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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)

Schema di regolamento per l’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di “Poste Italiane S.p.A.” (n. 260)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Seguito e conclusione dell’esame: parere favorevole con osservazioni.)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore Vanzo ha già svolto l’esposizione preliminare, in ordine al provvedimento in titolo.

Il senatore VANZO illustra quindi il seguente di parere favorevole con osservazioni:

“La 11ª Commissione, esaminato lo schema di regolamento in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
– alcune norme fanno riferimento all’assicurazione generale obbligatoria (dell’INPS), mentre altre (come l’articolo 5, comma 5) sembrano richiamare quella gestita dall’IPOST. Occorrerebbe quindi definire una disciplina omogenea di tale profilo, tenendo conto, in ogni caso, della circostanza che i lavoratori in esame non sono titolari, in genere, di una posizione assicurativa presso il suddetto regime generale.
Appare inoltre opportuno, sotto il profilo formale, accorpare le varie disposizioni (degli articoli 5 e 9) riguardanti la “contribuzione correlata”;
– riguardo alle organizzazioni sindacali aventi diritto alla designazione di componenti del Comitato amministratore, si rileva che i parametri di cui all’articolo 3, comma 1, dello schema – cioè, il novero delle organizzazioni firmatarie e la maggiore rappresentatività – presentano carattere variabile nel tempo. Appare quindi preferibile sopprimere l’individuazione diretta, nel regolamento in esame, delle organizzazioni aventi diritto ovvero limitare l’ambito di essa alla prima costituzione del Comitato – limitazione che appare peraltro incompatibile con il meccanismo di rotazione prospettato dal citato comma 1 -;
– in merito alla disciplina del cumulo dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro autonomo (di cui all’articolo 10, comma 5), sembra opportuno introdurre anche un parametro di riferimento all’entità di questi ultimi (in conformità all’impostazione seguita dalle normative in materia di cumulo del trattamento pensionistico);
– sotto il profilo letterale, si rileva infine che:
– occorrerebbe uniformare la denominazione del Fondo presente nel titolo del provvedimento e quella recata nell’articolo 1, comma 1;
– nell’articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), figura la locuzione “di spettato” invece di quella completa “di quanto sarebbe spettato”. “

Il senatore VIVIANI prende la parola, rilevando preliminarmente che la ratio sottesa all’istituzione del Fondo di solidarietà, previsto nell’ambito del provvedimento in questione, risulta condivisibile nelle linee di fondo.
La proposta di parere illustrata dal Relatore risulta sicuramente congrua, per quel che concerne la prima osservazione, relativa ai profili di tipo assicurativo, anche se occorrerebbe precisare meglio la nozione di “contribuzione correlata”, precisando che i relativi oneri sono esclusivamente a carico delle parti.
Riguardo all’osservazione inerente alle organizzazioni sindacali aventi diritto alla designazione di componenti del Comitato amministratore, sarebbe opportuno integrare il testo dello schema di parere con uno specifico riferimento all’applicazione del criterio di rotazione per le organizzazione firmatarie del contratto collettivo, mentre per la eventuale quota residua dovrebbe essere applicato il criterio della maggiore rappresentatività.
I processi di ristrutturazione delle Poste S.p.A., conseguenziali rispetto al processo di privatizzazione di tale organismo, hanno avuto l’effetto di ridurre gli standard quantitativi e qualitativi del servizio, specialmente nei comuni minori e nei comuni di montagna, per i quali il disagio si accentua in modo particolare nel corso della stagione turistica. Alla luce di tali considerazione l’oratore propone di inserire nell’ambito della premessa del parere uno specifico riferimento, volto a ribadire l’esigenza di mantenimento di un’adeguata funzionalità del servizio postale nelle aree periferiche.

Il sottosegretario SACCONI prende la parola, precisando preliminarmente che lo schema di decreto in titolo recepisce i contenuti sanciti nell’ambito dell’accordo stipulato fra le parti interessate, relativo alla istituzione di un Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, all’occupazione e alla riqualificazione professionale del personale delle Poste Italiane S.p.A..
Con riferimento alle osservazioni del senatore Viviani, fa presente che le organizzazioni sindacali hanno espresso una preferenza per un criterio di tipo paritetico in ordine alla composizione del comitato amministratore del Fondo, mentre per quanto attiene ai rilievi sui moduli organizzativi e gestionali del servizio postale, soprattutto nelle aree territoriali montane, si rimette alle valutazioni della Commissione.

Il senatore BETTAMIO, relativamente alla questione inerente agli standard di funzionalità del servizio postale nei comuni di montagna, fa presente che a fronte della carenza riscontrabile nei periodi di maggiore presenza turistica, sussiste un’eccessiva configurazione del servizio stesso negli altri periodi dell’anno e conseguentemente occorrerebbe dar conto di entrambi i sopraccitati profili nell’ambito dello schema di parere in questione.

Il presidente ZANOLETTI dichiara di condividere le osservazioni formulate dal senatore Viviani in ordine all’esigenza di garantire adeguati standard di funzionalità del servizio postale nelle aree territoriali montane, evidenziando che in taluni casi le scelte di fondo delle Poste Italiane S.p.A. sembrano orientate in direzione opposta.

Il senatore VANZO, dopo aver preliminarmente precisato di condividere le opinioni espresse dal Rappresentante del Governo nel corso dell’odierna seduta, manifesta il proprio avviso favorevole in ordine alla proposte avanzate dal senatore Viviani, che pertanto recepisce, riformulando lo schema di parere già illustrato nei seguenti termini:

“La 11ª Commissione,
esaminato lo schema di regolamento in titolo,
sottolineata la necessità di assicurare il mantenimento e laddove necessario, l’ampliamento della presenza territoriale del servizio postale pubblico;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
– alcune norme fanno riferimento all’assicurazione generale obbligatoria (dell’INPS), mentre altre (come l’articolo 5, comma 5) sembrano richiamare quella gestita dall’IPOST. Occorrerebbe quindi definire una disciplina omogenea di tale profilo, tenendo conto, in ogni caso, della circostanza che i lavoratori in esame non sono titolari, in genere, di una posizione assicurativa presso il suddetto regime generale.
Appare inoltre opportuno, sotto il profilo formale, accorpare le varie disposizioni (degli articoli 5 e 9) riguardanti la “contribuzione correlata”, i cui oneri sono interamente a carico delle parti;
– riguardo alle organizzazioni sindacali aventi diritto alla designazione di componenti del Comitato amministratore, si rileva che i parametri di cui all’articolo 3, comma 1, dello schema – cioè, il novero delle organizzazioni firmatarie e la maggiore rappresentatività – presentano carattere variabile nel tempo. Appare quindi preferibile sopprimere l’individuazione diretta, nel regolamento in esame, delle organizzazioni aventi diritto ovvero limitare l’ambito di essa alla prima costituzione del Comitato, precisando che il criterio di rotazione va riferito alle organizzazioni firmatarie del contratto, e la eventuale quota residua va coperta applicando il criterio della maggiore rappresentatività;
– in merito alla disciplina del cumulo dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro autonomo (di cui all’articolo 10, comma 5), sembra opportuno introdurre anche un parametro di riferimento all’entità di questi ultimi (in conformità all’impostazione seguita dalle normative in materia di cumulo del trattamento pensionistico);
– sotto il profilo letterale, si rileva infine che:
– occorrerebbe uniformare la denominazione del Fondo presente nel titolo del provvedimento e quella recata nell’articolo 1, comma 1;
– nell’articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), figura la locuzione “di spettato” invece di quella completa “di quanto sarebbe spettato”.”

Il PRESIDENTE fa quindi presente che sono pervenute le osservazioni della 1a Commissione permanente, non ostative, e della 8a Commissione permanente, favorevoli, mentre non sono ancora pervenute le osservazioni della 5a Commissione permanente, che, se trasmesse in tempo utile, verranno comunque allegate al parere. Ritiene peraltro che si debba procedere alla votazione del parere, considerato che la scadenza del termine assegnato dalla Presidenza del Senato è fissata in una data successiva a quella prevista per la sospensione estiva dei lavori parlamentari.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato sussistenza del numero legale, la Commissione approva quindi il parere favorevole con osservazioni nel testo da ultimo illustrato dal senatore Vanzo.


Schema di decreto legislativo recante :”Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30″ (n. 250)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Seguito e conclusione dell’esame: parere favorevole con osservazioni.)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 24 luglio, il relatore Tofani ha illustrato uno schema di parere favorevole con osservazioni, mentre nella seduta di ieri, il senatore Battafarano, a conclusione del suo intervento, ha consegnato al relatore e al rappresentante del Governo un documento, elaborato dalle forze politiche di opposizione, che sintetizza il punto di vista delle stesse in ordine al predetto schema di parere, formulando specifiche proposte di integrazione e modifica di esso.

Interviene il sottosegretario SACCONI, rilevando preliminarmente che, mentre numerose osservazioni prospettate nell’ambito del sopracitato documento sono già state recepite nello schema di parere predisposto dal relatore, risultano del tutto infondati i rilievi circa presunti profili di incostituzionalità per eccesso di delega, più volte evocati anche nel corso della discussione; non sono altresì condivisibili le critiche prospettate in relazione all’articolo 10 – concernente il divieto di indagine sulle opinioni del lavoratore – in quanto la disposizione in questione riproduce il contenuto della direttiva comunitaria sulla non discriminazione nel lavoro, il cui recepimento nell’ordinamento interno è stato oggetto di uno schema di decreto legislativo, recentemente esaminato dalla Commissione.
Con le disposizioni sulla borsa continua nazionale del lavoro, di cui agli articoli 15, 16 e 17 dello schema all’esame, si è voluto sottolineare il carattere aperto del Sistema informativo lavoro (SIL), definendone di conseguenza il modus operandi, in coerenza con i principi di delega enunciati, al riguardo, nella legge n. 30 del 2003.
Circa agli enti bilaterali, è da condividere la proposta avanzata dai Gruppi politici dell’opposizione, di eliminare la limitazione ai soli associati in relazione ai regimi particolari di autorizzazione alle attività di intermediazione previsti con riferimento alle organizzazioni sindacali e agli organismi bilaterali.
Le proposte elaborate dalle forze politiche di opposizione – prosegue l’oratore – sono state recepite anche in relazione alla disciplina dell’appalto di servizi: nello schema di parere predisposto dal relatore, infatti, già si prospetta l’opportunità di esplicitare i requisiti inerenti alla organizzazione dei mezzi e all’assunzione del rischio, peraltro già contemplati nell’ambito dell’articolo 1655 del codice civile.
Parimenti, si può accogliere la proposta di sopprimere, al comma 1 dell’articolo 32, sul trasferimento di ramo d’azienda, l’espressione: “anche se priva di mezzi materiali”.
Risulta inoltre opportuna l’introduzione, nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere, di uno specifico riferimento al lavoro portuale, al fine di confermare la vigenza dell’attuale disciplina, dato il suo carattere di specialità rispetto alla disciplina generale dettata dal testo normativo in esame.
La mancata attuazione della disposizione normativa, presente nella legge n. 30, volta a favorire la diffusione dei contratti a tempo parziale per i lavoratori anziani, in modo tale da incoraggiare contestualmente la crescita dell’occupazione giovanile, dipende esclusivamente dall’attuale impossibilità di reperire adeguate risorse economiche e finanziarie, necessarie per esercitare questa parte della delega. Peraltro, essa potrebbe trovare attuazione nell’ambito del riordino degli incentivi per l’occupazione contemplato nel disegno di legge n. 848-bis, attualmente all’esame della Commissione.
L’inadeguatezza, lamentata da taluni esponenti dell’opposizione, delle sanzioni previste per la violazione delle disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative, risulta infondata, in quanto la sanzione consistente nella trasformazione de iure in rapporto a tempo indeterminato, prevista dallo schema di decreto, è stata semmai da taluni criticata per il suo carattere di eccessivo rigore.

Interviene la senatrice PILONI, precisando che i rilievi formulati dai Gruppi politici dell’opposizione in ordine al regime sanzionatorio non riguardano la trasformazione de iure del rapporto di lavoro, quanto le sanzioni minori, del tutto assenti nell’ambito del testo in esame, relative ai casi meno rilevanti di violazione delle disposizioni.

Il sottosegretario SACCONI, a seguito della precisazione della senatrice Piloni, ritiene condivisibile l’esigenza di graduare la sanzioni a seconda della maggiore o minore gravità delle violazioni.
Riguardo ai rilievi, formulati nell’ambito del documento presentato dall’opposizione, per l’assenza di un esplicito riferimento nel testo in esame alle disposizioni riguardanti la libertà e dignità del lavoratore, risulta possibile – e opportuno – integrare la premessa dello schema di decreto con specifici richiami allo Statuto dei lavoratori, alla legge n. 903 del 1977, sulla parità di uomini e donne nel lavoro, e alla legge n. 125 del 1991, sulle pari opportunità tra i sessi.
E’ altresì meritevole di essere presa in considerazione la proposta di valutare, nell’ambito del lavoro intermittente, la computabilità del prestatore di lavoro secondo il principio del pro rata temporis, mentre, relativamente al lavoro ripartito, è stata già opportunamente prospettata, nello schema di parere, l’eliminazione della disposizione, che concede ai coobbligati il diritto di partecipare, con facoltà di esprimere un solo voto, al referendum di cui all’articolo 21 della legge n.300 del 1970. Si potrà anche rimeditare la limitazione della disciplina in questione al solo lavoro in coppia.
Nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere, potrà essere opportuno introdurre ulteriori precisazioni sulle modalità di svolgimento della contrattazione collettiva, nei vari casi previsti dal testo all’esame. In particolare, si dovrebbe prevedere l’assegnazione di tempi più ampi per la regolamentazione del contratto di lavoro intermittente e per il contratto di inserimento, decorsi i quali il Ministro del lavoro dovrebbe essere legittimato ad una ulteriore convocazione delle parti sociali, e qualora la stessa non dia esito favorevole, all’assunzione di una decisione finale, sulla base dei contenuti emersi dal confronto.
Sui contratti a causa mista, appare corretto e condivisibile il richiamo all’esigenza di fare salve le competenze delle regioni in materia di formazione: per questo aspetto, l’indicazione relativa al monte ore di 120 ore di formazione formale intende riferirsi ad un limite minimo, l’osservanza del quale costituisce un preciso impegno del Governo.
Riguardo all’osservazione, formulata nel documento dell’opposizione, relativa alla divergenza riscontrabile tra il regime di certificazione degli enti bilaterali e quello prefigurato per le direzioni provinciali del lavoro, va evidenziato che il rinvio al decreto del Ministro del lavoro, previsto per l’attribuzione del potere certificativo alle direzioni stesse, è bilanciato dal rinvio alla contrattazione collettiva, previsto solo per gli enti bilaterali.
Il recepimento delle disposizioni della legge delega relative ai lavoratori stranieri – prosegue l’oratore – verrà effettuato nell’ambito del presente schema di decreto o anche di un altro, attesa l’importanza di tale tematica soprattutto per i profili connessi al collocamento internazionale.
L’oratore conclude il proprio intervento, precisando che la disciplina prevista per i disabili dall’articolo 14, non riveste valenza modificativa rispetto alla legge n. 68 del 1999. Peraltro, richiama l’attenzione sulle parti dello schema di parere che recepiscono alcune proposte di modifica dello stesso articolo 14, avanzate dal senatore Montagnino nel corso della discussione.

Il senatore VIVIANI rileva che la disciplina inerente al contratto di apprendistato risulta, per quel che concerne i profili attinenti alla formazione, piuttosto vaga e generica, con il conseguente rischio che, analogamente a quanto avvenuto per il contratto di formazione lavoro, gli sgravi fiscali prefigurati saranno configurabili quali veri e propri aiuti di Stato, e in quanto tali suscettibili di dar luogo all’attivazione di procedure di infrazione comunitaria per violazione del principio della libera concorrenza.
Il riferimento alle 120 ore di formazione formale costituisce poi un arretramento rispetto agli standard formativi attuali e, più in generale, non è affatto chiaro il raccordo tra la legislazione vigente e le novità introdotte dallo schema all’esame.

La senatrice PILONI chiede se il Governo intenda mantenere, per lo staff leasing, la distinzione tra il lavoro a tempo determinato a quello a tempo indeterminato.
Con riferimento alla parte dello schema di parere riguardante il lavoro ripartito, non sono chiari i motivi per cui si intende limitare la portata di tal istituto, circoscrivendola solo al lavoro in coppia. Infine,la disciplina di cui all’articolo 58 dello schema di decreto, contempla un termine di durata massima del contratto di inserimento diversificato e più ampio per le lavoratrici, suscettibile di ingenerare situazioni discriminatorie per le donne.

Il senatore TREU prende la parola chiedendo chiarimenti in ordine alla osservazione inserita al punto 1 lettera b) dello schema di parere precedentemente illustrata, relativa alla formazione finalizzata all’inserimento lavorativo, nonché alle osservazioni contenute nello stesso schema, inerenti rispettivamente al lavoro occasionale e alla non meglio identificata fattispecie delle prestazioni che esulano dal mercato del lavoro riferite al settore artigiano, la formulazione delle quali risulta molto oscura. Chiede altresì delucidazioni sulla parte dello schema di parere riguardante la funzione di intermediazione delle camere di commercio.

Il sottosegretario SACCONI precisa che la figura dello staff leasing resta incentrata su una duplice configurazione, relativa rispettivamente al rapporto di lavoro a tempo determinato e a quello a tempo indeterminato, anche se ritiene opportuno accogliere la richiesta di circoscrivere ulteriormente le tipologie di attività per le quali è consentito il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, attraverso l’eliminazione dall’elenco contenuto all’articolo 20, comma 3, dei servizi di vigilanza e custodia e dei servizi di cura alla persona. E’ altrettanto meritevole di attenzione l’esigenza prospettata da taluni senatori, orientata nella direzione dell’ampliamento del ruolo della contrattazione collettiva in ordine a tale materia.
Riguardo al contratto di apprendistato, i profili attinenti alla formazione rientrano nell’ambito della competenza legislativa regionale, spettando allo Stato esclusivamente l’individuazione di una soglia formativa minima, opportunamente fissata, nel caso di specie, a 120 ore.
Il punto 1 lettera b) della bozza di parere, precedentemente citato dal senatore Treu, risponde ad un’esigenza prospettata dalle province, relativamente alla tematica della formazione complementare, in quanto tale diversa dalla formazione continua-.
Nello schema di parere è poi stato posto il problema di consentire la regolazione delle forme di lavoro temporaneo rispondenti ad esigenze imprevedibili dei pubblici esercizi; in proposito, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate dal senatore Treu, va precisato che si è inteso sottolineare l’esigenza di venire incontro alle necessità di semplificazione della disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, indispensabili per tale area economico produttiva.
Riguardo alla tematica inerente al lavoro artigiano, occorre valutare l’opportunità, segnalata nell’altra parte dello schema di parere su cui ha chiesto delucidazioni il senatore Treu, di differenziare il livello di utilizzabilità di prestazioni di parenti e affini, tra i settori dell’agricoltura – in cui è possibile un maggior ricorso a tale modulo operativo – e lo stesso settore artigiano, per il quale appare preferibile invece prevedere che sia più ravvicinato il grado di parentela entro il quale sia possibile ricorrere a prestazioni di carattere saltuario che non configurano un rapporto di lavoro.
Sempre il senatore Treu ha chiesto chiarimenti sulla parte dello schema di parere relativa allo svolgimento dell’attività di intermediazione da parte delle camere di commercio: per tali soggetti, atteso l’ambito territoriale di competenza, si può ritenere possibile attribuire alle regioni il potere di autorizzazione.
La limitazione dell’ambito applicativo del lavoro ripartito alla sola coppia nasce dalla necessità di quantificare in maniera certa gli oneri economico finanziari sottesi a tale previsione: su tale punto, peraltro, il sottosegretario Sacconi si rimette alla valutazione della Commissione.

Il relatore TOFANI esprime apprezzamento per il clima sereno nel quale si è svolta la discussione sul provvedimento in titolo e per il proficuo e serrato confronto con i Gruppi politici di opposizione, ispirato in molte circostanze dal tentativo di dare un concreto contributo al perfezionamento ulteriore del testo normativo in esame. Anche l’attenzione e l’apertura che hanno improntato i comportamenti delle forze politiche di maggioranza, hanno consentito un approfondimento integrale delle tematiche inerenti allo schema in titolo, in modo tale da accrescere la funzionalità di tale disciplina rispetto agli obiettivi al cui perseguimento la stessa è preordinata.
Illustra quindi una nuova stesura dello schema di parere da lui già illustrato, riformulata in modo tale da recepire quanto emerso nel corso della seduta odierna:

“La 11ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;

acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;

ascoltate le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro convocate;

acquisite le osservazioni delle Commissioni permanenti 1a, 2a, 5a e 7a, che si allegano e che costituiscono parte integrante del presente parere;

ritenuto che il decreto legislativo in titolo dia puntuale e tempestiva applicazione alla legge di delega n. 30 del 2003;

ritenuto altresì che il provvedimento contribuirà, coerentemente agli orientamenti comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente, ad aumentare i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:


1. assumere le indicazioni unanimemente condivise dalla Conferenza Unificata nella seduta del 3 luglio 2003, con particolare riguardo:
a) alla necessità di richiamare espressamente le competenze in materia di mercato del lavoro riconosciute alle Regioni a statuto speciale ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui sono previste forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite;
b) alla opportunità di circoscrivere al solo inserimento lavorativo la formazione erogata dai soggetti autorizzati;
c) alla necessità di ricondurre il libretto formativo di cui all’articolo 2 al libretto formativo del cittadino definito ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000;
d) alla opportunità di definire d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni i parametri attraverso cui verificare, per i soggetti privati autorizzati, la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali;
e) alla opportunità di assegnare alle Regioni competenza autorizzatoria per gli intermediari che operano su base esclusivamente regionale;
f) alla opportunità di circoscrivere l’autorizzazione ope legis alla intermediazione alle sole Università e Fondazioni universitarie, in modo da ricondurre ai meccanismi di autorizzazione i Comuni e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari;
g) alla opportunità di precisare gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro;
h) alla opportunità di rinviare alle Regioni la regolamentazione del contratto di apprendistato per i soli profili che attengono alla formazione;
i) alla opportunità di indicare un monte ore minimo di formazione formale – interna ed esterna alla azienda – di almeno 120 ore per anno, per l’acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali nel caso di apprendistato professionalizzante;
j) alla opportunità di eliminare l’articolo 52 in materia di accreditamento delle imprese formatrici;
k) alla opportunità di inserire anche le Province tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro;
2. valorizzare e sostenere il ruolo della contrattazione collettiva, non solo attraverso modalità analoghe a quelle di cui all’articolo 11, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196, ma anche attraverso l’invito alle parti sociali di affidare a un accordo interconfederale la gestione della transizione dal vecchio al nuovo quadro legale e contrattuale. In ogni caso assegnare alla contrattazione collettiva un tempo più lungo per la regolamentazione del contratto di lavoro intermittente e per il contratto di inserimento, decorso il quale prevedere una convocazione successiva delle parti sociali da parte del Ministro del lavoro e un eventuale intervento finale del Governo sulla base dei contenuti emersi dal confronto;
3. esplicitare, all’articolo 1 del decreto, il riferimento alle disposizioni dello Statuto dei lavoratori riguardanti la liberà e la dignità del lavoratore, alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 sulla parità di uomini e donne nel lavoro e alla legge 10 aprile 1991, n. 125, sulle pari opportunità tra i sessi;
4. precisare la definizione di associazioni sindacali e di ente bilaterale di cui all’articolo 2, in modo da ricomprendere ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi;
5. ricondurre al concetto di lavoratore svantaggiato di cui all’articolo 2, lett. k) anche i gruppi di persone indicati all’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
6. precisare i trattamenti contributivi e previdenziali delle nuove tipologie di lavoro introdotte;
7. valutare l’opportunità di eliminare il meccanismo del silenzio-rifiuto nei regimi di abilitazione degli operatori privati nelle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e ricollocazione professionale;
8. per le agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché per le agenzie di intermediazione, ricerca e selezione del personale e ricollocazione professionale valutare l’opportunità di circoscrivere l’oggetto sociale esclusivo nell’ambito della polifunzionalità di cui all’articolo 5, comma 1. In ogni caso, per i soggetti polifunzionali del mercato del lavoro precisare il concetto di divisione operativa;
9. per le agenzie di somministrazione costituite in forma cooperativa o di consorzio cooperativo prevedere che la disponibilità finanziaria richiesta dalla legge venga valutata con riferimento non solo al capitale sociale ma anche alle riserve individibili;
10. precisare che per i consulenti del lavoro è in ogni caso possibile esercitare l’attività di intermediazione mediante i normali regimi di autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5;
11. all’articolo 6, includere le camere di commercio tra i soggetti che possono essere autorizzati alle attività di intermediazione;
12. eliminare la limitazione ai soli associati in relazione ai regimi particolari di autorizzazione alla attività di intermediazione previsti con riferimento alle associazioni sindacali e agli enti bilaterali;
13. impegnare il Governo ad attuare, in questo o altro decreto, la delega di cui alla legge n. 30/2003 in materia di coordinamento tra collocamento ordinario e collocamento degli stranieri al fine di realizzare la semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni al lavoro;
14. con riferimento alla contribuzione al fondo di cui all’articolo 12 valutare l’opportunità di rinviare a una verifica tra Governo e parti sociali, ad un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, l’ammontare del contributo per la formazione e per l’integrazione del reddito, al fine di una eventuale riduzione;
15. definire in modo certo e più contenuto i soggetti beneficiari delle misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato di cui all’articolo 13;
16. subordinare l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 14 all’adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d’obbligo ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Verificare altresì l’opportunità di coinvolgere le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative nella stipulazione delle convenzioni quadro di cui al medesimo articolo 14 ed aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle singole cooperative sociali;
17. ridefinire i meccanismi di monitoraggio statistico in modo da orientarli maggiormente in funzione della valutazione delle politiche del lavoro e garantire il coordinamento con le basi informative in essere presso gli Enti previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate;
18. adeguare la congruità del regime sanzionatorio in materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro con la gravità e il disvalore sociale dei comportamenti sanzionati;
19. valutare l’opportunità di ridurre, con specifico riferimento ai servizi di cui alla persona e alle attività di vigilanza, le ragioni tecniche, produttive ed organizzative che consentono la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, rendendo maggiormente omogenee tra di loro le diverse tipologie autorizzate;
20. all’articolo 23, comma 1, valutare l’opportunità con riferimento alla somministrazione di lavoro nella edilizia di fare salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196;
21. in tema di lavoro portuale prevedere che i riferimenti di cui all’articolo 17 della legge n. 84 del 1994 siano riferiti alla nuova disciplina della somministrazione di lavoro, ferma restando la disciplina di cui allo stesso articolo 17 della legge n. 84 del 1994, come sostituito dall’articolo 3 della legge n. 186 del 2000;
22. ai fini della distinzione tra somministrazione di lavoro e appalto, valutare l’opportunità di esplicitare i requisiti della organizzazione di mezzi e della assunzione del rischio già contemplati nell’articolo 1655 del Codice civile;
23. in caso di appalto di servizi prevedere che il regime di solidarietà tra appaltatore e committente si estende non solo agli imprenditori ma anche ai datori di lavoro non imprenditori. Prevedere inoltre che l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda;
24. rendere più aderente la nuova definizione di cessione di ramo di azienda alla formulazione contenuta nel Patto per l’Italia del luglio 2002, sopprimendo all’articolo 32, comma 1, la dicitura “anche se priva di beni materali”;
25. in caso di lavoro intermittente valutare la computabilità del prestatore di lavoro secondo il principio del pro rata temporis;
26. con riferimento al lavoro ripartito, eliminare la disposizione che concede ai coobbligati il diritto di partecipare, con facoltà di esprimere un solo voto, al referendum di cui all’articolo 21, legge 20 maggio 1970, n. 300;
27. con riferimento al lavoro a tempo parziale, valutare l’opportunità di consentire al lavoratore di farsi assistere, su sua richiesta, da un rappresentante sindacale in caso di sottoscrizione di clausole elastiche o flessibili;
28. introdurre limiti quantitativi certi con riferimento a tutte le ipotesi di apprendistato;
29. circoscrivere il campo di applicazione soggettivo dei contratti di inserimento al lavoro ed escludere l’applicazione degli incentivi di natura economica ai soggetti di età inferiore ai ventinove anni;
30. estendere il ricorso al contratto di inserimento alle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro. Valutare l’estensione del campo di applicazione oggettivo del contratto di inserimento anche agli studi professionali, in coerenza alla attuale disciplina del contratto di formazione e lavoro;
31. verificare l’opportunità di tipizzare la figura del tirocinio di orientamento estivo, con riferimento ai tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, che sia regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l’università e un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico;
32. escludere dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a progetto i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché le attività rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Valutare l’opportunità di escludere dal campo di applicazione del lavoro a progetto solo quelle professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
33. garantire che il complesso delle disposizioni in materia di lavoro occasionale consentano la regolazione delle forme di lavoro di durata limitata nel tempo che corrispondano ad esigenze improvvise e non programmabili di pubblici esercizi;
34. in relazione alle prestazioni che esulano dal mercato del lavoro impegnare il Governo ad attuare la delega anche con riferimento al settore artigiano o, quanto meno, a garantire la contestuale attuazione della delega di cui all’articolo 45 della legge finanziaria 2003 con l’impegno, in questo caso, a portarla a regime con la prossima legge finanziaria;
35. con riferimento alle procedure di certificazione prevedere la possibilità di ricorso in sede amministrativa in caso di vizi procedurali. Nella ipotesi di certificazione dei regolamenti interni delle cooperative prevedere che la procedura di certificazione deve essere espletata da specifiche commissioni istituite presso le direzioni provinciali del lavoro o le Province, con presenza, in maniera paritetica, di rappresentanti delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative;
36. valutare l’opportunità di disciplinare in modo più articolato il regime transitorio, prevedendo prevedendo un periodo più graduale e più lungo, nonché un ampio coinvolgimento delle parti sociali anche mediante la proposta, ricordata al punto 2, di un accordo interconfederale per la fase di transizione. In particolare, per le società di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale già autorizzate ai sensi della disciplina previgente introdurre una disciplina transitoria e di raccordo definita con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.”

Il senatore BATTAFARANO interviene sull’ordine dei lavori, proponendo di rinviare il seguito dell’esame alla seduta già convocata per domani, in modo tale da consentire adeguati tempi per l’analisi delle ulteriori modifiche prospettate dal relatore nell’ambito della bozza di parere per ultimo illustrata.

Il PRESIDENTE esprime la propria preoccupazione per la concreta possibilità di cambiamenti di orario per le sedute dell’Assemblea convocate per la giornata di domani, suscettibili di incidere in modo significativo sull’andamento dei lavori delle Commissioni.

I senatori MORRA, FABBRI e DEMASI dichiarano di condividere le preoccupazioni espresse dal Presidente.

Il senatore TOFANI fa presente che un ulteriore rinvio dell’esame non può rivestire nessuna concreta utilità, in quanto l’attività ricognitiva e il dibattito fin qui svolti hanno consentito l’analisi puntuale di tutti i profili inerenti al testo normativo in questione.

Il senatore MONTAGNINO esprime il proprio rammarico per l’atteggiamento assunto dalla maggioranza relativamente alla proposta di rinvio in questione, ribadendo l’opportunità di un suo accoglimento e sottolineando che la stessa è avulsa da qualsivoglia intento ostruzionistico.

Il PRESIDENTE, preso atto della contrarietà della maggioranza della Commissione, in ordine alla proposta di rinvio formulata dal senatore Battafarano, invita i senatori interessati ad esprimere eventuali dichiarazioni di voto.

Il senatore BATTAFARANO dopo aver espresso il proprio disappunto per l’atteggiamento di pregiudiziale chiusura assunto dai Gruppi politici della maggioranza in riferimento alla proposta di rinvio da lui precedentemente formulata, ribadisce il giudizio negativo della sua parte politica sullo schema di decreto legislativo all’esame, più volte espresso nel corso della discussione.
In particolare, fa presente che il termine per l’esercizio della delega, previsti dalla legge n. 30, è fissato in un anno, mentre il termine semestrale è stato contemplato solo dall’articolo 2, comma 1, in relazione alla materia del riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio. Pertanto, la decisione di attuare, attraverso un unico schema di decreto, tutte le deleghe – senza limitarsi, in questa prima fase, al recepimento di quella di cui all’articolo 2 – non si giustifica sicuramente alla luce dell’esigenza del rispetto dei sopra indicati termini, ma è il frutto di un’erronea scelta dell’Esecutivo, che ha voluto un’improvvida accelerazione dei tempi di esercizio della delega, precludendo di conseguenza la possibilità di un adeguato approfondimento di tutti i profili inerenti a tale complessa disciplina, atta ad introdurre modifiche radicali su tutta la materia lavoristica.
Lo schema di decreto in titolo – prosegue l’oratore – presenta inoltre diversi profili di incostituzionalità per eccesso di delega, ravvisabili, in particolare, in relazione all’articolo 14, diretto a modificare in modo surrettizio la disciplina di cui alla legge n. 68 del 1999 – recante la disciplina sul diritto al lavoro dei disabili – nonché all’articolo 55, comma 2, riguardante i soggetti legittimati alla stipula dei contratti di inserimento e in relazione all’articolo 86, comma 8, con il quale si sceglie, in modo per certi versi paradossale, di introdurre modifiche in relazione al decreto legislativo n. 494 del 1996, recante attuazione della direttiva CEE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza nei cantieri, malgrado sia ancora in corso l’esame parlamentare del disegno di legge di semplificazione per il 2001, che contiene una delega proprio per il riordino di tutta la normativa in materia di sicurezza del lavoro.
L’articolo 85, comma 1, lettera f) abroga la parte della legge n. 196 del 1997, inerente al lavoro interinale, sostituendo ingiustificatamente tale fattispecie con quella relativa al lavoro somministrato. Lo stesso lavoro interinale, la cui base giuridica verrebbe meno, risulta però mantenuto nel settore pubblico, per effetto dell’inapplicabilità della sopracitata disciplina abrogativa alla pubblica amministrazione, stabilita al comma 2 dell’articolo 1.
Sotto tale profilo, risulta analogamente incongrua ed incostituzionale anche la disciplina contemplata dall’articolo 86, comma 7, che esclude l’applicabilità per il settore pubblico della disposizione di cui all’articolo 27, comma 1, inerente alla trasformazione del rapporto di lavoro in caso di somministrazione irregolare e all’esclusione della somministrazione a tempo indeterminato per la pubblica amministrazione. Anche questa disposizione è infatti in contrasto con il comma 2 dell’articolo 1, che esclude le pubbliche amministrazioni e il loro personale dall’ambito di applicazione della disciplina all’esame.
Le disposizioni normative contenute nello schema di decreto legislativo in titolo, relative a profili previdenziali, si pongono anch’esse in contrasto con la legge n. 30 del 2003, non essendo contemplate nell’ambito dei criteri direttivi di delega.
In conclusione, il senatore Battafarano annuncia, a nome del Gruppo Democratici di sinistra-l’Ulivo, un voto contrario sullo schema di parere illustrato dal relatore.

Il senatore TREU ravvisa nello schema di decreto legislativo all’esame una sistematica violazione delle norme costituzionali, sotto il profilo dell’eccesso di delega, suscettibile di stravolgere in maniera preoccupante gli equilibri istituzionali.
Al di là del giudizio politico sullo schema di decreto in titolo – comunque negativo – il testo normativo rivela poi significative carenze sotto il profilo tecnico-giuridico, tali da ingenerare dubbi interpretativi e conseguentemente un possibile aumento del contenzioso giurisdizionale.
Si ravvisa altresì un inadeguato coinvolgimento dell’autonomia collettiva in ordine ai profili attinenti alla flessibilità del lavoro.
Per tali motivi, il senatore Treu annuncia, a nome del Gruppo Margherita -DL -l’Ulivo, il voto contrario sullo schema di parere illustrato dal relatore.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale per deliberare, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni predisposta dal relatore Tofani, e da questi illustrata nella seduta odierna.

La Commissione approva.

redazione

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