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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro” (n. 362)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ,ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 22 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 19 maggio scorso.

Il relatore alla Commissione VANZO (LP) illustra, dandone lettura, una proposta di parere favorevole con osservazioni (allegato al resoconto sommario della seduta odierna) riguardante lo schema di decreto legislativo in titolo.

Il senatore VIVIANI (DS-U), dopo aver rilevato che non sono ancora pervenute le osservazioni da parte della 4a Commissione permanente, evidenzia che le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del provvedimento in esame, relative al personale delle forze armate e delle forze di Polizia, risultano non del tutto condivisibili, essendo preferibile, in relazione alle categorie in questione, il mantenimento della disciplina attualmente vigente.
Riguardo alla disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d) dello schema di decreto in esame, occorre rilevare che la stessa introduce, relativamente alle ferie, elementi di eccessiva rigidità, modificando la previgente normativa che, tra l’altro, assegnava alla contrattazione collettiva un ruolo coerente con la disciplina costituzionale della materia.
L’osservazione, contenuta nello schema di parere precedentemente illustrato, volta a prospettare l’introduzione di una disciplina per i casi in cui non si sia comunque fruito del periodo minimo di ferie entro il termine previsto dalla legge – differenziando, in particolare, i casi di impossibilità imputabili al lavoratore dai casi di impossibilità imputabili al datore di lavoro – presenta profili di incostituzionalità, dato che l’irrinunciabilità del diritto alle ferie è specificamente stabilita dall’articolo 36 della Costituzione.
Il senatore Viviani rileva quindi che lo schema di parere in discussione non ha accolto un’osservazione da lui formulata relativamente all’esigenza di non includere il medico competente, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 626 del 1994, tra i soggetti incaricati di effettuare le valutazioni dello stato di salute dei lavoratori notturni. Tale compito, in effetti, dovrebbe essere svolto esclusivamente dalle strutture pubbliche, poiché nei casi in cui il medico competente è un dipendente dell’azienda, si verrebbe a determinare una situazione di conflitto di interesse.
Relativamente alla sanzione amministrativa contemplata all’articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso 3-quinquies del provvedimento in titolo per la violazione dell’articolo 7, comma 1 del decreto legislativo n. 66 del 2003, inerente al riposo giornaliero, e dell’articolo 9, comma 1 dello stesso decreto sopracitato – relativo ai riposi settimanali – occorrerebbe poi modulare l’entità della sanzione, prevedendo una specifica aggravante per i casi in cui gli illeciti in questione si riferiscano ad una pluralità di lavoratori.
Sarebbe poi stato opportuno cogliere l’occasione offerta dall’adozione di un decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 66 per estendere alle imprese con meno di dieci dipendenti l’obbligo di comunicazione alla direzione provinciale del lavoro del superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, ridefinendo conseguentemente anche il regime sanzionatorio.
Nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere occorrerebbe poi precisare che la disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso 3-bis dello schema di decreto in esame introduce un’ammenda per la violazione del divieto di adibire la donne in stato di gravidanza al lavoro notturno la cui entità risulta, specie riguardo alla soglia minima, eccessivamente ridotta rispetto all’entità della pena alternativa detentiva. Sarebbe stato pertanto opportuno proporre, nel parere, il raddoppio dell’importo minimo di detta ammenda.

Il relatore VANZO (LP) fa presente che nella bozza di parere precedentemente illustrata si è cercato di individuare idonee soluzioni in ordine a taluni profili problematici, emersi anche nel corso delle audizioni delle parti sociali effettuate in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi politici.
L’osservazione volta a prefigurare una misura aggravata della sanzione, per le ipotesi in cui le violazioni richiamate dall’articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso 3-quinquies del provvedimento in titolo vengano commesse a danno di più di cinque lavoratori, si propone di segnalare al Governo l’esigenza di valutare l’opportunità di introdurre tale previsione.
Riguardo all’osservazione relativa all’introduzione di una disciplina per i casi in cui il lavoratore non abbia comunque fruito del periodo minimo di ferie entro il termine previsto dalle legge – differenziando i casi di impossibilità imputabili al lavoratore dai casi di impossibilità imputabili al datore – va evidenziato che la stessa è volta ad introdurre elementi di flessibilità in ordine alla fruizione delle ferie, necessari specie per talune amministrazioni pubbliche con un ridotto numero di dipendenti, per le quali un’eccessiva rigidità delle normative inerenti alle ferie potrebbe creare problemi rilevanti per l’espletamento dei compiti e dei servizi di pubblico interesse ad esse affidati. In ogni caso l’osservazione in questione prefigura una soluzione equilibrata, che tende a salvaguardare anche la volontà espressa dal lavoratore in ordine alle modalità di fruizione delle ferie.

Il sottosegretario SACCONI esprime qualche perplessità circa l’opportunità di modificare lo schema di decreto legislativo all’esame con l’introduzione di una specifica aggravante per i casi in cui gli illeciti previsti al capoverso 3-quinquies riguardino più di cinque lavoratori, precisando che tale misura risulterebbe eccessivamente afflittiva, in quanto lo schema di decreto in titolo aumenta considerevolmente l’entità della sanzione per le singole violazioni. Si riserva, a nome del Governo, di valutare la possibilità di recepire le altre osservazioni contenute nello schema di parere predisposto dal relatore, alcune delle quali sono peraltro del tutto condivisibili.

IL PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni predisposto dal relatore Vanzo.

La Commissione approva.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 362


La 11ª Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;
ritenuto che esso fornisca una corretta puntuale applicazione della legge di delega e delle direttive comunitarie;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– alla lettera c) dell’articolo 1, comma 1, dello schema correttivo, appare opportuno prevedere che la comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro del superamento del limite delle 48 ore di lavoro settimanale avvenga nei quindici giorni, anziché trenta, dalla scadenza del periodo di riferimento;
– alla lettera d) dell’articolo 1, comma 1, dello schema, occorrerebbe, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, escludere che i contratti collettivi possano consentire il differimento ad un anno solare successivo del godimento del periodo minimo di due settimane di ferie. Appare inoltre opportuno stabilire che quest’ultimo, in caso di richiesta del lavoratore, sia goduto in modo unitario;
– con riferimento alla stessa lettera d), posto che il comma 2 dell’art. 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 prevede che il periodo minimo di quattro settimane non possa essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, considerato altresì che l’articolo 2126 del codice civile prevede che se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione, è da valutare l’esigenza di introdurre una disciplina – anche tramite rinvio alla contrattazione collettiva – per i casi in cui non si sia comunque fruito del periodo minimo di ferie entro il termine previsto dalla legge, differenziando i casi di impossibilità imputabile al lavoratore dai casi di impossibilità imputabile al datore di lavoro;
– la lettera e) è intesa a correggere un errore materiale che figura nell’attuale versione dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 66: si rileva, tuttavia, sotto il profilo del coordinamento formale, l’esigenza che tale novella tecnica venga accompagnata da una corrispondente riformulazione del successivo comma 5, esplicitando che per la panificazione non industriale i limiti di cui al predetto comma 1 dell’articolo 13 si applicano in ogni caso con riferimento alla settimana lavorativa;
– riguardo all’estensione – di cui alla lettera g) – del principio di abrogazione implicita, occorrerebbe specificare che l’abrogazione delle norme relative alle pene o alle sanzioni amministrative decorre solo dall’entrata in vigore del decreto legislativo correttivo – l’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 66 fa in generale riferimento, invece, a quella del medesimo decreto n. 66 -. Appare, quindi, opportuno che, in luogo di novellare il citato art. 19, comma 2, lo schema preveda una norma autonoma al riguardo.
Si invita inoltre il Governo a valutare l’esigenza di indicare espressamente le norme sanzionatorie abrogate, al fine di evitare dubbi interpetrativi;
– appare opportuno che l’apparato sanzionatorio introdotto dal presente schema sia collocato in un articolo a sé stante, recante la rubrica “Sanzioni” e precedente all’articolo 19 del decreto legislativo n. 66;
– nel capoverso 3-quater della lettera h), occorrerebbe richiamare anche i commi 3 e 4 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 66 (oltreché il comma 2), al fine di esplicitare che si fa riferimento anche alle norme che consentono l’applicazione del limite in termini di media;
– in merito alla disciplina sanzionatoria in materia di riposo giornaliero e settimanale, di cui al capoverso 3-quinquies, la relazione illustrativa del presente schema giustifica le variazioni rispetto all’attuale normativa sanzionatoria – che è relativa al solo riposo settimanale – in base alla considerazione che la nuova disciplina sostanziale (di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 66) è diversa da quella previgente.
Tuttavia, occorrerebbe valutare se sia opportuno mantenere una misura aggravata della sanzione per l’ipotesi in cui la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori, mentre il presente schema sopprime questa forma di modulazione – la quale è naturalmente posta, nell’attuale normativa, con esclusivo riferimento al riposo settimanale -;
– riguardo al capoverso 3-sexies, appare necessario che la misura minima della sanzione sia fissata in almeno 103 euro – anziché in 100 -, in conformità con la corrispondente soglia stabilita dalla disciplina di delega per i nuovi illeciti amministrativi (cioè, dall’articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 1° marzo 2002, n. 39).
Occorrerebbe inoltre esplicitare se la sanzione riguardi solo il caso di mancata o tardiva comunicazione oppure anche le ipotesi di adempimento del medesimo obbligo mediante modalità diverse da quelle eventualmente previste dai contratti collettivi (stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative);
– in merito alle sanzioni di cui al capoverso 3-septies, occorrerebbe chiarire se esse si applichino anche per i casi di violazione della disciplina alternativa (sui presupposti e sui limiti per il lavoro straordinario) posta dai contratti collettivi.
Dal punto di vista letterale, tale applicazione sembrerebbe esclusa, in quanto viene richiamato solo il comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 66 e non anche il comma 2. Tuttavia, dal momento che, come detto, la disciplina contrattuale è sul punto sostitutiva e non integrativa di quella legislativa, sembra congruo – al fine di evitare ingiustificate discriminazioni tra i diversi datori di lavoro – operare la suddetta estensione, quantomeno con riferimento ai casi che costituirebbero violazione anche della medesima disciplina legislativa.
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