La Commissione ha concluso l’esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ed ha approvato il parere al presidente del consiglio.
Il testo del parere
“La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che le parti sociali concordano che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori, riconoscendo tuttavia che i contratti a tempo determinato rispondono, in alcune circostanze, sia alle esigenze dei datori di lavoro sia a quelle dei lavoratori,
considerata, pertanto, l’opportunità che le nuove discipline relative ai contratti di lavoro flessibili siano accompagnate ed integrate da interventi volti a promuovere l’obiettivo della stabilizzazione del rapporto di lavoro, agendo, tra l’altro, sul versante della promozione della formazione professionale, come già previsto nel disegno di legge n. 373 recante primi provvedimenti per il rilancio dell’economia, e su quello dell’incentivazione, anche di tipo fiscale;
considerato infine che il provvedimento appare coerente con i principi dell’ordinamento comunitario anche in considerazione del fatto che esso sostituisce alle rigide causalità della disciplina vigente l’obbligo di una motivazione oggettiva, anche nel caso di primo contratto;
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:
all’articolo 6, recante l’attuazione del principio di non discriminazione, si segnala che con l’intervenuta abrogazione della legge n. 230 del 1962 e delle successive modificazioni di essa, per effetto del comma 1 dell’articolo 11, viene conseguentemente meno la relativa disciplina sanzionatoria di cui all’art. 7 della citata legge n. 230 del 1962, come sostituito dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 578 del 1994. Valuti quindi il Governo l’opportunità di non lasciare cadere le sanzioni previste dalla legislazione vigente, in considerazione dell’esigenza di assicurare l’effettività delle disposizioni dell’articolo 6, che, si ricorda, recepiscono uno dei principi di base della direttiva 1999/70/CE;
all’articolo 10, comma 4, gli aggettivi “tecnici ed amministrativi” riferiti ai dirigenti, andrebbero soppressi, in quanto non più rispondenti all’evoluzione della normativa e dell’organizzazione aziendale;
all’articolo 11, si suggerisce la soppressione del comma 4 in quanto ripetitivo dell’analoga disposizione contenuta al comma 4 dell’articolo 1 della legge n. 422 del 2000 (legge comunitaria del 2000), per cui l’autorizzazione ad adottare norme delegate aventi forza di legge è già rinvenibile nella legge di delega.
La Commissione raccomanda al Governo, anche con riferimento all’eventuale adozione di un successivo provvedimento integrativo o correttivo delle disposizioni attualmente in discussione, di procedere ad una verifica del coordinamento della nuova disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato con la normativa vigente in materia di accesso sul mercato del lavoro e con quella relativa ad altre tipologie di rapporto di lavoro a termine;
la Commissione raccomanda altresì di effettuare un monitoraggio sistematico sugli effetti della nuova disciplina relativamente alla struttura occupazionale e sulla sua idoneità a dare piena attuazione ai principi dell’accordo quadro europeo, prevedendo che tale attività di verifica sia condotta anche attraverso il confronto con le parti sociali, delle quali è auspicabile la consultazione in via preliminare all’adozione di eventuali disposizioni correttive.
La Commissione invita infine il Governo a valutare la possibilità di adottare misure volte a incentivare la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel contesto della annunciata revisione di tutti gli incentivi relativi al lavoro e delle tipologie contrattuali.. La Commissione osserva che la relazione al provvedimento appare in talune parti incoerente con il testo normativo e ne auspica una adeguata revisione”.

























