La Commissione ha ripreso e concluso, in sede consultiva su atti di Governo, la discussone sulloschema di regolamento recante sgravi fiscali per le imprese che assumono lavoratori detenuti (parere al presidente del Consiglio). Alla seduta ha partecipato, su richiesta della Commissione, il sottosegretario alla Giusizia Vietti al termine della discussione la Commissione ha approvatolo schema di parere favorevole, con osservazioni e raccomandazione, presentato dal relatore Vanzo.
Il testo del parere
“La Commissione, esaminato lo schema di reolamento in titolo, preso atto dell’avviso favorevole dalla 2 Commissione permanente;
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
con riferimento all’art. 1:
a) potrebbe essere opportuno chiarire che possono avvalersi della agevolazione in esso previste tanto le imprese individuali, siano esse commerciali o agricole, soggette ad IRPEF, che quelle costituite informa societaria, soggette ad IRPEG;
b) occorre chiarire che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’imprsa, ai fini dell’IRAP e non assume rilievo ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, ai sensi degli articoli 63 e 75 del TUIR;
c) occorre precisare che il credito d’imposta può essere fatto valere ai fini del versameno dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEG), dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;
d) può essere utile precisare che, nel caso in cui i soggetti interessati sono assunti a tempo indeterminato, il credito d’imposta è cumulabile con l’incentivo di cui all’articolo 7 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);
e) come è stato eccepito anche nel parere espresso dal Consiglio di Stato, non viene dato adeguato rilievo alla formazione dei detenuti giovani, come pure previsto dall’articolo 3 della legge n . 193 del 2000, secondo la quale dovrebbero essere adottate disposizioni particolarmente favorevoli nel caso di assunzione di giovani detenuti; valuti pertanto il Governo l’opportunità di graduare la misura del credito d’imposta concedibile in relazione all’età dei detenuti e in modo da favorire l’assunzione di giovani detenuti;
e con la seguente raccomandazione:
per quel che concerne l’articolo 6, e in generale ai fini di una corretta applicazione del provvedimento, si segnala la necessità di formulare una previsione adeguata circa il numero dei possibili destinatari del regolamento e dell’entità dei benefici fiscali derivanti dalla sua applicazione, al fine di rendere effettiva l’attività di controllo disposta al comma 2, all’esito della quale, peraltro, non dovrebbe escludersi la possibilità, se necessario, di rimodulare la misura del credito d’imposta mensile concesso per ogni lavoratore detenuto, in modo tale da renderla compatibile con i tetti di spesa predeterminati. A tal fine, sarebbe opportuno prevedere che le procedure, di cui al comma 2 dell’articolo 6, siano predisposte dal ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze”.
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