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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto sommario)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)


MARTEDI’ 11 GIUGNO 2002
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI


IN SEDE REFERENTE

(1197) PIZZINATO ed altri. – Istituzione di una Commissione d’indagine sulla condizione degli anziani in Italia, fatto proprio dal Gruppo dei Democratici di Sinistra-l’Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato dall’Assemblea in Commissione nella seduta del 14 maggio 2002.
(Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 30 maggio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta, il relatore Ragno ha illustrato il disegno di legge in titolo e dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore PIZZINATO interviene per esprimere il proprio apprezzamento al relatore che ha puntualmente illustrato i contenuti e gli obiettivi del disegno di legge, documentando le argomentazioni che motivano la proposta. Desidera quindi svolgere alcune ulteriori considerazioni, alla luce della conferenza dell’ONU tenutasi nello scorso aprile e del recente convegno interparlamentare sui problemi che sono ora oggetto di esame, sottolineando che, a suo avviso, l’obiettivo di fondo è di cercare di costruire una società per tutte le età. I dati che sono stati evidenziati nella relazione, assolutamente impensabili fino a qualche decennio fa, e in particolare il fatto che l’Italia sia il paese più anziano del mondo, conducono ad una attenta riflessione. L’aumento sempre continuo della speranza di vita, dovuto alle grandi conquiste sociali e ai progressi medico scientifici, hanno alimentato un notevole dibattito fra gli esperti, in corso anche presso la Commissione anziani del Parlamento europeo, sulla questione della durata della vita che, secondo alcune ipotesi, potrebbe anche arrivare a 120 anni. Di qui, la necessità di indagare su questi fenomeni e sulle problematiche connesse: in particolare si rileva una uscita anticipata dal mondo del lavoro, nonostante le capacità fisico professionali siano ugualmente valide e quindi utilizzabili; infatti, anche oltre la soglia dei 60 anni si evidenzia un notevole impegno in ambito culturale oppure nel settore del volontariato. D’altro canto, non vanno dimenticate le situazioni di chi invece non è autosufficiente e sono questi i casi soprattutto degli ultraottantenni. L’esigenza di istituire una Commissione che approfondisca queste tematiche parte quindi dalla particolare rilevanza dei fenomeni indicati. La ricerca dovrebbe tendere alla individuazione di strumenti e strutture idonee a valorizzare il patrimonio culturale e professionale e anche relazionale che gli anziani possono offrire come risorsa utile per tutta la società. Occorre individuare quali attività e servizi possano essere funzionali per realizzare gli obiettivi indicati nella proposta legislativa e quali modifiche andranno apportate alla legge quadro n. 328 del 2000 per la realizzazione dei servizi sociali. Non si tratta di riproporre centri di servizi che tendono ad assumere la veste di ghetti o centri sociali che spesso si rivelano fonte di preoccupante emarginazione. Il senatore Pizzinato esprime il personale avviso che i centri di servizi funzionali allo scopo debbano essere a carattere polivalente, nel senso che siano in grado di offrire l’assistenza sanitaria, infermieristica, domiciliare – con riferimento alla pulizia, alla necessità di ricevere la spesa a casa e di avere pasti caldi anche nei giorni festivi -, con un particolare riguardo anche alla necessità di instaurare rapporti affettivi e di compagnia (problema questo che coinvolge soprattutto donne ultraottantenni che vivono in assoluta solitudine). I centri polifunzionali dovrebbero poi avere carattere misto, in modo da esaltare una completa sinergia tra pubblico e privato, per offrire i migliori servizi per tutte le esigenze. In questa prospettiva, anche le modalità di lavoro del personale addetto ai suddetti centri, dovrebbero essere varie e flessibili, part time, full time e volontariato, così da utilizzare tutte le risorse del mercato del lavoro.
Avviandosi alla conclusione del proprio intervento, in senatore Pizzinato auspica la rapida approvazione del disegno di legge, affinché il Parlamento possa acquisire, attraverso le relazioni specifiche che il Governo è chiamato ad approntare sui temi oggetto dell’indagine, l’intero quadro dei dati informativi necessario per poter realizzare il richiamato obiettivo della società per tutte le età, attraverso adeguati strumenti normativi.

Il PRESIDENTE, rinviando il seguito dell’esame, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per il 13 giugno, alle ore 18.


IN SEDE CONSULTIVA

(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

(1251) CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell’istruzione
(Parere alla 7a Commissione. Esame congiunto e rinvio)


Introduce l’esame il relatore FABBRI, il quale illustra nelle sue linee generali e nei profili di specifica competenza della Commissione, il disegno di legge n. 1306, che conferisce una delega al Governo ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la definizione delle norme generali sull’istruzione e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale. I decreti dovranno disciplinare le suddette materie nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, nonché dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 1, l’iniziativa per l’emanazione dei decreti spetta al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; è previsto il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997 e delle competenti Commissioni parlamentari. Da notare che per i decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale è richiesto un particolare aggravamento della procedura, in quanto è prescritto non solo il parere, ma il raggiungimento della previa intesa con la Conferenza unificata.
Il comma 3 dell’articolo 1 prevede la predisposizione di un piano programmatico di interventi finanziari, approvato dal Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata, a sostegno di una serie interventi necessari ed indispensabili proprio ai fini del buon esito complessivo della riforma, mentre con il comma 4 è contemplata la possibilità di emanare decreti legislativi correttivi ed integrativi di quelli adottati ai sensi dell’articolo 1 e del successivo articolo 4.
Con l’articolo 2 sono disciplinati gli aspetti generali del sistema educativo di istruzione e formazione, con l’indicazione dei princìpi e dei criteri direttivi cui i decreti legislativi debbono attenersi.
Tra di essi si ricordano in particolare, alla lettera a) del comma 1, la promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, la garanzia della pari opportunità nel raggiungimento di elevati livelli culturali, lo sviluppo di capacità e competenze adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro; e alla lettera c) la garanzia del diritto per tutti all’istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. La fruizione di tale diritto costituisce un dovere legislativamente sanzionato ed incide anche sulla materia dell’istruzione e formazione professionale di competenza regionale. Con la lettera g) viene definito il secondo ciclo, costituito dal sistema dei licei e da quello dell’istruzione e della formazione professionale. In particolare, dal compimento del quindicesimo anno di età, i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l’apprendistato. La successiva lettera h) richiama innanzitutto la competenza regionale in materia di formazione professionale, materia che, secondo una tra le più accreditate letture del nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione, ricade sotto la potestà legislativa esclusiva delle regioni. Tale richiamo può far ritenere che le norme in esame siano intese alla definizione di livelli essenziali di prestazioni piuttosto che di princìpi generali.
La determinazione delle modalità di accertamento della rispondenza ai livelli essenziali, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e delle qualifiche nell’Unione Europea, è affidata ad un regolamento di delegificazione, previsto dal successivo articolo 7, comma 1, lettera c) del disegno di legge in esame. I titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore: quando i medesimi siano conseguiti al termine di percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale, essi consentono di sostenere l’esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d’intesa con le università, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l’esame di Stato anche senza tale frequenza. La possibilità di cambiare indirizzo all’interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell’istruzione e della formazione professionale, e viceversa, è assicurata con la lettera i), insieme al riconoscimento, con specifiche certificazioni di competenza, delle esercitazioni pratiche, formative e stage realizzati in Italia o all’estero. La frequenza con esito positivo di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l’acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi. Sempre ai sensi della lettera i), nell’ultimo anno del percorso di studi del secondo ciclo, i licei e le istituzioni formative stabiliscono specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari, dell’alta formazione, ed ai percorsi dell’istruzione e formazione tecnica superiore.
Proseguendo nella sua esposizione, il relatore si sofferma brevemente sugli articoli 3 e 5, che individuano ulteriori oggetti dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, costituiti dalla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli allievi e dalla formazione iniziale dei docenti. Si sofferma quindi sull’articolo 4, che conferisce al Governo una specifica delega – ulteriore rispetto a quelle di cui all’articolo 1 – per la disciplina dell’alternanza scuola-lavoro per gli studenti che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età. La procedura per l’adozione del decreto legislativo è quella prevista dall’articolo 1, comma 2, già illustrata, integrata con alcune specificazioni: è previsto, infatti, il concerto con il Ministro del lavoro e le politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive e sono richiesti l’intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, nonché il parere delle associazioni comparativamente rappresentative dei datori di lavoro. In base ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) la formazione dai quindici ai diciotto anni può svolgersi attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni, ovvero con enti pubblici o privati disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio; viene espressamente escluso che tali periodi possano configurare un rapporto individuale di lavoro. Ai sensi della lettera b), devono essere stabilite indicazioni generali per il reperimento e l’assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese e l’assistenza tutoriale, mentre con la lettera c) sono individuate le modalità di certificazione degli esiti positivi del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.
Ricorda inoltre che la disciplina di delega in esame fa salva espressamente la disciplina sui tirocini formativi e di orientamento per i soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico, di cui all’articolo 18 della legge n. 196 del 1997, disciplina attuata dai decreti ministeriali 25 marzo 1998, n. 142, e 22 gennaio 2001.
Concludendo la sua esposizione sul disegno di legge n. 1306, il relatore dà contro brevemente dei contenuti dell’articolo 6, recante le disposizioni di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, e dell’articolo 7, recante le disposizioni finali e attuative del disegno di legge.
Il relatore passa quindi ad esaminare il disegno di legge n. 1251, del senatore Cortiana e di altri senatori, che delinea un modello a due cicli, primario e secondario, di sette e cinque anni, che, secondo i proponenti presenterebbe il vantaggio di superare l’attuale frammentazione dei percorsi scolastici, inducendo elementi di razionalizzazione del sistema scolastico e di riduzione delle fasi di passaggio foriere di insuccesso e abbandoni. Dal punto di vista delle specifiche competenze della Commissione si segnala l’articolo 6, che rinvia all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 per la disciplina dell’istruzione e formazione tecnica superiore; alle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni per le iniziative di educazione degli adulti e alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni per la disciplina della formazione continua.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1249) MORO ed altri. – Trattamento pensionistico dei lavoratori italiani all’estero, fatto proprio dal Gruppo della Lega Padana, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il relatore VANZO, il quale ricorda preliminarmente che il disegno di legge in titolo pone una normativa transitoria relativamente al trattamento pensionistico dei lavoratori italiani che abbiano lavorato per un certo periodo in Svizzera. Ricorda altresì che una disciplina transitoria in materia è introdotta anche da un decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 giugno 2002, ma non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
Il disegno di legge è inteso – come osserva la relazione illustrativa – a tutelare le aspettative di una fascia di soggetti di età compresa fra i 53 e i 65 anni, aspettative che potrebbero altrimenti essere vanificate dalla nuova disciplina convenzionale in materia.
Quest’ultima è stabilita dall’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999, ratificato dall’Italia ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 364. L’entrata in vigore dell’Accordo, prevista per il luglio 2002, determinerà la sospensione – cioè, in sostanza, la decadenza – delle convenzioni bilaterali tra la Svizzera e i singoli Stati membri relative alla sicurezza sociale e l’applicazione dei regolamenti dell’Unione europea in materia.
Di conseguenza, verrebbe meno la possibilità per i lavoratori italiani – che abbiano lasciato la Confederazione elvetica per stabilirsi definitivamente nel proprio Paese o in un terzo Stato – di chiedere il trasferimento dei contributi versati in Svizzera al regime italiano di appartenenza, al fine di conseguire un unico trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità: questo diritto sarebbe infatti soppresso in base all’applicazione in via esclusiva del principio comunitario della totalizzazione, che pone separatamente a carico di ogni Stato la prestazione derivante dalla relativa contribuzione ivi maturata.
Verrebbe, quindi, preclusa la possibilità di godere di una prestazione, a fronte dei contributi accreditati in Svizzera, prima del compimento dei requisiti anagrafici previsti nell’ordinamento elvetico.
Come detto, il disegno di legge in esame propone una normativa transitoria per soddisfare tali aspettative.
Essa concerne, in particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, i cittadini italiani, rientrati definitivamente nel Paese e in stato di disoccupazione, che maturino il diritto alla pensione di anzianità solo con il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera. La norma di favore consiste nella liquidazione ed erogazione del trattamento, considerando anche i periodi contributivi suddetti, ai fini sia del diritto sia della misura della prestazione. Il beneficio è concesso a decorrere dall’entrata in vigore del citato Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica e fino al 31 dicembre 2007. Tuttavia, non è chiaro se esso continui ad operare dopo tale scadenza – e naturalmente fino al compimento del requisito anagrafico di cui al successivo comma 2 – con riferimento ai trattamenti già liquidati. L’incertezza, al riguardo, deriva anche dalla contraddizione tra le norme di copertura finanziaria di cui all’articolo 2 – in cui gli oneri sembrano terminare nel 2007 – e la tabella A allegata – in cui i medesimi oneri figurano fino al 2013 -.
I commi 2 e 3 dell’articolo 1 specificano che la quota di trattamento relativa ai contributi in esame è attribuita fino al compimento dell’età pensionabile nell’ordinamento elvetico e che, dal mese successivo a tale evento, l’importo è ricalcolato secondo il principio suddetto di totalizzazione, cioè, in base ai soli contributi versati in Italia.
Ricorda che, nell’ordinamento svizzero, il requisito anagrafico per l’accesso al trattamento pensionistico è pari a 65 anni per gli uomini e a 63 per le donne, portato a 64 per quelle nate successivamente al 31 dicembre 1941. Tuttavia, la liquidazione del trattamento può essere anticipata di un anno – ovvero anche di due anni, a decorrere dal 2004 – con una conseguente riduzione dell’importo. Sarebbe opportuno chiarire meglio se le disposizioni all’esame riguardino tali requisiti ridotti, ovvero quelli ordinari.
L’articolo 2, e l’allegata Tabella A, provvedono alla quantificazione degli oneri annui derivanti dal disegno di legge e alla relativa copertura finanziaria. Quest’ultima è posta a carico del Fondo speciale per le spese di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento; in particolare, viene utilizzata una parte degli accantonamenti relativi al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


(814) ZANOLETTI. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi.
(888) GRECO. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi.
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 5 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione bilancio, nella seduta del 5 febbraio 2002, ha chiesto al Governo di trasmettere la relazione tecnica sul disegno di legge n. 814, ai sensi dell’articolo 76-bis del Regolamento del Senato. La stessa disposizione assegna al Governo il termine di 30 giorni per l’invio di tale documento e, pertanto, essendo tale termine ampiamente decorso, la Commissione è nelle condizioni di riprendere l’esame, a partire dall’illustrazione degli emendamenti, del disegno di legge n. 814, già adottato come testo base.
Tuttavia, appare opportuno, prima di procedere nel senso indicato, interpellare la Presidenza della 5a Commissione permanente, affinché valuti la possibilità di invitare il Governo a trasmettere il predetto documento che, comunque, metterebbe la Commissione in condizione di decidere con maggior cognizione di causa in ordine alle implicazioni finanziarie del provvedimento.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.





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