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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

22 Ottobre 2009
in Camera

SEDE CONSULTIVA

Delega per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.
Nuovo testo C. 1762 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Ivano MIGLIOLI (Ulivo), relatore, fa presente che il nuovo testo del disegno di legge C. 1762, così come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, delega il Governo al riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, alla modifica della disciplina dell’ICI e dell’IRPEF, nonché alla redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali. Il provvedimento inoltre prevede la stipula di apposite convenzioni da parte del Ministero della giustizia per la gestione delle attività di giustizia.
L’articolo 1 delega il Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione e il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare.
L’articolo 2 delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina della riscossione volontaria e coattiva, prevedendo, tra i princìpi e criteri direttivi, il rafforzamento dei poteri degli agenti della riscossione, l’estensione delle agevolazioni fiscali previste per le azioni esecutive e cautelari ai soggetti terzi incaricati dagli agenti della riscossione, l’attribuzione a Equitalia S.p.a. di funzioni attualmente esercitate dall’Agenzia delle entrate per la gestione del sistema dei versamenti unitari con compensazione e per il controllo sull’andamento dei versamenti delle imposte, nonché la previsione di procedure di notifica degli atti di riscossione il più possibile semplici e trasparenti, nell’ottica della salvaguardia dei diritti dei contribuenti.
Con riferimento ai profili di competenza della Commissione, si limita a segnalare che il comma 2 dell’articolo 2 è volto a prevedere che l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può essere redatto anche dai dipendenti a ciò delegati dell’agente della riscossione procedente. Inoltre, il comma 3 reca modifiche alla norma di cui all’articolo 43 del decreto legislativo n. 112 del 1999, ai sensi del quale l’ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell’ambito del concessionario che lo ha nominato, in rapporto di lavoro subordinato con il concessionario stesso e sotto la sua sorveglianza, e non può farsi rappresentare né sostituire. Con le modifiche introdotte dal comma 3 dell’articolo 2 si intende invece prevedere che l’ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni in tutto il territorio nazionale.
L’articolo 2-bis prevede che il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta da Riscossione S.p.a. una o più convenzioni per la gestione delle attività di giustizia.
L’articolo 3 delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per l’armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di accertamento, prevedendo, tra i princìpi e criteri direttivi, l’unificazione dei termini, la coerenza con i princìpi dello Statuto del contribuente, la revisione dei criteri di accertamento presuntivi, l’armonizzazione delle diverse forme di interpello, la revisione del principio di unicità dell’atto di accertamento, il potenziamento del sistema informativo, il riordino della cooperazione con gli enti territoriali.
L’articolo 4 delega il Governo ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema del catasto, prevedendo, tra i criteri direttivi, la determinazione degli estimi catastali su base patrimoniale, la definizione delle modalità e dei termini per l’aggiornamento del sistema di valutazione, la ridefinizione della composizione e delle funzioni delle commissioni censuarie provinciali e centrale, la determinazione del ruolo dei comuni e dell’Agenzia del territorio, l’introduzione di meccanismi volti ad assicurare l’equivalenza del gettito complessivo delle imposte erariali e comunali aventi per base imponibile i valori o i redditi immobiliari derivati, nonché la previsione di una franchigia per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (sostitutiva delle vigenti agevolazioni) per esentare i primi 150 mq di superficie.
L’articolo 4-bis delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi di modifica della disciplina dell’ICI e dell’IRPEF. Tra i criteri e principi direttivi, si prevede l’attribuzione di una detrazione complessiva, ai fini ICI, non inferiore a 290 euro per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e l’introduzione, ai fini IRPEF, di un meccanismo di detrazioni a favore di conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale tenendo conto delle diverse situazioni reddituali. L’articolo 4 bis prevede altresì una delega, da esercitare entro dodici mesi, volta a modificare la normativa relativa all’imposta di registro.
L’articolo 5 delega il Governo ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi recanti testi unici di riordino e revisione delle disposizioni legislative vigenti, sostanziali, processuali e procedimentali, in materia di tributi statali, prevedendo, tra i princìpi, l’uniformità della disciplina degli elementi essenziali dell’obbligazione fiscale e delle norme generali in materia di dichiarazioni, di accertamento, di riscossione e di applicazione delle sanzioni, il divieto di applicazione analogica delle norme tributarie, nonché l’applicazione all’organizzazione e all’attività dell’amministrazione finanziaria del codice dell’amministrazione digitale. L’articolo 6 disciplina infine le modalità di attuazione delle deleghe contenute negli articoli precedenti.
Conclude, evidenziando che il provvedimento incide marginalmente sui profili di competenza della Commissione. Preannuncia, quindi, una proposta di parere favorevole sul testo in esame.

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

DL 61/07: Emergenza rifiuti in Campania.
C. 2826, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Stefano PEDICA (IdV), relatore, evidenzia che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 61 del 2007, nel testo trasmesso dal Senato, reca interventi straordinari per superare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania e per garantire l’esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti.
Il decreto-legge – composto di dieci articoli – individua all’articolo 1 i siti da destinare a discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi, provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta di rifiuti solidi urbani, fino alla cessazione dello stato di emergenza (Serre, in provincia di Salerno, Savignano Irpino, in provincia di Avellino, Terzino, in provincia di Napoli, Sant’Arcangelo Trimonte, in provincia di Benevento). L’attivazione di tali siti può avvenire anche in deroga alla normativa vigente in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, ma nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e dell’ambiente, e salvo l’obbligo per il Commissario delegato di assicurare le misure occorrenti alla tutela della salute e dell’ambiente.
L’articolo 2, al comma 1, novella l’articolo 3, comma 2, del precedente decreto-legge n. 263 del 2006, in materia di affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti, introducendo, tra l’altro, la possibilità in capo al Commissario delegato di utilizzare gli impianti, le cave dismesse o abbandonate e le discariche che presentano volumetrie disponibili, anche laddove risultino sottoposti a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria. In questo caso il Commissario delegato assume la gestione fino alla scadenza del contesto emergenziale, adottando le indispensabili misure finalizzate a garantire la protezione della salute umana e dell’ambiente. Il comma 2, invece, eleva da quindici a trenta unità il personale appartenente all’Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza ed al Corpo forestale dello Stato che può essere assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 245 del 2005, per la realizzazione delle finalità del decreto: ciò in relazione alla grave situazione in atto in Campania e al fine di consentire anche l’espletamento dell’attività di presidio dei siti da destinare a discarica.
L’articolo 3 vieta, in assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica, la localizzazione di ulteriori siti di smaltimento finale di rifiuti nel territorio dell’area «Flegrea», nonché nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale. La disposizione inoltre prevede – decorsi 20 giorni dall’inizio del conferimento dei rifiuti nel sito di Difesa Grande – il divieto di localizzare ulteriori nuovi siti di smaltimento finale nel territorio del comune di Ariano Irpino e la chiusura definitiva del sito di Difesa Grande.
L’articolo 4, al comma 1, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, prevede l’obbligo per i comuni della regione Campania di avvalersi, in via esclusiva, dei consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 6 della legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10 (cd. consorzi di bacino), che utilizzano i lavoratori assegnati in base all’ordinanza del Ministro dell’interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999. Relativamente alla parte della disposizione in esame che prevede il ricorso ai «lavoratori assegnati in base all’ordinanza del Ministro dell’interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999», ricorda che l’articolo 17, comma 1, della citata ordinanza prevede che i consorzi costituiti nei bacini identificati con legge regionale n. 10/1993, per l’attuazione degli interventi di propria competenza, con specifico riguardo al conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, si avvalgano di lavoratori assunti con contratto a termine e a tempo parziale di durata massima di 12 mesi. Ricorda, inoltre, che nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 245 del 2005 (A.S. 3669), in cui compariva una norma che richiamava l’utilizzo dei lavoratori assunti in base all’ordinanza richiamata, si faceva presente che «il servizio connesso alla raccolta differenziata dei rifiuti viene effettuato dai consorzi di bacino istituiti nella regione Campania ai sensi della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, allo scopo utilizzando il contingente di circa 2.200 unità di personale già assegnate dal Commissario delegato ai consorzi in proporzione alla popolazione rientrante nella loro circoscrizione, per effetto del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dell’articolo 17 dell’ordinanza del Ministro dell’interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999 e delle ordinanze commissariali n. 1 del 1o giugno 1999, n. 23 del 3 febbraio 2001 e n. 22 del 23 febbraio 2001. Per l’utilizzo del predetto contingente la spesa è attualmente sostenuta in parte con gli introiti derivanti dalla riscossione della quota parte della tariffa indicata dall’articolo 2, comma 6 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3286 del 9 maggio 2003, ed in parte con le risorse messe a disposizione dal Commissario delegato». Fa inoltre presente che nel documento consegnato alla 13a Commissione del Senato dai rappresentanti del Commissario nel corso dell’audizione del 31 maggio 2007, nell’evidenziare alcuni profili di criticità che il presente decreto-legge mira a risolvere, viene sottolineato che una delle cause principali della carente gestione della raccolta differenziata dei rifiuti può essere individuata nello scarso utilizzo dei consorzi di bacino e vi si legge che «La situazione di frammentazione che caratterizza la raccolta differenziata è dovuta principalmente al ricorso sempre più frequente, operato dai comuni, in favore dell’affidamento del servizio di raccolta ad enti od aziende pubbliche diverse dai Consorzi». Nel documento del Commissario vengono quindi commentate le disposizioni recate dall’articolo in esame, che «si sono rese necessarie alla luce delle notevoli lacune ravvisate nella gestione dei consorzi, legate in particolare agli insufficienti livelli di raccolta differenziata raggiunti» a causa delle quali «si è dovuto procedere, nel tempo, al commissariamento di taluni di essi, che allo stato attuale risultano essere cinque: Caserta 3, Caserta 4, Napoli 3, Napoli 4, e Salerno 1. A fronte di circa 2.200 lavoratori assunti nei consorzi alla fine degli anni ’90 si è infatti appurato che detto personale è pressoché inutilizzato, mentre si sono rilevate spese di gestione e fringe benefits per il personale dirigente degne delle più ricche holdings industriali del nostro Paese».
Precisa poi che il comma 2 dell’articolo 4 dispone che sono fatti salvi i contratti già stipulati, nonché quelli in corso di esecuzione anche con eventuali proroghe già concordate tra le parti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, tra i comuni e i soggetti, anche privati, per l’affidamento della raccolta sia del rifiuto differenziato che indifferenziato. Il comma 3 attribuisce al Commissario delegato il potere di proporre alla regione l’accorpamento dei consorzi ovvero il loro scioglimento, qualora questi ultimi non adottino le misure prescritte da una specifica ordinanza commissariale per l’incremento dei livelli di raccolta differenziata e prescrive il raggiungimento dell’obiettivo minimo di raccolta differenziata di cui ai commi 1108 e 1109 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007. Il comma 3-bis prevede la predisposizione da parte dei consorzi di appositi piani economico-finanziari, che spetta al Commissario delegato approvare.
L’articolo 5 attribuisce ai prefetti della regione Campania, per quanto di loro competenza e anche ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il compito di assumere ogni necessaria determinazione per assicurare piena effettività agli interventi e alle iniziative previsti dal decreto e attuate dal Commissario delegato.
L’articolo 6 prevede la nomina a sub-commissari dei Presidenti delle province campane, con il compito di concorrere alla programmazione e all’attuazione delle iniziative necessarie ad assicurare la piena realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale. Conseguentemente viene disposta l’abrogazione dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 263 del 2006, che disciplinava la figura dei sub-commissari e prevedeva l’istituzione di una Commissione di cinque esperti nella soluzione delle emergenze ambientali. L’articolo 7 prevede l’adozione immediata, da parte dei comuni della regione Campania, di iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1o gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa igiene ambientale (TIA), siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari.
Mentre l’articolo 8 contiene la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, l’articolo 9, attraverso una novella all’articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, prevede l’adozione, da parte del Commissario delegato, del Piano per la realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti per la regione Campania. L’articolo 10, infine, dispone l’immediata entrata in vigore del decreto.
Conclude, riservandosi di formulare la proposta di parere al termine del dibattito.

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

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