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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

22 Ottobre 2009
in Camera

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 giugno 2007. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.

La seduta comincia alle 14.20.

Ricostruzione dei territori del Molise e della Puglia colpiti dal sisma dell’ottobre 2002.
Nuovo testo C. 585 Di Gioia.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 giugno 2007.

Tommaso PELLEGRINO (Verdi), relatore, ribadendo quanto evidenziato in sede di relazione, fa presente che il provvedimento in esame investe la competenza della XI Commissione in relazione al comma 11 dell’articolo 9 il quale prevede la possibilità per le regioni di assumere con contratti a tempo determinato, geologi e tecnici nei settori idraulico e forestale per accelerare la realizzazione dei programmi di rilevamento geologico necessari, anche al fine della ricostruzione nelle aree interessate e della predisposizione del piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici. Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modernizzazione delle Amministrazioni pubbliche.
Nuovo testo C. 2161 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.

Teresa BELLANOVA (Ulivo), relatore, rileva che il nuovo testo del disegno di legge C. 2161, come risultante dagli emendamenti approvati, reca disposizioni per la modernizzazione, per l’efficienza delle amministrazioni pubbliche e per la riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese.
Con riferimento ai profili di interesse della XI Commissione, richiama, in primo luogo, l’articolo 8 che introduce una misura sanzionatoria nei confronti dei dirigenti pubblici dei quali sia stata accertata la responsabilità per l’inosservanza di determinate disposizioni, che va ad incidere sulla loro retribuzione. Essa consiste nella non corresponsione del trattamento economico accessorio nei casi di grave e ripetuta inosservanza, nel corso di procedimenti amministrativi che ricadono nelle competenze dell’ufficio diretto dal dirigente in questione, di alcune disposizioni della legge 241/1990 quali l’obbligo di provvedere entro i termini prescritti per ciascun procedimento, l’obbligo di predisporre e rendere disponibili gli elenchi dei documenti necessari per presentare una richiesta finalizzata all’adozione di un provvedimento amministrativo, il divieto di esigere documenti che possono essere sostituiti da autocertificazioni o acquisiti d’ufficio dall’amministrazione. La gravità delle violazioni costituisce un parametro per determinare l’entità della sanzione: infatti la decurtazione degli emolumenti accessori può essere totale o parziale a seconda della gravità dei casi. Altri parametri di valutazione consistono nel grado di responsabilità e l’eventualità di inadempimenti da parte del responsabile del procedimento.
Per quanto riguarda le modalità di accertamento delle violazioni, ai fini della applicazione della sanzione, la disposizione in esame fa rinvio al procedimento per la valutazione del personale dirigenziale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1999.
All’articolo 9, il comma 1, novellando l’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971, amplia le ipotesi in cui si esclude la possibilità di esperire il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, prevedendosi, tra l’altro, che tale ricorso non sia ammesso avverso gli atti di gestione dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici, ad eccezione del personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 165/2001 (per esempio, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia). Il comma 9 prevede che, ai fini dell’attuazione delle deleghe conferite in materia di semplificazione legislativa dall’articolo 14 della legge di semplificazione e riassetto normativo per il 2005 (legge 246/2005) il Governo possa affidare la formulazione del testo dei relativi decreti legislativi al Consiglio di Stato. Per consentire l’esercizio delle nuove attribuzioni la disposizione in esame stabilisce la costituzione presso la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato di una segreteria tecnica formata da dieci unità di personale individuate nell’ambito delle amministrazioni pubbliche ed obbligatoriamente distaccate con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza.
Fa poi presente che il comma 10 dell’articolo 10 estende agli avvocati e procuratori dello Stato la facoltà di eseguite le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali seguendo la procedura prevista dalla legge 53/1994 per gli avvocati in genere. A tal fine, il comma 11 – analogamente a quanto previsto dalla legge 53/1994 – dispone che anche l’Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato provvedano a munirsi di un apposito registro cronologico, la cui validità è subordinata alla previa numerazione e vidimazione secondo determinate modalità. Pertanto il comma 12 dispone che, al fine di garantire una efficace attuazione dei precedenti commi 10 e 11, il personale proveniente da processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni statali, ovvero da situazioni di eccedenza, può transitare tramite procedura di mobilità presso l’Avvocatura dello Stato, nel limite di 50 unità, anche in deroga alle dotazioni organiche vigenti. Fino a quando non sia completato il riassorbimento di tale personale nell’ambito delle dotazioni organiche, si dispone un divieto di coprire i posti corrispondenti.
Inoltre il comma 13, sempre al fine di garantire una efficace attuazione dei precedenti commi 10 e 11, dispone che ad alimentare il Fondo Unico di Amministrazione, di cui all’articolo 31 del CCNL del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, istituito presso l’Avvocatura Generale dello Stato, concorre anche una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato, da ripartire in base a criteri meritocratici e, in ogni caso, subordinatamente alla presenza in servizio.
Aggiunge che l’articolo 11 reca disposizioni in materia di valutazione delle amministrazioni pubbliche. In primo luogo, aggiungendo un articolo 16-bis alla legge 936/1986, si prevede l’istituzione presso il CNEL di una struttura autonoma, denominata Commissione indipendente per la valutazione delle Amministrazioni pubbliche, composta di cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, scelti tra persone di notoria indipendenza ed individuati tra esperti in materia di qualità ed organizzazione delle amministrazioni pubbliche o del settore privato, nonché di riconosciuta professionalità nelle materie giuridico-economiche e gestionali. Si prevede che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche nominati membri della Commissione siano obbligatoriamente collocati fuori ruolo per l’intera durata del mandato.
Inoltre, si dispone che la Commissione si avvale di una struttura amministrativa di supporto costituita da un contingente di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, nel limite massimo di 50 unità, di cui 10 messe a disposizione direttamente dal CNEL. Il personale assegnato alla Commissione mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l’indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle medesime anche in deroga alla normativa vigente. Invece, per il trattamento economico accessorio, si deve far riferimento alla retribuzione del personale dipendente dal CNEL ed i relativi oneri sono a carico della Commissione. L’articolazione interna di tale struttura amministrativa di supporto è definita dal Presidente della Commissione con proprio decreto.
Con il nuovo articolo 16-ter, introdotto dal testo in esame, vengono stabiliti i compiti della Commissione. In particolare, la Commissione: 1) rileva e verifica la qualità dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni; 2) predispone e diffonde linee guida per la valutazione dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dell’attività amministrativa, ai fini del controllo di gestione e della valutazione del personale, nonché per la definizione degli standard dell’azione amministrativa e dei servizi pubblici, elaborando proposte per il miglioramento della qualità dei servizi resi; 3) assicura l’omogeneità, la pubblicità e la trasparenza dell’attività di valutazione e controllo strategico, anche tramite la definizione dei requisiti per la nomina dei componenti dei servizi di controllo interno e dei nuclei di valutazione; 4) nel caso in cui rilevi casi di inefficacia e inefficienza, effettua specifiche segnalazioni al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, nonché, nell’eventualità di danno per la finanza pubblica, alla Corte dei conti e al Collegio dei revisori dei conti; 5) con riferimento all’applicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva che prevedono forme di remunerazione del personale e dei dirigenti legate ai risultati e al merito, esercita attività d’impulso anche tramite l’individuazione di parametri e metodologie ad hoc, attività di ricerca utilizzando le analisi e i dati statistici resi disponibili dagli enti che svolgono rilevazioni sui livelli e gli andamenti del costo del lavoro, nonché attività di rilevazione degli standard di servizio e dei criteri per la valutazione dei dirigenti; 6) effettua rilevazioni e analisi delle metodologie utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per la valutazione del personale e per i controlli interni; 7) redige e presenta al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione annuale sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e sull’attività svolta.
Fa presente che il comma 3 dell’articolo 11 reca modifiche al comma 6 dell’articolo 60 del decreto legislativo 165/2001 relativo al controllo del costo del lavoro nel settore pubblico. In particolare, ricorda che il comma 5 del citato articolo 60 stabilisce che il Ministero dell’economia dispone visite ispettive presso le pubbliche amministrazioni, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate.
Pertanto, al comma 6 dell’articolo 60, in primo luogo, si sopprime l’inciso secondo cui l’ispettorato per la funzione pubblica (che può partecipare alle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5) opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica (attualmente: Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione). Inoltre, dopo il secondo periodo (in base al quale l’ispettorato per la funzione pubblica si avvale di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell’economia, funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell’interno, e nell’ambito di personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo), si aggiunge un ulteriore periodo con cui si prevede che il medesimo ispettorato si avvale di cinque viceprefetti e di cinque dirigenti del Ministero dell’economia in posizione di comando o fuori ruolo. Infine al terzo periodo si precisa che l’ispettorato per la funzione pubblica vigila anche sul raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti negli atti di indirizzo, soprattutto con riferimento ai processi di gestione e valorizzazione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, nonché sull’attuazione dei processi volti al miglioramento della qualità dell’azione amministrativa.
Evidenzia poi che l’articolo 14, comma 3, sostituisce integralmente l’articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, al fine di favorire l’acquisizione d’ufficio di informazioni e dati da parte delle amministrazioni procedenti e di rendere più incisivi i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione effettuati dalle medesime amministrazioni. Pertanto la disposizione in esame stabilisce che ciascuna amministrazione certificante deve individuare uno specifico ufficio responsabile di tutte le attività connesse all’accertamento d’ufficio e ai controlli previsti dagli articoli 43 e 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. Spetta al responsabile dell’ufficio sovrintendere alle attività finalizzate a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi e dare immediata risposta alle amministrazioni procedenti sulle modalità di accesso ai dati dell’amministrazione certificante. Il responsabile dell’ufficio deve predisporre annualmente, entro il 30 giugno, una relazione che dia conto dell’attività e dei risultati conseguiti, da trasmettere all’ufficio di controllo interno, anche ai fini della valutazione dei dirigenti. La mancata risposta, entro trenta giorni, alle richieste di controllo costituisce violazione dei doveri d’ufficio e ha riflessi anche sulla valutazione del responsabile dell’ufficio rappresentando, in ogni caso, un elemento negativo ai fini della sua valutazione.
In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito.

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Norme a tutela dei diritti costituzionali dei professori incaricati esterni.
C. 1743.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.

Donata LENZI (Ulivo), relatore, evidenzia che il testo in esame – composto di un unico articolo – prevede per i professori incaricati stabilizzati esterni e i docenti in servizio presso l’Università per stranieri di Perugia e presso l’Università per stranieri di Siena in posizione di comando o incarico, una deroga all’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, a norma del quale i professori incaricati stabilizzati che non avessero presentato domanda di partecipazione ai giudizi di idoneità, ovvero che avendo partecipato ad essi, non avessero conseguito il giudizio positivo, decadevano dall’incarico.
In particolare, a tali docenti è riconosciuto il trattamento economico complessivo del personale tecnico-amministrativo di elevata professionalità fino al raggiungimento dell’età pensionabile. È previsto il riconoscimento dell’anzianità di servizio spettante a tali categorie di docenti fino al conseguimento della posizione economica che compete alla categoria di elevata professionalità di livello più elevato contemplata nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non docente. Ai professori incaricati stabilizzati esterni a tempo definito è riconosciuto uno stipendio pari al 60 per cento di quello dei professori incaricati stabilizzati esterni a tempo pieno.
Precisa poi che quanto illustrato non trova applicazione nel caso in cui i professori incaricati stabilizzati esterni e i docenti in servizio presso l’Università per stranieri di Perugia e presso l’Università per stranieri di Siena in posizione di comando o incarico, ricoprano almeno una delle qualifiche espressamente indicate dal testo (funzionari dello Stato con qualifica dirigenziale, magistrati ordinari ed amministrativi, personale appartenente ai ruoli diplomatico e consolare, ufficiali in servizio permanente di tutte le armi e della pubblica sicurezza, presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, direttori o segretari generali di tutti gli enti pubblici, anche economici, a carattere nazionale). Conclude, riservandosi di presentare la proposta di parere al termine dell’eventuale dibattito che seguirà l’illustrazione del provvedimento.

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.


SEDE REFERENTE

Martedì 12 giugno 2007. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.

La seduta comincia alle 14.40.

Risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del prestatore d’opera.
Nuovo testo – C. 1538 Nicchi.
(Seguito dell’esame e conclusione).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 aprile 2007.

Titti DI SALVO (SDpSE), relatore, informa la Commissione che sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva sul testo come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente. Con riferimento al parere espresso dalla V Commissione, fa presente di aver predisposto l’emendamento 1.14 che recepisce testualmente la condizione ivi prevista ai sensi dell’articolo 81, quarto comma della Costituzione (vedi allegato 1).

La Commissione approva l’emendamento 1.14 del relatore.

Paola PELINO (FI) rileva come il provvedimento, che consta di un unico articolo, sia diretto a contrastare la pratica di far firmare al lavoratore le dimissioni «in bianco» al momento dell’assunzione, e quindi nel momento in cui la posizione del lavoratore è più debole. Condivide la necessità di contrastare il fenomeno coercitivo a carico del lavoratore che vede sovente compromessi i propri diritti e la propria dignità costituzionalmente tutelati. Ritiene che la triste piaga delle «dimissioni in bianco» affligge il mondo del lavoro, già fortemente penalizzato dalla disoccupazione e dalla precarietà e dalla scure fiscale.
Dichiara di non condividere la disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 1 che elenca tassativamente le tipologie di contratti di lavoro in relazione ai quali si applicano le disposizioni sulle dimissioni volontarie. Si tratta, in definitiva, di tutti i contratti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalla caratteristiche e dalla durata, nonché dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, dei contratti di collaborazione di natura occasionale, dei contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 2594 del codice civile, nel caso in cui l’associato fornisca prestazioni lavorative e quindi in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi da lavoro autonomo, dei contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci. Ritiene che il vincolo della validità della dichiarazione delle dimissioni volontarie subordinatamente all’utilizzo dell’apposita modulistica presso gli uffici provinciali del lavoro e le amministrazioni comunali, troverebbe giusta collocazione nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, regolato dal codice civile e dalla legge. Tuttavia, ritiene che la previsione della nullità potrebbe creare un eccessivo irrigidimento dei meccanismi attuativi del provvedimento, visto il coinvolgimento, nell’apposita modulistica, delle pubbliche strutture. Per quanto riguarda, poi, l’estensione del provvedimento ad altre tipologie contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato, fa presente che tali tipologie, non essendo a tempo indeterminato, non sarebbero suscettibili di una applicazione antielusiva, per cui ritiene preferibile rimettere la materia delle dimissioni alla libera volontà del lavoratore.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, preannuncia la presentazione di un suo emendamento in Assemblea volto a prevedere l’applicazione delle disposizioni in materia di dimissioni volontarie solo per i contratti inerenti i rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile.

Titti DI SALVO (SDpSE), relatore, sottolinea come l’abuso di potere connesso alla pratica delle cosiddette «dimissioni in bianco» sussista in relazione a qualunque forma di contratto di lavoro.

Gianni PAGLIARINI, presidente, invita quindi la Commissione a votare il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Aula.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, on. Di Salvo, a riferire favorevolmente in Assemblea. Delibera altresì di richiedere l’autorizzazione alla relazione orale in Assemblea.

Gianni PAGLIARINI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti.
C. 58 Volontè, C. 1308 Mancuso e C. 1811 Cordoni.
(Seguito dell’esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 aprile 2007.

Luigi FABBRI (FI) fa presente la necessità di un provvedimento relativo al collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti soprattutto alla luce delle innovazioni tecnologiche che, producendo una automazione dei centralini telefonici, hanno conseguentemente ridotto le possibilità di lavoro per tali soggetti. Sottolinea infine l’opportunità di costituire un comitato ristretto per l’elaborazione di un testo unificato da adottare come testo base per il seguito dell’esame.

Donata LENZI (Ulivo) condividendo le considerazioni del deputato Fabbri, fa presente l’esigenza di un intervento normativo coordinato con la legge n. 68 del 1999 relativa al diritto al lavoro dei disabili. Sottolinea poi come le proposte di legge in esame facciano riferimento a liste regionali per il collocamento dei disabili, mentre in gran parte delle regioni i servizi per l’impiego hanno una articolazione a livello provinciale.

Emilio DELBONO (Ulivo) dichiara di condividere la proposta del deputato Fabbri di costituire un Comitato ristretto al fine di elaborare un testo unificato, soprattutto alla luce della ipotesi di un intervento normativo di carattere più ampio, in quanto incidente anche sulla disciplina del collocamento al lavoro dei disabili.

Gianni MANCUSO (AN) in qualità di primo firmatario di una delle proposte di legge in esame, rileva come l’ingresso di soggetti privati nel mondo della telefonia abbia prodotto il venir meno delle agevolazioni per i centralinisti non vedenti. Evidenziando le differenze fra le varie proposte di legge in titolo, sia relativamente ai requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del beneficio, sia relativamente alle disposizioni in materia di collocamento al lavoro, esprime condivisione sulla proposta di costituzione di un Comitato ristretto avanzata dal deputato Fabbri.

Cinzia Maria FONTANA (Ulivo), relatore, considerata l’opportunità di predisporre un testo unificato delle proposte di legge in esame, dichiara di condividere la proposta di costituzione di un Comitato ristretto al fine di procedere a tale predisposizione

La Commissione delibera la costituzione di un Comitato ristretto.

Gianni PAGLIARINI, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Norme in materia previdenziale in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.
C. 71 Volontè, C. 1841 Grimoldi, C. 1902 Bellillo e C. 2208 Satta.
(Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2444).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 marzo 2007.

Gianni PAGLIARINI, presidente e relatore, avverte che in data 11 aprile 2007 è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 2444 Zanotti: recante «Disposizioni per il collocamento anticipato in quiescenza di coloro che assistono familiari gravemente disabili». Poiché la suddetta proposta di legge reca materia analoga a quella dei provvedimenti in esame, ne dispone l’abbinamento d’ufficio ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del regolamento.
In qualità di relatore, fa presente che la proposta di legge C. 2444 prevede per il familiare convivente che assiste una persona con handicap in condizioni di gravità, con invalidità del 100 per cento e non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, il riconoscimento, a domanda, del diritto ad una maggiorazione dell’anzianità contributiva pari al periodo utile per il raggiungimento dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l’accesso al trattamento pensionistico e comunque per non più di cinque anni, con l’accredito figurativo dei relativi contributi. La proposta precisa che per familiare convivente si intende il coniuge, il convivente more uxorio, i figli, i genitori e i fratelli delle persone con handicap grave. Sottolinea che, secondo la proposta di legge in questione, il beneficio, che non è cumulabile con altri analoghi benefici pensionistici, spetta ad un solo familiare per ciascuna persona con handicap grave presente all’interno del nucleo familiare.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

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