27ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Jole Santelli.
La seduta inizia alle ore 9,10.
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione
La sottosegretaria SANTELLI, premesso che la questione che l’interrogazione n. 3-00296 ha ad oggetto coinvolge, per la sua complessità, ambiti di operatività anche di altre amministrazioni, e innanzitutto del Ministero dello sviluppo economico, sottolinea che la società Officine Meccaniche (OM) Carrelli Elevatori SpA, a fronte della politica di riorganizzazione e razionalizzazione operata dal gruppo KION, si è trovata costretta a procedere alla definitiva cessazione della produzione presso lo stabilimento di Modugno, denunciando un esubero pari a 273 unità lavorative. In tale contesto, il 4 luglio 2012 presso la competente Direzione Generale del Ministero si è tenuto un incontro tra i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, all’esito del quale è stato sottoscritto un accordo che ha previsto il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per cassazione totale di attività, per la durata di 24 mesi, con decorrenza 1° luglio 2012. Nell’ambito di tale accordo è stato approvato un piano di gestione degli esuberi che ha previsto – quale requisito indispensabile per l’accesso al secondo anno di CIGS – la gestione positiva, entro i primi 12 mesi, di almeno il 30 per cento del personale dichiarato in esubero. Peraltro, all’approssimarsi della scadenza del primo di CIGS, la società ha reso noto di aver incontrato difficoltà nella gestione delle 82 unità lavorative in esubero e di essere riuscita a gestire positivamente circa 50 lavoratori, chiedendo pertanto un incontro presso il Ministero del lavoro allo scopo di analizzare la situazione e di verificare le condizioni per poter proseguire nell’attuazione del piano sociale. All’incontro, che si è svolto lo scorso 20 giugno presso la competente Direzione Generale del Ministero del lavoro, hanno preso parte anche i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e della regione Puglia. Nel corso di esso la società si è impegnata a richiedere l’autorizzazione per il secondo anno di CIGS in favore del personale in esubero, in considerazione del concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali. Con decreto del 9 agosto 2013, la Direzione Generale per le politiche attive e passive del Ministero del lavoro ha dunque provveduto ad autorizzare la concessione del trattamento di CIGS per il secondo anno (dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014) per un totale di 223 unità lavorative.
Riguardo alle prospettive produttive della società, il Ministero dello sviluppo economico – espressamente interpellato sulla questione – ha reso noto di essersi attivato insieme alla regione Puglia al fine di individuare possibili soluzioni volte a scongiurare la chiusura dello stabilimento di Modugno, valutando in tal senso anche la possibilità di riconvertire la produzione. In particolare, con specifico riferimento alla mancata attuazione dell’accordo sottoscritto con la società Frazer Nash – impresa inglese specializzata nella produzione di taxi ibridi – tale Ministero, preso atto dell’indisponibilità da parte della medesima a mantenere gli impegni presi, ha assicurato il proprio impegno, unitamente a quello della regione Puglia, per l’individuazione di nuovi soggetti in grado di rilevare lo stabilimento.
La Sottosegretaria fa infine presente che la proposta avanzata dai lavoratori di costituire una cooperativa al fine di rilevare gli assetti societari può senz’altro essere raccolta con favore dal Governo, ma dev’essere necessariamente valutata con gli attuali titolari dell’impresa, in quanto il suo eventuale accoglimento andrebbe ad incidere in modo determinante sugli assetti proprietari.
Il senatore D’AMBROSIO LETTIERI (PdL) esprime soddisfazione per il contenuto della risposta al suo atto di sindacato ispettivo, giudicando rassicurante in particolare il tempestivo intervento per la concessione del secondo anno di CIGS ai lavoratori dello stabilimento di Modugno. Al fine di scongiurare il rischio che l’azienda si trovi a dover concludere la propria attività, chiede al Governo di destinare ogni impegno ai fini della riconversione della produzione, nell’opinione che la possibilità di ricorso a cooperative di lavoratori possa altresì rappresentare un utile strumento ai fini della garanzia della continuità produttiva aziendale.
La seduta termina alle ore 9,25.
24ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio )
Riprende l’esame, sospeso nella seduta dell’11 settembre scorso.
Il presidente SACCONI dichiara aperta la discussione generale.
La senatrice PARENTE (PD) rileva che il decreto-legge n. 101 va correttamente in direzione di una razionalizzazione della pubblica amministrazione e risponde alla finalità di garantire il controllo della finanza pubblica. Il suo Gruppo è dunque favorevole all’impianto complessivo del provvedimento, del quale tuttavia nota le contraddizioni, molte delle quali efficacemente già evidenziate dal relatore Ichino nella sua illustrazione. In particolare, ella ritiene vadano più efficacemente messi a fuoco gli aspetti relativi alla stabilizzazione dei precari, alla proroga delle graduatorie ed agli esuberi. Non va inoltre depotenziata la mobilità all’interno dell’amministrazione pubblica.
La senatrice BENCINI (M5S) fa presente che il suo Gruppo intende presentare proposte di modifica al testo in Commissione di merito: non ritiene infatti di poterne condividere tout court l’impianto, del quale rileva le incongruenze. Preannuncia pertanto che in Commissione Lavoro il suo Gruppo si asterrà dal voto.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SEL) esprime invece netta contrarietà nei confronti del provvedimento, che, ancora una volta, gli appare più attento alla forma che non alla sostanza delle cose.
Il relatore ICHINO (SCpI) passa quindi ad illustrare una bozza di parere, favorevole con condizioni, pubblicata in allegato al resoconto.
Il senatore LEPRI (PD) ritiene che il riferimento al fatto che alcune disposizioni del testo possano avere l’effetto di una sanatoria di comportamenti e scelte scorrette da parte del management pubblico, contenuto nella proposta di parere, risulti eccessivamente perentorio. Anche laddove si afferma la necessità di scongiurare il rischio che le nuove norme possano avere l’effetto di un aggiramento del principio costituzionale dell’accesso alla funzione pubblica mediante concorso, la formulazione appare eccessivamente drastica. D’altro canto, la giurisprudenza costituzionale riconosce la possibilità di bandire concorsi per titoli ed esami e consente la riserva dei posti a favore di quanti abbiano già prestato servizio nell’amministrazione pubblica, in modo da valorizzarne le esperienze. Infine, con riferimento alle immissioni in ruolo di lavoratori precari, egli non ritiene che nel parere sia necessario il puntuale riferimento alle idee erronee che le disposizioni indurrebbero; si tratta peraltro di linee argomentative non decisive ai fini del dispositivo del parere stesso.
Il relatore ICHINO (SCpI) precisa che il riferimento alla presunta sanatoria di comportamenti del management pubblico nella gestione del personale, contenuta nella sua proposta, concerne l’esistenza di contratti a termine, pur nati irregolarmente, e di cui tuttavia qui si consente la proroga. Si richiama altresì alle considerazioni da lui già svolte con riferimento all’articolo 33 del Testo Unico in materia di pubblico impiego, in questa sede interpretato autenticamente, determinando un vero e proprio depotenziamento della norma in materia di mobilità del personale pubblico tra uffici in overstaffing e uffici in carenza di organico. Fa quindi osservare che il principio dell’accesso alla funzione pubblica mediante concorso aperto risulta totalmente negato nel caso di un concorso riservato e non risulta dunque rispettoso della giurisprudenza costituzionale; resta ferma la possibilità che quanti abbiano già esperienza di lavoro nella pubblica amministrazione si vedano attribuito un punteggio che tenga conto della professionalità acquisita, ma che deve consentire comunque all’outcoming brillante di prevalere sul primo, se non munito di adeguata preparazione culturale. Il caso dei conservatori musicali, da lui già richiamato in sede di illustrazione del provvedimento, deve fungere da monito, ed è in questo caso necessario lanciare un messaggio di apertura anche nei confronti delle nuove generazioni.
Alla luce di quanto finora emerso nel corso del dibattito, egli presenta tuttavia una seconda bozza di parere, pubblicata in allegato al resoconto, contenente modifiche al testo precedente ed una integrazione, riguardante specificamente la parte del decreto relativa alle eccedenze di personale che si registrano in imprese a partecipazione pubblica.
Il presidente SACCONI osserva che il tema centrale del decreto-legge in conversione, e che trova in questa sede una ambigua considerazione, è rappresentato dalla mobilità. A suo avviso, occorre muovere da un principio di realtà: la mobilità di fatto non è mai stata applicata nelle pubbliche amministrazioni, fatte salve poche eccezioni, fondate sulla volontarietà, e ciò anche se molte funzioni precarie e molti contratti a termine si sarebbero in questo modo potuti evitare. Il timore che il provvedimento in esame possa addirittura comportare un depotenziamento della norma in materia di mobilità del personale finisce con l’aggravare il problema. Un esempio emblematico è rappresentato dal centinaio circa di assunzioni nell’Agenzia per la coesione territoriale: un tema, questo, che già in passato la Commissione ha dibattuto, respingendone la possibilità, nell’assunto che, prima di ricorrere a nuove assunzioni per l’Agenzia, si dovesse previamente verificare se vi fossero competenze del genere all’interno delle amministrazioni pubbliche. Ciò vale ad esempio per i dipendenti dell’ISFOL, assunti massicciamente e con contratto a termine, e il cui caso già da solo testimonia efficacemente l’opportunità di esperire una preventiva disamina ai fini dell’attivazione di procedure di mobilità. Nel condividere le perplessità del senatore Lepri in ordine al riferimento ad una possibile sanatoria di comportamenti da parte del management nella gestione del personale e nei reclutamenti con contratto a termine, reputa tuttavia improprio caricare interamente sulla dirigenza una responsabilità che ha innanzitutto una matrice politica. Al riguardo, suggerisce semmai una riaffermazione del corretto principio per il futuro, al fine di evitare il riprodursi del fenomeno. Quanto ai meccanismi concorsuali, comprende le perplessità del relatore, suggerendo il riconoscimento di un punteggio significativo ed adeguato a quanti già abbiano o abbiano avuto esperienza di lavoro nella pubblica amministrazione, tale tuttavia da far salvo il principio dell’accesso al pubblico impiego attraverso concorso.
La senatrice Rita GHEDINI (PD) condivide le osservazioni del Presidente, evidenziando la necessità di individuare una modalità che consenta di rafforzare in termini propositivi la necessità di ricorrere a procedure di mobilità e di completamento degli organici della pubblica amministrazione. Ritiene importante proiettare verso il futuro questa azione, anziché sanzionare comportamenti scorretti del management, tanto più in assenza di documentazione formale di tali presunte scorrettezze. Giudica perciò preferibile piuttosto un riferimento alla mancata attuazione della mobilità ed un auspicio stringente alla futura applicazione. Quanto alle disposizioni in materia di prepensionamenti, rileva un disallineamento temporale tra gli esuberi nel settore privato e nel settore pubblico, che auspica venga risolto. Con riferimento alle procedure di stabilizzazione e alla loro ammissibilità, rileva che nella precedente legge di stabilità era inserita una disposizione che ammetteva una riserva di posti fino al cinquanta per cento, ed invita pertanto il relatore a correggere conseguentemente il riferimento contenuto nella bozza di parere. In ogni caso, ritiene incongrua una limitazione dell’intervento ai soli titolari di contratti a termine, atteso che tale tipologia rappresenta nella pubblica amministrazione solamente una delle possibili forme contrattuali, accanto alle centinaia di collaborazioni coordinate e continuative e, da ultimo, alla contrattualizzazione delle partite IVA. Il testo limita inoltre la riserva dei posti a concorso ai titolari di contratto a termine all’interno della stessa amministrazione. Ciò è fonte di disagio in alcuni settori della pubblica amministrazione non in grado di effettuare concorsi, a cominciare dalle Province, dei cui lavoratori titolari di contratto a tempo determinato non sono dunque chiare le sorti.
Il senatore LEPRI (PD) interviene nuovamente soffermandosi in particolare sull’articolo 4, comma 6, del decreto, con specifico riferimento alla percentuale del cinquanta per cento ivi contenuta, che invita a meglio precisare, tenendo conto dell’esigenza di conservare una quota di new entry attraverso procedure selettive. Conferma le osservazioni da lui già svolte in ordine al riferimento alla sanatoria di comportamenti, contenuta nella bozza di parere, e sottolinea la necessità di sanzionare anche chi è passibile di non aver accertato l’inosservanza del principio e aver omesso di comminare la relativa sanzione. Concorda inoltre sull’esigenza di esperire la procedura di mobilità e infine, con riferimento all’articolo 4, comma 7, sottolinea come nella pubblica amministrazione dovrebbe essere particolarmente incentivato il tempo parziale.
La senatrice GATTI (PD) osserva preliminarmente che, a fronte di grandi aspettative, il provvedimento di urgenza avrà un effetto assai limitato relativamente alla trasformazione delle forme contrattuali e alle stabilizzazioni. La procedura complessiva prevede l’emanazione di tre decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi entro il 2015, con tempi, dunque, adeguati e tali da consentire di evitare che la procedura si limiti a poche stabilizzazioni; a fronte di ciò, molti contratti a termine verranno a scadenza a dicembre del 2013. Di tale incongruenza occorrerà tenere conto. Fa osservare infine una disomogeneità tra il titolo dell’articolo 3, riferito alle sole società partecipate, e il comma 2 dell’articolo, che fa invece riferimento a società controllate direttamente o indirettamente dalla pubblica amministrazione, e che pertanto si riferisce a società sia di diritto privato che di diritto pubblico.
In considerazione dell’imminente inizio dell’Assemblea, il presidente SACCONI rinvia il seguito dell’esame alla seduta della Commissione di domani.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1015
La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, rileva preliminarmente che il provvedimento si giustifica con esigenze di razionalizzazione dell’organizzazione e della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche, e in particolare di superamento delle situazioni improprie di lavoro temporaneo in posizioni che dovrebbero essere coperte con personale di ruolo, nonché con esigenze di prevenzione del ripetersi di comportamenti indebiti da parte dei dirigenti pubblici in materia di gestione degli organici; esigenze, queste, tutte ampiamente condivisibili.
La Commissione fa notare tuttavia il rischio che alcune disposizioni possano condurre a interpretazioni e/o effetti pratici contraddittori rispetto agli intendimenti dello stesso Governo-legislatore. La Commissione ritiene necessario pertanto che la formulazione del testo legislativo venga corretta in modo da evitare che le nuove norme possano avere l’effetto di:
a) una sanatoria di comportamenti e scelte scorrette da parte del management pubblico nella gestione del personale e in particolare dei reclutamenti con contratto a termine;
b) un aggiramento del principio costituzionale dell’accesso alla funzione pubblica mediante concorso aperto a tutte le persone dotate dei requisiti necessari e potenzialmente interessate;
c) un depotenziamento della norma in materia di mobilità del personale, in seno al settore pubblico, tra uffici in situazione di overstaffing a uffici in situazione di carenza di organici (articolo 33 del T.U. in materia di impiego pubblico, decreto legislativo n. 165/2001);
d) una deroga al principio programmatico della spending review e in particolare alla regola della eliminazione di qualsiasi voce di spesa corrente che non sia strettamente e congruamente correlata con una esigenza pubblica essenziale.
A proposito del punto a), la Commissione rilevauna contraddizione tra l’aggravamento delle sanzioni per i dirigenti che ricorrono indebitamente alle assunzioni a termine e la disposizione che prevede la rinnovabilità dei contratti a termine attualmente in corso fino al 2015.
Con riferimento al punto b), la Commissione ritiene che, tra le due opzioni – previste dal comma 3-bis inserito nell’articolo 35 del T.U. in materia di impiego pubblico ad opera del comma 401 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con effetto dal 1° gennaio 2013 -, vale a dire l’attivazione di concorsi riservati a coloro che abbiano prestato lavoro a termine per l’amministrazione, entro il limite del 40 per cento delle nuove assunzioni, e l’attribuzione a coloro che abbiano prestato lavoro a termine per l’amministrazione di un punteggio aggiuntivo per la valutazione della professionalità specifica acquisita, debba essere preferita la seconda, in quanto più conforme al dettato costituzionale. In tal senso, la Commissione giudica che debba essere corretto il contenuto del decreto.
A proposito del punto c), la Commissione rileva come l’obbligo imposto dall’articolo 33 del citato Testo Unico ai dirigenti pubblici, di rilevare le eccedenze di organico e provvedere senza ritardo al loro superamento mediante la procedura di mobilità ivi definita, nell’arco dei dodici anni in cui è stato in vigore abbia visto inasprire per ben tre volte le sanzioni per i trasgressori (l’ultimo inasprimento è del 2011), ma che al contrario quelle sanzioni siano rimaste totalmente disapplicate, al centro e in periferia. Da ciò la necessità di correggere le disposizioni contenute in questo decreto, che rischiano di depotenziare, direttamente o indirettamente, l’obbligo posto dall’articolo 33 del citato Testo Unico, finendo coll’operare di fatto come sanatorie surrettizie per le omissioni passate da parte del management pubblico. Vanno altresì corrette le disposizioni – in particolare quelle sulla stabilizzazione dei titolari di contratti a termine – che sostanzialmente derogano alla regola posta dal citato articolo 33, consentendo che si proceda a immissioni in ruolo in situazioni nelle quali una scopertura di organico potrebbe essere invece risolta con la mobilità di personale già in ruolo, proveniente da uffici dove si registrano eccedenze.
Quanto al punto d), la Commissione valuta positivamente il fatto che il decreto pone alcuni requisiti destinati a condizionare la possibilità di nuove immissioni in ruolo di lavoratori precari al requisito della sussistenza effettiva di una scopertura di organico e di disponibilità finanziarie adeguate. Fa notare però come l’applicazione di queste due regole induca a prevedere che le immissioni in ruolo effettive saranno in numero assai limitato rispetto alla platea attuale dei lavoratori assunti a termine o impegnati in lavori socialmente utili. Donde la preoccupazione che le nuove misure, senza produrre l’effetto voluto della riduzione del lavoro precario indebito, né quello di alleviare in misura apprezzabile la disoccupazione giovanile, producano invece l’effetto di alimentare tre idee profondamente sbagliate:
– quella secondo cui il fatto di avere svolto per un certo tempo una prestazione lavorativa a termine in una amministrazione pubblica, o anche soltanto un lavoro di pubblica utilità, conferisca un diritto soggettivo all’immissione in ruolo;
– l’idea, inoltre, che ogni prospettiva di assorbimento dei fruitori delle misure di job creation fuori mercato si collochi nell’area pubblica, anziché nel tessuto produttivo generale;
– il convincimento, infine, secondo cui un diritto all’immissione in ruolo nascerebbe dal fatto di essere stati inseriti in una graduatoria di “idonei” in un concorso, ancorché questo sia stato celebrato molti anni prima; convinzione che può generare comportamenti dei giovani interessati gravemente inopportuni anche dal punto di vista del loro stesso interesse professionale e occupazionale.
In riferimento a quest’ultimo punto, la Commissione giudica che debba essere evitata la proroga oltre il triennio della validità delle graduatorie concorsuali per le nuove assunzioni nelle amministrazioni pubbliche.
Conclusivamente, la Commissione esprime parere favorevole, a condizione che vengano apportate le modifiche sopra indicate.
NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1015
La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato per quanto di competenza il disegno di legge in titolo, rileva preliminarmente che il provvedimento si giustifica con esigenze di razionalizzazione dell’organizzazione e della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche, e in particolare di superamento delle situazioni improprie di lavoro temporaneo in posizioni che dovrebbero essere coperte con personale di ruolo, nonché con esigenze di prevenzione del ripetersi di comportamenti indebiti da parte dei dirigenti pubblici in materia di gestione degli organici; esigenze, queste, tutte ampiamente condivisibili.
La Commissione fa notare tuttavia il rischio che alcune disposizioni possano condurre a interpretazioni e/o effetti pratici contraddittori rispetto agli intendimenti dello stesso Governo-legislatore. La Commissione ritiene necessario pertanto che la formulazione del testo legislativo venga corretta in modo da evitare che le nuove norme possano avere l’effetto di:
a) una sanatoria di comportamenti e scelte scorrette da parte del management pubblico nella gestione del personale e in particolare dei reclutamenti con contratto a termine;
b) un aggiramento del principio costituzionale dell’accesso alla funzione pubblica mediante concorso aperto a tutte le persone dotate dei requisiti necessari e potenzialmente interessate;
c) un depotenziamento della norma in materia di mobilità del personale, in seno al settore pubblico, tra uffici in situazione di overstaffing a uffici in situazione di carenza di organici (articolo 33 del T.U. in materia di impiego pubblico, decreto legislativo n. 165/2001);
d) una deroga al principio programmatico della spending review e in particolare alla regola della eliminazione di qualsiasi voce di spesa corrente che non sia strettamente e congruamente correlata con una esigenza pubblica essenziale.
A proposito del punto a), la Commissione rilevauna contraddizione tra l’aggravamento delle sanzioni per i dirigenti che ricorrono indebitamente alle assunzioni a termine e la disposizione che prevede la rinnovabilità dei contratti a termine attualmente in corso fino al 2015.
Con riferimento al punto b), la Commissione ritiene che, tra le due opzioni – previste dal comma 3-bis inserito nell’articolo 35 del T.U. in materia di impiego pubblico ad opera del comma 401 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con effetto dal 1° gennaio 2013 -, vale a dire l’attivazione di concorsi riservati a coloro che abbiano prestato lavoro a termine per l’amministrazione, entro il limite del 40 per cento delle nuove assunzioni, e l’attribuzione a coloro che abbiano prestato lavoro a termine per l’amministrazione di un punteggio aggiuntivo per la valutazione della professionalità specifica acquisita, debba essere preferita la seconda, in quanto più conforme al dettato costituzionale. In tal senso, la Commissione giudica che debba essere corretto il contenuto del decreto.
A proposito del punto c), la Commissione rileva come l’obbligo imposto dall’articolo 33 del citato Testo Unico ai dirigenti pubblici, di rilevare le eccedenze di organico e provvedere senza ritardo al loro superamento mediante la procedura di mobilità ivi definita, nell’arco dei dodici anni in cui è stato in vigore abbia visto inasprire per ben tre volte le sanzioni per i trasgressori (l’ultimo inasprimento è del 2011), ma che al contrario quelle sanzioni siano rimaste totalmente disapplicate, al centro e in periferia. Da ciò la necessità di correggere le disposizioni contenute in questo decreto, che rischiano di depotenziare, direttamente o indirettamente, l’obbligo posto dall’articolo 33 del citato Testo Unico, finendo coll’operare di fatto come sanatorie surrettizie per le omissioni passate da parte del management pubblico. Vanno altresì corrette le disposizioni – in particolare quelle sulla stabilizzazione dei titolari di contratti a termine – che sostanzialmente derogano alla regola posta dal citato articolo 33, consentendo che si proceda a immissioni in ruolo in situazioni nelle quali una scopertura di organico potrebbe essere invece risolta con la mobilità di personale già in ruolo, proveniente da uffici dove si registrano eccedenze.
Quanto al punto d), la Commissione valuta positivamente il fatto che il decreto pone alcuni requisiti destinati a condizionare la possibilità di nuove immissioni in ruolo di lavoratori precari al requisito della sussistenza effettiva di una scopertura di organico e di disponibilità finanziarie adeguate. Fa notare però come l’applicazione di queste due regole induca a prevedere che le immissioni in ruolo effettive saranno in numero assai limitato rispetto alla platea attuale dei lavoratori assunti a termine o impegnati in lavori socialmente utili. Donde la preoccupazione che le nuove misure, senza produrre l’effetto voluto della riduzione del lavoro precario indebito, né quello di alleviare in misura apprezzabile la disoccupazione giovanile, producano invece l’effetto di alimentare l’idea, profondamente sbagliata, che ogni prospettiva di assorbimento dei fruitori delle misure di job creation fuori mercato si collochi nell’area pubblica, anziché nel tessuto produttivo generale.
La Commissione giudica inoltre che debba essere evitata la proroga oltre il triennio della validità delle graduatorie concorsuali per le nuove assunzioni nelle amministrazioni pubbliche.
Infine, in relazione alla parte del decreto relativa alle eccedenze di personale che si registrano in imprese a partecipazione pubblica, la Commissione rileva che la prassi di avvalersi di società per azioni di diritto privato per lo svolgimento di funzioni di interesse pubblico si è affermata nei decenni passati come un modo per conseguire una maggiore flessibilità nell’utilizzazione delle risorse umane (oltre che di quelle finanziarie e materiali): più precisamente, per sostituire il controllo di legittimità sui singoli atti con un controllo circa l’economicità complessiva della gestione e il raggiungimento dei risultati voluti. Se, però, anche in riferimento alle società controllate si introducono nozioni, regole e vincoli propri dell’amministrazione pubblica, quali quelli relativi all’”organico”, questo significa che anche in riferimento alle società controllate si ritorna a un controllo (peraltro meno intenso e rigoroso rispetto a quello cui è soggetta l’amministrazione pubblica intesa in senso stretto) sul rispetto di regole predeterminate piuttosto che sull’economicità complessiva della gestione. Sul processo invece che sul prodotto. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere riviste alla luce di questa considerazione le disposizioni contenute nell’articolo 3 del decreto che vincolano le imprese a partecipazione pubblica ad applicare, per la soluzione delle proprie eccedenze di organico, procedure speciali di trasferimento di personale da società a società.
Conclusivamente, la Commissione esprime parere favorevole, a condizione che vengano apportate le modifiche sopra indicate.



























