259ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (n. 320)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favorevoli)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il senatore Berger ha illustrato una bozza di osservazioni favorevoli sull’atto in titolo.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) dà conto di uno schema di osservazioni alternativo, di segno contrario, allegato al resoconto, sottolineando che la direttiva europea riserva scarsa attenzione ai diritti dei lavoratori. Segnala in particolare la necessità di potenziare le funzioni dei centri per l’impiego e le conseguenze negative che deriverebbero al lavoratore stagionale in caso di condanna in sede penale del proprio datore di lavoro.
La senatrice CATALFO (M5S) condivide l’opportunità di potenziare le funzioni di collocamento dei centri per l’impiego. Ritiene inoltre la scelta di eliminare la verifica preventiva operata dai centri per l’impiego in contrasto con la direttiva dell’Unione europea.
Il senatore DIVINA (LN-Aut), premesso che l’atto in esame riguarda unicamente la fattispecie del lavoro stagionale, esprime la propria contrarietà sulla possibilità che vengano concessi permessi pluriennali di soggiorno, ciò che provocherebbe un’estensione al lavoro stagionale di tutta la disciplina del lavoro subordinato.
Il presidente SACCONI (AP (NCD-UDC)) ricorda che ai centri per l’impiego non è stata conferita una funzione esclusiva dalla recente riforma del mercato del lavoro, che ha inteso coinvolgere anche soggetti privati, investendoli così di funzioni di interesse pubblico. Con riguardo alla verifica preventiva operata dai centri per l’impiego, precisa che si tratta di una facoltà, e non di un obbligo, e propone al relatore di integrare in tal senso la propria originaria proposta di osservazioni. Sottolinea che la concessione di permessi pluriennali è una richiesta dei datori di lavoro volta ad assicurarsi nel tempo le prestazioni dei lavoratori stagionali più fidati e a garantire il miglior servizio all’utenza.
Il relatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) concorda con le puntualizzazioni proposte dal Presidente e precisa che, in caso di condanna in sede penale del datore di lavoro, è dovuta al lavoratore una indennità. Non possono essere previste invece misure compensative ulteriori, come la prosecuzione del rapporto di lavoro stagionale, dal momento che in caso di condanna viene meno la stessa figura di datore di lavoro.
Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti lo schema di osservazioni riformulato secondo le considerazioni da lui precedentemente svolte ed allegato al resoconto.
La Commissione, a maggioranza, approva.
Risulta conseguentemente precluso lo schema di osservazioni illustrato dal senatore Barozzino.
Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (n. 321)
(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favorevoli)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che in tale precedente seduta la relatrice Bencini ha svolto la propria illustrazione ed ha proposto l’adozione di uno schema di osservazioni di segno favorevole, allegato al resoconto della seduta stessa.
La senatrice CATALFO (M5S) dà conto di una proposta di osservazioni alternativa, allegata al resoconto.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) chiede chiarificazioni in merito alla limitazione nella fruizione di benefici fiscali e contributivi per le imprese che imbarcano sulle proprie navi solo personale italiano e comunitario.
La relatrice BENCINI (Misto-Idv) chiarifica la limitazione prevista nella proposta di osservazioni.
Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti lo schema di osservazioni della relatrice, che è approvato a maggioranza.
Risulta conseguentemente precluso lo schema di osservazioni illustrato dalla senatrice Catalfo.
La seduta termina alle ore 15,40.
SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL SENATORE BAROZZINO
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 320
L’11a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che:
lo schema di decreto in titolo disciplina le condizioni di ingresso e di soggiorno per lavoro stagionale di cittadini di Paesi terzi e definisce i diritti dei lavoratori stagionali, per soggiorni non superiori o superiori a 90 giorni;
l’atto inesame contiene previsioni migliorative che dovrebbero favorire una procedura accelerata per l’ammissione di lavoratori stagionali cittadini di Paesi terzi, sulla base di definizioni e criteri comuni, per rispondere con celerità alle temporanee esigenze di manodopera dei settori dell’agricoltura e del turismo, che necessitano di lavoratori stagionali, nel rispetto dei diritti dei lavoratori migranti;
l’atto in esame contiene altresì le seguenti disposizioni:
– all’articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso articolo 24, comma 1, si prevede che ai lavoratori stagionali si applichi pressoché interamente la disciplina generale in materia di lavoro subordinatorecata dall’articolo 22 TU, ad eccezione dei commi 11 e 11-bis;
di fatto, attualmente, ai lavoratori stagionali si applicano espressamente solamente alcune disposizioni dell’articolo 22, e precisamente i commi:
-3 (procedure per instaurazione di rapporto di lavoro con uno straniero residente all’estero),
-5-bis(rifiuto del nulla osta per condanna del datore di lavoro per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina; per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro o per impiego di lavoratori irregolari),
-5-ter(rifiuto del nulla osta in caso di falsificazione della documentazione).
Si ritiene che anche per i lavoratori stagionali debba essere previsto che la perdita del posto di lavoro, a vario titolo, non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno e del nulla osta; il lavoratore può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno.
Inoltre, ai lavoratori stagionali non deve essere applicato il comma 5-bis dell’articolo 22.
– I commi 12 e 13 dell’articolo 1,prevedono ulteriori cause di rifiuto e revoca del nulla osta e del permesso di soggiorno per lavoro stagionale per cause imputabili al datore di lavoro.
Si ritiene che il rifiuto e la revoca del nulla osta e del permesso di soggiorno per cause imputabili al datore di lavoro non debbano costituire motivo di rifiuto o revoca del nulla osta e del permesso di soggiorno. Anche in questo caso andrebbe previsto che il lavoratore stagionale può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno.
– Il comma 14 dell’articolo 1 prevede che nei casi di revoca del nulla osta al lavoro stagionale e di revoca del permesso di soggiorno per lavoro stagionale per cause imputabili al datore di lavoro, questi sia tenuto a versare al lavoratore un’indennità per la cui determinazione si tiene conto delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale e non corrisposte.
Si ritiene che, anche in questa fattispecie, oltre a percepire l’indennità e le retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale e non corrisposte, si debba specificare che il lavoratore non perde il nulla osta e il permesso di soggiorno, per cause imputabili al datore di lavoro, ma può iscriversi nelle liste di collocamento.
– Alloggio. All’articolo 1, comma l, lettera b), capoverso articolo 24, al comma 3, si prevede che se il datore di lavoro fornisce l’alloggio, esibisce, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo idoneo che provi l’effettiva disponibilità dell’alloggio, le condizioni e l’idoneità alloggiativa.
Per quanto attiene al canone di locazione si limita ad affermare in maniera troppo generica che questi non può essere eccessivo e non superiore ad un terzo della retribuzione del lavoratore straniero.
Si ritiene sarebbe necessario superare la genericità di quanto previsto dal comma 3, come sostituito dallo schema di decreto legislativo in esame, in particolare si dovrebbero modificare le parole “nel quale sono specificate le condizioni a cui” con le seguenti “nel quale è specificato il contratto di locazione alle cui condizioni”. Contestualmente sostituire le parole “non può essere eccessivo rispetto alla qualità dell’alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e,” con le seguenti “non può essere superiore al canone definito dagli accordi locali tra associazioni dei proprietari e sindacati degli inquilini ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 e,”.
– la medesima relazione d’impatto segnala che le domande presentate dalle imprese italiane per l’ingresso di lavoratori subordinati a carattere stagionale, sono state 37.441 nel 2013, 32.075 nel 2014 e 33.020 nel 2015 (di cui il 78 per cento circa per le esigenze del settore agricolo e il 22 per cento circa nel turistico-alberghiero), a fronte rispettivamente di 30.000, 15.000 e 13.000 quote previste dai rispettivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro stagionale sono stati 7.456 per il 2013, 4.828 per il 2014 e 3.578 per il 2015 (Fonte: Ministero dell’Interno-Dipartimento della pubblica sicurezza).
Dai dati si registra uno scarto considerevole tra le le domande inoltrate dalle imprese italiane per l’ingresso di lavoratori stagionali e i permessi di sogggiorno effettivamente rilasciati, oltre ai tempi troppo lunghi per esaminare le richieste e rilasciare il nulla osta.
Questa situazione favorisce di fatto il lavoro nero e l’illegalità diffusa nei comparti interessati.
Si ritiene sarebbe opportuno valutare se le modalità di ingresso previste dal presente schema di decreto siano sufficienti per avviare una procedura accelerata per l’ammissione dei lavoratori stagionali.
Inoltre:
– nella documentazione allegata allo schema di decreto “Analisi di impatto della regolamentazione”, Sezione 4, “Opzioni alternative all’intervento regolatorio”, si precisa che, per nessuna delle sotto indicate disposizioni della direttiva, a recepimento facoltativo, è stata esercitata detta facoltà di recepimento, poiché l’ordinamento italiano è già conforme alle loro previsioni;
fra tali disposizioni non recepite quella richiamata all’aricolo 21 della direttiva che prevede “che il collocamento dei lavoratori stagionali possa essere effettuato soltanto dai servizi pubblici dell’impiego. L’ordinamento italiano consente anche ai soggetti privati l’attività di collocamento prevista dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;”
l’atto in esame non ha quindi recepito l’indicazione della direttiva europea che prevede che gli stati membri “possono stabilire che il collocamento di lavoratori stagionali sia effettuato soltanto dai servizi pubblici dell’impiego”, ritenendo che la legislazione italiana in materia non debba essere modificata;
considerato che
il mancato recepimento della direttiva dell’Unione europea costituisce un gravissimo errore da parte del Governo italiano. La facoltà che la direttiva pone agli Stati membri i quali “possono stabilire che il collocamento di lavoratori stagionali sia effettuato soltanto dai servizi pubblici dell’impiego”, è un’ulteriore occasione mancata per riportare la legalità nel mondo del lavoro.
Già in occasione dell’iter di approvazione in Senato del disegno di legge n 2217 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura), sono emerse le gravi responsabilità delle agenzie di intermediazione private nel favorire il fenomeno del caporalato, in particolare nel settore agricolo, oltre alle numerose distorsioni sull’uso del contratto di somministrazione, ai deficit di legalità e ai veri e propri illeciti commessi da parte di queste agenzie che, di fatto, operano come i nuovi caporali, tra le pieghe della somministrazione
esprime parere contrario.
OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 320
L’11a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che il provvedimento interviene sulla disciplina del lavoro stagionale nei confronti dei cittadini di Paesi terzi al fine di semplificare le procedure di ingresso e soggiorno, nel rispetto dei diritti dei lavoratori stranieri;
osservato che le disposizioni ivi contenute stabiliscono norme eque e trasparenti per migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori stagionali, per impedirne lo sfruttamento e garantire loro un alloggio e un salario che non sia inferiore al livello minimo previsto dalla normativa nazionale;
valutato positivamente che, con le novelle introdotte al Testo unico sull’immigrazione (legge n. 286 del 1998), ai lavoratori stagionali è assicurata la parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori italiani in tema di condizioni di impiego, diritto di sciopero, accesso ai servizi, istruzione e formazione professionale e accesso alle agevolazioni fiscali,
esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, segnalando come la verifica preventiva circa la disponibilità di lavoratori italiani non costituisce obbligo, ma facoltà, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2014/36/UE.
SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL SENATORE PUGLIA
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 321
L’11a Commissione del Senato,
in sede d’esame dello schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (AG 321);
premesso che:
l’articolo 24 della legge n. 122 del 2016 ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino degli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime;
con le modifiche agli articoli 4 e 5 del provvedimento in titolo, viene condizionato il godimento dei benefici fiscali e contributivi solo alle imprese che imbarchino sulle proprie navi – addette al trasporto merci e passeggeri – personale italiano o comunitario;
considerato che:
l’introduzione delle norme di cui in premessa costituisce l’applicazione di una parte di quanto richiesto dal Movimento cinque stelle sia nella proposta di parere presentata presso questa Commissione in data 13 gennaio 2016 in occasione del dibattito, in sede consultiva, sull’Atto del Governo n. 238, sia nel corso del dibattito parlamentare sulla legge n. 122 del 2016;
le norme introdotte costituiscono un primo passo in avanti nell’incentivare gli investimenti nel settore marittimo e nel favorire la crescita dell’occupazione nonché la salvaguardia della flotta nazionale, fermo restando l’auspicio di un ulteriore intervento normativo volto ad estendere le disposizioni di cui a tali novelle a tutte le tipologie di navi;
esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con le seguenti ulteriori considerazioni:
con il decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121 si è provveduto alla divisione delle carriere della gente di mare in traffico e diporto. Tale disposizione è stata da più parti criticata in quanto ritenuta in palese contrasto sia con la definizione del termine diporto sia con l’articolo 115 del codice della navigazione, il quale suddivide la gente di mare in base alle categorie e non in base alla tipologia di imbarcazione, sia con la semplice considerazione che un marittimo che viene arruolato per le sue specifiche competenze professionali non è legato in alcun modo all’utilizzo che si fa dell’unità da navigazione sulla quale lavora. Di fatto tale decreto ministeriale impedisce il libero arruolamento dei marittimi poiché li costringe a scegliere tra la carriera da diporto e la carriera mercantile, riducendo al minimo la possibilità di scegliere le opportunità migliori offerte dal mercato del lavoro;
il 30 novembre 2007 si è provveduto alla eliminazione dei titoli professionali e delle relative equipollenze per i lavoratori marittimi, in ragione dell’adeguamento alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia dei marittimi STCW 78/95. Tale ragione però non risulta avere una solida consistenza in quanto nessuno dei Paesi comunitari ha provveduto ad introdurre nel proprio ordinamento una norma simile. Inoltre il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136 ha introdotto la conversione dei titoli professionali acquisiti con il diploma in semplici abilitazioni, prevedendo anche il declassamento per coloro che nei cinque anni di validità del certificato di abilitazione non svolgono le funzioni per le quali il certificato è stato rilasciato. Il declassamento ha come conseguenza che il marittimo deve riprendere gli studi per poter riottenere la qualifica conseguita con il diploma. Anche tale norma non risulta essere in linea né con quanto scritto nella Costituzione italiana né con le direttive europee in materia né con la convenzione STCW 78/95;
la convenzione OIL MCL 2006 n. 186 impone ai Paesi aderenti di eliminare le discriminazioni in materia di impiego e di occupazione, di garantire alla gente di mare condizioni eque di impiego, di costituire un sistema per trovare impiego adeguato ed efficace;
le tariffe minime e massime utilizzate per calcolare i compensi dovuti ai raccomandatari sono state eliminate per effetto dei commi 8 e 9, lettera h) dell’articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dell’articolo 34, comma 3, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e dell’abrogazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 febbraio 2011, con la conseguenza che i compensi dovuti ai raccomandatari vengono stabiliti consensualmente tra le parti, mentre precedentemente la legge stabiliva un tetto minimo e un tetto massimo di compenso per ogni ingaggio, nonché stabiliva le tariffe obbligatorie per le prestazioni rese dai raccomandatari, il lavoro del marittimo non è attualmente considerato usurante;
inoltre le disposizioni di cui all’articolo 24 del citato decreto legge n. 201 del 2011 prevedono che questi possano andare in pensione all’età di 70 anni;
appare dunque necessario, porre in essere specifiche disposizioni finalizzate a:
1) abrogare il decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121;
2) rendere operativo e funzionante l’osservatorio del mercato del lavoro marittimo previsto dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
3) ripristinare i Titoli Professionali e le relative equipollenze nonché il progetto Orione negli Istituti Nautici, anche attraverso l’aggiornamento dei programmi scolastici per ciò che concerne i correttivi riguardanti gli standard internazionali e l’implementazione dei programmi di insegnamento della lingua inglese;
4) includere il lavoro dei marittimi nel novero dei lavori usuranti e prevedere la riduzione dell’età pensionabile in maniera proporzionata al carico e all’entità delle mansioni svolte;
in merito al rispetto dei principi di equità di impiego e di eliminazione delle discriminazioni in materia di impiego e occupazione, come stabilito dalla convenzione OIL MCL 2006, appare inoltre necessario porre in essere specifiche disposizioni finalizzate a:
1) l’introduzione per i marittimi di un salario minimo obbligatorio, non inferiore al costo medio della manodopera dei marittimi comunitari, controbilanciando l’aggravio sulle compagnie con un aumento dei benefici fiscali;
2) l’individuazione di un sistema di calcolo degli oneri dovuti ai raccomandatari per gli ingaggi dei marittimi, che sia proporzionale all’importo mensile che la compagnia di navigazione eroga al marittimo come salario lavorativo.
258ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.
La seduta inizia alle ore 15.
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione
Risponde all’interrogazione n. 3-02741 della senatrice Catalfo il sottosegretario CASSANO, il quale premette che il Ministero del lavoro svolge attività di vigilanza sull’Enpam, ma non sulla società Enpam Sicura S.r.l., a socio unico, costituita dall’Enpam. Nel settembre 2015, il suo Dicastero è venuto a conoscenza che l’Enpam intendeva avocare a sé la gestione della tutela assicurativa e aveva costituto la società in house Enpam Sicura S.r.l., allo scopo di ridurre gli oneri a proprio carico. Per dimostrare la riduzione degli oneri conseguenti alla gestione diretta delle prestazioni assicurative, l’Enpam ha presentato tabelle esplicative che, a giudizio del Ministero del lavoro, si sono basate solo su ipotetici scenari di simulazione, senza una adeguata valutazione dei rischi; inoltre, è stato rilevato che la società non rientra tra quelle di assicurazione. Di conseguenza, il Ministero del lavoro non ha approvato le delibere costitutive di Enpam Sicura S.r.l. (nn. 79 e 80 del 2015). Interpellata sulla vicenda, l’Enpam stessa ha dichiarato di aver costituito la società in house al fine di svolgere la propria attività in favore della Fondazione per l’assistenza a favore degli iscritti e dipendenti dell’Ente previdenziale. Dopo aver ricordato alcune vicende legate a possibili conflitti di interesse legati ad alcune nomine interne all’Ente, il Sottosegretario rende noto che, con delibera del 22 luglio scorso, la società Enpam Sicura S.r.l. è stata infine messa in liquidazione.
La senatrice CATALFO (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta, esprimendo il timore che i diritti previdenziali dei lavoratori possano non essere tutelati a sufficienza. Auspica pertanto una maggiore vigilanza da parte del Ministero nei confronti degli enti previdenziali, affinché non si ripetano vicende analoghe a quella della società Enpam Sicura S.r.l.
La presidente SPILABOTTE dichiara quindi conclusa la procedura informativa.
IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (n. 320)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra dettagliatamente lo schema di decreto legislativo, che interviene sulla disciplina del lavoro stagionale dei cittadini di Paesi terzi. Si sofferma principalmente sull’articolo 1, comma 1: la lettera a) reca disposizioni relative al reingresso dei lavoratori stagionali che hanno già lavorato in Italia, mentre la lettera b) riscrive l’articolo 24 del Testo unico sull’immigrazione, interamente dedicato al lavoro stagionale. Il novellato comma 1 prevede che ai lavoratori stagionali si applichi la disciplina generale in materia di lavoro subordinato recata dall’articolo 22 del citato TU, mentre il comma 2 dispone il rilascio del nulla osta al lavoro stagionale da parte dello sportello unico per l’immigrazione.
Il relatore osserva quindi che il comma 3 introduce una disciplina più dettagliata degli obblighi del datore di lavoro riguardo all’alloggio dei lavoratori stagionali. Le richieste di nulla osta al lavoro stagionale di più datori di lavoro per lo stesso lavoratore sono disciplinate dal comma 5, mentre il comma 6 riguarda l’ipotesi di silenzio–assenso in caso di mancanza di risposta da parte dello sportello unico. Nel nuovo comma 7 viene eliminata la previsione di durata minima del nulla osta per lavoro stagionale e viene mantenuta quella massima (9 mesi). Il relatore passa poi ad illustrare il nuovo comma 9, riguardante il diritto di precedenza del lavoratore stagionale che ha già lavorato in Italia per il reimpiego presso lo stesso o altro datore di lavoro. Il comma 10 rende più agevole la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in quello non stagionale. Il comma 11 disciplina invece la procedura di rilascio del nulla osta pluriennale per lavoro stagionale, mentre i commi 12 e 13 definiscono cause di rifiuto e revoca del nulla osta, imputabili al datore di lavoro. Dopo essersi soffermato sul comma 16, che reca l’indicazione dei soggetti esclusi dall’ambito di applicazione del decreto, e sul comma 17, che fissa l’obbligo di indicare nel permesso di soggiorno i motivi del rilascio, il relatore dà conto di una bozza di osservazioni favorevoli, allegata al resoconto.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (n. 321)
(Osservazioni alla 8a Commissione Esame e rinvio)
Nell’illustrare lo schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione della delega sul riordino degli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, la relatriceBENCINI (Misto-Idv) si sofferma sugli articoli 4 e 5, che apportano modifiche al decreto-legge n. 457 del 1997. In particolare, l’articolo 4 limita la fruibilità delle agevolazioni in termini di detassazione dei redditi per il lavoro alle navi traghetto – adibite al trasporto merci o di merci e persone – iscritte nel Registro internazionale e che imbarchino esclusivamente personale italiano e comunitario. Tale ultima circostanza condiziona altresì, ai sensi dell’articolo 5, la possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali e sgravi. In conclusione, la relatrice illustra una proposta di osservazioni favorevoli, allegata al resoconto.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dà conto del programma di massima relativo ad una missione che la Commissione dovrebbe prossimamente svolgere a Bolzano, finalizzata ad approfondire le modalità di accesso dei giovani al mercato del lavoro, oggetto di un affare assegnato che la Commissione sta esaminando.
La presidente SPILABOTTE fa notare che il programma degli incontri è assai nutrito e di grande interesse, esprimendo il suo personale rammarico per non poter prendere parte alla missione.
La seduta termina alle ore 15,45.
SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 320
L’11a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che il provvedimento interviene sulla disciplina del lavoro stagionale nei confronti dei cittadini di Paesi terzi al fine di semplificare le procedure di ingresso e soggiorno, nel rispetto dei diritti dei lavoratori stranieri;
osservato che le disposizioni ivi contenute stabiliscono norme eque e trasparenti per migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori stagionali, per impedirne lo sfruttamento e garantire loro un alloggio e un salario che non sia inferiore al livello minimo previsto dalla normativa nazionale;
valutato positivamente che, con le novelle introdotte al Testo unico sull’immigrazione (legge n. 286 del 1998), ai lavoratori stagionali è assicurata la parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori italiani in tema di condizioni di impiego, diritto di sciopero, accesso ai servizi, istruzione e formazione professionale e accesso alle agevolazioni fiscali,
esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.
SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA RELATRICE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 321
L’11a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che l’articolo 24 della legge n. 122 del 2016 ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino degli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime;
valutato che, con le modifiche agli articoli 4 e 5 del provvedimento in titolo, viene condizionato il godimento dei benefici fiscali e contributivi solo alle imprese che imbarchino sulle proprie navi – addette al trasporto merci e passeggeri – personale italiano o comunitario;
osservato che le novelle introdotte sono finalizzate ad incentivare gli investimenti nel settore marittimo e a favorire la crescita dell’occupazione nonché la salvaguardia della flotta nazionale,
esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

























