Mercoledì 21 novembre 2007. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Antonio Michele Montagnino.
La seduta comincia alle 9.15.
VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
Gianni PAGLIARINI, presidente, comunica che in data 14 novembre 2007 il deputato Luca Volontè è entrato a far parte della Commissione, in sostituzione del deputato Anna Teresa Formisano.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (C. 3256, approvato dal Senato).
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (approvato dal Senato) (C. 3257 e relative note di variazioni C. 3257-bis e C. 3257-ter, Governo, approvato dal Senato).
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’anno finanziario 2008.
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l’esame congiunto dei provvedimenti.
Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte che lunedì 19 novembre sono stati assegnati il disegno di legge C. 3256 (Legge finanziaria 2008) ed il disegno di legge C. 3257 (Bilancio dello Stato per il 2008 e Bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010). Pertanto, secondo quanto previsto dall’articolo 119, comma 6, del regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge.
La Commissione potrà peraltro procedere all’esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comunitari, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.
Avverte quindi che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del regolamento, il disegno di legge C. 3256 ed il disegno di legge C. 3257. L’esame si concluderà con la trasmissione alla V Commissione di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.
In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Tabella n. 4).
La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. A tale proposito ricorda che, ai sensi dell’articolo 121, comma 1, del regolamento, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all’interno dei singoli stati di previsione devono essere presentati presso le Commissioni in sede consultiva. Gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati, ai sensi dell’articolo 121, comma 4, del regolamento, nel corso dell’esame in Assemblea.
Segnala peraltro che le modifiche intervenute negli ultimi anni per quanto concerne l’articolazione del Governo, nonché l’assetto e il riparto delle competenze tra i diversi dicasteri si riflettono sulla struttura del bilancio. In particolare, poiché alcuni stati di previsione possono investire la competenza di più Commissioni, non appare possibile applicare rigidamente la previsione regolamentare e pertanto è da ritenersi comunque ammissibile la presentazione di emendamenti recanti variazioni compensative all’interno dei singoli stati di previsione anche direttamente in Commissione bilancio.
Sempre con riferimento alle modifiche recentemente intervenute, rappresenta che il bilancio 2008 presenta una struttura diversa rispetto a quella dei bilanci degli esercizi precedenti. Il bilancio è infatti articolato per missioni e programmi. Le tabelle relative ai singoli stati di previsione, recano al loro interno un allegato (allegato n. 2), che individua, con riferimento allo stanziamento di ciascuna unità previsionale di base, la quota discrezionale e, all’interno di questa, la parte vincolata, la quota riconducibile a oneri inderogabili e la quota predeterminata per legge. Relativamente alla quota predeterminata per legge vengono altresì puntualmente individuati gli estremi delle leggi che concorrono a determinare l’ammontare di ciascuna unità previsionale di base. Il nuovo assetto del bilancio comporta inevitabili conseguenze per quanto concerne la formulazione delle proposte emendative e l’individuazione del margine di emendabilità, in aumento o in diminuzione, degli stanziamenti. In proposito, ferma restando l’ammissibilità degli emendamenti riferiti alla quota discrezionale, si riserva di fornire nel prosieguo dei lavori indicazioni più puntuali quanto all’ammissibilità delle proposte emendative che incidano sulla restante parte degli stanziamenti, anche sulla base degli elementi di chiarimento che potranno essere forniti presso la Commissione bilancio.
Potranno inoltre essere presentati e votati in Commissione anche emendamenti concernenti variazioni non compensative ovvero variazioni compensate non all’interno del medesimo stato di previsione. Anche tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione. Nel caso in cui tali ultimi emendamenti fossero respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest’ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
Le medesime regole disciplinano anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l’anno 2008. Nelle Commissioni in sede consultiva potranno comunque essere presentati e votati emendamenti per le parti del disegno di legge finanziaria di rispettiva competenza. Tali emendamenti, ove approvati, saranno inseriti nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio. Peraltro, anche in questo caso, è comunque ammissibile la presentazione degli emendamenti all’articolato della finanziaria direttamente in Commissione bilancio.
Gli emendamenti presentati presso le Commissioni in sede consultiva sono naturalmente soggetti alle regole di ammissibilità proprie dell’esame dei documenti di bilancio, con riferimento ai limiti di contenuto proprio e di compensatività degli effetti finanziari.
Con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge finanziaria, come definito dall’articolo 11 della legge n. 468 del 1978, non saranno ritenuti ammissibili: emendamenti recanti deleghe legislative; emendamenti recanti disposizioni di carattere ordinamentale o organizzatorio prive di effetti finanziari o che non abbiano un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; emendamenti che rechino aumenti di spesa o diminuzioni di entrata, anche se provvisti di idonea compensazione, che non siano finalizzati al sostegno dell’economia; emendamenti recanti norme onerose che abbiano carattere localistico o microsettoriale.
Con riferimento al vincolo di compensatività, le modalità di copertura della legge finanziaria sono indicate ai commi 5 e 6 dell’articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni. In particolare, il comma 5, con riferimento alle sole spese correnti, prescrive il divieto per la legge finanziaria di peggiorare il risultato corrente dell’anno precedente, mentre il comma 6 vincola la legge finanziaria al rispetto dei saldi di finanza pubblica indicati, per il periodo di riferimento, nelle risoluzioni con le quali le Camere hanno approvato il documento di programmazione economico-finanziaria e la successiva nota di aggiornamento.
Alla luce di tali criteri, saranno ammessi solo emendamenti compensativi, che cioè garantiscano effetti finanziari equivalenti a quelli del testo che si intende modificare. La presidenza, nel valutare la compensatività degli emendamenti che tendano a sostituire misure di contenimento previste nel testo, si limiterà a considerare inammissibili solo gli emendamenti evidentemente privi di compensazione o con compensazioni manifestamente inidonee, ivi compresi gli emendamenti che determinino oneri di durata non coincidente con quella della relativa compensazione.
La valutazione circa l’ammissibilità degli emendamenti presentati nell’ambito dell’esame in sede consultiva sarà effettuata dai presidenti delle medesime Commissioni prima che gli stessi vengano esaminati e votati. Peraltro, in considerazione della necessità di valutare l’ammissibilità degli emendamenti sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione puntuale di ammissibilità sarà comunque compiuta nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio. Per questi motivi sottolinea come il giudizio circa l’ammissibilità di un emendamento pronunciato nel corso dell’esame in sede consultiva non pregiudichi in alcun modo la successiva valutazione di ammissibilità.
Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l’indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità segnalo altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.
Da ultimo, per quanto attiene all’organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, la Commissione dovrà concludere il proprio esame dei documenti di bilancio entro la giornata di martedì 27 novembre prossimo, mentre il termine per la presentazione delle proposte di relazione e degli emendamenti è stato fissato alle ore 12 del 23 novembre.
Teresa BELLANOVA (PD-U), relatore, con riferimento alle parti più significative del disegno di legge finanziaria per il 2008 attinenti alle competenze della XI Commissione, evidenzia quanto segue.
Per quanto riguarda le politiche relative ai diritti sociali e alla famiglia, il comma 32 dell’articolo 9, demanda ad un decreto ministeriale la rideterminazione, a decorrere dal 2008, nel limite di una maggiore spesa annua di 30 milioni di euro, della misura degli assegni per il nucleo familiare e dei relativi limiti massimi di reddito, volta all’elevamento dei medesimi, con riferimento ai nuclei familiari con almeno un componente inabile al lavoro ed ai nuclei familiari «orfanili».
I commi da 64 a 69 dell’articolo 9 istituiscono, presso l’INAIL, il Fondo per le vittime dell’amianto in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto correlate per esposizione all’amianto e alla fibra «fiberfrax» e in favore degli eredi in caso di premorienza. Il Fondo eroga, nei limiti della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica aggiuntiva rispetto alla rendita diretta o in favore dei superstiti erogata dall’INAIL, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall’INAIL.
L’articolo 100, modificando il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno alla maternità e alla paternità, interviene, sulla disciplina dei congedi di maternità nei casi di adozione e di affidamento, disponendo, nel caso di adozione, sia nazionale sia internazionale, l’estensione a cinque mesi del periodo massimo di spettanza del congedo di maternità, nel caso di adozione nazionale, l’eliminazione del limite di età del minore per fruire del congedo di maternità, e, nel caso di affidamento (fermo restando il periodo massimo di spettanza di 3 mesi), l’estensione a cinque mesi dal momento dell’affidamento del periodo entro il quale il congedo deve essere fruito.
I commi 4 e 5 invece recano modifiche alla disciplina relativa ai congedi parentali nei casi di adozione e di affidamento, prevedendo che il congedo parentale può esser fruito, qualunque sia l’età del minore, entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età e che l’indennità per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 34, comma 1 del decreto legislativo n. 151 del 2001 (pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi) spetta nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia.
Per quanto riguarda le politiche previdenziali, l’articolo 7 dispone che l’eventuale recupero delle prestazioni pensionistiche (o di relative quote) o dei trattamenti di famiglia indebitamente percepite, a carico dell’INPS, da parte di italiani residenti all’estero per periodi anteriori al 1o gennaio 2007, sia effettuato dall’INPS mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi, a meno che non riconosciuto il dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti in questione.
L’articolo 106 reca norme volte ad assicurare un utilizzo dei fondi disponibili cumulati dagli enti previdenziali in termini compatibili con l’obiettivo di debito assunto dall’Italia in sede europea, prevedendo che, al fine di garantire gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti a livello europeo indicati del DPEF, gli enti previdenziali, a decorrere dall’anno 2008, possono effettuare investimenti immobiliari esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili.
L’articolo 107 determina l’adeguamento, per l’anno 2008, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e ENPALS).
L’articolo 108 provvede ad una regolazione contabile tra le gestioni INPS, al fine della copertura dei maggiori oneri a carico della Gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 667,60 milioni di euro per l’esercizio 2006.
L’articolo 109 prevede che le risorse di cui all’articolo 74, comma 1, della legge finanziaria 2001, destinate a far fronte all’obbligo della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, di contribuire al finanziamento dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato (ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo), limitatamente allo stanziamento per il 2008, possono essere impiegate anche per il finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
L’articolo 110 stabilisce l’interpretazione autentica delle norme relative alla determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo, gestito dall’INPS, antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 480 del 1988. Al riguardo la disposizione conferma le modalità applicative finora seguite dall’INPS, prevedendo che devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il suddetto Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell’INPS su parere conforme del comitato amministratore del Fondo volo.
L’articolo 111, al comma 1, stabilisce che le norme di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151 del 2001, relative rispettivamente al trattamento previdenziale dei periodi di congedo di maternità e dei periodi di congedo parentale, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, escludendo quindi i soggetti già pensionati. Il comma 2 stabilisce l’interpretazione autentica dell’articolo 6, comma 3, della legge n. 140 del 1985, in materia di maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti, prevedendo che la maggiorazione in questione viene perequata a partire dal momento della concessione della medesima agli aventi diritto.
L’articolo 112 autorizza l’INPS a definire, in via stragiudiziale, il contenzioso derivante dalla norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2001, in materia di sgravi contributivi nel settore agricolo, a condizione che i soggetti opponenti si impegnino al versamento totale dei contributi oggetto di contenzioso, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di una rateizzazione.
L’articolo 113, comma 1, dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Fondo per il finanziamento del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007, a valere sulle cui risorse è assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo.
I commi 2 e 3 prevedono in favore dei soggetti in cerca di prima occupazione, per l’anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, il riconoscimento di un bonus da spendere per la propria formazione professionale, affidando ad un apposito decreto l’attuazione della norma di cui al comma precedente.
Per quanto riguarda le politiche per il lavoro, all’articolo 114, comma 1, si prevede per il 2008 l’assegnazione di 14 milioni di euro a Italia lavoro S.p.A. quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura.
Il comma 2 prevede un finanziamento, pari a 100 milioni di euro per il 2008, in favore delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, con riferimento all’attuazione dell’obbligo formativo.
L’articolo 115 dispone che, per il 2008, le risorse stanziate per incrementare di sessanta unità l’organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, siano utilizzate solamente per un importo pari a euro 1.015.000 per la medesima finalità, mentre siano destinate, per l’importo residuo pari a euro 1.734.650,70, al finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale dello stesso Comando.
L’articolo 116, commi 1 e 2, rinnova, anche per l’anno 2008, entro il limite di spesa di 460 milioni di euro (di cui 20 milioni per il settore agricolo), la possibilità di concessione «in deroga» dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa, disponendosi altresì l’autorizzazione per la proroga dei menzionati ammortizzatori sociali a condizione che i piani di gestione delle eccedenze abbiano portato ad una riduzione del numero dei destinatari dei medesimi trattamenti.
Il comma 3 prevede la possibilità di concedere, anche per l’anno 2008, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, il trattamento di CIGS e il trattamento di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese del commercio con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.
Il comma 4 prevede, per il 2008, il rifinanziamento dell’intervento di proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto nei casi di crisi aziendale, relativa alla cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, destinando a tale finalità 30 milioni di euro.
Il comma 5 proroga a tutto il 2008, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle imprese con meno di quindici dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
L’articolo 117, autorizzando una spesa di 20 milioni di euro per il 2008, proroga al 31 dicembre 2008, per le imprese non comprese nell’ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà (imprese artigiane anche con meno di sedici dipendenti e imprese che non ricadono nel campo di applicazione della CIGS), il termine entro il quale esse possono stipulare i predetti contratti, beneficiando di determinate agevolazioni, ai sensi dell’articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 148 del 1993.
L’articolo 118, commi 1 e 2, è volto a modificare le modalità di finanziamento previste dall’articolo 1, comma 2, lettera p), della legge n. 123 del 2007 per le attività di cui alla medesima lettera p), relative alla promozione della cultura e delle azioni di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In sostituzione dell’attuale modalità di finanziamento, si dispone un apposito stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Il comma 3 incrementa di 7,5 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
L’articolo 121 prevede l’attribuzione di un credito di imposta ai datori di lavoro che, nel corso del 2008, incrementino il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle aree del Mezzogiorno ammissibili alle deroghe previste per gli aiuti di stato a finalità regionale. Tale credito di imposta è pari a 333 euro per ciascun nuovo lavoratore assunto, da computare per ciascun mese di assunzione, negli anni 2008, 2009 e 2010. La misura agevolativa è incrementata a 416 euro in caso di assunzione di donne lavoratrici che rientrano nella definizione di lavoratore svantaggiato prevista dai regolamenti comunitari.
L’articolo 147 dispone che le norme sul collocamento obbligatorio in favore dei soggetti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché dei loro familiari, sono estese agli orfani, o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che sono morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita per infortunio sul lavoro.
Per quanto riguarda le disposizioni relative al contenimento e alla razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni, l’articolo 144 reca disposizioni che limitano le erogazioni a carico della finanza pubblica volte a remunerare funzioni o attività svolte da persone fisiche nell’ambito di rapporti con pubbliche amministrazioni o altri organismi pubblici. Viene posto un tetto al trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, o per incarichi e mandati di qualsiasi natura, da parte di pubbliche amministrazioni statali, enti pubblici anche economici, società non quotate a capitale totalmente o prevalentemente pubblico e loro controllate. Il trattamento economico onnicomprensivo massimo in tali casi, e fatte salve alcune eccezioni e possibilità di deroga, non può superare quello del primo Presidente della Corte di cassazione. Viene precisato inoltre che i relativi atti di spesa non possono avere attuazione, se non previamente resi noti sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato e comunicati al Governo e al Parlamento. Vengono quindi specificate le modalità di applicazione della nuova disciplina alle situazioni e ai rapporti in corso, nonché a quelli di nuova istituzione.
Per quanto riguarda le disposizioni in materia di pubblico impiego, l’articolo 145 è volto principalmente ad apportare correttivi alla disciplina relativa all’utilizzazione degli incarichi e delle forme di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni.
Il comma 1, modificando l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, specifica che gli incarichi individuali esterni possano esser conferiti solamente a soggetti di particolare e comprovata professionalità a livello di specializzazione universitaria.
Il comma 2 fa salve le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 529 e 560, della legge finanziaria per il 2007, che prevedono, per il triennio 2007-2009, nell’ambito delle assunzioni a tempo determinato effettuate, rispettivamente, dalle amministrazioni dello Stato e da altre determinate pubbliche amministrazioni nonché da regioni ed enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, la riserva di una quota pari al 60 per cento dei posti a soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con le medesime amministrazioni ed enti.
Il comma 3 riformula l’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di utilizzazione di contratti di lavoro flessibile, prevedendo che le pubbliche amministrazioni (salve determinate eccezioni) effettuano assunzioni di personale utilizzando esclusivamente il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che le stesse amministrazioni possano avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dalla disciplina privatistica al solo scopo di fronteggiare esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi. Non si ammette in nessun caso il rinnovo del contratto o l’utilizzo dello stesso lavoratore con altra tipologia contrattuale e si prevede che per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni ricorrono all’assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo massimo di 6 mesi, non rinnovabili. Si introduce inoltre la previsione del divieto di assunzione per le amministrazioni che violano la disciplina relativa all’utilizzo delle forme di lavoro flessibile di cui al nuovo articolo 36 per il triennio successivo alla violazione stessa.
Il comma 4 dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2008, le amministrazioni dello Stato ed altre determinate pubbliche amministrazioni possano avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solo entro il limite del 35 per cento della spesa sostenuta, per tali finalità, nell’anno 2003.
I commi da 5 a 8 recano disposizioni volte a contenere la spesa per lavoro straordinario delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che le amministrazioni statali provvedono all’attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, in modo da ridurre il ricorso al lavoro straordinario, che a decorrere dal 2008 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario vada comunque contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l’anno finanziario 2007 e che le pubbliche amministrazioni possano corrispondere compensi per lavoro straordinario solamente dopo l’attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze.
L’articolo 146, che reca disposizioni in materia di assunzioni di personale, prevede che le graduatorie dei concorsi pubblici rimangono valide per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, fermi restando i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.
Si autorizza la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato, per il 2008, ad effettuare assunzioni in deroga alla legislazione vigente entro un determinato limite massimo di spesa.
Si interviene sulla disciplina relativa alla stabilizzazione dei pubblici dipendenti precari di cui al ai commi 526 e 558 della legge finanziaria 2007, estendendo la possibilità di stabilizzazione anche al personale a tempo determinato che consegua i previsti requisiti di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007.
Lo stesso articolo stabilisce che le pubbliche amministrazioni provvedono a predisporre entro il 30 aprile 2008, sentite le organizzazioni dei lavoratori, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2008, 2009 e 2010, dei piani per la progressiva stabilizzazione del personale precario in possesso di determinati requisiti.
Si dispone inoltre la proroga al 31 dicembre 2008 dei contratti di formazione e lavoro (CFL) presso le pubbliche amministrazioni non convertiti in contratti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2007.
Viene previsto altresì che le amministrazioni statali ed altre pubbliche amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.
Con altre disposizioni si prevede la possibilità, per il personale della società Poste italiane S.p.A. ed il personale dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A., di essere inquadrato nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso altre amministrazioni pubbliche sulla base delle procedure di mobilità, nei limiti dei posti disponibili in organico.
Vengono dettate quindi apposite disposizioni in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dell’Unioncamere.
Inoltre si stabilisce la possibilità per il Ministero della giustizia di immettere in servizio determinate unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici di educatore professionale, a tempo determinato, da destinare all’area penitenziaria della regione Piemonte.
L’articolo 148 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministro dell’economia, in funzione dell’esigenza di garantire la ricollocazione del personale delle pubbliche amministrazioni in situazione di esubero, possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, volti alla ricollocazione del personale presso uffici con rilevanti vacanze di organico. Specifiche norme riguardano, rispettivamente, il personale militare che si trovi in situazione di esubero e il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti dell’insegnamento. Viene inoltre prevista l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della banca dati informatica finalizzata all’incontro tra domanda e offerta di mobilità.
L’articolo 149 reca disposizioni relative all’integrazione delle risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007 per il personale delle pubbliche amministrazioni, provvedendo così a dare attuazione alle intese ed accordi tra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego del 6 aprile 2007 e 29 maggio 2007, in modo da garantire il riconoscimento di benefici economici medi pari a 101 euro mensili per i dipendenti del comparto Ministeri ed incrementi corrispondenti per i dipendenti dei rimanenti comparti. L’articolo in esame inoltre stanzia le risorse per i rinnovi contrattuali relativi al biennio 2008-2009 per il personale delle pubbliche amministrazioni.
Per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio per il 2008, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare in particolare lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Tabella 4).
Per quanto riguarda il bilancio di competenza, la spesa complessiva di 58.800,1 milioni di euro dello stato di previsione viene ripartita con riferimento alle missioni ed ai programmi che compongono la spesa di parte corrente, quella di conto capitale nonché con evidenziazione dei relativi centri di responsabilità dell’Amministrazione ponendo a confronto i dati relativi alle previsioni assestate 2007 con i dati proposti per le previsioni 2008.
La consistenza dei residui passivi presunti al 1o gennaio 2008 è stata valutata complessivamente in 3.330 milioni di euro, di cui 2.300 milioni di parte corrente e 1.029 milioni in conto capitale. Tale valutazione presenta carattere di provvisorietà, in quanto condizionata dal concreto evolversi della gestione 2007, e tiene altresì conto della «massa spendibile» (cassa + residui) dell’anno 2007, aggiornata con le normali variazioni di bilancio al momento disposte, nonché con il provvedimento legislativo di assestamento del bilancio 2007.
Per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa, nella nota preliminare alla Tabella 4 si afferma che la consistenza presunta dei residui, esaminata in precedenza, concorre, insieme alle somme proposte per la competenza per l’anno 2008, a determinare il volume della massa spendibile ai fini della valutazione delle autorizzazioni di cassa iscritte nello steso di previsione.
Le autorizzazioni di cassa complessive per l’anno 2008 sono pari complessivamente a 59.016,896 milioni di euro, di cui 57.950,255 milioni di euro per le spese correnti e 1.066,641 milioni di euro per le spese in conto capitale.
Lorenzo BODEGA (LNP) si rammarica del fatto che, dall’ampia relazione svolta dalla collega Bellanova, non sia emerso il senso politico di fondo delle scelte compiute con il disegno di legge finanziaria in esame.
Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 21 novembre 2007. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Antonio Michele Montagnino.
La seduta comincia alle 10.10.
Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.
C. 3178 Governo.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 novembre 2007.
Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.
Ricorda che la Commissione ha esaminato tutti gli emendamenti presentati, fatta eccezione per gli emendamenti riferiti agli articoli 1, 9, 11 , 13 e 32, nonché per le seguenti proposte emendative: Rocchi 3.5, Pagliarini 3.10, Porcu 10. 5, Cordoni 12.10, Di Salvo 12. 11, Rocchi 12. 12,12.13, 12. 15, 12. 16, Buontempo 12. 18 e 12.02, Fabbri 22. 4, gli identici Compagnon 22.2, Fabbri 22.3 e Bodega 22.5, Rocchi 23.2.
Avverte che la Presidenza, a seguito del supplemento di istruttoria che si era riservata di effettuare, ritiene inammissibili per carenza di copertura finanziaria gli emendamenti Cordoni 1.50 e Cordoni 1.51.
Avverte altresì che il Presidente della Camera, con lettera in data 16 novembre, mi ha comunicato di essere stato investito, ai sensi dell’articolo 123 bis, comma 3-bis, del regolamento, dal Presidente del gruppo parlamentare Popolari-Udeur, della questione relativa all’inammissibilità dell’emendamento Fabris 26.13, pronunciata dalla presidenza della Commissione nella seduta del 13 novembre scorso. Nella medesima lettera il Presidente della Camera mi ha altresì comunicato di aver confermato la valutazione di inammissibilità per carenza di copertura finanziaria adottata dalla Presidenza della Commissione.
Avverte infine di aver ritirato il suo emendamento 1.36.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore, ritiene che la Commissione possa procedere all’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 9, precedentemente accantonate.
Simone BALDELLI (FI) chiede di sapere per quale ragione il relatore proponga di riprendere l’esame degli emendamenti a partire da quelli riferiti all’articolo 9, anziché da quelli riferiti all’articolo 1.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore, assicura che è intenzione dei gruppi di maggioranza concludere entro la giornata odierna l’esame di tutte le proposte emendative precedentemente accantonate. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Baldelli 9.2, Fabbri 9.1, Baldelli 9.3 e 9.4, Turco 9.10, Baldelli 9.14, Turco 9.16, sugli identici emendamenti Turco 9.17, Fabbri 9.18, Compagnon 9.19, Viola 9.20, Alemanno 9.21 e Bodega 9.22, nonché sugli emendamenti Baldelli 9.23, Compagnon 9.24, sugli identici emendamenti Compagnon 9.25, Fabbri 9.26, Viola 9.27 e Bodega 9.28, e sugli emendamenti Baldelli 9.42, 9.46 e 9.47, Di Salvo 9.48, sugli identici emendamenti Compagnon 9.50, Fabbri 9.51 e Amoruso 9.52, nonché sugli articoli aggiuntivi Bodega 9.06, Compagnon 9.05 e 9.07.
Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti Di Salvo 9.15, Turci 9.45, gli identici emendamenti Compagnon 9.54, Bodega 9.55 e Viola 9.56, nonché gli identici articoli aggiuntivi Compagnon 9.01 e Quartiani 9.02 e gli identici articoli aggiuntivi Bodega 9.03 e Compagnon 9.04. Invita altresì i presentatori a ritirare i seguenti emendamenti, sui quali esprime, altrimenti, voto contrario: gli identici emendamenti Turco 9.5 e Alemanno 9.6, gli emendamenti Rocchi 9.7, Pellegrino 9.11, Turci 9.30 e Motta 9.53. Esprime infine parere favorevole sull’emendamento Baldelli 9.9, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere, al comma 2, lettera e), le parole «e semplificazione» dopo la parola «revisione»; sull’emendamento Rocchi 9.12 e sull’emendamento Turci 9.13, a condizione che sia riformulato sopprimendo le parole «e stabilire i modi per il loro raggiungimento entro il 2010»; sugli emendamenti Pagliarini 9.40, 9.41 e 9.43, nonché sull’emendamento Pagliarini 9.44, a condizione che sia riformulato inserendo, dopo la parola «attuazione» le parole «uniforme e»; sull’emendamento Pagliarini 9.58, a condizione che sia riformulato sostituendo le parole «23 milioni» con le parole «10 milioni». Si rimette alle valutazioni del Governo in merito all’emendamento Rocchi 9.49, mentre propone di accantonare l’emendamento Turci 9.29.
La Commissione concorda con la proposta del relatore di accantonare l’emendamento Turci 9.29.
Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO esprime parere contrario sull’emendamento Rocchi 9.49, ritenendolo superfluo, mentre esprime parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti, precisando che sulla questione concernente il rapporto di apprendistato, sottesa agli identici emendamenti Compagnon 9.54, Bodega 9.55 e Viola 9.56, il Governo ha già aperto un tavolo di confronto con le regioni e le parti sociali e definito, in quella sede, un calendario dei lavori.
Simone BALDELLI (FI) illustra il suo emendamento 9.2, volto ad evitare che in materia di servizi per l’impiego si realizzi una sorta di ritorno al passato, in nome della indicata «centralità dei servizi pubblici».
Bruno MELLANO (RosanelPugno), preannunciando l’intenzione di insistere per la votazione degli emendamenti di cui è cofirmatario, sui quali il relatore ha formulato un invito al ritiro, dichiara di condividere l’emendamento Baldelli 9.2, ritenendo puramente ideologico il richiamo alla centralità del servizio pubblico contenuto nella lettera b) del comma 2.
Daniele GALLI (FI) sottolinea l’importanza di efficaci e moderni servizi per l’impiego ritenendo che tale materia debba essere affrontata senza i pregiudizi ideologici che, in passato, hanno di fatto impedito il buon funzionamento degli uffici di collocamento.
La Commissione respinge l’emendamenti Baldelli 9.2.
Luigi FABBRI (FI) illustra il suo emendamento 9.1, giudicando incomprensibile la contrarietà del relatore e del rappresentante del Governo.
Paolo RUSSO (FI) annuncia voto favorevole sull’emendamento Fabbri 9.1, recante principi e criteri direttivi ispirati alla logica della sussidiarietà e ai valori del mercato.
La Commissione respinge l’emendamento Fabbri 9.1.
Simone BALDELLI (FI) illustra il suo emendamento 9.3, che muove da considerazioni analoghe a quelle sottese al suo emendamento 9.2, precedentemente respinto.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Baldelli 9.3 e 9.4.
Antonino LO PRESTI (AN) illustra l’emendamento Alemanno 9.6, di cui è firmatario, insistendo perché sia posto in votazione. Osserva infatti che i criteri per l’accreditamento per i soggetti che operano sul mercato del lavoro sono già disciplinati dalla normativa vigente e, pertanto, le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 2 sembrano preludere allo stravolgimento di tale normativa.
Daniele GALLI (FI) annuncia voto favorevole sugli identici emendamenti Turco 9.5 e Alemanno 9.6.
Bruno MELLANO (RosanelPugno) chiede al relatore di chiarire le ragioni della sua contrarietà all’emendamento Turco 9.5, di cui è firmatario.
Emilio DELBONO (PD-U) spiega di ritenere corretto che il Governo, nell’esercizio della delega di cui all’articolo 9, possa rivedere i criteri per l’accreditamento dei soggetti che operano sul mercato del lavoro.
Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO esprime un giudizio positivo sulla vigente disciplina relativa all’accreditamento dei soggetti che operano sul mercato del lavoro, oggetto di modifiche migliorative anche nella scorsa legislatura. Peraltro, ritiene utile prevedere che il Governo, nell’ambito dell’esercizio della delega di cui all’articolo 9, possa verificare l’opportunità di ulteriori modifiche.
Simone BALDELLI (FI) osserva che, nel complesso, la lettera b) del comma 2, muovendo dal presupposto della centralità dei servizi pubblici per l’impiego, esprime un orientamento restrittivo nei confronti dei soggetti privati che operano sul mercato del lavoro. In proposito, giudica poco chiara la posizione espressa dal rappresentante del Governo.
Antonino LO PRESTI (AN), associandosi alle valutazioni del collega Baldelli, osserva che gli emendamenti in discorso sono volti ad evitare il rischio che le disposizioni contenute nella lettera b) del comma 2 creino i presupposti per uno stravolgimento della normativa in materia di servizi per l’impiego.
Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO sottolinea che il Governo ha il dovere di rendere efficienti i servizi pubblici per l’impiego, verificando al contempo i criteri per l’accreditamento alle agenzie private.
Bruno MELLANO (RosanelPugno), come precedentemente annunciato, insiste perché sia posto in votazione l’emendamento Turco 9.5, di cui è firmatario. Ritiene infatti che per rendere efficienti i servizi per l’impiego sarà comunque necessario favorire l’attività dei soggetti privati, sebbene i servizi pubblici rimangano un indiscusso elemento di garanzia. Richiama infine la necessità di affrontare il tema in discussione mettendo al centro le esigenze della persona.
Carmelo PORCU (AN) osserva, rivolto al collega Mellano, che, tradizionalmente, la cultura di sinistra ha sempre messo al centro le strutture e le burocrazie e mai la persona.
Simone BALDELLI (FI) ritiene che il rappresentante del Governo non abbia risposto compiutamente alla domanda se il Governo intenda restringere il ruolo dei soggetti privati nell’ambito dei servizi per l’impiego.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Turco 9.5 e Alemanno 9.6.
Alberto BURGIO (RC-SE) illustra l’emendamento Rocchi 9.7, di cui è firmatario, insistendo perché sia posto in votazione e invitando il relatore a riconsiderare l’orientamento espresso.
Augusto ROCCHI (RC-SE) chiede al relatore di chiarire le ragioni dell’invito al ritiro formulato in riferimento al suo emendamento 9.7.
Antonino LO PRESTI (AN) dichiara di non comprendere il significato dell’emendamento Rocchi 9.7.
Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO, dopo aver ricordato che la lettera c) del comma 2 concerne la promozione dell’invecchiamento attivo, dichiara di ritenere superfluo quanto previsto dall’emendamento Rocchi 9.7.
Alberto BURGIO (RC-SE) insiste perché il relatore chiarisca le ragioni del suo invito al ritiro.
Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO propone l’accantonamento dell’emendamento Rocchi 9.7, al fine di approfondire i riferimenti normativi ivi contenuti.
La Commissione concorda.
Simone BALDELLI (FI) illustra il suo emendamento 9.9, accogliendo la proposta di riformulazione del relatore.
La Commissione approva all’unanimità l’emendamento Baldelli 9.9, come riformulato (vedi allegato 1).
Bruno MELLANO (RosanelPugno) illustra l’emendamento Turco 9.10, di cui è firmatario, sottolineando l’esigenza di introdurre, alla lettera e) del comma 2, la sanzione consistente nella perdita dello status di disoccupato.
Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO, rivedendo il parere precedentemente espresso, osserva che l’emendamento Turco 9.10 non appare in contrasto con le finalità del provvedimento in esame: si rimette pertanto alla Commissione.
Lanfranco TURCI (RosanelPugno) annuncia voto favorevole sull’emendamento Turco 9.10.
Donata LENZI (PD-U) ricorda che la sanzione consistente nella perdita dello status di disoccupato è già prevista dalla normativa, ma non viene applicata.
Emilio DELBONO (PD-U), alla luce del dibattito svoltosi, riconsidera il parere precedentemente espresso e si rimette alla Commissione.
Augusto ROCCHI (RC-SE) concorda con le osservazioni della collega Lenzi e fa presente che i problemi da lei segnalati si sono acuiti con l’apertura ai privati dei servizi per l’impiego.
Lanfranco TURCI (RosanelPugno) dichiara di aggiungere la propria firma all’emendamento Turco 9.10. Pur essendo senz’altro fondata l’affermazione della collega Lenzi, ritiene che l’emendamento citato sia comunque utile al fine di promuovere pratiche di flexsecurity.
Augusto ROCCHI (RC-SE) esprime il dubbio che l’emendamento Turco 9.10 sia finalizzato, in realtà, a una modifica della normativa vigente e non semplicemente a ribadire previsioni normative in essere.
Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO, pur non condividendo le considerazioni svolte, da ultimo, dal collega Rocchi, osserva che può comunque essere utile una riflessione sulla normativa vigente in materia.
La Commissione respinge l’emendamento Turco 9.10.
Tommaso PELLEGRINO (Verdi), accogliendo l’invito del relatore, ritira il suo emendamento 9.11.
La Commissione approva l’emendamento Rocchi 9.12.
Lanfranco TURCI (RosanelPugno) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 9.13.
La Commissione approva l’emendamento Turci 9.13, come riformulato (vedi allegato 1). Respinge quindi l’emendamento Baldelli 9.14.
Titti DI SALVO (SDpSE) chiede al relatore di spiegare le ragioni dell’invito al ritiro formulato sul suo emendamento 9.15.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore, modificando il suo iniziale orientamento, dichiara di condividere la prima parte dell’emendamento Di Salvo 9.15, mentre conferma un orientamento contrario sulla seconda parte. Esprime pertanto parere favorevole, a condizione che sia riformulato, sopprimendo le parole da «e, in ogni caso» fino alla fine del periodo.
Il sottosegretario Antonio Michele MONTAGNINO esprime parere conforme a quello del relatore.
La Commissione approva l’emendamento Di Salvo 9.15, come riformulato (vedi allegato 1). Respinge quindi l’emendamento Turco 9.16.
Simone BALDELLI (FI) illustra l’emendamento 9.18, di cui è firmatario, volto a sopprimere la norma che dispone l’aumento dei contributi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali. In generale, dichiara di non condividere il frequente ricorso del Governo agli aumenti contributivi per varie categorie di lavoratori e ritiene che il Governo dovrebbe verificare gli effetti, a suo avviso del tutto negativi, degli aumenti contributivi disposti in passato.
Gianni PAGLIARINI, presidente, ricorda che in un sistema previdenziale contributivo l’aumento dei contributi ha, se non altro, il pregio di determinare un aumento della pensione erogata.
Simone BALDELLI (FI) osserva, rivolto al presidente, che il provvedimento in esame contiene però norme incompatibili con i principi del sistema contributivo, come la pretesa garanzia di un tasso di sostituzione pari almeno al 60 per cento.
Roberto ROSSO (FI) auspica l’approvazione dell’emendamento 9.18, di cui è firmatario, ricordando come, nel corso della passata legislatura, la flessibilità del mercato del lavoro ha determinato una forte crescita dell’occupazione, pur in una fase economica sfavorevole. Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 3 determineranno invece, a suo avviso, un minore ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale regolari.
Angelo COMPAGNON (UDC), nell’illustrare il suo emendamento 9.19, evidenzia che lo stesso è volto a superare l’evidente contraddittorietà che emerge dalla lettura del combinato disposto delle lettere d) ed e) del comma 3 dell’articolo 9. Tali disposizioni, infatti, prevedono, da una parte, aumenti contributivi per i contratti part-time con orario inferiore alle dodici ore settimanali e, dall’altra, incentivi per la stipula di contratti a tempo parziale con orario giornaliero elevato. Una siffatta impostazione rischia di incidere negativamente proprio su quelle attività lavorative che, specie in alcuni settori dei servizi, per loro natura possono determinare rapporti lavorativi caratterizzati da breve durata e, in quanto tali, risultano congeniali alle esigenze di vita privata dei lavoratori interessati. Per tali ragioni, è evidente che il contrasto del ricorso, con finalità improprie, al contratto di lavoro a tempo parziale deve essere giustamente perseguito adottando misure – come la previsione di incentivi per la stipula di contratti a tempo parziale con orario giornaliero elevato – che non penalizzino le fattispecie regolarmente costituitesi.
Antonino LO PRESTI (AN) rileva che le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 3 prevedono un aumento dei contributi al fine di promuovere misure rivolte al settore dei servizi, senza determinare, dunque, nessun beneficio per i lavoratori interessati.
Teresa BELLANOVA (PD-U), dopo aver precisato di considerare lo strumento del rapporto di lavoro a tempo parziale fondamentale al fine di favorire i lavoratori e le imprese, osserva che un ricorso eccessivamente flessibile a questo strumento, ben lungi dal contrastare il «lavoro nero», incentiva il fenomeno del cosiddetto «lavoro grigio», ovvero solo parzialmente regolare. Annuncia pertanto voto contrario sugli identici emendamenti Turco 9.17, Fabbri 9.18, Compagnon 9.19, Viola 9.20, Alemanno 9.21 e Bodega 9.22.
Lorenzo BODEGA (LNP), pur riconoscendo la fondatezza di alcune delle valutazioni espresse dai colleghi, esprime la contrarietà del suo gruppo allo strumento degli aumenti contributivi.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore, riconosce che gli aumenti contributivi generano alcuni problemi, ma sottolinea l’esistenza di un fenomeno di crescente ricorso a rapporti di lavoro a tempo parziale anomali, che nascondono casi di «lavoro grigio». Ricorda altresì che le principali organizzazioni datoriali hanno, proprio per questa ragione, sottoscritto il Protocollo del 23 luglio 2007.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Turco 9.17, Fabbri 9.18, Compagnon 9.19, Viola 9.20, Alemanno 9.21 e Bodega 9.22. Respinge quindi l’emendamento Baldelli 9.23.
Angelo COMPAGNON (UDC) illustra il suo emendamento 9.24, volto a tutelare una situazione che, in concreto, si presenta di frequente.
Simone BALDELLI (FI) ritiene che il relatore dovrebbe chiarire il suo parere contrario sull’emendamento Compagnon 9.24.
La Commissione respinge l’emendamento Compagnon 9.24.
Angelo COMPAGNON (UDC), intervenendo sull’ordine dei lavori, contesta l’atteggiamento distratto dei colleghi appartenenti ai gruppi di maggioranza, che, a suo avviso, può incidere sulla regolarità delle votazioni.
Gianni PAGLIARINI, presidente, s’impegna a farsi carico del problema segnalato dal deputato Compagnon.
La Commissione respinge gli identici emendamenti Compagnon 9.25, Fabbri 9.26, Viola 9.27 e Bodega 9.28.
Lanfranco TURCI (RosanelPugno) insiste perché sia posto in votazione il suo emendamento 9.30, sottolineando che esso non riduce le tutele dei lavoratori e non modifica lo Statuto dei lavoratori.
Antonino LO PRESTI (AN) annuncia voto favorevole sull’emendamento Turci 9.30.
Elena Emma CORDONI (PD-U) fa presente che la tematica della prova andrebbe rimessa alla contrattazione collettiva. Ritiene pertanto opportuna un’attenta valutazione sulla possibilità, prevista dall’emendamento in esame, di prova per un periodo stabilito tra il lavoratore e l’impresa
Simone BALDELLI (FI) ritiene che l’emendamento Turci 9.30 offra interessanti spunti di riflessione in materia di flessibilità nel mercato del lavoro e ne condivide lo spirito. Ritiene altresì che tale emendamento potrà essere ulteriormente approfondito in Assemblea.
La Commissione respinge l’emendamento Turci 9.30.
Gianni PAGLIARINI, presidente, essendo imminente l’inizio di votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.


























