(Dal Resoconto Sommario)
MARTEDÌ 2 MARZO 2004
229a Seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
La seduta inizia alle ore 14,50.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: ‘Modifiche ed integrazioni alla legge 23 luglio 1991, n. 223 in materia di licenziamenti collettivi’ (n. 329)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 20 della legge 3 febbraio 2003, n. 14. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 25 febbraio scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore Sambin ha illustrato uno schema di parere favorevole con osservazioni e con una raccomandazione, sul quale la senatrice Piloni aveva svolto alcune osservazioni e proposto delle integrazioni.
Il relatore alla Commissione SAMBIN (FI) dà quindi lettura della seguente riformulazione della raccomandazione con cui si conclude lo schema di parere da lui predisposto, precisando che con l’inserimento dell’ultimo periodo, assente nella predente versione, ha inteso recepire le osservazioni della senatrice Piloni: ‘Fermo restando il rilievo di tipo tecnico, di cui alla lettera c), la Commissione raccomanda altresì al Governo di prevedere un superamento dei vincoli previsti al terzo periodo del capoverso 1-bis – vincoli peraltro necessari per evitare che dal provvedimento in titolo derivino oneri ulteriori a carico della finanza pubblica -, e di predisporre quanto prima uno specifico provvedimento rivolto a estendere ai datori di lavoro non imprenditori ed ai loro dipendenti assoggettati alla procedura di licenziamento collettivo l’applicazione degli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per assicurare i benefici contributivi previsti da tali disposizioni ai datori di lavoro che intendano assumere con contratti a termine ovvero con contratti a tempo indeterminato i lavoratori licenziati da datori non imprenditori. In riferimento a quest’ultima categoria di lavoratori, la Commissione raccomanda al Governo di adottare idonee iniziative volte all’estensione agli stessi dei trattamenti di cassa integrazione e di mobilità e ad una più concreta responsabilizzazione dei datori di lavoro nel favorire il reimpiego dei lavoratori collocati in mobilità’.
Il senatore GRUOSSO (DS-U) osserva che lo schema di parere predisposto dal relatore, nel testo da ultimo modificato, recepisce in parte le osservazioni ed i rilievi emersi nel corso del dibattito in Commissione. In particolare, va valutato positivamente l’inserimento di una specifica osservazione volta a prevedere l’applicazione dell’articolo 25, comma 8, della legge n. 223 del 1991, riguardante le agevolazioni per il reinserimento professionale delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilità. La riformulazione di cui ha dato testé lettura il relatore, recependo i rilievi della senatrice Piloni, integra positivamente la raccomandazione contenuta nel testo originario dello schema di parere, prospettando la necessità di superare l’attuale situazione, che discrimina i lavoratori a seconda della loro dipendenza da un imprenditore o da altro tipo di datore di lavoro.
Permangono tuttavia alcune significative lacune. In particolare, malgrado gli inviti formulati in tal senso negli interventi degli esponenti dell’opposizione, manca l’indicazione di un percorso in grado di accompagnare verso una nuova occupazione i lavoratori collocati in cassa integrazione o in mobilità, responsabilizzando in tal senso i datori di lavoro. L’assenza di questa indicazione, che, peraltro, avrebbe consentito un più completo recepimento della direttiva 98/59/CE, non consente di esprimere un parere favorevole sullo schema predisposto dal relatore: pertanto, il gruppo Democratici di sinistra – l’Ulivo si asterrà nella votazione su di esso.
Il senatore MALABARBA (Misto-RC) osserva che, con lo schema di decreto legislativo all’esame, il Governo ha utilizzato strumentalmente il recepimento della direttiva 98/59/CE per avviare una operazione di progressiva manomissione della disciplina relativa ai licenziamenti collettivi e agli ammortizzatori sociali, e condizionare la prosecuzione della discussione del disegno di legge n. 848-bis con un quadro normativo già precostituito. Vi è pertanto l’intenzione di depotenziare la strumentazione normativa che riguarda gli ammortizzatori sociali. Per questo aspetto, quindi, l’ultima parte dello schema di parere, nel testo riformulato dal relatore, pur muovendosi nella direzione auspicata dai gruppi politici dell’opposizione, risulta però incompatibile con l’intento, più volte dichiarato dal Governo, di procedere al riordino degli strumenti di integrazione del reddito senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Questa scelta comporta inevitabilmente la contestualità tra l’eventuale estensione degli ammortizzatori sociali ed una significativa riduzione del grado di copertura da essi assicurato, certamente al di sotto della soglia di povertà. In altre occasioni, il Ministro del lavoro ha dichiarato che non era sua intenzione ridefinire gli strumenti di sostegno al reddito, e, proprio in relazione a tale dichiarazione, occorrerebbe comprendere meglio se essa non preluda ad un ridimensionamento generalizzato dei trattamenti. Anche negli emendamenti recentemente presentati dal Governo al disegno di legge delega per la riforma previdenziale vi sono forti segnali in tale direzione, dato che l’innalzamento del limite di età pensionabile vanifica la possibilità di utilizzare il sistema degli ammortizzatori sociali per accompagnare i lavoratori verso il collocamento a riposo.
Il senatore Malabarba osserva in conclusione che la riformulazione dello schema di parere predisposto dal relatore non può non implicare una scelta a favore di una forte riduzione dei trattamenti di cassa integrazione e di mobilità e, per tali motivi, annuncia, a nome della componente di Rifondazione comunista del Gruppo misto, il voto contrario su di esso.
Il senatore VIVIANI (DS-U) chiede al relatore di integrare l’ultimo periodo del capoverso contente le raccomandazioni al Governo aggiungendo, dopo le parole ‘e di mobilità’, le altre: ‘e ad una più concreta responsabilizzazione dei datori di lavoro nel favorire il reimpiego dei lavoratori collocati in mobilità’.
Il relatore alla Commissione SAMBIN (FI) accoglie la richiesta del senatore Viviani e integra conseguentemente lo schema di parere da lui predisposto.
La senatrice DATO (Mar-DL-U) annuncia che i senatori del gruppo Margherita-DL-l’Ulivo si asterranno nella votazione sullo schema di parere predisposto dal relatore, condividendo i rilievi e le osservazioni contenuti nell’intervento del senatore Gruosso e la proposta di integrazione testé formulata dal senatore Viviani.
Il senatore PETERLINI (Aut), nel ricordare che l’adozione dello schema di decreto legislativo in titolo costituisce un atto dovuto, anche per la sentenza di condanna della Corte di giustizia delle Comunità europee, annuncia che il gruppo per le Autonomie voterà a favore dello schema predisposto dal relatore.
Poiché non vi sono altre richieste di intervento per dichiarazione di voto, dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva il parere favorevole con osservazioni e con una raccomandazione, predisposto dal relatore Sambin, nel testo da ultimo integrato.
Schema di decreto legislativo recante: ‘Attuazione della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui all’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30’ (n. 336)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Seguito dell’esame e rinvio.)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 18 febbraio scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione sullo schema di decreto legislativo in titolo. Dà quindi la parola al relatore Tofani, per l’illustrazione dello schema di parere da lui predisposto.
Il relatore alla Commissione TOFANI (AN) illustra uno schema di parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo, con condizioni e osservazioni.
Accogliendo una proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di svolgere la discussione e procedere all’eventuale votazione sullo schema di parere illustrato dal senatore Tofani nella seduta già convocata per domani.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,15.
(testo approvato dalla Commissione)
La 11ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
considerato che esso appare conforme alla norma di delega stabilita, ai fini del completamento dell’attuazione della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, dagli articoli 1, 2 e 20 della legge 3 febbraio 2003, n. 14;
considerato che la predetta direttiva, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, riguarda in particolare gli obblighi di informazione e consultazione dei rappresentanti e delle associazioni sindacali dei lavoratori e quelli di comunicazione alla pubblica amministrazione competente;
considerato che la sentenza di condanna della Corte di giustizia delle Comunità europee del 16 ottobre 2003 (causa C-32/02) ha dichiarato che la normativa italiana non ha recepito integralmente quella comunitaria, in quanto limita il proprio ambito di applicazione alle imprese, mentre la direttiva ne richiederebbe l’applicazione a tutti i datori di diritto privato, fermi restando i possibili limiti minimi di organico e le altre fattispecie di esclusione indicati dalla direttiva medesima;
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all’articolo 1 dello schema di decreto in esame – che novella parzialmente l’articolo 24 della legge n. 223 del 1991 -, il primo periodo del capoverso 1-bis dovrebbe essere integrato, prevedendo l’applicazione anche del comma 14 dell’articolo 4 della citata legge n. 223, che esclude dall’ambito della normativa i casi di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie nonché i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, sempre per l’ipotesi di scadenza del termine;
b) sempre con riferimento al capoverso 1-bis, occorrerebbe valutare l’opportunità di integrare la disposizione anche con un riferimento all’applicazione dell’articolo 25, comma 8 della citata legge n. 223 del 1991, in base al quale le Commissioni regionali per l’impiego emanano disposizioni alle Commissioni circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all’iscrizione alle liste di mobilità e agli indici di disoccupazione nel territorio;
c) al terzo periodo del comma 1-bis si dovrebbe richiamare il comma 9 dell’articolo 25 della legge n. 223, anziché il comma 8. La correzione di tale errore materiale appare necessaria anche al fine di garantire l’assenza, nel provvedimento in esame, di oneri a carico della finanza pubblica;
d) poiché al capoverso 1-ter si esclude l’applicazione della tutela contro i licenziamenti individuali di cui all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori nei casi di inefficacia o nullità dei licenziamenti collettivi, quando le violazioni previste dagli articoli 4, comma 12, e 5, comma 3, della legge n. 223, siano commesse da datori non imprenditori che svolgano, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, sembrerebbe opportuno specificare quale disciplina trovi applicazione in tali casi. Appaiono necessari una definizione esplicita di tale profilo – anche ai fini del pieno recepimento della citata direttiva 98/59/CE – nonché il coordinamento con le citate disposizioni di cui agli articoli 4, comma 12, e 5, comma 3, primo periodo, della legge n. 223, in base alle quali il licenziamento è privo di efficacia. Per questo profilo, la Commissione rinvia alle osservazioni espresse dalla 14° Commissione permanente, allegate al presente parere. Sembrerebbe inoltre opportuno adoperare, in conformità con l’articolo 4, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108, la locuzione ‘di religione o di culto’ – anziché ‘di religione e di culto’.
Fermo restando il rilievo di tipo tecnico, di cui alla lettera c), la Commissione raccomanda altresì al Governo di prevedere un superamento dei vincoli previsti al terzo periodo del capoverso 1-bis – vincoli peraltro necessari per evitare che dal provvedimento in titolo derivino oneri ulteriori a carico della finanza pubblica -, e di predisporre quanto prima uno specifico provvedimento rivolto a estendere ai datori di lavoro non imprenditori ed ai loro dipendenti assoggettati alla procedura di licenziamento collettivo l’applicazione degli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per assicurare i benefici contributivi previsti da tali disposizioni ai datori di lavoro che intendano assumere con contratti a termine ovvero con contratti a tempo indeterminato i lavoratori licenziati da datori non imprenditori. In riferimento a quest’ultima categoria di lavoratori, la Commissione raccomanda al Governo di adottare idonee iniziative volte all’estensione agli stessi dei trattamenti di cassa integrazione e di mobilità e ad una più concreta responsabilizzazione dei datori di lavoro nel favorire il reimpiego dei lavoratori collocati in mobilità.
SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 336
La 11ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
– agli articoli 4 e 5 sostituire la parola ‘sentiti’ con le seguenti: ‘previa consultazione’;
– all’articolo 7, comma 1, sopprimere la lettera e). La funzione di tutela e vigilanza del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali nei confronti degli Enti previdenziali non può essere svolta a livello delle singole unità territoriali di tali enti, venendo a incidere in caso contrario sull’autonomia operativa delle sedi, anche nei campi non strettamente connessi con la vigilanza ispettiva;
– all’articolo 11, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: ‘Al fine di verificare l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi le Direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli Enti interessati la relativa documentazione’. Gli Enti previdenziali, al fine di procedere alla riscossione dei premi e contributi agli stessi dovuti, devono essere informati circa i contenuti degli atti di conciliazione. Conseguentemente è opportuna la riformulazione del comma 4 come indicato;
– all’articolo 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: ‘4. Il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e con le stesse modalità di cui ai commi 2 e 3, è esteso anche agli ispettori degli Enti previdenziali per le inadempienze da loro rilevate in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.‘ Si ritiene infatti necessario assicurare che l’attività ispettiva si svolga secondo parametri certi ed omogenei, in modo tale da evitare disparità di trattamento per le aziende, e, in particolare, di garantire l’uniformità e la coerenza del regime sanzionatorio.
e con le seguenti osservazioni:
– all’articolo 2, comma 1, si dovrebbe valutare l’opportunità di indicare un termine per l’adozione del regolamento governativo con cui viene istituita un’apposita direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attività ispettive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
– all’articolo 3, comma 2, occorre rafforzare la rappresentanza delle parti sociali, portando da tre a quattro il numero dei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali e dalle organizzazioni dei datori di lavoro;
– all’articolo 3, comma 4 si segnala l’opportunità di integrare la definizione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti con il riferimento alla materia lavoristica, oltre a quella della previdenza ed assistenza obbligatoria, anche al fine di coordinare tale disposizione con quanto previsto al comma 4 dell’articolo 10;
– all’articolo 8, comma 1, al secondo periodo, dopo le parole ‘il personale ispettivo’, si dovrebbero aggiungere le seguenti: ‘non esercita le funzioni di cui al comma 1 dell’articolo 6 e’;
– nel medesimo comma 1, nonché nel successivo comma 3, sarebbe opportuno far riferimento anche alle altre figure di datori o committenti (diversi dalle aziende);
– sempre all’articolo 8, al comma 5, il riferimento al comma 4 (che concerne un compito della direzione provinciale e non del personale di vigilanza) appare improprio e pertanto da sopprimere;
– all’articolo 9, concernente il diritto d’interpello, sarebbe opportuno – anche alla luce delle competenze della direzione generale e dell’ambito della disciplina di delega – circoscrivere in maniera più precisa le materie che possano essere oggetto delle richieste di chiarimenti;
– all’articolo 10, al comma 1, laddove si parla della formazione permanente del personale ispettivo, si dovrebbe intendere ricompreso anche quello di vigilanza degli enti previdenziali; al comma 1 e al comma 2, oltre che alle aziende, bisognerebbe far riferimento alle altre categorie rientranti nell’ambito del controllo; sembra opportuno che il medesimo comma 2 faccia riferimento anche all’attività di vigilanza in materia di legislazione sociale (oltre che a quella in materia di lavoro); al comma 5, che specifica che i verbali di accertamento sono redatti dal personale ispettivo, si dovrebbe chiarire se si intende ricompreso, come sembrerebbe opportuno, anche il personale di vigilanza degli enti previdenziali;
– con riferimento all’effetto interruttivo di cui al comma 6 dell’articolo 11, occorrerebbe chiarire se il termine iniziale decorra dalla data di adozione dell’atto di convocazione ovvero da quella della relativa notifica o comunicazione e definire (nel comma 3) una procedura di attestazione del mancato raggiungimento dell’accordo;
– all’articolo 12, il comma 1 prevede che, nei casi in cui dall’attività di vigilanza emergano crediti retributivi, il personale ispettivo (delle direzioni del lavoro) diffidi il datore di lavoro a corrispondere le somme: nell’articolato andrebbe chiarito se la normativa in esame si applichi solo agli obblighi che trovino fondamento nei contratti collettivi ovvero anche agli emolumenti previsti (in via autonoma e aggiuntiva) e individuali. Occorrerebbe, inoltre, modificare la terminologia adoperata ‘crediti retributivi’, ‘datore’, in modo da esplicitare che la disciplina riguardi anche i lavoratori non subordinati;
– sempre all’articolo 12, comma 2, si propone di sostituire le parole ’15 giorni’ con le altre: ’30 giorni’; al comma 3, si propone di definire una procedura di attestazione del mancato raggiungimento dell’accordo e di subordinare, in ogni caso, l’efficacia esecutiva della diffida ad un apposito provvedimento del titolare della direzione;
– all’articolo 13, potrebbe essere oppportuno specificare che il comma 1 fa riferimento alle sole norme attinenti all’ambito di competenza delle attività ispettive in esame; ai commi 1 e 2, si dovrebbe inoltre integrare il riferimento al datore di lavoro in modo da includere anche i rapporti di lavori diversi dalla subordinazione; al comma 3, in riferimento alla diffida, si dovrebbe precisare da quando decorra l’effetto interruttivo, cioè, se dall’adozione della diffida o dalla sua notifica o comunicazione;
– all’articolo 15, al comma 1, sembrerebbe opportuno richiamare anche il comma 1 dell’articolo 25 del D.Lgs. n.758 il quale specifica che la disciplina sulla prescrizione è sostitutiva delle norme vigenti in tema di diffida e di disposizione; si dovrebbe inoltre valutare l’esigenza di definire una disciplina transitoria per i profili procedurali;
– all’articolo 16 occorrerebbe precisare che il ricorso in esame concerne le sole violazioni attinenti alle materia del lavoro e della legislazione sociale, e, in particolare, all’ambito di competenza del personale ispettivo delle direzioni del lavoro;
– all’articolo 16, comma 1, prima delle parola ‘la qualificazione’ occorre inserire le altre: ‘la sussistenza o’, al fine di coordinare tale disposizione con quella di cui al comma 2 dell’articolo 17. Appare, inoltre, necessario che la possibilità del ricorso giurisdizionale in opposizione, specificata dal comma 3 dell’articolo 16, sia esplicitata anche nel successivo articolo 17;
– all’articolo 17 non si attribuisce al comitato regionale la facoltà, su richiesta del ricorrente, di sospendere l’esecutività dell’ordinanza-ingiunzione, facoltà invece prevista dall’articolo 16, comma 2, in relazione ai ricorsi ivi disciplinati. Occorrerebbe valutare l’opportunità di coordinare le due disposizioni;
– all’articolo 18, occorrerebbe chiarire se se il riferimento sia solo al personale ispettivo del ministero e, in tal caso, valutare la possibilità di integrare la disposizione prevedendo anche percorsi formativi specifici per gli ispettori degli enti, con riferimento alle loro competenze;
– all’articolo 19, è indispensabile, ai fini della certezza della norma, elencare puntualmente le disposizioni abrogate.
La Commissione prende infine atto delle osservazioni della 1a, della 2a e della 5a Commissione, che vengono allegate al presente parere.
























