La Cassazione conferma lo stop all’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto. Le Sezioni Unite civili hanno rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale presentati contro il decreto della Corte d’Appello di Milano che dispone la fermata degli impianti. La Suprema Corte ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità e dei procedimenti avviati ai sensi dell’articolo 373 del codice di procedura civile.
Tra le contestazioni sollevate dalle società figuravano la mancata valutazione dei risultati dello studio di Valutazione di impatto sanitario (Vis) e del parere favorevole dell’Istituto superiore di sanità, sui quali si è basato il rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) del 2025. Le aziende contestavano inoltre la mancata indicazione di limiti di sicurezza diversi e ulteriori per le emissioni di polveri e il riferimento allo scenario produttivo autorizzato, pari a 6 milioni di tonnellate di acciaio l’anno, anziché ai livelli produttivi effettivi.
La Cassazione ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse questi motivi. La Corte d’Appello di Milano, infatti, aveva fondato l’accoglimento dell’azione inibitoria collettiva su due ragioni autonome, relative rispettivamente all’amianto e alle polveri sottili, ciascuna sufficiente a sostenere la decisione. Di conseguenza, una volta ritenuti infondati o inammissibili i motivi riguardanti l’amianto, un eventuale accoglimento delle contestazioni sulle polveri sottili non avrebbe comunque potuto determinare il venir meno dell’inibitoria.
Nella sentenza, le Sezioni Unite sottolineano la complessità di una vicenda «di annosa e complessa portata sul piano economico, sociale e umano», sulla quale si sono già pronunciate la Corte costituzionale, la Corte europea dei diritti dell’uomo e la Corte di giustizia dell’Unione europea. I giudici richiamano il livello di tutela riconosciuto dalla Costituzione alla vita, alla salute e all’ambiente, anche alla luce della riforma degli articoli 9 e 41, che pone limiti precisi alla libertà d’iniziativa economica privata quando questa contrasti con l’utilità sociale o arrechi danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza e alla dignità umana.
Il diritto al lavoro, osserva la Corte, è a sua volta un valore primario, che la Repubblica è chiamata non soltanto a riconoscere, ma anche a rendere effettivo. I due diritti, tuttavia, non possono essere contrapposti. «Diritto alla vita e alla salute (oltre che all’ambiente sano) e diritto al lavoro non possono essere contrapposti e non devono entrare in conflitto», scrivono i giudici, perché «non sarebbe nemmeno meritevole di tutela un lavoro svolto in condizioni degradanti o pericolose».
La Cassazione chiarisce quindi che il diritto al lavoro da tutelare è quello «salubre e sicuro», non subordinato a condizioni inaccettabili pur di preservare l’occupazione. La continuità produttiva, aggiunge, deve essere sostenuta attraverso politiche economiche e sociali adeguate. Il conflitto riguarda piuttosto la libertà di svolgere attività imprenditoriale, che la stessa Costituzione delimita quando rischia di compromettere la salute e l’ambiente.
Alla luce di questi principi, le Sezioni Unite giudicano «corretto e ragionevole» il bilanciamento degli interessi effettuato dai giudici di merito nel disporre l’inibitoria collettiva. La Corte ritiene inoltre necessaria una ricostruzione complessiva dell’evoluzione economica, normativa e giudiziaria della vicenda, alla luce dell’impatto ambientale del complesso siderurgico di Taranto e dei numerosi interventi pubblici realizzati negli anni per assicurarne la continuità.


























