(Dal Resoconto Sommario)
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 8 marzo 2005. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
La seduta comincia alle 13.20.
Schema di decreto legislativo sull’orario di lavoro della gente di mare.
Atto n. 451.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, sostituendo il relatore, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, rileva come lo schema di decreto legislativo in esame sia stato emanato sulla base della delega contenuta negli articoli 1 e 2 e nell’allegato B della legge comunitaria 2003 (legge 31 ottobre 2003, n. 306), concernente l’attuazione della Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, che recepisce il contenuto dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare, concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST) il 30 settembre 1998.
La direttiva, che ha l’obiettivo di proteggere la salute e la sicurezza della gente di mare attraverso la fissazione di livelli minimi di tutela in materia di orario di lavoro, è stata emanata anche per accelerare il recepimento della convenzione dell’OIL n. 180 del 22 ottobre 1996 (non ancora ratificata dall’Italia), il cui contenuto è appunto ripreso dal citato accordo europeo.
L’articolo 1 determina, oltre all’oggetto, il campo di applicazione del provvedimento, che concerne i lavoratori che prestano servizio a bordo delle navi mercantili adibite alla navigazione marittima che battono bandiera italiana. È inoltre disposto il divieto assoluto di imbarco per i lavoratori di età inferiore a 16 anni. L’articolo 2 reca le definizioni di nave adibita alla navigazione marittima, ore di lavoro e di riposo, lavoratore marittimo e armatore. L’articolo 3 disciplina l’orario di lavoro a bordo della navi mercantili: nell’attuale ordinamento italiano, la categoria di lavoratori in esame è esclusa dall’ambito di applicazione della disciplina generale in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. Per essi trova invece applicazione l’articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, articolo che ha parzialmente recepito le norme in materia di orario di lavoro della citata convenzione OIL n. 180: tale disposizione è ora interamente novellata dall’articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame. Il testo originario dell’articolo 11 faceva riferimento non alle navi mercantili ma anche a quelle da pesca. La disciplina dell’orario di lavoro a bordo di queste ultime è stata peraltro superata dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 66 del 2003.
Le differenze più rilevanti rispetto all’attuale versione appaiono le seguenti: si riformula la disciplina sull’ammissibilità, da parte dei contratti collettivi, di deroghe ai limiti massimi di orario di lavoro e ai periodi minimi di riposo, nella misura definita al capoverso 2; al capoverso 7, le deroghe contrattuali sono consentite subordinatamente all’autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il ricorso alle deroghe deve essere comunque «contenuto» e conforme ai principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Si richiede inoltre che, a fronte delle medesime deroghe, i contratti prevedano congedi più frequenti o più lunghi ovvero congedi compensativi per i marittimi a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata. A tale proposito, occorre ricordare che l’attuale disciplina, all’articolo 11, comma 8, del citato decreto legislativo n. 271 consente le deroghe in oggetto senza autorizzazione ministeriale, ma con esclusivo riferimento ai marittimi a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o in servizi portuali. Inoltre, le misure di garanzia e compensative non sono costituite da congedi, ma da periodi di riposo.
Altri elementi di novità rispetto alla disciplina vigente riguardano, al capoverso 8, la previsione che i soggetti di età inferiore a diciotto anni non possano svolgere attività lavorativa a bordo in orario notturno, definito come un periodo di almeno 9 ore consecutive e comprendente la fascia dalle ore 24 alle ore 5; al capoverso 9, che rinvia all’Allegato A allo schema, si definisce poi un modello per la compilazione della tabella concernente l’organizzazione del servizio di bordo. L’articolo 4 dello schema e il relativo Allegato B istituiscono e disciplinano il registro dell’orario di lavoro a bordo delle navi mercantili in esame: tale registro deve riportare, secondo la previsione di cui al comma 1, le ore giornaliere di lavoro e quelle di riposo effettuate, al fine di consentire agli organi di vigilanza la verifica del rispetto della disciplina posta dalla novella di cui al precedente articolo 3. Sono inoltre da segnalare le disposizioni di cui al comma 5, ai sensi del quale il lavoratore deve ricevere, a cura dell’armatore, una copia del registro che lo riguarda, firmata dal comandante o dall’ufficiale da egli delegato e dal marittimo stesso e il comma 6, in base al quale i registri sono esaminati e vistati in occasione delle visite di controllo di cui agli articoli da 18 a 21 del citato decreto legislativo n. 271 del 1999.
L’articolo 5, comma 1, dello schema dispone che l’armatore fornisca al comandante le risorse necessarie affinché il lavoro a bordo delle navi mercantili in oggetto sia organizzato nel rispetto degli obblighi stabiliti dal provvedimento in titolo. Il comma 2 prevede che il comandante adotti le misure necessarie ai fini dell’osservanza della disciplina sull’orario di lavoro e sui periodi di riposo.
L’articolo 6 dispone che la tabella di armamento, relativa alla composizione numerica e qualitativa dell’equipaggio, sia definita tenendo conto delle esigenze di evitare o ridurre al minimo orari eccessivi di lavoro a bordo e garantire adeguati periodi di riposo, in relazione alla tipologia di nave e di navigazione; nonché di assicurare – in base alla composizione dell’equipaggio e in conformità con la relativa tabella minima rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – la sicurezza e l’efficienza.
Con l’articolo 7 dello schema all’esame si conferma l’attuale disciplina sulla verifica di idoneità al lavoro dei soggetti in esame e sui relativi ricorsi amministrativi. Tale normativa prevede, in particolare, una visita preventiva ed una periodica, avente cadenza biennale. Il comma 1 dell’articolo 8 prevede poi che i marittimi destinatari della nuova disciplina abbiano diritto ad almeno due settimane di ferie retribuite per anno ovvero di un numero di giorni corrispondente alla durata, se inferiore all’anno, dell’attività lavorativa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, il periodo minimo di ferie annuali non può essere sostituito con un’indennità, ad eccezione dell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro.
Osserva che la riduzione del periodo minimo di ferie (da 30 giorni a due settimane) previsto a livello legislativo per il lavoratori marittimi appare in contrasto con l’articolo 2, comma 2, della direttiva. Non sembrano esserci infatti mutamenti della situazione tali da giustificare un trattamento deteriore (la relazione illustrativa non vi fa cenno). Si ricorda inoltre che la disciplina generale sulle ferie (articolo 10, decreto legislativo n. 66 del 2003), applicabile anche ai lavoratori a bordo di navi da pesca (articolo 18, decreto legislativo n. 66 del 2003), prevede un periodo di ferie annuali di quattro settimane.
L’articolo 9 definisce l’apparato sanzionatorio: ai sensi del comma 1, lettera a), e del comma 2, per la violazione delle norme generali di cui al comma 1 ed al comma 2 del precedente articolo 5 – relative, rispettivamente, all’armatore e al comandante – è previsto l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 500 a 2.500 euro. Per l’inosservanza – da parte dell’armatore – delle norme di cui all’articolo 4, commi 1, 3 e 5, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo articolo. Si ricorda che, in via generale, l’attuale disciplina sui limiti massimi di orario di lavoro e sui periodi minimi di riposo dei marittimi in esame non presenta un apparato sanzionatorio.
In materia di sanzioni, ricorda che la legge comunitaria 2003 prevede i seguenti principi e criteri direttivi di delega concernenti le sanzioni (articolo 2, comma 1, lettera c)): «salva l’applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali … sono previste … solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. La sanzione amministrativa … è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. …In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi.»
Può valutarsi l’opportunità, alla luce del citati principi e criteri di delega, che prevedono l’adozione di una sanzione penale laddove siano lesi o esposti a pericolo interessi costituzionalmente protetti, di prevedere un illecito in caso di violazione del divieto di imbarcare lavoratori di età inferiore a 16 anni (divieto di cui all’articolo 1, comma 3). La tutela dei minori e del lavoro dei minori rientra infatti sicuramente tra gli interessi costituzionalmente protetti ai sensi degli articoli 31, secondo comma, e 37, comma terzo, della Costituzione. Osserva inoltre che la fattispecie di reato di cui all’articolo 9, comma 2, è formulata in maniera generica. Essa punisce infatti il comandante che non abbia adottato tutti i provvedimenti necessari al rispetto delle disposizioni concernenti l’orario di lavoro ed i periodi di riposo: non appare chiaro se il mancato rispetto di una singola disposizione sull’orario di lavoro sia sufficiente ad integrare la fattispecie di reato. Può dunque valutarsi l’opportunità di articolare il sistema sanzionatorio con riferimento alla violazione delle singole disposizioni sull’orario, in considerazione anche della rilevanza costituzionale del diritto al riposo giornaliero e settimanale (articolo 36, commi secondo e terzo, Cost.), nonché l’opportunità di sanzionare l’inosservanza della disposizione sul diritto alle ferie (articolo 8), anch’esso costituzionalmente rilevante (articolo 36, comma terzo, Cost.). Il riferimento nell’articolo 5, comma 2, alle «disposizioni relative all’orario di lavoro … ed ai periodi di riposo» non sembra possa essere esteso fino a comprendere la disposizione sulle ferie, in base al principio di tassatività e al divieto di analogia in materia penale.
Ai sensi dell’articolo 10, nei casi in cui dalle verifiche del registro di cui all’articolo 4 emergano violazioni delle norme relative all’orario di lavoro e ai periodi di riposo e tali inosservanze comportino rischi per la nave o per la salute e la sicurezza dei lavoratori, l’autorità marittima non rilascia le cosiddette «spedizioni» – ricorda che tale atto è necessario, ai sensi dell’articolo 181 del codice della navigazione, ai fini della partenza della nave dal porto – e obbliga l’armatore alla revisione della summenzionata tabella di armamento. L’articolo 11, infine, specifica che dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, propone un’inversione dell’ordine del giorno nel senso di passare subito all’esame della risoluzione Rosato n. 7-00562 in sede di Commissioni riunite.
La Commissione concorda.
La seduta termina alle 13.30.
SEDE CONSULTIVA
Interventi urgenti per la tutela dell’ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica.
DL 16/05 C. 5640 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Andrea DI TEODORO (FI), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla V Commissione Bilancio sul disegno di legge C. 5640, di conversione del decreto-legge n. 16 del 2005, recante interventi urgenti per la tutela dell’ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica: i livelli eccessivi di sostanze inquinanti nell’atmosfera richiedono l’urgente adozione di interventi.
Il decreto-legge in esame in esame si compone di due articoli. L’articolo 1, comma 1 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. La ripartizione di detto fondo tra le unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate è disposta mediante decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.
I commi 2 e 3 stanziano le risorse necessarie per il rinnovo del contratto collettivo del settore del trasporto pubblico locale. Il comma 4 prevede l’autorizzazione a corrispondere all’ ANAS SpA., da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, una anticipazione, a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, pari a complessivi 650 milioni di euro, «nelle more della stipulazione del contratto di programma 2003-2005», non ancora sottoscritto. Il comma 5 autorizza la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dal 2005 al fine di assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in regime convenzionale. Il comma 6 reca due distinte autorizzazioni di spesa, destinate l’una all’Amministrazione della pubblica sicurezza e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (100 milioni di euro per l’anno 2005), l’altra all’Amministrazione penitenziaria (10 milioni di euro per l’anno 2005).
Il comma 7 istituisce un fondo per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi del Corpo della Guardia di finanza. La dotazione del fondo, per il solo anno 2005, è di 20 milioni di euro. Il comma 8 abroga il comma 235 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2005, che prevede l’obbligo di tenere conto di particolari standard nella commisurazione dei pedaggi autostradali a carico delle imprese di autotrasporto. Il comma 9 dispone l’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo e dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dal decreto-legge, secondo quanto disposto dai commi 2 e 11. Il comma 10 concede, a talune categorie di autotrasportatori, il rimborso del maggior onere, conseguente all’incremento dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, disposta dal precedente comma 9. Il comma 11 dispone in ordine alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 (Fondo per gli interventi di tutela ambientale), dal comma 5 (obblighi finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici), dal comma 6 (amministrazione della pubblica sicurezza e funzionamento dell’amministrazione penitenziaria), dal comma 7 (funzionamento della guardia di finanza) e dal comma 10 (rimborso a favore degli autotrasportatori dell’aumento dell’accisa sul gasolio).
L’articolo 2 concerne l’entrata in vigore. Per quanto attiene alla competenza specifica della Commissione, il comma 2 reca un’autorizzazione di spesa pari a 260 milioni di euro annui, a decorrere dal 2005, volta a garantire la copertura della spesa per il rinnovo del primo biennio (anni 2004-2005) del contratto collettivo nazionale 2004-2007 del trasporto pubblico locale, in applicazione dell’intesa sottoscritta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri tra i rappresentanti delle associazioni datoriali ed i sindacati in data 18 novembre 2004. L’accordo, che interessa 116.500 autoferrotranvieri, prevede sul versante economico un aumento mensile pari a 105 euro lordi (da erogare in 3 rate: 40 euro al 1o dicembre 2004, 30 euro al 1o giugno 2005, 35 euro al 1o settembre 2005), oltre alla corresponsione di una somma pari a 500 euro per gli 11 mesi di vacanza contrattuale (in due rate da 250 euro, a gennaio e marzo 2005).
Il comma 2 dispone altresì che alla copertura degli oneri derivanti dall’assegnazione delle risorse per il rinnovo del contratto relativo al biennio 2004-2005 si provveda: per 200 milioni di euro annui con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’aumento delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante previsto dal comma 9 del provvedimento in esame; per 60 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali, attribuiti dal Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale sulla base del riparto stabilito con il decreto, di cui al comma 3, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con tale decreto, saranno pertanto ripartiti tra le regioni e le province autonome i 260 milioni di euro assegnati dal comma 2.
È pertanto da ritenersi che la riduzione dei trasferimenti a ciascun ente venga effettuata in proporzione alle risorse aggiuntive per il rinnovo del contratto del trasporto pubblico locale attribuite all’ente medesimo. In proposito, si segnala che, ai sensi del comma 3, le risorse previste dal comma 2 sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Pertanto, anche la riduzione dei trasferimenti sembrerebbe, nonostante la formulazione generica del comma 2, dover riguardare tali enti.
Per quanto concerne la previsione di una riduzione dei trasferimenti erariali, osserva che la formulazione del comma in esame risulta generica sia con riferimento ai trasferimenti sui quali verrà applicata la riduzione (trasferimenti «a qualsiasi titolo assegnati»), sia con riferimento agli enti che ne saranno interessati (»ciascun ente territoriale»). Al riguardo, segnala che l’articolo 11-ter della legge n. 468/1978, nel definire in via generale e in modo tassativo le modalità attraverso le quali si provvede alla copertura finanziaria delle disposizioni onerose, stabilisce che la copertura possa essere effettuata, oltre che con il ricorso ai fondi speciali o con la previsione di maggiori entrate, anche «mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa». La disposizione della citata legge n. 468 sembra pertanto richiedere, a differenza di quanto previsto dal comma in esame, una specifica individuazione della autorizzazione di spesa che viene ridotta. Si dovrebbe pertanto valutare l’opportunità di chiarire espressamente quali trasferimenti saranno oggetto di riduzione e quali enti (o categorie di enti) saranno interessati dalla riduzione medesima. Pare opportuno, altresì, un chiarimento in relazione alle modalità con le quali sarà determinato l’importo della riduzione dei trasferimenti che sarà operata a carico di ciascun ente.
Ritiene infine sussistano i presupposti per l’espressione di un parere favorevole con riferimento alla materia di competenza della Commissione.
Domenico BENEDETTI VALENTINI presidente, essendo imminenti votazioni in Assemblea, rinvia quindi il seguito dell’esame alla seduta che sarà convocata al termine della seduta pomeridiana dell’Assemblea.
La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 19.
Roberto GUERZONI (DS-U) evidenzia come il provvedimento in esame sia del tutto inidoneo a perseguire i fini dichiarati nel suo titolo e appaia semplicemente un modo per raccogliere risorse destinate a far fronte ad esigenze varie. Rilevato come lo stesso intervento di cui all’articolo 1, comma 1, con l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo da ripartire per le esigenze di tutela ambientale con una dotazione di 140 milioni di euro annui decorra solo a partire dal 2006, sottolinea come la previsione dell’aumento dell’accisa sulla benziana e sul gasolio ai fini della copertura degli oneri determini gravi effetti sul livello dei prezzi, non solo del carburante, sommandosi peraltro ad eventuali imposte regionali sulla benzina vigenti nelle regioni a statuto ordinario, per effetto delle previsioni del terzo periodo del comma 9, che dispone la disapplicazione dell’articolo 1, comma 154, della legge n. 662 del 1996.
Quanto alla previsione della copertura del rinnovo contrattuale per il trasporto pubblico locale, evidenzia come debba essere verificata l’effettiva possibilità di far fronte agli impegni contrattuali attraverso le risorse stanziate con il provvedimento in esame, nonché l’inopportunità di utilizzare a tal fine risorse che dovrebbero essere destinate alle emergenze ambientali; sarebbe stato invece necessario destinare al rinnovo del contratto specifiche ed adeguate risorse stanziate in maniera corretta. Invita il relatore a farsi carico di tali questioni nella sua proposta di parere.
Pietro GASPERONI (DS-U), sottolineata la gravità dell’emergenza ambientale nel paese, secondo quanto emerso con particolare gravità nel corso dell’inverno, evidenzia come il provvedimento in esame sia di carattere emergenziale e non fornisca le risposte di carattere strutturale, come il rinnovo del parco auto, la costruzione di nuovi parcheggi, il sostegno della mobilità alternativa, che sarebbero necessarie. Esprime pertanto un orientamento contrario sul provvedimento in esame.
Andrea DI TEODORO (FI), relatore, pur condividendo alcuni dei profili di perplessità manifestati dai deputati intervenuti, evidenziati in parte anche nella sua relazione, ritiene tuttavia che, per quanto attiene alle competenze della Commissione, si possa esprimere un parere favorevole sul provvedimento in considerazione dello stanziamento previsto per la copertura del rinnovo contrattuale nel settore del trasporto pubblico locale. Segnala come, in presenza di una situazione caratterizzata da esigue risorse per i rinnovi contrattuali nel comparto pubblico, i lavoratori del trasporto pubblico locale possano considerarsi soddisfatti
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ritiene che, se l’opposizione è disponibile a convergere su una proposta di parere del relatore in cui si evidenzino alcuni dei profili problematici sollevati dall’opposizione, ad esempio con riferimento all’esigenza di corrette tecniche normative, il relatore possa farsene carico quanto meno nelle premesse alla sua proposta di parere.
Roberto GUERZONI (DS-U) dichiara che l’opposizione è disposta a convergere su una proposta di parere del relatore solo qualora nella medesima si evidenzino i rilievi critici formulati con particolare riferimento all’inopportunità di destinare risorse che dovrebbero essere destinate alle emergenze ambientali al rinnovo del contratto di una categoria, che va invece integralmente rispettato con le forme dovute.
Andrea DI TEODORO (FI), relatore, constata la non praticabilità di una proposta di parere condivisa dall’opposizione, formula una proposta di parere favorevole.
La Commissione approva.
La seduta termina alle 19.45.
Martedì 8 marzo 2005. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla.
La seduta comincia alle 14.05.
Modifica della normativa relativa al cumulo tra le prestazioni erogate dall’INAIL e dall’INPS.
C. 1450 Cordoni, C. 2960 Dario Galli.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2004.
Il sottosegretario di Stato Alberto BRAMBILLA con riferimento alla proposta di legge in esame, ricorda che sulla medesima tematica il Ministero sì è fatto promotore di un intervento legislativo che ha avuto l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri nel corso della seduta dei 23 dicembre 2004. I1 disegno di legge governativo propone un nuovo regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità da un lato e rendita INAIL dall’altro.
Nel merito, va innanzitutto premesso che, per effetto dell’articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995, la pensione di inabilità e l’assegno ordinario di invalidità, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono erogati quando, allo stesso titolo, è liquidata la rendita vitalizia da parte dell’INAIL, salvo che la pensione di inabilità ovvero l’assegno ordinario di invalidità siano di importo superiore a quello della rendita, nel qual caso è corrisposta l’eccedenza della pensione di inabilità, ovvero dell’assegno, rispetto alla rendita. Nella realtà, tuttavia, come si è potuto verificare sulla base delle indicazioni fornite dall’INAIL e dall’INPS, raramente si verifica che la pensione di inabilità e l’assegno di invalidità superino la rendita INAIL, in maniera da consentire la corresponsione dell’eccedenza. Ciò in considerazione dell’elevato importo della rendita INAIL, la cui misura è stata notevolmente incrementata per effetto del nuovo sistema di indennizzo introdotto dal decreto legislativo n. 38 del 2000, che prende in considerazione, oltre al danno patrimoniale, anche il danno biologico subito dal lavoratore.
Considerato che prima dell’entrata in vigore della predetta legge 335/1995 la possibilità di cumulo tra prestazioni di invalidità e inabilità INPS con la rendita INAIL era, ai sensi della legge 222/1984, in pratica totale, l’ipotesi normativa d’iniziativa del Governo rimuove il rigore della vigente disciplina, in quanto consente dì cumulare la pensione di inabilità e l’assegno ordinario di invalidità con la rendita INAIL con criteri migliorativi rispetto all’attuale assetto. Nel dettaglio, con riferimento alla pensione di inabilità nel sistema retributivo e misto, è corrisposta la pensione «a calcolo», nonché l’eventuale integrazione al minimo, nella misura già determinata in base alle disposizioni di cui all’articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222 del 1984 e articolo 1, comma 15, della legge n. 335/1995. Per la pensione di inabilità liquidata esclusivamente secondo le regole del sistema contributivo (articolo 1, comma 15, della legge n. 335 del 1995), è corrisposto l’importo della pensione riferito al montante contributivo individuale, determinato assumendo il più favorevole coefficiente di trasformazione dei sessantadue anni, a compensazione della non integrabilità al minimo dei trattamenti pensionistici liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, stante il generale principio fissato dall’articolo 1, comma 16, della legge n. 335/1995.
Con riguardo all’assegno ordinario di invalidità, ferma restando la disciplina della liquidazione di detta prestazione secondo il sistema contributivo (articolo 1, comma 14, della legge n. 335/1995), è garantita, nel sistema retributivo, la corresponsione dell’importo «a calcolo», corrispondente all’anzianità contributiva effettivamente posseduta, non integrata al minimo, con le modalità di cui alla legge n. 222 del 1984. A tale proposito, ricorda che la condizione di invalido, diversamente dall’inabilità, è compatibile con la prestazione di attività lavorativa e pertanto consente di fruire di reddito da lavoro.
Ritenuto, pertanto, che la problematica trattata dalla proposta di legge Cordoni C. 1450 sia completamente riassorbita nella proposta d’iniziativa governativa, precisa che tale ultimo disegno di legge è in corso di perfezionamento per l’inizio dell’iter parlamentare.
Roberto GUERZONI (DS-U), evidenziato il rilievo del contributo offerto dal sottosegretario, sottolinea come il provvedimento di iniziativa governativa non è stato ancora formalmente presentato e non è dunque noto ai membri della Commissione. Ritiene pertanto sia preferibile proseguire l’iter del provvedimento in esame, eventualmente trasferendolo in sede legislativa.
Il sottosegretario di Stato Alberto BRAMBILLA evidenzia come l’iniziativa del Governo ha varato è stata definito in accordo con le associazioni interessate.
Pietro GASPERONI (DS-U) ritiene che il sottosegreatario debba chiarire per quale ragione andrebbe privilegiato l’iter di un nuovo provvedimento di iniziativa governativa piuttosto che quello di un provvedimento in stato di avanzata definizione in sede di Commissione, a meno che il Governo non se ne voglia semplicemente attribuire la paternità.
Angelo SANTORI (FI), relatore, sottolinea come il testo definito nella sede del Comitato ristretto non abbia attualmente la copertura finanziaria, mentre il disegno di legge governativo dovrebbe esserne necessariamente corredato.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.


























