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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante :”Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30″ (n. 250)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 22 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione sullo schema di decreto legislativo in titolo. Dà quindi la parola al rappresentante del Governo e al relatore per le repliche.

Il sottosegretario SACCONI consegna al Presidente, affinchè venga distribuita ai componenti della Commissione, la scheda tecnica, predisposta dagli uffici del Ministero del lavoro e verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che conferma l’assenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui allo schema di decreto legislativo all’esame. La scheda sconta gli effetti di alcune modifiche che il Governo intende introdurre, esemplificate in una serie di ipotesi emendative, che accompagnano la scheda e che vengono anch’esse consegnate al Presidente. Tali ipotesi di modifica intendono assicurare la più rigorosa osservanza della disposizione contenuta nella legge n. 30 del 2003, relativamente all’invarianza della spesa e, in particolare, si propongono di intervenire sull’istituto dell’apprendistato per renderlo più coerente rispetto all’obiettivo di inclusione nel mercato del lavoro delle fasce sociali più deboli, che costituisce uno degli elementi qualificanti della proposta del Governo.
Entrando nel merito delle diverse questioni sollevate nel corso del dibattito, il Sottosegretario fa presente, con riferimento alla prima parte dello schema all’esame, che il Governo ha concordato con gli assessori al lavoro delle regioni, con l’UPI e con l’ANCI un complesso di emendamenti, sui quali la Conferenza unificata si è espressa positivamente, al di là delle valutazioni complessivamente negative sul provvedimento formulate dalle regioni amministrate da maggioranze di centro-sinistra.
Questi emendamenti consentono di precisare che il meccanismo autorizzatorio di cui al Capo I dello schema non può non fare capo all’amministrazione dello Stato, sia in quanto attiene a soggetti che operano sull’intero territorio nazionale, sia in quanto è intrinsecamente connesso a specifiche sanzioni penali. Giova peraltro ricordare che, dopo l’approvazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, le regioni non hanno mai ritenuto di dover mettere in discussione, neanche indirettamente con l’adozione di specifiche iniziative legislative, il regime autorizzatorio vigente per il lavoro interinale, che, come è noto, fa capo al Ministero del lavoro.
Nell’intesa intervenuta tra il Governo e le regioni – prosegue il Sottosegretario – si è altresì convenuto sulla opportunità di assegnare alle regioni stesse una competenza autorizzatoria per gli operatori che operino in ambiti infraregionali, nonché sull’esigenza di ricondurre ai meccanismi normali di autorizzazione allo svolgimento di attività di intermediazione anche i comuni e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado. Resterebbe invece ferma l’autorizzazione ope legis per le università e per le fondazioni universitarie, in quanto si ritiene che la funzione di intermediazione sia, per tali istituti, complementare rispetto a quella educativa. Per evitare un irrigidimento della normativa si è poi preferito non esplicitare che l’attività di intermediazione svolta da scuole e università debba avere come destinatari esclusivamente gli allievi: una tale specificazione, tra l’altro, avrebbe avuto l’effetto di escludere gli ex allievi che sono, ovviamente, destinatari privilegiati di tale tipo di attività.
Nel complesso, non si ravvisa il rischio che la normativa all’esame possa dare luogo ad una eccessiva proliferazione degli operatori. Al contrario, secondo il rappresentante del Governo, permane la possibilità che, soprattutto in una prima fase, l’assetto del mercato continui a risultare piuttosto asfittico. In proposito, occorre sottolineare che il superamento del vincolo costituito dall’oggetto esclusivo è legato non soltanto alla constatazione della insussistenza della possibilità che si potesse configurare un conflitto di interessi in capo agli operatori, ma anche al convincimento, derivante dall’esperienza, che la funzione di incontro tra domanda ed offerta di lavoro difficilmente può sopravvivere in condizioni di isolamento sul mercato. La presenza di operatori pubblici ed il loro rapporto sinergico con i soggetti privati può concorrere ad aprire un mercato ancora scarsamente funzionale e, in questa prospettiva, i comuni possono svolgere un ruolo attivo per il sostegno ai soggetti più deboli, coerentemente con la naturale attitudine degli enti locali ad operare con politiche attive volte a rimuovere i fattori di esclusione sociale. L’articolo 13, recante misure di incentivazione normativa e finanziaria del raccordo tra pubblico e privato, si muove in questa prospettiva e trova il suo fondamento anche sulle esperienze che già sono maturate in questo campo.
In complesso, nel confronto con gli assessori regionali al lavoro si è affermata una positiva volontà di mediazione, giunta al punto di ipotizzare il ritiro dei ricorsi pendenti davanti alla Corte Costituzionale per iniziativa delle regioni medesime. Questa intenzione è sintomatica del soddisfacente grado di intesa istituzionale raggiunta tra il Governo e le regioni e concorre a tranquillizzare quanti, anche nel corso della discussione, hanno evocato, per alcune delle disposizioni all’esame, uno specifico profilo di incostituzionalità per violazione del Titolo V della Costituzione: quest’ultimo, peraltro, nel nuovo testo, per la parte relativa alla competenza legislativa concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, contempla una disposizione di difficile attuazione, tale da suffragare la condivisibile opinione di chi ritiene che la stessa fattispecie della competenza legislativa concorrente debba essere superata, a favore di un riparto di competenze esclusive tra Stato e regioni.
Per quanto riguarda le disposizioni in discussione, comunque, l’equilibrio realizzato è senz’altro sostenibile e anche il regime degli accreditamenti, di cui all’articolo 7 dello schema di decreto legislativo in titolo, risponde all’esigenza di regolare l’esercizio di funzioni pubbliche che vengono demandate alle regioni. Dal canto loro, le province hanno preso atto con soddisfazione della conferma delle funzioni amministrative loro attribuite ai sensi del decreto legislativo n. 469 del 1997 – come previsto al comma 2 dell’articolo 3 – e, per questo aspetto, appare ragionevole la richiesta di sostituire il riferimento ai centri per l’impiego, dove citati, con un richiamo diretto alle province medesime che, inoltre, potrebbero essere inserite tra i soggetti abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro. I profili relativi ai rapporti tra le province e le regioni, infine, non possono che essere demandati al legislatore regionale, fermo restando il favore con cui il Governo guarda al conseguimento di intese tra le istituzioni locali.
Nel nuovo ordinamento del mercato del lavoro, la somministrazione a tempo indeterminato costituisce una importante novità: essa non è di certo quella fattispecie priva di regole che alcuni paventavano, e gli stessi critici dello staff leasing si pongono ora il problema di renderlo più competitivo rispetto all’appalto di servizi. E’ una preoccupazione comprensibile, proprio perché, nel provvedimento all’esame, il rapporto di lavoro somministrato risulta presidiato da forti tutele, contrariamente a quanto avevano affermato alcuni commentatori.
Nell’individuazione delle fattispecie per le quali è ammessa la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato si è fatto riferimento alle funzioni di servizio che non interessano il ciclo produttivo e che sono svolte di regola attraverso l’appalto: ciò proprio al fine di sviluppare la competizione tra le due forme contrattuali. L’unica novità, che riguarda il Mezzogiorno, è quella relativa alle funzioni connesse alla fase di avvio di una nuova attività nelle aree obiettivo 1, di cui al Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio: solo in questo caso, potrebbe verificarsi, in via del tutto ipotetica, l’eventualità di un impiego esclusivo di manodopera somministrata in ambito aziendale. Si tratta, peraltro, di una disposizione volta ad accompagnare la transizione verso l’insediamento stabile di nuove imprese in aree del Mezzogiorno, e, pertanto, la sua applicazione dovrebbe avere carattere temporaneo e sperimentale.
E’ peraltro possibile contenere le fattispecie indicate al comma 3 dell’articolo 20 e, ad esempio, si può riflettere sulla possibilità di espungere i servizi di vigilanza e custodia, che hanno una loro specifica e distinta regolamentazione.
Per quanto riguarda la definizione di appalto di servizi, di cui all’articolo 29, e al raccordo tra appalto e somministrazione, occorre tenere presente che nel predetto articolo, al comma 2, viene introdotta una rilevante novità, riguardante la responsabilità solidale tra l’appaltante e l’appaltatore per quanto riguarda la corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali: in tal modo, è ragionevole supporre che l’imprenditore committente sarà maggiormente interessato a rivolgersi a soggetti più affidabili e professionali. E’ comunque nelle intenzioni del Governo integrare il predetto articolo 29, nel senso di esplicitare, per l’appalto di servizi, i requisiti della organizzazione di mezzi e dell’assunzione del rischio, già peraltro implicitamente richiamati attraverso il rinvio all’articolo 1655 del Codice civile.
Proseguendo nella sua esposizione, il Sottosegretario osserva che sull’articolo 10, relativo al divieto di indagine sulle opinioni dei lavoratori, alcuni senatori intervenuti nella discussione hanno eccepito l’eccessiva ampiezza della deroga relativa alle caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, tale, a loro avviso, da attenuare fortemente la portata garantista della norma: in realtà, nella predisposizione di essa, il Governo si è attenuto alla lettera della direttiva comunitaria in materia di non discriminazione nel lavoro, il cui schema di decreto legislativo di recepimento è stato recentemente all’esame della Commissione. In questo caso, pertanto, si è voluto assicurare l’uniformità della disciplina.
Il presupposto dell’articolo 14 dello schema di decreto in titolo è costituito dai principi di delega relativi al raccordo tra pubblico e privato e all’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati: le disposizioni contenute in tale articolo recepiscono inoltre le esperienze realizzate sul territorio al fine di superare i forti limiti che la legge n. 68 del 1999 ha dimostrato nella capacità di conseguire l’obiettivo dell’integrazione lavorativa dei disabili più gravi. Con la nuova disciplina è possibile, sulla base di accordi tra le parti sociali e le cooperative sociali in ambito territoriale e attraverso l’individuazione dei soggetti disabili particolarmente svantaggiati, realizzare l’inserimento di questi ultimi nelle cooperative sociali destinatarie di commesse di lavoro da parte delle imprese aderenti alle associazioni sindacali dei datori di lavoro stipulanti. L’inserimento così realizzato si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all’articolo 3 della stessa legge n. 68 del 1999.

Il senatore BATTAFARANO ritiene inopportuno il riferimento al merito delle disposizioni di cui all’articolo 14, poiché in molti interventi nel corso della discussione, e anche nel suo, era stato richiamato, per tale articolo, un profilo di incostituzionalità per eccesso di delega. Se il Governo intende riformare in tutto o in parte la legge n. 68 del 1999, deve presentare un distinto disegno di legge, sul quale non mancherà il concorso di idee e di proposte della sua parte politica.

Il senatore MONTAGNINO si associa ai rilievi del senatore Battafarano e preannuncia che, in sede di dichiarazione di voto, inviterà il rappresentante del Governo ad indicare quali sono i principi di delega della legge n. 30 sui quali poggia l’articolo 14.

Il sottosegretario SACCONI riprende il suo intervento sottolineando come, ad avviso del Governo, l’articolo 14 rientri perfettamente nell’ambito della delega di cui alla legge n. 30 del 2003. Osserva quindi che le disposizioni sulla borsa continua del lavoro e sul monitoraggio statistico di cui al Capo III dello schema all’esame non sono state oggetto di particolari osservazioni nel corso della discussione.
Per quanto riguarda la parte del provvedimento relativa alle nuove tipologie contrattuali, è bene tenere presente che si tratta di fattispecie già presenti nell’ordinamento e nella realtà fattuale, e che vengono ora regolate per consolidare una precedente base giuridica eccessivamente esile e per assicurare l’uniformità dell’ordinamento stesso, anche rispetto al profilo comunitario.
Per quanto riguarda la nuova disciplina del lavoro a tempo parziale, la disciplina delle clausole flessibili e delle clausole elastiche è rinviata alla contrattazione collettiva, mentre viene meno un istituto come il diritto di recesso, che non ha pari nella normativa europea: esso costituisce inoltre un vero e proprio fattore deterrente per le imprese a ricorrere ad una tipologia contrattuale che di per sé stenta ad affermarsi e la cui diffusione deve invece essere favorita anche per superare gli ostacoli ad un regolare sviluppo della carriera che oggi si frappongono per molti lavoratori che optano per il part time. Occorre pertanto superare rigidità eccessive, demandando alla contrattazione il compito di definire le modalità con cui verranno richieste prestazioni supplementari, che dovranno comunque risultare compatibili con l’esigenza primaria di conciliare il tempo di lavoro con gli altri impegni, professionali, di studio o di cura, della singola lavoratrice o del singolo lavoratore. In tale contesto, il ricorso al contratto individuale in relazione alla prestazione di lavoro supplementare ha carattere transitorio e può concorrere a stimolare la contrattazione collettiva: sarebbe comunque utile introdurre una disposizione che consenta al lavoratore di farsi assistere, a sua richiesta, da un rappresentante sindacale in caso di sottoscrizione di clausole elastiche o flessibili.
In merito al computo dei lavoratori nell’organico aziendale, lo schema all’esame della Commissione si limita a riprodurre quanto è previsto dalla legislazione vigente, con la sola eccezione del lavoratore con contratto di lavoro intermittente: in tale ultimo caso, peraltro, si può certo valutare la possibilità di includere tale lavoratore nel computo, secondo il principio del pro rata temporis.
Nella nuova disciplina dei contratti a causa mista si è voluto porre l’accento sulla specializzazione tra il contratto di apprendistato e il contratto di inserimento, e sulla valorizzazione del tirocinio. In proposito, si potrebbe integrare lo schema all’esame con una disposizione volta a tipizzare la figura del tirocinio di orientamento estivo rivolto ai giovani regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università o presso la scuola secondaria.
Il contratto di apprendistato viene ridisegnato in termini da un lato più flessibili e più ampi, dall’altro con maggiore rigidità legata alla certificazione dell’attività formativa svolta. In proposito, con le regioni si è convenuto sulla opportunità di indicare un monte ore minimo di formazione formale – interna ed esterna all’azienda – di almeno 120 ore. E’ inoltre auspicabile che le regioni stesse intendano valorizzare la bilateralità per esercitare le competenze loro spettanti in materia formativa con modalità il più possibile aderenti ai bisogni dei lavoratori e delle imprese.
Per quanto riguarda invece i contratti di inserimento, occorrerà circoscrivere la platea dei destinatari, anche al fine di rendere più incisivo il ricorso a tale strumento, escludendo inoltre l’applicazione degli incentivi di natura economica ai soggetti di età inferiore ai 29 anni. Un’esigenza di uniformità rispetto alla normativa europea richiede inoltre di portare da 45 a 50 anni il limite di età per i lavoratori privi di un posto di lavoro che possono usufruire di tale contratto.
Sulla proposta di collaborazione a progetto, che ha incontrato il consenso di importanti organizzazioni sindacali e, sia pure con qualche riserva, della stessa Confindustria, sono state mosse critiche che appaiono ispirate ad una pregiudiziale contrarietà verso tale ipotesi. A tale proposito, occorre sottolineare che se fosse stato perseguito l’indirizzo normativo delineato nella passata legislatura, basato sulla identificazione dei collaboratori coordinati e continuativi nell’ambito di una non meglio identificata parasubordinazione, si sarebbe finito con il legittimare una sorta di sottospecie di lavoro subordinato con costi contributivi inferiori e privo di tutele. Una tale scelta risulta palesemente in contrasto con l’organizzazione di un mercato più flessibile e trasparente e, pertanto, si è scelta la strada opposta, di ricondurre la fattispecie delle collaborazioni alla dimensione del lavoro autonomo per scoraggiare il ricorso a forme mascherate di subordinazione ed offrire ai lavoratori un’alternativa basata su una modalità di lavoro flessibile chiaramente determinata.
Un’ultima questione riguarda il ruolo della contrattazione nell’ambito della disciplina all’esame. Per questo aspetto, considerati i numerosi e ricorrenti riferimenti all’autonomia collettiva e allo sviluppo della bilateralità contenuti nelle norme in discussione, non si può certo parlare di subordinazione del contratto alla legge. Le clausole di salvaguardia che, peraltro, operano limitatamente al contratto di inserimento e al rapporto di lavoro intermittente, sono mutuate dal meccanismo contenuto nella legge n. 196 del 1997 per il lavoro interinale e muovono dalle stesse premesse, di considerare, cioè, la contrattazione collettiva come complementare rispetto alla volontà del legislatore e, conseguentemente, di assicurare la possibilità che questa ultima possa pienamente esplicitarsi, anche nel caso dell’inerzia delle parti. Nella sua relazione introduttiva, il relatore ha rivolto un condivisibile invito alle parti sociali, affinchè venga affidata ad un accordo interconfederale la gestione della transizione dal nuovo al vecchio quadro legale e contrattuale. Ove tale ipotesi trovasse l’assenso degli interessati – che, peraltro, dovrebbero guardare con favore ad un loro ulteriore e più ampio coinvolgimento – la regolazione pattizia della fase di passaggio dal vecchio al nuovo sistema potrebbe produrre anche, ad esempio, l’effetto di superare l’esigenza della negoziazione individuale per lo svolgimento di lavoro supplementare nel rapporto di lavoro a tempo parziale, nonché di consentire una prima attivazione del contratto di inserimento e di lavoro intermittente. A regime, si potrà prevedere un ulteriore momento di valorizzazione del ruolo della contrattazione collettiva, consentendo al Ministro di adottare autonomamente misure provvisorie solo dopo che sia stato concesso un ampio lasso di tempo alle parti per negoziare e che siano stati posti in essere tutti i tentativi per raggiungere l’accordo, fermo restando che, in mancanza di esso, l’autorità amministrativa dovrà decidere tenendo conto dell’opinione prevalente delle parti. Si tratta, cioè, di studiare meccanismi che incoraggino le intese senza però porre impedimenti all’attuazione della volontà del legislatore: in una tale impostazione non è riscontrabile alcun deterioramento del rapporto tra legge e contratto, come pure è stato affermato in alcuni interventi.

Il relatore TOFANI illustra quindi un primo schema di parere, riservandosi di integrarlo alla luce delle osservazioni che verranno espresse dalle Commissioni permanenti 5a e 7a. Avverte altresì che nello schema che si accinge ad illustrare vengono dati per acquisiti gli elementi e le indicazioni contenute nella scheda tecnica che il rappresentante del Governo ha messo a disposizione della Commissione, congiuntamente ad alcune conseguenti ipotesi di modifica ed integrazione dello schema di decreto legislativo all’esame. Dà quindi lettura del seguente testo:

“La 11a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;
ascoltate le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro convocate;
acquisite le osservazioni delle Commissioni permanenti 1a, 2a, che si allegano e costituiscono parte integrante del presente parere;
ritenuto che il decreto legislativo in titolo dia puntuale e tempestiva applicazione alla legge di delega n. 30 del 2003;
ritenuto altresì che il provvedimento contribuirà, coerentemente agli orientamenti comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente, ad aumentare i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
1. Assumere le indicazioni unanimemente condivise dalla Conferenza Unificata nella seduta del 3 luglio 2003, con particolare riguardo:
a) alla necessità di richiamare espressamente le competenze in materia di mercato del lavoro riconosciute alle Regioni a statuto speciale ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui sono previste forme di autonomie più ampie rispetto a quelle già attribuite;
b) alla opportunità di circoscrivere al solo inserimento lavorativo la formazione erogata dai soggetti autorizzati;
c) alla necessità di ricondurre il libretto formativo di cui all’articolo 2 al libretto formativo del cittadino definito ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000;
d) alla opportunità di definire d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni i parametri attraverso cui verificare, per i soggetti privali autorizzati, la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali;
e) alla opportunità di assegnare alle Regioni competenza autorizzatoria per gli intermediari che operano su base esclusivamente regionale;
f) alla opportunità di circoscrivere l’autorizzazione ope legis alla intermediazione alle sole Università e Fondazioni universitarie, in modo da ricondurre ai meccanismi di autorizzazione i comuni e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari;
g) alla opportunità di precisare gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro;
h) alla opportunità di rinviare alle Regioni la regolamentazione del contratto di apprendistato per i soli profili che attengono alla formazione;
i) alla opportunità di indicare un monte ore minimo di formazione formale – interna ed esterna alla azienda – di almeno 120 ore per anno, per l’acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali nel caso di apprendistato professionalizzante;
j) alla opportunità di eliminare l’articolo 52 in materia di accreditamento delle imprese formatrici;
k) alla opportunità di inserire anche le Province tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro;
2. Valorizzare e sostenere il ruolo della contrattazione collettiva, non solo attraverso modalità analoghe a quelle di cui all’articolo 11, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196, ma anche attraverso l’invito alle parti sociali di affidare a un accordo interconfederale la gestione della transizione dal nuovo al vecchio quadro legale e contrattuale;
3. Precisare la definizione di associazioni sindacali e di ente bilaterale di cui all’articolo 2, in modo da ricomprendere ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi;
4. Ricondurre al concetto di lavoratore svantaggiato di cui all’articolo 2, lett. k) anche i gruppi di persone indicati all’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
5. Precisare i trattamenti contributivi e previdenziali delle nuove tipologie di lavoro introdotte;
6. Valutare l’opportunità di eliminare il meccanismo del silenzio-rifiuto nei regimi di abilitazione degli operatori privati nelle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e ricollocazione professionale;
7. Per le agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché per le agenzie di intermediazione, ricerca e selezione del personale e ricollocazione professionale valutare l’opportunità di circoscrivere l’oggetto sociale esclusivo nell’ambito della polifunzionalità di cui all’articolo 5, comma 1. In ogni caso, per i soggetti polifunzionali del mercato del lavoro precisare il concetto di divisione operativa;
8. Per le agenzie di somministrazione costituite in forma cooperativa o di consorzio cooperativo prevedere che la disponibilità finanziaria richiesta dalla legge venga valutata con riferimento non solo al capitale sociale ma anche alle riserve indivisibili;
9. Precisare che per i consulenti del lavoro è in ogni caso possibile esercitare l’attività di intermediazione mediante i normali regimi di autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5;
10. All’articolo 6, includere le Camere di Commercio tra i soggetti che possono essere autorizzati alle attività di intermediazione;
11. Con riferimento alla contribuzione al fondo di cui all’articolo 12 valutare l’opportunità di rinviare a una verifica tra Governo e parti sociali, ad un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, l’ammontare del contributo per la formazione e per l’integrazione del reddito, al fine di una eventuale riduzione;
12. Definire in modo certo e più contenuto i soggetti beneficiari delle misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato di cui all’articolo 13;
13. Subordinare l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 14 all’adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d’obbligo ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
14. Ridefinire i meccanismi di monitoraggio statistico in modo da orientarli maggiormente in funzione della valutazione delle politiche del lavoro e garantire il coordinamento con le basi informative in essere presso gli Enti previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate;
15. Adeguare la congruità del regime sanzionatorio in materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro con la gravità e il disvalore sociale dei comportamenti sanzionati;
16. Valutare l’opportunità di ridurre le ragioni tecnico, produttive ed organizzative che consentono la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, rendendo maggiormente omogenee tra di loro le diverse tipologie autorizzate;
17. All’articolo 23, comma 1, valutare l’opportunità con riferimento alla somministrazione di lavoro nella edilizia di fare salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196;
18. Ai fini della distinzione tra somministrazione di lavoro e appalto, valutare l’opportunità di esplicitare i requisiti della organizzazione di mezzi e della assunzione del rischio già contemplati nell’articolo 1655 del Codice Civile;
19. In caso di appalto di servizi prevedere che il regime di solidarietà tra appaltatore e committente si estende non solo agli imprenditori ma anche ai datori di lavoro non imprenditori. Prevedere inoltre che l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda;
20. Rendere più aderente la nuova definizione di cessione di ramo di azienda alla formulazione contenuta nel Patto per l’Italia del luglio 2002;
21. In caso di lavoro intermittente valutare la computabilità del prestatore di lavoro secondo il principio del pro rata temporis;
22. Con riferimento al lavoro ripartito:
a) limitare la fattispecie alla sola coppia;
b) eliminare la disposizione che concede ai coobbligati il diritto di partecipare, con facoltà di esprimere un solo voto, al referendum di cui all’articolo 21, legge 20 maggio 1970, n. 300;
23. Con riferimento al lavoro a tempo parziale, valutare l’opportunità di consentire al lavoratore di farsi assistere, su sua richiesta, da un rappresentante sindacale in caso di sottoscrizione di clausole elastiche o flessibili;
24. Introdurre limiti quantitativi certi con riferimento a tutte le ipotesi di apprendistato;
25. Circoscrivere il campo di applicazione soggettivo dei contratti di inserimento al lavoro ed escludere l’applicazione degli incentivi di natura economica ai soggetti di età inferiore ai ventinove anni;
26. Estendere il ricorso al contratto di inserimento alle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro. Valutare l’estensione del campo di applicazione oggettivo del contratto di inserimento anche agli studi professionali, in coerenza alla attuale disciplina del contratto di formazione e lavoro;
27. Verificare l’opportunità di tipizzare la figura del tirocinio di orientamento estivo, con riferimento ai tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, che sia regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l’università e un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico;
28. Escludere dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a progetto i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni. Valutare l’opportunità di escludere dal campo di applicazione del lavoro a progetto solo quelle professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
29. Con riferimento alle procedure di certificazione prevedere la possibilità di ricorso in sede amministrativa in caso di vizi procedurali. Nella ipotesi di certificazione dei regolamenti interni delle cooperative prevedere che la procedura di certificazione deve essere espletata da specifiche commissioni istituite presso le direzioni provinciali del lavoro o le Province, con presenza, in maniera paritetica, di rappresentanti delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative;
30. Valutare l’opportunità di disciplinare in modo più articolato il regime transitorio, prevedendo un ampio coinvolgimento delle parti sociali anche mediante la proposta, ricordata al punto 2, di un accordo interconfederale per la fase di transizione. In particolare, per le società di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale già autorizzate ai sensi della disciplina previgente introdurre una disciplina transitoria e di raccordo definita con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali.”.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato

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