La Commissione, nella seduta del 19 settembre, ha discusso, in sede consultiva, la delega al Governo per la riforma del diritto societario, approvata dalla Camera dei deputati e sulla quale deve esprimere un parere da inviare alle Commissioni II e VI riunita. Ha approvato un parere favorevole con raccomandazione.
Il testo del parere
“La Commisione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 608, preso atto con soddisfazione che il comma 4 dell’articolo 1 assicura alle Camere un periodo di tempo doppio rispetto a quello previsto in passato in analoghi provvedimenti per esprimere il parere sugli schemi dei decreti legislativi, offrendo in tal modo la possibilità di apportare un ulteriore valido contributo all’eventuale perfezionamento delle norme delegate;
sottolineata la necessità di dare adeguata e corretta attuazione all’articolo 45 della Costituzione, affermando il principio per cui la tutela prevista in tale disposizione è riservata alla cooperazione mutualistica e senza fini di lucro;
considerato che l’articolo 5 del disegno di legge, in quanto norma di attuazione dell’articolo 45 della Costituzione, correttaente distingue tra cooperative e definisce quelle riconosciute (e riconoscibili in quanto tali da terzi) in base a requisiti (quelli di cui all’articolo 14 del decreto del presidente della repubblica n. 601 del 1973) e condizioni (lo svolgimento di attività prevalente in favore dei soci e il ricorso prevalente al lavoro dei soci), consentendo in tal modo di circoscrivere l’area dei destinatari delle agevolazioni disciplinate dalle leggi vigenti e dalle eventuali norme future solo ai soggetti richiamati dalla norma costituzionale e definiti dalla legge;
considerata la necessità di superare le normative che si sono succedute nel tempo per dare apparentemente attuazione all’articolo 45, ma in sostanza per consentire, anche per effetto dell’assenza di controlli adeguati, il potenziamento di alcune cooperative che, avendo fini solo formalmente mutualistici, ma realmente di lucro, sono state le vere concorrenti delle vere cooperative protette costituzionalmente;
considerata la necessità di riservare il sostegno pubblico solo alle cooperative di cui all’articolo 45 della Costituzione, con l’effetto di potenziarle e farle divenire più efficienti e competitivie, e con il contestuale effetto di consentire alle grandi società cooperative di valutare l’opportunità di trasformarsi, nel nuovo contesto normativo, in società lucrative,
esprime parere favorevole, con la seguente raccomandazione:
poiché il termine per l’esercizio della delega conferita al Governo dall’articolo 7 della legge n. 142 del 2001, relativa alla disciplina della vigilanza sulla cooperazione, scadrà alcuni mesi prima di quello che verrà assegnato per l’adozione delle norme delegate previste dal disegno di legge n. 608, vi è il rischio che le disposizioni sulla vigilanza possano risultare non adeguatamente coordinate con il riordino generale della cooperazione che dovrebbe derivare dal disegno di legge n. 608. Al fine di armonizzare i tempi di adozione di due provvedimenti distinti, ma tra loro fortemente integrati, senza peraltro forzature sul piano temporale che potrebbero risultare pregiudizievoli ad un meditato lavoro di elaborazione e di esame in sede parlamentare, si raccomanda al Governo di valutare l’opportunità di adottare un’uniziativa legislativa volta a differire il termine per l’emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge n. 142 del 2001, coordinandolo con il termine assegnato dal disegno di legge in titolo per l’esercizio della delega in esso conferita”.
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