(Dal Resoconto Sommario) La Commissione inizia l’esame congiunto dei provvedimenti. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda che, secondo quanto previsto dall’articolo 126-ter del regolamento, la Commissione deve procedere nella seduta odierna alla discussione di carattere generale congiunta del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea. Una volta concluso l’esame preliminare, i due procedimenti proseguiranno in forma disgiunta. Roberto CARUSO (AN), relatore, fa presente che il disegno di legge recante «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002)», in larga misura riproduce, sotto il profilo strutturale, lo schema delineato dall’articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (cosiddetta «legge La Pergola»), cui del resto si sono sostanzialmente ispirate anche le precedenti «leggi comunitarie». Com’è noto, infatti, la legge comunitaria è lo strumento normativo istituito dalla suddetta legge n. 86 del 1989 al fine di garantire il periodico adeguamento dell’ordinamento italiano al diritto comunitario, secondo una peculiare procedura.
Legge comunitaria 2002.
C. 3061 Governo approvata dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea.
Doc. LXXXVII, n. 2.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
Per quanto riguarda il disegno di legge comunitaria, la Commissione è chiamata ad esaminare esclusivamente le parti di proprio competenza; l’esame si dovrà concludere con l’approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell’Unione europea.
Potranno essere presentati e votati emendamenti alle parti del disegno di legge di competenza della Commissione. Saranno dichiarati inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all’oggetto proprio della legge comunitaria; gli emendamenti eventualmente dichiarati inammissibili in Commissione non potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli emendamenti eventualmente approvati saranno inclusi nella relazione da trasmettere alla Commissione politiche dell’Unione europea e si riterranno da questa accolti, salvo che non siano respinti da quest’ultima per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.
Dopo la conclusione dell’esame del disegno di legge comunitaria, la Commissione proseguirà l’esame della relazione annuale, che si dovrà concludere con l’approvazione di un parere.
L’introduzione di tale meccanismo nell’ordinamento italiano intende far fronte alla necessità di assicurare, in primo luogo, la razionalizzazione, l’accelerazione e l’effettività del processo di adattamento al diritto comunitario e di evitare, quindi, di esporsi alle conseguenze ricollegabili all’inadempimento degli obblighi comunitari.
Soffermandosi sulle disposizioni di competenza della Commissione, osserva che l’articolo 8 modifica il disposto del comma 5 dell’articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardante la sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti ai videoterminali, ed in particolare la previsione che pone a carico del datore di lavoro la spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione necessari ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa.
La novella legislativa in esame è volta a chiarire – riprendendo con maggiore aderenza il testo dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 90/270, il significato dell’espressione «dispositivi speciali di correzione», delimitando il campo di applicazione della norma, sulla scia di quanto già indicato con la circolare 5 marzo 1998, n. 30, del Ministero del lavoro.
Il testo vigente del comma 5 dell’articolo 55 si limita a stabilire che la spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell’attività svolta è a carico del datore di lavoro. La direttiva (articolo 9, paragrafo 3) precisa che i lavoratori devono ricevere dispositivi speciali di correzione in funzione dell’attività svolta qualora i risultati degli esami oculistici (effettuati prima dell’inizio dell’attività al videoterminale, a cadenza periodica o in caso di necessità) ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare dispositivi di correzione normali. La citata circolare n. 30/1998 ha chiarito, risolvendo qualche dubbio interpretativo, che con la locuzione «dispositivi speciali di correzione» si devono intendere quei particolari dispositivi che consentono di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando si rivelino non adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana; il datore di lavoro è tenuto a fornire, a proprie spese, i dispositivi speciali di correzione solo nel caso in cui i controlli medici ne accertino la necessità e non sia possibile utilizzare i normali dispositivi di correzione. Ora, la novella interviene direttamente sul disposto del decreto legislativo, specificando che il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell’attività svolta, qualora i risultati degli esami oculistici (effettuati prima dell’inizio dell’attività al videoterminale, a cadenza periodica, su richiesta del lavoratore o in caso di necessità) ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.
L’articolo 16 modifica l’articolo 2, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196 (cosidetta legge Treu), che ha introdotto nell’ordinamento nazionale il lavoro interinale o lavoro temporaneo, al fine di esonerare dall’obbligo di costituzione del deposito cauzionale le società che abbiano già provveduto in tal senso, in ottemperanza a norme vigenti in altri Stati membri dell’UE.
Con questa modifica, si completa l’opera di adeguamento all’ordinamento comunitario resasi necessaria a seguito dei rilievi formulati dalla Commissione e che ha già comportato due modifiche all’articolo 2, comma 2, della legge n. 196 del 1997, introdotte con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).
L’azione giudiziaria intrapresa dalla Commissione per l’assenza – in un primo tempo – di una risposta dello Stato italiano al parere motivato emesso sul caso – si è conclusa con la sentenza della sesta sezione della Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 7 febbraio 2002, che ha dichiarato, accogliendo totalmente i rilievi formulati dalla Commissione stessa, che «la Repubblica italiana, avendo imposto che le società fornitrici di prestazioni di lavoro temporaneo, stabilite in altri Stati membri (…) depositino una cauzione di ITL 700 milioni presso un istituto di credito avente la sede o una dipendenza nel territorio nazionale, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli articoli 49 e 56 CE». A tali rilievi si dà risposta con la disposizione in esame, che integra ulteriormente l’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge n. 196 del 1997 precisando che sono esonerate dalla prestazione delle garanzie le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi fissati per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro dell’Unione europea.
L’articolo 19 reca una delega (da esercitare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge) per la modifica della legge 23 luglio 1991, n. 223, di recepimento della direttiva 75/129/CEE. La modifica si rende necessaria a seguito del ricorso proposto dalla Commissione europea alla Corte di Giustizia, per l’incompleto recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 98/59/CE, che codifica la direttiva 75/129/CEE, modificata dalla direttiva 92/56/CEE, che deve applicarsi ai licenziamenti collettivi effettuati da un datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore.
La direttiva 98/59/CE non contiene una definizione di «datore di lavoro»; essa si applica pertanto alla generalità dei rapporti di lavoro con le esclusioni espressamente previste dall’articolo 1, paragrafo 2 (licenziamenti collettivi effettuati nel quadro di contratti di lavoro a tempo determinato; dipendenti delle pubbliche amministrazioni o degli enti di diritto pubblico; equipaggi di navi marittime).
A parere della Commissione, gli Stati membri non possono limitarne il campo d’applicazione con un’interpretazione restrittiva di taluni termini utilizzati dalla direttiva stessa, fra i quali, nel caso italiano, il termine «datore di lavoro». Nel contesto della legge n. 223 del 1991, il legislatore italiano ha infatti limitato il campo d’applicazione della direttiva 98/59/CE, facendo riferimento, per definire il «datore di lavoro», alla nozione di imprenditore ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile. Da tale riferimento consegue che i lavoratori utilizzati da datori di lavoro che non perseguono fini lucrativi sono esclusi dalla tutela offerta dalla citata direttiva, ponendosi in contrasto con la direttiva medesima che, come già segnalato, prevede espressamente i casi di esclusione della sua applicazione, tra i quali non rientra quello utilizzato dal legislatore italiano. La disposizione in esame delega il Governo ad ampliare l’ambito di applicazione della legge n. 223 del 1991, includendovi anche i datori di lavoro che non perseguono fini lucrativi, al fine di evitare disparità di trattamento tra i lavoratori.
Il comma 2 specifica che, per quanto attiene il procedimento per l’adozione del decreto legislativo, esso è regolato dall’articolo 1, commi 1 e 2, del provvedimento in esame; la titolarità dell’iniziativa spetta congiuntamente al Ministro per le politiche comunitarie ed al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il relativo schema di decreto è sottoposto al parere dei competenti organi parlamentari.
L’articolo 20 introduce una deroga al divieto di lavoro notturno fra le ore 22 e le ore 6, stabilito dal quarto comma dell’articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per gli apprendisti che lavorino presso le aziende artigianali di panificazione, purché abbiano compiuto i 18 anni di età.
Resta confermato, invece, il divieto per gli apprendisti pasticceri e per gli apprendisti delle altre categorie professionali.
La deroga (comma 2) è introdotta attraverso la sostituzione del quarto comma dell’articolo 10 della legge n. 25 del 1955.
Il comma 1 interviene inoltre sull’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, recante disposizioni in materia di lavoro notturno a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25 (legge comunitaria 1998), introducendovi un richiamo (che invero non appare indispensabile) a tale disposizione come risultante dalla modifica di cui al comma 2.
Tale deroga, che appare conforme al diritto comunitario e specificamente alla direttiva 94/33/CEE in quanto concerne soltanto gli apprendisti che abbiano compiuto 18 anni di età, era stata indicata tra le misure di accompagnamento della nuova normativa sull’emersione nella VI relazione trimestrale del Comitato per l’emersione del lavoro non regolare (settembre 2001). Nella relazione si evidenzia che la deroga è stata proposta congiuntamente da alcuni responsabili della Confesercenti e della CGIL e si aggiunge che «modifiche analoghe e semplificazioni amministrative possono essere studiate più in generale, anche tramite accordi tra le parti, per tutti gli apprendisti maggiorenni».
Osserva che, alla luce di tali elementi, potrebbe risultare opportuno estendere la deroga ad altre categorie di apprendisti maggiorenni operanti in settori con esigenze similari a quelle della panificazione, per esempio nel settore della pasticceria.
Passando a considerare le direttive da recepire tramite decreti legislativi sottoposti al parere delle Camere, indicate nell’allegato B, per quanto di competenza della Commissione, si sofferma in primo luogo sulla direttiva 2002/14/CE, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro giuridico generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese situate nell’Unione Europea. La relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea dà conto dei contenuti della direttiva, ancora in stato di proposta nell’anno di riferimento della relazione (2001), sottolineando come essa intenda integrare le due direttive in vigore recanti disposizioni sull’informazione e consultazione in situazioni specifiche come i licenziamenti collettivi e i trasferimenti di imprese, nonché la direttiva sul Comitato aziendale europeo, che si applica alle imprese che impiegano più di mille addetti in due o più Stati membri.
La direttiva si applica, a seconda della scelta fatta dagli Stati membri, a tutte le imprese che impiegano in uno Stato membro almeno 50 addetti o a tutti gli stabilimenti che impiegano, sempre in uno Stato membro, almeno 20 addetti.
Le procedure di informazione e consultazione riguardano l’evoluzione e le prospettive dell’attività dell’impresa o stabilimento, la situazione economica, la struttura e l’evoluzione probabile dell’occupazione nell’ambito dell’impresa o stabilimento, nonché tutte le decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro e di contratti di lavoro.
L’informazione e la consultazione dei lavoratori riguarda tre settori connessi con l’impresa: le evoluzioni di natura economica finanziaria e strategica; la struttura e l’evoluzione prevedibile dell’occupazione, nonché le misure che ne conseguono; le decisioni che possono comportare modifiche sostanziali nell’organizzazione del lavoro e nei rapporti contrattuali.
La direttiva 1999/95/CE si pone l’obiettivo di migliorare la sicurezza marittima, lottare contro la concorrenza sleale degli armatori di paesi terzi, tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori operanti a bordo di navi facenti scalo nei porti della Comunità.
Passando a considerare le direttive da attuare in via amministrativa, osserva che la direttiva 2000/39/CE (GUCE L n. 142 del 16/6/2000), che individua i valori limite indicativi di esposizione professionale per una serie di agenti chimici, è stata adottata per dare attuazione alla direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998.
Quest’ultima (cosiddetta «quattordicesima direttiva particolare» ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della «direttiva-madre» 89/391/CEE) stabilisce prescrizioni minime contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dagli effetti prodotti da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o risultanti da qualunque attività professionale che comporti la presenza o l’utilizzazione di agenti chimici, rinviando ad un successivo provvedimento comunitario la fissazione dei valori limite di esposizione.
Osserva poi che la relazione annuale al Parlamento sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea si riferisce alle attività svolte nel corso del 2001 e agli orientamenti per il 2002.
Nel corso del 2001, infatti, si è iniziato a discutere su una proposta di modifica del Regolamento 1408/71 sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori migranti, che consente ad essi di circolare all’interno del territorio dell’Unione conservando i diritti acquisiti in materia di sicurezza sociale. La proposta di modifica è volta a semplificare ed attualizzare vigente, divenuto troppo complicato sia per le amministrazioni sia per i cittadini.
Il Consiglio dell’11 giugno 2001 ha raggiunto un accordo politico sulla proposta di direttiva relativa alla modifica della normativa sulla parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel mondo del lavoro. La proposta è volta a modernizzare la direttiva vigente, ormai vecchia di venticinque anni, tenendo conto, tra l’altro, della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. Tra l’altro si riconosce per la prima volta che le molestie, incluse quelle sessuali, rappresentano una forma di discriminazione. È stato raggiunto un accordo politico sul pacchetto occupazione per il 2001, trasmesso ed approvato al Consiglio europeo di Laeken. Il pacchetto si compone di tre elementi: il progetto di relazione comune, che analizza la situazione dell’occupazione nella Comunità e le politiche per l’occupazione degli Stati membri; gli orientamenti per l’occupazione per il 2002; le raccomandazioni rivolte agli Stati membri.
Il Governo italiano ha espresso perplessità su un provvedimento comunitario volto a codificare uno Statuto della Società cooperativa europea, ravvisando differenze sostanziali tra la base sociale delle cooperative dei paesi nordici rispetto a quelle dei paesi del sud, come l’Italia, dove la percentuale di lavoratori non soci è minima. Pertanto l’Italia ha ottenuto che le regole per la partecipazione dei lavoratori nelle SCE si applichino a quelle composte da almeno cinquanta membri, per evitare alle piccole cooperative pesi burocratici e complessità di gestione.
Per quanto riguarda la tutela delle condizioni di lavoro, il Governo italiano ha richiesto una rapida adozione delle direttive relative agli agenti fisici e della direttiva concernente la protezione dei lavoratori dai rischi dell’esposizione all’amianto.
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