

La seduta comincia alle 10.10.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Gianni PAGLIARINI, presidente, comunica che il deputato Cesare Campa (FI) ha cessato di far parte della XI Commissione ed è entrato a farne parte il deputato Francesco Colucci (FI).

Decreto-legge 300/2006: Proroga termini.
C. 2114-B, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l’esame.

Gianni PAGLIARINI, presidente relatore, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere nella seduta antimeridiana, in quanto la I Commissione Affari costituzionali dovrà concludere l’esame del provvedimento in sede referente in modo da consentirne l’inizio dell’esame in Assemblea nel pomeriggio.



Rileva quindi come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere sul testo del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, approvato con modificazioni dalla Camera lo scorso 31 gennaio e modificato dal Senato, che lo ha approvato nella seduta del 15 febbraio 2007. Ricorda che, in prima lettura, lo scorso 17 gennaio, la Commissione aveva espresso sul provvedimento un parere favorevole con osservazioni. In particolare, la Commissione aveva invitato la I Commissione, competente in sede referente, a valutare l’opportunità di inserire nel decreto-legge una disposizione volta a consentire la proroga per l’intero anno 2007, a tutti gli effetti di legge, dei contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa, al fine di assicurare l’espletamento delle relative funzioni istituzionali. Inoltre, si era invitata la Commissione di merito a valutare l’opportunità di inserire nel decreto-legge disposizioni volte a permettere alle forme di previdenza complementare di procedere agli adeguamenti previsti alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 252/2005 entro il 31 marzo 2007. Tali osservazioni tuttavia non erano state recepite nel testo.
Soffermandosi quindi sulle disposizioni che presentino attinenze con le competenze della Commissione, rileva, con riferimento al decreto-legge, che il comma 1 dell’articolo 1 – modificato nel corso dell’esame al Senato – proroga al 31 dicembre 2007 la disposizione (articolo 5 del decreto-legge 97/2004) che fissa il limite del 90 per cento quale livello massimo di spesa per il personale sul totale dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il fondo di finanziamento ordinario delle università.
Il comma 4-bis dell’articolo 1 del decreto-legge, introdotto dal Senato, fissa al 31 dicembre 2010 il termine di efficacia dell’articolo 57 del decreto legislativo n. 334/2000, concernente l’aggiornamento professionale del personale direttivo e dirigenziale della Polizia di Stato.
Il comma 6-bis dell’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame del Senato, è volto a differire dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007 il termine (di cui all’articolo 16, comma 3 della legge 28 novembre 2005, n. 246) entro cui si consente la mobilità volontaria presso i ruoli di amministrazioni pubbliche del personale del CONI in servizio al 7 luglio 2002, secondo il procedimento di passaggio diretto (cessione del contratto) di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001. Si prevede che comunque tale differimento non deve comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica e deve avvenire nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento economico del personale in mobilità.
Il comma 6-ter dell’articolo 1, anch’esso introdotto nel corso dell’esame del Senato, interviene sulle medesime disposizioni del comma precedente ed è volto a differire dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2012 il termine (di cui allo stesso articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246) entro cui si consente la mobilità volontaria presso i ruoli di amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento al personale del CONI in servizio al 7 luglio 2002, successivamente trasferito alle dipendenze della CONI Servizi Spa (ai sensi dell’articolo 8, comma 11, del decreto-legge 138/2002) attualmente distaccato presso le Federazioni sportive nazionali, che, nel caso di trasferimento alle dipendenze delle stesse Federazioni, dovesse risultare in esubero e quindi fosse collocato in mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991. La disposizione in esame precisa che il differimento del termine in esame non pregiudica i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni da parte di pubbliche amministrazioni e che resta ferma per il personale in questione la possibilità di instaurare un nuovo rapporto di lavoro con CONI Servizi Spa.
I commi 6-quater e 6-quinquies dell’articolo 1, introdotti nel corso dell’esame del Senato, prorogano al 31 dicembre 2007 i comandi del personale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso pubbliche amministrazioni, da ultimo prorogati al 31 dicembre 2006 dall’articolo 1, comma 244, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005). Il comma 6-sexies dell’articolo 1 – introdotto al Senato – interviene, con la tecnica della novella, sulle disposizioni recentemente dettate dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, commi 618-619) in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici e di procedura transitoria delle nomine. Il comma 6-septies dell’articolo 1, introdotto dal Senato, riguarda il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso determinati organismi: si tratta degli organi costituzionali (Camera, Senato, Corte costituzionale), degli uffici di diretta collaborazione dei ministri e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al personale suddetto non si applica, fino al 31 dicembre 2011: il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente (articolo 133, comma 1, ultimo periodo, decreto legislativo 217/2005); l’imputazione a carico dell’amministrazione di destinazione del trattamento economico e di ogni altro onere finanziario relativo al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo (articolo 133, comma 3, decreto legislativo 217/2005).
I commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 4, introdotti dal Senato, novellano disposizioni dell’ultima legge finanziaria relative all’istituzione dell’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola nazionale della pubblica amministrazione ed alla conseguente soppressione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, nonché alla soppressione o allo scorporo di analoghe strutture di formazione.
Il comma 8-sexies dell’articolo 6 dispone, per l’anno 2007, la non applicazione agli enti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2006 delle disposizioni recate dal comma 561 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), che ha previsto un generale divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto per gli enti che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2006.
Passando quindi al disegno di legge di conversione, segnala il comma 2 dell’articolo 1, che proroga di un anno il termine per l’adozione di provvedimenti integrativi e correttivi del decreto legislativo recante il riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, adottato ai sensi della delega legislativa operata dall’articolo 11 della Legge di semplificazione 2001.

Simone BALDELLI (FI) sottolinea come il tempo a disposizione della Commissione per l’esame del provvedimento sia eccessivamente ristretto e del tutto insufficiente, a causa del prolungarsi del suo esame al Senato, dove sono state inserite una serie di norme, corrispondenti a proposte di modifica che, nel corso della prima lettura alla Camera, erano state dichiarate inammissibili. Invita pertanto il Presidente della Commissione a trasmettere al Presidente della Camera i motivi di una insoddisfazione dovuta all’impossibilità di svolgere adeguatamente il proprio lavoro.
Per quanto attiene alle competenze della Commissione, sottolinea come non sia condivisibile, in quanto espressione di un non corretto modo di legiferare, la norma inserita all’articolo 6, comma 8-sexies, che prevede la non applicazione agli enti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2006 del divieto di procedere ad assunzioni di personale. Evidenzia come tale norma sia suscettibile di determinare un forte incremento della spesa pubblica, considerato l’alto numero di lavoratori cosiddetti precari che a vario titolo hanno lavorato presso la pubblica amministrazione, vanificando le norme premiali in favore delle amministrazioni virtuose che hanno rispettato il patto di stabilità nel 2006. Ritiene che tale modo di procedere sia scorretto anche perché, finché vi è stata una forte attenzione degli osservatori internazionali sulla discussione della legge finanziaria, vi è stato un atteggiamento apparentemente più rigoroso, cui invece ora si abdica per riaprire le maglie della spesa pubblica e delle assunzioni nella pubblica amministrazione senza il rigoroso vaglio dei concorsi pubblici. Invita pertanto il Presidente ad inserire nella sua proposta di parere valutazioni critiche a tale riguardo, preannunciando altrimenti la presentazione di una proposta di parere alternativo.

Amalia SCHIRRU (Ulivo) ritiene che, pur essendo effettivamente ridotti i termini temporali a disposizione della Camera per l’esame del provvedimento, sia stato opportuno che il Senato vi abbia dedicato il tempo necessario per introdurre condivisibili modifiche, quali la proroga della mobilità per il personale del CONI e dei comandi del personale dell’Istituto Poligrafico dello Stato, nonché le norme per una positiva conclusione dei concorsi per i dirigenti scolastici e per l’assunzione di personale per le attività antincendio, troppo spesso affidate al volontariato. La norma più importante introdotta al Senato è da ritenersi quella che rimuove i vincoli per le assunzioni di personale da parte degli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità per il 2006, in quanto quei vincoli avrebbero determinato l’impossibilità di proseguire attività di pubblica utilità svolte da categorie di lavoratori particolarmente deboli sul piano sociale. Segnala altresì l’opportunità di consentire assunzioni da parte delle amministrazioni provinciali di nuova costituzione per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali. Dichiara pertanto l’orientamento favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Antonino LO PRESTI (AN) ritiene che, con le modifiche introdotte al Senato nel provvedimento in esame, si sia compiuta un’operazione subdola ed iniqua, per superare le difficoltà politiche della maggioranza ed offrire ai suoi candidati nelle prossime elezioni amministrative la possibilità di utilizzare la carta della stabilizzazione dei rapporti di lavoro precario negli enti locali. Evidenzia infine come, a suo avviso, la norma in materia recata dal provvedimento violi principi costituzionali, in particolare quelli sanciti all’articolo 119 della Costituzione.

Gianni PAGLIARINI, presidente relatore, ritiene fondati i rilievi dell’opposizione per quanto attiene ai tempi eccessivamente ristretti di esame del provvedimento, che tuttavia attengono a difficoltà generali dei dibattiti parlamentari, registrate anche nelle passate legislature e dunque non imputabili all’attuale maggioranza: ricorda che in proposito si sta effettuando una specifica riflessione nelle sedi proprie.
Con riferimento alla norma relativa alla stabilizzazione dei lavoratori precari da parte degli enti locali, dichiara invece di non essere disponibile ad accedere alla richiesta di inserire rilievi critici nella sua proposta di parere, in quanto, come sta chiaramente emergendo nel corso dell’indagine conoscitiva sul precariato della Commissione, la realtà dei lavoratori precari della pubblica amministrazione è nettamente diversa da quella dei lavoratori precari del settore privato. Nella pubblica amministrazione, infatti, numerosi lavoratori svolgono attività indispensabili per assicurare gli attuali standard dei servizi pubblici con contratti di lavoro atipico soltanto per aggirare il blocco delle assunzioni previsto dalle successive leggi finanziarie. Non si tratta pertanto di far fronte ad esigenze di flessibilità, come avviene nel settore privato. Rileva altresì come i lavoratori pubblici in oggetto abbiano contratti di lavoro atipico ormai da anni, per cui la relativa spesa è sostanzialmente consolidata nel tempo: la stabilizzazione dei loro posti di lavoro non dovrebbe pertanto determinare significativi aumenti della spesa pubblica. Rileva infine come la loro condizione sia il prodotto delle scelte compiute dalla classe politica, dei diversi orientamenti, responsabile delle amministrazioni locali.
Formula infine una proposta di parere favorevole.

Simone BALDELLI (FI) illustra una proposta di parere alternativo (vedi allegato), sottoscritta da tutti i gruppi dell’opposizione, ribadendo che, se il Senato non avesse impiegato un tempo eccessivo per l’esame del provvedimento, la Commissione avrebbe avuto modo di valutare più attentamente le considerazioni in esso contenute.
Quanto al superamento del divieto di assunzione da parte degli enti locali attraverso la stipula di contratti di lavoro atipico, ritiene che si sarebbe dovuto piuttosto intervenire più coerentemente superando il blocco e svolgendo i relativi concorsi, che offrono maggiori garanzie di trasparenza rispetto alle procedure di stabilizzazione in atto. Sottolinea infine come, in base ai dati, risultino numerosi esuberi nell’ambito della pubblica amministrazione, per cui sarebbe innanzitutto opportuno razionalizzare l’uso delle risorse.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativo.

La seduta termina alle 11.


SEDE REFERENTE

Martedì 20 febbraio 2007. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Rosa Rinaldi.

La seduta comincia alle 13.50.

Contratti di lavoro a tempo determinato.
C. 1807 Burgio.
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta del 14 febbraio 2007.

Alberto BURGIO (RC-SE) evidenzia come la legislazione del lavoro vigente nell’ordinamento italiano sia caratterizzata dall’ampliamento degli strumenti di flessibilità, che ha determinato un considerevole aumento del numero dei cosiddetti lavoratori atipici, cioè dei lavoratori con un contratto di lavoro diverso rispetto a quello subordinato a tempo indeterminato. Quanto alla disciplina del contratto a tempo determinato, ricorda come, precedentemente a quella attualmente vigente, dettata dal decreto legislativo n. 368 del 2001, la legge n. 230 del 1962 elencasse in modo tassativo le ipotesi in cui era possibile apporre un termine al contratto di lavoro. Con il decreto legislativo n. 368 del 2001, invece, si è fatta venire meno la «tipizzazione» delle causali giustificative, consentendo la stipula di contratti a tempo determinato «a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» ed eliminando i vincoli di carattere oggettivo. Di conseguenza, attualmente, quando l’imprenditore adduce ragioni generiche quali quelle previste nel comma 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001, è consentito prevedere un termine temporale nel contratto di lavoro. Ne è conseguita una forte crescita del ricorso da parte delle imprese ai contratti a tempo determinato, che vengono subiti dai lavoratori: le statistiche indicano infatti come la percentuale dei lavoratori che lavora con contratti a tempo determinato per propria libera scelta sia molto superiore in Europa rispetto all’Italia. Nel nostro paese, inoltre, i dati indicano come le categorie di lavoratori in qualche modo costretti al tempo determinato siano quelle più deboli, le donne e i giovani, soprattutto nel Mezzogiorno.
Cita quindi ulteriori dati che mostrano come la tendenza a ricorrere al tempo determinato sia crescente, con picchi in determinati settori, come quello editoriale, come la Commissione ha recentemente constatato nel corso di un’audizione. Nel contempo, è sempre più difficile la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
La proposta di legge di cui egli è primo firmatario è pertanto mirata fondamentalmente a due obiettivi fondamentali: in primo luogo, la restituzione del rapporto regola-eccezione tra contratto di lavoro a tempo indeterminato e contratto di lavoro a tempo determinato, qual era previsto nella normativa del 1962, peraltro in coerenza con le direttive comunitarie la giurisprudenza costituzionale; in secondo luogo, la modifica dell’onere probatorio, in quanto, mentre nella normativa vigente si scarica sul lavoratore il compito di dimostrare l’insussistenza delle ragioni che consentono il ricorso al contratto a tempo determinato, la proposta di legge prevede che tali ragioni debbano essere dimostrate dal datore di lavoro, che dovrà argomentare l’eccezionalità e l’imprevedibilità di tali condizioni.

Il sottosegretario Rosa RINALDI dichiara l’orientamento favorevole del Governo al proseguimento dell’iter del provvedimento in esame, coerentemente con l’azione di Governo volta alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, nel cui ambito rientra la modifica della disciplina del contratto a tempo determinato, materia su cui è aperto un tavolo di confronto tra le parti sociali.
Al riguardo, acquisite anche le valutazioni della competente Direzione generale della tutela dei rapporti di lavoro, appare condivisibile, nonché coerente con l’intendimento del Governo mirato ad una ridefinizione dell’istituto del contratto a tempo determinato (come noto, il ministro ha già emanato le «linee guida del Governo per una riforma della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato»), lo scopo della proposta legge volto ad assicurare la natura essenzialmente contingente e circostanziata delle esigenze sottese all’apposizione del termine al contratto di lavoro.
La proposta di legge, infatti, intende modificare il decreto legislativo n. 368/2001 con cui è stato in sostanza liberalizzato il contratto a tempo determinato estendendone il ricorso a tutti i casi in cui vengano adottate, da parte del datore di lavoro, «ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo»; la proposta di legge in esame, invece, è volta a ripristinare espressamente il principio (già previsto dalla normativa abrogata dalla riforma introdotta dal decreto legislativo n. 368/2001) per cui il rapporto di lavoro deve essere «di norma» stipulato a tempo indeterminato limitando la possibilità di apporre un termine al contratto di lavoro solamente nei casi di comprovate esigenze aziendali di natura temporanea e circostanziata. Si prevede, inoltre, espressamente che l’onere di provare l’esistenza delle ragioni che giustificano l’apposizione del termine spetta al datore di lavoro e che l’insussistenza delle ragioni addotte per giustificare l’apposizione del termine determina solamente l’inefficacia della relativa clausola ma non si ripercuote sulla validità dell’intero contratto di lavoro che dovrebbe, quindi, intendersi stipulato a tempo indeterminato. Si interviene, poi, anche sulla disciplina della proroga del contratto a tempo determinato, nel senso che viene meno la proroga caratterizzata da estrema genericità (secondo l’attuale articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 368/2001) e si introducono precise condizioni che vincolano la concessione di proroghe a circostanze eccezionali, contingenti e non prevedibili da parte del datore dì lavoro.
Si interviene altresì sulla disciplina del diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato presso la medesima azienda, prevedendosi ope legis il medesimo diritto di precedenza per tutti i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; viene, quindi, eliminata la previsione secondo cui il diritto di precedenza si estingue dopo un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro. Ritiene, infine, di segnalare che sembrerebbe opportuno che il disegno di legge in esame contenesse una disposizione anche in relazione al regime dei rinnovi con contratto a termine. L’attuale normativa, infatti, (articolo 5 del decreto legislativo n. 368/2001) consente di reiterare indefinitamente più contratti a termine, con l’unica avvertenza di stipulare un nuovo contratto a distanza di 20 o, secondo i casi, 30 giorni dalla scadenza del precedente. Ciò è stato ritenuto contrastante con la direttiva CE sul contratto a termine (n. 70 del 1999) da parte della Corte di Giustizia europea (sentenza luglio 2005-caso Adelener), in quanto tale da compromettere l’obiettivo, la finalità nonché l’effettività della stessa direttiva volta a contrastare la liberalizzazione del lavoro a termine. Necessita, quindi, rivedere il regime dei rinnovi con l’introduzione di apposite limitazioni. In conclusione, facendo riferimento a quanto gia detto in premessa, il Ministero del lavoro ha privilegiato l’avvio del tavolo di concertazione con le parti sociali per la revisione dell’istituto del contratto di lavoro a tempo determinato, con il fine di conseguire un accordo tra le parti.

Emilio DELBONO (Ulivo) rileva come, sulla base delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, con particolare riferimento al tavolo aperto tra le parti sociali, vi sia l’esigenza di un approfondimento della materia con tempi adeguati. Chiarisce pertanto come la proposta di legge in esame necessiti di adeguati approfondimenti, non potendo allo stato trovare il consenso del suo gruppo.

Titti DI SALVO (Ulivo), evidenziato come il decreto legislativo n. 368 del 2001 vada considerato lesivo dei diritti dei lavoratori nella parte in cui non definisce precisamente le cause che consentono di stipulare un contratto a tempo determinato, sottolinea come il rapporto tra la legislazione e la contrattazione collettiva debba mantenersi in termini corretti. Se pertanto le predette causali non venissero definite in sede di contrattazione collettiva, occorrerebbe riflettere sull’opportunità di intervenire in sede legislativa. Ritiene infatti che, sul piano generale, in materia di lavoro, la legislazione debba svolgere un ruolo di sostegno, e non sostitutivo, della contrattazione.

Simone BALDELLI (FI) evidenzia come la posizione del deputato Burgio sia ideologicamente coerente con la sua parte politica ma non possa naturalmente essere condivisa invece dalle forze politiche di ispirazione liberale. Probabilmente, la maggioranza, in considerazione dell’eterogeneità delle forze politiche che la compongono, avrà difficoltà a definire una propria posizione in merito, ma ciò non deve impedire alla Commissione di svolgere il proprio ruolo legislativo, senza essere eccessivamente condizionata dai tavoli tra le parti sociali.

Alberto BURGIO (RC-SE) osserva che, pur considerando legittima una posizione politica fondata sulle convinzioni ideologiche, il suo precedente intervento è stato fondato su dati indicativi di un trend, rispetto al quale occorre una presa di posizione che giudichi quel trend positivo o invece da contrastare. Rispondendo al deputato Di Salvo, riconosciuta la complessità del rapporto tra legislazione e dialogo tra le parti sociali, richiama il dato di una normativa europea non rispettata dalla lettera del decreto legislativo n. 368 del 2001, come confermato dalla stessa Corte costituzionale. La proposta di legge in esame mira quindi a fornire una risposta coerente per uniformarsi sia alle normative europee sia alle pronunce alla Corte costituzionale, senza prevedere un compito esorbitante per la legislazione rispetto al dialogo tra le parti sociali.

Gianni PAGLIARINI, presidente, rispondendo al deputato Baldelli, sottolinea come la Commissione stia cercando di svolgere il proprio ruolo in una serie di materie, fra le quali il mercato del lavoro e la precarietà, su cui è in corso una specifica indagine conoscitiva. Anche la discussione del provvedimento in esame rientra in tale attività della Commissione. Evidenzia quindi come, rispetto alla prospettiva finale della stabilizzazione dei rapporti di lavoro perseguita dalla maggioranza, diverse strade possano essere seguite, comunque attraverso il necessario coinvolgimento delle parti sociali. Ritiene pertanto non vi siano contraddizioni tra l’obiettivo del provvedimento in esame e l’azione svolta dal Governo nell’ambito dei tavoli di confronto con le parti sociali: i lavori della Commissione dovranno di conseguenza necessariamente raccordarsi con l’iniziativa del Governo nell’ambito del confronto con le parti sociali.

Simone BALDELLI (FI), chiarito preliminarmente che non intendeva sollevare critiche sull’attività della Commissione, cui egli partecipa costantemente, invita il presidente a chiarire se intende attendere la chiusura del tavolo tra le parti sociali o la presentazione di eventuali altre proposte sulla medesima materia prima di proseguire nell’esame della proposta di legge.

Gianni PAGLIARINI, presidente, osserva che, secondo la normale consuetudine parlamentare, si tiene conto delle diverse proposte di legge e dell’azione del Governo come base di riferimento per la discussione dei provvedimenti.

Simone BALDELLI (FI) evidenziato come la possibilità della presentazione di proposte di legge sia sempre aperta, ma non prevedibile, ribadisce che i lavori della Commissione non devono essere subordinati all’azione che il Governo svolge sul piano del confronto tra le parti sociali.

Federica ROSSI GASPARRINI (Pop-Udeur), evidenziato come l’obiettivo di migliorare le norme di tutela e garanzia per i lavoratori caratterizzi l’azione della maggioranza, dichiara di condividere le osservazioni del deputato Delbono relativamente all’esigenza di un adeguato approfondimento della materia affrontata nella proposta di legge in esame, la quale deve essere correttamente inserita nell’ambito di una politica del lavoro complessiva.

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

Contributo alla Fondazione «Istituto per il lavoro».
C. 1746-septiesdecies Governo.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame.

Alberto BURGIO (RC-SE), relatore, rileva come il provvedimento in esame – derivante dallo stralcio dal disegno di legge finanziaria dell’articolo 200, comma 2 – sia volto a prevedere l’attribuzione, da parte del Ministero della solidarietà sociale, di un contributo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a favore della Fondazione «Istituto per il lavoro» istituita con legge regionale Emilia-Romagna 6 aprile 1998, n. 10. Il contributo servirà allo svolgimento delle attività istituzionali della medesima Fondazione.
Ricorda che la Fondazione «Istituto per il lavoro», che opera senza fine di lucro, persegue la finalità dello sviluppo delle conoscenze tecniche ed organizzative tese a favorire l’evoluzione organizzativa delle imprese e degli enti pubblici, nonché la finalità della valorizzazione del lavoro, favorendo le diverse forme di partecipazione dei lavoratori e promuovendo nelle singole strutture produttive processi di qualità con riferimento alle relazioni fra le parti sociali. Le attività utili al perseguimento delle indicate finalità sono rese nella forma di servizi di ricerca e sviluppo a favore delle imprese e degli enti pubblici interessati e delle organizzazioni sindacali che lo richiedano; a tal fine, la Fondazione può concludere accordi di ricerca su questioni specifiche con gli enti e le imprese destinatarie. I risultati delle stesse ricerche sono destinati alla divulgazione scientifica.
Secondo quanto previsto dallo Statuto (articolo 3), la Fondazione, per realizzare le finalità per cui è stata istituita: redige annualmente un rapporto pubblico sulle tendenze in atto nella regione Emilia-Romagna per quanto concerne i processi di cambiamento del lavoro e delle sue modalità organizzative nei vari settori produttivi; conclude accordi di cooperazione, nel campo della ricerca e dello sviluppo sulle materie lavoristiche, con istituti dei vari paesi dell’Unione europea che perseguano analoghe finalità; organizza la divulgazione, mediante specifici programmi, delle conoscenze scientifiche, culturali e tecniche nonché delle esperienze pratiche positive, nel campo della innovazione del lavoro e delle sue modalità organizzative, in modo da aiutare i processi di innovazione delle organizzazioni sia pubbliche sia private; progetta ed organizza, secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 10/1998, programmi di cambiamento organizzativo.
Il disegno di legge in esame prevede quindi che, per l’attribuzione del suindicato contributo, è corrispondentemente ridotta, per i medesimi anni, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo nazionale per le politiche sociali.

Emilio DELBONO (Ulivo), riservandosi un giudizio sul provvedimento in esame, rileva come che la Fondazione «Istituto per il lavoro» abbia carattere sostanzialmente regionale, essendo stata creata con delibera regionale ed essendo amministrata da un consiglio di amministrazione di nomina regionale. Manifesta quindi la propria perplessità, in generale, su «leggine» di finanziamento di istituzioni regionali che dovrebbero vivere con risorse, anche se eventualmente di provenienza nazionale, comunque veicolate dalla regione di riferimento. Ritiene inoltre che sia necessario un approfondimento sulla copertura del provvedimento, attualmente a carico del Fondo per le politiche sociali, con il quale si dovrebbe fare fronte alle esigenze del welfare sul piano locale, che sono numerose e rilevanti.

Simone BALDELLI (FI) condivide i rilievi del deputato Delbono, evidenziando come il provvedimento in esame sia frutto di uno stralcio al disegno di legge finanziaria, essendo stato giudicato inammissibile rispetto al cosiddetto contenuto proprio. Giudica infatti incongruo che il Parlamento nazionale si debba occupare del finanziamento di una fondazione regionale, condividendo le perplessità del deputato Delbono in ordine alla copertura prevista.

Angelo COMPAGNON (UDC) ritiene necessario un approfondimento sull’attività svolta dalla Fondazione «Istituto per il lavoro», evidenziando altresì come il Fondo per le politiche sociali non possa essere considerato alla stregua di un contenitore per l’erogazione di contributi di varia natura.

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.


SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 febbraio 2007. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.

La seduta comincia alle 14.45.

Decreto-legge 4/2007: Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie internazionali.
C. 2193 Governo.
(Parere alla III e IV Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame.

Federica ROSSI GASPARRINI (Pop-Udeur), relatore, rileva come il decreto-legge in esame sia volto ad assicurare la prosecuzione degli interventi e delle attività destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni in Afghanistan, Sudan, Libano e Iraq, prevedendo altresì disposizioni per la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario.
Il decreto, suddiviso in tre capi, è composto di otto articoli. L’articolo 1 prevede diverse autorizzazioni di spesa per interventi di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Sudan e Libano, destinati al miglioramento delle condizioni di vita delle rispettive popolazioni. In particolare, per quanto di competenza della Commissione Lavoro, il comma 3 autorizza il Ministero degli affari esteri all’affidamento di incarichi di consulenza a tempo determinato, anche eventualmente a enti e organizzazioni specializzati. L’autorizzazione si estende altresì alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione e in possesso di appropriate professionalità. Tale autorizzazione è concessa al Ministero degli affari esteri in deroga al disposto dell’articolo 1, commi 9, 56 e 57 della legge finanziaria per il 2006, che ha previsto un limite massimo per le spese inerenti studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione.
L’articolo 2 autorizza la spesa di 30 milioni di euro per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq, con particolare riferimento alle attività di sostegno allo sviluppo socio-sanitario, istituzionale e tecnico, socio economico, nonché nei settori della formazione e della comunicazione. Il comma 5, nell’autorizzare il Ministero degli affari esteri, così come disposto dall’articolo 1, all’affidamento di incarichi di consulenza a tempo determinato e alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla Pubblica Amministrazione e in possesso di appropriate professionalità, specifica che gli incarichi e i contratti in questione sono affidati a enti od organismi e stipulati con persone di nazionalità irachena: se tuttavia il Ministero degli Affari esteri accerta la mancanza in loco delle professionalità necessarie, in tal caso gli incarichi o i contratti potranno essere affidati o stipulati con cittadini italiani o persone di altra nazionalità. Inoltre, in base al comma 9, si autorizza la spesa di 208.426 euro, entro il 2007, allo scopo di coprire le spese di missione di personale non diplomatico presso l’Ambasciata italiana in Iraq. Il trattamento economico di tale personale è determinato secondo quanto previsto dall’articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che tuttora regola l’ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri.
L’articolo 3 reca il differimento del termine della partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché le rispettive autorizzazioni di spesa. Per ciascuna di esse il termine temporale del differimento viene stabilito al 31 dicembre 2007, e ciò configura una cadenza annuale e non più semestrale (ad eccezione della missione Altea), come finora sempre avvenuto.
L’articolo 4, di diretto interesse della Commissione Lavoro, detta norme in materia di trattamento economico ed assicurativo del personale che partecipa alle predette missioni, nonché di valutazione del servizio prestato e di eventuale richiamo in servizio per esigenze connesse alle missioni medesime. In particolare, il comma 1 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali disciplinate dal provvedimento l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. Il comma 5 consente di valutare i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, ai fini del loro avanzamento. Il comma 6 prevede che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali, anche nell’anno 2007 possano essere richiamati in servizio, a domanda, quali ufficiali delle forze di completamento, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale. La disposizione consente, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di pregiate professionalità presenti in tali ambiti. Il comma 7 rinvia a specifiche disposizioni del decreto-legge n. 451/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2002, per la disciplina delle missioni internazionali, con specifico riferimento alla indennità di missione, al trattamento assicurativo e pensionistico, nonché al personale in stato di prigionia o disperso, stabilendo che anche a quest’ultima categoria di personale si applichino le disposizioni in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.
L’articolo 5 reca disposizioni in materia penale, prevedendo l’applicazione del codice penale militare di pace.
L’articolo 6 disciplina i profili contabili correlati all’organizzazione delle missioni, prevedendo per l’Amministrazione la possibile attivazione delle procedure d’urgenza previste dalla vigente normativa per l’acquisizione di beni e servizi, nonché la facoltà di ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.
L’articolo 7 contiene la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi disciplinati dal decreto, in cui si evidenzia l’esaurimento delle disponibilità sul Fondo per le missioni istituito nella legge finanziaria per il 2007.
L’articolo 8 dispone, infine, l’entrata in vigore del decreto-legge.

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

Decreto-legge 7/2007: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.
C. 2201 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame.

Ivano MIGLIOLI (Ulivo), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla X Commissione Attività produttive sul decreto-legge n. 7 del 2007, recante Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.
La volontà da parte del Governo di intraprendere politiche di «liberalizzazioni» è stata chiara ed evidente già dal luglio scorso con la presentazione del primo «pacchetto Bersani». Si trattava di una serie di interventi, dalle farmacie, alle banche, dai taxi, agli ordini professionali: misure tese al superamento di posizioni corporative e di rendite rivolte in primo luogo ai cittadini consumatori, ai giovani, per offrire loro opportunità e rivolto al paese per stimolarne la crescita aumentando la concorrenza e la libertà, ma contribuendo allo stesso tempo ad abbassare i costi per le famiglie e per le imprese. È su questo asse, quello delle opportunità, che si muove anche il secondo pacchetto: la cosiddetta «lenzuolata», di misure proposte dal Ministro Bersani e approvate dal Consiglio dei Ministri oggi in esame. È noto che il pacchetto comprende però anche il disegno di legge: «Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settore di rilevanza nazionale» approvato dal Consiglio dei Ministri il 25 gennaio scorso.
La politica di «liberalizzazioni» del Governo si è sostanziata in realtà in un’altra serie di misure e di provvedimenti, già depositata in Parlamento, uniti da un unico filo che ricorda brevemente: disegno di legge delega al Governo per completare le liberalizzazioni dei settori dell’energia elettrica e del gas naturale (attualmente all’esame del Senato); disegno di legge delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (attualmente all’esame del Senato); disegno di legge – introduzione dell’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori; disegno di legge – delega al Governo in materia di professioni intellettuali; disegno di legge – in materia di funzioni, organizzazione e attività delle autorità indipendenti di regolazione e vigilanza e garanzia dei mercati (approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 febbraio 2007).
Si tratta di un insieme ampio di provvedimenti, sui quali auspica che il Parlamento avvii al più presto la discussione, che intervengono sia sul versante della tutela dei cittadini/consumatori che verso le imprese semplificando adempimenti amministrativi.
Il decreto-legge 7/2007 in esame riguarda: ricariche telefoniche, articolo 1 che prevede il divieto di applicazioni di costi fissi di carte prepagate; sempre nel campo della telefonia, libertà di recesso dai contratti, che prevede la facoltà di recesso per adesione e di passaggio senza spese ad altro operatore; informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo le strade e autostrade, articolo 2; tariffe aeree, articolo 3, le compagnie dovranno indicare chiaramente il prezzo finale compreso di supplementi; data di scadenza degli alimentari, articolo 4, obbligo di indicare la data di scadenza dei prodotti; assicurazioni, articolo 5, per chi stipula un nuovo contratto auto si manterrà la classe di merito precedente, la norma prevede poi la possibilità di agenti plurimandatari; mutui, articoli 6/7/8, cancellazione automatica dell’ipoteca, divieto di penali sull’estinzione anticipata; comunicazione unica per la nascita dell’impresa, articolo 9, a seguito di una comunicazione unica fatta al registro delle imprese sarà rilasciato un documento che consentirà l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale: la misura cosiddetta «un’impresa in un giorno»; liberalizzazione di alcune attività, articolo 10, tra cui acconciatore, estetista, pulizia, facchinaggio, guida ed accompagnatore turistico, per accedere a queste professioni sarà sufficiente la dichiarazione di inizio attività senza più vincoli di distanze e altri parametri numerici; gas, articolo 11, alfine di accrescere la possibilità di acquistare gas per i piccoli e medi operatori; TAV e affidamenti contrattuali, articolo 12, revocate le concessioni rilasciate dalle Ferrovie dello Stato alla TAV per le tratte Milano-Roma, Verona-Padova, Milano-Genova, terzo valico dei Giovi: si riaprirà così la realizzazione di questi importanti opere attraverso il sistema delle gare pubbliche europeo che dovrebbe consentire risparmi di spesa e un maggior rispetto dei tempi di realizzazione; istruzione tecnico professionale, articolo 13: gli istituti tecnici e professionali tornano a far parte dell’istruzione secondaria superiore; donazione alle scuole, articolo 13, le agevolazioni fiscali riconosciute oggi per le donazioni in favore delle Fondazioni saranno estese alle erogazioni liberali in favore degli scolastici di ogni ordine e grado e finalizzati all’innovazione tecnologia e all’edilizia scolastica; rottamazione, si chiarisce una norma già prevista in Finanziaria per la rottamazione di vecchie autovetture Euro 1 e Euro 0.
Passando ad analizzare più nel dettaglio gli aspetti che riguardano specificatamente la Commissione, osserva che l’articolo 10 introduce misure volte alla liberalizzazione di alcune attività economiche attualmente sottoposte a vincoli normativi di vario tipo, materia in realtà di competenza della X Commissione attività produttive ma su cui può essere richiamata l’attenzione della Commissione in quanto attinente ad aspetti lavoristici.
L’articolo 10 prevede che, per lo svolgimento di talune attività, sia sufficiente la sola dichiarazione di inizio attività (DIA). In particolare per lo svolgimento dell’attività di acconciatore ed estetista si richiede la sola dichiarazione di inizio di attività e il possesso di requisiti di qualificazione professionale; scompaiono i criteri di distanza minima o i parametri numerici attualmente previsti e l’obbligo di chiusura settimanale. Per le imprese di pulizia si richiede la sola dichiarazione di inizio attività e l’obbligo del possesso dei requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria. Per le guide turistiche scompare l’obbligo di autorizzazione preventiva allo svolgimento dell’attività e si riconferma l’obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione professionale. Il comma 5 introduce misure di semplificazione e di liberalizzazione in materia di gestione delle autoscuole. In particolare, si prevede che l’avvio dell’attività economica connessa a tale gestione – attualmente soggetta al regime dell’autorizzazione da parte dell’ente provinciale – sia condizionata alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentarsi all’amministrazione provinciale competente; è fatto salvo il possesso dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi richiesti dalla vigente normativa. Il comma provvede inoltre alla eliminazione dei limiti attualmente previsti dall’articolo 123 del decreto legislativo n. 285/1992 (Codice della strada) per l’apertura di autoscuole, limiti che sono connessi a parametri quali la popolazione, l’indice di motorizzazione e l’estensione del territorio. L’ultimo periodo del comma 5 prevede infine l’abrogazione di alcune norme del Regolamento di attuazione della disciplina in materia di autoscuole. Tali commi, in particolare, recano la specificazione dei limiti applicabili alle autorizzazioni per le nuove autoscuole, sulla base dei criteri limitativi stabiliti dal citato articolo 123 del Codice della strada. La loro abrogazione consegue pertanto alla soppressione dei predetti limiti.
Il comma 8 attiene più specificamente alle competenze della Commissione in quanto inserisce un’ulteriore disposizione (Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro), stabilendo, in particolare, che ai cittadini comunitari che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi e che sono abilitati dal loro ordinamento nazionale a svolgere attività strumentali come quelle di calcolo, elaborazione e stampa di buste paga non è richiesta l’iscrizione all’albo italiano dei consulenti del lavoro.
L’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, prevede che tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati in prima persona dal datore di lavoro o dai suoi dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che – muniti dell’apposita abilitazione professionale – siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro; il titolo di consulente del lavoro spetta, quindi, ai soli soggetti in possesso dell’abilitazione e dell’iscrizione all’albo. Il successivo comma 4 dell’articolo 1 prevede che le imprese artigiane, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l’esecuzione degli adempimenti in materia di lavoro, servizi e previdenza a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro (anche se dipendenti dalle predette associazioni). Il comma 5 stabilisce che, per l’esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, dette imprese possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati (CED) costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti agli albi dei consulenti del lavoro. Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o più consulenti del lavoro.
In riferimento all’attività dei consulenti del lavoro, la Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione contro l’Italia deferendo il nostro Paese alla Corte di giustizia delle Comunità europee per la normativa sulle attività di elaborazione e stampa di cedolini paga, in base a cui solo i «consulenti del lavoro» o equiparati possono offrire tali servizi in Italia. Conformemente alla sentenza Payroll C-79/01 della Corte di giustizia delle Comunità europee, la Commissione ritiene ingiustificata la riserva dell’attività ai soli consulenti del lavoro o equiparati, poiché tali servizi di elaborazione e stampa dei cedolini paga implicano essenzialmente compiti esecutivi e non di natura professionale-intellettuale. La Commissione contesta in particolare il fatto che i CED (i soli autorizzati a fornire tali servizi alle imprese con meno di 250 dipendenti) debbano essere composti esclusivamente di «consulenti del lavoro». Infatti, tale disposizione esclude cittadini comunitari in possesso di altri requisiti nel Paese di provenienza dall’esercizio di tali attività. La prescrizione di un certificato di residenza ai fini dell’iscrizione all’albo professionale italiano dei consulenti del lavoro (richiesto dall’articolo 9 della legge 12/1979) impone inoltre al fornitore di servizi l’obbligo di stabilirsi in Italia o di disporre di un altro indirizzo e rappresenta quindi una violazione del principio della libera prestazione di servizi. In particolare, la Commissione ha ritenuto che l’obbligo di un’iscrizione all’albo italiano per poter fornire servizi in qualità di consulenti del lavoro in Italia costituisce una restrizione supplementare alla libera circolazione dei servizi.
L’articolo 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea stabilisce infatti il divieto di restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione. Ai sensi del successivo articolo 50 del Trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. I servizi comprendono in particolare: a) attività di carattere industriale; b) attività di carattere commerciale; c) attività artigiane; d) attività delle libere professioni.
In conclusione, con questi provvedimenti, con il secondo tempo delle liberalizzazioni, si rende il mercato più libero e più trasparente, si offrono ulteriori tutele ai cittadini consumatori, si consentono nuove opportunità per i giovani che intendono intraprendere nuove attività, si riducono e semplificano gli adempimenti burocratici per l’impresa. In definitiva, con la «lenzuolata» si riducono piccoli e grandi privilegi di qualcuno per avere più libertà e più opportunità per molti.
Su queste che sono le linee guida delle varie misure su cui si deve pronunciare il Parlamento, si può lavorare in Commissione e in Aula per migliorare, integrare, arricchire i singoli provvedimenti, anche se le materie di competenza della Commissione sono assai limitate. Auspica dunque un contributo che certamente verrà dalla maggioranza ma anche un confronto con l’opposizione, che su queste materie presenta nella stagione di governo passata un bilancio assai deludente. Un confronto, pur nell’ambito del decreto-legge, con contributi, stimoli e proposte, volte però non a difendere i piccoli e grandi privilegi di qualcuno bensì ad estendere le opportunità per tutti.
Per le considerazioni esposte, preannuncia una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

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