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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale

Commissione Lavoro, previdenza sociale

22 Ottobre 2009
in Senato

(Dal Resoconto Sommario)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDI’ 19 NOVEMBRE 2002
118a Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI


Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla e Sacconi.

IN SEDE CONSULTIVA

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati
– (Tabb. 4 e 4-bis) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2003
(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati
(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE introduce l’esame congiunto dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, osservando preliminarmente che esso si apre in una fase economica estremamente delicata e profondamente condizionata da eventi internazionali di eccezionale portata, a partire dallo stallo della ripresa americana riconducibile ai drammatici eventi dell’11 settembre 2001, stallo che non ha mancato di ripercuotersi anche sulla realtà europea ed italiana. In questo momento, infatti, l’economia internazionale è attraversata da tensioni sui mercati petroliferi, dalla discesa dei corsi azionari e delle curve di produttività, dal calo degli indici di fiducia delle imprese e dei consumatori e dall’assenza, nell’immediato, di segni evidenti di ripresa. Ulteriori incertezze sono poi indotte, sul piano politico, dal rischio di apertura di nuovi fronti di guerra e da nuove situazioni di tensione a livello planetario, che concorrono ad introdurre elementi di instabilità in un contesto in continuo mutamento.
Nell’elaborare la manovra di finanza pubblica per il prossimo triennio, il Governo si è trovato a dover tenere conto di questa realtà, ed ha dovuto pertanto rivedere al ribasso le previsioni di crescita formulate per il 2003. In particolare, la nota di aggiornamento al DPEF ha rivisto la valutazione sulla crescita del PIL, che, per l’anno in corso, dovrebbe attestarsi attorno allo 0,6 per cento, sette decimi di punto al di sotto della stima originaria. Dalla constatazione di tale rallentamento sono conseguite scelte di politica economica intese ad incoraggiare la ripresa, soprattutto nel senso di stimolare la domanda interna, in particolare attraverso misure di sgravio fiscale e di avvio delle opere pubbliche. Si tratta, in sostanza, di delineare un quadro di interventi di riforma – tra i quali assume una valenza strategica il riordino del mercato del lavoro – finalizzati a stimolare gli investimenti e la produttività complessiva del sistema, per dare concretezza all’obiettivo di crescita che il Governo indica nel 2,3 per cento del PIL nel 2003 e nel 3 per cento per ciascuno dei due anni successivi.
Gli obiettivi di finanza pubblica che la manovra all’esame si propone di conseguire sono coerenti con il quadro previsionale sopra indicato: per il 2003, il Governo ricolloca l’obiettivo d’indebitamento delle pubbliche amministrazioni all’1,5 per cento del PIL, coerente con un indebitamento netto corretto per il ciclo pari allo 0,5 per cento: tale valore comporta una riduzione di 0,7 punti percentuali dell’indebitamento strutturale, e consente di portare avanti il processo di miglioramento della dinamica del debito pubblico, che dovrebbe passare dal 109,4 per cento del PIL per il 2002, al 100 per cento nel 2004 e al 96,4 per cento nel 2006. Per gli anni successivi, l’impegno prioritario della politica di bilancio sarà rivolto all’osservanza degli impegni assunti in sede europea per il risanamento finanziario, impegno che dovrebbe tradursi nel raggiungimento del pareggio in termini strutturali nel 2004.
In tale contesto generale – prosegue il Presidente – si collocano le misure previste dal disegno di legge finanziaria, per quel che concerne più specificamente le materie di competenza della Commissione. Un primo gruppo di interventi riguarda la razionalizzazione ed il contenimento della spesa di funzionamento degli enti previdenziali.
In particolare, con l’articolo 13, comma 3 viene estesa agli enti pubblici previdenziali la riduzione in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al consuntivo 2001, delle spese di funzionamento per i consumi intermedi, già prevista al comma 1 per i Ministeri. Viene poi stabilito che, per quanto attiene all’entità dell’apporto dello Stato alla gestione finanziaria e patrimoniale dell’INPDAP, si tenga conto dell’ammontare complessivo delle risorse finanziarie dell’istituto.
Con l’articolo 25 viene ridotto il limite di risorse che l’INPS può destinare al finanziamento dei progetti speciali a termine, di cui all’articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, intesi all’implementazione di alcune attività dell’Istituto. Tali progetti – che riguardano l’attuazione di disposizioni legislative sull’erogazione delle prestazioni e sulla riscossione ed accreditamento dei contributi, nonché la lotta e il recupero delle omissioni ed evasioni contributive – possono essere attuati anche attraverso la selezione ed assunzione di personale, su base regionale, mediante contratti a termine e di formazione e lavoro. L’articolo in esame porta dallo 0,10 per cento allo 0,05 per cento delle entrate indicate nel bilancio di previsione dell’Istituto, il tetto delle risorse destinabili a tali progetti.
L’articolo 26 si occupa invece delle gestioni previdenziali, determinando, ai commi 1 e 2, l’adeguamento per l’anno 2003 degli stanziamenti del bilancio statale a favore della gestione INPS degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
Gli incrementi concernono: nella misura di 426,75 milioni di euro (pari a 826,303 miliardi di lire), la quota assistenziale a carico dello Stato dei trattamenti pensionistici erogati dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall’ENPALS (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo); e nella misura di 105,84 milioni di euro (pari a 204,934 miliardi di lire), lo stanziamento relativo al concorso all’onere pensionistico derivante dai trattamenti di invalidità liquidati anteriormente all’entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Il comma 2 specifica pertanto che nel 2003 la quota assistenziale a carico dello Stato per i trattamenti pensionistici sopra richiamati risulta complessivamente pari a 14.651,01 milioni di euro, a fronte di 14.224,26 milioni per il 2002; mentre lo stanziamento relativo al concorso all’onere pensionistico derivante dai trattamenti di invalidità sopra richiamati è pari a 3.620,33 milioni di euro (nel 2002 esso è pari a 3.514,49 milioni).
Con il comma 3 si precisa che la ripartizione degli importi tra le gestioni interessate dovrà essere effettuata mediante ricorso alla conferenza di servizi, al netto – nell’ambito del primo importo di 14.651,01 milioni di euro – delle quote in favore della gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni; della gestione speciale minatori; e dell’ENPALS.
Il comma 4 modifica l’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 104 del 1996, vincolando il 5 per cento della quota di risorse che l’INAIL può destinare all’acquisto di immobili da destinare a finalità di interesse pubblico – fino ad un tetto massimo del 15 per cento dei fondi disponibili – alla creazione di asili per l’infanzia e di altre strutture a tutela della famiglia.
Il comma 5 concerne gli iscritti al Fondo integrativo previdenziale a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, istituito presso l’INPS, che siano cessati dall’impiego – per motivi connessi alla privatizzazione del mercato del gas, oppure a causa di messa in mobilità derivante da ristrutturazione aziendale – prima di aver maturato i requisiti necessari ai fini del conseguimento della pensione integrativa. Si prevede che tali soggetti possano versare contributi volontari al Fondo integrativo, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, fino al raggiungimento dei requisiti prescritti, a condizione che sussista una contestuale contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria INPS.
Con il comma 1 dell’articolo 27, si applica il disposto del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246, provvedendo ad integrare il complesso dei trasferimenti agli enti previdenziali al fine di garantire il completo finanziamento degli interventi assistenziali a carico del bilancio dello Stato: l’importo complessivo dei trasferimenti all’INPS viene pertanto rideterminato con un’integrazione, che, ai sensi della disposizione in esame, ammonta a 353 milioni di euro nel 2003, a 799 milioni nel 2004 e a 1.323 milioni a decorrere dal 2005.
Il comma 2 attribuisce ad altre finalizzazioni di spesa le economie che si prevede di registrare in ordine all’attuazione dell’articolo 38 della legge finanziaria 2002, che ha disposto l’incremento, fino al conseguimento di un reddito complessivo pari a 516,46 euro mensili per tredici mensilità, dei trattamenti pensionistici più bassi erogati alle persone di età pari o superiore a 70 anni. A seguito dell’attività di accertamento effettuata con riguardo all’applicazione di tale norma, è risultato che il numero complessivo degli effettivi beneficiari degli incrementi pensionistici risulta essere pari a circa 1.767.000 unità , a fronte delle 2.139.000 previste. Ne derivano economie per 516 milioni di euro annui, i quali vengono riassegnati per finanziare tre voci di spesa: gli oneri pensionistici per i lavoratori esposti all’amianto; il Fondo per le politiche sociali e il Fondo per l’occupazione.
Del pensionamento anticipato dei lavoratori nel settore dell’amianto si occupa il comma 3 dello stesso articolo 27, che adegua l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente il pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all’amianto, in conseguenza di quanto disposto dall’articolo 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, che ha confermato la validità delle certificazioni rilasciate dall’INAIL sulla base degli atti di indirizzo emessi dal Ministero del lavoro prima del 28 agosto 2002, ai fini dell’individuazione dei lavoratori che hanno diritto ai benefici previdenziali in esame.
L’articolo 8, comma 8, della legge n. 179 non prevede copertura finanziaria, in quanto il comma 9 del medesimo articolo precisa che da esso non devono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Tuttavia, la disposizione produce l’effetto di estendere sensibilmente il numero dei beneficiari dell’articolo 13 della legge n. 257 del 1992, con evidenti riflessi sulla finanza pubblica, che vengono quantificati – dalla disposizione all’esame – in 640 milioni di euro per il 2003, 650 milioni per il 2004 e 658 milioni a decorrere dall’anno 2005. Si tratta di un importante elemento di novità, di cui la Commissione dovrà tenere conto, in sede di esame ed approvazione del testo derivante dall’unificazione di numerosi disegni di legge – n. 229 ed altri – proprio sulla previdenza dei lavoratori esposti all’amianto, la cui trattazione, pertanto, verrà ripresa quanto prima.
Gli ultimi tre commi all’articolo 27 recano l’interpretazione autentica di alcune disposizioni relative all’incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, previste dal citato articolo 38 della legge n. 448 del 2001: in particolare, il comma 4 precisa che l’incremento delle pensioni in favore dei soggetti predetti, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può essere superiore alla differenza tra l’importo di 516,46 euro e quello del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale ovvero dell’assegno sociale.
A norma del successivo comma 5, l’aumento dei trattamenti pensionistici a 516,46 euro per tredici mensilità spetta ai ciechi civili titolari della relativa pensione, mentre il successivo comma 6 interviene sul comma 5, lettera d) dell’articolo 38 della legge finanziaria 2002, per precisare che l’incremento annuale non riguarda soltanto il limite di reddito annuo sotto il quale devono essere posizionati i pensionati per rientrare nel campo di applicazione della norma, ma anche lo stesso importo del reddito proprio mensile. Poiché l’articolo 38 ha stabilito che per alcune categorie di pensionati il reddito mensile è integrato fino al raggiungimento della cifra di 516,46 euro mensili, per effetto della disposizione interpretativa in esame, anche tale cifra è soggetta a rivalutazione annuale in misura pari all’incremento dell’importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all’anno precedente.
La Camera dei deputati ha poi introdotto l’articolo 28, in materia di cassa integrazione, mobilità e contratti di solidarietà. Il comma 1 consente che, nel limite complessivo di risorse stabilito per l’anno 2003, a carico del Fondo per l’occupazione, e in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2003, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali possa: stabilire proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche in deroga alla normativa vigente in materia, con riduzione del 20 per cento della misura delle relative prestazioni; disporre concessioni dei predetti trattamenti, subordinate alla conclusione, entro il 31 dicembre 2002, di specifici accordi governativi; concedere, solo per il 2003 e nel limite complessivo di 80 milioni di euro, proroghe delle convenzioni stipulate direttamente con i comuni, anche in deroga alla normativa vigente sui lavori socialmente utili, per lo svolgimento, durante l’esercizio 2002, di attività straordinarie riferite a lavoratori socialmente utili i quali siano nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio. Ai fini della predisposizione di piani di reinserimento dei lavoratori socialmente utili, è prevista l’assistenza da parte di Italia lavoro Spa.
Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2002 al 31 dicembre 2003 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle piccole imprese – di quelle aventi, cioè, meno di 16 dipendenti – licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Il diritto all’iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici conseguenti all’eventuale rioccupazione, con esclusione, cioè, dell’indennità di mobilità. Ai fini della copertura della proroga, il comma 2 dispone l’utilizzo di una quota, pari a 45 milioni di euro, della dotazione del Fondo per l’occupazione per l’anno 2003.
Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2002 al 31 dicembre 2003 il termine, per le imprese non comprese nell’ambito ordinario di applicazione dei contratti di solidarietà, entro il quale esse possono stipulare tali contratti, beneficiando di analoghe agevolazioni. La stessa disposizione stabilisce un limite di spesa – pari a 20 milioni di euro – a valere nell’ambito delle risorse del Fondo per l’occupazione già preordinate alla medesima finalità e non impiegate entro il 31 dicembre 2002.
I successivi commi da 4 a 6 provvedono, rispettivamente, a ridurre da 200 a circa 10 miliardi di lire – per ciascuno degli anni 2003-2008 – la quota del Fondo per l’occupazione destinata all’erogazione di agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell’orario di lavoro; a destinare per il 2003 la somma di euro 51.645.690, a valere sul Fondo per l’occupazione, al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi pubblici per l’impiego e di garantire le funzioni previste nell’Accordo del 16 dicembre 1999 tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni e le comunità montane, in materia di standard minimi di funzionamento dei predetti servizi; a prorogare al 31 dicembre 2003 il termine per l’attuazione dei piani per l’inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, nel limite di 91 milioni di euro.
L’articolo 29 disciplina la confluenza dell’INPDAI nell’INPS, disponendo, al comma 1, la soppressione dell’INPDAI ed il conseguente trasferimento all’INPS delle sue strutture e funzioni. La disposizione, resa necessaria per la situazione di squilibrio finanziario in cui versa l’Istituto, stabilisce anche la contestuale iscrizione dei lavoratori interessati presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS, con evidenza contabile separata, a decorrere dal 1° gennaio 2003.
Ai sensi del comma 5, contestualmente alla soppressione dell’INPDAI, il personale in servizio viene trasferito all’INPS con lo stesso trattamento giuridico, economico e previdenziale, fino all’approvazione del nuovo contratto collettivo di lavoro. I commi 4 e 6 dispongono, rispettivamente, in merito alla costituzione di un apposito Comitato di integrazione incaricato di provvedere all’unificazione entro un anno delle procedure operative conseguenti al trasferimento dell’ente presso l’INPS; e all’inclusione nel Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti di un rappresentante dell’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei dirigenti d’azienda, limitatamente alle sedute ed alle problematiche inerenti tali figure professionali.
Il comma 2 disciplina invece alcuni aspetti tecnici riferiti alla redazione del bilancio consuntivo 2002, affidata al Comitato di integrazione, ed alle attività e passività risultanti dal consuntivo stesso, mentre il comma 3 stabilisce le nuove regole del sistema pensionistico per gli iscritti. Esse riguardano in primo luogo l’applicazione del principio del “pro-rata”, in forza del quale la pensione viene liquidata con la normativa attualmente vigente per l’INPDAI, relativamente alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 2002, e per le anzianità successive, con le nuove regole INPS; in secondo luogo, si provvede ad uniformare – a decorrere dal 1° gennaio 2003 – il regime previdenziale degli iscritti all’INPDAI a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, anche per quel che concerne la determinazione dell’aliquota contributiva Ivs (per la pensione) – già attualmente uguale sia all’INPDAI che all’INPS – e l’applicazione delle aliquote di rendimento e delle fasce retributive in vigore presso l’assicurazione generale obbligatoria per il calcolo dei trattamenti.
Va poi segnalata l’abolizione del massimale contributivo, oggi fissato in 143.105 euro annui: l’abolizione di tale tetto comporta un relativo aumento dell’onere contributivo, ma anche un corrispettivo incremento della misura della pensione.
L’ultimo periodo del comma 3 prevede che continueranno ad essere erogate tutte le altre prestazioni assistenziali facoltative, integrative di quelle obbligatorie, non pensionistiche attualmente corrisposte dall’INPDAI ai propri iscritti.
Infine, il comma 7 provvede a definire i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato all’INPS, in relazione agli iscritti provenienti dall’INPDAI.
Con l’articolo 30, anticipando la realizzazione di quanto disposto dal disegno di legge collegato recante delega al Governo in materia previdenziale, si provvede all’abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro.
Il comma 1 dell’articolo in esame dispone la totale cumulabilità tra il trattamento di anzianità e i redditi da lavoro, a condizione che all’atto del pensionamento il soggetto abbia maturato 58 anni di età anagrafica e 37 anni di contributi.
Tale norma si applica anche in favore delle persone già in quiescenza, in possesso – al momento del pensionamento – dei predetti requisiti anagrafici e contributivi, sempre con effetto sui ratei del trattamento decorrenti dal 1° gennaio 2003. Viene modificata così la disciplina vigente, di cui all’articolo 72 della legge finanziaria per l’anno 2001, che prevede l’intera cumulabilità delle pensioni di vecchiaia, e di anzianità con almeno 40 anni di contribuzione, con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, mentre per le pensioni di anzianità e di invalidità la percentuale ammessa al cumulo con i redditi di lavoro autonomo è pari al 70% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo; vige invece la totale incumulabilità con i redditi di lavoro dipendente. Il comma 3, nel rispetto dell’autonomia degli enti previdenziali privatizzati, dà facoltà a questi ultimi di intervenire sul regime di cumulo nel modo previsto dal comma 1.
Il comma 2 riguarda i liberi professionisti iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri e gli architetti che si erano avvalsi del diritto al rimborso dei contributi previdenziali versati alla predetta gestione previdenziale di appartenenza, ai sensi dell’articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6. In base alla disposizione in esame, per il periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge del 1981 e l’entrata in vigore della legge n. 45 del 1990, che attribuisce la facoltà di ricongiungere i diversi periodi di contribuzione in un’unica pensione a coloro che siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, viene riconosciuta la facoltà di ripristino dei periodi di anzianità pregressa attraverso la restituzione alle Casse professionali dei contributi rimborsati.
L’articolo 31, introdotto dalla Camera dei deputati, consente agli imprenditori artigiani, ove non possano fare diversamente, di avvalersi ai fini dell’espletamento dell’attività lavorativa, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali fornite da parenti entro il secondo grado, per un periodo complessivo non superiore a tre mesi, con copertura assicurativa obbligatoria presso l’INAIL.
L’articolo 32 detta nuove regole per l’impiego e la gestione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, facendo tra l’altro riferimento alla definizione dei livelli delle prestazioni sociali da erogare su tutto il territorio nazionale. Si prevede la soppressione dei vincoli di destinazione posti dalle singole norme di settore, ferma restando la necessità di assicurare prioritariamente le risorse per il rispetto dei diritti soggettivi. La ripartizione annuale delle medesime è effettuata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali. Viene inoltre specificato che almeno il 10 per cento delle disponibilità deve essere destinato alle politiche a favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l’acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità. Lo stesso articolo 32, al comma 3 stabilisce che i livelli essenziali delle prestazioni, da garantire su tutto il territorio nazionale, siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza. Ai sensi del comma 3, la determinazione è operata nei limiti delle risorse del Fondo e tenuto conto di quelle ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, mentre il successivo comma 4 demanda ad un regolamento governativo la definizione delle modalità di verifica e valutazione dei costi e dei risultati relativi ai livelli essenziali. Alla riattribuzione al Fondo delle risorse non utilizzate dai destinatari nel precedente esercizio provvede, infine, il comma 5.
L’articolo 33, inserito dalla Camera, demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la determinazione dei criteri e delle modalità per la destinazione di un importo pari a 1 milione di euro, a valere sul Fondo per l’occupazione, per gli interventi di cui all’articolo 80, comma 4, della legge n. 448 del 1998, riguardanti i contributi agli enti privati gestori di attività formative, per la copertura delle spese di amministrazione relative al coordinamento a livello nazionale dei medesimi enti; il beneficio è subordinato alla condizione che non vi sia un analogo finanziamento regionale.
L’articolo 34, al comma 1, dispone che i redditi prodotti all’estero, ai fini dell’accesso alle prestazioni pensionistiche subordinate ad un determinato limite di reddito, debbano essere attestati da certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Il comma 2 dispone che le economie derivanti dal precedente comma 1 confluiscano in uno specifico Fondo presso l’INPS, ai fini del versamento all’entrata del bilancio dello Stato e del successivo utilizzo per l’incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5 della legge n. 137 del 2001, relativa agli indennizzi a cittadini e imprese per beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia.
L’articolo 35, inserito dalla Camera dei deputati, ha ad oggetto i lavori socialmente utili. I commi 1 e 2 modificano la disciplina di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, che ha prorogato al 30 aprile 2001 il termine per la presentazione della domanda di proseguimento volontario della contribuzione, alla quale, ai sensi della legislazione vigente, consegue una liquidazione anticipata del trattamento pensionistico, commisurata all’anzianità maturata alla data dell’istanza.
Tale beneficio riguarda i soggetti impegnati in lavori socialmente utili a cui mancassero meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, ed è concesso nei limiti delle risorse del Fondo per l’occupazione all’uopo preordinate.
Con le modifiche apportate dai commi 1 e 2, la data di riferimento ai fini della sussistenza delle condizioni contributive ed anagrafiche sopra richiamate è differita dal 31 dicembre 1999 al 31 dicembre 2003. Esse si commisurano rispetto ai requisiti suddetti vigenti alla data del 1° gennaio 2003. Inoltre, il termine per la presentazione della domanda è fissato, a pena di decadenza, all’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui vengano maturate le relative condizioni; qualora queste ultime siano state conseguite anteriormente al 1° gennaio 2003, il termine è stabilito al 28 febbraio 2003.
Ai sensi del quarto periodo del capoverso 1 del comma 1, il successivo trattamento pensionistico definitivo è liquidato in base ai requisiti e alle altre norme poste dalla disciplina vigente al 1° gennaio 2003 e non più, come previsto dalla vigente disciplina, alla data del 19 giugno 1998.
Il comma 3 prevede che la Cassa depositi e prestiti conceda ai comuni, per l’anno 2003, mutui a tasso agevolato, al fine di facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, che abbiano maturato, nei lavori suddetti, un’anzianità di almeno 12 mesi nel periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999. L’onere relativo al differenziale tra tasso ordinario e tasso agevolato è a carico del Fondo per l’occupazione, con un limite di spesa pari a 5,16 milioni di euro.
Il comma 4 consente ai soggetti titolari, al 1° gennaio 2003, dell’assegno per i lavori socialmente utili di ottenere la corresponsione anticipata del medesimo, con riferimento alla misura che sarebbe loro spettata fino al 31 dicembre 2003, al netto di quanto già percepito, nel caso in cui il soggetto voglia intraprendere un’attività lavorativa autonoma, dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero intenda associarsi in cooperativa. L’assegno anticipato in esame è cumulabile con l’incentivo di cui all’articolo 3, comma 5, del D.M. 21 maggio 1998, pari a 18 milioni di lire e concesso per i lavoratori socialmente utili che dimostrino di aver avviato forme di autoimpiego o di microimprenditorialità ovvero di essersi associati a cooperative.
Il comma 5 estende al 2003 la facoltà concessa dalla legislazione vigente per gli anni 2001 e 2002 alle regioni e agli enti locali, di riservare ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili, negli avviamenti a selezione relativi alle qualifiche per le quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, una quota più elevata rispetto a quella obbligatoria del 30 per cento. Tale facoltà è subordinata alla sussistenza di vuoti in organico, alla disponibilità delle relative risorse finanziarie ed all’osservanza delle disposizioni del patto di stabilità interno per il 2002.
L’assunzione, da parte degli enti locali e degli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, dei lavoratori in esame, nell’ambito dei summenzionati avviamenti a selezione, determina l’attribuzione di un incentivo in favore dell’ente medesimo (pari a 18 milioni di lire per ciascun soggetto assunto): a tale fine viene fissato un limite per l’onere derivante dall’estensione temporale al 2003, nella misura di 2.789.000 euro, a carico del summenzionato Fondo per l’occupazione.
Il comma 6 provvede alla quantificazione degli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 5, a carico del Fondo per l’occupazione.
L’articolo 44 disciplina gli incentivi alle assunzioni, modificando la normativa sul credito di imposta per le assunzioni a tempo indeterminato e ad incremento dell’organico, di cui all’articolo 7 della legge n. 388 del 2000, e successive modificazioni.
In sintesi, si ricorda che il credito di imposta in esame è attribuito nella, nella misura mensile di lire 800.000 (413,17 euro) per ciascun lavoratore assunto in aumento dell’organico aziendale nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 ed il 30 settembre 2000. Per le cosiddette aree di crisi e zone cuscinetto, nonché, in ogni caso, per le regioni del Mezzogiorno, spetta una maggiorazione della misura del beneficio, pari a lire 400.000 mensili per ciascun dipendente (206,58 euro).
Il comma 1 dell’articolo in esame proroga fino al 31 dicembre 2006 l’applicazione del credito di imposta, che, nella normativa vigente, cessa di operare il 31 dicembre 2003. La lettera a) del comma medesimo concerne i datori per i quali il diritto ad una quota di credito sia maturata già nel 2002 e, in tale ambito, si riferisce agli importi mensili dell’anno 2003. Al riguardo, la lettera distingue due fattispecie: le assunzioni rientranti nel livello occupazionale rilevato al 7 luglio 2002 – ivi comprese quelle effettuate, successivamente a tale data, a reintegrazione del medesimo livello; e le assunzioni che danno luogo a incrementi di organico ulteriori.
Per la prima ipotesi, resta ferma l’applicazione anche nel 2003 delle misure, già ricordate, del credito di imposta attualmente vigenti, mentre per la seconda fattispecie, l’importo mensile del beneficio è portato a 100 euro, ovvero a 150 nel caso in cui il soggetto assunto sia di età superiore ai 45 anni. Tali misure sono incrementate di 300 euro per le aree che godono anche attualmente di una maggiorazione.
Tuttavia, sempre con riferimento alle assunzioni che danno luogo a incrementi di organico ulteriori, i limiti di risorse sono distinti per le misure di 100 e 150 euro e, rispettivamente, per la quota di incremento di 300 euro: per le prime, è stabilito un livello massimo di oneri pari a 125 milioni di euro, comprensivo delle quote di incentivo attribuite per il 2003; mentre per la seconda, il limite è definito con delibera del CIPE, a valere sui fondi ivi previsti.
La lettera b) riguarda, per le quote di credito relative all’anno 2003, i datori diversi da quelli di cui alla precedente lettera a); per gli importi degli anni 2004-2006, tutti i datori di lavoro. Essa sostituisce, ai fini della definizione dell’incremento dell’organico, il riferimento al numero medio dei dipendenti (sempre a tempo indeterminato) nel periodo 1° ottobre 1999-30 settembre 2000 con quello alla base occupazionale media relativa all’arco temporale 1° agosto 2001-31 luglio 2002. Riguardo ai limiti di risorse finanziarie – al rispetto dei quali, come detto, è subordinata l’attribuzione del credito – la stessa disposizione prevede che tutte le quote di credito riconosciute nel 2003 rientrino nell’ambito dello stanziamento di 125 milioni di euro, mentre per gli importi mensili base di ciascuno degli anni 2004-2006, nonché per la maggiorazione relativa all’età del lavoratore, si fa riferimento ad un limite di 125 milioni di euro annui. Per la maggiorazione relativa alle summenzionate aree territoriali, si rinvia al livello finanziario complessivo annuo definito dalle delibere CIPE, in attuazione dei precedenti articoli 41 e 42 del disegno di legge finanziaria e a valere sui fondi ivi previsti.
La lettera c) fa salve le norme dell’attuale disciplina non modificate dall’articolo all’esame, in particolare quelle relative alle modalità e ai tempi di rilevazione delle assunzioni ad incremento.
Il comma 2 precisa, tra l’altro, che il credito di imposta può essere impiegato anche successivamente all’anno 2006 ed è utilizzabile esclusivamente mediante compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
Il comma 3 disciplina una specifica procedura per la concessione del credito di imposta, al fine, tra l’altro, di assicurare il rispetto dei limiti di risorse finanziarie stabiliti. Il beneficio è attribuito con “atto di assenso adottato espressamente” dall’Agenzia delle entrate.
Il comma 4 fa salva l’attuale disciplina per una particolare ipotesi di quote di credito relative all’anno 2002, ma utilizzabili solo a decorrere dal 1° gennaio 2003, ipotesi di cui all’articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, in fase di conversione alle Camere.
Il comma 5 detta la disposizione di copertura finanziaria degli oneri per il 2003 derivanti dall’attuazione dell’articolo – pari a 725 milioni di euro – ai quali si fa fronte riducendo le risorse relative al credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, di cui all’articolo 8 della legge n. 388 del 2000.
L’articolo 59, dal comma 9 al comma 11, reca disposizioni di modifica della disciplina in materia di immigrazione degli extracomunitari.
Il comma 9 – novellando l’articolo 5, comma 3-quinquies, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (comma introdotto dall’art. 5 della legge 30 luglio 2002, n. 189) – estende all’INAIL l’ambito dei destinatari di alcuni obblighi di comunicazione a carico delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.
Il primo periodo del comma 3-quinquies dispone che queste ultime informino (anche in via telematica) il Ministero dell’interno e l’INPS del rilascio dei singoli visti di ingresso per lavoro dipendente o autonomo. I dati sono inseriti nell’archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, istituito presso l’INPS, di cui all’articolo 22, comma 9, del decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.
Il comma 10 estende analogamente all’INAIL l’ambito dei destinatari delle comunicazioni, a carico delle questure, relative ai dati anagrafici degli extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l’accesso al lavoro e al rilascio dei permessi concernenti i familiari, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV del decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Gli attuali destinatari sono l’INPS e l’ufficio finanziario competente all’attribuzione del codice fiscale.
Il comma 11 specifica che l’INAIL può accedere al registro informatizzato di cui all’articolo 33, comma 4, della citata legge n. 189 del 2002, relativo ai nominativi dei datori di lavoro domestico che hanno presentato la denuncia di emersione e dei lavoratori ai quali si riferisce la denuncia stessa.
Per completare l’informazione sulle tematiche occupazionali, il Presidente ricorda, anche se la materia esula dall’ambito strettamente di competenza della Commissione, che al pubblico impiego sono dedicati gli articolo 21 e 22. In particolare, l’articolo 21 provvede a determinare l’onere a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale dei comparti del pubblico impiego e per gli aumenti retributivi al personale non contrattualizzato. L’articolo 22 riguarda invece gli organici, le assunzioni di personale e la razionalizzazione di enti e organismi pubblici: di particolare rilievo, il comma 4, che dispone in merito al blocco delle assunzioni, confermato anche per l’anno 2003, di personale a tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazioni, con le eccezioni delle figure professionali che presentino carattere di unicità ed infungibilità, la cui consistenza organica non sia superiore all’unità e delle categorie protette.
Passando ad esaminare le Tabelle poste in allegato al disegno di legge finanziaria, il Presidente ricorda che la Tabella A, riguardante il fondo speciale di parte corrente per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi da approvare nel triennio di riferimento, relativamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reca un accantonamento pari a 700 milioni di euro per il 2003, a 782 milioni per il 2004 e a 785 milioni per il 2005, finalizzato, come indica la relazione illustrativa – all’aumento dell’indennità di disoccupazione. Anche l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze reca, tra l’altro, alcune destinazioni a carattere previdenziale e assistenziale: le pensioni del Fondo INPS dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato Spa (e delle società da quest’ultima controllate); l’adeguamento dell’indennità speciale in favore dei ciechi e dei sordomuti; gli interventi per le pari opportunità; le misure in materia di regolarizzazione del lavoro degli extracomunitari.
La tabella B – che provvede alla costituzione del fondo speciale in conto capitale – non reca alcuno stanziamento per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mentre la tabella C – che reca gli stanziamenti relativi a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria – stabilisce per lo stato di previsione a legislazione vigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le seguenti variazioni: alla legge n. n. 335 del 1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) viene apportata una riduzione di 59 migliaia di euro per il 2003 e di 58 migliaia per ciascuno degli anni 2004 e 2005 relativamente all’articolo 13, sulla vigilanza sui fondi pensione (u.p.b. 3.1.2.19 – cap. 1990); alla legge n. 448 del 1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) viene apportata una riduzione di 59 migliaia di euro per il 2003 e di 58 migliaia per ciascuno degli anni 2004 e 2005 relativamente all’articolo 80, comma 4, sulla formazione professionale (u.p.b. 2.1.2.5 – cap. 1395); alla legge n. 328 del 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), il Fondo da ripartire per le politiche sociali, di cui all’articolo 20, comma 8 è incrementato di 222.000 migliaia di euro per il 2003, mentre per gli anni 2004 e 2005 non sono apportate variazioni.
La somma di tali variazioni dà luogo ad un incremento (dello stato di previsione a legislazione vigente) pari a 221.882 migliaia di euro per il 2003 e ad una riduzione pari a 116 migliaia per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
La tabella D che provvede al rifinanziamento di leggi di spesa in conto capitale, dispone – con riferimento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – un incremento del Fondo per l’occupazione (che ha una dotazione per il 2003, a legislazione vigente, pari a 1.395,873 milioni di euro) un aumento di 38 milioni di euro per il 2003, di 1 milione per il 2004 e di 517,199 milioni per il 2005, al quale si aggiunge un ulteriore incremento, pari a 80 milioni per il 2003, previsto dall’articolo 28, comma 1, del disegno di legge finanziaria.
Sempre con riferimento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nulla è invece previsto alle tabelle E – che stabilisce le riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa – e alla tabella F, che riporta le leggi di spesa pluriennale, con l’indicazione e l’eventuale rimodulazione delle quote annue del triennio di riferimento e degli dell’importo totale degli anni successivi.
Il Presidente si sofferma quindi sulla tabella 4 e sulla relativa nota di variazioni, osservando che lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno finanziario 2003 reca una spesa complessiva – in termini di competenza, cioè di possibile impegno contabile – di 62.505,6 milioni di euro, di cui 60.976,1 milioni per la parte corrente e 1.529,5 milioni per il conto capitale.
Tali importi sono comprensivi degli effetti derivanti dal disegno di legge finanziaria 2003 – sia dalle norme già presenti nel testo originario (e rimaste immutate) sia da quelle modificate o introdotte dalla Camera.
Per lo stato di previsione in esame, tali effetti – indicati nella prima nota di variazioni – hanno, nel loro complesso, operato un aumento di 2.488,5 milioni di euro, di cui 2.371,5 milioni relativi alla parte corrente e 116,9 milioni al conto capitale.
Rispetto alle previsioni assestate per l’anno 2002, lo stato in esame presenta un aumento pari a 1.515,6 milioni di euro, di cui 1.387,7 milioni relativi alla parte corrente e 127,8 milioni al conto capitale.
Lo stato di previsione in esame presume inoltre che l’ammontare dei residui passivi esistenti al 1° gennaio 2003 sarà pari a 6.547,2 milioni di euro, di cui 3.645,8 milioni relativi alla parte corrente e 2.901,5 milioni al conto capitale.
Rispetto alla dotazione di residui passivi esistenti al 1° gennaio 2002, quale risulta dal rendiconto generale dello Stato per l’anno 2001, si prospetta, quindi, una riduzione pari a 852,5 milioni di euro.
La cosiddetta massa spendibile, data dalla somma dei residui passivi e degli stanziamenti di competenza, ammonta per l’anno 2003 a 69.052,8 milioni di euro.
L’autorizzazione complessiva di cassa – relativa, cioè, ai pagamenti – è stabilita in 64.834,1 milioni di euro, di cui 61.809,2 milioni per la parte corrente e 3.024,9 milioni per il conto capitale.
Anche tali importi sono comprensivi delle modifiche indicate nella prima nota di variazioni, modifiche che sono di misura identica a quelle ricordate per il conto competenza.
Il livello complessivo dell’autorizzazione di cassa presenta un coefficiente medio di realizzazione, rispetto al volume della massa spendibile, pari al 93,89%.
Tale rapporto viene stabilito attraverso un analitico esame, per le varie componenti dello stato ministeriale di previsione, dei coefficienti effettivi di realizzazione dei precedenti esercizi e tenendo conto dei particolari fattori legislativi e amministrativi che nell’anno 2003 potranno influenzare il livello dei pagamenti.
Rispetto alle previsioni assestate per il 2002, l’autorizzazione complessiva di cassa presenta un aumento di 2.944.9 milioni di euro, di cui 2.560,9 milioni relativi alla parte corrente e 383,9 milioni al conto capitale.
Conclusa l’illustrazione preliminare, il Presidente sottopone alla Commissione alcune proposte di modifica del calendario dei lavori, necessarie al fine di assicurare la presenza del rappresentante del Governo a ciascuna delle sedute dedicate all’esame dei disegni di legge in titolo, come prescritto dall’articolo 126, comma 5, del Regolamento. Propone pertanto di non tenere la seduta già convocata per domani alle ore 9, anticipando l’orario di inizio della seduta pomeridiana alle ore 14 e l’orario di inizio della seduta antimeridiana di giovedì alle ore 8,30.
Propone altresì di fissare per le ore 14 di domani il termine per la presentazione degli emendamenti che, come indicato nell’appunto sulle procedure distribuito all’inizio della seduta, possono essere riferiti esclusivamente allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nella seduta antimeridiana di giovedì si procederà all’esame e, ove possibile, all’approvazione del rapporto alla 5a Commissione permanente.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.


IN SEDE REFERENTE

(848-B) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta di giovedì 14 novembre 2002.

Interviene nella discussione generale il senatore PETERLINI, il quale ritiene che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo siano da valutare positivamente, soprattutto per quel che riguarda le misure di snellimento delle procedure del collocamento e di riordino del mercato del lavoro, che potranno concorrere efficacemente a riequilibrare lo storico divario occupazionale tra Nord e Sud. Il testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento, inoltre, risulta più puntuale nell’osservanza delle competenze legislative attribuite alle regioni con la riforma del titolo V della Costituzione, in particolar modo per quel che concerne il rispetto degli ambiti di regolazione riservati alle regioni a statuto speciale e alla province autonome.
Altrettanto apprezzabili sono le disposizioni contenute alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2, con particolare riferimento al reinserimento lavorativo delle donne uscite dal mercato del lavoro per l’adempimento di compiti familiari. Anche la disciplina delle nuove tipologie dei nuovi rapporti di lavoro, di cui all’articolo 4, introduce elementi di flessibilità, suscettibili di favorire l’occupazione delle fasce più deboli del mercato del lavoro.
Permangono tuttavia alcuni interrogativi circa l’entità delle risorse che il Governo intende mettere in campo per sostenere concretamente gli apprezzabili propositi enunciati nel disegno di legge n. 848-B. Tali risorse sono necessarie anche per fare sì che alla maggiore flessibilità del mercato del lavoro corrispondano interventi mirati ad evitare che si accentuino contestualmente i fattori di precarizzazione e di emarginazione. Ad esempio, la promozione del ricorso a rapporti di lavoro innovativi, quali le collaborazioni coordinate e continuative, di per sé apprezzabile, pone però il problema di rendere più certe le prospettive previdenziali dei lavoratori così impiegati e di adottare conseguentemente le relative misure di sostegno.

Poiché nessun altro chiede di intervenire nella discussione generale, il PRESIDENTE la dichiara conclusa e dà la parola al rappresentante del Governo e al relatore per le repliche.

Il sottosegretario SACCONI, dopo aver espresso preliminarmente l’auspicio che si pervenga in tempi brevi alla definitiva approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, osserva che alcuni dei rilievi formulati nel corso della discussione generale non gli sembrano del tutto rispondenti al contenuto della delega ed al modo in cui il Governo ha dichiarato di volerla esercitare. Ciò riguarda, in primo luogo, la questione del regime autorizzatorio per i servizi pubblici e privati all’impiego. In proposito, il Sottosegretario ribadisce quanto già affermato nel corso del dibattito, circa l’intendimento dell’Esecutivo di dare vita, in sede di esercizio della delega, ad un unico regime autorizzatorio modulato in relazione alle caratteristiche dei soggetti interessati. Di conseguenza, l’individuazione dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per l’esercizio di una o più funzioni inerenti l’intermediazione della mano d’opera dovrà prendere in considerazione le caratteristiche proprie dei singoli operatori. In altri termini, si vuole instaurare un regime efficace e trasparente nel quale i soggetti pubblici e privati che intendono esercitare le funzioni di intermediazione devono assoggettarsi a un insieme di regole comuni, finalizzate, tra l’altro, a reprimere eventuali patologie. Per i soggetti privati, occorrerà definire requisiti specifici in relazione alla tipologia degli operatori, rivolgendo una particolare attenzione alle forme societarie da adottare per lo svolgimento delle attività in esame e alla capitalizzazione. Nell’ipotesi di un regime unico, modulato in relazione alle caratteristiche dei singoli soggetti e in funzione del tipo di attività svolta, non vi è spazio per il conferimento di una posizione privilegiata a particolari soggetti, come è stato paventato in alcuni interventi. L’indicazione a titolo esemplificativo di alcune figure professionali nell’ambito del principio di delega di cui alla citata lettera l) intendeva proprio evidenziare l’esigenza di dare vita ad un regime autorizzatorio articolato.
Per quel che riguarda la disciplina del trasferimento del ramo d’azienda, la delega all’esame si propone di coordinare gli interventi di revisione del decreto legislativo n. 18 del 2001 con le previsioni contenute nella normativa comunitaria. In proposito occorre ricordare che la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001 costituisce una sorta di testo unico della legislazione dell’Unione europea – come ha evidenziato nel suo intervento la senatrice Piloni –, che non pone ulteriori obblighi a carico del legislatore nazionale ma consente, in sede di recepimento, di fare chiarezza sulla natura degli obblighi stabiliti in sede comunitaria, al fine di dare corso all’obiettivo di un effettivo avvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese o di parti di esse.
I numeri 2 e 3 della lettera p) del comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge in titolo regolano due distinte fattispecie: in particolare, il numero 2 dispone la previsione del requisito dell’autonomia funzionale del ramo d’azienda nel momento del suo trasferimento, senza incidere su altri profili dell’articolo 2112 del codice civile che, pertanto, rimane confermato. Il numero 3 si riferisce invece ad un caso distinto rispetto alle fattispecie alle quali si applica il citato articolo 2112, poiché introduce uno specifico regime di solidarietà tra appaltante e appaltatore, nei limiti dei cui all’articolo 1676 del codice civile, per le ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione di ramo di azienda, sempre con il fine di garantire i diritti dei lavoratori.

La senatrice PILONI, richiamandosi ai rilievi formulati nel suo intervento in discussione generale, fa presente che si riterrebbe rassicurata ove il rappresentante del Governo convenisse sull’applicazione integrale dell’articolo 2112 del codice civile anche nel caso di cessione di ramo d’azienda la cui autonomia funzionale si realizzi nel momento del trasferimento, secondo la previsione di cui al numero 2 della lettera p) del comma 1 dell’articolo 2.

Su tale punto, il sottosegretario SACCONI si riserva di intervenire nella discussione in Assemblea, sottolineando comunque che le innovazioni introdotte con la delega si propongono di evitare che, nel trasferimento di ramo d’azienda, si verifichino comportamenti patologici, consistenti, in sostanza, in vendite fittizie, suscettibili di dare vita ad unità economiche prive di una propria identità e, soprattutto, di comprimere surrettiziamente i diritti dei lavoratori.
L’estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) – prosegue il rappresentante del Governo – costituisce un’opportunità per incrementare l’occupazione nel comparto contrastandovi, al tempo stesso, il fenomeno, assai diffuso, del lavoro nero. Occorre peraltro contenere il più possibile gli oneri a carico delle imprese, e, pertanto, sul versante previdenziale, appare preferibile applicare i contributi propri del settore agricolo stesso.
Con la lettera f) dell’articolo 4, relativa alla configurazione delle prestazioni che esulano dal mercato del lavoro, svolte in modo occasionale e per breve periodo, si è voluto dare maggiori certezze ad alcune figure, con particolare riferimento alle collaborazioni familiari in agricoltura, rafforzando alcuni orientamenti già enunciati in alcune circolare ministeriali. Per quanto riguarda le nuove tipologie contrattuali, la delega intende regolare su più solide basi giuridiche una fattispecie finora indefinita, quale quella della collaborazione coordinata e continuativa, configurandola come rapporto di lavoro autonomo, il cui contenuto è riconducibile alla figura del lavoro a progetto.
Il Governo è disposto a recepire eventuali ordini del giorno relativi all’integrazione degli indirizzi a cui si atterrà in sede di esercizio della delega per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, qualora si intenda chiarire che al Ministero compete l’adozione di direttive di massima, rispetto alle quali gli organi periferici possano organizzarsi e coordinarsi al fine di garantire una effettiva capacità di monitoraggio del mercato del lavoro, anche in raccordo con i servizi ispettivi degli istituti previdenziali. La delega muove da una concezione del servizio ispettivo che privilegia, rispetto alla funzione repressiva, i compiti di consulenza, di promozione e di accompagnamento all’osservanza delle norme: a tale impostazione fanno capo, in particolare, i principi di delega relativi alla ridefinizione dell’istituto della prescrizione e della diffida, nonché al raccordo fra la funzione di ispezione del lavoro e quella di conciliazione delle controversie individuali. Da un tale quadro, non si può certo desumere una tacita volontà di assoggettare l’attività ispettiva degli enti previdenziali alle direttive ministeriali. Si tratta invece di definire un sistema basato sul coordinamento e sulla collaborazione dei vari attori istituzionali, nel rispetto della reciproca autonomia.
La legge n. 142 del 2001, di cui l’articolo 9 del disegno di legge in titolo prospetta una revisione, non può certamente essere considerata una legge equilibrata, poiché, capovolgendo l’impostazione della precedente disciplina, eccessivamente generosa nei confronti del rapporto associativo, ha privilegiato, all’estremo opposto, il rapporto di lavoro del socio, provocando vivaci contestazioni in tutto il mondo cooperativo. D’altra parte, la soluzione adottata dalla Camera dei deputati costituisce l’esito di una complessa mediazione fra diverse proposte emendative presentate da gruppi politici di maggioranza e di opposizione, e delinea una disciplina in cui il rapporto di lavoro costituisce un rapporto speciale ed atipico, ulteriore, ma non distinto rispetto al rapporto associativo. Anche nella passata legislatura, il Presidente pro tempore della Commissione, che ebbe parte attiva nella definizione della nuova legge, ritenne che ad un tale rapporto di lavoro, per la sua peculiarità, non potesse applicarsi l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Partendo da tale presupposto, diventa del tutto ragionevole disporre che l’esercizio dei diritti di cui al Titolo III dello stesso Statuto dei lavoratori debba trovare applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore e secondo quanto determinato in sede di contrattazione collettiva, come previsto dall’articolo 9.
Sempre in una logica di equilibrio tra esigenze del socio lavoratore ed esigenze del mondo della cooperazione, vanno lette anche le disposizioni di cui alla lettera f) del nuovo testo del comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 142, relativamente alla possibilità che il regolamento deroghi alla contrattazione collettiva, salvo per quel che riguarda il trattamento economico, e di cui al comma 2-bis aggiunto all’articolo 6 della medesima legge n. 142, relativamente alla facoltà delle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381 del 1991, di definire accordi territoriali per rendere compatibile l’applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all’attività svolta. Sull’articolo 10, i rilievi mossi ad una tecnica legislativa forse non del tutto felice sono comprensibili: al di là del dato formale, occorre tuttavia cogliere la volontà del legislatore, intesa ad ampliare la portata della disposizione di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 71 del 1993, costruendo una norma a carattere generale – e non soggetta ai termini temporali che circoscrivono l’efficacia dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto – intesa ad affermare l’integrale rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali come condizione per il riconoscimento di benefici normativi e contributivi alle imprese artigiane, commerciali e del turismo. Il fatto che la norma novellata dall’articolo 10 del disegno di legge all’esame non sia stata mai abrogata, ancorché implicitamente, è poi comprovato dai ricorrenti richiami in una serie di provvedimenti successivi.
Con riferimento alle osservazioni del senatore Peterlini sulle risorse finanziarie da impiegare per l’attuazione della delega, il Sottosegretario fa presente che il disegno di legge in titolo ha le caratteristiche di un provvedimento ordinatorio e regolatorio, che non pone nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato. Anche per quel che riguarda il riordino dei servizi ispettivi, oggetto dell’unica osservazione nel parere di nulla osta espresso dalla Commissione bilancio, occorre tenere presente che la legislazione vigente consente l’istituzione di nuove direzioni generali per via amministrativa quando un tale atto non comporti spese aggiuntive. E’ peraltro evidente che la delega di cui all’articolo 8 del disegno di legge in titolo prospetta un riassetto più complessivo, che va al di là del riordino dell’amministrazione centrale. Va infine osservato che con il disegno di legge all’esame viene delineato un sistema coerente con il riparto costituzionale delle competenze legislative tra Stato e regioni, quale risulta dalla recente riforma del Titolo V della Costituzione, che, nel rispetto delle autonomie, mantiene nell’ambito dei poteri normativi attribuiti in via esclusiva allo Stato, la regolazione del rapporto di lavoro e la determinazione dei livelli minimi delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale.
Su questo ultimo tema, peraltro, si sono registrate positive convergenze tra maggioranza ed opposizione, ed è auspicabile che, in sede di esame del disegno di legge n. 848-bis, si possano riconsiderare le perplessità che sono state espresse di recente da autorevoli esponenti dei gruppi politici di opposizione, relativamente agli ambiti di competenza da riconoscersi al legislatore regionale in materia di ammortizzatori sociali.

Replica quindi agli intervenuti il relatore TOFANI, il quale osserva preliminarmente che occorre riconoscere al dibattito svoltosi in Senato il merito di avere prefigurato gran parte dei miglioramenti poi introdotti dall’altro ramo del Parlamento nel testo della delega all’esame. E’ questo un motivo di soddisfazione, soprattutto se si considerano le tensioni che hanno caratterizzato l’avvio dell’esame del disegno di legge delega e che hanno portato anche allo stralcio di una parte di esso.
Le norme che il Senato si accinge a varare in questi giorni configurano una risposta concreta ed efficace ad una diffusa domanda di riassetto dei servizi all’impiego e di misure idonee a promuovere nuova occupazione: vengono poste le premesse per una modernizzazione del mercato del lavoro che non mancherà di ripercuotersi positivamente anche nell’azione di contrasto al lavoro nero ed irregolare, azione che si corrobora nella capacità di adeguare la legislazione all’evoluzione dell’assetto sociale. Un tale adeguamento consentirà di perseguire gli obiettivi occupazionali posti dall’Unione europea, in particolare per quel che riguarda le fasce deboli del mercato del lavoro, e in primo luogo il lavoro femminile.
Sulla disciplina della cessione del ramo d’azienda, il Sottosegretario ha sostenuto una posizione condivisibile, che sembra aver conseguito anche l’apprezzamento della senatrice Piloni. E’ auspicabile che nel dibattito in Aula, il rappresentante del Governo precisi ulteriormente questo punto, al fine di fugare qualsiasi dubbio circa la piena salvaguardia della disciplina del mantenimento dei diritti dei lavoratori nel caso del trasferimento d’azienda, quale risulta dall’articolo 2112 del codice civile.
In conclusione, il senatore Tofani esprime l’auspicio che quanto prima, sin dall’inizio del prossimo anno, la Commissione sia impegnata nell’elaborazione dei pareri sugli atti di esercizio della delega all’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE. ANTICIPAZIONE DELL’ORARIO DI INIZIO DELLE SEDUTE DI MERCOLEDI’ E GIOVEDI’

Il PRESIDENTE avverte che, conformemente alle decisioni adottate, la seduta già convocata per domani, mercoledì 20 novembre, alle ore 9, non avrà più luogo. L’orario di inizio della seduta, già convocata per lo stesso giorno alle ore 15, è poi anticipato alle ore 14 e l’orario di inizio della seduta antimeridiana di giovedì 21 novembre è anticipato alle ore 8,30.


 





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