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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)

273ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
RAGNO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 15,15.


IN SEDE REFERENTE
(3135) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali
(Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 13 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione generale. Avverte quindi che si procederà all’illustrazione dell’ordine del giorno e degli emendamenti riferiti al decreto-legge n. 249.
Prima di dare la parola ai senatori iscritti a parlare, fa presente che, considerata anche la segnalazione contenuta nel parere della 1a Commissione permanente, ha ravvisato un profilo di improponibilità, ai sensi dell’articolo 97, comma 1 del Regolamento del Senato, per i seguenti emendamenti: 1.22, 1.21, 1.0.2, 2.0.6, 2.0.1 e 2.0.2. Si riserva di rimettere la questione al presidente Zanoletti, per le relative deliberazioni in materia e, pertanto, propone di accantonare la trattazione degli emendamenti predetti.
Avverte altresì che la 1a Commissione permanente ha espresso parere contrario sull’emendamento 1.18. Ricorda infine che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo condizionato sul testo del decreto-legge. La condizione posta dalla Commissione bilancio risulta recepita peraltro dall’emendamento 1.1 del relatore.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente.
Si passa all’illustrazione degli emendamenti e dell’ordine del giorno riferiti al decreto-legge n. 249.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) illustra l’ordine del giorno 11/3135/1, che intende affrontare il problema del disimpegno di FIAT Auto rispetto allo stabilimento Alfa Romeo di Arese. Anche se si tratta di una questione che esula dall’ambito soggettivo di applicazione del decreto-legge all’esame, occorre tenere presente che, per i predetti lavoratori, un accordo siglato in ambito regionale prevede l’insediamento di attività industriali nello stesso sito di Arese, con conseguente assorbimento degli esuberi della FIAT: 115 operai dell’Alfa Romeo sarebbero infatti già stati assunti da una casa automobilistica inglese, se, per motivi burocratici, non fossero state bloccate le procedure per l’affitto dei capannoni. Le organizzazioni sindacali non chiedono la proroga dei trattamenti di sostegno al reddito, ma il trasferimento dei lavoratori alle imprese che ne fanno richiesta. Solo nel caso di un rallentamento dei processi di ricollocazione lavorativa, si potrebbe ricorrere anche a proroghe della cassa integrazione guadagni straordinaria, in scadenza al 31 dicembre 2004, da negoziare con le organizzazioni sindacali. Occorrerebbe pertanto chiarire se il Governo intenda intervenire per sanare la situazione descritta e se ritenga che tale intervento possa essere effettuato nel decreto-legge in conversione ovvero nella legge finanziaria per il 2005.

Il sottosegretario VIESPOLI fa presente che nell’ambito dell’iter parlamentare di approvazione del disegno di legge finanziaria per il 2005 è intenzione del Governo proporre un emendamento riguardante la disciplina della proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria: in questa sede la questione alla quale ha fatto riferimento il senatore Malabarba potrebbe pertanto trovare un riferimento normativo utilizzabile. Si riserva comunque di approfondire la questione e di pronunciarsi sull’ordine del giorno nella fase procedurale di espressione del parere del Governo e del relatore.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) prosegue quindi la sua esposizione illustrando l’emendamento 1.9 che, sulla scia dell’ordine del giorno testé illustrato, prevede la proroga per un periodo di dodici mesi del trattamento straordinario del trattamento salariale per i lavoratori dello stabilimento Alfa Romeo di Arese, prospettando in tal modo una soluzione transitoria, nel caso di un ulteriore rinvio della ricollocazione dei predetti lavoratori. L’emendamento 1.7 si propone invece di sopprimere il comma 3 dell’articolo 1, con il quale il Governo introduce surrettiziamente una modifica strutturale nel regime degli ammortizzatori sociali, rendendo nei fatti superflua la prosecuzione dell’esame del disegno di legge n. 848-bis. La disposizione in questione avrebbe infatti dovuto limitarsi a disciplinare i casi di decadenza dai trattamenti con riferimento alla proroga della cassa integrazione straordinaria finalizzata ad accompagnare la cessazione delle attività di alcune aziende del settore tessile. E’ invece inaccettabile il fatto che si introduca una modifica organica della legge n. 223 del 1991, al di fuori di qualsiasi riflessione di carattere generale sul riordino dell’intero sistema degli ammortizzatori sociali, oggetto del citato disegno di legge n. 848-bis. Con il comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge in conversione, il Governo assimila il regime della cassa integrazione a quello della mobilità, creando di fatto condizioni molto più favorevoli ai licenziamenti: il lavoratore che fruisce del trattamento straordinario di integrazione salariale si trova infatti in una condizione di sospensione del rapporto, il che comporta in alcuni casi la concreta possibilità di una reintegrazione sul posto di lavoro. La nuova normativa lo costringe invece ad accettare una qualsiasi nuova offerta di lavoro, anche precario, a pena di decadenza dai trattamenti, dando così, di fatto, per scontata la risoluzione del precedente rapporto.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) ricorda di avere posto nel corso della discussione generale il problema dell’ambito soggettivo di applicazione della normativa in discussione e, in particolare, del suo carattere strutturale. Condivide pertanto i rilievi critici del senatore Malabarba circa l’intenzione del Governo di aggirare la discussione sul disegno di legge n. 848-bis, mediante la surrettizia introduzione di una norma riduttiva delle tutele per i lavoratori che fruiscono dei trattamenti di cassa integrazione salariale straordinaria e di mobilità. Nel sottoscrivere l’emendamento 1.7, esprime pertanto l’auspicio che il Sottosegretario voglia prendere in considerazione i rilievi critici svolti e modificare in modo sostanziale il comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 249.

Il senatore TREU (Mar-DL-U) aggiunge la sua firma all’emendamento 1.7, ritenendo del tutto condivisibili le osservazioni dei senatori Malabarba e Battafarano: considerato infatti il protrarsi negli anni dell’iter di approvazione del disegno di legge n. 848-bis, la scelta di anticiparne una parte significativa nel decreto-legge in conversione, senza prevedere alcun raccordo sistematico con il progetto di riordino degli ammortizzatori sociali, tuttora inattuato, appare del tutto irragionevole. Si associa pertanto all’auspicio, già espresso dal senatore Battafarano, che il rappresentante del Governo voglia prendere in considerazione i fondati rilievi espressi nel corso della discussione e rivedere in modo sostanziale la norma in discussione.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) sottoscrive l’emendamento 1.7.

Dopo che il relatore alla Commissione VANZO (LP) ha sottolineato l’esigenza di assicurare comunque un adeguato livello di tutela per i lavoratori che si trovano in Cassa integrazione, il sottosegretario VIESPOLI fa presente che, nelle intenzioni del Governo, la norma in discussione non si proponeva tanto di inasprire un regime sanzionatorio, già peraltro esistente, quanto di instaurare un meccanismo, che gli risulta peraltro ampiamente condiviso dai Gruppi politici, in base al quale nel periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinario si potessero introdurre attività di formazione e riqualificazione mirate alla ricollocazione dei soggetti interessati sul mercato del lavoro. Anche se è vero che la norma in discussione si colloca al di fuori di un provvedimento sistematico di riordino degli ammortizzatori sociali, occorre però tenere presente che la sua impostazione riprende quella della legislazione vigente per alcune situazioni di emergenza. Il sistema sanzionatorio in discussione intende infatti fare fronte al rischio, sempre presente, che il protrarsi oltre misura del periodo di fruizione degli strumenti di integrazione del reddito possa realizzare una condizione sfavorevole al rientro del lavoratore sul mercato del lavoro e dare luogo, nei fatti, ad interventi di tipo assistenzialistico, suscettibili di minare la credibilità di strumenti che invece devono essere migliorati, proprio al fine di consentirne una più razionale e proficua utilizzazione.
Alla luce di queste considerazioni, il rappresentante del Governo si riserva di svolgere i necessari approfondimenti al fine di verificare la possibilità di rendere la formulazione del testo in discussione più aderente allo spirito della norma, secondo le finalità da lui indicate.
Rispondendo ad una obiezione del senatore MALABARBA (Misto-RC), ad avviso del quale le osservazioni del Sottosegretario non considerano che l’attuale formulazione del comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 249 comporta una equiparazione di fatto della cassa integrazione guadagni straordinaria alla mobilità, il rappresentante del GOVERNO fa infine presente che la norma deve intendersi comunque riferita alle situazioni di proroga dei trattamenti.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) osserva che, ove il Governo intenda riformulare la disposizione in discussione, occorrerà chiarire meglio l’ambito soggettivo di applicazione di essa.

Dopo che il senatore TREU (Mar-DL-U) ha ribadito l’esigenza di collocare la disciplina dei casi di decadenza dai trattamenti di integrazione del reddito nell’ambito del riordino della riforma degli ammortizzatori sociali, il sottosegretario VIESPOLI nel prendere atto dei rilievi emersi nel corso della discussione, ribadisce la sua intenzione di valutare la possibilità di rettificare la formulazione del comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 249, sulla base delle considerazioni da lui precedentemente svolte.

Concludendo l’illustrazione degli emendamenti da lui sottoscritti, il senatore MALABARBA (Misto-RC) si sofferma sull’emendamento 1.8 che, sempre con riferimento al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge in conversione, in via subordinata rispetto alla proposta di soppressione, si propone di rendere meno gravose per il lavoratore le condizioni di decadenza dal trattamento.

Il relatore VANZO (LP), dopo avere ricordato che gli emendamenti 1.2 e 1.3 si propongono di rendere più chiaro il testo normativo, sottolinea che l’emendamento 1.1 recepisce la condizione posta nel parere della Commissione bilancio. L’emendamento 1.4 si propone invece di estendere la disciplina dei casi di decadenza dal trattamento anche al lavoratore che ne fruisca con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione. Alla stessa disposizione si riferisce anche l’emendamento 1.5, che dispone la decadenza medesima nel caso di frequenza irregolare del corso di formazione o riqualificazione professionale. Dà quindi per illustrato l’emendamento 1.6 e sottolinea che gli emendamenti 2.1 e 2.2 si propongono di pervenire ad una più chiara formulazione del testo normativo.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) illustra l’emendamento 1.10, volto ad incrementare le risorse finanziarie stanziate dal decreto-legge in titolo per il finanziamento delle proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale disposto al comma 1 dell’articolo 1. L’emendamento 1.11 si propone di attenuare il pregiudizio derivante al lavoratore dal rifiuto di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro ovvero ad un corso di formazione o riqualificazione professionale, prevedendo che il rifiuto stesso sia causa di decadenza dal trattamento solo nel caso in cui sia stato opposto senza giustificato motivo. Ad analoga finalità di tutela si ispirano gli emendamenti 1.12 – volto ad assicurare la coerenza tra l’attività di formazione e la qualificazione professionale del lavoratore – 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16, tutti intesi a rendere meno penalizzanti per il lavoratore la disciplina di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge in conversione. L’emendamento 1.18 intende assicurare il rispetto delle competenze delle regioni, mentre l’emendamento 1.17 intende limitare alle sole attività lavorative e non anche a quelle di formazione, le condizioni poste dal comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 249, relativamente alla distanza del luogo di lavoro dal domicilio e ai tempi di percorrenza richiesti per raggiungerlo. L’emendamento 1.19 si propone di ridurre da 80 a 60 minuti il predetto tempo di percorrenza. Dà quindi per illustrato l’emendamento 2.0.5, ricordando che esso è identico all’emendamento 1.20 e raccomanda l’accoglimento dell’emendamento 2.0.3, che riguarda un numero estremamente limitato di soggetti.
Concludendo la sua esposizione il senatore Battafarano si sofferma sull’emendamento 2.0.4, che intende rimuovere il limite di 10.000 lavoratori, di cui all’articolo 1, comma 18 della legge n. 243 del 2004.

Il sottosegretario VIESPOLI esprime apprezzamento per il contenuto dell’emendamento 2.0.3, pur riservandosi una valutazione più compiuta di esso in sede di espressione del parere sulle proposte di modifica avanzate.

Il senatore MALABARBA (Misto-RC) aggiunge la sua firma all’emendamento 2.0.4.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) illustra l’emendamento 1.23 che riguarda i lavoratori di aziende, localizzate nel Mezzogiorno, la cui attività è cessata o sospesa alla data del 30 settembre 2004, e che si trovano attualmente privi di alcuna fonte di reddito. L’emendamento dispone che ad essi sia concessa una proroga di dodici mesi dei trattamenti di integrazione salariale fruiti prima della predetta data del 30 settembre 2004.

Il senatore PETERLINI (Aut) appone la sua firma all’emendamento 1.20, che illustra, ricordando che esso intende assicurare ai lavoratori impiegati per il tunnel del monte Bianco e percettori di una indennità pari al trattamento di integrazione salariale, l’accredito dei contributi figurativi e il trattamento di fine rapporto per i periodi di fruizione dell’indennità stessa.

Il sottosegretario VIESPOLI illustra l’emendamento 1.0.1, sottolineando che le disposizioni in esso contenute risultano necessarie per fare fronte ad alcune gravi situazioni occupazionali nel settore del trasporto aereo e tengono altresì conto del Protocollo di intesa, siglato in data 6 ottobre 2004, tra il Governo, le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria del trasporto aereo ed il gruppo Alitalia.
Le disposizioni di cui all’articolo 1-bis sono dunque dirette a fronteggiare situazioni di eccedenze occupazionali conseguenti a crisi delle imprese di navigazione aerea, in particolare fornendo un sostegno al reddito ai lavoratori eccedentari per un congruo periodo. Si prevede così, al comma 1, che con decorrenza dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali possa concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Con la medesima decorrenza, dalla data del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori è esteso il trattamento di mobilità.
Il comma 2 estende ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma 1, sospesi in cassa integrazione straordinaria o destinatari dell’indennità di mobilità, i benefici di cui all’articolo 8, comma 4, ed all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991.
Il comma 3 reca la copertura finanziaria, mentre il comma 4 individua la cosiddetta clausola di salvaguardia diretta a prevedere le procedure da adottare, in esito al monitoraggio dell’INPS, nell’eventualità che le disponibilità finanziarie di copertura risultino insufficienti rispetto alle spese conseguenti agli interventi.
Il comma 5 invece è finalizzato ad escludere, per i lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, la facoltà, ove non la abbiano in precedenza esercitata, di rinuncia all’accredito contributivo disciplinata all’articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e ciò limitatamente al periodo di ammissione dell’impresa al trattamento di integrazione salariale. Resta pertanto inteso che tale disposizione non incide sui soggetti abbiano già esercitato tale facoltà come pure non preclude l’esercizio della facoltà stessa al termine del periodo di ammissione ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria.
Il comma 6, infine, estende ai lavoratori destinatari dei trattamenti di cui ai commi 1 e 2, a fronte di possibili ricollocazioni, il regime di decadenza dai trattamenti medesimi previsto per i lavoratori titolari dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1, 2 e 3 della legge n. 223 del 1991.
L’articolo 1-ter, comma 1, tenuto conto del già citato Protocollo di intesa del 6 ottobre 2004, istituisce, presso l’INPS, un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo. Tale fondo può finanziare programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari o erogare specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solidarietà di cui alla legge n. 236 del 1993, da sospensioni temporanee dell’attività lavorativa o da processi di mobilità secondo modalità da concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali. Ai sensi del comma 2, il fondo è alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari a 0,375 per cento, ed a carico dei lavoratori pari a 0,125, nonché che da contributi del sistema aeroportuale.
Il comma 3 infine rimette la disciplina delle modalità di gestione agli operatori del settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente più rappresentative. Si tratta, dunque, di risorse di carattere privatistico.
A tale proposito, il Sottosegretario fa presente che gli eventuali contributi che dovessero pervenire al Fondo da parte di soggetti pubblici dovranno essere effettuati senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ovvero nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
L’articolo 1-quater prevede al comma 1 la fissazione di un tetto pensionabile individuale -in luogo dell’attuale, che fa riferimento alle retribuzioni medie del personale di pari qualifica ed anzianità dell’azienda maggiormente rappresentativa – pari all’80 per cento della retribuzione pensionabile, determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite a ciascuna delle citate quote. La proposta viene resa coerente con i criteri contenuti nella delega previdenziale, attraverso la previsione di una sua verifica nel generale quadro dell’attuazione dei principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243. Più specificamente si intende far riferimento al comma 2), lettera q), dell’articolo 1, della predetta legge, riguardante l’eliminazione di sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche al fine di ottenere a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile uguali trattamenti pensionistici.
Il comma 2 detta una norma interpretativa dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 164 del 1997, in base alla quale la retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione anteriori al 1° gennaio 1998 è individuata tenendo conto dell’intero importo dell’indennità di volo.
Il comma 3 reca l’abolizione della possibilità di liquidare in capitale una parte della pensione. Attualmente tale facoltà è vigente nel solo ordinamento del Fondo volo, per quegli iscritti che possono far valere quale somma di età anagrafica e anzianità contributiva almeno il parametro 87. Tale facoltà, già oggi, non è più consentita per gli iscritti dopo il 27 novembre 1988, né per le quote di pensione posteriori al 30 giugno 1997.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) esprime forte perplessità sull’articolo 1-quater che, a pochi mesi dal varo della legge di delega per la riforma del sistema previdenziale, interviene su una materia che dovrebbe essere appunto inclusa nei decreti legislativi che dovranno essere adottati sulla base della delega medesima. Analoga perplessità deriva dalla scelta di finanziare per cinque milioni di euro l’onere derivante dall’attuazione dello stesso articolo 1-quater con la quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, che ha ben altre finalizzazioni. Sarebbe opportuno che il rappresentante del Governo chiarisse le ragioni di tali discutibili scelte e, soprattutto, se esse siano parte dell’accordo siglato tra Esecutivo e parti sociali.

Nell’associarsi ai rilievi del senatore Battafarano, il senatore MALABARBA (Misto-RC) osserva che il comma 6 dell’articolo 1-bis risulta particolarmente e ingiustificatamente penalizzante per i lavoratori sospesi in cassa integrazione straordinaria. A suo avviso, la disposizione potrebbe avere una sua plausibilità, e comunque una sua coerenza con il comma 3 dell’articolo 1 del decreto legge in conversione, solo se riferita ai casi di proroghe successive al periodo ordinario di fruizione.

Il sottosegretario VIESPOLI si riserva di fornire agli intervenuti i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


La seduta termina alle ore 16,25.

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