(Dal Resoconto Sommario)
IN SEDE REFERENTE
(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell’occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall’Assemblea il 13 gennaio 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge di iniziativa governativa.
(514) MANZIONE. – Modifica all’articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali.
(1202) RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche e sindacali.
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 20 febbraio scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti, che si intendono riferiti al disegno di legge n. 848-bis, scadrà oggi alle ore 18. Propone quindi di fissare per le ore 18 di martedì 11 marzo il termine per la presentazione dei subemendamenti.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva n. 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, come modificato dalla direttiva n. 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 2000 (n. 171)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 3, e dell’articolo 22 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Seguito dell’esame e rinvio)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE avverte che il rappresentante del Governo ha fatto sapere di non potere essere presente alla seduta odierna, a causa di improrogabili impegni politici precedentemente assunti.
Interviene nella discussione il senatore DI SIENA, il quale osserva che tutti i provvedimenti presentati dal Governo in materia di lavoro perseguono con preoccupante coerenza un unico obiettivo, consistente nella destrutturazione del sistema delle tutele e dei diritti relativi al mondo del lavoro, quale si è andato definendo nel corso degli anni. Lo schema di decreto legislativo all’esame non si discosta pertanto dalle precedenti iniziative legislative del Governo, sia per il fine sopra enunciato, sia per le relative motivazioni: si sostiene infatti che l’introduzione sistematica di fattori di deregolazione del rapporto di lavoro può determinare un più fluido rapporto tra prestatori e datori di lavoro, a tutto vantaggio dell’economia e dell’occupazione. Occorrerebbe tuttavia, osserva il senatore Di Siena, poter sostenere un tale assioma con argomentazioni fattuali – soprattutto di carattere economico – idonee a dimostrarne la fondatezza: nel caso delle proposte del Governo in materia di orario di lavoro, invece, si riscontra una plateale contraddizione tra il fine dell’incremento dell’occupazione e lo strumento adottato, della maggiore flessibilità dell’orario. Uno dei punti fondamentali del provvedimento all’esame è infatti costituto da un aumento dei fattori di informalità e di discrezionalità per quanto concerne la regolazione del lavoro straordinario. L’unico limite residuo è costituito dal tetto annuale di 250 ore, di cui al comma 3 dell’articolo 5, mentre sono venuti meno gli altri vincoli previsti per legge e dall’accordo interconfederale del 1997.
Alla fine degli anni sessanta, uno dei punti fondamentali di importanti piattaforme sindacali riguardò appunto la riduzione degli orari straordinari e una più cogente disciplina degli stessi determinata in sede contrattuale, proprio al fine di alleviare condizioni di lavoro particolarmente gravose e di ridurre lo sfruttamento: all’epoca, forse con una eccessiva semplificazione, che non teneva conto di elementi frizionali e, più in generale, della crescente complessità del ciclo economico, tali scelte vennero giustificate sostenendo che una riduzione del lavoro straordinario avrebbe posto le premesse di nuovi e maggiori opportunità di occupazione. Se una tale affermazione è opinabile, è però molto più problematico sostenere la posizione opposta, per la quale una forte dilatazione dell’orario straordinario può costituire un incentivo efficace alla creazione di nuovi posti di lavoro.
Un altro elemento di forte criticità del provvedimento all’esame – prosegue il senatore Di Siena – è costituito dal tentativo di sistematica demolizione del delicato rapporto tra legge e contratto e, in particolare, da un uso della legge che, a dispetto del più volte asserito orientamento del Governo a favore della delegificazione, risulta finalizzato a circoscrivere l’ambito ed il ruolo dell’autonomia collettiva. Non si spiega altrimenti la motivazione che ha indotto il Governo ad intervenire, all’articolo 18, con una discutibile innovazione, per la quale le clausole di contratti scaduti in materia di orario di lavoro cessano di avere applicazione al 31 dicembre 2004. La caducazione delle clausole contrattuali con le modalità previste da tale articolo risulta in palese contrasto con un orientamento costante, che ha sempre contemplato la vigenza di tali norme fino al loro rinnovo, orientamento ribadito in modo significativo nell’accordo tra il Governo e le parti sociali del luglio 1993 che, tra l’altro, ha previsto addirittura un meccanismo di anticipazione dei benefici futuri nelle more del rinnovo di contratti scaduti.
Le scelte del Governo relativamente alla estensione della disciplina all’esame anche al pubblico impiego costituiscono un ulteriore elemento di sovrapposizione della legge rispetto al contratto e concorrono a determinare un giudizio estremamente negativo sullo schema di decreto legislativo all’esame e sugli effetti futuri delle norme in esso contenute.
Nella passata legislatura il tema dell’orario di lavoro è stato oggetto di significativi provvedimenti e di un dibattito che ha fatto registrare posizioni anche differenti: in tale ambito si è posto anche il tema della riduzione dell’orario di lavoro settimanale a 35 ore. Si tratta di una questione che non ha perso la sua attualità, e che non è inutile richiamare anche nell’odierno dibattito, poiché non si può disconoscere che il percorso storico che ha condotto a una progressiva riduzione dell’orario di lavoro ha contribuito in misura determinante ad umanizzare i rapporti sociali e produttivi e ha indotto il sistema economico ad incorporare elementi di innovazione tecnologica che hanno consentito incrementi di produttività non contrastanti con le esigenze materiali e morali dei lavoratori.
Poiché non vi sono altre richieste di intervento, il PRESIDENTE propone che sia conferito al relatore il mandato di predisporre uno schema di parere e che tale schema sia trasmesso nel pomeriggio di martedì 4 marzo a tutti i componenti della Commissione, al fine di proseguire ed eventualmente concludere l’esame nella giornata successiva.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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