MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2026
373ª Seduta (2ª antimeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle 12,45.
IN SEDE CONSULTIVA
(566) ROMEO e altri. – Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dei corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (Basic Life Support – early Defibrillation – BLSD) nonché della manovra di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado
(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l’esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.
Il relatore SATTA (FdI) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).
Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, la senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) segnala la possibilità di migliorare il testo in esame ampliando le forme di coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, richiamando la rilevanza del tema oggetto del provvedimento.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere è infine posto in votazione.
La Commissione approva.
(1735) Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella prima seduta antimeridiana di oggi.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az), intervenendo in discussione generale, considera apprezzabile il disegno di legge in esame in quanto teso a valorizzare la responsabilità genitoriale riguardo ai percorsi di educazione sessuale e affettiva erogati dalla scuola, in una prospettiva di confronto costruttivo tra i soggetti coinvolti. Reputa che tale attività educativa sia particolarmente importante sul piano della prevenzione dei rischi riguardanti le malattie sessualmente trasmissibili e possa avere un ruolo essenziale relativamente alla consapevolezza della popolazione scolastica femminile circa lo sviluppo corporeo e l’evoluzione delle capacità riproduttive nel corso della vita.
Il presidente ZAFFINI (FdI) osserva che la proposta legislativa in esame non deriva da alcuna contrarietà pregiudiziale nei confronti dell’attivazione di percorsi di insegnamento ad hoc da parte delle scuole: il disegno di legge richiama piuttosto l’esigenza di un affiancamento da parte delle famiglie, posto che la loro responsabilità educativa non può non riguardare anche le questioni della sessualità e dell’affettività. Evidenzia che la finalità fondamentale del provvedimento consiste proprio nel perseguimento di una proficua interazione, in materia, tra scuola e famiglia. Segnala che un problema correlato e meritevole di attenzione è quello della necessaria tutela dei minori nei confronti delle insidie provenienti dai social media.
La discussione generale è dichiarata chiusa.
Ha la parola per la replica la relatrice LEONARDI (FdI), la quale osserva che al disegno di legge in esame non è attribuibile alcuna finalità censoria: la proposta è mirata al coinvolgimento delle famiglie ai fini di un impegno educativo comune, con la particolare finalità di favorire l’instaurarsi di un rapporto di fiducia tra i soggetti coinvolti.
In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole.
Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è messa infine in votazione.
La Commissione approva.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario (n. 370)
(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente ZAFFINI rende noto che, interpellato per le vie brevi, il Governo ha assicurato la propria disponibilità ad attendere l’espressione del parere sullo schema di decreto in esame fino al termine della prossima settimana.
La Commissione prende atto.
Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (n. 364)
(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio.
Il presidente ZAFFINI riepiloga brevemente l’andamento dell’esame, specificando che non è stata ancora sciolta la riserva posta in sede di assegnazione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il presidente ZAFFINI avverte che la seduta già convocata alle ore 8,45 di domani, giovedì 29 gennaio, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 13,05.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 566
La 10a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,considerato che il provvedimento è volto all’introduzione dei corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (Basic Life Support – early Defibrillation – BLSD) nonché della manovra di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;
rilevato che lo svolgimento dei corsi in argomento è affidato a medici, infermieri o soccorritori che hanno frequentato i relativi corsi professionali, nonché a organi e volontari della protezione civile iscritti nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni.
Si valuti l’opportunità di:
– ampliare l’ambito applicativo del provvedimento, prevedendo che i corsi suddetti siano svolti, nelle forme opportune, anche nelle scuole dell’infanzia e del ciclo primario e nelle università;
– assicurare il maggiore supporto possibile allo svolgimento dei corsi, anche prevedendo una interazione tra scuole, presìdi di sanita territoriale e medici di medicina generale.
MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2026
372ª Seduta (1ª antimeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle 9,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(566) ROMEO e altri. – Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dei corsi di primo soccorso di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione (Basic Life Support – early Defibrillation – BLSD) nonché della manovra di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente ZAFFINI (FdI), relatore facente funzione, osserva innanzitutto che l’articolo 1 del disegno di legge in esame finalizza l’attivazione dei corsi introdotti dal provvedimento al potenziamento dei percorsi di formazione sociale e civica.
L’articolo 2 novella l’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, che definisce gli obiettivi di apprendimento dell’insegnamento dell’educazione civica. In particolare, tra le tematiche di riferimento in materia, è introdotta la formazione di base in materia di primo soccorso attraverso l’attivazione di corsi di supporto alle funzioni vitali di base e defibrillazione e di corsi per la conoscenza della manovra di Heimlich.
La novella, inoltre, pone in relazione l’attivazione dei suddetti corsicon il raggiungimento delle finalità dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, intesa a promuovere, tra l’altro, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva e solidale.
L’articolo 3 modifica l’articolo 7 della legge n. 92 del 2019 al fine di integrare il rafforzamento della collaborazione tra scuola e famiglia con la previsione di attività formative rivolte alle famiglie, che forniscano strumenti diretti ad acquisire le conoscenze base delle manovre di primo soccorso di defibrillazione e di Heimlich.
L’articolo 4 affida a un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro della salute, la definizione dei programmi dei corsi di primo soccorso, stabilendo che essiassicurino la trattazione delle manovre da praticare al fine di salvare la vita di una persona colpita da arresto cardiaco, nonché al fine di rimuovere un’ostruzione delle vie aeree.
L’articolo 5 demanda a un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro della salute, la definizione dei criteri per l’individuazione del personale preposto a tenere i suddetti corsi.
L’articolo 6, tra l’altro, demanda a un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito l’individuazione delle modalità di monitoraggio dei risultati derivanti dall’attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame.
Infine, l’articolo 7, al fine di assicurare l’attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame, autorizza la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023. Prevede, inoltre, che le modalità di ripartizione delle risorse stanziate siano definite con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni.
Intervenendo in discussione generale, il senatore MAZZELLA (M5S) giudica il disegno di legge in titolo largamente condivisibile, in considerazione dell’elevata utilità delle tecniche oggetto dei corsi.
Suggerisce incidentalmente di porre particolare attenzione anche ai disegni di legge riguardanti la prevenzione delle patologie cardiache, con particolare riguardo alle specificità dell’età adolescenziale.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) valuta favorevolmente le finalità del provvedimento, il cui esame non può tuttavia prescindere da una riflessione sul carico che iniziative di tale genere comportano per la scuola. Ciò particolarmente in riferimento all’individuazione delle figure professionali cui affidare gli incarichi di insegnamento.
Il senatore ZULLO (FdI) esprime apprezzamento nei confronti dei contenuti del disegno di legge in titolo. Rileva in particolare l’opportunità di coinvolgere la scuola nella trasmissione di contenuti già resi disponibili nei luoghi di lavoro. Fa notare che l’ambito di applicazione del disegno di legge dovrebbe essere esteso alla scuola primaria e all’università.
La senatrice CASTELLONE (M5S) osserva che l’intervento legislativo in esame sollecita una riflessione sulle migliori modalità di interazione tra la scuola e le strutture preposte alla sanità territoriale, allo scopo di un potenziamento complessivo delle capacità di prevenzione, anche con riguardo ai temi della salute mentale e delle dipendenze.
La senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) si associa ai giudizi positivi precedentemente espressi. Ricorda peraltro uno specifico ordine del giorno, approvato dalla 7a Commissione, concernente il potenziamento delle attività di prevenzione e di educazione sanitaria rivolte al mondo della scuola.
Nello specifico, trova che il disegno di legge in esame sia di particolare utilità in quanto riferito a una fascia di età notevolmente ricettiva, e coerente con l’irrinunciabile principio della sinergia tra la scuola e il complesso delle istituzioni, in primo luogo regionali, in materia di prevenzione, formazione e supporto del personale scolastico.
Il presidente ZAFFINI dichiara chiusa la discussione generale.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(1735) Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
La senatrice CASTELLONE (M5S) fa presente la contrarietà del proprio Gruppo rispetto al disegno di legge in esame, richiamando particolarmente le lacune frequentemente riscontrabili negli ambienti familiari sul piano dell’educazione affettiva. Questa dovrebbe essere, a suo avviso, affidata a personale provvisto di competenze adeguate a dotare le fasce più giovani della popolazione di strumenti di discernimento rispetto a dinamiche distorte eventualmente riscontrabili nelle famiglie stesse.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) ritiene che l’impostazione del provvedimento contraddica il principio dell’autonomia scolastica, basandosi piuttosto su un principio di centralizzazione che investe l’ambito etico. Osserva che l’intervento delle famiglie, così come configurato, si pone in contrasto con la necessaria programmazione complessiva attribuita alle istituzioni scolastiche, le quali sono legittimate all’individuazione delle priorità riguardo ai percorsi di apprendimento, anche in considerazione della necessità di porre rimedio a eventuali sovraccarichi di impegno richiesti agli insegnanti.
Soggiunge che, essendo basato su finalità fondamentalmente censorie, il disegno di legge impedisce di fornire ai giovani mezzi di prevenzione del disagio, delle difficoltà relazionali e dei comportamenti violenti, nonché di conoscenza in materia di salute riproduttiva, tenuto conto delle possibili insufficienze dei modelli forniti dalle famiglie.
La senatrice LORENZIN (PD-IDP) richiama l’attenzione sulla centralità dell’apporto della scuola, fin dall’infanzia, in ordine all’educazione alle emozioni e all’affettività. Ritiene che la precocità dell’intervento delle istituzioni scolastiche sia ineludibile, in particolare a causa della facilità di accesso alla rete, anche in riferimento a contenuti pornografici. Aggiunge che il bisogno urgente di permettere ai più giovani di rapportarsi in modo consapevole con ambiti di particolare delicatezza riguarda inoltre le questioni delle malattie sessualmente trasmissibili e della salute riproduttiva.
Ai fini della valutazione del disegno di legge in esame, il senatore MAGNI (Misto-AVS) suggerisce di tenere conto della radicata tendenza ad attribuire responsabilità alla scuola in merito a specifiche lacune nei processi educativi. Inoltre, reputa che la questione del consenso informato sia problematica nell’attuale società multietnica, in ragione delle diversità culturali e valoriali caratterizzanti le famiglie, mentre l’educazione affettiva può essere efficace soprattutto se rivolta a soggetti maggiormente ricettivi a causa della giovane età. Sottolinea che il disegno di legge in esame comporta un complessivo arretramento del sistema educativo.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) osserva che è necessario l’accompagnamento dei più giovani sul piano dell’educazione affettiva, la quale va configurata ormai come un diritto sociale. Invita a tenere presente che la scuola costituisce la sede idonea a integrare le carenze riscontrabili nelle famiglie sul piano educativo, tenendo conto dell’esigenza di adeguare i processi formativi con riguardo alle relazioni interpersonali a fronte dei modelli distorti spesso veicolati da internet.
Il senatore ZULLO (FdI) giudica favorevolmente il disegno di legge in esame, osservando che esso è basato sul principio dell’integrazione e della collaborazione tra la famiglia e la scuola, peraltro in coerenza con l’ordinamento scolastico, che ormai da molto tempo prevede organi collegiali comprendenti i rappresentanti delle famiglie. Rimarca che l’importanza dell’educazione affettiva nella scuola non è negata dal provvedimento, che piuttosto interviene sulla questione del necessario coordinamento fra le diverse agenzie educative, nel pieno riconoscimento dei rispettivi ruoli.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
ANTICIPAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA
Il PRESIDENTE avverte che, in relazione al prevedibile andamento dei lavori dell’Assemblea, l’odierna seduta pomeridiana avrà inizio alle ore 12,30.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,55.
MARTEDÌ 27 GENNAIO 2026
371ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle 15,25.
IN SEDE REDIGENTE
(1730) Deputato DI GIUSEPPE e altri. – Modifica all’articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, residenti in Paesi che non appartengono all’Unione europea e non aderiscono all’Associazione europea di libero scambio, approvato dalla Camera dei deputati
(1187) BORGHESE. – Modifica della legge 23 dicembre 1978, n. 833, volta a garantire l’assistenza sanitaria ai pensionati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE)
(Discussione congiunta e rinvio)
La relatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) introduce l’esame del disegno di legge n. 1730, che modifica la disciplina dei servizi di assistenza sanitaria assicurati nel territorio nazionale ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) e residenti in Paesi che non appartengono all’Unione europea e che non aderiscono all’Associazione europea di libero scambio (EFTA).
L’articolo 1, comma 1, specifica che l’iscrizione è eseguita presso l’azienda sanitaria locale competente in relazione al luogo in cui il soggetto in genere dimora o presso quella competente in relazione al domicilio di soggiorno. Il successivo comma 3 reca una novella di coordinamento.
Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 1 e dell’articolo 2, comma 1, il rilascio e il rinnovo annuo della tessera sanitaria nazionale sono necessari, per i soggetti in esame, per l’accesso alle prestazioni a carico del SSN e sono subordinati al versamento di un contributo annuo. Un contributo annuo, fissato in 2.000 euro; l’importo può essere rideterminato annualmente con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,in relazione alle risultanze dell’attività di monitoraggio degli effetti derivanti dalla nuova disciplina in esame nonché in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente. La tessera è valida per periodi annuali continuativi decorrenti dalla data di rilascio.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, il versamento del contributo annuo consente l’accesso al SSN anche ai cittadini italiani minorenni di cui il soggetto iscritto al SSN in base al medesimo contributo sia genitore o tutore legale.
Il successivo comma 3 specifica che il mancato versamento del contributo comporta la sospensione dell’utente dall’accesso alle prestazioni del SSN e che, in assenza del suddetto versamento, non possono essere erogate a carico del SSN prestazioni sanitarie programmabili e non urgenti. Nel suddetto caso di sospensione, il rinnovo della tessera sanitaria nazionale è subordinato al versamento del contributo riferito al periodo annuale in corso nonché dei contributi dovuti per il periodo di sospensione, maggiorati degli interessi legali (comma 4).
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 2, il contributo in esame è corrisposto mediante strumenti di pagamento elettronico e affluisce direttamente al bilancio della regione o provincia autonoma nel cui territorio rientra l’azienda sanitaria locale interessata dall’iscrizione.
L’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il comma 1 dell’articolo 4 prevede che il presente atto legislativo entri in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il comma 2 dello stesso articolo demanda a un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità attuative relative all’accesso alle prestazioni del SSN per i cittadini italiani regolarmente iscritti all’AIRE, residenti in Paesi che non appartengono all’Unione europea e che non aderiscono all’EFTA, al procedimento amministrativo correlato e all’attività di monitoraggio degli effetti derivanti dalla disciplina in oggetto.
Il disegno di legge n. 1187 prevede, per i cittadini italiani titolari di trattamento pensionistico e iscritti all’AIRE, l’accesso alle prestazioni sanitarie garantite dal Servizio sanitario nazionale, secondo i medesimi termini previsti per la generalità degli assistiti. L’estensione è prevista a titolo gratuito. Si demanda a un regolamento ministeriale la definizione sia delle modalità operativeper l’erogazione delle prestazioni sanitarie ai soggetti in esame sia di meccanismi di rimborso per le spese sanitarie sostenute all’estero.
Il presidente ZAFFINI, concorde la relatrice, propone l’adozione del disegno di legge n. 1730 quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta.
Non essendoci obiezioni, così resta stabilito.
Si apre la discussione generale.
Il senatore MAZZELLA (M5S) critica la previsione del contributo di cui al disegno di legge n. 1730 a carico dei cittadini italiani residenti all’estero, peraltro in assenza di modulazioni in relazione alla situazione economica del cittadino e all’effettivo ricorso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Il provvedimento contraddice pertanto il principio universalistico alla base del sistema sanitario pubblico, risultando discriminatorio nei confronti dei residenti all’esterno dell’Unione europea.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario (n. 370)
(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) pone la questione dell’eccessiva ristrettezza del tempo a disposizione della Commissione per completare in modo adeguato l’esame del provvedimento in titolo, in considerazione del termine per l’espressione del parere, posto al 2 febbraio.
Il senatore MAZZELLA (M5S) segnala l’opportunità dell’aggiornamento delle previsioni sui LEA riguardo le malattie rare.
Il presidente ZAFFINI si riserva di verificare la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione anche oltre la scadenza del termine.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1735) Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice LEONARDI (FdI) rileva in primo luogo chel’articolo 1, comma 1, dispone che le istituzioni scolastiche siano tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o, se maggiorenni, degli studenti, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all’ambito della sessualità. A tal fine, sono tenute a mettere a disposizione, per opportuna visione, il materiale didattico che intendono utilizzare per le attività medesime.
Ai sensi del successivo comma 2, la partecipazione alle attività extracurricolari eventualmente previste dal Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) che riguardino i richiamati temi richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o, se maggiorenni, degli studenti. Anche in tal caso, il consenso è subordinato alla previa visione del materiale didattico che si intende utilizzare per le attività medesime.
Si specifica altresì che il consenso deve essere richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per lo svolgimento delle summenzionate attività.
La richiesta di consenso deve dare conto delle finalità, degli obiettivi educativi e formativi, dei contenuti, degli argomenti, dei temi e delle modalità di svolgimento delle attività, oltre che dell’eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti. In caso di mancata adesione a tali attività, gli studenti si astengono dalla frequenza delle stesse.
L’articolo 1 dispone inoltre, al comma 3, che la partecipazione alle attività relative all’ampliamento dell’offerta formativa eventualmente previste dal PTOF che riguardino temi attinenti all’ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o, se maggiorenni, degli studenti, secondo le richiamate modalità di cui al precedente comma.
La disposizione stabilisce, a differenza di quanto previsto per le attività extracurriculari, che l’istituzione scolastica è tenuta a garantire agli studenti che non aderiscono a tali attività, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, comunque comprese nel PTOF. Contestualmente, si prevede che l’istituzione scolastica comunichi ai genitori, ovvero agli studenti se maggiorenni, la natura delle attività formative alternative.
Ai sensi del successivo comma 4, durante lo svolgimento delle attività extracurricolari e di quelle relative all’ampliamento dell’offerta formativa che coinvolgono alunni o studenti di minore età è garantita la presenza di un docente.
Il comma 5 dell’articolo in esame vieta lo svolgimento di attività didattiche e progettuali nonché di ogni altra eventuale attività avente ad oggetto temi attinenti all’ambito della sessualità nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.
L’articolo 2 reca disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche, prevedendo innanzitutto che tale coinvolgimento sia subordinato alla deliberazione del collegio dei docenti e all’approvazione del consiglio di istituto. L’articolo stabilisce inoltre che, ai fini della selezione dei soggetti esterni, il collegio dei docenti definisce i criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell’intervento, nonché della coerenza con la finalità educativa e dell’adeguatezza al livello di maturazione e all’età degli studenti.
L’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il presidente ZAFFINI segnala che il termine per la presentazione degli emendamenti posto dalla Commissione di merito risulta già scaduto.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) considera il disegno di legge in esame comunque meritevole di un dibattito sufficientemente approfondito, in considerazione della rilevanza di argomenti quali i rapporti interpersonali e la prevenzione delle condotte violente.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,50.
MARTEDÌ 27 GENNAIO 2026
20ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione e il merito Paola Frassinetti.
La seduta inizia alle ore 16,25.
IN SEDE REDIGENTE
(236) Carmela BUCALO e altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l’introduzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico
(793) Cecilia D’ELIA e altri. – Istituzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità
(1141) MARTI. – Modifiche all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica
(Seguito e conclusione della discussione congiunta)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 ottobre 2025.
Il presidente ZAFFINI rammenta che sugli emendamenti al testo unificato dei disegni di legge in titolo già approvati dalle Commissioni riunite la 1a Commissione ha espresso parere non ostativo. Informa quindi che sui medesimi la 5a commissione ha espresso parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.54 (testo 2) e identici, mentre il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.
I relatori OCCHIUTO (FI-BP-PPE) e RUSSO (FdI) presentano quindi l’emendamento 1.54 (testo 2) e identici/5a Commissione (pubblicato in allegato).
Sull’emendamento presentato dai relatori ai fini dell’adeguamento alla condizione di cui al parere della Commissione bilancio esprime parere favorevole la rappresentante del GOVERNO.
L’emendamento 1.54 (testo 2) e identici/5a Commissione è posto in votazione.
Le Commissioni riunite approvano.
È presentata dai relatori la proposta di coordinamento Coord.1 (pubblicata in allegato), sulla quale è favorevole il parere del GOVERNO.
Posta in votazione, la proposta Coord.1 risulta approvata.
Il presidente ZAFFINI pone in votazione il conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente all’Assemblea sul testo formulato dalle Commissioni riunite, composto da un unico articolo, con autorizzazione alla richiesta di svolgimento della relazione orale e all’introduzione delle ulteriori modifiche formali e di coordinamento eventualmente necessarie.
Le Commissioni riunite approvano.
La seduta termina alle ore 16,30.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
1.54 (testo 2) e identici/5a Commissione
I Relatori
All’emendamento sostituire le parole: «Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso “4-quater”, con il seguente: “4-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito l’ambito di attività del profilo, le relative funzioni, il corrispondente fabbisogno di assistenza e il relativo ordinamento didattico.”» con le seguenti: «Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «4-quater», con il seguente: “4-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito l’ambito di attività del profilo, le relative funzioni e il relativo ordinamento didattico.”».
Coord.1
I Relatori
All’articolo 1:
al comma 1, lettera a), al terzo periodo del comma 4 richiamato, dopo le parole: «del comparto» inserire le seguenti: «Funzioni locali»;
al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «di assunzione» con le seguenti: «nelle assunzioni da parte dell’ente interessato dai suddetti contratti,».
Riunione n. 1
MARTEDÌ 27 GENNAIO 2026
Presidenza della Presidente della 3ª Commissione
indi del Presidente della 10ª Commissione
Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,20
AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DEL SINDACATO ITALIANO MILITARI – MARINA, DEL SINDACATO ITALIANO MILITARI – CARABINIERI, DELL’UNIONE SINDACALE ITALIANA CARABINIERI (USIC) E DELL’UNIONE SINDACALE MILITARE INTERFORZE ASSOCIATI (USMIA) SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 366 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ORDINATIVA DELLA SANITA’ MILITARE)



























