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Home - Senato - Commissione Lavoro, pubblico e privato

Commissione Lavoro, pubblico e privato

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 29 luglio 2004. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maurizio Sacconi.

Schema di decreto legislativo modificativo e correttivo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro.
Atto n. 387.
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 luglio 2004.

Angelo SANTORI (FI), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

Carmen MOTTA (DS-U) illustra la sua proposta di parere alternativo (vedi allegato 2), evidenziando come esso esprima le perplessità già manifestate dal suo gruppo nel corso della discussione.
Dichiara quindi di non condividere la proposta di parere del relatore con particolare riferimento all’osservazione relativa all’articolo 1, di cui al punto V, con la quale si prevede la definizione di un regime autorizzatorio agevolato anche per i gestori di siti Internet e di editoria elettronica che operano mediante l’utilizzo di banche dati e curricula o che curano l’inserzione di offerte di lavoro, ovvero di annunci di ricerca e selezione del personale: evidenziata la delicatezza della materia, sottolinea come l’ipotesi prospettata andrebbe eventualmente disciplinata con uno specifico provvedimento su cui svolgere un attento confronto con il contributo dell’opposizione. Evidenzia infine come un’analoga osservazione, inizialmente proposta, sia stata espunta dal parere espresso ieri sul medesimo provvedimento dalla XI Commissione lavoro del Senato.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ritiene condivisibile la perplessità manifestata dal deputato Motta, ricordando come, pur essendo la norma di delega ispirata ad un principio di ampliamento dei soggetti autorizzati all’intermediazione, occorra tuttavia la dovuta attenzione nella definizione dei soggetti medesimi, che devono possedere adeguati requisiti. Evidenzia a tale riguardo perplessità in merito all’autorizzazione di funzioni di intermediazione per le organizzazioni sindacali, ritenendo che possa costituire un vincolo per il libero esercizio della loro specifica funzione di tutela dei lavoratori. Esprime altresì perplessità relativamente all’osservazione nella proposta di parere del relatore sull’articolo 3, di cui alla lettera b), punto I, in base alla quale il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti, anche nel caso degli appalti di opere e di lavoro: ritiene si possano in tal modo violare principi del diritto civile e diritti soggettivi dell’imprenditore.
Manifesta infine perplessità in ordine all’osservazione relativa all’articolo 4, lettera c), punto I, in base alla quale, in caso di somministrazione irregolare, appalto e distacco, il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore.

Andrea DI TEODORO (FI) dichiara di condividere le perplessità manifestate dal presidente relativamente all’osservazione nella proposta di parere del relatore sull’articolo 3, alla lettera b), punto I, in ordine all’obbligazione in solido dell’imprenditore con l’appaltatore. Rilevato inoltre come, con l’articolo 3 dello schema di decreto legislativo si introduca una considerevole differenziazione di sanzioni pecuniarie precedentemente dello stesso ammontare per attività svolte senza autorizzazione: invita il relatore ad inserire un’osservazione in merito nella sua proposta di parere.

Antonino LO PRESTI (AN) osserva, con riferimento alle osservazioni del presidente riferite alla proposta del relatore sull’articolo 3, lettera b), punto I, che la previsione di un obbligazione in solido dell’imprenditore con l’appaltatore può essere condivisibile solo se sussistono adeguate possibilità di controllo da parte dell’imprenditore. In ordine all’osservazione proposta relativamente all’articolo 4, punto I, ritiene si tratti di un’opportuna garanzia per il lavoratore, il quale può far valere i propri diritti con le garanzie del procedimento giudiziale.
Esprime infine la propria netta contrarietà relativamente all’osservazione sull’articolo 1, punto III, in base alla quale andrebbe riconosciuta la possibilità di svolgere attività di intermediazione anche per le confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, ritenendo sufficiente l’attuale previsione di cui all’articolo 1 dello schema di decreto legislativo, che autorizza tale attività per le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro aderenti ad organizzazioni rappresentative e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro.

Aldo PERROTTA (FI) manifesta la propria contrarietà all’autorizzazione dell’attività di intermediazione per le organizzazioni sindacali dei lavoratori, ritenendo che ciò determini forti vincoli per la capacità di tutelare gli interessi dei lavoratori, configurando una sorta di conflitto di interessi e producendo un grave danno della libertà sindacale. Evidenzia altresì come tale previsione determini un privilegio per le confederazioni sindacali nei confronti dei piccoli sindacati.

Cesare CAMPA (FI) evidenziato come la riforma del mercato del lavoro costituisca un processo in via di svolgimento, i cui sviluppi sono da verificare periodicamente, ritiene che l’ampliamento della platea dei soggetti autorizzati all’intermediazione possa avvenire progressivamente. Al riguardo, il Governo dovrebbe essere chiamato a riferire periodicamente al Parlamento in ordine all’andamento del processo in atto per apportarvi i necessari correttivi.

Emilio DELBONO (MARGH-U) invita il relatore a sopprimere, nella sua proposta di parere, relativamente all’articolo 1, il punto V, che prevede la definizione di un regime autorizzatorio agevolato anche per i gestori di siti internet e di editoria elettronica che si occupino di intermediazione: evidenzia infatti come la liberalizzazione avviata nel settore dell’intermediazione debba essere a garanzia dei lavoratori ed evitare i rischi collegati a generalizzate autorizzazioni per soggetti che non abbiano i necessari requisiti e la dovuta professionalità.
Sollecitato inoltre un chiarimento in ordine al punto 7, relativamente al lavoratore avente lo stesso inquadramento legale e contrattuale cui fare riferimento per la determinazione della sanzione in caso di violazione del contratto di apprendistato, evidenzia come non sia condivisibile la previsione dell’articolo 11, in base alla quale sono possibili transazioni e rinunce a diritti da parte del lavoratore nel passaggio ad un contratto di lavoro a progetto. Evidenzia quindi come non sia condivisibile l’articolo 14 dello schema di decreto legislativo, che prevede l’abolizione del divieto di adibire il lavoratore apprendista ai lavori di manovalanza e di serie, sottolineando come la legge delega n. 30 del 2003 prevedesse un preciso profilo formativo per l’apprendista. Rileva infine come un processo di continua modifica dei decreti attuativi della legge Biagi determini mancanza di certezza del diritto e l’introduzione di norme non previste in sede di delega.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ritiene, con riferimento all’ultima osservazione del deputato Delbono, che sia positivo un continuo dialogo tra le parti sociali che produca condivisione e consenso su norme di particolare rilievo come quelle che disciplinano il mercato del lavoro. Relativamente all’articolo 14, osserva che, sebbene siano condivisibili sul piano del principio le perplessità manifestate, occorra anche tenere presente la realtà della vita delle aziende, in particolare se di piccole dimensioni, nella quale i lavoratori, anche se apprendisti, sono chiamati ad una fattiva collaborazione su ogni piano. Relativamente all’autorizzazione all’attività di intermediazione per le organizzazioni sindacali, rileva come, nel corso della discussione del medesimo provvedimento presso la Commissione lavoro del Senato, anche autorevoli esponenti dell’opposizione abbiano evidenziato che l’inclusione delle associazioni sindacali nell’ambito dei soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività di intermediazione comporta un vero e proprio stravolgimento della natura di tali organizzazioni e del loro rapporto con le istituzioni. Sottolinea pertanto come il relativo dibattito susciti riflessioni che prescindono dagli schieramenti politici.

Emerenzio BARBIERI (UDC) osserva, con riferimento alla proposta di parere del relatore sull’articolo 1, punto I, che le unioni di comuni rappresentano entità con utilità molto dubbia, che servono sostanzialmente solo per fini clientelari; analoghe considerazione ritiene valgano per le comunità montane. Sottolineato come occorra piuttosto perseguire fusioni tra comuni, che consentano risparmio di risorse pubbliche e maggiore efficienza nei servizi, evidenzia come l’osservazione sull’articolo 1, punto V, possa produrre il rischio di una sorta di caporalato elettronico.

Cesare CAMPA (FI) ricorda come in Italia non abbia mai funzionato un mercato del lavoro in cui potessero efficacemente incontrarsi domanda ed offerta: ribadisce come la presente fase debba considerarsi sperimentale, con l’auspicio di pervenire ad una organizzazione più efficiente di tale mercato. Quanto all’osservazione del deputato Barbieri relativa alle unioni di comuni, ritiene che, nell’attuale realtà istituzionale, esse possano fornire più efficacemente alcuni servizi, come quello dell’intermediazione. Sul punto V delle osservazioni proposte dal relatore all’articolo 1, evidenzia come l’attività di intermediazione realizzata dai gestori di siti internet e di editoria elettronica sia una realtà che è opportuno far emergere e regolarizzare, verificando peraltro, dopo un congruo periodo, il loro funzionamento.

Roberto GUERZONI (DS-U) evidenzia come l’osservazione introdotta nella proposta di parere del relatore relativamente all’articolo 1, punto V, sia frutto di una pressione lobbistica, non essendo previsti nella norma di delega i gestori dei siti internet e di editoria elettronica tra i soggetti autorizzati alla funzione di intermediazione.

Dario GALLI (LNFP) condivide l’opportunità che il regime autorizzatorio agevolato per le attività di intermediazione riguardi specifici soggetti, osservando come non sia condivisibile l’inserimento tra di essi delle organizzazioni dei datori e dei prestatori di lavoro. Evidenzia altresì come il problema reale sia rappresentato dalla disponibilità di lavoro, essendovi meccanismi di incontro tra domanda e offerta che non seguono i canali che vorrebbero prevedersi sul piano legislativo: ritiene pertanto che, quanto ai soggetti autorizzati all’intermediazione, debbano evitarsi inutili orpelli che determinano l’aumento dei costi sociali pagati dalla collettività. Sul piano operativo, condivide le osservazioni del deputato Campa, ritenendo che, nella presente fase transitoria, debbano essere autorizzati specifici soggetti all’attività di intermediazione, verificando successivamente la possibilità del loro ampliamento.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI sottolinea preliminarmente come occorra sviluppare in Italia un mercato del lavoro efficiente che faccia incontrare la domanda e l’offerta in maniera tempestiva: evidenzia l’utilità a tal fine delle tecnologie informatiche, da valorizzare attraverso la cosiddetta borsa del lavoro, alla quale devono affluire dati da un’ampia platea di soggetti. Ricordato in proposito come, sul piano concreto, svolgano già attività di intermediazione istituzioni come le scuole e le università, peraltro già autorizzate, sottolinea l’opportunità che anche l’intermediazione offerta da gestori di siti internet e di editoria elettronica possa esplicare effetti positivi per il mercato del lavoro, dovendosi nel contempo superare la situazione di assenza di regole che impedisce, in tale ambito, la repressione di forme di intermediazione di dubbia liceità.
Quanto all’autorizzazione all’attività di intermediazione per le organizzazioni sindacali, ricorda come essa sia prevista dalla cosiddetta legge Biagi che ha concretizzato il patto per l’Italia siglato dalle parti sociali. Ritiene pertanto che l’osservazione proposta dal relatore relativamente all’articolo 1, punto III, rappresenti un ulteriore specificazione del relativo principio. Evidenzia peraltro come la presente fase di sperimentazione necessiti di verifiche che dovranno successivamente condurre alla definizione di un decreto legislativo frutto delle esperienze compiute.
Quanto all’osservazione proposta dal relatore relativamente all’articolo 3, punto I, evidenzia come l’obbligazione in solido tra il committente imprenditore e l’appaltatore sia già prevista per gli appalti di servizi e sia opportuno estenderla agli appalti di opere e di lavoro, anche al fine di favorire processi di responsabilizzazione e controllo in tale ambito. Relativamente all’osservazione proposta all’articolo 4, punto I, evidenzia come sia già prevista la sanzione a carico dell’utilizzatore della costituzione di un rapporto di lavoro in caso di somministrazione irregolare, risultando opportuno che l’irregolarità venga appurata sul piano giudiziale.
Quanto alle osservazioni formulate dall’opposizione relativamente all’articolo 11, sottolinea come la possibilità di transazioni e rinunce a diritti riguardi il rapporto di lavoro pregresso e sia finalizzata a favorire il passaggio da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a rapporti di lavoro più qualificati, come quelli a progetto. In ordine all’articolo 14, osserva che i contratti di formazione lavoro erano meno garantisti di quelli di apprendistato dal punto di vista degli obiettivi formativi. In merito all’osservazione del deputato Barbieri relativa all’autorizzazione all’attività di intermediazione per le unioni di comuni, sottolinea come essa sia stata definita d’intesa tra Governo e Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
Dichiara infine di condividere l’esigenza che le Camere vengano periodicamente informate sull’andamento della sperimentazione nel mercato del lavoro, in attesa della presentazione dello di decreto legislativo, che dovrà fondarsi sulla esperienza compiuta e verrà presumibilmente definito nella primavera del prossimo anno.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, essendo imminenti votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell’esame alla seduta pomeridiana di oggi.

 


UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ATTI DEL GOVERNO Giovedì 29 luglio 2004. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maurizio Sacconi.


La seduta comincia alle 14.30.


Schema di decreto legislativo modificativo e correttivo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro.
Atto n. 387.
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana di oggi.

Angelo SANTORI (FI), relatore, preso atto dei rilievi emersi nel corso della discussione sulla sua proposta di parere, apprezza le considerazioni svolte dal deputato Campa relative all’opportunità di accompagnare il processo di riforma del mercato del lavoro con progressivi aggiustamenti dettati dall’esperienza, tenendo comunque presente lo spirito informatore della legge Biagi nel senso di favorire una maggiore flessibilità ed efficienza del mercato del lavoro.
Si dichiara quindi disponibile ad apportare alcune modifiche alla sua proposta di parere, sopprimendo, in premessa, le parole «ritenuto che il decreto legislativo in titolo dia puntuale e tempestiva applicazione alla legge di delega n. 30 del 2003». Quanto all’osservazione del deputato Barbieri relativa alle unioni di comuni e alle comunità montane, salva restando una valutazione complessiva sulle loro funzioni, da compiere in altra sede, ritiene che, nella presente realtà istituzionale, possa mantenersi l’osservazione tendente ad autorizzare tali enti all’attività di intermediazione.
In ordine all’osservazione da egli stesso proposta all’articolo 1, punto III, relativamente alla quale sono state formulate obiezioni anche da rappresentanti dei gruppi di maggioranza, ritiene che si possa inserire, tra le osservazioni, alla lettera a), un primo paragrafo nei seguenti termini: «Prima di ipotizzare ulteriori norme sulla possibilità per le confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché per le loro federazioni e strutture territoriali aderenti, di svolgere attività di intermediazione ai sensi dell’articolo 6, ed anche ai più complessivi fini di una riconsiderazione di tale possibilità, il Governo effettui una approfondita rilevazione e riferisca alle Commissioni parlamentari, entro 15 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 176 del 2003, con dettagliato rapporto scritto, sui risultati conseguiti in materia di collocamento al lavoro dalla specifica attività delle sopraddette confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro».
Quanto all’osservazione formulata sull’articolo 1, punto V, giudica convincenti le osservazioni svolte dal sottosegretario Sacconi, ritenendo peraltro opportuno, in relazione alle obiezioni sollevate, sostituire la parola «agevolato» con la parola «speciale» o «specifico».

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, osserva come, pur condividendo personalmente le perplessità sollevate in merito allo svolgimento di funzioni di intermediazione da parte delle organizzazioni sindacali, occorra realisticamente tenere presenti, nella presente fase, le norme in materia dettate dalla legge di delega n. 30 del 2003 e dal decreto legislativo attuativo n. 276 del 2003: ritiene pertanto opportuno inserire tra le osservazioni, alla lettera a), il paragrafo di cui il relatore ha dato lettura, con il quale si affronta in maniera critica, nei limiti in cui è possibile nella presente fase, l’autorizzazione all’attività di intermediazione per le organizzazioni sindacali.

Emerenzio BARBIERI (UDC) rileva come, su una materia delicata quale quella affrontata nel provvedimento in esame, sia opportuno un approfondito confronto costruttivo, innanzitutto all’interno della maggioranza: apprezzata la disponibilità del relatore a modificare la sua proposta di parere, giudica tuttavia insufficienti le modifiche da egli proposte. Ritiene pertanto opportuno consentire un ulteriore spazio di approfondimento prima dell’espressione del parere della Commissione.

Dario GALLI (LNFP), evidenziato come il Parlamento sia libero di valutare le leggi in vigore, anche se contenenti norme di delega, osserva come, pur essendo condivisibile l’impianto della legge Biagi, alcune sue norme non lo siano, in particolare per quanto attiene all’autorizzazione all’attività di intermediazione per le organizzazioni sindacali. Sottolineato come il Governo, nella sua attività di definizione delle norme delegate, debba attenersi agli indirizzi formulati in sede parlamentare – con particolare riferimento alle osservazioni formulate dai gruppi di maggioranza -, sottolinea il rischio di una elefantiaca organizzazione in materia di intermediazione, settore che dovrebbe invece essere liberato da vincoli normativi assecondando gli sviluppi del mercato. Ritiene pertanto opportuno un ulteriore approfondimento sul parere che la Commissione è chiamata ad esprimere.

Roberto GUERZONI (DS-U) osserva, con riferimento alla modifica proposta dal relatore relativamente all’osservazione sull’articolo 1, punto V, che la sostituzione della parola «agevolato» con quella «speciale» non offre una soluzione rispetto al problema sollevato, determinandone probabilmente un ulteriore aggravamento. Evidenzia inoltre come non sia urgente definire, nell’ambito del provvedimento in esame, la materia affrontata al punto V.

Luigi MANINETTI (UDC), condivise le osservazioni formulate dai deputati Barbieri e Dario Galli, ritiene opportuno un ulteriore approfondimento del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere, in particolare al fine di non introdurre inutili complicazioni in ambiti che dovrebbero essere semplificati.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI evidenzia come, nel pieno rispetto delle prerogative parlamentari, è auspicabile che la Commissione esprima il proprio parere nella giornata odierna, al fine di consentire l’approvazione del provvedimento correttivo del decreto legislativo n. 276 del 2003, in sede di Consiglio dei ministri, prima della pausa estiva. Ritiene peraltro che sia stata già svolta un’ampia discussione che dovrebbe tradursi nell’approvazione del parere.

Andrea DI TEODORO (FI) ritiene, in considerazione dei diversificati rilievi emersi, anche all’interno dei gruppi di maggioranza, che la Commissione potrebbe esprimere il proprio parere solo con riferimento alle norme riguardanti la disciplina transitoria dei contratti di formazione lavoro, che risulta di particolare urgenza.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, preso atto delle osservazioni formulate nel corso della discussione, diversificate e trasversali rispetto ai tradizionali schieramenti di maggioranza e opposizione, ritiene, in ragione della propria responsabilità istituzionale, di dover garantire un ulteriore spazio di approfondimento prima dell’espressione del parere della Commissione.
Essendo peraltro imminenti votazioni in Aula, rinvia il seguito dell’esame al termine della seduta pomeridiana dell’Assemblea.

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