Giovedì 17 maggio 2007. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.
La seduta comincia alle 9.10.
Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale.
C. 2272-bis Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 aprile 2007.
Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte che è pervenuta alla presidenza la richiesta di parere sul nuovo testo del provvedimento C. 2272 bis come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente. Invita pertanto il relatore ad illustrare le modifiche intervenute rispetto al testo iniziale su cui la Commissione aveva già avviato l’esame in sede consultiva.
Federica ROSSI GASPARRINI (Pop-Udeur), relatore, fa presente, con riferimento ai profili di competenza della XI Commissione, che il nuovo testo del disegno di legge A.C. 2272-bis, come risultante dagli emendamenti approvati, presenta – rispetto al testo originario illustrato nella seduta del 18 aprile 2007 – modifiche all’articolo 19 relativo alla semplificazione della procedura per la verifica degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento. In particolare, in tale articolo, al comma 1, si prevede che l’attestazione di conformità dell’impianto possa essere effettuata, oltre che da un professionista, anche da un ente tecnico. Tali soggetti, nonchè il proprietario e il gestore dell’impianto, attestano l’avvenuta effettuazione delle prove e le verifiche e il relativo esito, nonché l’assenza di qualunque collegamento contrattuale, professionale o economico, diretto o indiretto, del professionista o dell’ente tecnico abilitato, con il fabbricante, il distributore, l’installatore ed il gestore dell’impianto. Sottolinea poi che è stata poi soppressa la previsione del comma 3, a norma del quale, decorsi trenta giorni dall’invio dell’autocertificazione, l’impianto può essere comunque messo in funzione. Al comma 4 – a norma del quale l’ASL effettua verifiche tecniche a campione, senza preavviso, degli impianti, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici muniti di adeguata competenza tecnica – viene precisato che i soggetti pubblici devono essere indipendenti e privi di collegamenti, diretti o indiretti, con gli operatori interessati.
Segnala infine che il testo del provvedimento in esame come risultante dagli emendamenti approvati, non presenta modifiche alle altre disposizioni di interesse della XI Commissione. Ricorda che si tratta dell’articolo 20, che delega il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per semplificare, nel rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività, le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI), e dell’articolo 37, a norma del quale al personale dell’Automobile Club d’Italia (ACI), già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico di cui si dispone l’abolizione ai sensi del precedente articolo 36, che in ogni caso conserva il rapporto di pubblico impiego, si applicano le disposizioni previste per i lavoratori del settore pubblico in materia di eccedenze di personale, di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità di cui agli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Ad integrazione della relazione precedentemente svolta, precisa poi che l’articolo 34, non modificato dalla Commissione di merito, dispone alcune semplificazioni in ordine agli adempimenti concernenti la concessione di indennità per le famiglie di invalidi civili minori. In particolare, la disposizione inserisce un comma 3-bis all’articolo 2 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 relativo all’indennità mensile di frequenza concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. Il nuovo comma 3-bis del citato articolo 2, nel semplificare la procedura per il conseguimento di tale indennità, stabilisce che non è necessario il rinnovo annuale della domanda. Resta tuttavia fermo l’obbligo del legale rappresentante del minore di comunicare all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) l’eventuale cessazione della frequenza, ovvero il venir meno dei requisiti di reddito o delle altre condizioni richieste per la fruizione dell’indennità.
Considerato il testo del provvedimento, anche alla luce delle modifiche intervenute, e tenuto conto del dibattito svoltosi in Commissione, formula pertanto una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1).
Emilio DELBONO (Ulivo), con riferimento alla proposta di parere presentata dal relatore, esprime perplessità in ordine alla condizione relativa alla soppressione dell’articolo 20 recante la delega al Governo per la semplificazione delle procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Al riguardo, sottolinea come la disposizione non abbia alcuna efficacia prescrittiva immediata prevedendo esclusivamente una delega all’adozione di decreti legislativi. Rilevando che l’articolo 20 in questione non reca pertanto alcuna abrogazione del certificato di prevenzione incendi, fa presente come l’eliminazione delle disposizioni di cui all’articolo 20 possa trovare giustificazione nella opportunità di considerare la disciplina sul certificato di prevenzione incendi in un complesso organico quale quello del testo unico sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro. Propone pertanto di trasformare la condizione relativa alla soppressione dell’articolo 20 in una osservazione.
Augusto ROCCHI (RC-SE), ribadendo le considerazioni formulate nella seduta del 24 aprile scorso circa la stretta connessione tra le disposizioni in materia di procedure di rilascio del certificato di prevenzione incendi e il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, dichiara di condividere la proposta dell’onorevole Delbono di trasformare la condizione della proposta di parere del relatore relativa all’articolo 20 in una osservazione.
Federica ROSSI GASPARRINI (Pop-Udeur), relatore, alla luce dei rilievi formulati dall’onorevole Delbono e condivisi dall’onorevole Rocchi, riformula la proposta di parere inserendo in essa una osservazione che invita la Commissione di merito a valutare l’opportunità dell’inserimento delle disposizioni in materia di rilascio del certificato di prevenzione incendi nell’ambito di una revisione organica della disciplina sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (vedi allegato 2).
Angelo COMPAGNON (UDC), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, dichiara di condividere l’impostazione originaria della proposta di parere del relatore. Ritiene infatti necessaria una condizione del parere che inviti la Commissione di merito alla soppressione dell’articolo 20 soprattutto in quanto recante una ennesima delega al Governo. Alla luce della riformulazione della proposta di parere che prevede, in luogo della condizione alla soppressione dell’articolo 20, un’osservazione sull’opportunità di inserire le disposizioni in materia di certificato di prevenzione incendi nell’ambito della disciplina organica sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore come riformulata.
Nino LO PRESTI (AN), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore come riformulata.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.
La seduta termina alle 9.30.
Giovedì 17 maggio 2007. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.
La seduta comincia alle 14.10.
Modifica della normativa relativa al cumulo tra le prestazioni erogate dall’INAIL e dall’INPS.
C. 110 Cordoni, C. 1989 Campa.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 maggio 2007.
Enrico FARINONE (Ulivo), relatore, ad integrazione della relazione svolta il 7 novembre 2006, fa presente che la proposta di legge C. 1989, abbinata alla analoga proposta C. 110 nella seduta del 3 maggio scorso, è volta ad intervenire sulla disciplina relativa al parziale divieto di cumulo tra pensione di inabilità o assegno ordinario di invalidità erogati dall’INPS e rendita vitalizia erogata dall’INAIL, in modo da consentire di cumulare tali provvidenze tramite criteri più favorevoli per i percettori rispetto all’attuale assetto.
Con riferimento alla pensione di inabilità, la proposta di legge prevede che tale pensione sia cumulabile con la rendita vitalizia erogata dall’INAIL: 1) se liquidata con il sistema retributivo, nella misura corrispondente all’importo calcolato in base all’anzianità contributiva effettivamente posseduta, eventualmente maggiorata dell’integrazione al minimo; 2) se liquidata con il sistema contributivo, nella misura corrispondente all’importo riferito al montante contributivo individuale applicando però il più favorevole coefficiente di trasformazione relativo all’età di 62 anni, nel caso in cui l’età dell’assicurato sia inferiore.
Con riguardo all’assegno ordinario di invalidità, la proposta di legge prevede che tale assegno sia cumulabile con la rendita vitalizia erogata dall’INAIL: 1) se liquidato con il sistema retributivo e misto, nella misura corrispondente all’importo calcolato in base all’anzianità contributiva effettivamente posseduta con esclusione dell’integrazione al minimo; 2) se liquidato con il sistema contributivo, nella misura corrispondente all’importo riferito al montante contributivo individuale secondo la disciplina di cui al comma 14 dell’articolo 1 della legge n. 335 del 1995, cioè applicando il coefficiente di trasformazione relativo all’effettiva età dell’assicurato o a 57 anni se inferiore. Inoltre il testo precisa che restano salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
Conclude evidenziando come l’articolo 2, contenente la clausola di copertura finanziaria del provvedimento, disponga che agli oneri derivanti dal medesimo si provveda tramite una corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, a tal fine utilizzando l’accantonamento del Ministero del lavoro.
Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Interventi straordinari in favore del personale del Ministero della giustizia.
C. 2056 Vitali, C. 2364 Mazzoni.
(Seguito dell’esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 maggio 2007.
Gianni PAGLIARINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l’esame preliminare. Propone quindi di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per ulteriori approfondimenti, anche al fine della individuazione del testo da assumere come testo base per il prosieguo dell’esame.
La Commissione delibera la costituzione di un Comitato ristretto.
Gianni PAGLIARINI, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici.
C. 73 Volontè, C. 118 Cordoni e C. 1697 Rossi Gasparrini.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame dei provvedimento in oggetto.
Teresa BELLANOVA (Ulivo), relatore, sottolinea come le abbinate proposte di legge C. 73, C. 118 e C. 1697 recano modifiche alle norme contenute nel capo III della legge 3 dicembre 1999, n. 493. Tale legge, nel quadro di un esplicito riconoscimento del principio del valore sociale del lavoro effettuato all’interno della famiglia, ha introdotto l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico, al fine di tutelare contro il rischio di invalidità permanente le persone che svolgono attività di lavoro domestico e non sono iscritte ad altre forme obbligatorie di previdenza. Secondo i dati comunicati dall’INAIL, il numero degli iscritti a tale assicurazione per l’anno 2007 è pari a 2.269.649 unità.
Le abbinate proposte di legge in esame modificano la legge n. 493 del 1999 nel senso di prevedere norme generalmente più favorevoli per soggetti che svolgono attività domestica, tramite l’estensione dell’ambito dei rischi coperti dall’assicurazione all’ipotesi di inabilità temporanea assoluta (C. 73), l’abbassamento del limite percentuale minimo di inabilità permanente coperto dall’assicurazione (C. 118 e C. 1697), l’elevazione (o addirittura l’eliminazione) del limite massimo di età per l’iscrizione all’assicurazione (C. 73 e C.1 697), la facoltà di assicurazione per coloro che svolgono attività in ambito domestico in via non esclusiva (C. 73), l’ampliamento della possibilità di fruire dell’esonero dal versamento del premio assicurativo per motivi di reddito (C. 73, C. 118 e C. 1697), la modifica in senso migliorativo delle prestazioni INAIL a fronte di infortuni domestici (C. 73 e C. 697).L’unica disposizione meno favorevole per gli assicurati rispetto alla normativa vigente (presente però solamente nella proposta C. 73), è rappresentata dall’aumento del premio assicurativo da 12,91 a 15 euro annui.
Passando all’illustrazione dettagliata delle proposte di legge in esame, precisa che le proposte estendono l’ambito dei rischi coperti dall’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Ricorda che attualmente tale assicurazione riguarda i casi di infortunio in ambito domestico da cui sia derivata l’inabilità permanente al lavoro non inferiore al 27 per cento (articolo 7, comma 4, della legge n. 493 del 1999, così come modificato dal comma 1257 della legge n. 296 del 2006) o che abbiano per conseguenza la morte (decreto ministeriale 31 gennaio 2006). Le proposte C. 118 e C. 1697 abbassano il limite percentuale minimo di inabilità permanente al lavoro coperta dalla assicurazione, portandolo al 22 per cento (C. 1697) o al 25 per cento (C. 118). Invece la previsione dell’articolo 2 della proposta C. 73, nella parte in cui prevede la riduzione del limite percentuale minimo di inabilità permanente al lavoro coperta dalla assicurazione, portandolo dal 33 per cento al 27 per cento, appare superata dal richiamato comma 1257 della legge finanziaria 2007 che ha già ridotto nella medesima misura tale limite percentuale minimo.
La proposta di legge C. 73 estende inoltre l’assicurazione all’ipotesi di inabilità temporanea assoluta, che comporti una riduzione della capacità lavorativa non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi.
Precisa che la proposta di legge C. 1697 inserisce direttamente nel testo della legge n. 493 del 1999, in particolare nel comma 4 dell’articolo 7 della medesima legge, la previsione che estende l’assicurazione al rischio di morte. A tale proposito, ricorda peraltro che, in attuazione del comma 5 dell’articolo 7 della legge n. 493 del 1999, l’estensione della tutela dell’assicurazione anche ai casi di infortuni mortali è già stata disposta dal decreto ministeriale 31 gennaio 2006.
Le proposte di legge C. 73 e C. 1697 inoltre prevedono un ampliamento della platea dei soggetti che devono obbligatoriamente iscriversi all’assicurazione per gli infortuni domestici, mediante una modifica dei relativi limiti di età. Attualmente tale obbligo sussiste per le persone di età compresa fra i 18 ed i 65 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico (articolo 7, comma 3, della legge n. 493 del 1999). In particolare la proposta di legge C. 73 elimina il limite massimo di età, prevedendo l’assicurazione per tutti coloro che abbiano compiuto la maggiore età, mentre la proposta di legge C. 1697 innalza il limite massimo a 70 anni.
La proposta di legge C. 73, peraltro, introduce la facoltà di iscriversi all’assicurazione contro gli infortuni domestici per coloro che svolgono attività di lavoro in ambito domestico in via non esclusiva, limitatamente al rischio di inabilità temporanea assoluta (anch’esso introdotto dalla medesima proposta di legge).
Circa il premio assicurativo, solo la proposta di legge C. 73 ne modifica l’ammontare, aumentandolo da 12,91 euro annui a 15 euro annui. Tutte le abbinate proposte di legge modificano i requisiti richiesti ai soggetti assicurati ai fini dell’esonero dal versamento del premio assicurativo, elevando i limiti di reddito sia individuale sia familiare. In particolare, la proposta di legge C. 73 fissa direttamente il limite di reddito individuale in 6.714 euro annui e quello di reddito del nucleo familiare in 11.271 euro annui. Le proposte di legge C. 118 e la proposta di legge C. 1697, rinviano invece ai limiti di reddito, individuali e familiari, previsti dall’articolo 38, comma 5, lettere a) e b), della legge finanziaria 2002 (legge n. 448 del 2001) per fruire dell’incremento dei trattamenti di natura previdenziale ed assistenziale in favore dei soggetti disagiati. Ricorda che l’articolo 38, comma 5, lettera a), della legge n. 448 del 2001, come già ricordato, fissa il limite di reddito annuo individuale in euro 6.713,98, mentre la successiva lettera b) prevede che se il beneficiario è coniugato e non legalmente separato, il reddito annuo cumulato con quello del coniuge non deve essere pari o superiore alla somma del suddetto valore di 6.713,98 euro e dell’importo annuo dell’assegno sociale.
La proposta di legge C. 1697 introduce poi ulteriori modalità per la riscossione dei premi assicurativi e le somme aggiuntive, prevedendo che essi possano essere riscossi anche mediante i sistemi appositamente previsti dal comitato amministratore o mediante sistemi comunque compatibili con altri tipi di riscossione. Alcune delle proposte in esame (C. 73 e C. 1697) recano inoltre modifiche alle prestazioni INAIL a fronte di infortuni domestici. In particolare, la proposta di legge C. 73, relativamente alle prestazioni INAIL a fronte di infortuni domestici, prevede: a) nel caso di inabilità permanente, la conferma del regime attualmente previsto dall’articolo 9, comma 1, della legge n. 493 del 1999: l’attuale disciplina prevede, purché a seguito dell’infortunio domestico la riduzione della capacità lavorativa sia non inferiore al limite di cui all’articolo 7, comma 4, della stessa legge n. 493 del 1999, una rendita per inabilità permanente, esente da oneri fiscali, calcolata su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale dall’articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 19665; b) nel caso di inabilità temporanea assoluta, l’erogazione di una indennità pari a 10 euro al giorno, esente da oneri fiscali, in caso di riduzione della capacità lavorativa a seguito dell’infortunio domestico per un periodo compreso tra 7 giorni e 6 mesi: tale indennità è erogata a decorrere dall’ottavo giorno successivo a quello dell’infortunio; c) il rimborso delle spese effettuate in conseguenza dell’infortunio, se sostenute presso una struttura pubblica.
La proposta di legge C. 1697) invece modifica l’articolo 9, comma 2 della legge n. 493 del 1999, con riferimento ai criteri per calcolare la rendita per inabilità permanente, prevedendo che la rendita per inabilità permanente sia calcolata anche secondo i criteri di cui alle tabelle previste dall’articolo. 13 della legge n. 38 del 2000 relative al risarcimento del danno biologico.
Fa presente che la proposta C. 1697 presenta un contenuto più ampio rispetto alle altre proposte, poiché, oltre a modificare ulteriori norme della legge n. 493 del 1999 non modificate dalle altre proposte, dispone una delega al Governo per l’emanazione di un testo unico in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione. Per quanto riguarda tale delega, si dispone che siano apportate le modifiche necessarie per il coordinamento, l’armonizzazione e la semplificazione delle medesime disposizioni e che siano indicate espressamente le disposizioni abrogate. Il decreto legislativo deve essere emanato previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari.
Per quanto riguarda invece le ulteriori modifiche alla legge n. 493/1999, in primo luogo la proposta interviene sulla disciplina delle attività di informazione e di educazione contenuta nell’articolo 5 della legge n. 493/1999. Viene così introdotto un vincolo per le regioni e le province autonome con riferimento all’attivazione dei programmi informativi e formativi, dalla legislazione vigente prevista invece come mera possibilità. Conseguentemente viene stabilito che le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere annualmente al Ministro della salute una relazione sui programmi informativi e formativi realizzati, che costituisce parte integrante della relazione che il medesimo Ministro deve presentare al Parlamento ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 della legge n. 493/1999. La proposta di legge C. 1697 introduce inoltre modifiche all’articolo 10 della legge 493/1999 relativo alla disciplina del Fondo autonomo speciale, in modo da specificare meglio le funzioni in materia di gestione del medesimo Fondo spettanti al comitato amministratore, secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa. Precisa poi che la medesima proposta di legge, introducendo l’articolo 10-bis nella legge 493/1999, attribuisce ai comitati regionali di coordinamento di cui all’articolo 27 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 anche compiti di collaborazione con le regioni, le ASL e le sedi territoriali dell’INAIL in materia di promozione della sicurezza in ambito domestico, con particolare riferimento alla predisposizione di quadri informativi e alla produzione dei dati, studi e ricerche sulla medesima materia. Con riferimento a tali compiti, i comitati regionali di coordinamento sono integrati da tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative. Inoltre, le regioni devono avvalersi dei comitati regionali di coordinamento nella definizione e nell’attuazione dei programmi informativi e formativi in relazione agli infortuni domestici.
Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Inquadramento degli insegnanti dipendenti da amministrazioni comunali.
C. 1513 De Simone.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.
Augusto ROCCHI (RC-SE), relatore, rileva che la proposta di legge C. 1513 è diretta a realizzare il trasferimento nei ruoli organici dello Stato del personale dipendente dalle amministrazioni comunali che presta servizio nelle scuole primarie statali. Lo scopo della proposta in esame, così come evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, è quella di trovare una soluzione alle problematiche di coloro i quali prestano servizio nelle scuole statali in qualità di insegnanti della scuola primaria ma ancora come dipendenti delle amministrazioni comunali, con un trattamento diverso da quello degli insegnanti inseriti nei ruoli statali dal punto di vista sia retributivo sia normativo.
Precisa che, come segnalato nella relazione illustrativa, la situazione di permanenza di questi insegnanti nei ruoli del personale comunale persiste nonostante, con legge 3 maggio 1999, n. 124, sia stato disposto il passaggio allo Stato di tutto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole.
La proposta in esame consta di due articoli, il primo dei quali mira a realizzare l’intento normativo del provvedimento, mentre il secondo reca la clausola di copertura finanziaria. Più specificamente, all’articolo 1, il comma 1 dispone il trasferimento alle dipendenze dello Stato del personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali, in possesso del diploma di abilitazione e della maturità magistrale, che presta servizio nelle scuole primarie statali alla data di entrata in vigore del provvedimento. Fa presente che, secondo fonti del Ministero della pubblica istruzione, il provvedimento interesserebbe il personale di un numero limitato di istituti scolastici (più precisamente quattro istituti dislocati in Campania, un istituto in Sicilia ed un istituto in Veneto).
La proposta dispone quindi l’inquadramento di tale personale, a decorrere dal 1o settembre 2006, nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari primarie statali, a condizione che la relativa domanda sia presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Segnala in proposito che la data di decorrenza dell’inquadramento nei ruoli provinciali appare ormai superata e quindi andrebbe aggiornata.
Il successivo comma 2 garantisce al personale in questione, nel momento del trasferimento nei ruoli organici dello Stato, il riconoscimento integrale, a tutti gli effetti giuridico-economici, dell’anzianità di servizio maturata presso l’amministrazione comunale di provenienza e l’assegnazione di una sede di servizio, in considerazione delle preferenze espresse, in relazione alla copertura di insegnamenti di sostegno ai portatori di handicap, purché il medesimo personale abbia un’esperienza almeno triennale in tali insegnamenti.
Conclude rilevando che l’articolo 2, contenente la clausola di copertura finanziaria del provvedimento, dispone che agli oneri derivanti dal medesimo si provveda tramite una corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, a tal fine utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’economia.
Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare.
C. 1558 Fabbri, C. 1766 Campa, C. 1770 Delbono.
(Seguito dell’esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 aprile 2007.
Gianni PAGLIARINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l’esame preliminare. Propone quindi di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per ulteriori approfondimenti, anche al fine della individuazione del testo da assumere come testo base per il prosieguo dell’esame.
La Commissione delibera la costituzione di un Comitato ristretto.
Gianni PAGLIARINI, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.10.




























