87ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)” (n. 125)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Esame e rinvio)
Introduce l’esame la relatrice ALFONZI(RC-SE), ricordando preliminarmente che la legge n. 29 del 2006 – legge comunitaria 2005 – prevede, all’allegato B, l’obbligo del recepimento, entro il 23 agosto 2007, della direttiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, in materia di “prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)”. Si tratta della diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, recepita con il decreto legislativo n. 626 del 1994: pertanto, con lo schema di decreto legislativo all’esame si procede a novellare il decreto legislativo n. 626, adeguandone in primo luogo il titolo, mediante l’integrazione dell’elenco delle direttive ivi contenuto con la direttiva 2004/40/CE. Viene altresì introdotto un nuovo titolo V-ter denominato “Protezione da agenti fisici: campi elettromagnetici”; conseguentemente, la rubrica del precedente titolo V-bis viene modificata, sostituendo la precedente generica dizione “Protezione da agenti fisici” con l’altra “Protezione da agenti fisici; rumore”, tale essendo la materia trattata in tale parte del decreto legislativo n. 626. Tali modificazioni ed integrazioni costituiscono lo specifico contenuto degli articolo 1 e 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo all’esame.
Con il comma 2 dell’articolo 2 si introduce il già ricordato titolo V-ter, composto di 8 articoli, integrando, come si è detto, il decreto legislativo n. 626: in particolare, all’articolo 49-terdecies si individua il campo di applicazione di tale disciplina, volta a proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione, per motivi professionali, ai campi elettromagnetici.
L’articolo 49-quaterdecies reca la definizione di campi elettromagnetici, nonché di valori limite di esposizione e di valori di azione, mentre l’articolo 49-quindecies fissa i valori limite di esposizione e i valori di azione applicabili ai campi elettromagnetici riportati, rispettivamente, all’allegato VI-bis, lettera A, Tabella 1 e nella lettera B, Tabella 2, dando in tal modo parziale attuazione alla disciplina contemplata nell’articolo 4, comma 2, lettera b) della legge n. 36 del 22 febbraio 2001, che prevedeva l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della Salute, per quanto attiene alla definizione dei limiti di esposizione e al regime di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti per ragioni professionali ai campi elettromagnetici.
La direttiva 2004/40/CE – prosegue la relatrice – precisa peraltro nelle premesse che l’ambito di applicazione della normativa in essa contenuta è circoscritto esclusivamente agli effetti a breve termine dell’esposizione ai campi elettromagnetici, restando quindi esclusi dal novero di tale disciplina i profili connessi agli effetti a lungo termine di tali fattori di rischio; sarebbe conseguentemente opportuno puntualizzare tale circostanza nello schema di decreto in titolo.
L’articolo 49-sexdecies introduce l’obbligo per il datore di lavoro di disporre, con cadenza almeno quinquennale, l’effettuazione – da parte di personale competente nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 626 del 1994 – della valutazione dei rischi derivanti dalla esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 626: al comma 5 sono altresì dettagliatamente indicati gli elementi ai quali il datore di lavoro presta particolare attenzione in sede di valutazione del rischio. Tale disposizione riproduce alla lettera l’elencazione contenuta all’articolo 5, comma 2 della direttiva 2004/40/CE. In proposito, la relatrice sottolinea la necessità di valorizzare, nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere, le forme attive di prevenzione intraprese dal datore di lavoro.
L’articolo 49-septdecies individua le misure di prevenzione e protezione per la tutela dei lavoratori nei confronti dello specifico rischio, stabilendo che a seguito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 49-sexdecies, qualora risulti che i valori di azione di cui all’articolo 49-quindecies siano superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione.
I luoghi di lavoro dove i lavoratori, in base alla valutazione del rischio di cui all’articolo 49-sexdecies possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione, devono inoltre essere indicati con un’apposita segnaletica e l’accesso a tali aree è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile.
Il riferimento al valore limite di esposizione contenuto nell’articolo 49-septdecies – osserva la relatrice – rischia però di risultare poco utilizzabile ai fini della messa a punto di azioni incisive di prevenzione, atteso che tale parametro risulta di difficile misurazione, mentre le misure di salvaguardia della salute dei lavoratori nei confronti di questo specifico rischio possono essere più utilmente dimensionate sulla base del valore di azione.
L’articolo 49-octodecies stabilisce che il datore, in relazione agli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti prevista dagli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 626 del 1994, provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi.
L’articolo 49-novodecies stabilisce che sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali è stata rilevata un’esposizione superiore ai valori limite di cui all’articolo 49-quindicies, comma 1, prevedendo altresì che la sorveglianza sanitaria venga effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore, decisa dal medico competente, con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi di cui all’articolo 49-sexdecies.
La relatrice, dopo aver ribadito, anche relativamente alla disposizione contenuta nel predetto articolo 49-novodecies, la necessità di imperniare tale disciplina essenzialmente sul valore di azione, osserva che, nell’eventualità in cui il medico competente disponga la sorveglianza sanitaria con periodicità più ridotta rispetto a quella annuale, il datore di lavoro debba indicare i motivi specifici di tale decisione nell’ambito del documento di valutazione dei rischi.
Proseguendo nell’esposizione del contenuto dello schema di decreto legislativo all’esame, la relatrice ricorda quindi che nel caso in cui la sorveglianza sanitaria rilevi in un lavoratore l’esistenza di un danno alla salute, il medico competente ne informa il datore di lavoro che procede ad effettuare una nuova valutazione del rischio a norma dell’articolo 49-sexdecies.
L’articolo 49-vicies prevede l’istituzione e l’aggiornamento delle cartelle sanitarie e di rischio da parte del medico competente.
L’articolo 3 dello schema di decreto legislativo all’esame individua specifiche sanzioni penali per la violazione delle nuove previsioni normative, integrando gli articoli 89 e 92 del decreto legislativo n. 626, mentre l’articolo 4 introduce la clausola di cedevolezza in relazione a quanto disposto all’articolo 117 della Costituzione.
L’articolo 5 reca una clausola di invarianza degli oneri per l’attuazione della disciplina prevista nello schema di decreto in titolo, ed infine l’articolo 6, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva, fissa al 30 aprile 2008 la data di entrata in vigore del decreto.
Lo schema di decreto legislativo all’esame risulta, nel complesso, conforme alle disposizioni recate dalla disciplina comunitaria di cui costituisce il recepimento: in particolare, sono assolutamente conformi alla direttiva 2004/40/CE gli articoli 49-terdecies, 49-quaterdecies, 49-quindecies (tabelle comprese), mentre l’articolo 49- sexdecies, al comma 1, nel prescrivere che il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro o, in alternativa, quelle del Comitato elettrotecnico italiano, è in linea con la formulazione di cui all’articolo 3, comma 3 della Direttiva 2004/40, che consente agli Stati membri di usare norme e linee guida scientificamente fondate fino a quando norme europee standardizzate dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto concerne valutazione, misurazione e calcolo dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici.
Sempre l’art. 49-sexdecies, al comma 4, parla di “cadenza almeno quinquennale” per la misurazione, la valutazione ed il calcolo dei livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori, laddove la Direttiva parlava di “intervalli idonei”. Al comma 6, lo stesso articolodetermina una “cadenza almeno quinquennale” per l’attività di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, sempre per quanto attiene ai campi elettromagnetici, in luogo del regolare aggiornamento previsto dall’articolo 4, comma 6 della Direttiva europea.
L’articolo 49-septdecies, sulle misure di prevenzione e protezione, a sua volta, corrisponde all’articolo 5 della Direttiva 2004/40, pur in una formulazione leggermente diversa. Il comma 1 della 49-septdecies è sostanzialmente conforme alla disciplina europea, salvo l’omissione dei “principi generali di prevenzione della direttiva 89/391/CE” espressamente menzionati dalla Direttiva 2004/40.
Il nuovo articolo 49-octodecies disciplina in maniera articolata un principio enunciato genericamente dall’articolo 7 della Direttiva, mentre l’articolo 49-novodecies, sulla sorveglianza sanitaria, ed il 49-vicies, sulle cartelle sanitarie e di rischio, trattano ciò che la Direttiva, all’articolo 8, rimette al diritto ed alla prassi nazionali.
Le sanzioni di cui all’articolo 3, infine, rispondono alla prescrizione dell’articolo 9 della direttiva, che parla di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
La relatrice Alfonzi conclude il proprio intervento prospettando l’opportunità di disporre una serie di audizioni informali, presso l’Ufficio di Presidenza, di autorità pubbliche e di esperti, al fine di acquisire ulteriori elementi cognitivi in ordine ai profili tecnici sottesi alla disciplina in esame.
Il presidente TREU conviene con la proposta da ultimo formulata dalla relatrice, riservandosi di individuare in fase successiva l’elenco specifico degli auditi.
Poiché non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Schema di decreto interministeriale concernente modifiche al regolamento recante l’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo, di cui al decreto interministeriale del 28 aprile 2000, n. 157 (n. 152)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Esame e rinvio)
Il relatore ADRAGNA (Ulivo) osserva preliminarmente che lo schema di decreto in esame modifica la disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo, posta dal regolamento di cui al decreto interministeriale 28 aprile 2000, n. 157. Tale Fondo è stato istituito in base all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale aveva consentito che, in attesa di un’organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, venissero definite, per le categorie e settori di impresa e per gli enti ed aziende, pubblici e privati, erogatori di servizi di pubblica utilità, sprovvisti del medesimo sistema, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione, nell’àmbito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi.
Il Fondo in oggetto, finanziato con contribuzione a carico dei datori e dei lavoratori interessati, scade il 1° luglio 2010, come previsto all’articolo 14 del decreto interministeriale n. 157, e provvede, ai sensi dell’articolo 5 dello stesso decreto interministeriale n. 157: a contribuire al finanziamento di programmi formativi; al finanziamento di specifici trattamenti in favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente; all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito – in forma rateale o, su richiesta del lavoratore e secondo specifici criteri, in unica soluzione – ed al versamento, per il periodo di tempo corrispondente, della contribuzione pensionistica alla competente gestione previdenziale.
Gli assegni straordinari – riconosciuti ai lavoratori nel quadro dei processi di agevolazioni all’esodo – sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi e, in ogni caso, non oltre il 1° luglio 2010, fino al conseguimento del diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia. Possono rientrare nel beneficio in esame solo i lavoratori che maturino i requisiti per la pensione suddetta entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
I lavoratori sono ammessi entro la data del 1° luglio 2010 agli interventi a carico del Fondo, fermo restando che, per gli assegni straordinari summenzionati, oltre tale termine cessa comunque l’erogazione.
Lo schema di decreto in esame – prosegue il relatore – interviene proprio sui profili temporali di durata del Fondo, novellando l’articolo 5 e l’articolo 14 del decreto interministeriale n. 157.
Tali novelle sostituiscono la data summenzionata del 1° luglio 2010 con quella del 30 giugno 2020, con riferimento sia alla scadenza del Fondo sia al termine per l’ammissione ai benefici ordinari e per l’erogazione dei ratei degli assegni straordinari.
La relazione illustrativa dello schema osserva che tali modifiche temporali – le quali recepiscono gli accordi del 31 maggio 2005 tra le organizzazioni sindacali del settore del credito – consentono, tra l’altro, il godimento, per l’intero periodo dei 60 mesi, dell’assegno straordinario, cosa che, in base all’attuale regolamento, non sarebbe possibile già per i soggetti ammessi al beneficio dopo il 1° luglio 2005.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,35.

























