(Dal Resoconto Sommario)
264a Seduta
Presidenza del Presidente
ZANOLETTI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.
La seduta inizia alle ore 15,20.
IN SEDE REFERENTE
(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell’occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato, nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall’Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge di iniziativa governativa
(514) MANZIONE. – Modifica all’ articolo 4 della legge 11 maggio 1990,n. 108, in materia di licenziamenti individuali
(1202) RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali
(2008) DI SIENA ed altri. – Misure per l’ estensione dei diritti dei lavoratori
– e petizione n. 449 ad essi attinente
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 26 novembre 2003.
Il relatore alla Commissione TOFANI (AN) prende la parola, prospettando l’opportunità di effettuare apposite audizioni, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dei soggetti firmatari del Patto per l’Italia, anche al fine di verificare lo stato di attuazione delle clausole relative all’attivazione di moduli bilaterali, nell’ambito della materia inerente ai provvedimenti in titolo.
Il sottosegretario SACCONI, dopo aver dichiarato di condividere la proposta testé formulata dal senatore Tofani, si sofferma su alcuni nodi problematici di tipo economico-finanziario, determinatisi a seguito dell’utilizzo di una percentuale ridotta delle risorse – originariamente destinate a far fronte alle misure previste dal disegno di legge n. 848-bis – per la copertura degli interventi contemplati in taluni disegni di legge in corso di approvazione, invitando il relatore a formulare le opportune proposte, finalizzate a risolvere tali questioni contabili.
E’ comunque auspicabile che l’iter del disegno di legge in titolo prosegua celermente, al fine di consentire in tempi rapidi l’entrata in vigore della normativa contenuta nello stesso.
Il rappresentante del Governo illustra poi il sub-emendamento 2.0.1/24, precisando che lo stesso contiene una clausola di salvaguardia finanziaria per l’eventualità in cui la riforma della disciplina inerente all’indennità di disoccupazione determini un ammontare di spesa superiore a quello previsto.
Il senatore TREU (Mar-DL-U) concorda con l’esigenza di effettuare un ciclo di audizioni in ordine alla tematica in esame, sottolineando tuttavia la necessità di includere nell’ambito dell’elenco degli auditi anche la CGIL, la quale, pur non essendo firmataria del Patto per l’Italia, ha successivamente dato un significativo contributo al confronto dialettico e al dibattito inerente alla materia in questione.
La senatrice PILONI (DS-U), dopo aver espresso il proprio apprezzamento per la proposta di effettuare un ciclo di audizioni delle parti sociali, relativamente alle tematiche in esame – formulata dal relatore e condivisa dal rappresentante del Governo – sottolinea la necessità di includere nell’ambito degli organismi da audire anche le organizzazioni sindacali non firmatarie del Patto per l’Italia.
E’ inoltre opportuno – prosegue l’oratrice – che vengano individuate opportune soluzioni atte a consentire l’entrata in vigore in tempi celeri delle disposizioni normative inerenti all’incremento dell’indennità di disoccupazione – eventualmente attraverso il recepimento delle stesse nell’ambito di un apposito decreto-legge-.
Il relatore TOFANI (AN), in relazione alla richiesta del sottosegretario Sacconi di formulare le opportune proposte atte a risolvere taluni nodi problematici sussistenti in ordine alle disposizioni di copertura economico-finanziaria, precisa che si adopererà in tal senso, dopo aver tuttavia acquisito tutti i dati e le informazioni finanziario-contabili da parte delle strutture ministeriali competenti.
Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U), dopo aver rilevato che il ritardo nell’approvazione delle norme inerenti all’incremento dell’indennità di disoccupazione è riconducibile a nodi problematici emersi in relazione alle disposizioni di copertura finanziaria, ricorda che le forze politiche di opposizione hanno in più occasioni proposto il recepimento della disciplina sull’incremento dell’indennità di disoccupazione nell’ambito di un apposito decreto-legge, al fine di consentire l’entrata in vigore della stessa in tempi rapidi.
Risulta condivisibile – prosegue l’oratore – la proposta di effettuare un ciclo di audizioni delle parti sociali – comprese quelle non firmatarie del Patto per l’Italia – in ordine al disegno di legge n. 848-bis.
Il PRESIDENTE propone di effettuare, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, apposite audizioni delle parti sociali, comprese quelle non firmatarie del Patto per l’Italia, in modo tale da approfondire ulteriormente taluni profili inerenti ai disegni di legge in titolo.
Conviene la Commissione su tale proposta.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro” (n. 387)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Seguito dell’esame e rinvio)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 14 luglio scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta il relatore ha svolto l’esposizione preliminare in ordine al provvedimento in titolo.
Si apre il dibattito.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) osserva che la disposizione normativa contenuta al comma 2 dell’articolo 1 del provvedimento in esame, volta a consentire lo svolgimento delle attività di intermediazione anche attraverso moduli societari, appare non pienamente compatibile con l’esigenza di salvaguardare, per tali organismi, la natura di enti senza scopo di lucro.
Il comma 3 dell’articolo 1 demanda alle regioni l’individuazione delle procedure, inerenti a taluni regimi particolari di autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, senza tuttavia provvedere all’individuazione dei principi generali relativi alla materia in esame, e determinando in tal modo il rischio di una eccessiva frammentazione delle discipline in questione.
La disposizione di cui all’articolo 4 in esame circoscrive i casi di nullità del contratto di somministrazione alle sole ipotesi di mancanza di forma scritta, finendo in tal modo per ridurre sensibilmente la valenza deterrente della sanzione in questione, originariamente applicabile anche ai casi di mancata indicazione nel contratto di taluni elementi.
La disciplina contemplata nell’articolo 7, relativa ai casi di inadempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, è suscettibile di determinare ambiguità interpretative in relazione all’obbligo di pagamento della differenza tra contribuzione versata e contribuzione dovuta -maggiorata del 100 per cento – la quale potrebbe, in particolare, essere commisurata ad un inquadramento legale e contrattuale più basso rispetto alle mansioni effettivamente espletate dal prestatore.
Il rinvio alle disposizioni normative contemplate nel Regolamento (CE) n. 2204/2202 della Commissione del 12 dicembre 2002, contenuto all’articolo 9 dell’atto governativo in titolo, potrebbe comportare profili problematici, subordinando gli incentivi contributivi in questione ad una durata minima del contratto di inserimento, pari ad almeno un anno.
L’articolo 10 del provvedimento in esame – prosegue l’oratore – circoscrive la disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro alle sole fattispecie contrattuali stipulate sulla base di progetti già autorizzati entro il 23 ottobre 2003, mentre sarebbe opportuno estendere l’ambito di applicazione di tale normativa ai contratti depositati – anche se non autorizzati – entro la stessa data, coerentemente a quanto previsto dall’accordo interconfederale del 13 novembre 2003.
In relazione all’articolo 11, occorre precisare che le eventuali transazioni concluse da datori di lavoro e lavoratori potrebbero nel caso di specie risultare lesive dei diritti del prestatore, che si configura come la parte debole del rapporto contrattuale di lavoro.
L’articolo 12 prefigura l’emanazione di decreti dal parte del Ministro del lavoro, senza prefissare il termine temporale massimo per l’entrata in vigore di tali atti normativi.
Infine, l’articolo 14 sopprime inopportunamente il divieto di utilizzazione dell’apprendista per attività di manovalanza e di serie, comportando il rischio di un’alterazione della natura del rapporto di apprendistato.
Il sottosegretario SACCONI precisa, in relazione ai rilievi del senatore Battafarano inerenti all’articolo 10 del provvedimento in esame, che l’eventuale estensione della disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro anche alle fattispecie contrattuali stipulate sulla base di progetti depositati e non autorizzati entro il 23 ottobre 2003, potrebbe configurare un eccesso di delega, estendendo eccessivamente l’ambito di tale normativa transitoria.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,45.
2.0.1/24
Il Governo
All’emendamento 2.0.1, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. L’INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente articolo, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini della adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario alla adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».


























