INTERROGAZIONI
Giovedì 6 luglio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.
La seduta comincia alle 9.
5-10909 Fanucci: Misure per facilitare la partecipazione a percorsi rieducativi di soggetti coinvolti in lavori di pubblica utilità, in relazione all’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Patrizia MAESTRI (PD), in qualità di sottoscrittrice dell’atto di sindacato ispettivo, ringrazia il sottosegretario per l’esauriente risposta, di cui prende atto, e si augura che il processo di semplificazione prospettato possa, effettivamente, favorire l’inserimento nella pubblica amministrazione dei soggetti coinvolti in lavori di pubblica utilità.
5-11461 Lombardi: Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali nella società Wind 3 in relazione alla previsione dell’esternalizzazione del customer care della società Tre.
Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Claudio COMINARDI (M5S), in qualità di sottoscrittore dell’interrogazione, si chiede, preliminarmente, se lo svolgimento dell’interrogazione, rinviato rispetto alla prevista calendarizzazione, proprio il giorno successivo all’avvio della procedura di cessione del ramo di azienda possa avere ancora una qualche utilità ai fini di impedire il processo di esternalizzazione. Ripercorre, quindi, i capitoli salienti della vicenda e sottolinea che, stando al piano industriale presentato ai sindacati da Wind Tre lo scorso maggio, la situazione della società sembrerebbe positiva e con buone prospettive. Ciò appare in contraddizione con l’annunciata cessione del ramo di azienda del call center 133 e con le conseguenti ricadute occupazionali. Stigmatizza il fatto che, ancora una volta, i costi di operazioni di ristrutturazione aziendale si scarichino sui lavoratori, attraverso la pratica, sempre più diffusa e abusata, dell’outsourcing. Tali scelte aziendali vengono sempre adottate senza tenere in alcun conto non solo i lavoratori ma anche le loro famiglie. Chiede, quindi al Governo, in primo luogo, di verificare la correttezza delle scelte di politica industriale adottate da Wind Tre e, in secondo luogo, di adottare misure che impegnino, nei casi di trasferimento di azienda, alla tutela dei livelli occupazionali. A suo giudizio, inoltre, sarebbe opportuno introdurre ulteriori misure che scoraggino le imprese dal ricorrere alla esternalizzazione, se non giustificata da obiettive necessità. Potrebbe essere utile, a tale proposito, la creazione di un fondo in cui cedente e cessionario versino, per tutta la durata della commessa, contributi volti a indennizzare i lavoratori ceduti nel caso di interruzione della commessa prima della scadenza. Tale misura dovrebbe essere accompagnata da opportuni sgravi fiscali e contributivi a favore dell’azienda committente e a incentivi di carattere premiale per favorire il mantenimento in house dell’attività di call center.
5-11611 Damiano: Trasferimenti di lavoratori della società Vodafone con problemi di salute ovvero reintegrati nel posto di lavoro a seguito di pronunce giurisdizionali.
5-11614 Fassina: Trasferimenti di lavoratori della società Vodafone con problemi di salute ovvero reintegrati nel posto di lavoro a seguito di pronunce giurisdizionali.
5-11702 Lombardi: Trasferimenti di lavoratori della società Vodafone con problemi di salute ovvero reintegrati nel posto di lavoro a seguito di pronunce giurisdizionali.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che le interrogazioni, vertendo su analogo argomento, saranno svolte congiuntamente. Fa presente, quindi, che, dopo la risposta unica del rappresentante del Governo, ciascun interrogante potrà replicare in maniera autonoma.
Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde alle interrogazioni nei termini riportati in allegato.
Marco MICCOLI (PD), in qualità di sottoscrittore dell’interrogazione n. 5-11611, manifesta il suo stupore nel constatare la spudoratezza con la quale la società Vodafone ha dichiarato apertamente la sua intenzione di creare sedi dedicate appositamente ad accogliere personale non gradito, perché malato o reintegrato a seguito di pronunce giudiziali. La cosa appare ancora più preoccupante in quanto evidenzia la necessità di colmare le lacune legislative che hanno permesso all’azienda l’assunzione di tale decisione. È necessario tuttavia dare segnali immediati per evitare che si producano ulteriori danni per i lavoratori coinvolti, fermo restando il valore dell’attività ispettiva attualmente in corso.
Stefano FASSINA (SI-SEL-POS) si dichiara sorpreso del tenore della risposta del sottosegretario, che non ha sufficientemente stigmatizzato, a suo avviso, la gravità della palese violazione dei diritti dei lavoratori. A suo avviso, è chiaro che occorre permettere agli ispettori di proseguire nella loro attività di accertamento ma è altrettanto evidente l’urgenza di intervenire per ripristinare il rispetto delle sentenze di reintegro e porre fine ad una situazione punitiva e ritorsiva. Oltretutto, quella assegnata a tali lavoratori è un’attività standardche, potendo essere svolta da qualunque postazione, non necessita certo di sedi appositamente dedicate. Nel presentare la sua interrogazione, si sarebbe aspettato una ferma presa di posizione del Governo per l’ottenimento della sospensione dei trasferimenti da parte dell’azienda, in attesa della conclusione del lavoro degli ispettori. Si duole dell’indifferenza diffusa verso l’evidente violazione delle tutele dei lavoratori, ancora più stridente se si considerano le affermazioni che si possono leggere sul sito istituzionale della Vodafone in favore delle pari opportunità e contro ogni forma di discriminazione. Assicura pertanto che la sua parte politica continuerà a vigilare e a segnalare la condotta scorretta dell’azienda, sollecitando il Governo ad adottare provvedimenti concreti per la sospensione dei trasferimenti.
Claudio COMINARDI (M5S), in qualità di sottoscrittore dell’interrogazione n. 5-11702, evidenzia la contraddizione tra l’immagine, innovativa e moderna, che Vodafone cerca di dare di sé e la negazione, da parte dell’azienda, delle più elementari tutele dei dipendenti. Sottolinea l’irrazionalità del trasferimento di lavoratori da Ivrea a Milano per lo svolgimento di un’attività di back office che, per la sua estrema semplicità, potrebbe essere addirittura esercitata dalla propria abitazione. Oltretutto, per realizzare il decentramento di tale attività, Vodafone si è assunta il costo dei viaggi giornalieri della navetta per il trasporto dei dipendenti nella nuova sede di lavoro. Non è un caso, a suo avviso, che i lavoratori costretti al trasferimento abbiano problemi di salute o siano stati beneficiari di provvedimenti giudiziari di reintegro a seguito della condanna della società per condotta discriminatoria e ritorsiva. Si tratta, infatti, a suo avviso, dell’inizio della realizzazione di un vero e proprio piano organizzativo di Vodafone, che intende creare due poli, uno a Milano per il nord e un altro nel sud in una sede ancora da individuare, in
cui concentrare i dipendenti a qualsiasi titolo sgraditi.
5-10736 Tripiedi: Salvaguardia dei livelli occupazionali e riconoscimento di adeguate tutele sul piano lavorativo dei dipendenti della società Consulmarketing SpA.
Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Matteo DALL’OSSO (M5S), in qualità di sottoscrittore dell’atto di sindacato ispettivo, osserva che la vicenda oggetto dell’interrogazione non rappresenta un caso isolato e evidenzia che la società, in sede di elaborazione dei nuovi contratti, si è avvalsa della consulenza dello studio Ichino, Brugnatelli e associati, di cui per lungo tempo è stato contitolare il Senatore Ichino. Auspica l’adozione di misure correttive delle norme che regolano il ricorso ai contratti di collaborazione, in primo luogo il decreto legislativo n. 81 del 2015, per ridurre il rischio che i datori di lavoro facciano ricorso a tali tipologie di contratti con il solo scopo di ridurre le tutele dei lavoratori, dai quali pretendono, invece, le prestazioni richieste ai lavoratori dipendenti.
Cesare DAMIANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 9.45.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza della presidente della VII Commissione Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano, e il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca, Vito De Filippo.
La seduta comincia alle 15.15.
Modifica all’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci.
(Esame e rinvio).
Le Commissioni iniziano l’esame del provvedimento.
Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.
Maria Grazia ROCCHI (PD), relatrice per la VII Commissione, premette che le proposte di legge di cui si avvia l’esame intendono risolvere alcune criticità emerse in ordine alla titolarità della responsabilità in materia di sicurezza nelle scuole. Specifica che con il suo intervento rappresenterà il quadro normativo vigente – limitatamente agli aspetti che più interessano la VII Commissione –, sottolineando le criticità che questo determina, mentre il collega Boccuzzi, relatore per l’XI Commissione, darà conto delle soluzioni ipotizzate dalle proposte stesse per risolverle. Ricorda, quindi, che il decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha disposto, all’articolo 3, che per specifici organismi ed enti, tra i quali gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, le disposizioni da esso recate dovevano essere applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative. L’individuazione di queste ultime era demandata all’emanazione – entro 24 mesi dalla data della sua entrata in vigore – di specifici decreti interministeriali che, però, per la scuola non sono mai intervenuti.
Al contempo, l’articolo 2 dello stesso decreto ha definito datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni – quali sono le scuole – per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione. Ed il secondo comma dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001 definisce ampiamente le prerogative gestionali del dirigente scolastico: «2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico, organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.». Su questa base, dunque, il datore di lavoro nelle scuole è stato individuato nel dirigente scolastico. Al contempo, l’articolo 18, comma 3, del decreto ha disposto che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso, gli obblighi da esso previsti (relativamente ai richiamati interventi) si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. Com’è noto, la legge n. 23 del 1996 ha disposto che provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie e le province, per quelli da destinare a sede di scuole di istruzione secondaria superiore, nonché a convitti ed istituzioni educative statali. La stessa legge ha previsto che gli enti locali possono delegare alle scuole, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici, assicurando, a tal fine, le necessarie risorse finanziarie. Essi provvedono, altresì, ai relativi impianti. In questo quadro, dunque, mentre la proprietà degli edifici scolastici e l’onere della loro manutenzione spetta all’ente locale, è il dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, ad avere le responsabilità sulla sicurezza dei fabbricati che derivano dal decreto legislativo n. 81 del 2008, responsabilità che permangono anche in presenza di segnalazioni e richieste all’ente proprietario dell’edificio scolastico di interventi di manutenzione o messa in sicurezza. Dirigente che, però, non ha risorse economiche per esercitare eventualmente tale responsabilità o intervenire autonomamente sui rischi delle strutture, né ha le capacità tecniche necessarie. Peraltro, la mobilità che interessa i dirigenti scolastici e i docenti determina che difficilmente costoro possono essere in possesso di conoscenze e informazioni relative all’immobile nel quale si svolge l’attività scolastica. Si tratta di incongruenze che anche il Procuratore Guariniello aveva sottolineato durante lo svolgimento dell’indagine conoscitiva in materia di edilizia scolastica. E lo stesso Governo, in sede di risposta ad interrogazioni relative alla condanna di un dirigente scolastico a seguito del terremoto dell’Aquila, aveva ravvisato la necessità di un intervento normativo in materia. Osserva che queste due iniziative parlamentari danno ora l’occasione di discutere della questione, con l’obiettivo di individuare una soluzione, che spera possa ricevere il contributo di tutti i gruppi.
Antonio BOCCUZZI (PD), relatore per la XI Commissione, rileva che, come evidenziato dall’on. Rocchi, le proposte di legge all’esame si propongono l’obiettivo di risolvere le criticità emerse in ordine alla titolarità della responsabilità in materia di sicurezza nelle scuole. In particolare, nella relazione illustrativa riferita alla proposta di legge C. 3830 si evidenzia l’esigenza di un intervento normativo volto a sanare le lacune della disciplina in materia, che attribuisce ai dirigenti scolastici la responsabilità della sicurezza e della manutenzione dei fabbricati in quanto «datori di lavoro», ignorando che gli edifici scolastici sono di proprietà degli enti locali e soltanto a loro la normativa vigente impone gli obblighi relativi alla messa a disposizione nonché ogni intervento strutturale e di manutenzione necessario al fine di garantire la sicurezza prima di tutto degli studenti e, in generale, di tutti gli operatori scolastici. Nella stessa relazione illustrativa si osserva, peraltro, che ai dirigenti scolastici non è attribuita direttamente alcuna risorsa economica per esercitare eventualmente tale responsabilità o intervenire autonomamente in via ordinaria o straordinaria sui rischi delle strutture. Analogamente, nella relazione riferita alla proposta di legge C. 3963 si evidenzia come gli edifici scolastici pubblici siano di proprietà degli enti territoriali e sia pertanto incongruo chiamare in causa per la valutazione dei rischi, a pari titolo, i dirigenti e i tecnici degli enti proprietari delle mura e i dirigenti scolastici e, con essi, i responsabili della sicurezza sul posto di lavoro. Si rileva, poi, che il personale scolastico non ha poteri decisionali sulla manutenzione del bene immobile e non possiede le capacità tecniche e le conoscenze necessarie in relazione all’immobile nel quale si svolge l’attività scolastica. Al riguardo, occorre considerare che nell’applicazione della normativa richiamata dalla relatrice per la VII Commissione si è sviluppata una costante giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale appare consolidata nel riconoscere la titolarità delle responsabilità in materia di sicurezza nelle scuole sia in capo ai rappresentanti degli enti locali proprietari degli edifici sia in capo ai responsabili degli istituti. Traendo spunto dai casi ricordati nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera, ricorda in primo luogo la sentenza n. 12228 del 2015, con la quale è stata confermata la condanna dei dirigenti della Provincia di Torino e di alcuni professori succedutisi nel tempo nella qualità di responsabile per la sicurezza dell’istituto, per il crollo del soffitto di un’aula del Liceo «Darwin» di Rivoli. In particolare, la sentenza, pur affermando come i poteri di spesa e di intervento spettino esclusivamente alla Provincia, ha precisato che l’istituzione scolastica deve essere intesa quale «datore di Lavoro», nonostante essa non sia dotata di poteri decisionali e di spesa. La sentenza, in particolare, pur riconoscendo le limitazioni alla responsabilità in capo ai responsabili scolastici, soprattutto in ordine alla mancanza di determinati poteri, ha tuttavia evidenziato come la mancanza dei richiamati poteri sia colmata dalla presenza di altre categorie di poteri in capo all’istituto scolastico, idonei a garantire un elevato livello di sicurezza negli edifici scolastici, ivi compresa anche «l’interruzione dell’attività» scolastica. La stessa vicenda ha poi prodotto un ulteriore intervento della Corte, con la sentenza n. 12223 del 2016: infatti, pur riconoscendo la responsabilità degli interventi strutturali in capo alla Provincia, la Corte affermato che il datore di lavoro rimane la scuola, con susseguente responsabilità dei soggetti individuati come responsabili per la sicurezza e prevenzione, che non possono ritenersi esenti da colpe anche nel caso in cui abbiano regolarmente e prontamente chiesto all’ente locale di intervenire con i necessari lavori strutturali e di manutenzione. Con la sentenza n. 2536/2016, sono stati condannati, invece, il dirigente scolastico ed il dirigente del settore edilizia e pubblica istruzione della Provincia de L’Aquila per il Convitto crollato a seguito del terremoto. In particolare, la sentenza, partendo dalla considerazione che i convitti sono istituzioni educative ma non scolastiche, e che, quindi, sono configurati come enti autonomi con sedi di loro proprietà, ha ricondotto al dirigente scolastico lo stesso profilo di colpa afferente alla mancata adozione di iniziative in prossimità dell’evento, volte a sottrarre i giovani alla rovina dell’edificio. Per quanto attiene alle responsabilità del dirigente del settore edilizia e pubblica istruzione della Provincia, la Corte ne ha riconosciuto la posizione di garanzia, basataPag. 8sia sulla legge sia sul contratto, cioè su una specifica convenzione tra convitto e Provincia. Allo stesso tempo, prosegue la Corte, l’inesistenza di fondi sufficienti ed i vincoli di carattere culturale ed artistico non potevano limitare l’obbligo di sicurezza per il quale il dirigente avrebbe dovuto attivarsi coinvolgendo le varie amministrazioni competenti. Anche nel caso in cui non fosse stato possibile alcun intervento significativo, sussisteva l’obbligo di segnalare il rischio all’ente di appartenenza, al vertice del Convitto ed agli organi amministrativi competenti per l’adozione dei conseguenti provvedimenti di inibizione all’uso della struttura e dichiarazione di inagibilità. Infine, con la sentenza n. 30143/2016 è stato chiarito che, per quanto concerne la gestione della sicurezza nelle scuole, occorra distinguere tra misure di tipo «strutturale ed impiantistico», di competenza dell’ente locale proprietario dell’immobile (e titolare del potere di spesa necessario per adottare le dovute misure), e gli adempimenti di tipo unicamente «gestionale» ed organizzativo spettanti invece all’amministrazione scolastica, con ciò dichiarando inammissibile il ricorso di un dirigente responsabile dell’area tecnica e manutentiva di un comune, che aveva impugnato la sentenza di condanna di primo grado per non aver adottato specifiche misure antincendio. Venendo al contenuto dei provvedimenti all’esame delle Commissioni riunite, segnala che la proposta di legge C. 3830 si compone di un solo articolo, che introduce nell’articolo 18 del testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 un nuovo comma 3-bis stabilendo che i dirigenti o i funzionari, compresi i dirigenti delle istituzioni scolastiche, siano esentati da qualsiasi responsabilità, onere civile, amministrativo e penale qualora abbiano assolto tempestivamente all’obbligo di richiesta di interventi strutturali di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati. Come ricordato dalla relatrice per la VII Commissione, infatti, sulla base della disciplina vigente, gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione e tali obblighi si intendono assolti dai dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. La novella precisa inoltre che la richiesta di intervento si riferisce alle aree e agli spazi assegnati e non concerne locali, locali tecnici, tetti e sottotetti e spazi non utilizzati che rimangono nella competenza esclusiva dell’amministrazione competente o del soggetto che ne ha l’obbligo giuridico, compreso ogni requisito di sicurezza antincendio previsto dalla normativa vigente in materia. Anche la proposta di legge C. 3963 si compone di un solo articolo e reca due novelle al testo unico di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008. In primo luogo, all’articolo 13, che identifica i soggetti titolari dell’attività di vigilanza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si inserisce un comma 7-bis ai sensi del quale, nelle sedi delle istituzioni scolastiche, la vigilanza spetta al dirigente scolastico solamente per i rischi attinenti all’attività scolastica. Inoltre, nell’articolo 17, che individua gli obblighi non delegabili del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro, si prevede che, per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli spettino in via esclusiva all’ente proprietario.
Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta, avvertendo che la settimana prossima inizierà un ciclo di audizioni.
La seduta termina alle 15.35.
ATTI DELL’UNIONE EUROPEA
Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 14.30.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Un’iniziativa per sostenere l’equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano».
COM(2017)252 final.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio e relativo allegato.
COM(2017)253 final e COM(2017)253 final – Annex 1.
(Seguito dell’esame congiunto, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame dei documenti, rinviato nella seduta del 29 giugno 2017.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno intendendo intervenire, rinvia il seguito dell’esame dei documenti ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.35.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 14.35.
DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA.
C. 4565 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 luglio 2017.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 29 giugno scorso, l’espressione del parere di competenza alla VI Commissione avrà luogo nella seduta odierna.
Dà, quindi, la parola alla relatrice, on. Rotta, per l’illustrazione della sua proposta di parere.
Alessia ROTTA (PD), relatrice, illustra la sua proposta di parere favorevole sul provvedimento.
Giovanna MARTELLI (MDP) preannuncia l’astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, evidenziando in particolare che sarebbe stato opportuno che la Commissione si esprimesse sul testo del provvedimento alla conclusione dell’esame da parte della Commissione di merito.
Titti DI SALVO (PD), preannunciando il voto favorevole del gruppo del Partito democratico sulla proposta di parere della relatrice, esprime il suo apprezzamento per la ricostruzione fornita nella seduta di ieri del quadro in cui si iscrive il decreto-legge e da cui emergono gli aspetti che sono più direttamente riconducibili alle competenze della XI Commissione. Da tale quadro e dalla proposta di parere risulta chiaramente che il provvedimento è volto a risolvere non solo le problematiche che hanno investito i due istituti bancari e i loro correntisti, ma anche l’intero tessuto produttivo del territorio, compresi i lavoratori e le lavoratrici.
Chiara GRIBAUDO (PD), preannunciando il suo voto favorevole, rimarca i condivisibili risultati che il provvedimento intende raggiungere, che riguardano, oltre ai correntisti delle due banche in liquidazione, anche i dipendenti di tali istituti di credito, per i quali si prevedono specifici percorsi di riqualificazione professionale che garantiranno la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali.
Walter RIZZETTO (FdI-AN) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere della relatrice, esprimendo in primo luogo il timore che il Parlamento dovrà presto tornare ad affrontare la tematica della tutela dei livelli occupazionali nel settore bancario, dal momento che da notizie recentissime risulta che il Monte dei Paschi di Siena si appresta a chiudere numerose filiali, con conseguenti prevedibili esuberi dei dipendenti, nel quadro della riorganizzazione aziendale sulla quale, da ultimo, si pronunciata favorevolmente la Commissione europea.
Tornando al decreto-legge in esame, nel quale convergeranno le disposizioni del decreto n. 89 del 2017, a testimonianza della fretta con cui il Governo è intervenuto sulla materia, ricorda che il suo gruppo ne ha messo in dubbio la costituzionalità, con la presentazione in Assemblea di specifiche pregiudiziali riferite, specificamente, alla coerenza delle disposizioni in esso contenute con gli articoli 3 e 47 della Costituzione, riguardanti, rispettivamente, il principio di uguaglianza tra i cittadini e la tutela del risparmio. La crisi delle due banche, infatti, ha coinvolto circa duecentomila correntisti che, secondo una prassi normalmente seguitaPag. 265dagli istituti di credito, sono spesso diventati azionisti, e quindi soci, per il solo fatto di avere acceso un mutuo. Tuttavia, il decreto-legge, non facendo alcuna distinzione, mette sullo stesso piano tali piccoli azionisti e gli speculatori che hanno causato la rovina degli istituti di credito. Stigmatizza, infine, l’impossibilità per il Parlamento di condurre un esame approfondito del provvedimento a causa della estrema ristrettezza dei tempi imposti dal Governo, che, tra l’altro, ha impedito alla VI Commissione di tenere uno specifico ciclo di audizioni, costringendola a richiedere la trasmissione di memorie sul provvedimento. Per tali ragioni, preannuncia che il suo gruppo farà un’opposizione dura, anche nel caso in cui il Governo dovesse porre la questione di fiducia.
Emanuele PRATAVIERA (Misto-FARE ! – Pri), preannunciando il suo voto contrario e condividendo l’analisi fatta dal collega Rizzetto, evidenzia i lampanti profili di incostituzionalità che viziano, a suo avviso, il decreto-legge e si associa alle critiche sulle restrizioni al dibattito imposte dal Governo, che vuole ad ogni costo evitare che siano introdotte modifiche al testo, in linea con quanto richiesto dall’istituto di credito che ha acquisito le due banche venete. Osserva che, se tutti si dichiarano d’accordo sul fatto che il provvedimento rappresenti, nella situazione attuale, il male minore, ben pochi si stiano interrogando sulle conseguenze derivanti dalla sua attuazione con particolare riferimento a coloro che saranno assorbiti dalla bad bank che rileverà le passività e i crediti deteriorati delle due banche in liquidazione. Si dichiara scettico anche sulla preannunciata mancanza di esuberi, all’esito della riorganizzazione delle aziende sul territorio, e invita i colleghi ad essere più cauti nel prevedere risultati positivi per l’operazione. Oltretutto, ricorda che la medesima soluzione adottata con il decreto-legge in esame non era stata giudicata percorribile nel passato per presunte incompatibilità con l’ordinamento europeo. Infine, dichiara la sua preoccupazione per il venire a mancare nel territorio veneto di una governance finanziaria ed economica radicata e capace, a causa delle innegabili responsabilità della classe dirigente locale.
Ernesto AUCI (SC-ALA CLP-MAIE), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, osserva che il decreto-legge appare garantire la conservazione del posto di lavoro di un rilevante gruppo di dipendenti delle banche in liquidazione, mantenendo, nel contempo, i rapporti di credito in essere, con evidenti effetti positivi sull’occupazione nelle aziende creditrici. Il fallimento delle due banche, qualora non fosse stato governato e incanalato lungo la strada tracciata dal provvedimento, avrebbe prodotto, a suo avviso, conseguenze devastanti per il territorio veneto. Riconosce che alcune disposizioni di carattere tecnico possono essere oggetto di discussione, ma invita i colleghi a riconoscere che il provvedimento non riguarda la tutela degli azionisti. Le conseguenze negative sulle quote da loro detenute, infatti, si sono prodotte circa un anno e mezzo fa, quando il valore delle azioni si è quasi azzerato. Ricorda, quindi, l’intervento del Fondo di garanzia, costituito dal sistema bancario, che, con successivi aumenti di capitale, ha iniettato nel sistema circa 2,5 miliardi di euro, a fronte dell’acquisto del 99 per cento delle azioni, ad un prezzo pari al 15 per cento del loro valore originario. Si tratta di condizioni modeste ma senz’altro migliori di quelle offerte agli azionisti di banche che nel passato sono andate in crisi, come, ad esempio, Unicredit. A suo avviso, piuttosto, sarebbe opportuno approfondire i motivi e i meccanismi con i quali i risparmiatori sono stati fatti diventare azionisti delle due banche venete. Si tratta, infatti, di una vera e propria truffa le cui responsabilità avrebbero dovuto già da tempo essere accertate dall’autorità giudiziaria.
Davide TRIPIEDI (M5S), preannunciando il voto contrario del suo gruppo, rileva la necessità di fare emergere le responsabilità degli enti che non hanno vigilato, in primo luogo, la Banca d’Italia e la Consob. Auspica che tutti i colpevoli paghino e osserva il prezzo ridicolo al quale Banca Intesa ha potuto acquisire le due banche in liquidazione, al netto delle passività e dei crediti deteriorati. A tali condizioni, a suo giudizio, chiunque avrebbe potuto assumersi la responsabilità di risanare l’attività aziendale, se ci fosse stata una gara aperta a più soggetti.
Alessia ROTTA (PD), relatrice, ringrazia il collega Auci per avere posto l’accento sulla salvaguardia dei posti di lavoro grazie alla continuità dell’attività delle due banche garantita dal decreto-legge in esame, mentre al collega Rizzetto fa notare che il gruppo bancario che ha acquisito le banche in liquidazione ha già assicurato la tutela dei livelli occupazionali e il ricorso ai prepensionamenti su base volontaria. Ci tiene a sottolineare che la necessità di salvaguardare il tessuto economico del territorio veneto è alla base dell’urgenza del decreto-legge, che deve essere convertito nei tempi più rapidi possibile. Pertanto, a suo giudizio, il voto contrario al provvedimento o l’astensione si traducono nella contrarietà a salvaguardare i lavoratori. Rimarca, quindi, la responsabilità della classe politica locale, che non ha vigilato e non è intervenuta a correggere per tempo la deriva presa dagli istituti bancari. In ogni caso, il decreto-legge garantisce al territorio veneto la continuità dell’affidamento del credito, limitando gli effetti negativi che, altrimenti, sarebbero stati devastanti.
Roberto SIMONETTI (LNA), preannunciando il suo voto contrario, osserva che si tratta di una situazione incresciosa ben diversa da quella delineata dalla relatrice e che vede purtroppo coinvolti numerosi cittadini. Sottolinea che molte delle conseguenze derivanti dal fallimento delle due banche si sarebbero potute evitare se il Governo non avesse tardato ben due anni ad intervenire, tranquillizzato dal quadro fornito dalla Banca d’Italia e dalla Banca centrale europea, secondo le quali i due istituti bancari del Veneto presentavano conti in ordine.
In questo contesto, ritiene che le dichiarazioni della relatrice sono fuori luogo, dal momento che non si tratta di convincere della bontà del provvedimento i deputati della Commissione lavoro ma i cittadini del Veneto.
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 15.05.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 5 luglio 2017.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.
ATTI DELL’UNIONE EUROPEA
Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza del presidente della XII Commissione, Mario MARAZZITI.
La seduta comincia alle 15.55.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali, corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Quadro di valutazione della situazione sociale.
COM(2017) 250 final, SWD (2017) 200 final e SWD (2017) 201 final.
Proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali.
COM (2017) 251 final).
(Seguito dell’esame congiunto, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).
Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che, con riferimento ai documenti in oggetto, nella seduta del 15 giugno scorso è intervenuto il rappresentante del Governo e che nelle precedenti sedute sono intervenuti alcuni colleghi nella discussione.
Ricorda altresì che, ai sensi dell’articolo 127, comma 2, del Regolamento, l’esame può concludersi con l’approvazione di un documento finale, in cui le Commissioni riunite potranno esprimere il proprio avviso sull’opportunità di possibili iniziative da assumere in relazione a tali documenti.
Elisa MARIANO (PD), relatrice per la XII Commissione, anche a nome del collega Baruffi, relatore per la XI Commissione, comunica che è in fase conclusiva la predisposizione della proposta di documento finale. Preannuncia, quindi, l’intenzione di renderla disponibile quanto prima ai colleghi per recepire eventuali integrazioni, prima di procedere alla relativa votazione.
Mario MARAZZITI, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 4 luglio 2017.
Audizione di rappresentanti di Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Casartigiani, Confartigianato e Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA) nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido, recanti modifiche all’ordinamento e alla struttura organizzativa dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
L’audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 14.10.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 14.15.
Variazioni nella composizione della Commissione.
Cesare DAMIANO, presidente, comunica che ha cessato di far parte della Commissione il deputato Renato Brunetta e che è subentrato il deputato Amedeo Laboccetta.
DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA.
C. 4565 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 29 giugno scorso, l’espressione del parere di competenza alla VI Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 5 luglioPag. 2182017. Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Alessia Rotta, per la sua relazione introduttiva.
Alessia ROTTA (PD), relatrice, segnala preliminarmente che il decreto-legge reca disposizioni estremamente tecniche, di per sé sostanzialmente estranee alle competenze della Commissione, ancorché esso è suscettibile di incidere sui livelli occupazionali nelle due banche in liquidazione e della banca cessionaria. Entrando, quindi, nel merito, precisa che, come si legge nella relazione illustrativa, il provvedimento dispone la liquidazione coatta amministrativa delle due banche al fine di consentire l’adozione di misure pubbliche a sostegno della loro ordinata fuoriuscita dal mercato nel contesto di una procedura di insolvenza e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio. Sempre la relazione illustrativa afferma che il ricorso alle ordinarie procedure di insolvenza, ai sensi dell’articolo 80 del testo unico delle legge in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, avrebbe comportato gravissimi pregiudizi per l’economia, a causa della distruzione del valore delle aziende bancarie coinvolte e delle conseguenti gravi perdite per gli operatori non professionali, creditori chirografari, che non sono protetti né preferiti, e avrebbe imposto un’improvvisa cessazione dei rapporti di affidamento creditizio per imprese e famiglie, con conseguenti forti ripercussioni negative sul tessuto produttivo e sociale e sul piano occupazionale. Per evitare tali conseguenze, l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea consente agli Stati membri di effettuare interventi pubblici ritenuti «aiuti compatibili con il mercato interno» se volti a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia nazionale, nel rispetto di precise condizioni: la riduzione al minimo dei costi della liquidazione; la limitazione delle distorsioni alla concorrenza; la previsione di misure di condivisione degli oneri a carico di azionisti e creditori subordinati; l’assenza di pregiudizio della capacità di operare sul mercato del soggetto terzo che acquisisca il compendio aziendale. Il Comitato di risoluzione unico (SRB – Single Resolution Board), l’agenzia indipendente dell’Unione europea istituita per la risoluzione delle crisi dell’Unione bancaria europea, peraltro, ha stabilito la mancanza, nel caso in questione, di tutti i requisiti necessari per procedere ad una risoluzione secondo la disciplina europea. Segnala che la Banca d’Italia, in un comunicato pubblicato nel proprio sito internet ha reso noto che il cessionario è stato individuato in Intesa Sanpaolo sulla base di una procedura giudicata dalla Commissione europea aperta, equa e trasparente, che non si configura come un aiuto di Stato nei confronti della medesima banca. Infatti, la Commissione europea ha approvato il piano di aiuti per facilitare la liquidazione delle due banche venete, notificato dall’Italia e contenuto nel provvedimento in esame. Tale piano consente la vendita di parte delle attività delle due banche a un unico acquirente, identificato di fatto, come detto, in Intesa Sanpaolo, nonché il trasferimento del relativo personale.
Segnala che, nel comunicato stampa del 26 giugno scorso, Intesa Sanpaolo, nel dare conto dell’acquisto, al prezzo simbolico di un euro, di determinate attività e passività e di rapporti giuridici facenti capo alle due banche venete, ha precisato che il suo intervento, finalizzato ad evitare i gravi riflessi sociali che sarebbero derivati dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa, permette, tra l’altro, anche di salvaguardare l’occupazione delle persone che lavorano nelle due banche.
Come risulta da un ulteriore comunicato stampa del 30 giugno scorso, Banca Intesa ha proceduto alla creazione al suo interno della nuova Direzione Regionale ex Banche Venete, articolata in due unità organizzative, cui fanno capo le strutture centrali e territoriali delle due banche, costituite complessivamente da circa 900 sportelli in Italia e 60 all’estero, inclusa la rete di filiali in Romania, con 9.960 dipendenti in Italia e 880 all’estero. Dal medesimo comunicato stampa risulta che, come concordato con le autorità europee, è prevista la razionalizzazione di circa 600 sportelli e la garanzia dell’occupazione. Infatti, la banca assicura che non ci saranno licenziamenti e le 3.900 uscite previste (a livello di Gruppo) saranno su base volontaria e beneficeranno dell’applicazione del Fondo di Solidarietà dei lavoratori bancari. Sono, inoltre, previste misure per la salvaguardia dei posti di lavoro, quali il ricorso alla mobilità territoriale e iniziative di formazione per la riqualificazione del personale.
Dei prepensionamenti programmati, circa 1.000 riguarderebbero dipendenti delle ex banche venete, in possesso del requisito richiesto di un’anzianità contributiva tale da permettere un anticipo nell’accesso al pensionamento di sette anni. La spesa relativa sarà sostenuta dal Fondo di solidarietà, che beneficerà delle risorse aggiuntive autorizzate dal decreto-legge in esame.
La disciplina, di carattere transitorio, che regola l’accesso al pensionamento nel settore bancario con requisiti più bassi rispetto a quelli stabiliti dalla normativa generale è stata, da ultimo, modificata dalla legge di bilancio 2017. Essa, per agevolare il prepensionamento dei bancari in esubero coinvolti in piani di ristrutturazione e riqualificazione aziendale, ai commi da 234 a 237 dell’articolo 1 ha esteso fino al 2019 la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore bancario, che maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento anticipato o di vecchiaia nei successivi sette anni – anziché cinque anni, come previsto dalle disposizioni relative ai fondi bilaterali – di accedere al pensionamento, percependo, fino alla maturazione dei requisiti pensionistici ordinari, l’assegno straordinario di solidarietà, a carico del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito. La norma prevede nei confronti dei medesimi lavoratori, inoltre, la possibilità per il medesimo Fondo di solidarietà, previo versamento della relativa provvista finanziaria da parte del datore di lavoro, di versare anche la contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili, precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà.
Le disposizioni attuative di tale disciplina sono state adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 98998 del 3 aprile 2017.
Venendo, quindi, al contenuto del decreto oggetto di conversione, rileva preliminarmente che esso consta di dieci articoli e che l’articolo 1, definendo il campo di applicazione, dispone l’avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA prevedendo che le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime siano conformi alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Segnala, in particolare, che al comma 3 si prevede la presentazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze di una relazione alla Commissione europea che, con cadenza annuale e sino al termine della procedura, contenga le informazioni dettagliate riguardanti gli interventi dello Stato effettuati ai sensi del presente decreto.
Sulla base dell’articolo 2, il Ministro dell’economia e delle finanze dispone con propri decreti, adottati su proposta della Banca d’Italia, la liquidazione coatta amministrativa delle due banche; la continuazione, ove necessario, dell’esercizio dell’impresa o di determinati rami di attività per il tempo necessario ad attuare le cessioni; la cessione delle banche da parte dei commissari liquidatori in conformità all’offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi del successivo articolo 3; gli ulteriori interventi a sostegno della cessione, indicati dall’articolo 4.
Osserva che l’articolo 3, al comma 1, consente ai commissari liquidatori di cedere le banche poste in liquidazione, o parti di essa, a un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria, ad esclusione di determinati debiti e passività puntualmente individuati. Sulla base del comma 2, che prevede norme speciali perPag. 220assicurare l’immediata efficacia della cessione nei confronti dei terzi nonché norme in relazione ai beni immobili oggetto della cessione, il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione, come delineato dal comma 1, e non è obbligato solidalmente con il cedente al pagamento della sanzione pecuniaria dovuta nel caso di cessione dell’azienda nella cui attività è stato commesso un reato. Si prevede in particolare che non si applichino i termini previsti dall’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 per le comunicazioni relative ai trasferimenti d’azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori. Il comma 3 dispone l’individuazione del cessionario, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell’ambito di una trattativa, anche se svolta prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell’offerta di acquisto più conveniente. Le spese per la procedura selettiva sono a carico del soggetto in liquidazione e possono essere anticipate dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Passa, quindi, all’articolo 4, che autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad adottare misure di aiuto anche in deroga alle norme di contabilità di Stato. In particolare, il comma 1 dettaglia gli interventi che saranno adottati con specifico decreto ministeriale: garanzia dello Stato sull’adempimento degli obblighi del soggetto in liquidazione, fino ad un massimo complessivo di 10,3 miliardi di euro; supporto finanziario al cessionario, per un importo massimo di 3,5 miliardi di euro; ulteriore garanzia sull’adempimento degli obblighi del soggetto in liquidazione per un importo massimo di 491 milioni di euro; risorse a sostegno delle misure di ristrutturazione aziendale adottate dal cessionario, per un importo massimo di 1,285 miliardi di euro. Segnala che il comma 4 dispone l’effettuazione di una due diligence da parte di un collegio di esperti, composto da tre componenti, per la determinazione dell’effettivo valore del compendio ceduto nonché per l’individuazione delle attività e delle passività da retrocedere.
Rileva che l’articolo 5 disciplina la cessione alla Società per la Gestione di Attività S.p.A. (SGA), da parte dei commissari liquidatori, dei crediti deteriorati e di altri attivi non ceduti o retrocessi. Il corrispettivo della cessione è rappresentato da un credito della liquidazione nei confronti della società, pari al valore di iscrizione contabile dei beni e dei rapporti giuridici ceduti nel bilancio della SGA. Tale Società amministra i crediti e gli altri beni e rapporti giuridici acquistati con l’obiettivo di massimizzarne il valore, anche in deroga alle disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l’adeguatezza patrimoniale, di cui all’articolo 108 del Testo unico bancario.
Osserva che l’articolo 6 disciplina le misure di ristoro a favore degli investitori, persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori mortis causa, che, al momento dell’avvio della procedura concorsuale, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche venete, sottoscritti o acquistati entro il 12 giugno 2014. Sulla base della norma, tali soggetti possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà, istituito dalla legge di stabilità 2016, con riferimento a coloro che avevano investito in strumenti finanziari subordinati delle istituzioni bancarie poste in risoluzione alla fine di novembre 2015. La norma dispone, infine, che l’istanza per l’erogazione diretta dell’indennizzo forfetario a valere sul Fondo di solidarietà deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2017.
Il successivo articolo 7 reca la disciplina fiscale da applicare alle cessioni disposte dall’articolo 3, con riferimento ai crediti di imposta convertiti (DTA), all’IVA, all’IRES e all’IRAP. In particolare, si dispone che le cessioni di azienda determinano anche la cessione delle DTA e che, essendo da considerarsi alla stregua di cessione di rami di azienda, sono escluse dall’IVA. Invece, gli atti aventi ad oggettoPag. 221le cessioni, nonché le retrocessioni e le restituzioni sono soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Le eventuali plusvalenze sono inoltre esenti ai fini IRES e IRAP, mentre i contributi erogati dal Ministero dell’economia e delle finanze al cessionario non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e al valore della produzione netta ai fini IRAP. Infine, le spese sostenute dal cessionario nell’ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sono deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini IRAP.
Segnala che, sulla base dell’articolo 8, il Ministro dell’economia e delle finanze può adottare misure di attuazione del decreto in esame con uno o più decreti di natura non regolamentare e che l’articolo 9 reca le disposizioni finanziarie. Più in particolare, il comma 1 dispone che le misure del decreto sono adottate nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 237 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2017. Rileva che, alla luce di tale disposizione, l’intervento disposto dal decreto-legge in esame rimane inquadrato nella cornice delle risoluzioni parlamentari di approvazione della Relazione al Parlamento presentata il 21 dicembre 2016, come specificato anche dalla relazione tecnica, e ricorda che il Fondo istituito dal decreto-legge n. 237 del 2016 ha una dotazione pari a 20 miliardi di euro nel 2017. Sempre dalla relazione tecnica risulta che, nel caso di concessione di garanzie, l’assorbimento delle disponibilità del Fondo corrisponde al fair value stimato e non all’ammontare delle poste finanziarie oggetto delle garanzie e che, pertanto, il Fondo presenta la necessaria capienza.
Sulla base del comma 2, alla compensazione degli eventuali effetti finanziari derivanti dalla due diligence si provvede nel limite massimo di 300 milioni di euro per il 2018, a valere sul Fondo per le esigenze finanziarie indifferibili. Il comma 3, infine, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le necessarie variazioni di bilancio e a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.
Fa presente, infine, che l’articolo 10, infine, dispone l’entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.
La seduta termina alle 14.25.


























