94ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 16.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo concernente: “Recepimento della direttiva n. 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto” (n. 169)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 e dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 giugno 2007, n. 77. Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 3 ottobre scorso.
Il presidente TREU avverte che nel pomeriggio si sono svolte, presso l’Ufficio di presidenza della Commissione, le audizioni informali delle organizzazioni sindacali e datoriali del settore dell’autotrasporto sullo schema di decreto legislativo all’esame, secondo la deliberazione adottata dalla Commissione nella precedente seduta. Dalle audizioni è emersa una sostanziale condivisione dello schema di decreto che, nel recepire la direttiva comunitaria 2002/15/CE, ha anche tenuto conto dell’orientamento espresso nell’avviso comune a suo tempo siglato dalle parti sociali. Nel corso delle audizioni si è altresì fatto riferimento al parere già espresso dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati, ed in particolare, alla condizione in esso apposta, per la quale, in attuazione di quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/15/CE, deve essere previsto un limite temporale massimo alla deroga di cui all’articolo 4, laddove si demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di stabilire una durata massima e media dell’orario di lavoro diversa da quella indicata in via generale dallo stesso articolo 4. Su questo profilo, alcuni rappresentanti delle organizzazioni ascoltate hanno espresso una forte perplessità, facendo presente che la deroga prevista nello schema di decreto legislativo n. 169 risponde ad esigenze di carattere strutturale e pertanto non può essere assoggettata a limitazioni di carattere temporale. Un altro tema trattato in molti interventi riguarda l’esclusione degli autotrasportatori autonomi dal campo di applicazione delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo all’esame, fino al 23 marzo 2009: in particolare, in alcuni interventi è stato espresso il timore che tale differenziazione possa comportare una marcata distorsione della concorrenza nel settore dell’autotrasporto, mentre in altri, invece, è stato posto l’accento sulla difficoltà di pervenire a una piena equiparazione tra lavoro dipendente e lavoro autonomo.
Nel complesso, le audizioni hanno evidenziato la complessità del settore dell’autotrasporto, caratterizzato da un elevato livello di frammentazione della struttura produttiva, che rende particolarmente problematica l’elaborazione di una disciplina unitaria dell’orario di lavoro. Occorre comunque considerare che le competenti sedi dell’Unione europea, dando seguito ad alcuni sondaggi effettuati dal Governo, avrebbero manifestato una sostanziale condivisione dei contenuti dello schema di decreto legislativo all’esame.
Interviene quindi il senatore ZUCCHERINI (RC-SE),il quale, sottolineando la complessità e le contraddizioni che caratterizzano il settore dell’autotrasporto, osserva che il regime di deroghe previsto dal comma 2 dell’articolo 4 – oggetto peraltro della condizione posta nel parere espresso dalla Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati – oltre ad essere suscettibile di dare luogo a distorsioni della concorrenza, deve comunque tenere conto dello stato del traffico sulle strade e della situazione del trasporto pesante. Su questo tema, a suo avviso, sarebbe opportuno un impegno del Governo, ad aprire un tavolo permanente di confronto con le parti sociali. Anche l’esclusione dei lavoratori autonomi dall’ambito di applicazione della nuova disciplina suscita non poche perplessità, in considerazione della situazione di rischio che potrebbe derivarne per la salute degli operatori e per la sicurezza stradale. Sembrerebbe opportuno, a questo proposito, indicare un percorso che porti alla definizione di una disciplina comune dell’orario di lavoro per l’intero comparto dell’autotrasporto.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,15.

























