6ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono il ministro della solidarietà sociale Ferrero e il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.
La seduta inizia alle ore 14,10.
IN SEDE REFERENTE
(Doc. XXII, n. 7) CARUSO ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette “morti bianche”
(Esame e rinvio)
Introduce l’esame il relatore alla Commissione TOFANI (AN), rilevando che i gravissimi incidenti mortali, succedutisi di recente nel giro di pochi giorni – in particolare nel cantiere sul tratto in costruzione dell’autostrada Siracusa-Catania, in una fabbrica di Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, in un cantiere edile a Frosinone, a Verona nella Rivacciaio s.p.a. e a Torino nella ditta Siciliano – ripropongono l’urgenza, richiamata di recente anche nei forti e reiterati appelli del Capo dello Stato, di un intenso impegno delle istituzioni e delle forze politiche e sociali affinché siano affrontate senza indugio e con il massimo impegno le gravi problematiche connesse alla sicurezza del lavoro e al fenomeno delle “morti bianche”, per il quale l’Italia fa tuttora registrare un triste primato, non scalfito, purtroppo, da una limitata flessione del numero degli incidenti, pure verificatasi negli ultimi anni.
Giunge quindi particolarmente opportuna e tempestiva l’iniziativa con cui il senatore Caruso ed altri senatori propongono l’istituzione, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione e dell’articolo 162 del Regolamento del Senato, di una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro.
Come è noto, già nel corso della XIV Legislatura, il Senato, con deliberazione del 23 marzo 2005, aveva istituito una Commissione di inchiesta ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, con lo scopo di compiere le necessarie attività di verifica sul fenomeno delle cosiddette «morti bianche» e, più in generale, degli infortuni sul lavoro. La Commissione, dopo aver svolto un’estesa e approfondita attività istruttoria e di controllo, ha approvato all’unanimità dei suoi componenti un’ampia e documentata relazione finale, esprimendo anche l’auspicio che il lavoro positivamente avviato potesse essere proseguito anche nella successiva legislatura. Si tratta pertanto – prosegue il relatore – di raccogliere tale indicazione, e procedere nuovamente alla costituzione della commissione d’inchiesta, che, nella proposta all’esame, si pone in linea di continuità, sia per il numero dei componenti sia per le finalità assegnate, con quella della passata Legislatura.
Passando all’esame dei singoli articoli, il relatore rileva che la Commissione d’inchiesta risulterebbe composta – come stabilisce l’articolo 2 – da venti senatori nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari. Il Presidente del Senato nomina inoltre il Presidente, scegliendolo al di fuori dei componenti della Commissione, e convoca la stessa affinché proceda all’elezione di due vicepresidenti e di due segretari, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, secondo periodo.
L’articolo 3 precisa l’oggetto dell’inchiesta parlamentare, attribuendo alla Commissione d’inchiesta il compito di definire la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero delle cosiddette «morti bianche», alle malattie, alle invalidità e all’assistenza alle famiglie delle vittime, all’esposizione a rischio infortunistico di minori – specialmente riguardo a minori provenienti dall’estero – nonché il compito di analizzare le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo agli ambiti del lavoro nero o sommerso e al doppio lavoro, di determinare il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l’efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento alla incidenza sui medesimi del lavoro flessibile o precario, di valutare l’idoneità dell’attività di controllo espletata dalle competenti amministrazioni pubbliche, ed infine di effettuare una ricognizione sull’influenza esercitata sul fenomeno in questione dalla presenza di talune imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata. Alla Commissione viene anche conferita la funzione di individuare gli strumenti legislativi e amministrativi necessari ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e della relativa attività di repressione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lettera e) del Documento in titolo.
Ai sensi dell’articolo 4, la Commissione ha il potere di espletare la propria attività investigativa con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria e ha altresì la facoltà di avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono posti a carico del bilancio del Senato.
L’articolo 5 prevede che le sedute della Commissione siano pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. Per quel che concerne la disciplina dell’attività e del funzionamento della Commissione, si fa rinvio ad un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dei lavori.
L’articolo 6 prevede che la Commissione concluda i suoi lavori nel termine di due anni dal suo insediamento, presentando al Senato entro i successivi sessanta giorni una relazione sulle risultanze delle indagini.
Si apre la discussione generale.
Il presidente TREU, nessun altro chiedendo di parlare, fissa fin d’ora il termine per la presentazione degli emendamenti al documento in esame per venerdì 14 luglio, alle ore 12.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’ evasione fiscale
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
Introduce l’esame il relatore alla Commissione ROILO (Ulivo), il quale rileva preliminarmente che il decreto-legge all’esame contiene un insieme estremamente articolato di interventi, alcuni dei quali – previsti essenzialmente nella prima parte del provvedimento – sono finalizzati al rilancio economico e sociale del paese, alla promozione della concorrenza e dei diritti dei consumatori, mentre altri – contemplati soprattutto nella seconda parte – risultano incentrati sugli obiettivi del contenimento della spesa pubblica, nonché del contrasto all’evasione fiscale.
L’insieme delle misure all’esame sono inoltre coerenti con l’obiettivo della riduzione del rapporto deficit-pil ad un ammontare inferiore al 3 per cento, e si propongono di concorrere al suo conseguimento. Gli interventi sulle entrate dovrebbero infatti innalzare il gettito netto di cassa per un importo pari a oltre 3,4 miliardi nell’anno corrente e a oltre 5,8 miliardi nel 2007, mentre sul versante della spesa, il decreto contiene interventi orientati alla equità sociale, allo sviluppo economico, nonché interventi di razionalizzazione della spesa che comporteranno, in termini di indebitamento netto, un incremento per circa 2,3 miliardi nell’anno corrente ed una diminuzione per circa 950 milioni nel 2007.
Tra gli interventi di ampliamento della spesa, con effetti per circa 3.200 milioni, si dispone un’assegnazione per l’avvio delle politiche a sostegno delle famiglie, dei giovani e delle pari opportunità, nonché una maggiorazione dello stanziamento per il servizio civile e per il Fondo nazionale per le politiche sociali, destinato alle regioni.
Passando all’esame degli articoli relativi a materie di pertinenza della Commissione, il relatore fa presente che l’articolo 16, comma 1, del decreto-legge in conversione innova parzialmente la disciplina relativa al contratto collettivo per il trasporto pubblico locale, disponendo che a decorrere dall’anno 2006 l’importo di 60 milioni di euro annui, ivi previsto, venga corrisposto ai servizi di trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni individuate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 1° marzo 2006, emanato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza unificata.
La modifica normativa proposta non comporta alcun effetto sostanziale sull’intervento finanziario disposto per il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, in quanto la stessa elimina la complessa procedura originariamente prevista, stabilendo che l’intervento dello Stato venga corrisposto alle regioni nell’importo posto a effettivo carico del bilancio statale, al quale dovrà essere aggiunta direttamente dalle regioni la quota a loro carico.
L’articolo 18, al comma 1, prevede un incremento pari a 30 milioni per l’anno 2006 della dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile, mentre con il comma 2 si provvede ad integrare la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, per un ammontare pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2006-2008.
L’articolo 19 – prosegue il relatore – istituisce presso la Presidenza del Consiglio, tre fondi per interventi destinati, rispettivamente, alle politiche della famiglia, alle politiche giovanili e a quelle relative ai diritti e alle pari opportunità.
In particolare, il comma 1 istituisce un fondo denominato “Fondo per le politiche della famiglia”, espressamente finalizzato a realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti nonché a supportare l’Osservatorio nazionale sulla famiglia. Lo stanziamento previsto è pari a 3 milioni di euro per l’anno 2006 e a dieci milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Con il comma 2 è istituito il “Fondo per le politiche giovanili”, espressamente finalizzato a promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale. Al fondo è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l’anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
Il comma 3 istituisce infine un fondo denominato “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”, con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
L’articolo 36, comma 23, relativo al trattamento fiscale degli incentivi all’esodo dei lavoratori, sopprime il comma 4-bis dell’articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che reca un trattamento fiscale di favore per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori di età superiore a 50 anni, se donne, e a 55 anni, se uomini. Il suddetto beneficio è costituito dall’applicazione di un’aliquota IRPEF, in regime di tassazione separata, pari alla metà di quella applicata per la tassazione, sempre in forma separata, del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del citato testo unico, e successive modificazioni.
Il decreto-legge n. 223 contiene poi alcune disposizioni che, pur riguardando la sfera del pubblico impiego, che, come è noto, esula dalla competenza della Commissione, intervengono però sulla disciplina del rapporto di lavoro coordinato e continuativo e dell’età pensionabile, e pertanto risultano comunque rilevanti ai fini di una migliore comprensione del complesso del provvedimento in esame.
L’articolo 32, espressamente finalizzato al contenimento della spesa e al coordinamento della finanza pubblica, riscrive la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle pubbliche amministrazioni, assoggettandola a precise limitazioni e condizioni, più stringenti rispetto alla disciplina previgente. Quest’ultima si limitava a prevedere che le amministrazioni pubbliche, a fronte di esigenze cui non potessero far fronte con personale in servizio, potessero conferire incarichi ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
L’articolo 33 contiene una modifica della disciplina generale – di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni – relativa alle possibilità per i dipendenti pubblici di restare in servizio oltre il limite di età per il collocamento a riposo, pari, in linea di massima, al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 33 sopprime la fattispecie di trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d’età, disciplinata dai periodi dal secondo al quinto dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 503 – periodi che sono stati introdotti dall’articolo 1-quater del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
In base alla norma transitoria di cui al successivo comma 2, i soggetti già autorizzati al medesimo trattenimento entro la data di entrata in vigore del presente decreto -cioè, entro il 4 luglio 2006 – possono permanere in servizio, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, ivi compresi i profili contributivi e pensionistici, previste dalla disciplina pregressa.
Concludendo la sua esposizione, il relatore si sofferma brevemente sulle polemiche relative alla mancata consultazione dei soggetti toccati dalle misure di liberalizzazione contenute nel decreto-legge all’esame, esprimendo l’auspicio che le giuste e condivisibili finalità perseguite dal Governo a tutela dei consumatori, possano essere attuate nell’ambito del più ampio confronto possibile, sia nell’ambito del dibattito parlamentare, sia nel dialogo con le organizzazioni rappresentative degli interessi coinvolti, fermo restando il diritto-dovere dell’Esecutivo di attuare il programma con cui si è presentato agli elettori.
Si apre la discussione generale.
Poiché non vi sono richieste di intervenire, il seguito dell’esame è rinviato.
Il presidente TREU, considerato che l’audizione del ministro Ferrero è stata prevista per le ore 15, sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 14,25, riprende alle ore 15,10.
SULLA PUBBLICITA’ DEI LAVORI
Il presidente TREU fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell’impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell’utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.
Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all’articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.
Avverte inoltre che, in via sperimentale, la pubblicità della seduta verrà altresì assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.
PROCEDURE INFORMATIVE
Comunicazioni del Ministro della solidarietà sociale sulle linee programmatiche del suo Dicastero
Il presidente TREU rivolge un cordiale saluto al ministro Ferrero, ringraziandolo per la sollecitudine con la quale ha accolto l’invito della Commissione a riferire sulle linee di indirizzo del suo Dicastero, e gli dà la parola.
Il ministro FERRERO svolge un’ampia relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Si apre il dibattito, al quale prendono parte, con domande e richieste di chiarimento, i senatori LIVI BACCI (Ulivo), VIESPOLI (AN), BOBBA (Ulivo), MORRA (FI) e ADRAGNA (Ulivo).
In considerazione dell’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, il presidente TREU propone di rinviare alla seduta già convocata per le ore 8,30 di giovedì 13 luglio il seguito delle comunicazioni del Ministro della solidarietà sociale.
Conviene la Commissione.
La seduta termina alle ore 16,25.

























