Una controversia apparentemente contabile può nascondere una questione giuridica di rilievo generale. È quanto accade nella vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22187 del 28 giugno 2026.
Il lavoratore aveva ottenuto una sentenza favorevole contro il licenziamento: reintegrazione nel posto di lavoro e condanna del datore al pagamento di dodici mensilità, pari a euro 37.462,10. Nella fase esecutiva, però, la società non versava l’intero importo, ma la minor somma di euro 14.326,88. La differenza veniva trattenuta perché, al momento del licenziamento, il lavoratore aveva già ricevuto l’indennità sostitutiva del preavviso.
Secondo il datore, una volta ordinata la reintegrazione, quella indennità non era più dovuta. Il lavoratore, invece, riteneva illegittima la compensazione e notificava precetto per ottenere la differenza. La società proponeva opposizione.
Il Tribunale e la Corte d’Appello di Perugia davano ragione al lavoratore. Secondo i giudici di merito, il credito restitutorio relativo al preavviso avrebbe dovuto essere fatto valere nel giudizio di impugnazione del licenziamento. Non essendo stato dedotto in quella sede, non poteva più essere opposto nella fase esecutiva.
La Cassazione ribalta questa impostazione.
Il punto da cui parte la Corte è la funzione dell’indennità sostitutiva del preavviso. Essa presuppone la cessazione del rapporto di lavoro. Serve a compensare economicamente il mancato svolgimento del periodo di preavviso quando il rapporto si interrompe.
La reintegrazione opera in senso opposto. Non prende atto della cessazione definitiva del rapporto, ma ne ricostituisce la continuità giuridica. Se il licenziamento viene annullato e il lavoratore viene reintegrato, viene meno il presupposto dell’indennità di preavviso.
Da qui il principio: preavviso e reintegra sono istituti incompatibili. Il primo presuppone che il rapporto sia cessato; la seconda comporta che il rapporto venga ripristinato.
Ne consegue che l’indennità sostitutiva del preavviso, pur legittimamente pagata al momento del licenziamento, diventa non più dovuta dopo la pronuncia reintegratoria. Il datore matura quindi un credito alla restituzione.
Il passaggio più interessante riguarda il momento in cui questo credito nasce. Per la Cassazione non nasce quando il preavviso viene pagato, ma solo quando interviene la sentenza che annulla il licenziamento e ordina la reintegrazione. Prima di quel momento, infatti, il pagamento aveva una causa: la formale cessazione del rapporto. È la reintegra a far venir meno quella causa.
Il credito restitutorio è quindi un fatto sopravvenuto rispetto al titolo giudiziale. Per questo può essere opposto in sede esecutiva.
La regola processuale applicata è lineare: la compensazione può essere fatta valere contro un titolo esecutivo giudiziale se il controcredito è sorto dopo la formazione del titolo. Se invece era già sorto prima, resta precluso dal giudicato e doveva essere dedotto nel giudizio di cognizione.
Nel caso esaminato, il credito del datore era sopravvenuto, perché dipendeva proprio dalla reintegrazione. La Corte d’Appello ha dunque errato nel ritenere che dovesse essere fatto valere nel precedente giudizio di impugnazione del licenziamento.
La Cassazione cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia per un nuovo esame.
La decisione è utile perché chiarisce un punto pratico frequente. Quando, all’atto del licenziamento, il datore paga l’indennità sostitutiva del preavviso e successivamente interviene la reintegra, quella somma non può restare definitivamente acquisita dal lavoratore. Non si tratta di ridurre la tutela conseguente al licenziamento illegittimo, ma di evitare il cumulo tra due istituti fondati su presupposti opposti.
Il preavviso guarda alla cessazione del rapporto. La reintegra alla sua ricostituzione. Se il rapporto viene ripristinato, l’indennità corrisposta per la sua cessazione perde giustificazione.
Per le imprese, la pronuncia consente di far valere il credito restitutorio anche nella fase esecutiva, quando esso sia sorto per effetto della reintegrazione. Per i lavoratori, chiarisce che il titolo giudiziale favorevole non impedisce di considerare gli effetti sopravvenuti prodotti dalla stessa sentenza.
Il principio finale è semplice: il lavoratore reintegrato non può cumulare la ricostituzione del rapporto con l’indennità che presupponeva la sua definitiva cessazione.
Biagio Cartillone


























