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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Camera - Commissione Lavoro pubblico e privato

Commissione Lavoro pubblico e privato

22 Ottobre 2009
in Camera

(Dal Resoconto Sommario)

Legge comunitaria 2002.
C. 3061 Governo approvata dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea.
Doc. LXXXVII, n. 2.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l’esame congiunto dei provvedimenti.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda che, secondo quanto previsto dall’articolo 126-ter del regolamento, la Commissione deve procedere nella seduta odierna alla discussione di carattere generale congiunta del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea. Una volta concluso l’esame preliminare, i due procedimenti proseguiranno in forma disgiunta.
Per quanto riguarda il disegno di legge comunitaria, la Commissione è chiamata ad esaminare esclusivamente le parti di proprio competenza; l’esame si dovrà concludere con l’approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell’Unione europea.
Potranno essere presentati e votati emendamenti alle parti del disegno di legge di competenza della Commissione. Saranno dichiarati inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all’oggetto proprio della legge comunitaria; gli emendamenti eventualmente dichiarati inammissibili in Commissione non potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli emendamenti eventualmente approvati saranno inclusi nella relazione da trasmettere alla Commissione politiche dell’Unione europea e si riterranno da questa accolti, salvo che non siano respinti da quest’ultima per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.
Dopo la conclusione dell’esame del disegno di legge comunitaria, la Commissione proseguirà l’esame della relazione annuale, che si dovrà concludere con l’approvazione di un parere.

Roberto CARUSO (AN), relatore, fa presente che il disegno di legge recante «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002)», in larga misura riproduce, sotto il profilo strutturale, lo schema delineato dall’articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (cosiddetta «legge La Pergola»), cui del resto si sono sostanzialmente ispirate anche le precedenti «leggi comunitarie». Com’è noto, infatti, la legge comunitaria è lo strumento normativo istituito dalla suddetta legge n. 86 del 1989 al fine di garantire il periodico adeguamento dell’ordinamento italiano al diritto comunitario, secondo una peculiare procedura.
L’introduzione di tale meccanismo nell’ordinamento italiano intende far fronte alla necessità di assicurare, in primo luogo, la razionalizzazione, l’accelerazione e l’effettività del processo di adattamento al diritto comunitario e di evitare, quindi, di esporsi alle conseguenze ricollegabili all’inadempimento degli obblighi comunitari.
Soffermandosi sulle disposizioni di competenza della Commissione, osserva che l’articolo 8 modifica il disposto del comma 5 dell’articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardante la sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti ai videoterminali, ed in particolare la previsione che pone a carico del datore di lavoro la spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione necessari ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa.
La novella legislativa in esame è volta a chiarire – riprendendo con maggiore aderenza il testo dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 90/270, il significato dell’espressione «dispositivi speciali di correzione», delimitando il campo di applicazione della norma, sulla scia di quanto già indicato con la circolare 5 marzo 1998, n. 30, del Ministero del lavoro.
Il testo vigente del comma 5 dell’articolo 55 si limita a stabilire che la spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell’attività svolta è a carico del datore di lavoro. La direttiva (articolo 9, paragrafo 3) precisa che i lavoratori devono ricevere dispositivi speciali di correzione in funzione dell’attività svolta qualora i risultati degli esami oculistici (effettuati prima dell’inizio dell’attività al videoterminale, a cadenza periodica o in caso di necessità) ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare dispositivi di correzione normali. La citata circolare n. 30/1998 ha chiarito, risolvendo qualche dubbio interpretativo, che con la locuzione «dispositivi speciali di correzione» si devono intendere quei particolari dispositivi che consentono di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando si rivelino non adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana; il datore di lavoro è tenuto a fornire, a proprie spese, i dispositivi speciali di correzione solo nel caso in cui i controlli medici ne accertino la necessità e non sia possibile utilizzare i normali dispositivi di correzione. Ora, la novella interviene direttamente sul disposto del decreto legislativo, specificando che il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell’attività svolta, qualora i risultati degli esami oculistici (effettuati prima dell’inizio dell’attività al videoterminale, a cadenza periodica, su richiesta del lavoratore o in caso di necessità) ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.
L’articolo 16 modifica l’articolo 2, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196 (cosidetta legge Treu), che ha introdotto nell’ordinamento nazionale il lavoro interinale o lavoro temporaneo, al fine di esonerare dall’obbligo di costituzione del deposito cauzionale le società che abbiano già provveduto in tal senso, in ottemperanza a norme vigenti in altri Stati membri dell’UE.
Con questa modifica, si completa l’opera di adeguamento all’ordinamento comunitario resasi necessaria a seguito dei rilievi formulati dalla Commissione e che ha già comportato due modifiche all’articolo 2, comma 2, della legge n. 196 del 1997, introdotte con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).
L’azione giudiziaria intrapresa dalla Commissione per l’assenza – in un primo tempo – di una risposta dello Stato italiano al parere motivato emesso sul caso – si è conclusa con la sentenza della sesta sezione della Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 7 febbraio 2002, che ha dichiarato, accogliendo totalmente i rilievi formulati dalla Commissione stessa, che «la Repubblica italiana, avendo imposto che le società fornitrici di prestazioni di lavoro temporaneo, stabilite in altri Stati membri (…) depositino una cauzione di ITL 700 milioni presso un istituto di credito avente la sede o una dipendenza nel territorio nazionale, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli articoli 49 e 56 CE». A tali rilievi si dà risposta con la disposizione in esame, che integra ulteriormente l’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge n. 196 del 1997 precisando che sono esonerate dalla prestazione delle garanzie le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi fissati per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro dell’Unione europea.
L’articolo 19 reca una delega (da esercitare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge) per la modifica della legge 23 luglio 1991, n. 223, di recepimento della direttiva 75/129/CEE. La modifica si rende necessaria a seguito del ricorso proposto dalla Commissione europea alla Corte di Giustizia, per l’incompleto recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 98/59/CE, che codifica la direttiva 75/129/CEE, modificata dalla direttiva 92/56/CEE, che deve applicarsi ai licenziamenti collettivi effettuati da un datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore.
La direttiva 98/59/CE non contiene una definizione di «datore di lavoro»; essa si applica pertanto alla generalità dei rapporti di lavoro con le esclusioni espressamente previste dall’articolo 1, paragrafo 2 (licenziamenti collettivi effettuati nel quadro di contratti di lavoro a tempo determinato; dipendenti delle pubbliche amministrazioni o degli enti di diritto pubblico; equipaggi di navi marittime).
A parere della Commissione, gli Stati membri non possono limitarne il campo d’applicazione con un’interpretazione restrittiva di taluni termini utilizzati dalla direttiva stessa, fra i quali, nel caso italiano, il termine «datore di lavoro». Nel contesto della legge n. 223 del 1991, il legislatore italiano ha infatti limitato il campo d’applicazione della direttiva 98/59/CE, facendo riferimento, per definire il «datore di lavoro», alla nozione di imprenditore ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile. Da tale riferimento consegue che i lavoratori utilizzati da datori di lavoro che non perseguono fini lucrativi sono esclusi dalla tutela offerta dalla citata direttiva, ponendosi in contrasto con la direttiva medesima che, come già segnalato, prevede espressamente i casi di esclusione della sua applicazione, tra i quali non rientra quello utilizzato dal legislatore italiano. La disposizione in esame delega il Governo ad ampliare l’ambito di applicazione della legge n. 223 del 1991, includendovi anche i datori di lavoro che non perseguono fini lucrativi, al fine di evitare disparità di trattamento tra i lavoratori.
Il comma 2 specifica che, per quanto attiene il procedimento per l’adozione del decreto legislativo, esso è regolato dall’articolo 1, commi 1 e 2, del provvedimento in esame; la titolarità dell’iniziativa spetta congiuntamente al Ministro per le politiche comunitarie ed al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il relativo schema di decreto è sottoposto al parere dei competenti organi parlamentari.
L’articolo 20 introduce una deroga al divieto di lavoro notturno fra le ore 22 e le ore 6, stabilito dal quarto comma dell’articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per gli apprendisti che lavorino presso le aziende artigianali di panificazione, purché abbiano compiuto i 18 anni di età.
Resta confermato, invece, il divieto per gli apprendisti pasticceri e per gli apprendisti delle altre categorie professionali.
La deroga (comma 2) è introdotta attraverso la sostituzione del quarto comma dell’articolo 10 della legge n. 25 del 1955.
Il comma 1 interviene inoltre sull’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, recante disposizioni in materia di lavoro notturno a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25 (legge comunitaria 1998), introducendovi un richiamo (che invero non appare indispensabile) a tale disposizione come risultante dalla modifica di cui al comma 2.
Tale deroga, che appare conforme al diritto comunitario e specificamente alla direttiva 94/33/CEE in quanto concerne soltanto gli apprendisti che abbiano compiuto 18 anni di età, era stata indicata tra le misure di accompagnamento della nuova normativa sull’emersione nella VI relazione trimestrale del Comitato per l’emersione del lavoro non regolare (settembre 2001). Nella relazione si evidenzia che la deroga è stata proposta congiuntamente da alcuni responsabili della Confesercenti e della CGIL e si aggiunge che «modifiche analoghe e semplificazioni amministrative possono essere studiate più in generale, anche tramite accordi tra le parti, per tutti gli apprendisti maggiorenni».
Osserva che, alla luce di tali elementi, potrebbe risultare opportuno estendere la deroga ad altre categorie di apprendisti maggiorenni operanti in settori con esigenze similari a quelle della panificazione, per esempio nel settore della pasticceria.
Passando a considerare le direttive da recepire tramite decreti legislativi sottoposti al parere delle Camere, indicate nell’allegato B, per quanto di competenza della Commissione, si sofferma in primo luogo sulla direttiva 2002/14/CE, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro giuridico generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese situate nell’Unione Europea. La relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea dà conto dei contenuti della direttiva, ancora in stato di proposta nell’anno di riferimento della relazione (2001), sottolineando come essa intenda integrare le due direttive in vigore recanti disposizioni sull’informazione e consultazione in situazioni specifiche come i licenziamenti collettivi e i trasferimenti di imprese, nonché la direttiva sul Comitato aziendale europeo, che si applica alle imprese che impiegano più di mille addetti in due o più Stati membri.
La direttiva si applica, a seconda della scelta fatta dagli Stati membri, a tutte le imprese che impiegano in uno Stato membro almeno 50 addetti o a tutti gli stabilimenti che impiegano, sempre in uno Stato membro, almeno 20 addetti.
Le procedure di informazione e consultazione riguardano l’evoluzione e le prospettive dell’attività dell’impresa o stabilimento, la situazione economica, la struttura e l’evoluzione probabile dell’occupazione nell’ambito dell’impresa o stabilimento, nonché tutte le decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro e di contratti di lavoro.
L’informazione e la consultazione dei lavoratori riguarda tre settori connessi con l’impresa: le evoluzioni di natura economica finanziaria e strategica; la struttura e l’evoluzione prevedibile dell’occupazione, nonché le misure che ne conseguono; le decisioni che possono comportare modifiche sostanziali nell’organizzazione del lavoro e nei rapporti contrattuali.
La direttiva 1999/95/CE si pone l’obiettivo di migliorare la sicurezza marittima, lottare contro la concorrenza sleale degli armatori di paesi terzi, tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori operanti a bordo di navi facenti scalo nei porti della Comunità.
Passando a considerare le direttive da attuare in via amministrativa, osserva che la direttiva 2000/39/CE (GUCE L n. 142 del 16/6/2000), che individua i valori limite indicativi di esposizione professionale per una serie di agenti chimici, è stata adottata per dare attuazione alla direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998.
Quest’ultima (cosiddetta «quattordicesima direttiva particolare» ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della «direttiva-madre» 89/391/CEE) stabilisce prescrizioni minime contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dagli effetti prodotti da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o risultanti da qualunque attività professionale che comporti la presenza o l’utilizzazione di agenti chimici, rinviando ad un successivo provvedimento comunitario la fissazione dei valori limite di esposizione.
Osserva poi che la relazione annuale al Parlamento sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea si riferisce alle attività svolte nel corso del 2001 e agli orientamenti per il 2002.
Nel corso del 2001, infatti, si è iniziato a discutere su una proposta di modifica del Regolamento 1408/71 sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori migranti, che consente ad essi di circolare all’interno del territorio dell’Unione conservando i diritti acquisiti in materia di sicurezza sociale. La proposta di modifica è volta a semplificare ed attualizzare vigente, divenuto troppo complicato sia per le amministrazioni sia per i cittadini.
Il Consiglio dell’11 giugno 2001 ha raggiunto un accordo politico sulla proposta di direttiva relativa alla modifica della normativa sulla parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel mondo del lavoro. La proposta è volta a modernizzare la direttiva vigente, ormai vecchia di venticinque anni, tenendo conto, tra l’altro, della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. Tra l’altro si riconosce per la prima volta che le molestie, incluse quelle sessuali, rappresentano una forma di discriminazione. È stato raggiunto un accordo politico sul pacchetto occupazione per il 2001, trasmesso ed approvato al Consiglio europeo di Laeken. Il pacchetto si compone di tre elementi: il progetto di relazione comune, che analizza la situazione dell’occupazione nella Comunità e le politiche per l’occupazione degli Stati membri; gli orientamenti per l’occupazione per il 2002; le raccomandazioni rivolte agli Stati membri.
Il Governo italiano ha espresso perplessità su un provvedimento comunitario volto a codificare uno Statuto della Società cooperativa europea, ravvisando differenze sostanziali tra la base sociale delle cooperative dei paesi nordici rispetto a quelle dei paesi del sud, come l’Italia, dove la percentuale di lavoratori non soci è minima. Pertanto l’Italia ha ottenuto che le regole per la partecipazione dei lavoratori nelle SCE si applichino a quelle composte da almeno cinquanta membri, per evitare alle piccole cooperative pesi burocratici e complessità di gestione.
Per quanto riguarda la tutela delle condizioni di lavoro, il Governo italiano ha richiesto una rapida adozione delle direttive relative agli agenti fisici e della direttiva concernente la protezione dei lavoratori dai rischi dell’esposizione all’amianto.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rinvia il seguito dell’esame congiunto alla seduta di domani.

Delega al Governo in materia previdenziale.
C. 2145.
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2002.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, dopo aver ricordato l’ampio lavoro preparatorio condotto dalla Commissione e le sollecitazioni rivolte al ministro del lavoro in merito alla definizione del testo base, osserva che sulla possibilità che il Governo inserisca nella prossima legge finanziaria un pacchetto di norme contenute nel provvedimento in discussione, ha espresso un giudizio favorevole puramente a titolo personale, posto che si tratta di disposizioni che incontrano le attese di moltissimi lavoratori e che dunque potrebbero essere anticipate in finanziaria, senza alcun pregiudizio per l’impianto dell’intero provvedimento, con ciò lasciando alla Commissione la possibilità di pronunciarsi nel merito.

Alfonso GIANNI (RC), premesso che un’adeguata valutazione della delega previdenziale richiede la comprensione delle necessità di intervento nel settore, ricorda che nello scorso decennio l’Italia ha subito uno strutturale processo di riforma i cui obiettivi principali sono stati il miglioramento degli equilibri finanziari, la razionalizzazione dei rapporti tra prestazioni e contributi e lo sviluppo della previdenza integrativa.
Sottolinea come i risultati raggiunti siano largamente corrispondenti agli obiettivi perseguiti, in quanto la sostenibilità finanziaria è stata nettamente migliorata, in particolare per quanto riguarda l’andamento del rapporto tra spesa pensionistica e PIL; considerando il saldo tra prestazioni e contributi, al netto delle ritenute IRPEF, il bilancio pubblico ha tratto giovamento per circa 10 mila miliardi dall’esistenza del sistema pensionistico obbligatorio; infine, lo stesso rapporto Brambilla conferma che i risparmi di spesa previsti dalla legge n.335 del 1995 sono stati più che realizzati.
Rilevato che il miglioramento degli equilibri finanziari ha comportato la riduzione del grado di copertura pensionistica, sottolinea che l’assetto attuale, a regime, garantisce sia l’omogeneità dei tassi di rendimento individuali, sia l’equilibrio attuariale.
Per quanto riguarda lo sviluppo della previdenza integrativa, è stato più che apprezzabile, tenuto conto, fra l’altro, del breve tempo intercorso, della bassa adesione tra i giovani e i lavoratori autonomi e soprattutto della nascita di nuove forme contrattuali che, non prevedendo il TFR, non consentono risparmi aggiuntivi a fini previdenziali. Inoltre, l’instabilità dei mercati finanziari costituisce un altro limite strutturale della previdenza a capitalizzazione.
Si sofferma quindi sui problemi non del tutto risolti e sulle nuove questioni insorte. In particolare, i primi implicano eventuali aggiustamenti dell’attuale assetto pensionistico: lo scalino dei 18 anni rimane un elemento di divisione; ancora perdurano le pensioni di anzianità, che comunque hanno sempre rappresentato, non solo in Italia, uno strumento che accompagnato le ristrutturazioni delle imprese; infine, l’invecchiamento demografico incide su qualunque sistema e le riforme effettuate ne hanno già tenuto conto.
A suo avviso, quindi, il problema maggiore è costituito sotto il profilo pensionistico dalle nuove forme contrattuali affermatesi sul mercato del lavoro, per le quali la legge n.335 del 1995 non assicura una copertura pensionistica accettabile.
Posto che il provvedimento in esame deve essere inquadrato nel più complessivo progetto di politica economica del Governo, ritiene che i due obiettivi espliciti perseguiti dalla delega siano l’abbassamento del costo del lavoro ed un rapido e sostenuto sviluppo della previdenza a capitalizzazione, che si riconducono ad una logica tardo-liberista.
Il primo obiettivo appare ingiustificato, perché il costo del lavoro per unità di prodotto in Italia è il più basso in Europa, in base a dati OCSE ed Eurostat, e fuorviante, perché si asseconderebbe una strategia perdente delle nostre imprese.
Passa quindi all’analisi degli specifici effetti negativi del disegno di legge delega, soffermandosi in particolare su quelli relativi al bilancio pubblico e alla distribuzione del reddito. Gli effetti finanziari della decontribuzione comporteranno, a regime, un peggioramento del disavanzo pubblico pari circa ad un punto di PIL annuo; inoltre, se venisse confermata la disposizione per cui la decontribuzione non avrà effetti negativi sulle prestazioni, si creerebbe uno squilibrio attuariale, che farebbe ulteriormente aumentare il disavanzo. Al contrario, è facile prevedere che la decontribuzione si risolverà in una riduzione delle prestazioni del sistema pensionistico pubblico, eventualmente compensata dalla previdenza privata.
Dal punto di vista distributivo, gli ulteriori effetti della delega saranno la riduzione del salario e la conseguente contrazione dei consumi e della domanda complessiva, che accentueranno gli effetti negativi sulla crescita del reddito e dell’occupazione. Ferma restando la possibilità dell’invarianza del grado di copertura pensionistica, potranno aumentare i costi di gestione e variare la composizione pubblico-privata del servizio, il che farebbe crescere il grado di incertezza del reddito pensionistico.
Il dirottamento completo ed immediato del TFR verso i nuovi fondi pensione priverebbe di una sicura e vantaggiosa disponibilità finanziaria le imprese, soprattutto quelle piccole e medie; sottrarrebbe ai lavoratori uno strumento molto utilizzato per far fronte a necessità familiari; aumenterebbe il deflusso di risparmio nazionale verso l’estero. In sostanza, gli effetti del disegno di legge delega sono deleteri sia per il sistema pensionistico sia, più in generale, per gli equilibri sociali ed economici.
In conclusione, ricorda che il progetto, elaborato nella scorsa legislatura, volto a realizzare una consistente riduzione delle aliquote contributive e delle prestazioni del sistema pubblico per ridurre il costo del lavoro e creare spazio ai nuovi fondi pensione – progetto che si avvalse della consulenza di una commissione tecnica di cui egli stesso faceva parte – non passò per la risolutiva opposizione della componente di sinistra, fortemente sostenuta dalla presenza dell’allora unito partito della Rifondazione Comunista, che rappresentò, attraverso la sua persona, tutte le incongruenze tecniche e politiche di tale progetto nell’ambito di quella commissione.

Roberto GUERZONI (DS-U), posto che il testo in discussione è un provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 2002, osserva che lo stesso ha come riferimento il quadro macroeconomico e gli indirizzi di politica economica contenuti in quella legge finanziaria e dunque gli obbiettivi fissati risultano lontani dalla realtà e fuori tempo.
Dopo aver ricordato che il deficit tendenziale si attesta su cifre raddoppiate rispetto alle previsioni, che l’inflazione viaggia attorno al 2,4 per cento e che il PIL non supera l’1 per cento, non nasconde l’imbarazzo del suo gruppo di fronte a dichiarazioni recenti che mettono in campo proposte di segno diverso e comunque non contemplate nel testo in esame. Si riferisce, in particolare, alla lettera del presidente della Confindustria, il quale prende atto che le scelte di politica economica compiute non sono state all’altezza della capacità di governare il ciclo economico.
Riconosce al Governo di aver dichiarato di voler introdurre nella legge finanziaria una specificazione delle norme contenute nella delega per quanto riguarda la progressiva abolizione del divieto di cumulo, ma dichiara altresì di non poter contare sull’affidabilità delle dichiarazioni del Governo.
Ribadisce la necessità che il Governo venga in Parlamento a fare il punto della situazione economica per evitare di mettere in dubbio la legittimità di una discussione di merito già avviata e puntualmente svolta dalla Commissione.
La prima osservazione riguarda la decontribuzione da tre a cinque punti, estensibili fino a sei; la scelta contrasta con tutto il percorso riformatore compiuto nel corso degli anni ’90 e che ha consentito di recuperare una situazione di profondo squilibrio nel campo pensionistico. Ricorda, in proposito, le conclusioni della commissione Brambilla, secondo cui emerge il carattere positivo di quell’intervento riformatore. La scelta della decontribuzione produce uno smantellamento dell’impianto su cui si è basata la riforma, determinando una drastica riduzione dei trattamenti pensionistici per i lavoratori che sono a sistema contributivo e generando effetti negativi sull’equilibrio della gestione del sistema in sé.
Evidenziato come il Governo abbia fatto ricorso al metodo della norma-manifesto, ribadisce il suo giudizio negativo sulla scelta operata, considerata iniqua e sbagliata perché in grado di produrre una forte contrarietà di carattere sociale, posto che molta parte del mondo del lavoro non vede garantito il primo pilastro.
Osserva poi che nella delega nulla si dice sul tema della totalizzazione dei contributi versati nei diversi sistemi.
In merito al secondo pilastro, ritiene che un elemento di convergenza possa trovarsi sulla possibilità di utilizzare le risorse del trattamento di fine rapporto per accrescere queste forme di previdenza complementare a carattere di capitalizzazione. Ritiene tuttavia che non si possa andare all’utilizzazione del salario differito in via forzosa, posto che la stessa deve rimanere un principio di volontarietà.
Non considera accettabile una equiparazione fra le forme di previdenza complementare affidate ai fondi contrattuali (o a fondi aperti cambiandone le regole) e le forme di assicurazione volontaria ed individuale.
Posto che la legge di delega prevede l’estensione della previdenza al lavoro pubblico in modo progressivo, secondo le modalità e le specificità dei singoli settori, evidenzia che gli incentivi per la previdenza, per la certificazione o per l’età pensionabile dovrebbero investire sia il lavoro privato che quello pubblico; tuttavia, la legge di delega, che dovrebbe essere l’occasione per un salto di qualità anche nella previdenza complementare per il lavoro pubblico, contiene in proposito un richiamo assai generico. Ritiene pertanto si debba prevedere il tema dell’avvio del pilastro forte anche per il lavoro pubblico attraverso la destinazione integrale ai fondi pensione del TFR e attraverso l’elevazione della quota finora prevista.
In conclusione, fermo restando il giudizio sui due punti qualificanti del provvedimento, e cioè la decontribuzione e il carattere volontario del TFR, preannuncia la presentazione di una serie di emendamenti sulla questione del lavoro pubblico, anche in considerazione del fatto che diversi degli impegni assunti dal Governo facevano parte del protocollo sancito nel febbraio scorso con le organizzazioni sindacali.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

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