(Dal Resoconto Sommario)
IN SEDE REFERENTE
(1562) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell’articolo 1, commi 1 e 3, del disegno di legge di conversione
(1314) PIZZINATO ed altri. – Norme in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori italiani all’estero
(1249) MORO ed altri. – Trattamento pensionistico dei lavoratori italiani all’estero, fatto proprio dal Gruppo della Lega Padana, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Esame e rinvio del disegno di legge n. 1562; congiunzione con i disegni di legge n. 1249 e n. 1314. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge n. 1249 e n. 1314; congiunzione con il disegno di legge n. 1562. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Il senatore VANZO, relatore, illustra il disegno di legge n. 1562, di conversione del decreto legge n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di previdenza e occupazione.
L’articolo 1 del provvedimento reca misure di sostegno a favore di determinate categorie di lavoratori coinvolti in crisi aziendali. In particolare, le disposizioni recate dal comma 1, come specificato nella relazione illustrativa, riguardano i lavoratori degli stabilimenti petroliferi e petrolchimici, situati nei Comuni di Gela, Milazzo e Priolo, iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento avvenuto nel periodo compreso tra il 29 marzo 2001 ed il 31 dicembre 2003: quest’ultimo termine – posto al 31 maggio 2003 nel testo originario del decreto-legge – è stato così modificato dalla Camera.
Per tali lavoratori viene previsto che il trattamento di mobilità – la cui durata è di norma stabilita in 48 mesi per le aree del Mezzogiorno – sia prorogata per un periodo massimo di 36 mesi, con una riduzione del 20 per cento della relativa indennità per tutto il periodo di proroga. Poiché tale indennità viene decurtata dopo il primo anno di fruizione, la riformulazione operata dalla Camera ha chiarito che la riduzione suddetta opera sull’importo dell’indennità come già diminuito al termine del primo anno.
La proroga cessa, in ogni caso, al momento del conseguimento, per ciascun dipendente, della pensione di anzianità o di vecchiaia.
Per i lavoratori destinatari del beneficio in esame, i requisiti necessari per il diritto a fruire dell’indennità e della relativa durata massima di erogazione si considerano acquisiti anche sommando i diversi periodi lavorativi, nel caso di passaggio diretto da un’impresa all’altra dello stesso settore di attività.
Il limite di unità lavorative beneficiarie della proroga viene fissato in 630.
Le disposizioni del comma 2 riguardano invece i lavoratori di aziende del settore tessile ubicate nei territori di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999; la Camera ha operato, ai fini del riferimento al suddetto obiettivo 1, una modifica esclusivamente formale.
Per tali lavoratori il trattamento di mobilità potrà essere prorogato per un periodo massimo di 48 mesi, a condizione che i medesimi, a far data dal giugno 1996 e senza soluzione di continuità, abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in base alle delibere CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996, e siano stati o vengano licenziati nel periodo compreso tra il 1° giugno 2002 ed il 31 maggio 2003, con conseguente iscrizione nelle liste di mobilità.
Anche in questo caso, viene stabilito che la durata della proroga non può comunque proseguire oltre il conseguimento per ciascun dipendente della pensione di anzianità o di vecchiaia. Inoltre, l’ammontare della relativa indennità è ridotto del 20 per cento e, come per il comma 1, la Camera ha introdotto una modifica volta a chiarire che la riduzione suddetta opera sull’importo dell’indennità come già diminuito al termine del primo anno. Il numero massimo di unità lavorative beneficiarie della proroga viene fissato in 120.
I commi 3 e 4 recano disposizioni comuni per i lavoratori interessati dalle misure sopra illustrate.
In particolare, ai sensi del comma 3, le aziende devono versare all’INPS, oltre a quanto indicato dall’articolo 5 della citata legge n. 223 – ovvero un importo pari a sei volte il trattamento mensile di mobilità -, un’ulteriore somma di importo pari a sei mesi di trattamento di mobilità, compresi i relativi oneri di contribuzione figurativa.
Con le maggiori entrate derivanti da tale disposizione saranno parzialmente coperti gli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni sia dei commi 1, 2 e 5 dell’articolo 1, sia degli articoli 2 e 3.
Ai sensi del comma 4, ai lavoratori interessati dalla proroga dell’indennità di mobilità, concessa ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, deve essere offerta la possibilità di partecipare a percorsi formativi o alle iniziative decise dai centri per l’impiego intese alla ricollocazione occupazionale. La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti in esame comporta la decadenza dal beneficio. Tale vincolo è stato inserito dalla Camera, in sostituzione di quello posto dal testo originario del decreto-legge. L’INPS, ai sensi del medesimo comma 4, verifica l’effettiva partecipazione dei lavoratori alle predette attività.
I commi da 5 a 8 dell’articolo 1 concedono un trattamento economico al personale già dipendente da aziende operanti nel settore della sanità privata, con un organico superiore a millecinquecento unità lavorative, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con cessazione dell’esercizio di impresa ed operanti nelle aree individuate dagli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999; la Camera ha operato, ai fini del riferimento ai suddetti obiettivi 1 e 2, una modifica esclusivamente formale.
Il comma 5 concede, ad un numero massimo di 1800 lavoratori e per un periodo non superiore a 24 mesi, un trattamento economico corrispondente all’80 per cento dell’importo massimo dell’indennità di mobilità, comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.
I lavoratori interessati sono quelli il cui trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sia scaduto entro il 14 maggio 2002 e che siano stati licenziati.
Il comma 6 prevede che i soggetti fruitori del trattamento di cui al precedente comma 5 debbano frequentare, durante il relativo periodo, corsi di formazione professionale, organizzati dalla regione o dai competenti enti locali e devono essere intesi, da una parte, all’aggiornamento e alla riqualificazione professionale dei lavoratori, dall’altra, a percorsi di ricollocazione degli stessi. La mancata ingiustificata partecipazione comporta la decadenza dal beneficio. Sono esentati dalla partecipazione ai corsi i lavoratori che maturino il diritto alla pensione durante il periodo di godimento del trattamento.
Ai sensi del comma 7, riformulato dalla Camera dei deputati, le amministrazioni pubbliche promuovono, per la ricollocazione dei soggetti di cui al precedente comma 5, procedure per l’affidamento all’esterno di attività, attraverso la stipulazione di convenzioni con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani. Sono ammesse deroghe alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione. E’ posta la condizione che la forza lavoro occupata sia costituita, in misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori di cui al comma 5.
Il comma 8 riconosce la possibilità, per i lavoratori che fruiscono del trattamento di cui al comma 5 e che intendono intraprendere un’attività autonoma, in forma singola o associata, di ottenere la corresponsione anticipata della parte del trattamento stesso non ancora percepita al momento di presentazione della relativa richiesta. Le somme corrisposte ai sensi del comma 8 sono cumulabili con eventuali altri benefici previsti in materia di lavoro autonomo.
I commi 8-bis e 8-ter, inseriti dalla Camera, prevedono che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, possa concedere una speciale proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di lavoratori di società il cui capitale sia in tutto o in parte di finanziarie pubbliche
Le società beneficiarie, in particolare, sono quelle costituite in data anteriore al 31 marzo 1998 – per svolgere attività di reimpiego dei lavoratori provenienti da unità produttive interamente dismesse, appartenenti al settore siderurgico pubblico – e che successivamente abbiano cessato l’attività in quanto sottoposte a procedura fallimentare entro il 31 ottobre 2001, a seguito della mancata omologazione del concordato preventivo.
La proroga è concessa per un periodo non superiore a dodici mesi e con riferimento ad un massimo di ventidue unità, in deroga alla normativa ordinaria in materia.
Ai sensi di quest’ultima, infatti, nella fattispecie in esame, il trattamento straordinario di integrazione salariale non può superare i dodici mesi e non è rinnovabile, tranne il caso in cui sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell’azienda o di sue parti, come previsto all’art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
Gli oneri derivanti dal predetto beneficio, stabiliti in misura non superiore a 350.000 euro, sono posti a carico del Fondo per l’occupazione, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni.
L’articolo 1-bis, recante disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, è stato inserito dalla Camera.
Il comma 1, primo periodo, esclude, in caso di decreto ministeriale di revoca del trattamento straordinario di integrazione salariale, l’obbligo del lavoratore di restituire i ratei già percepiti, facendo salva l’ipotesi di comportamenti illegittimi da parte del lavoratore. Con il secondo periodo si specifica altresì che i lavoratori hanno diritto, per i periodi in cui si è goduto del trattamento, al riconoscimento della contribuzione previdenziale figurativa, fermo restando l’obbligo, da parte dell’impresa, di versamento effettivo dei contributi e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie, sempre escludendosi l’ipotesi di comportamenti illegittimi da parte del lavoratore.
Il recupero dei relativi crediti, ai sensi del comma 2, è operato dall’INPS direttamente nei confronti dell’impresa.
Con l’articolo 2 viene prorogata l’iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle aziende con meno di quindici dipendenti: il comma 1 differisce dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2002 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i dipendenti delle piccole imprese, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Il diritto all’iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici conseguenti all’eventuale rioccupazione, con esclusione, cioè, dell’indennità di mobilità.
Il comma 1 provvede alla copertura sia degli effetti finanziari derivanti dal differimento in esame sia dei maggiori oneri in materia per il 2000 e il 2001 emersi dai dati di consuntivo dell’INPS. A tal fine, si dispone l’utilizzo di una quota, pari a 60,4 milioni di euro, della dotazione del Fondo per l’occupazione per il 2002. La Camera ha così riformulato il testo originario del decreto-legge, che prevedeva una copertura più ampia, pari a circa 83,6 milioni di euro.
Il comma 1-bis è stato inserito dalla Camera. Esso specifica in primo luogo che i termini, relativi alla fattispecie in esame, per la domanda di iscrizione nelle liste di mobilità – cioè, sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, ovvero da quella relativa ai motivi, ove non contestuale – non si applicano ai licenziamenti avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in secondo luogo che i lavoratori che rientrano in quest’ultima ipotesi sono iscritti di ufficio nella lista di mobilità con decorrenza dalla data del licenziamento. Tale effetto retroattivo è inteso a consentire l’applicazione dei benefici summenzionati anche per il caso in cui l’assunzione sia stata effettuata prima dell’entrata in vigore del decreto.
L’articolo 2-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.
Il comma 1 estende al 2002 la norma di cui all’articolo 78, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha consentito, per il solo 2001, alle regioni e agli enti locali di riservare ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili, negli avviamenti a selezione – relativi alle qualifiche per le quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo – una quota più elevata, fino anche al 100 per cento, rispetto a quella obbligatoria del 30 per cento.
Tale facoltà è subordinata alla sussistenza di vuoti in organico e alla disponibilità delle relative risorse finanziarie. Per gli enti locali, come specifica il comma 2, resta fermo il rispetto della normativa restrittiva in materia di assunzioni per l’anno 2002, posta dall’articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
L’assunzione, da parte degli enti locali e degli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, dei lavoratori predetti determina l’attribuzione di un incentivo in favore dell’ente medesimo, pari a 18 milioni di lire per ciascun soggetto assunto. Per tale motivo, il comma 3 provvede alla copertura finanziaria dell’onere derivante dall’estensione temporale di cui al precedente comma 1. Esso è quantificato nella misura di 2.789.000 euro ed è posto a carico del Fondo per l’occupazione.
Il comma 4 reca alcune norme sull’applicazione del beneficio per l’assunzione di lavoratori socialmente utili. Il primo periodo specifica che, nell’ipotesi in cui un’impresa, anche cooperativa, subentri ad un’altra nello svolgimento di attività di pubbliche amministrazioni, affidate da queste ultime a esterni secondo la disciplina di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, gli incentivi summenzionati, in corso di godimento da parte del primo datore, trovano applicazione anche per il subentrante, nei limiti dell’ammontare residuo e in rapporto al numero dei lavoratori presi in carico.
Resta ferma la possibilità di accesso ad altri benefici previsti dalla normativa vigente in caso di nuove assunzioni, nei limiti consentiti dalla disciplina comunitaria.
Il secondo periodo esclude l’applicazione dei benefici sopra menzionati, con conseguente obbligo di restituzione delle misure già attribuite, nel caso in cui il lavoratore sia stato licenziato per giustificato motivo oggettivo entro un anno dalla data di assunzione.
L’articolo 3 riguarda i lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera. Si ricorda che su tale materia sono già all’esame della Commissione due disegni di legge, n. 1249 e n. 1340, sui quali è già stata svolta la relazione introduttiva.
La questione, dunque, nei suoi termini generali è già nota, e l’articolo 3 in esame propone una normativa transitoria per soddisfare le aspettative dei lavoratori italiani che abbiano lavorato per un certo periodo in Svizzera non molto difforme da quella prospettata dai due citati disegni di legge, dei quali pertanto si propone l’abbinamento.
Essa concerne, in particolare, ai sensi del comma 1, i cittadini italiani, rientrati definitivamente nel paese e in stato di disoccupazione, che conseguano il diritto alla pensione nel periodo successivo al 31 maggio 2002 solo con il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera.
La norma di favore consiste nella liquidazione ed erogazione del trattamento, considerando anche i periodi contributivi suddetti, ai fini sia del diritto sia della misura della prestazione.
Tale disposizione si applica fino al 31 dicembre 2003. Nel testo originario del decreto-legge, si faceva riferimento anche – come termine eventualmente più restrittivo – alla data di entrata in vigore del provvedimento di riforma delle pensioni. Tale previsione è stata soppressa dalla Camera.
Tuttavia, il beneficio continua ad operare dopo il 31 dicembre 2003 – e naturalmente fino al compimento del requisito anagrafico di cui al successivo comma 2 – con riferimento ai trattamenti già liquidati.
I commi 2 e 3 specificano che la quota di trattamento relativa ai contributi in esame è attribuita fino al compimento dell’età pensionabile nell’ordinamento elvetico e che, dal mese successivo a tale evento, l’importo è ricalcolato secondo il principio suddetto di totalizzazione, cioè, in base ai soli contributi versati in Italia.
L’articolo 3-bis è stato inserito dalla Camera dei deputati. Esso reca una norma di interpretazione autentica – avente, quindi, effetto retroattivo -, relativa alla disciplina di un divieto di ricorso a contratti di lavoro a termine. Il divieto in questione – posto dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 – concerne le unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferirebbe il contratto a termine. La norma interpretativa chiarisce che sono escluse dal divieto le ipotesi di contratti di solidarietà” stipulati dalle imprese che non siano: industriali; appaltatrici – presso imprese industriali – di servizi di mensa o ristorazione; grandi imprese commerciali; editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici o di agenzie di stampa a diffusione nazionale.
In conclusione, il relatore ricorda che la Camera dei deputati ha operato una riformulazione meramente formale dell’articolo 4, recante le disposizioni di copertura finanziaria, ad eccezione del profilo relativo all’indicazione e alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 2.
La Commissione conviene quindi con la proposta del relatore di abbinare al disegno di legge n. 1562 i disegni di legge n. 1249 e 1314.
Il PRESIDENTE propone che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1562, che si intende adottato quindi come testo base, sia fissato per martedì 16 luglio alle ore 14.
Conviene la Commissione.
Si apre la discussione generale.
Il senatore MONTAGNINO dà atto al relatore di aver rappresentato compiutamente i contenuti del decreto-legge n. 108, per il quale è indiscutibile la sussistenza del requisito della necessità ed urgenza, trattandosi di misure volte al sostegno del reddito di lavoratori di settori produttivi in crisi. Osserva tuttavia che la formulazione dell’articolo 1, relativamente ai lavoratori del settore petrolifero e petrolchimico, appare insoddisfacente e suscettibile di aggravare i problemi che invece vorrebbe risolvere. Come è noto, le difficoltà nelle aree interessate dall’articolo 1 derivano dall’indebolimento delle aziende del gruppo ENI a seguito di una caduta delle commesse che non ha mancato di ripercuotersi negativamente anche nella situazione occupazionale dell’indotto. I licenziamenti già intervenuti e quelli che prevedibilmente interverranno pongono dunque il problema di garantire un impegno dell’ENI affinché i problemi della produzione siano affrontati congiuntamente ai problemi di carattere sociale derivanti dalla crisi del settore. In tale prospettiva, occorre tenere presente che l’articolo 1 del decreto-legge in conversione recupera una disposizione già inserita in un precedente provvedimento legislativo del maggio 2001, dal quale è derivato un decreto ministeriale che riconosceva un biennio di cassa integrazione guadagni straordinaria a lavoratori in precedenza non destinatari di tale beneficio, mentre nessun intervento era previsto per quel che concerne la mobilità. Ad un anno di distanza, la situazione, soprattutto nell’area di Gela, si è profondamente modificata e la proroga per trentasei mesi dei trattamenti già in essere, di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legge n. 108, esclude dalle misure di sostegno del reddito un numero rilevante di lavoratori, per cui un intervento urgente concepito per ridurre la tensione sociale rischia di fallire, perché la platea dei beneficiari è troppo limitata.
Occorre poi considerare che, per aziende in crisi che in molti casi non sono riuscite a corrispondere le anticipazioni della cassa integrazione, il comma 3 dell’articolo 1 prevede un obbligo di versamento superiore a quello previsto dalla legge n. 223 del 1991: sussiste pertanto la concreta possibilità che le aziende interessate non siano in grado di sostenere le spese previste dal decreto-legge all’esame.
Nel corso della discussione alla Camera dei deputati – prosegue il senatore Montagnino – la Commissione lavoro pubblico e privato ha accolto un emendamento, sostenuto sia dai Gruppi politici di maggioranza sia dai Gruppi politici dell’opposizione, riguardante i lavoratori delle aziende del settore del gas. Tale emendamento non è stato poi accolto dall’Assemblea di Montecitorio. Si tratta di una misura importante che il Senato dovrebbe ripristinare.
In conclusione, il senatore Montagnino si riserva di presentare specifici emendamenti sulle questioni sollevate nel corso del suo intervento.
Con riferimento alle proposte relative all’adozione di misure a favore dei lavoratori delle aziende del settore del gas, il PRESIDENTE osserva che, ove i tempi di conversione del decreto-legge in titolo si rivelassero incompatibili con un ulteriore esame da parte dell’altro ramo del Parlamento, si potrebbe ipotizzare, su tale questione, la presentazione di un ordine del giorno sul quale potrebbero convergere sia i Gruppi politici di maggioranza sia quelli dell’opposizione.
Il senatore PIZZINATO, nell’esprimere apprezzamento per la puntuale e ampia relazione svolta dal senatore Vanzo, ricorda che l’articolo 3 del decreto-legge n. 108 riguarda la posizione previdenziale dei circa 130 mila lavoratori italiani, transfrontalieri o emigrati, che lavorano in Svizzera e che, a seguito dell’entrata in vigore degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’Unione europea non potranno ottenere il trasferimento alle assicurazioni italiane dei contributi versati in Svizzera, in attesa della maturazione del requisito anagrafico e contributivo per il conseguimento dei trattamenti di anzianità o di vecchiaia, come era invece previsto dai precedenti accordi tra l’Italia e la Confederazione elvetica. I rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all’estero e delle organizzazioni sindacali italiane ed elvetiche hanno da tempo sollevato il problema, indicando in circa 25 mila cittadini la platea potenzialmente interessata al trasferimento dei contributi. A fronte di tale problema, il testo dell’articolo 3 del decreto-legge in conversione, che peraltro deve essere letto in parallelo ai disegni di legge n. 1249 e 1314, appare insoddisfacente soprattutto per due profili: in primo luogo, il comma 1 fa riferimento ai cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione, laddove sarebbe preferibile parlare di cessazione di attività; in secondo luogo, il limite temporale posto allo stesso comma 1 dell’articolo 3 appare insufficiente, e dovrebbe essere portato al 31 dicembre 2007, come previsto dai citati disegni di legge n. 1249 e n. 1314. Su tali questioni, il senatore Pizzinato si riserva di presentare specifici emendamenti.
Il PRESIDENTE, nel sottolineare la fondatezza delle questioni sollevate dall’intervento del senatore Pizzinato, fa presente che la possibilità di introdurre modifiche al testo del decreto-legge in titolo deve essere valutata in modo realistico, alla luce dell’imminente scadenza del termine costituzionale di conversione.
Riservandosi di approfondire la questione posta dal senatore Pizzinato, eventualmente in sede di replica, il relatore VANZO osserva che, ove venisse mantenuto il termine del 31 dicembre 2003, di cui al comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 108, si potrebbero comunque prevedere successivi interventi legislativi di proroga.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

























