La Cassazione restringe ancora il campo della NASpI e lo fa con una decisione destinata ad avere conseguenze molto pesanti nella vita dei lavoratori trasferiti lontano dalla propria residenza. Con l’ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026, la Suprema Corte afferma infatti che con l’attuale quadro normativo il trasferimento a centinaia di chilometri di distanza non basta, da solo, a giustificare le dimissioni con diritto all’indennità di disoccupazione.
Il caso nasce da una vicenda tutt’altro che eccezionale nel mercato del lavoro contemporaneo: un lavoratore trasferito da Genova a Catania decide di dimettersi e chiede la NASpI. La Corte d’Appello di Genova gli aveva dato ragione, ritenendo che una distanza così enorme rendesse di fatto impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro e integrasse quindi una giusta causa di dimissioni.
La Cassazione, però, ribalta completamente l’impostazione. Secondo i giudici di legittimità, il problema non è quanto sia lontana la nuova sede di lavoro, quanto piuttosto se il datore abbia violato la legge nel disporre il trasferimento. In sostanza, la Corte dice che il lavoratore non può limitarsi a dimostrare che il trasferimento è pesantissimo, costoso o incompatibile con la propria vita familiare. Deve invece provare che quel trasferimento era illegittimo, cioè privo delle “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” richieste dall’articolo 2103 del codice civile.
È questo il passaggio decisivo della sentenza. La NASpI, ricorda la Corte, spetta solo nei casi di perdita involontaria dell’occupazione e anche le dimissioni per giusta causa devono essere ricondotte a un comportamento datoriale grave, tale da impedire la prosecuzione del rapporto ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile. Per la Cassazione, dunque, non è sufficiente che il lavoratore si trovi nell’impossibilità pratica di trasferire la propria esistenza dall’altra parte d’Italia. Occorre un vero e proprio inadempimento del datore di lavoro.
Ed è qui che la decisione mostra tutta la sua durezza sociale. Perché nel ragionamento della Suprema Corte il tema concreto della vita delle persone finisce sostanzialmente sullo sfondo. Un trasferimento da Genova a Catania viene trattato quasi esclusivamente come un problema di legittimità formale dell’atto datoriale, mentre spariscono le condizioni materiali del lavoratore: i figli, la famiglia, l’assistenza ai genitori anziani, il costo di una doppia abitazione, l’impossibilità economica di ricominciare altrove, il radicamento territoriale costruito in anni di vita.
La Corte arriva così a sostenere che nell’attuale quadro normativo dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n.22/2015 la “notevole distanza” non è sufficiente, da sola, a fondare la giusta causa di dimissioni. Una interpretazione che rischia di produrre effetti molto pesanti nei luoghi di lavoro. Perché se il trasferimento geografico estremo non basta più a garantire la NASpI, il rischio concreto è che il trasferimento diventi uno strumento sempre più utilizzato per spingere indirettamente alle dimissioni lavoratori scomodi, eccedentari o semplicemente troppo costosi.
Il punto politico e sindacale della vicenda è esattamente questo. La Cassazione sceglie una lettura rigidamente contrattuale della disoccupazione involontaria. Se il rapporto di lavoro potrebbe teoricamente proseguire, allora le dimissioni vengono considerate una scelta del lavoratore, anche quando quella prosecuzione comporterebbe lo stravolgimento totale della vita personale e familiare.
Si tratta di una visione che rischia di allargare ulteriormente la distanza tra diritto formale e realtà sociale del lavoro. Del resto, sostenere che un dipendente possa “liberamente” scegliere di trasferirsi a oltre mille chilometri di distanza significa ignorare le condizioni economiche reali in cui vivono oggi moltissimi lavoratori. In numerosi casi il trasferimento non è una scelta praticabile ma una forma di espulsione mascherata.
La stessa Cassazione, peraltro, insiste sulla necessità di accertare l’inadempimento datoriale e richiama la giurisprudenza secondo cui il diritto alla disoccupazione viene meno quando il lavoratore abbandona spontaneamente il posto pur avendo la possibilità di continuare il rapporto. Ma è proprio qui che emerge la frattura tra il piano giuridico astratto e quello concreto: una possibilità teorica di prosecuzione del rapporto non coincide necessariamente con una possibilità reale e sostenibile.
Da oggi, nei casi di trasferimento seguiti da dimissioni, non basterà più evidenziare l’enormità della distanza o il sacrificio imposto al lavoratore. Diventerà essenziale costruire immediatamente una contestazione dettagliata dell’illegittimità del trasferimento, raccogliendo elementi sulle reali esigenze organizzative dell’azienda, sulle eventuali discriminazioni, sulle sproporzioni della misura e sull’uso strumentale del potere datoriale.
La partita si sposta dunque tutta sull’articolo 2103 del codice civile. E questo significa che il terreno decisivo sarà quello della prova. Prova che, nella pratica, il lavoratore spesso fatica ad acquisire perché le ragioni organizzative sono nella disponibilità esclusiva dell’impresa.
Dietro il linguaggio tecnico della sentenza resta allora una domanda molto semplice: fino a che punto si può parlare di dimissioni “volontarie” quando l’alternativa è trasferire la propria vita a mille chilometri di distanza? La Cassazione sceglie una risposta rigorosa e restrittiva. Ma è una risposta che rischia di lasciare senza tutela proprio quei lavoratori che subiscono le forme più aggressive di mobilità.
Biagio Cartillone


























