RISOLUZIONI
Mercoledì 16 maggio 2007. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. – Interviene il sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale Rosa Rinaldi.
La seduta comincia alle 14.20.
7-00140 Motta: Trattamento pensionistico del personale degli enti pubblici appartenenti all’ex carriera direttiva.
(Discussione e rinvio).
Carmen MOTTA (Ulivo), illustrando la risoluzione, fa presente che l’articolo 15 della legge n. 88 del 1989 ha disposto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, l’attribuzione ad personam di benefici economici per il personale degli enti pubblici in possesso della qualifica di direttore o di consigliere capo, in particolare il trattamento giuridico ed economico degli ispettori generali e dei direttori di divisione. L’applicazione di tale norma è stata rivendicata dal personale appartenente all’ex carriera direttiva cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 con trattamento di pensione a carico del Fondo integrativo. Precisa che l’applicazione della norma citata al solo personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge ha portato i soggetti esclusi dall’applicazione della norma a promuovere giudizi dinnanzi al TAR, che con diverse sentenze ha accolto i ricorsi obbligando gli enti pubblici a riliquidare le pensioni in oggetto. Mentre altri enti, quali l’Inail, a seguito delle pronunce del TAR hanno proceduto alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici, l’Inps ha promosso ricorso avverso tali sentenze al Consiglio di Stato, che in alcuni casi ha confermato le pronunce di primo grado, in altri casi si è pronunciato in senso opposto, e quindi a favore dell’INPS. Il diverso tenore delle sentenze del Consiglio di Stato ha prodotto evidenti riflessi sul trattamento integrativo delle persone interessate, in quanto cessate dal servizio prima del 1989. Sottolinea come il numero dei pensionati penalizzati dalle sentenze del Consiglio di Stato sia alquanto ridotto, trattandosi di circa 50 funzionari INPS.
Precisa poi che l’INPS non ha adottato un comportamento uniforme ricorrendo innanzi al Consiglio di Stato solo avverso alcune sentenze del TAR (riguardanti pertanto solo alcuni lavoratori), producendo così per i lavoratori interessati dalle pronunce del TAR non impugnate dinanzi al Consiglio di Stato il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 88 del 1989.
Ricorda che nella XIV legislatura il Ministro del lavoro e delle politiche sociali aveva presentato il disegno di legge A.C. 6223 che all’articolo 3 prevedeva l’estensione del trattamento pensionistico in applicazione dell’articolo 15 della legge n. 88 del 1989 anche al personale cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della medesima legge, oggetto di provvedimenti giurisdizionali intervenuti con efficacia di giudicato. Precisando che tale disegno di legge non era stato approvato, fa presente come sul contenuto dello stesso relativo all’articolo 15 della legge n. 89 del 1988 si fosse registrata un’ampia convergenza fra le diverse forze politiche.
Conclude evidenziando come la risoluzione impegni il Governo ad adottare le opportune iniziative, anche a carattere normativo, volte a superare definitivamente la disparità di trattamento degli ex dirigenti dell’INPS cessati dal servizio prima della data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, uniformando così il trattamento pensionistico di cui all’articolo 15 della legge n. 88 del 1989.
Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.30.

























