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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene la senatrice PILONI, prospettando l’opportunità di trasferire in sede plenaria l’esame dello schema di decreto legislativo n. 216, in materia di parità di trattamento tra razze ed etnie, – previsto originariamente in Sottocommissione pareri per l’espressione di osservazioni alla 1a Commissione permanente al fine di consentire un adeguato approfondimento ed un ampio dibattito in ordine alle importanti tematiche oggetto di tale provvedimento normativo.

Il presidente RAGNO, alla luce di tale richiesta, propone di inserire lo schema di decreto legislativo in questione all’ordine del giorno della Commissione, in tempi compatibili con il termine assegnato alla 1a Commissione permanente per l’espressione del parere.

Conviene la Commissione.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro (n. 217)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Seguito dell’esame e rinvio.)

Si riprende l’esame, sospeso nella seduta del 7 maggio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva e dichiara aperta la discussione.

Il senatore TREU, dopo aver preliminarmente sottolineato l’importanza delle tematiche oggetto del provvedimento in questione, rileva che la concreta valenza innovativa del testo normativo prospettato dal Governo risulta per taluni profili ridotta, rispetto a quella della direttiva 2000/78/CE.
In particolare, la disciplina contenuta nell’articolo 3 comma 3 – che si connota come eccezionale rispetto al principio generale di cui all’articolo 2 comma 1 – risulta non pienamente compatibile con la normativa comunitaria, in quanto in tale disposizione viene esclusa la configurabilità di una fattispecie discriminatoria anche nei casi in cui le caratteristiche soggettive connesse alla religione, alle condizioni personali, all’handicap, all’età o alle tendenze sessuali del lavoratore incidano sulla mera modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, senza assumere una pregnanza determinante in ordine alla stessa. Tale previsione risulta altresì in contrasto con la disposizione di cui all’articolo 3, comma 5 dello schema di decreto, che esclude la sussistenza di una discriminazione nei soli casi in cui una determinata caratteristica soggettiva del lavoratore assurga a requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’ attività lavorativa, come peraltro prevede l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE.
Il richiamo al principio di proporzionalità e di ragionevolezza, di cui al sopraccitato articolo 3, comma 3, risulta incongruo e vago, essendo preferibile assumere come parametro di riferimento il principio di necessità, per circoscrivere la portata della disciplina derogatoria in questione.
Il secondo periodo del comma 6 dell’articolo 3 andrebbe – a giudizio dell’oratore – soppresso, in quanto nella direttiva comunitaria 2000/78/CE non è contenuto alcun riferimento ai profili attinenti alla libertà sessuale dei minori ed alla pornografia minorile, inquadrabili, quindi, in un ambito logico-sistematico diverso rispetto a quello all’esame.
All’articolo 4, comma 4 andrebbe contemplata un’ inversione dell’onere probatorio, in modo tale da consentire, attraverso la fissazione di “indici presuntivi”, una ragionevole e adeguata possibilità per gli interessati di fornire la prova riguardo a situazioni di discriminazione indiretta, altrimenti difficilmente deducibili in sede giurisdizionale.
L’articolo 5, comma 1, risulta eccessivamente generico per quel concerne l’individuazione degli organismi legittimati ad agire, nell’ambito dei quali vanno ricomprese non solo le parti sociali, ma anche ulteriori tipologie associative, tra le quali è possibile annoverare, a titolo esemplificativo, le associazioni rappresentative degli anziani, particolarmente importanti nell’attuale contesto socio-demografico, sempre più caratterizzato da processi di invecchiamento.
Occorre inoltre individuare una struttura organizzativa idonea a contrastare i fenomeni di discriminazione attraverso la promozione di azioni positive, conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente in altri paesi europei.

Il senatore VIVIANI, dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni formulate dal senatore Treu, prospetta l’opportunità di elaborare, per esigenze di organicità e di semplificazione legislativa, un testo normativo unitario, atto a recepire congiuntamente la direttiva 2000/78/CE, attinente alla parità di trattamento in materia di parità di condizioni di lavoro e la direttiva 2000/43/CE, in materia di discriminazioni razziali etniche.
Attesa l’incidenza della disciplina, contenuta nel provvedimento in titolo, su profili rientranti nell’ambito della contrattazione collettiva, appare opportuno procedere all’attivazione di meccanismi di concertazione con le parti sociali, in merito alle tematiche in questione. Inoltre sarebbe necessario – a giudizio dell’oratore – costituire un apposito organismo, composto anche da rappresentanti delle parti sociali, al quale possa essere affidato il compito di effettuare con continuità ed efficacia l’attività di monitoraggio, prevista all’articolo 13 della direttiva 2000/78/CE.
In linea generale, il Governo, in relazione a taluni profili, si è limitato ad un pedissequo e letterale recepimento della direttiva, mentre per altri ha del tutto omesso l’attuazione della stessa, producendo conseguentemente una proposta di recepimento lacunosa e inadeguata, quale è quella all’esame.
Il preambolo dello schema di decreto legislativo in titolo risulta privo di importanti riferimenti normativi, quali quello relativo alle leggi per il collocamento obbligatorio dei disabili e per la tutela contro le discriminazioni di genere. Peraltro quest’ultimo profilo, pur essendo richiamato nell’ambito dell’articolo 1, non è stato poi inserito nell’articolo 2 e nell’articolo 3, nonostante la pregnanza di tale tematica.
L’articolo 2, comma 2, richiama poi opportunamente l’articolo 43 del testo unico sull’immigrazione, rendendo tuttavia ancora più evidente la necessità di procedere all’elaborazione di un testo organico, relativamente alle disposizioni di recepimento delle due sopracitate direttive.
La nozione di molestia, contenuta nell’articolo 2, comma 3, risulta conforme a quella prevista nell’articolo 2, paragrafo 3 della direttiva, anche se sarebbe stato opportuno – a giudizio dell’oratore – accogliere l’invito, contenuto nella sopracitata disposizione comunitaria, a definire tale fattispecie conformemente alle leggi e alle prassi nazionali.
La disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del provvedimento in titolo, risulta incompleta e riduttiva rispetto alla previsione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2000/78/CE, in quanto andrebbe inserito nella disciplina di recepimento anche il riferimento all’affiliazione, oltre che all’attività, in organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione.
L’articolo 3, comma 2, è suscettibile di sminuire la valenza innovativa della disciplina comunitaria e risulta altresì piuttosto generico e vago, soprattutto in riferimento alla salvaguardia delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione sociale, di cui alla lettera b), e di sicurezza pubblica, tutela dell’ordine pubblico, prevenzione dei reati, di cui alla lettera c). La formulazione della lettera d), sullo stato civile e prestazioni che ne derivano, risulta poi oscura e suscettibile di dare luogo a problemi interpretativi.
Relativamente all’articolo 3, comma 3, l’oratore dichiara di condividere le valutazioni espresse dal senatore Treu in riferimento al requisito attinente all’incidenza delle caratteristiche soggettive sulla mera modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, rilevando altresì che tale previsione risulta difforme rispetto alla normativa di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE. Anche il richiamo ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, contenuti nella sopraccitato articolo 3 comma 3, risultano incerti e generici rispetto ai presupposti inerenti alla “finalità legittima” e al “requisito proporzionato”, contemplati nell’articolo 4, comma 1 della direttiva. Risulta altresì vago e poco chiaro il riferimento ai servizi di soccorso, previsto nello stesso articolo 3 comma 3 .
L’oratore prospetta inoltre l’opportunità di dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 11 della direttiva in questione, relativi, rispettivamente, alle azioni positive e alla protezione delle vittime.
In riferimento all’articolo 4, comma 2, il testo normativo risulta poco chiaro, a seguito dei profili di interferenza tra la disciplina di cui all’articolo 44 del testo unico sull’immigrazione – nello stesso richiamata – e quella contenuta nell’articolo in questione.
Sono ravvisabili, inoltre, risvolti problematici in ordine all’articolo 4, comma 4, relativamente alla mancata previsione di un’inversione dell’onere della prova, che risulta invece necessaria e opportuna per tale tipologia di procedimenti giurisdizionali.
Per quel che concerne l’articolo 5, andrebbero individuate in maniera più precisa e puntuale le organizzazioni legittimate ad agire in sede giurisdizionale.
L’oratore rileva infine che non sono state recepite le disposizioni degli articoli 13 e 14 della direttiva 2000/78/CE, riguardanti, rispettivamente, il dialogo sociale ed il dialogo con le organizzazioni non governative.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


IN SEDE REFERENTE

(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell’occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall’Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge di iniziativa governativa.
(514) MANZIONE. – Modifica all’articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali.
(1202) RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche e sindacali.
(2008) DI SIENA ed altri. – Misure per l’estensione dei diritti dei lavoratori.
e petizione n. 449 ad essi attinente
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta dell’8 maggio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di giovedì 8 maggio, essendosi già chiusa la discussione generale sui disegni di legge in titolo, il rappresentante del Governo ha svolto la replica. Dà quindi la parola al relatore.

Il relatore TOFANI osserva preliminarmente che la discussione svoltasi ha avuto caratteri di particolare complessità ed ampiezza, ed ha anche risentito dell’eco del dibattito già avviato in Commissione sul testo originario del disegno di legge n. 848, che, per la parte già definitivamente licenziata dalle Camere, ha dato vita alla legge n. 30 del 2003. Dai vari interventi dei parlamentari aderenti ai gruppi politici dell’opposizione, è emersa poi con chiarezza un’impostazione di fondo radicalmente diversa rispetto a quella proposta dal Governo, e tale diversità è testimoniata anche dal contenuto di una parte considerevole degli emendamenti presentati, che, a prescindere dalle proposte di modifica ispirate ad una chiara finalità ostruzionistica, danno corpo ad un differente approccio ai temi degli incentivi all’occupazione, degli ammortizzatori sociali e dell’arbitrato. Inoltre, proprio l’ampiezza e l’organicità delle riforme prospettate nel testo all’esame ha suscitato un interesse che è andato al di là dei componenti della Commissione e che ha sollecitato ad intervenire nella discussione generale non pochi senatori che di essa non fanno parte.
Peraltro, occorre anche ricordare che il Governo ha presentato emendamenti interamente sostitutivi degli articoli da 1 a 3, al fine di recepire ed attuare i contenuti del Patto per l’Italia, che tuttaia ha già trovato una sua parziale realizzazione con la già citata legge n. 30, di cui il disegno di legge n. 848-bis rappresenta il necessario completamento.
Gli emendamenti del Governo, dunque, modificano in modo significativo il testo originario del disegno di legge n. 848-bis: con l’emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell’articolo 1, relativo agli incentivi all’occupazione, viene opportunamente ribadito il richiamo al rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché l’impegno a conformarsi agli orientamenti annuali dell’Unione europea in materia di occupabilità. Per quanto concerne i criteri ed i principi direttivi, viene posta in rilievo, alla lettera a) del comma 1, l’esigenza di dare vita ad un riordino generale degli schemi di incentivazione delle nuove assunzioni, articolato e graduato in connessione con le caratteristiche soggettive degli interessati, con particolare riferimento a coloro che sono comunque collocati in posizione marginale sul mercato del lavoro. Con la lettera b) si prevede l’adozione di norme di semplificazione delle misure di incentivazione finanziaria, da articolare in funzione dell’obiettivo della stabilizzazione delle prestazioni di lavoro, mentre la lettera c) si occupa dell’incentivazione del lavoro a tempo parziale, con riferimento alle ipotesi di espansione della base occupazionale nelle quali siano coinvolti soggetti tradizionalmente in posizione di debolezza sul mercato del lavoro. La lettera d) si occupa del collegamento tra le politiche di incentivazione finanziaria e le politiche di sviluppo e di riequilibrio territoriale, mentre spetta al principio di delega di cui alle successiva lettera e) assicurare il coordinamento con la disciplina sulla verifica dello stato di disoccupazione e sugli ammortizzatori sociali. Con la lettera f), infine, si provvede ad incentivare l’investimento in attività di formazione continua, anche attraverso l’utilizzo del contributo dello 0,30 per cento, di cui all’articolo 118 della legge n. 388 del 2000.
Importanti novità sono contenute anche nell’emendamento 2.1, interamente sostitutivo dell’articolo 2, recante la delega per il riordino degli ammortizzatori sociali. Di particolare rilievo,in proposito, i principi di delega, di cui alla lettera a) del comma 1, riguardanti la revisione del sistema delle tutele in caso di disoccupazione e in costanza di rapporto di lavoro, da articolare in relazione a distinte tipologie di trattamento a base assicurativa e a base solidaristica, alle condizioni di ammissibilità, alla maggiore corrispondenza tra contribuzioni e prestazioni; tale ultimo principio, in connessione con l’effettività della prestazione d’opera, viene richiamato anche per quanto concerne i benefici concessi sulla base di requisiti ridotti. L’assetto proattivo delle tutele, richiamato dalla lettera b), mira a creare le condizioni per incentivare la ricerca di lavoro, attraverso la verifica periodica dello stato di disoccupazione, la frequenza obbligatoria a programmi formativi, da attuare anche attraverso la sperimentazione di forme di bilateralità che concorrano a definirne l’orientamento, e la perdita del diritto al sostegno al reddito nel caso di rifiuto delle azioni formative ovvero delle occasioni di occupazione o di prestazione di lavoro irregolare. L’accento posto nel disegno di legge delega all’esame sulla formazione è confermato anche dalla lettera g), riguardante l’adozione di interventi formativi, concordati con i servizi per l’impiego, per i lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o di ristrutturazione aziendale.
Nell’ambito delle modifiche proposte dal Governo al disegno di legge n. 848-bis e finalizzate a dare attuazione al Patto per l’Italia, occorre poi ricordare l’emendamento 2.0.1, che provvede ad incrementare al 60 per cento della retribuzione, l’indennità ordinaria di disoccupazione, portando la durata massima complessiva del trattamento a ventiquattro mesi, elevati a trenta per i lavoratori licenziati da aziende operanti nelle aree individuate ai sensi dell’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, e dando vita ad un meccanismo a scalare, che prevede la riduzione degli importi nel terzo e quarto trimestre di erogazione, nella misura, rispettivamente del 40 e 30 per cento della retribuzione.
Una parte consistente del dibattito – prosegue il relatore – è stata poi dedicata all’esame dell’emendamento 3.1, interamente sostitutivo dell’articolo 3, che recepisce quanto previsto dall’allegato 2 del Patto per l’Italia: malgrado l’avviso contrario espresso dagli esponenti dei Gruppi politici dell’opposizione, occorre ribadire, come già il relatore ha affermato più volte nel corso della discussione, che le disposizioni proposte dal Governo non costituiscono in alcun modo una sospensione delle garanzie stabilite all’articolo 18 della legge n. 300 del 1970, e che queste ultime non vengono messe in discussione. In proposito, occorre sottolineare che la sostanziale diversità contenutistica dell’emendamento 3.1 rispetto all’articolo 3 del disegno di legge n. 848-bis, dà la misura della disponibilità del Governo a rimeditare, anche alla luce del confronto con le parti sociali, le sue proposte originarie sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
Si tratta – prosegue il relatore – di applicare un principio, relativo al non computo dei lavoratori neoassunti, che, come ricorda il Patto per l’Italia, è stato concordato tra il Governo e le parti sociali, ai fini dell’individuazione del campo di applicazione dello Statuto dei lavoratori; anche in passato, peraltro, il principio del non computo è stato recepito in intese tra Governo e parti sociali, poi tradotte in norme di legge, che hanno interessato i contratti di formazione lavoro nel 1984, i contratti di apprendistato nel 1987, i contratti di reinserimento nel 1991, i lavoratori interinali nel 1997 e i lavoratori socialmente utili nel 2000.
L’emendamento 3.1 ripropone dunque la formula del non computo, limitandola, in via sperimentale, ad un periodo di tre anni e al solo articolo 18 dello Statuto dei lavoratori; a differenza degli accordi sopra citati, inoltre, non vengono coinvolti i diritti sindacali. Occorre poi considerare che il monitoraggio sull’applicazione della sperimentazione, con la verifica congiunta del Governo e delle parti sociali dopo due anni, offre un’ulteriore garanzia sull’obiettività della valutazione in ordine agli effetti prodotti in termini di incentivazione dell’occupazione e della crescita dimensionale delle imprese.
Per i motivi su esposti, il relatore ha ritenuto a suo tempo di esprimere perplessità sulla decisione di abbinare il disegno di legge n. 2008, di cui è primo firmatario il senatore Di Siena, in quanto esso, diversamente dal testo proposto dal Governo, interviene a modificare sostanzialmente l’articolo 18 della legge n. 300 del 1970.
Dopo aver ricordato che il Governo propone la soppressione dell’articolo 4, in materia di arbitrato, il relatore, avviandosi a concludere la sua replica, osserva che in alcuni disegni di legge sottoscritti dai senatori facenti capo ai Gruppi politici del centro sinistra è possibile ravvisare un significativo impegno ad approfondire temi rilevanti, alcuni dei quali costituiscono anche l’oggetto del disegno di legge n. 848-bis. Auspica pertanto che, nel prosieguo del dibattito, ferma restando l’impostazione di fondo della proposta del Governo, sia possibile dare vita ad un confronto aperto, che consenta anche di apportare al testo del disegno di legge n. 848-bis i miglioramenti dei quali si ravvisi l’opportunità.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

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