Il Consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti ha deliberato l’avvio di quattro procedimenti nei confronti di Trenitalia S.p.A., ai sensi del regolamento n. 1371/2007 del Parlamento Europeo (al quale è stata data esecuzione nel nostro ordinamento col citato Decreto legislativo 70/2014), che definisce i diritti dei passeggeri nel trasporto via ferrovia e gli obblighi delle imprese del settore.
Il decreto stabilisce, tra l’altro, le informazioni che devono fornire le imprese ferroviarie, le modalità di emissione dei biglietti e delle prenotazioni, la responsabilità degli operatori anche con riferimento agli obblighi di assicurazione e di gestione dei rischi in materia di sicurezza personale dei passeggeri, le garanzie e gli obblighi di assistenza a favore delle persone a mobilità ridotta e la definizione ed il monitoraggio di standard di qualità del servizio.
I procedimenti avviati dal Consiglio, che potrebbero dar luogo a sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell’impresa ferroviaria, si riferiscono a ipotesi di violazione dei diritti dei passeggeri. Nello specifico: il diritto a ricevere, entro un mese dalla presentazione del reclamo, una risposta motivata o, in casi giustificati, nell’ambito di un periodo inferiore a tre mesi dal reclamo, ad essere informato della data entro la quale può aspettarsi una risposta; il diritto ad ottenere, entro un mese dalla presentazione della domanda, il risarcimento del prezzo del biglietto in caso di ritardo o di soppressione del treno; il diritto ad essere informati della possibilità di acquistare il biglietto a bordo del treno, in caso di mancanza di biglietteria o di distributore automatico nella stazione ferroviaria di partenza.




























