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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

22 Ottobre 2009
in Senato

339ª Seduta 

 


Presidenza del Presidente


ZANOLETTI 


           

 


            La seduta inizia alle ore 15,15.


 


 


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 


Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari (n. 522)


(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, commi 1, 2, lettere e), h), i), l), v) e 44, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito dell’esame e rinvio)


 


            Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.


 


Il presidente ZANOLETTI fa preliminarmente presente che il sottosegretario Brambilla ha fatto sapere di non potere intervenire alla seduta odierna per concomitanti improrogabili impegni istituzionali. Ricorda quindi che nella precedente seduta la Commissione ha conferito al relatore Morra il mandato di predisporre uno schema di parere. Gli dà quindi la parola.


 


            Il relatore alla Commissione MORRA (FI) procede quindi all’illustrazione di uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna.


 


            Il senatore BATTAFARANO (DS-U) prende la parola, precisando che le forze politiche di opposizione si riservano di analizzare attentamente tutti i profili contenuti nello schema di parere testé illustrato, e conseguentemente di esprimere già nella seduta di domani le loro valutazioni in merito, eventualmente presentando uno schema di parere alternativo, qualora ne ravvisino l’opportunità.


 


            Il senatore TREU (Mar-DL-U), riservandosi di intervenire sui contenuti dello schema di parere nella seduta già convocata per domani, pur manifestando apprezzamento per talune innovazioni prefigurate nel testo illustrato dal relatore, evidenzia tuttavia che permangono irrisolti alcuni fondamentali nodi problematici – quali ad esempio quelli inerenti alle misure compensative a favore delle imprese – sottolineando altresì che taluni profili prospettati quali osservazioni andrebbero invece configurati quali condizioni. Nel caso in cui dovesse rivelarsi necessario, non esclude la possibilità, peraltro ancora da valutare, che venga presentato uno schema di parere alternativo a quello del relatore.


 


            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


 


 


 


ANTICIPAZIONE DELL’ORARIO DI INIZIO DELLE SEDUTE DI MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE E DI GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE 


 


      Il presidente ZANOLETTI, aderendo alla richiesta avanzata da alcuni componenti della Commissione, avverte che l’orario di inizio della seduta già convocata per domani alle ore 15 è anticipato alle 14.30, mentre l’orario di inizio della seduta già convocata per giovedì 29 settembre alle ore 14.30, è anticipato alle ore 8.30.


 


 


            La seduta termina alle ore 15,45.


 


 


SCHEMA DI  PARERE, PROPOSTO DAL RELATORE, SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVON. 522


 


 


            La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime su di esso parere favorevole, con le seguenti condizioni:


articolo 1 (Ambito di applicazione e definizioni)


all’art. 1 comma 4, dopo le parole “appositi fondi” vanno inserite le parole “o di patrimoni separati”;


articolo 2 (Destinatari)


al comma 1, lettera b), vanno sostituite le parole: “ivi compresi i lavoratori autonomi” con le parole: “i lavoratori”;


articolo 3 (Istituzione delle forme pensionistiche complementari)


al comma 1, lettera a), al fine di garantire livelli accettabili di libertà economica sia per i lavoratori sia per le aziende, occorre aggiungere dopo le parole “anche aziendali” le seguenti: “limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi”.


al comma 1, lettera c), va ripristinata la formulazione prevista dal decreto legislativo n. 124 del 1993, che prevede l’istituzione di forme pensionistiche complementari attraverso regolamenti di enti o aziende solo quando i rapporti di lavoro non siano disciplinati da accordi collettivi, anche aziendali;


al comma 1, dopo la lettera c) occorre inserire la seguente lettera: “c-bis) le regioni le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia”, in linea con quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2) della legge 23 agosto 2004, n. 243;


articolo 5 (Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità)


al comma 2, occorre prevedere che per i fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), d) ed e), l’incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Occorre altresì precisare che per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l’incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d’opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano;


al comma 3, dopo il primo periodo, va inserito il seguente: “Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all’organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 4-bis“, in quanto al fine di una maggiore tutela degli aderenti appare opportuno prevedere che l’invio dei dati e delle notizie sull’attività complessiva del fondo richieste dalla COVIP siano mandate, oltre che a quest’ultima, anche all’organismo di sorveglianza previsto per tali forme di previdenza complementare;


al comma 4, al fine di garantire un’adeguata tutela dei lavoratori e una rappresentanza specifica dei medesimi per ogni azienda in caso di adesioni oltre un certo numero (500), appare opportuno sostituire il primo periodo con i seguenti: “Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 12 di dotarsi di eventuali organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono l’istituzione di un organismo di sorveglianza composto da almeno due membri in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, e per i quali non sussistano le cause di ineleggibilità e di decadenza previsti dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi per un incarico non superiore al biennio.”


Dopo il comma 4 va altresì inserito il seguente: “4-bis. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell’organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all’apposito albo istituito dalla CONSOB. Nel caso di adesione collettiva che comporti l’iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l’organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.”;


            articolo 8 (Finanziamento)


al comma 1, all’ultimo capoverso, dopo le parole: “reddito di lavoro o di impresa” vanno inserite le seguenti: “e di soggetti fiscalmente a carico di altri,” al fine di rendere esaustivo il novero dei soggetti che possono aderire alle forme di previdenza complementare;


al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “ai lavoratori dipendenti”, vanno inserite le seguenti: “che aderiscono ai fondi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a f), e di cui all’articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e”; va altresì precisato che le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso “possono essere fissate” dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; vanno infine espunte le parole da: “ovvero” fino ad “aziende”;


al comma 4, va specificato che la deduzione dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro riguarda i contributi “sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali”; inoltre, per ragioni di omogeneità, dopo le parole: “euro 5164,57” vanno aggiunte le seguenti: “ed usufruiscono delle medesime agevolazioni contributive”;


al comma 7, alla lettera c), n. 1), dopo le parole: “forme pensionistiche complementari” appare necessario precisare che si tratta soltanto di quelle a contribuzione definita mediante l’inserimento delle parole “in regime di contribuzione definita”; inoltre, dopo le parole “entro sei mesi dalla predetta data”, vanno inserite le seguenti: “o dalla data di nuova assunzione se successiva”;


alla lettera c), n. 2), è opportuno prevedere che, in caso di conferimento esplicito del TFR, la misura sia quella già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, in misura non inferiore al 50 per cento;


dopo il comma 7, al fine di consentire una scelta consapevole del lavoratore circa la destinazione del TFR, appare utile inserire il seguente comma: “Prima dell’avvio del periodo di 6 mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre”;


al comma 8, occorre precisare che in caso di conferimento tacito del TFR gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono “linee di investimento tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR”;


al comma 10, a maggior tutela degli aderenti che vogliano proseguire volontariamente a contribuire alle forme pensionistiche complementari oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal proprio regime di appartenenza, occorre sopprimere le parole: “fino ad un massimo di sette anni” e sostituire le parole: “tre anni di contribuzione continuativa” con “un anno di contribuzione”;


è necessario sopprimere il primo periodo del comma 12, il quale prevede che non è consentito contribuire contemporaneamente a più di una forma pensionistica complementare;


articolo 14 (Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità)


al comma 5, appare necessario premettere le seguenti parole: “Per i soggetti già iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto”, inoltre, alla fine del comma, andrebbe aggiunto il seguente periodo: “Tale ritenuta si applica altresì sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3.”;


articolo 18 (Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari)


al comma 1, occorre precisare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita l’attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l’adozione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare; conseguentemente, occorre aggiungere dopo le parole “direttive generali” le seguenti: “alla COVIP”. Ciò, sempre al fine di rafforzare i profili di autonomia e di indipendenza della COVIP nell’esercizio dei poteri di vigilanza sul sistema delle forme pensionistiche complementari.


articolo 19 (Compiti della COVIP)


al comma 2, lettera h), al fine di rendere la disposizione più aderente con i criteri di delega, occorre modificare la dizione “se ed in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, nonché le linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio” con la seguente: “se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali”.


 


e con le seguenti osservazioni:


articolo 1 (Ambito di applicazione e definizioni)


al comma 3, dopo la lettera c), valuti il Governo l’opportunità di inserire, per completezza ed una migliore leggibilità del testo, le definizioni di “TFR” e “TUIR”;


all’articolo 2 (Destinatari)


al comma 1, lettera c) vanno soppresse le parole: “di produzione e lavoro”;


articolo 3 (Istituzione delle forme pensionistiche complementari)


al comma 1, lettera b), va precisato che gli accordi ivi previsti sono promossi solo da sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale e va quindi eliminata la parola: “anche”; il riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi va altresì coordinato con la modifica proposta all’articolo 2, comma 1 lettera b);


al comma 1, lettera d), vanno soppresse le parole: “di produzione e lavoro”, nonché la parola: “anche”, coerentemente con la modifica di cui alla lettera b);


articolo 4 (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all’esercizio)


al comma 3, al primo periodo appare opportuno sostituire le parole “delle forme pensionistiche complementari” con le seguenti “dei fondi pensione” in quanto sono questi ultimi che, di fatto, esercitano l’attività;


articolo 5 (Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità)


al comma 2 appare opportuno sostituire la parola “ineleggibilità” con la parola “incompatibilità” in quanto non è prevista la elezione bensì la nomina del responsabile della forma pensionistica complementare. Appare, altresì opportuno, per una migliore leggibilità, precisare il rinvio all’articolo 4, comma 2, aggiungendo le parole “lettera b)“;


per motivi di tecnica legislativa al comma 4, ultimo periodo, occorre sopprimere dopo le parole “dall’ufficio” le parole “che sarà”. Al  secondo periodo, vanno poi soppresse le parole: “di consulenza”;


al comma 8, lettera  a), occorre sostituire l’articolo 16 con 19; alla lettera c) occorre fare riferimento al comma 11 anziché al 7; al comma 9, primo periodo, occorre eliminare le parole “l’articolo 5,”.


all’articolo 6 (Regime delle prestazioni e modelli gestionali)


al comma 1, alinea, per maggior precisione appare opportuno inserire, dopo le parole “I fondi pensione”, le parole ” di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a f),”; alla lettera e) vanno soppresse le parole: “del Ministro del tesoro”;


al comma 6, primo periodo, va aggiunto il riferimento al comma 1 e soppresso l’erroneo riferimento al comma 4;


al comma 7 occorre sostituire le parole: “nei precedenti commi” con le parole:” nel presente articolo”;


al comma 9, ultimo periodo, occorre sopprimere la parola “soggetto”;


al comma 11, lettera a), appare opportuno aggiungere, al termine del periodo le parole “e per lo sviluppo locale”;


al comma 13, lettera c) , primo periodo occorre sostituire la parola “precedente” con “b)“;


il comma 14 – per una migliore rispondenza ai principi di delega – andrebbe riformulato sostituendo le parole “se ed in quale misura nella gestione delle risorse si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, nonché le linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio” con le seguenti: ” se ed in quale misura, nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali”;


articolo 8 (Finanziamento)


al comma 2 è opportuno che la dizione “e del committente” sia soppressa;


al  comma 7:


all’alinea, dopo le parole “e avviene” occorre inserire le seguenti: “con cadenza almeno annuale”;


alla lettera b), n. 1), dovrebbero essere soppresse la parola: “propri” e, data l’indeterminatezza della locuzione, le parole: “tra le parti”;


alla lettera b), n. 2), premesso che debbono essere soppresse le parole: “alle quali l’azienda abbia aderito”, va delineato un meccanismo secondo il quale il TFR maturando è trasferito “salvo diverso accordo aziendale, a quella [forma pensionistica] alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda”;


alla lettera b), n. 3), il trasferimento del TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS deve avvenire solo “qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1 e 2”;


alla lettera c), appare più corretto sostituire le parole: “ai lavoratori già assunti antecedentemente alla data del 29 aprile 1993” con le seguenti: “ai lavoratori iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993”;


al comma 9, le parole: “anche in assenza di accordi collettivi e sulla base del regolamento aziendale o accordo aziendale con i lavoratori, di contribuire alla forma pensionistica collettiva alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo o regolamento” andrebbero sostituite con le seguenti: “pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo”


per quanto concerne il medesimo comma 9 dell’articolo 8 , nonché l’articolo 14, comma 6, valuti il Governo se la destinazione del contributo del datore di lavoro possa essere condizionata dalle eventuali previsioni di accordi o contratti collettivi; valuti altresì se eventuali vincoli contrattuali possano condizionare l’esercizio della portabilità del contributo del datore di lavoro;


articolo 9 (Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l’INPS)


al comma 2, il primo periodo deve essere sostituito dal seguente: “La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove è assicurata la partecipazione ai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità.”;


al medesimo comma 2, sembra preferibile sopprimere  le parole: “di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”;


al comma 3, il riferimento corretto è all’articolo “14” e non al “10”. Infine, vanno soppresse le parole da: “ovvero viene trasferita” fino alla fine del comma;


articolo 10 (Misure compensative per le imprese)


il comma 1 andrebbe riformulato prevedendo che, a compensazione dei costi relativi alla differenza tra la rivalutazione del TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari ed il costo di finanziamento, sia prevista la deducibilità dal reddito d’impresa di un importo pari al quattro per cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo andrebbe elevato al 6 per cento;


occorrerebbe altresì riformulare il comma 3, prevedendo che un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, sia assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro correlata al flusso di TFR maturando conferito; occorrerebbe inoltre prevedere che il Fondo di garanzia per l’accesso al credito delle aziende sia adeguatamente coordinato, nelle modalità di funzionamento, con il protocollo d’intesa tra l’Associazione bancaria italiana ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel presupposto che l’attivazione delle predette misure agevolative sia subordinata all’adozione di apposito provvedimento legislativo recante la copertura degli oneri;


articolo 12 (Fondi pensione aperti)


al comma 2, sarebbe opportuno aggiungere, all’inizio, le parole: “Ai sensi dell’articolo 3” e sopprimere le parole da “mediante contratti” fino alla fine del comma;


 al comma 3, occorrerebbe valutare l’opportunità di sostituire la dizione “d’intesa con” con la seguente: “sentite”, nella prospettiva di rafforzare i poteri di vigilanza ed i profili di autonomia della COVIP rispetto alle forme di previdenza complementare;


articolo 13 (Forme pensionistiche individuali)


al comma 3, all’ultimo periodo, per motivi attinenti alla tecnica legislativa, dopo la dizione “La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1, lettera b),” andrebbero eliminate le parole “del presente articolo”;


articolo 14 (Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità)


al comma 2, lettera c), dopo le parole: “invalidità permanente” andrebbero aggiunte le altre: “che comporta l’inidoneità assoluta all’attività lavorativa”;


al comma 3, appare necessario sostituire l’ultimo periodo con il seguente: “In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) ad f), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.”.


al comma 8, il termine ivi previsto di “due mesi” dovrebbe essere sostituito con quello di “sei mesi”;


articolo 19 (Compiti della COVIP)


al comma 2, lettera e), andrebbe soppressa la dizione “del presente comma”;


articolo 20 (Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421) 


al comma 7, al primo periodo, vanno soppresse, per ragioni di tecnica legislativa, le parole: “del presente decreto”;


articolo 21 (Abrogazioni e modifiche)


al comma 4, nella novella relativa al comma 3 dell’articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si dovrebbe richiamare l’articolo 10, comma 1, in luogo dell’articolo 10, comma 2;


articolo 23 (Entrata in vigore e norme transitorie)


 al comma 6:


all’alinea, la dizione “al momento dell’entrata in vigore”, va sostituita con la seguente: “alla data di entrata in vigore”;


alla lettera a), le parole “a partire” vanno soppresse;


alla lettera c), la parola “successivamente” va sostituita con le parole: “a decorrere”.


 


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