MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2026
457ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA
(2028) Disposizioni per il rafforzamento e l’adeguamento della capacità di difesa nazionale
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 14 ottobre.
In mancanza di ulteriori richieste di intervento il presidente ZAFFINI dichiara chiusa la discussione generale.
La relatrice MANCINI (FdI) presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.
Per dichiarazione di voto interviene il senatore MAZZELLA (M5S), che preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo.
Analogamente, il senatore MAGNI (Misto-AVS) dichiara il voto contrario della sua parte politica sulla proposta di parere e, successivamente, la senatrice CAMUSSO (PD-IDP) preannuncia a sua volta il voto contrario del proprio Gruppo.
Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è quindi messa in votazione.
La Commissione approva.
(1990) Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice LEONARDI (FdI) illustra gli aspetti di competenza del disegno di legge in esame, soffermandosi sui seguenti articoli.
L’articolo 7 prevede l’istituzione, presso i centri per la famiglia di cui all’articolo 1, comma 1250, lettera e-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, della rete territoriale dell’alleanza educativa per le famiglie, finalizzata alla prevenzione del disagio giovanile e al sostegno delle funzioni educative di quest’ultime, attraverso il loro coinvolgimento accanto alle scuole e alle realtà sportive territoriali. La disposizione prevede inoltre il finanziamento, a decorrere dal 2026, di progetti di coprogettazione nell’ambito del Fondo per le politiche della famiglia (di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223) nonché la possibilità per le istituzioni scolastiche − in particolare quelle ricomprese nei Piani Agenda Sud e Agenda Nord − di promuovere progetti destinati alle famiglie e agli studenti, volti a prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione sociale e di povertà educativa, finanziati dal Programma Nazionale “Scuola e Competenze 2021-2027”.
Con riferimento all’articolo 14, nell’ambito dell’istituzione della Direzione centrale per la polizia scientifica del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, i commi 2 e 3 prevedono a capo della Direzione centrale suddetta un dirigente generale di pubblica sicurezza appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato esercenti funzioni di polizia nonché, conseguentemente, l’incremento di un’unità del numero complessivo degli Uffici e Direzioni Centrali in cui si articola il Dipartimento della Pubblica sicurezza, nel rispetto delle dotazioni organiche come modificate dal successivo comma 6, che dispone la sostituzione delle tabelle A allegate ai D.P.R. n. 335 e n. 337 del 1982, rispettivamente, con le tabelle A di cui agli allegati 1 e 2 annessi al disegno di legge in esame. Il comma 4 prevede che la Direzione centrale acquisisca le risorse umane, strumentali e finanziarie dalle articolazioni dipartimentali attualmente preposte alle attività che l’articolo illustrato in questa sede trasferisce a tale Direzione. Il comma 7, stanti le predette variazioni delle dotazioni organiche, dispone la rielaborazione, entro il 2026, del piano programmatico pluriennale di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d), del decreto legge n. 44 del 2023. Infine, il comma 8 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che il Ministero dell’interno provveda agli adempimenti di cui all’articolo in esame con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’articolo 16 istituisce presso il Dipartimento della pubblica sicurezza la Direzione centrale per la formazione, cui sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento, pianificazione e programmazione delle attività formative e di addestramento del personale della Polizia di Stato. Di conseguenza, la nuova Direzione, diretta da un dirigente generale di pubblica sicurezza, subentra all’Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, ereditandone attribuzioni e funzioni, nonché, a tal fine, le risorse umane, strumentali e finanziarie.
L’articolo 17 reca disposizioni in materia di corsi di formazione del personale della Polizia di Stato, sia che espleti funzioni di polizia sia attività tecnico-scientifica o tecnica, e il successivo articolo 18 modifica il meccanismo di accesso alla qualifica di primo dirigente, primo dirigente tecnico, primo dirigente medico o medico veterinario, della Polizia di Stato. Lo scrutinio per merito comparativo diviene modalità da esclusiva, concorrente (seppur per una prevalente quota di posti disponibili). Si introduce e disciplina un concorso per titoli ed esami, riservato al personale con determinate qualifiche nonché, per l’accesso mediante scrutinio per merito comparativo, il requisito previsto è ridotto a un anno di servizio nella qualifica immediatamente inferiore.
L’articolo 19 attribuisce a un decreto del Capo della polizia (anziché a un decreto ministeriale) l’individuazione delle lauree magistrali o specialistiche il cui possesso sia requisito per accedere alla qualifica di commissario mediante concorso pubblico e di vice commissario mediante concorso interno. Si rideterminano, inoltre, i criteri di assegnazione dei commissari e dei vice commissari ai servizi d’istituto, di modo che questa sia soprattutto effettuata in relazione alle esigenze dell’amministrazione.
L’articolo 20 modifica la disciplina della carriera dei medici della Polizia di Stato, prevedendo l’accesso alla qualifica dirigenziale di medico capo al termine del corso di formazione iniziale. A tal fine, la qualifica di medico principale viene mantenuta esclusivamente per il periodo di frequenza del corso. Sono inoltre dettate disposizioni di coordinamento con riguardo alle attribuzioni e alla progressione in carriera, una disciplina transitoria per i medici principali già in servizio e una rimodulazione delle relative dotazioni organiche.
L’articolo 21 concerne le procedure di compilazione e di revisione della documentazione caratteristica del giudicando, con specifico riguardo all’Arma dei carabinieri. La disposizione consente, in deroga alla disciplina recata dal Testo Unico delle disposizioni regolamentari, che la revisione sia svolta anche da personale inferiore di grado, o di pari grado con minore anzianità, rispetto al compilatore o al primo revisore e, per il personale appartenente alle categorie in ferma, ne detta una disciplina specifica, affidando la compilazione al superiore da cui il giudicando dipende per l’impiego e la revisione ad almeno un ufficiale collocato sulla medesima linea ordinativa; tale revisione è esclusa nei casi in cui il giudizio sia già espresso da un’autorità di vertice.
L’articolo 24 interviene sulla disciplina della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria ridefinendo gli incarichi conferibili alle singole qualifiche, introducendo accanto allo scrutinio per merito comparativo una procedura concorsuale per l’accesso alla qualifica di primo dirigente, nonché integrando le cause di non ammissione allo scrutinio e sostituendo la tabella delle dotazioni organiche. L’articolo in esame istituisce, inoltre, un ulteriore incarico di vice capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, provvedendo alla relativa copertura finanziaria.
L’articolo 25, in merito all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, istituisce due nuove carriere a sviluppo dirigenziale: la carriera dei medici veterinari e la carriera dei funzionari tecnici psicologi. La disposizione provvede, inoltre, a rimodulare la carriera dei medici del Corpo già prevista dalla legislazione vigente, a ridefinire le relative dotazioni organiche e tabelle di equiparazione e a modificare il programma delle assunzioni straordinarie autorizzate dall’articolo 15 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.
L’articolo 26 modifica la disciplina concernente le cause ostative per il conferimento della denominazione di “coordinatore” per i ruoli di assistenti capo, sovrintendenti, sostituti commissari appartenenti al personale del Corpo di polizia penitenziaria, nonché al personale dei ruoli tecnici della polizia penitenziaria. La norma, inoltre, innova la disciplina concernente gli scrutini di promozione per gli appartenenti al suddetto Corpo.
L’articolo 27 reca disposizioni in materia di qualifiche e attribuzioni della polizia giudiziaria, aggiornando la denominazione delle qualifiche relative a ufficiali ed agenti della polizia penitenziaria e consentendo anche agli agenti di polizia giudiziaria di svolgere compiti relativi ad udienze o atti compiuti a distanza, prima riservati agli ufficiali.
L’articolo 28 prevede che i dirigenti generali di pubblica sicurezza preposti ai servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica e del Vaticano siano collocati in posizione di fuori ruolo. Inoltre, si introduce la possibilità del collocamento di un dirigente superiore medico della Polizia di Stato in posizione di fuori ruolo presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, su richiesta del Segretario generale. Infine, i direttori della Direzione investigativa antimafia, della Direzione centrale per i servizi antidroga e della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia possono essere collocati in sovrannumero.
L’articolo 29 reca una deroga all’ambito di applicazione, sia oggettivo sia soggettivo, della disciplina generale in materia di whistleblowing con riferimento al personale militare e delle Forze di polizia, nell’ottica di preservare la normativa di settore in virtù del principio di specialità e della preminente funzione di tutela della difesa nazionale, nonché dell’ordine e della sicurezza pubblica.
L’articolo 31, ai commi 1 e 2, interviene sulla disciplina relativa al conferimento delle seguenti ricompense per il personale della Polizia di Stato: la promozione per meriti straordinari; l’encomio solenne; l’encomio; la lode; il premio in denaro; il compiacimento. Si prevede, tra l’altro, che le proposte per il conferimento di tali ricompense siano formulate non oltre tre mesi dai fatti o dalla conclusione dell’operazione, servizio o attività ad esse riferite. Il comma 3 demanda ad un regolamento le conseguenti modifiche alla disciplina vigente in materia, mentre il comma 4 stabilisce che le disposizioni in esame di applichino alle operazioni concluse dopo la data di entrata in vigore del provvedimento.
Infine, l’articolo 32, comma 1, prevede che il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato possa costituire una fondazione − dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro − per il perseguimento di attività assistenziali per il suddetto personale, le cui attività e composizione sono disciplinate dai commi successivi. Il successivo comma 9 modifica l’ambito delle attività dell’Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della Pubblica sicurezza, stabilendo inoltre la nuova denominazione “Ispettorato per il supporto logistico al Dipartimento della Pubblica sicurezza e per le attività sportive della Polizia di Stato”.
Il presidente ZAFFINI dichiara aperta la discussione generale.
Interviene la senatrice ZAMPA (PD-IDP) per richiedere tempistiche idonee, anche alla luce delle audizioni in corso presso la 1a Commissione, per approfondire i contenuti del provvedimento in esame, che si presenta complesso e di contenuto eterogeneo. Rileva inoltre come nel provedimento manchi l’indicazione delle risorse necessarie alla prevenzione e al supporto delle famiglie e delle forze di polizia. Alla luce degli insufficienti risultati conseguiti, esprime perplessità sull’efficacia della reiterazione di provvedimenti in tema di sicurezza.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) pone in evidenza l’opportunità di attendere l’esito del ciclo di audizioni in corso e rimarca la necessità, a fronte dei plurimi interventi in materia di sicurezza, di elaborare soluzioni che si concentrino altresì sui temi della scuola, della prevenzione e del recupero, dal momento che la repressione non costituisce, isolatamente considerata, uno strumento efficace. Rileva l’importanza di comprendere le motivazioni e le responsabilità, senza giustificazione alcuna per qualsiasi tipo di violenza.
Il senatore MAZZELLA (M5S) evidenzia come il provvedimento difetti di sufficienti previsioni, nonché di risorse, per la prevenzione del disagio, pur essendo quest’ultimo citato nel titolo del disegno di legge. Rappresenta inoltre la necessità di analizzare le origini del disagio giovanile, alla luce dei recenti fatti di cronaca, e di non limitarsi pertanto a interventi sul piano meramente repressivo. Per affrontare il fenomeno in questione, ribadisce l’importanza delle risorse e della tutela della salute mentale, rivendicando gli interventi elaborati dalla propria parte politica in materia, ad esempio, di psicologo di base.
La senatrice CASTELLONE (M5S) rileva che il provvedimento in esame costituisce il tentativo di superamento delle criticità manifestate dai precedenti decreti, continuando tuttavia a ripresentare gli stessi profili controversi e non garantendo risposte adeguate alle esigenze emerse durante le audizioni in corso. In particolare, pone in evidenza le questioni legate: alla mancanza di risorse e all’impossibilità di sopperire alle carenze di organico; alla riduzione delle posizioni operative a fronte di un aumento di quelle dirigenziali; all’attribuzione di ulteriori competenze alle forze dell’ordine, anche a fronte della sussistenza di diverse figure professionali specializzate. In conclusione, non condividendo la prassi dell’emanazione di provvedimenti a seguito di fatti di cronaca e non idonei alla reale risoluzione dei problemi, rimarca la necessità di assunzione del personale.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) interviene brevemente per precisare il suo pensiero. Rinnega qualsiasi forma di violenza o giustificazione della stessa e insiste sulla necessità di affrontare il tema del disagio giovanile anche dal punto di vista della comprensione globale del fenomeno. Anche l’esperienza degli istituti carcerari per i minori, nei quali il sovraffollamento rende impraticabili le attività di recupero, testimonia a suo avviso l’inefficacia di interventi concentrati soltanto sulla fase repressiva. Pone in evidenza come tali criticità siano state sollevate anche dagli esperti e dalle stesse forze dell’ordine, spesso evocate strumentalmente.
Il presidente ZAFFINI (FdI) osserva che i recenti fatti di cronaca appaiono legati più propriamente a fenomeni di delinquenza che di stretto disagio, per i quali risultano appropriate le misure di sicurezza precedentemente adottate, in particolar modo finalizzate all’individuazione delle organizzazioni criminali responsabili. In riferimento alla tematica degli organici, richiama i provvedimenti di potenziamento adottati dal Governo, che a suo giudizio hanno posto rimedio al precedente blocco delle assunzioni.
In assenza di ulteriori richieste di intervento, è dichiarata chiusa la discussione generale.
Interviene in replica la relatrice LEONARDI (FdI), richiamando le disposizioni del disegno di legge in esame in tema di coperture finanziarie. Precisa inoltre che l’articolo 7, in merito alla questione del disagio giovanile, non prevede attività repressive ma punta, al contrario, sull’alleanza tra famiglia e scuola e prevede, a tal fine, finanziamenti per i progetti indicati. Con riferimento alla tematica delle assunzioni, ritiene che le misure adottate dall’Esecutivo siano meritevoli del massimo apprezzamento. Presenta pertanto una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.
Interviene per dichiarazione di voto la senatrice CAMUSSO (PD-IDP), la quale sottolinea la necessità di affrontare le problematiche delle giovani generazioni anche dal punto di vista dei profili legati al disagio e alla salute mentale, ribadendo l’inutilità di un approccio legato soltanto all’inasprimento delle pene. Rileva inoltre come il provvedimento rechi contenuti eterogenei. Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) reputa le precisazioni della relatrice insufficienti, anche a fronte dei recenti fenomeni di cronaca che vedono coinvolti ragazzi sempre più giovani, per i quali sarebbe più opportuno, ai fini della comprensione e risoluzione dei problemi, coinvolgere gli esperti e la società. Annuncia il voto contrario della sua parte politica.
La senatrice CASTELLONE (M5S), nel ribadire che le assunzioni programmate dall’attuale Esecutivo risultano insufficienti per coprire i pensionamenti, annuncia il voto contrario del suo Gruppo e rileva come l’impostazione meramente securitaria non sia in grado di risolvere le problematiche evidenziate.
Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è quindi messa in votazione.
La Commissione approva.
La seduta termina alle ore 16.
Riunione n. 130
MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2026
Presidenza della Vice Presidente
Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15
AUDIZIONI DEL GARANTE PER LA TUTELA DEI MINORI E DELLE FRAGILITA’ DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’INVECCHIAMENTO, ORTOPEDICHE E REUMATOLOGICHE DELLA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCCS DI ROMA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 535 (ISTITUZIONE DELL’AUTORITÀ GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE ANZIANE)
MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2026
17ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente della 10ª Commissione
La seduta inizia alle ore 14,10.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la Carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (n. 444)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Esame e rinvio)
La relatrice per la 10a Commissione MURELLI (LSP-PSd’Az), intervenendo anche a nome della correlatrice Farolfi, illustra il provvedimento in titolo, recante la disciplina, come specificato dall’articolo 1, sul rilascio della carta europea della disabilità (CED) e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e sui relativi formati; nonché sul riconoscimento, in favore dei titolari, del principio di parità di accesso in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di residenza, con riferimento a condizioni e trattamenti offerti o riservati nel medesimo Stato alle persone con disabilità (o alle persone che le accompagnino o assistano) e relativi a strutture, servizi, attività, condizioni o strutture di parcheggio, al fine di promuovere la libera circolazione per le persone con disabilità e agevolare le medesime in caso di soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di residenza.
L’articolo 2 definisce l’ambito di applicazione, individuando le situazioni nelle quali la CED e il contrassegno operano come strumenti di riconoscimento della condizione di disabilità (commi 1 e 2), le prestazioni e i servizi che restano esclusi (comma 3) e i procedimenti e i diritti che il decreto lascia impregiudicati (commi 4 e 5).
L’articolo 3 reca ed esplicita le definizioni contenute nel provvedimento, mentre l’articolo 4 ne definisce i beneficiari.
L’articolo 5 garantisce l’accesso in Italia ai benefici derivanti dalla CED ai titolari di una carta rilasciata da un altro Stato membro dell’Unione europea, alle medesime condizioni riconosciute ai cittadini italiani. Tale garanzia si estende anche a eventuali accompagnatori e animali di assistenza.
L’articolo 6 introduce nell’ordinamento il principio del riconoscimento reciproco del contrassegno di parcheggio per le persone con disabilità rilasciato dagli altri Stati membri dell’Unione europea. La disposizione assicura al titolare e, ove la legislazione nazionale lo preveda, a chi lo accompagna o assiste, la parità di accesso alle condizioni e alle strutture di parcheggio e di circolazione riservate dalla normativa italiana alle persone con disabilità.
L’articolo 7 individua i beneficiari della CED, stabilendo che essa possa essere rilasciata a favore delle persone con disabilità riconosciuta (comma 1), nonché ai soggetti con disabilità media, grave o che versino in una condizione di non autosufficienza, purché in possesso di una delle certificazioni previste dall’Allegato 3 al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (comma 2). L’INPS è competente per le procedure di rilascio, rinnovo e revoca della CED (comma 3), mentre l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è incaricato della produzione e della stampa della CED (comma 4). Sono inoltre individuati i soggetti che possono richiedere la CED, i termini di rilascio (comma 5) e il periodo di validità della stessa (comma 6). La definizione delle modalità di richiesta, aggiornamento, rinnovo, consegna e revoca della CED è demandata a uno o più decreti attuativi (comma 7). Infine, sono quantificati gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo e la relativa copertura finanziaria (comma 8).
Ai sensi dell’articolo 8 la carta europea della disabilità è rilasciata gratuitamente in versione fisica, secondo un formato uniforme e accessibile (comma 1). Le carte rilasciate in altri Stati membri dell’UE sono riconosciute in Italia (comma 2). Sono attribuite all’INPS le funzioni di garanzia dei dati personali raccolti e conservati in relazione alla CED (comma 3), mentre il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità provvede alla promozione e alla pubblicazione delle informazioni relative alla carta (comma 4). L’articolo disciplina inoltre la versione digitale della CED, prevedendo precauzioni tecniche in riferimento alla protezione dei dati personali e all’accesso (comma 5).
I commi 1 e 2 dell’articolo 9 stabiliscono che la carta europea della disabilità consente l’accesso agevolato a beni e servizi, anche con riferimento ad agevolazioni attivate mediante protocolli di intesa o convenzioni stipulati dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, pubblicati e gestiti tramite il portale telematico di cui al comma 6. Il portale è, a decorrere dall’anno 2027, realizzato e gestito dalla società PagoPA; esso può ricomprendere anche agevolazioni non rientranti in protocolli o convenzioni. Il comma 3 prevede che sul sito istituzionale del Dipartimento sia data evidenza del funzionamento della CED e delle relative agevolazioni. Il comma 4 prevede che l’esibizione della carta sia sufficiente per il conseguimento delle agevolazioni. Il medesimo comma 4 e il comma 7 definiscono le forme di esibizione della carta e di accesso alle agevolazioni. Il comma 5 specifica che la carta non può essere ceduta a terzi. Il comma 8 prevede che l’INPS metta a disposizione un servizio digitale per la verifica dei dati da parte dei soggetti titolari di protocolli e convenzioni. Il comma 9 stanzia 315.169 euro annui a decorrere dal 2027 per gli oneri derivanti dal funzionamento del suddetto portale.
L’articolo 10 disciplina la procedura per la domanda, l’accertamento dei requisiti, il rilascio, il rinnovo e la revoca del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.
L’articolo 11 disciplina il formato e le caratteristiche del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, prevedendone il rilascio in versione fisica e digitale. Inoltre, attribuisce ai comuni il trattamento dei dati personali raccolti e conservati in tale ambito.
Il comma 1 dell’articolo 12 stabilisce che, al fine di evitarne il rilascio e l’utilizzo fraudolenti e la falsificazione, la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità rientrano nell’ambito delle carte valori, ai sensi dell’articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559. In base al comma 2, nei casi di abusi gravi o sistematici di carta e contrassegno rilasciati da un altro Stato membro, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ne informa le autorità competenti dello Stato di rilascio; il Dipartimento scambia le informazioni sui casi di abuso con le autorità competenti degli Stati membri. Il comma 3 prevede che il Dipartimento controlli l’osservanza degli obblighi derivanti (ai sensi del precedente articolo 9) da carta e contrassegno europei e dei corrispondenti diritti delle persone con disabilità in possesso dei medesimi, anche con riguardo agli animali da assistenza e delle persone che accompagnino o assistano le persone con disabilità.
L’articolo 13, comma 1, prevede alcune condizioni riguardanti le procedure di rilascio, rinnovo o revoca della CED. I successivi commi 2 e 3 definiscono i soggetti chiamati a promuovere iniziative volte a informare e sensibilizzare gli interessati in merito alla CED e al contrassegno. Inoltre, vengono individuati i soggetti chiamati a informare le autorità pubbliche e gli operatori privati circa l’esistenza di tali strumenti e a promuovere la stipula di convenzioni per il riconoscimento di condizioni speciali o trattamenti preferenziali rivolte ai possessori di CED per l’accesso a beni, servizi, attività e strutture. Il comma 4 stabilisce i requisiti di accessibilità delle informazioni.
In base all’articolo 14 il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è il punto di contatto nazionale per il dialogo tra gli Stati membri e la Commissione europea relativamente a recepimento e attuazione della direttiva (UE) 2024/2841.
L’articolo 15 prevede la consultazione e il coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle persone disabili da parte del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità per lo sviluppo, l’attuazione e la valutazione della Carta europea della disabilità e del contrassegno. Il Dipartimento si avvale dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
L’articolo 16 individua i mezzi di tutela avverso i provvedimenti relativi al contrassegno e alla CED.
L’articolo 17 attribuisce al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale le informazioni relative a condizioni, trattamenti e agevolazioni in materia di parcheggio (comma 1). Il Dipartimento è tenuto a istituire una sezione apposita, di cui sono definiti i contenuti minimi e obbligatori (comma 2). Al Dipartimento è anche attribuito il compito di incentivare gli operatori privati a pubblicare, in formati accessibili, informazioni sulle condizioni speciali, sui trattamenti preferenziali e sulle agevolazioni di parcheggio (comma 3). Sono fissati i requisiti sostanziali per le informazioni oggetto di pubblicazione (comma 4) e, infine, per gli operatori del trasporto transfrontaliero è previsto l’obbligo di fornire ai titolari della CED informazioni sulle condizioni speciali, sull’assistenza e sui trattamenti preferenziali previsti per ciascuna tratta del viaggio (comma 5).
Infine, illustra gli articoli 18 e 19. Il primo reca le disposizioni transitorie e finali: il comma 1 elenca alcune abrogazioni specificandone la decorrenza; il comma 2 fa salva la validità delle carte europee della disabilità già rilasciate. L’articolo 19 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 7, 8, 9 e 10.
La presidente CANTU’ dichiara aperta la discussione generale.
Interviene il senatore MAZZELLA (M5S) per richiedere lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni, anche al fine di approfondire alcuni profili di merito quali la gratuità del contrassegno, la garanzia dei diritti relativamente agli accompagnatori, il mantenimento dei benefici acquisiti nonché la tematica delle sanzioni a fronte dell’inosservanza dei termini del procedimento.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) si associa alla richiesta di svolgimento di audizioni.
Preso atto che la richiesta testé avanzata non incontra obiezioni, la presidente CANTU’ specifica che il termine per la presentazione di proposte di audizione, nel limite di una per Gruppo, è fissato alle ore 14 del prossimo giovedì 22 ottobre.
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,20.

























