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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato

Commissione Lavoro, pubblico e privato

22 Ottobre 2009
in Camera

(Dal Resoconto Sommario)

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 marzo 2005. – Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 7/2005: Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali e per il completamento di grandi opere strategiche.
C. 5697 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V e VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame.

Luigi MANINETTI (UDC), relatore, rileva come il provvedimento in esame rechi un vasto intervento su numerosi settori.
Per quanto attiene alla competenza della Commissione, all’articolo 3, recante disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, i commi 3, 4, e 5 dispongono in materia di contrattazione del personale di tali fondazioni. In particolare il comma 3 reca una norma di principio in materia di contrattazione collettiva, prevedendo che nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle citate fondazioni debbano essere previste clausole atte a garantire l’utilizzazione ottimale dei dipendenti, in considerazione delle professionalità e delle esigenze produttive delle fondazioni stesse, con particolare riferimento ai dipendenti che fanno parte dei corpi artistici o a coloro che svolgono attività di lavoro autonomo o professionale. Per quanto concerne i contratti integrativi aziendali, il comma 4 specifica che essi devono limitarsi a trattare materie stabilite dal contratto collettivo nazionale entro i limiti da questo posti, e non possono derogare dai vincoli di bilancio.
A tale riguardo il comma 5 prevede che le risorse finanziarie destinate da ciascuna fondazione per il contatto integrativo aziendale non possano essere superiori al 20 per cento dell’importo stabilito per il contratto collettivo nazionale.
Va osservato che l’articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 72 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2004, ha stabilito che le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni economici derivanti dal rinnovo dei contratti integrativi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono subordinate al loro effettivo reperimento, tenuto conto del principio del pareggio di bilancio della fondazione. I contributi versati dai fondatori sia pubblici sia privati non possono essere considerati ai fini delle risorse.
Inoltre il rinnovo dei contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, sarà consentito solo dopo la stipula del nuovo contratto collettivo nazionale e le clausole o istituti contrastanti con le previsioni del comma 4 o con le disposizioni del nuovo contratto collettivo non potranno essere applicati e dovranno essere di nuovo contrattati tra le parti. Per quanto concerne i preaccordi o le intese che non possono prefigurarsi come contratto integrativo aziendale viene stabilito che: quelle stipulate dopo il 1o gennaio 2004 sono considerate nulle e pertanto non applicabili; quelle stipulate prima del 1o gennaio 2004 restano valide solo fino all’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale.
Il comma 6 pone alle fondazioni il divieto di assumere personale e tempo indeterminato per il triennio 2005-2007; per il medesimo periodo il personale con contratto a tempo determinato non potrà superare il 15 per cento dell’organico funzionale.
Si osserva che andrebbe attentamente valutata l’incidenza delle disposizioni dell’articolo 3-ter, commi 4 e 5, sulla contrattazione collettiva.
L’articolo 4 reca disposizioni sulle attività concernenti la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale. Il comma 2 dispone la proroga, comunque nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma precedente (come specificato in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame del provvedimento al Senato), delle convenzioni per lavori socialmente utili stipulate dal Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 20 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell’articolo 10 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e dell’articolo 1 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
Tale proroga opera fino al completamento delle procedure di evidenza pubblica, laddove (come specificato in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame del provvedimento al Senato) necessarie, per l’affidamento delle attività di cui al precedente comma, con salvaguardia degli aspetti occupazionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005.
L’articolo 4, comma 2, dispone la proroga delle convenzioni per lavori socialmente utili stipulate dal Ministero per i beni e le attività culturali.
L’articolo 5, comma 1, esame novella il comma 7 dell’articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 concernente la mobilità temporanea del personale delle pubbliche amministrazioni indicate all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
Le innovazioni rispetto all’attuale disciplina riguardano:
a) l’estensione dell’istituto dell’assegnazione temporanea di dipendenti pubblici, ora previsto solo verso le imprese private, anche alle pubbliche amministrazioni;
b) la corresponsione del compenso, in tutto o in parte, da parte delle imprese private che dovessero usufruire di personale appartenente ai ruoli della Pubblica Amministrazione. È infatti precisato che nei protocolli d’intesa, è specificato l’onere relativo al trattamento economico che sarà posto a carico delle imprese destinatarie. Il disposto originario del comma 7 del citato articolo 23-bis contempla infatti solo l’eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo a carico delle imprese; lasciando intendere che la corresponsione della retribuzione al personale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza.

Nella relazione illustrativa presentata dal Governo al disegno di legge di conversione del decreto legge in esame, si evidenzia come la novella in esame intenda agevolare la mobilità temporanea dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Le ragioni di necessità ed urgenza di tale intervento si rinvengono – secondo la relazione – nella impossibilità delle amministrazioni con forti carenze di organico di fare fronte alla gestione ordinaria, essendo precluse nuove procedure di reclutamento dal blocco delle assunzioni ribadito dall’ultima legge finanziaria. In sede di relazione tecnica si chiarisce che lo strumento della mobilità temporanea è considerato dal Governo funzionale all’obiettivo della individuazione di nuovi strumenti atti a consentire il «flessibile utilizzo del personale già in servizio».

Inoltre, la mobilità temporanea è ritenuta più duttile rispetto ai tradizionali strumenti del «comando» e del «distacco» di personale pubblico presso altre amministrazioni, in quanto «nei previsti protocolli possono essere definiti una serie di aspetti relativi all’utilizzo del personale secondo le esigenze specifiche delle amministrazioni coinvolte».
Con la disposizione dell’articolo 5, comma 1-bis – che modifica il comma 4 dell’articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (»Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche») – il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) viene compreso tra gli enti e le aziende che devono adeguare il proprio ordinamento ai principi generali in materia di organizzazione degli uffici e dei rapporto di lavoro e di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e nei quali i rapporti di lavoro dei dipendenti sono regolati da contratti collettivi ed individuali. Il medesimo ente viene conseguentemente rappresentato dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) ai fini della stipula dei contratti collettivi; il potere di indirizzo e le altre competenze concernenti la contrattazione collettiva sono esercitati dall’ente d’intesa con il Presidente del Consiglio, che la esprime tramite il ministro per la funzione pubblica.
La disposizione del comma 1-ter stabilisce che i contratti collettivi di lavoro del personale del CNIPA non possono in alcun caso disporre la stabilizzazione dei rapporto di lavoro a termine e di personale in posizione di comando, distacco o collocamento fuori ruolo.
Nel corso dell’esame in sede consultiva presso la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), la Commissione nell’esprimere il proprio parere favorevole aveva posto la condizione che l’articolo 4-bis, comma 2, fosse soppresso «in quanto appare estraneo al decreto-legge in esame e si sovrappone al blocco del turn-over nel pubblico impiego disposto dall’articolo 1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)».
L’articolo 5, comma 1-quater, introdotto in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, aggiunge tre nuovi commi dopo il comma 2 dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 concernente il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse della Pubblica Amministrazione. Si ricorda che il citato articolo 30 prevede che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti con la medesima qualifica in servizio presso altre amministrazioni, previa domanda di trasferimento da parte degli interessati e consenso dell’amministrazione di appartenenza (comma 1). Le procedure ed i criteri generali per l’attuazione del passaggio diretto dei dipendenti sono definiti dai contratti collettivi nazionali (comma 2).
Si osserva che l’articolo 5, comma 1-quater, capoverso 2-quater, prevede in maniera assolutamente generica la facoltà della Presidenza del Consiglio di procedere alla riserva di posti nell’ambito di una procedura concorsuale, senza specificare la quota di posti da riservare.
I commi da 1-septies a 1-decies dell’articolo 5, introdotti in seguito all’approvazione di un emendamento del Governo nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, recano disposizioni in materia di disponibilità e mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni.
Il comma 1-septies modifica il comma 1 dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede che l’iscrizione negli elenchi del personale della Pubblica Amministrazione. Posto in disponibilità avvenga secondo l’ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.
I commi 1-octies, 1-novies e 1-decies modificano alcuni commi dell’articolo 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Si ricorda che l’articolo 34-bis prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni.
Una modifica introdotta dal provvedimento in esame chiarisce che l’assegnazione del personale deve avvenire secondo l’anzianità di iscrizione nell’elenco del personale collocato in disponibilità. Nel caso in cui la comunicazione sia stata rivolta alle strutture regionali e provinciali e queste abbiano accertato l’assenza nei propri elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni richiedenti. In tal caso le suddette strutture devono tempestivamente (non è stabilito un termine preciso) comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni che gli sono state a loro volta comunicate dall’amministrazione richiedente. Il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, ad assegnare all’amministrazione richiedente il personale che risulta iscritto nel proprio elenco. Si osserva che dal comma 2 dell’articolo 34-bis viene espunta la parte che riguarda il personale collocato in mobilità in forza di specifiche disposizioni normative o dei contratti collettivi. Viene infine aggiunto un ultimo periodo al comma 2 dell’articolo 34-bis con il quale si precisa che, avvenuta l’assegnazione, l’amministrazione provvede ad iscrivere il dipendente ad essa destinato nei propri ruoli; conseguentemente il rapporto di lavoro prosegue con l’amministrazione che ha comunicato l’intenzione di bandire il concorso.
Il comma 1-novies modifica anche il comma 4 del citato articolo 34-bis, precisando che le amministrazioni potranno avviare la procedura di assunzione mediante concorso per tutte le posizioni che non sono state coperte con assegnazione di personale in disponibilità, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione (anziché «decorsi due mesi dalla comunicazione») da parte del Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione è diretta se proviene dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici non economici comprese le università e per conoscenza per le altre amministrazioni.
Il comma 1-decies aggiunge infine un nuovo comma 5-bis all’articolo 34-bis, con il quale si dà mandato al Dipartimento della funzione pubblica di verificare presso le amministrazioni pubbliche l’eventuale interesse ad acquisire in mobilità i dipendenti in eccedenza di altre amministrazioni. In tal caso saranno applicate le disposizioni dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 163 del 1995, convertito, con modificazione, dalla legge n. 273 del 1995, che ha previsto un meccanismo di snellimento delle procedure di assegnazione dei dipendenti pubblici dichiarati «eccedenti», disponendo che essi possano essere trasferiti con decreto del ministro della funzione pubblica ad altra amministrazione che ne faccia richiesta, previo assenso dell’interessato.
L’articolo 5, comma 1-undecies, introdotto in seguito all’approvazione di un emendamento della Commissione nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, reca un’interpretazione autentica del comma 93 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). Si ricorda che l’articolo 1, comma 93, della legge finanziaria per il 2005 reca disposizioni in materia di riduzione del personale delle pubbliche amministrazioni, stabilendo la rideterminazione dell’organico della Pubblica Amministrazione, in modo tale che ne consegua una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva. La norma fa salve una serie previsioni, fra le quali l’articolo 3, comma 71, della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003) che prevede, all’ultimo periodo, che il personale in servizio presso l’Agenzia del demanio che ha esercitato l’opzione per il passaggio ad altra pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, può essere destinato ad altre amministrazioni con modalità, criteri e limiti numerici definiti con decreto del ministro per la funzione pubblica (anche il penultimo periodo del citato comma 71 concerne il personale dell’Agenzia del demanio, ma la disposizione in esame sembrerebbe da riferire solo all’ipotesi dell’ultimo periodo).
La disposizione in esame prevede che i criteri e le modalità (non c’è più il riferimento ai limiti numerici) per la destinazione ad altra amministrazione del personale dell’Agenzia del demanio che ha optato in tal senso in base alle disposizioni non solo dell’articolo 3, comma 5, decreto legislativo n. 173 del 2003 ma anche dell’articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, sono rimessi ad un decreto del ministro della funzione pubblica, da emanarsi di concerto con il ministro dell’economia, previa consultazione delle Confederazioni sindacali rappresentative.
Si osserva che la norma dovrebbe essere più correttamente formulata come novella all’articolo 3, comma 71, ultimo periodo, della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003), anziché come norma di interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 93 della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004). Si osserva inoltre che sarebbe preferibile non usare l’espressione «confederazioni» sindacali rappresentative e fare riferimento alle «organizzazioni» sindacali.
L’articolo 5-ter, introdotto in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato, reca norme in materia di trattamento pensionistico degli ex dipendenti dell’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (Agensud). Si ricorda che il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ha disciplinato il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agensud. Per il personale dell’Agensud, il decreto dispone la cessazione del rapporto d’impiego alla data del 12 ottobre 1993 e la facoltà di presentare domanda di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, alle quali il decreto legislativo attribuisce le nuove competenze in materia
L’articolo 7-ter, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, istituisce (comma 1) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, un Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato con decorrenza dall’anno 2005. La dotazione del Fondo viene stabilita in 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
Si osserva che il testo in esame non precisa lo scopo per il quale viene istituito il Fondo.
Per quanto concerne la copertura dell’onere, il comma 2 prevede che allo stesso si provveda riducendo lo stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B. di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia per l’anno 2005, mediante utilizzo:
per 8 milioni di euro per il 2005 dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; per 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 dell’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 3 autorizza il ministro dell’economia ad apportare le relative variazioni di bilancio.
Si ricorda che l’istituzione del Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato era prevista dall’articolo 6-nonies del decreto-legge n. 280 del 2004, recante «Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa», nel testo approvato dal Senato il 28 dicembre dal Senato. Il decreto-legge n. 280 del 2004 è decaduto per decorrenza dei termini costituzionali.
Nel corso dell’esame in sede consultiva presso la XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera, la Commissione, nell’esprimere il proprio parere favorevole, aveva posto la condizione che all’articolo 6-nonies, comma 1, fosse specificato che «il Fondo ha la funzione di integrare il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, nonché di reversibilità, del personale già dipendente dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successivamente dall’Ente Ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato Spa, comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza»;
Si ricorda inoltre che disposizioni dal contenuto analogo sono contenute nell’A.S. 2905, «Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza per il personale delle Ferrovie dello Stato», già approvato dalla Camera dei Deputati ed attualmente all’esame dell’11a Commissione del Senato. In particolare il provvedimento istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica un Fondo per il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato allo scopo di integrare il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, nonché di reversibilità, del personale già dipendente dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successivamente dell’Ente Ferrovie dello Stato nonché delle Ferrovie dello Stato S.p.A., cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995.
L’articolo 7-novies, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, reca disposizioni in materia di Attività di formazione ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.
L’articolo 7-decies, introdotto in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, modifica l’articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005). L’articolo in esame: specifica che le assunzioni da effettuare in via prioritaria sono solo quelle concernenti dirigenti e funzionari dell’Agenzia delle entrate (e non del Ministero dell’economia e delle finanze); include nell’ambito di applicazione della norma l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
L’articolo 7-duodecies, introdotto in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, – modificando l’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004,) concernente la proroga di alcuni trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali – proroga dal 30 aprile 2005 al 31 dicembre 2005 il termine entro il quale il ministro del lavoro, di concerto il ministro dell’economia, può concedere e prorogare, anche in deroga alla normativa ordinaria, trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale.
L’articolo 7-terdecies, introdotto in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, dispone che (comma 1) il Ministero del lavoro, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro, dell’occupazione, della tutela dei lavoratori e delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, si avvalga di Italia lavoro S.p.A. previa stipula di apposita convenzione. È inoltre previsto (comma 2) che anche le altre amministrazioni centrali dello Stato possano avvalersi di Italia Lavoro S.p.A., d’intesa con il Ministero del lavoro, per la promozione e la gestione delle attività riconducibili agli ambiti individuati in precedenza, nel rispetto della convenzione di cui sopra.
Lo stesso comma 1, inoltre, fa espressamente salve le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante il riordino degli enti e delle società di promozione e l’istituzione della società «Sviluppo Italia», in attuazione degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta legge Bassanini 1), e all’articolo 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002).
L’articolo 7-quaterdecies, introdotto in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 19, della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.

I commi 18 e 19 dell’articolo 1 stabiliscono alcune eccezioni all’applicazione delle nuove disposizioni in materia di pensionamento di anzianità. In particolare, ai sensi del comma 18, la normativa previgente continua ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ai: lavoratori collocati in mobilità in base ad accordi sindacali siglati entro la data del 1o marzo 2004, a condizione che maturino i requisiti richiesti dalla normativa vigente per la pensione di anzianità entro il periodo in cui ancora usufruiscono dell’indennità di mobilità; lavoratori che abbiano usufruito dei fondi di solidarietà di settore, previsti dall’articolo 2, comma 28, della legge 662 del 1996 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1997) in favore delle aziende sprovviste di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali, a condizione che i relativi accordi sindacali siano già stati firmati alla data del 1o marzo 2004.
Il comma 19 detta i criteri per l’individuazione dei 10.000 lavoratori che potranno fruire del beneficio: si tratta dei primi 10.000 lavoratori che presenteranno domanda di pensionamento all’INPS dopo il 1o gennaio 2008, intendendosi avvalendosi del beneficio medesimo. A tal fine l’INPS provvede ad un apposito monitoraggio delle predette domande, senza prendere in esame quelle che perverranno successivamente al raggiungimento del numero di 10.000.
L’articolo 7-quaterdecies detta i criteri da seguire per la verifica del raggiungimento del numero massimo (cioè 10.000 unità) dei lavoratori ammessi alla normativa previgente in materia di pensione di anzianità: è necessario riferirsi al momento della cessazione del rapporto di lavoro a seguito della collocazione in mobilità o dell’inserimento nei fondi di solidarietà di settore.
Si osserva che la norma (la cui formulazione non appare letteralmente corretta, non potendo essere l’attività di monitoraggio dell’INPS riferita al momento della cessazione del rapporto) non appare coordinata con il secondo periodo del comma 19 che prevede che l’INPS non prenda in considerazione ai fini del monitoraggio le domande successiva alle 10.000. In base all’articolo in esame è ben possibile che l’INPS debba prendere in considerazione anche domande successive, presentate da lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato prima rispetto a quelli che hanno già presentato domanda. Il limite di 10.000 lascia adito ad una situazione di incertezza per l’INPS circa l’ammissione al trattamento pensionistico.
L’articolo 7-quinquiesdecies, introdotto in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, modifica la composizione del Collegio sindacale dell’ENPALS. L’articolo in esame prevede che il Collegio dei sindaci sia composto da 5 membri di qualifica non inferiore a dirigente: 3 in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno svolge le funzioni di presidente, e 2 in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze. Per ogni componente è nominato un membro supplente.
L’articolo in esame, quindi, riduce da 8 a 5 i componenti del collegio sindacale, non prevedendo altresì nessun membro in rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, nonché nessun rappresentante del settore sportivo, di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 6 del più volte richiamato decreto del Presidente della Repubblica 357 del 2003.
Sotto il profilo della tecnica legislativa, inoltre, si segnala che la disposizione avrebbe più idonea collocazione come novella al richiamato articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 357 del 2003. L’articolo 7-viciessexies, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, estende l’ambito applicativo del comma 5-bis dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», a coloro che vengono eletti o nominati giudice costituzionale e presidente o componente delle autorità amministrative indipendenti.

Roberto GUERZONI (DS-U), sottolineata la complessità del provvedimento in esame, evidenzia come i membri della Commissione debbano avere il tempo necessario per valutare la relazione e per approfondirne il contenuto.

Angelo SANTORI, presidente, evidenziato come si tratti di un provvedimento d’urgenza, sul quale dovrà essere espresso il parere entro la settimana, ritiene si possa proseguire il suo esame nella seduta che sarà convocata al termine della seduta pomeridiana dell’Assemblea.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Incentivi all’occupazione dei dirigenti del Mezzogiorno.
C. 5214 Maninetti.
(Esame e rinvio).


La Commissione inizia l’esame.

Angelo SANTORI, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come, a fronte della crescita registrata nel Mezzogiorno sia in termini di PIL che di occupazione nel corso dell’ultimo triennio, appare importante che i risultati conseguiti «per essere consolidati, vengano adeguatamente sostenuti ed incoraggiati con continuità di impegno e con strategie di medio periodo dalle scelte di politica economica del nostro Paese, che devono puntare decisamente all’unificazione economica e sociale, unico e vero presupposto per la competitività».
Uno dei motivi del gap esistente tra Mezzogiorno e resto del Paese risiede nel fatto che i manager italiani sono accentrati nel Centro-nord. La ripartizione tra regioni evidenzia nettamente una fortissima distribuzione geografica di manager e alte professionalità nel nord rispetto al centrosud ed alle regioni del sud in particolare. In particolare, le più recenti indagini statistiche sui dirigenti d’azienda in Italia dimostrano chiaramente che questi sono concentrati là dove è più strutturato il sistema produttivo: circa il 95 per cento del totale dei dirigenti italiani dipendono da aziende del centro-nord e soltanto il 5 per cento da aziende presenti nell’area meridionale. In teoria, il sottodimensionamento evidente dell’universo dirigenziale nel Mezzogiorno potrebbe anche risultare solo apparente nel momento in cui risultasse adeguato rispetto al tessuto aziendale. Nella realtà, invece, l’insufficienza numerica della componente manageriale rappresenta una delle gravi carenze di sistema di cui ha sofferto e soffre il Mezzogiorno e che condiziona le prospettive di sviluppo economico del territorio.
Altro aspetto problematico, all’interno delle aziende, prevalentemente di piccola e piccolissima dimensione, è la coincidenza tra imprenditore e manager, eccessiva nel Mezzogiorno.
L’articolo 1 prevede che, nelle regioni meridionali di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia), alle imprese che occupano meno di 250 dipendenti è concesso un contributo per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti privi di occupazione o per la nomina di dirigenti, pari al 50 per cento della contributi per una durata massima trentasei mesi.
L’ articolo 2 dispone la corresponsione di un contributo – pari a 5.000 euro per ogni dirigente assunto – alle società di somministrazione che svolgono la loro attività nelle regioni di cui all’obiettivo 1 e che assumano, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007, con contratto a tempo determinato della durata minima di sei mesi, almeno tre dirigenti.
La corresponsione di un bonus per le società di somministrazione che impiegano staff di dirigenti con contratto a tempo determinato è un fattore di aiuto soprattutto per le piccole aziende, al fine del superamento di difficoltà oggettive. Questo perché il fatto che al sud l’azienda sia gestita dall’imprenditore-proprietario e dal professionista (in genere avvocato o commercialista) che lo coadiuva negli aspetti tecnici, rappresenta un evidente limite culturale, mentre, si deve prevedere l’utilizzo di consorzi di dirigenti o staff manageriali. Il provvedimento intende valorizzare e incentivare lo strumento dello staff leasing reso possibile dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30, e dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003, attuativo della medesima legge. Scopo dell’articolo 2, quindi, è quello di incentivare «le società di somministrazione ad assumere dirigenti per collocarli nelle aziende al fine di migliorare le prestazioni di queste ultime o per creare le condizioni del loro decollo sul mercato». Tutto questo affinché «l’apporto di staff di dirigenti qualificati possa migliorare le performance aziendali sui mercati, in special modo se si tratta di gruppi di dirigenti che, in virtù del rapporto di lavoro a somministrazione, hanno acquisito diverse esperienze nell’ambito dello stesso mercato locale o settoriale. Le prestazioni dello staff nelle aziende saranno configurate in un rapporto di lavoro a tempo determinato tra i dirigenti e la società di somministrazione.
L’articolo 3 prevede la concessione di un credito d’imposta – pari a 2.000 euro per tre anni – alle imprese, con sede nelle regioni dell’obiettivo 1, che assumono a tempo indeterminato, con incremento della base occupazionale, il personale dirigenziale utilizzato ai sensi dell’articolo 2, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007.
Per la concessione del credito di imposta, pari a 2.000 euro per ciascun dirigente per i periodi d’imposta in corso al 1o gennaio 2005, al 1o gennaio 2006 e al 1o gennaio 2007, è necessario che:
le imprese interessate abbiano sede nelle c.d. aree obiettivo 1 (Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna); l’assunzione dia luogo ad un incremento della base occupazionale; si tratti di personale dirigenziale già utilizzato dalle medesime imprese con contratto a tempo determinato di durata non inferiore ai 6 mesi ai sensi dell’articolo 2 della presente proposta di legge.

L’articolo 4 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 prevede un decreto ministeriale di attuazione.
L’articolo 5 reca la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dalla proposta di legge in esame provvedendo altresì alla relativa la copertura finanziaria.
In particolare, per l’applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame – relative, rispettivamente, all’estensione dell’ambito territoriale di applicazione degli incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale nelle piccole imprese, di cui all’articolo 20 della legge n. 266/1997, e la corresponsione di un bonus per le società di somministrazione che impiegano staff di dirigenti con contratto a tempo determinato -, il comma 1 autorizza la spesa di 200.000 euro per l’anno 2004 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante riduzione delle disponibilità del Fondo per l’occupazione, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148. Nella legge di bilancio per il 2005 (legge n. 312/2004) il Fondo per l’occupazione, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, U.P.B. 3.2.3.1, cap. 7202, risulta avere una dotazione di 1.191,8 milioni di euro.
Per le finalità di cui all’articolo 3 del provvedimento in esame, che introduce un incentivo in forma di credito d’imposta per le assunzioni di personale dirigenziale in favore delle imprese che abbiano già utilizzato gli staff dirigenziali con contratto a tempo determinato, il comma 2 autorizza la spesa di 60.000 euro per l’anno 2005 e di 65.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
La relazione illustrativa fa specifico riferimento alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla copertura dei crediti d’imposta nel Mezzogiorno. Va ricordato che con la legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002) le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate sono state concentrate in due fondi di carattere generale, di competenza, rispettivamente, del Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 61, comma 1) e del Ministero delle attività produttive (articolo 60, comma 3).
Per quanto concerne la formulazione dell’articolo 5, dovrebbe essere aggiornata la norma di copertura finanziaria, eliminando il riferimento agli oneri relativi all’anno 2004.
Si segnala infine che gli incentivi previsti dalla proposta di legge in esame devono essere attentamente valutati nel quadro della politica comunitaria della concorrenza ed in particolare nell’ambito della disciplina sugli aiuti di Stato: può dunque valutarsi dunque l’opportunità di introdurre una disposizione che subordini l’erogazione dei benefici al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

Angelo SANTORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO


Mercoledì 9 marzo 2005. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 17.40.

Schema di decreto legislativo sull’orario di lavoro della gente di mare.
Atto n. 451.
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta pomeridiana di oggi.

Roberto GUERZONI (DS-U) evidenzia come il testo in esame sia complesso e presenti una serie di problematiche che sarebbe opportuno approfondire attraverso audizioni dei soggetti interessati

Alfonso GIANNI (RC) sottolinea come, in materia di orario di lavoro, sussistano opinioni molto differenziate dei soggetti sociali, per cui condivide l’opportunità di acquisire attraverso audizioni le valutazioni dei rappresentanti dei lavoratori, considerato che le lamentele per gli orari eccessivi sono frequenti in molti settori.

Andrea DI TEODORO (FI) evidenzia come il provvedimento in esame presenti aspetti da approfondire, in particolare per quanto attiene a possibili divergenze tra lo schema di decreto legislativo in esame e la direttiva europea da recepire. Riservandosi di entrare nel merito nel prosieguo della discussione, sottolinea l’opportunità di approfondire adeguatamente il provvedimento in esame.

Emerenzio BARBIERI (UDC) sottolinea come sia opportuno approfondire alcune questioni, in particolare per quanto attiene alla possibilità di impiegare lavoratori marittimi già a partire dall’età di 16 anni. Evidenzia altresì come all’articolo 5, comma 1, si preveda che l’armatore fornisce al comandante le risorse necessarie affinché il lavoro a bordo delle navi mercantili sia organizzato nel rispetto degli obblighi stabiliti dal provvedimento: ritiene debba essere chiarito il concetto di risorse necessarie. Sottolinea in proposito come un decreto legislativo sulla materia in esame debba essere finalizzato ad obiettivi di semplificazione. Con riferimento all’articolo 5, comma 2, ritiene debba essere chiarito a chi spetti la responsabilità dell’adozione delle misure necessarie per l’osservanza della disciplina sull’orario di lavoro e sui periodi di riposo, se all’armatore o al comandante. Ritiene infine che le sanzioni previste all’articolo 9 siano eccessive.

Cesare CAMPA (FI), relatore, pur condividendo l’opportunità di procedere ad audizioni dei soggetti interessati al provvedimento, ritiene possano esservi difficoltà in relazione ai tempi ristretti entro i quali la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo in esame.

Roberto GUERZONI (DS-U) lamenta la limitatezza del tempo a disposizione della Commissione per l’espressione di un parere su un provvedimento complesso, che occorre approfondire adeguatamente. Invita il presidente a richiedere una proroga del termine per l’espressione del parere della Commissione.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, evidenzia come, volendosi procedere ad adeguato approfondimento, anche attraverso audizioni, si dovrà richiedere al Governo di attendere l’espressione del parere della Commissione oltre il termine previsto.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.10.


SEDE CONSULTIVA


Mercoledì 9 marzo 2005. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 18.10.

DL 7/2005: Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali e per il completamento di grandi opere strategiche.
C. 5697 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V e VII Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta pomeridiana di oggi.

Roberto GUERZONI (DS-U) sottolinea come il provvedimento in esame, sebbene sia un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, sia caratterizzato dalla eterogeneità delle materie affrontate, che risulta evidente anche ad una semplice lettura del titolo. Evidenziato come si affrontino una serie di materie di competenza della Commissione, per le quali ritiene non sussistano i presupposti di necessità ed urgenza che dovrebbero caratterizzare un decreto-legge, si riserva di intervenire più approfonditamente nel merito in altra seduta, qualora gliene venga data la possibilità.

Emerenzio BARBIERI (UDC) evidenzia come anche nella sede delle Commissioni di merito sia stata denunciata l’eccessiva disomogeneità delle disposizioni del provvedimento in esame, in particolare dopo le modifiche introdotte nel corso dell’esame da parte del Senato. Dichiara pertanto di non condividere un eventuale parere favorevole sul provvedimento.

Angelo SANTORI (FI) ritiene si possa rinunciare all’espressione del parere da parte della Commissione a causa dei tempi eccessivamente ristretti in relazione alla complessità del provvedimento.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, invita il relatore ad evidenziare nella sua proposta di parere le perplessità emerse, anche in seno alla maggioranza, sul provvedimento.

Luigi MANINETTI (UDC), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 2).

La Commissione approva.


SEDE REFERENTE


Mercoledì 9 marzo 2005. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

La seduta comincia alle 18.45.

Lavoro prestato all’estero.
C. 1129 Benvenuto e C. 4365 Maninetti.
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio 2005.

Anna Maria LEONE (UDC), relatore, svolge considerazioni su alcuni punti del provvedimento oggetto di rilievo nelle relazioni provenienti sia dal Ministero dell’economia che dal Ministero del lavoro, attinenti da un lato all’istituzione di un apposito Albo, cui possono iscriversi le imprese che intendono operare all’estero, e di una Commissione tecnica presso il Ministero del Lavoro, e dall’altro alla materia previdenziale. Fa presente che l’istituzione dell’Albo rappresenta una semplificazione burocratica per le imprese che utilizzano in via ordinaria lavoratori all’estero, che anziché richiedere l’autorizzazione per ogni singolo spostamento del lavoratore, potranno effettuare un’unica iscrizione all’Albo, con la garanzia di tutta una serie di controlli e verifiche da parte dell’amministrazione. Quest’ultima, d’altro canto, non sarà più costretta ad esaminare le richieste di autorizzazione per ogni singolo spostamento di lavoratori italiani all’estero.
In sostanza, le risorse umane e finanziarie impiegate precedentemente per esaminare ciascuna istanza potrebbero essere utilizzate per la gestione dell’Albo senza ulteriori aggravi per l’Amministrazione stessa, ma al contrario con effetti migliorativi sia per le imprese sia per la semplificazione amministrativa. Un discorso analogo può essere fatto per la Commissione tecnica. L’istituzione di tale organo, cui è attribuito sia il compito di valutare le condizioni per iscriversi all’Albo, sia il tentativo di conciliazione in caso di controversie, comporta sì un onere finanziario, peraltro di esigua entità, ma, ragionando in termini di economia generale del sistema, notevoli saranno i risparmi derivanti dall’alleggerimento del carico giudiziario della giustizia ordinaria.
Per quanto attiene alla disciplina previdenziale, contenuta nell’articolo 7 del provvedimento, i rilievi critici sono attinenti all’introduzione, in diverse ipotesi, di forme sostitutive delle assicurazioni private. Poiché ciò potrebbe dar luogo sia a censure di ordine costituzionale, che a minori entrate contributive per gli enti previdenziali, ritiene opportuno eliminare, in via emendativa, le relative disposizioni. Sollecita pertanto un riscontro da parte del Governo, anche in relazione all’ulteriore documentazione trasmessa dall’INPS, per pervenire ad una rapida approvazione del disegno di legge in esame su cui vi è un’ampia convergenza di tutte le forze politiche.
Invita quindi il presidente a fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 15 marzo, alle ore 12.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.


Modifiche alla normativa sull’assicurazione contro gli infortuni domestici.
C. 3011 Volonté, C. 3192 Cordoni e C. 4668 Gazzara.
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o marzo 2005.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda che sono stati presentati emendamenti al testo in esame.

Angelo SANTORI (FI), relatore, invita a ritirare tutti gli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti parere contrario.

Roberto GUERZONI (DS-U) sottolinea come, nella precedente seduta, il relatore avesse rinunciato ad esprimere il proprio parere non essendo presente un rappresentante del Governo. Evidenzia l’esigenza che il Governo favorisca il lavoro della Commissione assicurando la sua presenza.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, condivide l’esigenza che il parere del Governo sugli emendamenti presentati venga espresso nel corso della prossima settimana.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.


Trattamento economico della scuola in quiescenza.
C. 1539 Fiori.


(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame.

Emerenzio BARBIERI (UDC), relatore, rileva come dopo una lunga trattativa tra Governo ed organizzazioni sindacali del comparto scuola, il 20 aprile 1983 fu siglato l’accordo per il rinnovo del contratto concernente il personale della scuola di ogni ordine e grado per il triennio 1982-1984, tradotto poi nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345. Nella circostanza, al solo scopo di andare incontro alle difficoltà contingenti di cassa sollevate dal Tesoro, le organizzazioni sindacali accettarono la rateizzazione dei miglioramenti economici definiti contrattualmente, miglioramenti che ovviamente erano concessi con il criterio della rateizzazione estesa anche a tutto il personale che, in qualunque periodo del triennio di vigenza contrattuale, lasciava il servizio per collocamento in quiescenza; ciò era previsto in virtù di una prassi costante e consolidata, rispettata compiutamente anche per il precedente contratto 1979-1981. Viceversa il Tesoro, assumendo che l’accordo fu siglato sedici mesi dopo la naturale scadenza contrattuale (1982), con circolare del 27 ottobre 1983, applicativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 1983, attribuiva al contratto decorrenza giuridica dal 1o gennaio 1982, scaglionando i miglioramenti economici in tre trance quantificate e datate: 35 per cento nel 1983, 80 per cento nel 1984, 100 per cento nel 1985. Tuttavia, escludeva dai suddetti miglioramenti economici tutto il personale posto in quiescenza nel 1982 e parte di quello posto in quiescenza nel 1983. Tale decisione fu giustificata con il fatto che l’articolo 43 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, quantifica il trattamento di pensione sulla base dell’ultimo stipendio integralmente percepito, non tenendo peraltro conto che, all’epoca, i miglioramenti contributivi contrattuali erano erogati in unica soluzione e che la legge quadro sul pubblico impiego (legge 29 marzo 1983, n. 93), all’articolo 13 (abrogato successivamente dall’articolo 74 del decreto legislativo n. 29 del 1993) stabiliva che l’efficacia di ogni contratto di lavoro decorre dal giorno successivo a quello della scadenza del contratto precedente. Infatti, nel 1988, nel corso delle trattative per un ulteriore rinnovo del contratto relativo alla scuola (triennio 1988-1990) il Governo accolse in modo definitivo l’emendamento presentato dallo SNALS che, richiamandosi al principio stabilito dall’articolo 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, richiedeva la corresponsione dei benefìci economici al personale posto in quiescenza nel triennio considerato nei modi e nei tempi previsti per il personale in servizio. Formula peraltro inserita integralmente nei contratti stipulati successivamente in altri sette comparti pubblici e che è stata presa a base per i numerosi ricorsi avanzati in sede giurisdizionale da parte dei pensionati del comparto scuola del triennio 1982-1984, a cui la sentenza della Corte dei conti n. 70512 del 1993 passata in giudicato, ha dato favorevole riscontro.
La stessa Corte dei conti, riunita il 27 febbraio 1997 in sezione di controllo, facendo proprio l’indirizzo giurisdizionale ormai in atto, con delibera n. 68 ha riconosciuto a tutto il personale cessato dal servizio nel 1983 e nel 1984 gli interi benefìci economici del contratto, riconoscimento che, considerato «conforme a legge», ha indotto il Ministero della pubblica istruzione ad emanare in data 11 febbraio 1998, di intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la circolare n. 52, con la quale si dispone la liquidazione e la riliquidazione delle pensioni a tutto il personale interessato ricorrente o meno. Tuttavia, allo stato dei fatti, risultano ancora esclusi dai benefìci economici in questione i pensionati del 1982 e quelli del triennio contrattuale 1985-1987, in particolare quelli dell’anno 1985, poiché il Tesoro ha escluso da tali benefìci economici anche i pensionati del 1985.
Sottolinea infine come su un provvedimento come quello in esame sia essenziale il contributo del Governo.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.15.



 

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