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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

22 Ottobre 2009
in Camera

SEDE REFERENTE

Martedì 7 novembre 2006. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Antonio Michele Montagnino.

La seduta comincia alle 14.

Modifica della normativa relativa al cumulo tra le prestazioni erogate dall’INAIL e dall’INPS.
C. 110 Cordoni.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame.

Enrico FARINONE (Ulivo), relatore, rileva come la proposta di legge in esame intervenga sulla disciplina relativa al parziale divieto di cumulo tra pensione di inabilità o assegno ordinario di invalidità erogati dall’INPS e rendita vitalizia erogata dall’INAIL, in modo da consentire di cumulare tali provvidenze tramite criteri più favorevoli per i percettori rispetto alla situazione attuale. Il vigente assetto normativo, infatti, prevede (legge n. 335/95, articolo 1, comma 43) che in presenza della corresponsione di una rendita vitalizia da parte dell’INAIL le pensioni di inabilità o l’assegno ordinario di invalidità siano attribuiti soltanto nella misura che eccede la medesima rendita, ad eccezione dei trattamenti previdenziali in godimento al 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della legge di «riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»).
Un primo intervento sul comma 43 dell’articolo 1 della legge n. 335/95 è stato operato con la legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388/2000) allorquando si è limitato il divieto di cumulo escludendo (a decorrere dal 1o luglio 2000) il trattamento pensionistico di reversibilità appunto dal divieto di cumulo con la rendita ai superstiti erogata dall’INAIL in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale. Un fatto questo che, a suo avviso, testimonia la presenza di ampi margini di miglioramento della normativa, che appunto la proposta di legge in esame si propone di utilizzare. Conferma che si ha pure dalla presentazione, nella scorsa legislatura, di numerosi progetti di legge in argomento, ancorché non approdati all’Assemblea per ragioni soprattutto attinenti alla copertura finanziaria.

La questione da affrontare coinvolge purtroppo migliaia di persone, perché come noto il numero di incidenti sul lavoro è stato elevatissimo negli ultimi anni e tuttora permane inquietante. Una realtà dolorosa costituita da donne e uomini che hanno subìto un infortunio sul lavoro e rimangono invalidi, con tutti i problemi – fisici e spesso ancor più psicologici – che ne conseguono. Una realtà oggi di almeno 5.600 persone con invalidità dal 60 al 100 per cento che non percepiscono la pensione o l’assegno di invalidità dell’INPS. Uomini, con moglie e figli a carico, che non riescono a vivere dignitosamente con i bisogni accresciuti dall’infermità subìta e con le scarse risorse economiche derivanti dall’infermità, e certo non aumentate dal divieto di cumulo tra prestazioni INAIL e prestazioni INPS. Va inoltre considerato che gli invalidi del lavoro, da un lato, si sono visti trattenere dalla busta paga i contributi obbligatori all’INPS per l’assicurazione contro l’invalidità, la vecchiaia e in favore dei superstiti; dall’altro, i loro datori di lavoro hanno pagato all’INAIL il premio per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I contributi pagati sono stati quindi due: uno all’INPS e uno all’INAIL. Ma la prestazione erogata, dal 1995, è una sola: quella di competenza dell’INAIL, restando incamerati al bilancio INPS una media di 23,5 milioni di euro l’anno.
La normativa proposta, in ogni caso, non ha effetto retroattivo, per cui non è prevista alcuna indennità per coloro che in questi anni hanno subìto il taglio della prestazione previdenziale erogata dall’INPS. Il tema ha valenza costituzionale non solo in relazione all’articolo 117, ove si elenca (comma 2, lettera o) la materia della previdenza sociale fra quelle di esclusiva competenza statale. Il provvedimento in esame può riconnettersi all’articolo 38 della Costituzione, che sancisce il diritto dei lavoratori a fruire di «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria». E soprattutto il provvedimento può altresì presentare connessioni con il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione, eliminando la differenza di trattamento rispetto a coloro per i quali sono stati fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli, al momento dell’introduzione del divieto di cumulo (ai sensi dell’articolo 1, comma 43 della legge n. 335/95).
Per la verità, bisogna ricordare che la Corte costituzionale (ordinanza n. 227 del 22-29 maggio 2002) non ha ritenuto fondate le eccezioni di costituzionalità relativamente agli articoli 2, 3, 38 della Costituzione con riferimento all’articolo 1, comma 43, legge 335/95: quindi, non si può dire che il provvedimento in esame serva a sanare una discriminazione di trattamento che investe anche i principi costituzionali. È vero però che la Corte, in sostanza, ha rimesso al legislatore la scelta circa l’eventuale imposizione del divieto di cumulo: la proposta di legge in esame opta per l’abolizione di tale divieto sulla base delle considerazioni che il regime di cumulabilità delle prestazioni sia più rispondente ai principi costituzionali. Dunque, nel contesto normativo dato, il provvedimento in esame è teso ad ampliare la possibilità di cumulo del trattamento previdenziale e di quello assicurativo, tenendo fra l’altro conto che nella realtà l’incumulabilità può divenire totale dal momento che spesso l’importo della rendita vitalizia INAIL supera l’importo della pensione di inabilità o dell’assegno di invalidità. Ciò soprattutto a causa dell’incremento della rendita INAIL a seguito del nuovo sistema di indennizzo introdotto dal decreto legislativo n. 38/2000, che ha previsto anche una copertura del danno biologico oltre che del danno patrimoniale.
Il comma 1 dell’articolo unico della proposta di legge, in primo luogo, disciplina il cumulo tra rendita vitalizia erogata dall’INAIL e pensione di inabilità, distinguendo a seconda che tale previsione sia liquidata con il sistema retributivo (ai sensi della legge n. 222/84) o con il sistema contributivo (ai sensi della legge n. 335/95). Si prevede infatti che la pensione di inabilità sia cumulabile con la rendita vitalizia erogata dall’INAIL: se liquidata con il sistema retributivo, nella misura corrispondente all’importo calcolato in base all’anzianità contributiva effettivamente posseduta, eventualmente maggiorata dall’integrazione al minimo; se liquidata con il sistema contributivo, nella misura corrispondente all’importo riferito al montante contributivo individuale, applicando però il più favorevole coefficiente di trasformazione relativo all’età di 62 anni nel caso l’età dell’assicurato sia inferiore.
Il comma 2 prevede invece che l’assegno ordinario di invalidità sia cumulabile con la rendita vitalizia erogata dall’INAIL, anche in questo caso distinguendo a seconda che tale trattamento sia liquidato con il sistema retributivo o con quello contributivo. Se liquidato con il sistema retributivo, nella misura corrispondente all’importo calcolato in base all’anzianità contributiva effettivamente posseduta con esclusione dell’integrazione al minimo; se liquidato con il sistema contributivo, nella misura corrispondente all’importo riferito al montante contributivo individuale secondo la disciplina di cui al comma 14 dell’articolo 1 della legge n. 335/95, cioè applicando il coefficiente di trasformazione relativo all’effettiva età dell’assicurato o a 57 anni se inferiore. Restano inoltre salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli eventualmente goduti dai lavoratori al momento dell’entrata in vigore del provvedimento in esame, con riassorbimento sui futuri miglioramenti del trattamento. Infine, il comma 4 dell’articolo unico dispone espressamente l’abrogazione del comma 43 dell’articolo 1 della legge n. 335/95, coerentemente con l’obiettivo della presente proposta di legge. Proposta che, pur introducendo nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non reca alcuna clausola di copertura finanziaria. L’intento è però di avviare sin dall’inizio della legislatura l’iter della proposta in XI Commissione in modo da utilizzare al meglio lo spazio temporale fra l’avvio della discussione e la sua auspicata conclusione con un voto favorevole in Aula, trovando nel frattempo con il Governo le modalità operative che consentiranno di individuare la necessaria copertura finanziaria. Il tema del resto è di grande importanza per molti lavoratori colpiti da eventi non favorevoli e rispetto ad esso è opportuno venga testimoniata della volontà dello Stato di garantire un sistema di previdenza sociale salvaguardante sopra ogni cosa la dignità della persona umana.

Elena Emma CORDONI (Ulivo) manifesta la propria soddisfazione per l’inizio dell’esame del provvedimento, da tempo atteso dagli interessati, a riparazione di un errore compiuto all’atto dell’approvazione della legge n. 335 del 1995, la cosiddetta riforma Dini, in conseguenza del quale sono stati gravemente colpiti gli interessi dei lavoratori che hanno subito incidenti sul lavoro e dei loro familiari. Ricorda come le prestazioni erogate dall’INAIL e dall’INPS abbiano natura diversa, derivando le prime da un rapporto assicurativo – pubblico ed obbligatorio – instaurato per garantire al lavoratore un indennizzo patrimoniale degli eventuali danni alla salute causati dall’attività lavorativa, dunque con carattere risarcitorio, le seconde invece da contributi previdenziali con finalità previdenziale, quindi con natura sostitutiva del salario. Sottolinea in proposito la contraddizione per la quale, mentre nel caso di assicurazione privata, la vittima può percepire l’indennizzo assicurativo e contemporaneamente altre prestazioni previdenziali di invalidità, invece nel caso di incidente sul lavoro, al lavoratore viene corrisposta soltanto la rendita vitalizia INAIL azzerandosi la contribuzione versata all’INPS. Deve quindi considerarsi un errore di principio la commistione tra previdenza e assicurazione per gli infortuni, considerata la diversa natura dei due istituti da cui deve derivare la cumulabilità delle relative prestazioni.
Ricordato quindi come, nel corso della XIII legislatura, si sia apportata una prima opportuna correzione all’articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995, escludendo, dal 1o luglio 2000, il trattamento pensionistico di reversibilità dal divieto di cumulo con la rendita ai superstiti erogata dall’INAIL in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, sottolinea come sia ora necessaria la più generale correzione prevista dalla proposta di legge in esame. Quanto al testo, precisa altresì che si tratta di quello definito in sede di Comitato ristretto nel corso della passata legislatura, sul quale si era registrata una generale condivisione, anche da parte delle associazioni dei mutilati ed invalidi del lavoro: occorre quindi individuare quanto prima le necessarie risorse finanziarie, per giungere in tempi rapidi all’approvazione del provvedimento, auspicabilmente in Commissione in sede legislativa.

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.


INDAGINE CONOSCITIVA


Martedì 7 novembre 2006. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sulle cause e le dimensioni del precariato nel mondo del lavoro.

Audizione di rappresentanti dell’ISTAT.
(Svolgimento e conclusione).

Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che attraverso il resoconto stenografico della seduta, anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce quindi l’audizione.

Luigi BIGGERI, presidente dell’ISTAT, svolge una relazione sui temi oggetto dell’indagine conoscitiva.
Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Gianni PAGLIARINI, presidente, Augusto ROCCHI (RC-SE), Alberto BURGIO (RC-SE), Carmen MOTTA (Ulivo) e Lucia CODURELLI (Ulivo).

Luigi BIGGERI, presidente dell’ISTAT, Linda Laura SABBADINI, direttore centrale per le indagini su condizioni e qualità della vita dell’ISTAT e Saverio GAZZELLONI, dirigente del servizio formazione lavoro dell’ISTAT, rispondono ai quesiti posti.

Gianni PAGLIARINI, presidente, ringrazia i rappresentanti dell’ISTAT per il loro intervento e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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