173ª Seduta
Presidenza del Presidente
SACCONI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1629) Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Dell’Orco ed altri; Benamati ed altri; Baruffi; Abrignani e Catia Polidori; Allasia ed altri; Minardo e di un disegno di legge di iniziativa popolare
(Esame e rinvio)
Introducendo l’esame, il relatore PAGANO (AP (NCD-UDC)) nota che il provvedimento interviene su quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera d-bis) 201 del 2011, che ha reso permanente la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali, superandone la sperimentalità ed estendendone all’intero territorio nazionale l’applicazione, prima limitata alle località turistiche e d’arte. Si intende così reintrodurre alcune limitazioni alla liberalizzazione – prevista dalla disciplina vigente – degli orari degli esercizi commerciali. 223 del 2006, come modificato dall’ articolo 31 del decreto-legge n. del decreto-legge n.
Le parti del provvedimento più direttamente riferibili alla competenza della Commissione sono contenute nell’articolo 2, il cui comma 1 consente a ciascun comune, anche in coordinamento con altri comuni contigui, in particolare nelle aree metropolitane, di predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali. In particolare, il comma 3 dell’articolo prevede che, per la predisposizione degli accordi territoriali, i comuni consultino le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti. Assume rilievo, in correlazione al citato comma 3, anche il comma 6 dello stesso articolo, che disciplina la consultazione delle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti da parte delle regioni, cui spetta definire criteri e parametri per l’individuazione di aree ove gli accordi territoriali in materia di orari degli esercizi commerciali possono essere adottati in forma coordinata tra i comuni interessati, nonché criteri generali di determinazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti.
In base al comma 7, per verificare gli effetti derivanti dall’attuazione dei commi da 1 a 6 del medesimo articolo 2, nonché dall’articolo 1, ciascuna regione può istituire un osservatorio con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche regionali e locali competenti, delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori dei settori interessati e dei consumatori.
L’articolo 4, infine, dispone l’istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un Fondo per il sostegno delle micro-imprese del commercio al dettaglio, destinato al finanziamento di contributi per l’ampliamento dell’attività, per la dotazione di nuovi strumenti e sistemi di sicurezza innovativi, per l’acquisizione di servizi, per l’accrescimento dell’efficienza energetica, nonché di contributi per il pagamento dei canoni di locazione.
Conclusivamente, il relatore si riserva la formulazione della propria proposta di parere al termine del dibattito.
Il presidente SACCONI ringrazia il relatore per sua illustrazione e dichiara aperto il dibattito.
A giudizio del senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) la liberalizzazione prevista nel disegno di legge rischia di porre problemi in particolare a carico delle piccole aziende e delle imprese familiari. Invita pertanto a condurre sul punto una accurata riflessione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(1429-B) Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
La relatrice SPILABOTTE (PD) rileva preliminarmente che il disegno di legge, già approvato in prima lettura dal Senato, nel corso dell’iteralla Camera dei deputati è stato oggetto di modifiche, che costituiscono l’oggetto dell’esame. Per quanto attiene alle parti di competenza della Commissione, nota anzitutto che la soppressione del CNEL è stata confermata. Con riferimento alla considerazione della materia del lavoro all’interno della struttura avente ad oggetto la distribuzione delle competenze statali e regionali, dall’esame della Camera sono invece risultate rilevanti modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato, che aveva inquadrato la materia “tutela e sicurezza del lavoro” nell’ambito della competenza statale esclusiva, per il profilo riguardante le disposizioni generali e comuni, innovando rispetto alla vigente Costituzione, il cui articolo 117 assegna la materia alla competenza legislativa concorrente. La Camera dei deputati, con il testo in esame ed in particolare con l’articolo 31, è intervenuta su tale aspetto, configurando, alla lettera o), la “tutela e sicurezza del lavoro” come competenza legislativa statale piena, anziché circoscritta alle disposizioni generali e comuni. Le innovazioni contenute nel nuovo articolo 117 della Costituzione risultanti dall’iter presso la Camera sono volte ad ampliare la competenza esclusiva statale su aspetti fondamentali della materia. La citata lettera o) del testo infatti ora include tra le materie assegnate alla competenza esclusiva statale anche le “politiche attive del lavoro”, nonché le “disposizioni generali e comuni sulla istruzione e formazione professionale” (correlativamente, istruzione e formazione professionale sono espunte dall’enumerazione delle materie di competenza regionale esclusiva, prevista nella prima lettura del Senato). Inoltre, alla lettera m) sono state inserite tra le materie riferite alla competenza esclusiva statale le “disposizioni generali e comuni per le politiche sociali”, a confermare un impianto modificatorio da parte della Camera complessivamente volto ad ampliare il raggio della competenza legislativa statale in materia di lavoro. Peraltro, è stato modificato in parte anche l’articolo 116 della Costituzione, oggetto dell’articolo 30 del testo, che consente di attribuire alle Regioni (diverse da quelle ad autonomia speciale) ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti parte delle materie di competenza legislativa statale. Le materie – dunque, solo statali – che possono essere oggetto della competenza speciale ed allargata di una o più Regioni a statuto ordinario, sulla base di determinati presupposti e condizioni, sono indicate dall’articolo 116 stesso, nel cui ambito l’altro ramo del Parlamento ha inserito, richiamando la citata lettera o) dell’articolo 117, le politiche attive del lavoro e l’istruzione e formazione professionale. Tali due articoli sono pertanto da leggere in correlazione tra loro, per cui siffatte materie sono dal testo attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale e, a fronte di ciò, è posta la loro demandabilità (in forme e misure da determinarsi con legge statale) alla competenza di Regioni a statuto ordinario.
Complessivamente, le modifiche apportate dalla prima lettura della Camera denotano, a giudizio della relatrice, un quadro decisamente orientato, per quanto attiene alla materia del lavoro e delle politiche sociali, ad un ampliamento della legislazione esclusiva statale, che già si era in parte profilato nel testo approvato in prima lettura dal Senato, con un’ulteriore estensione ad altri aspetti fondamentali del complesso della materia. La relatrice si riserva comunque di sottoporre alla Commissione una propria proposta di parere in una successiva seduta.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (n. 176)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 4, lettere g), z) e aa), 5, 6, 7, 9, lettere e) e l), e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritiene che lo schema di decreto contenga molti principi positivi e svolga una efficace opera di semplificazione delle procedure. Con riferimento all’articolo 8, fa però osservare che la disposizione, che modifica l’articolo 9 della legge n. 68 del 1999, dispone l’istituzione di una nuova banca dati del collocamento mirato, alla quale i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere prospetti ed informazioni. Egli dubita della necessità di istituzione di una nuova banca dati e dell’opportunità di previsioni che finiscono col porre ulteriori obblighi in capo alle aziende. Giudica invece una novità positiva la creazione del libro unico di lavoro, di cui all’articolo 15, auspicando la creazione di un software applicativo messo a disposizione di tutti i lavoratori da parte del Ministero del lavoro. Anche le comunicazioni telematiche, di cui all’articolo 16, dovrebbero a suo avviso essere onnicomprensive, e da ciò potrebbe conseguire l’abolizione del modello 770. Si sofferma quindi sull’articolo 20, che introduce importanti modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 e che in particolare istituisce presso il Ministero del lavoro una commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro. Al riguardo sottolinea comunque la necessità che i regolamenti sulla materia e gli accordi raggiunti abbiano validità per un periodo minimo di cinque anni, giacché diversamente le imprese sono costrette a inseguire disposizioni soggette a continui cambiamenti.
La senatrice BENCINI (Misto) osserva che le norme del Capo III dello schema intervengono sulla disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro, senza tuttavia accogliere le istanze legate alla modifica, tanto attesa, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Da molti anni si registra la necessità di integrazioni che prendano in esame le tematiche da disagio da lavoro, del disadattamento lavorativo e dei rischi psicosociali derivanti da fenomeni quali il mobbing. L’attuale quadro di riferimento è di derivazione prettamente giurisprudenziale e ruota attorno alla sopravvenuta necessità di una tutela più ampia dei diritti del lavoratore, parte debole del rapporto di lavoro, che può essere costretto a subire un reiterato comportamento illecito. Tra le cause del mobbing vanno annoverate le carenze che a livello organizzativo interno, sovrapponendosi tra loro, possono condurre a rilevanti conseguenze per il tessuto sociale ed economico di riferimento. Inoltre, dal punto di vista psicologico il concetto di salute della persona è da intendersi in una accezione più ampia rispetto alle categorie mediche classiche; concetti quali stress, ansia, benessere, capacità lavorativa, qualità della vita acquisiscono infatti significato in rapporto al mondo relazionale del soggetto, e non sono strutturalmente dati una volta per tutte. La crisi economica, cui si accompagna la precarietà dell’impiego, in particolare tra le donne, crea peraltro condizioni propizie alla pratica di varie forme di violenza morale e di molestie. Sul punto le istanze europee risultano sistematicamente disattese, considerato che da tempo gli Stati membri dell’Unione europea sono stati esortati ad approfondire lo studio del fenomeno e a completare, se necessario, la propria legislazione sotto il profilo della lotta contro il mobbing e ad imporre alle imprese, ai pubblici poteri e alle parti sociali l’attuazione di politiche di prevenzione efficaci e la messa a punto di informazione e formazione dei lavoratori dipendenti. Sottolinea pertanto la necessità di proseguire nel processo di rivisitazione e di ammodernamento delle regole sulla sicurezza, tenendo conto della circostanza che anche nel decreto legislativo n. 81 esistono elementi che devono essere completati ed altri che vanno semplificati, per evitare testi formalisticamente sovrabbondanti e sostanzialmente inutili. Per questa ragione, ritiene che bisognerebbe contribuire a semplificare la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ridurre gli oneri amministrativi e coordinare i piani di ricerca e prevenzione con quelli di politica industriale, di politica ambientale e di politica sanitaria.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (n. 177)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 3, 4 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 25 giugno scorso.
Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) esprime apprezzamento in particolare per gli incentivi che sulla base dell’articolo 32 sono previsti per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di alta formazione e ricerca. Nota tuttavia che, in particolare nella provincia di Bolzano, a fronte di un’ampia disponibilità delle imprese ad accogliere giovani apprendisti ed a formarli adeguatamente, forti ostacoli conseguono sovente dai vincoli orari – 35 ore settimanali – derivanti dalla giovane età del soggetto. In materia sarebbe dunque opportuna una maggiore flessibilità, ottenibile per esempio facendo ricorso alle medie su base settimanale. Sussiste inoltre un problema interpretativo in ordine alla definizione di bambino e di adolescente. A suo giudizio sarebbe possibile sciogliere questa incertezza definendo come tale il minore che non abbia ancora compiuto i 15 anni di età o che sia ancora soggetto all’obbligo scolastico, considerata la durata attuale della scuola dell’obbligo. Complessivamente, egli esprime un giudizio positivo sul generale riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive contenuto nello schema. Sottolinea comunque l’importanza che la disciplina e le competenze attribuite all’ANPAL confermino il rispetto del bilinguismo e delle competenze previste dagli Statuti delle province autonome. In questo senso sarebbe necessario un coordinamento con gli organi provinciali e locali, anche allo scopo di evitare che il cittadino si trovi soggetto a una pluralità di controlli da parte di vari enti tra loro non coordinati. Si sofferma quindi sull’articolo 19, riguardante lo stato di disoccupazione, laddove si stabilisce che sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarino, in forma telematica, al Portale nazionale delle politiche del lavoro la propria disponibilità immediata allo svolgimento di attività lavorative ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il servizio per l’impiego. Al riguardo, egli segnala che la disposizione lascia incertezze in ordine alla forma che deve rivestire tale dichiarazione di disponibilità. La disciplina non tiene inoltre conto dei casi di lavoratori stagionali, ai quali si fa ampio ricorso nella provincia autonoma di Bolzano. Ritiene inoltre che le verifiche ispettive potrebbero avere ad oggetto anche il rispetto della disciplina sulla sicurezza sul lavoro. Insiste conclusivamente sulla necessità di non creare ulteriori appesantimenti e vincoli burocratici o obblighi eccessivi e gravosi a carico dei datori di lavoro, che si traducono in altrettanti elementi che bloccano l’occupazione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (n. 178)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 7, lettera l), e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il senatore PUGLIA (M5S) osserva che la legge di delega avrebbe consentito il conseguimento della semplificazione dell’attività ispettiva sia attraverso misure di coordinamento che tramite la creazione di una agenzia per le ispezioni del lavoro. Il legislatore delegato ha scelto questa seconda strada, istituendo un ispettorato nazionale del lavoro mediante l’accentramento e l’integrazione dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro, dell’INPS e dell’INAIL. Pur ritenendo l’accentramento destinato ad offrire certezze sia a chi è addetto alle ispezioni che a chi fa impresa, segnala tuttavia che, come previsto dall’articolo 2, comma 2 lettera a) dello schema di decreto, l’ispettorato agisce sulla base di direttive emanate dal Ministero del lavoro e che anche nel corso delle audizioni è emersa la insussistenza di un reale coordinamento, che riguarderebbe strutture e soggetti diversi. In questi casi, dunque, si assiste alla mera attribuzione di poteri direttivi e di programmazione al nuovo ente, in qualità di unico soggetto sovraordinato rispetto alle attività ispettive di INPS e INAIL. Peraltro, egli non comprende come tale struttura possa essere istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come pure dichiarato dall’articolo 1, comma 1 dello schema, anche alla luce della complessa disciplina normativa che regola la materia e dei numerosi interventi che andranno adottati per l’attuazione della riorganizzazione. Insiste perciò che si sarebbe potuta garantire una più efficiente implementazione dei servizi ispettivi migliorando le attività di raccordo tra gli enti coinvolti, attraverso un vero e proprio coordinamento legislativo tra le discipline regolatrici degli istituti nazionali interessati, senza ricorrere a forme di gerarchizzazione delle competenze mediante l’istituzione di un nuovo ente. Lo schema di decreto, inoltre, non sembra recare un miglioramento del complesso quadro normativo relativo all’attività di vigilanza. Si sarebbe potuto evitare la sovrapposizione di interventi attraverso una sorta di banca dati nazionale delle ispezioni, che avrebbe tra l’altro impedito la duplicazione dei controlli. Nello schema invece risultano sottratte all’INPS e all’INAIL proprio quelle funzioni che finora hanno garantito l’efficacia dei controlli, nonostante la presenza presso l’INPS di una banca dati per le ispezioni, che vede coinvolti INPS, Guardia di finanza e Agenzia delle entrate. Quanto all’articolo 5, che demanda a un DPCM l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’ispettorato, egli osserva che per questa via sostanzialmente si attribuisce ad una fonte di rango secondario la facoltà di derogare alle discipline normative e contrattuali vigenti. Sottolinea altresì che la rideterminazione di trattamenti di missione per i funzionari dell’INPS e dell’INAIL contenuta nello schema di decreto incide direttamente sulla dotazione organica degli enti previdenziali relativamente all’attività di vigilanza. Fa quindi osservare che l’articolo 7 stabilisce che il personale ispettivo dell’INPS e dell’INAIL viene inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento. A suo avviso la disposizione rappresenta un potenziale grave deterioramento dell’attività ispettiva stessa, inducendo il rischio di perdita della esperienza ultradecennale acquisita da tale organico. Conclusivamente ritiene che, pur se in principio positiva, l’istituzione dell’ANPAL crei notevoli problemi pratici e giuridici e che sussista il forte rischio di depotenziare l’attività di vigilanza.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell’andamento dei lavori della Commissione, la seduta già prevista per domani, alle ore 8,30, non avrà luogo.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 16,10.
172ª Seduta
Presidenza del Presidente
SACCONI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.
La seduta inizia alle ore 15,35.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente SACCONI comunica che gli schemi di decreto legislativo nn. 176, 177e 179 sono ancora assegnati con riserva, in assenza dell’intesa della Conferenza Stato-Regioni, la quale dovrebbe riunirsi a tale scopo giovedì 23 luglio alle ore 14,30. In considerazione della stretta connessione esistente tra essi e l’Atto del Governo n. 178, propone comunque di rinviare alla settimana prossima la conclusione dell’esame su tutti e quattro gli schemi.
La Commissione conviene.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (n. 176)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 4, lettere g), z) e aa), 5, 6, 7, 9, lettere e) e l), e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 15 luglio scorso.
Il senatore ANGIONI (PD) condivide la normativa dello schema di decreto legislativo in materia di inserimento lavorativo. Ritiene tuttavia necessario inserirvi forme di agevolazione anche per quelle persone, soprattutto giovani, che, pur non presentando specifiche disabilità fisiche o psichiche, si trovino in condizioni di disagio sociale, magari perché al raggiungimento della maggiore età hanno lasciato la casa famiglia di cui sono stati ospiti. Al riguardo potrebbero essere utili forme di tirocinio formativo o altre modalità finalizzate ad agevolarne l’inserimento nel mondo del lavoro.
A giudizio della senatrice PAGLINI (M5S) lo schema di decreto legislativo, in ossequio agli indirizzi dettati dalla BCE e le altre Istituzioni europee, e in linea con quanto già avvenuto con la legge Fornero, opera nel senso della disgregazione dei diritti e delle tutele dei lavoratori disabili. In particolare, si aumenta la discrezionalità del datore di lavoro attraverso la chiamata nominativa, che rafforza il meccanismo clientelare e favorisce l’emarginazione dei disabili meno produttivi, in violazione dei principi posti dagli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione. La normativa andrebbe dunque radicalmente rivista, per assicurare anche ai disabili più gravi di poter concorrere, secondo le proprie possibilità, al progresso materiale o spirituale della società, come la Costituzione prevede. Giudica, inoltre, aberrante la nuova normativa posta dall’articolo 23 sul controllo a distanza dei lavoratori, che ne lede la privacy e la dignità, e va oltre i limiti posti dai principi di delega.
Il senatore ICHINO (PD) interviene brevemente in riferimento all’intervento della senatrice Paglini, rievocando il dibattito svoltosi negli anni ’70 e ’80 sull’inefficienza del sistema di avviamento al collocamento su richiesta numerica, che ha portato al suo definitivo abbandono, per le persone non disabili, nel 1991. A maggior ragione tali considerazioni valgono per i lavoratori disabili. Per essi il decreto si muove seguendo il modello da tempo adottato in Svezia, che si ispira alla “neutralizzazione dell’handicap“, secondo il quale il disabile deve essere messo in condizione di essere produttivo, agendo sulle condizioni di lavoro e sull’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Non si tratta, dunque, di creare per il disabile un ruolo in cui venga accudito e protetto, bensì un luogo in cui le sue capacità risultino massimamente valorizzate.
Condivide tale impostazione il presidente SACCONI, sottolineando la necessità di individuare forme nuove che consentano di rendere effettivo il diritto al lavoro dei disabili.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (n. 178)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 7, lettera l), e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 15 luglio scorso.
Il senatore ANGIONI (PD) condivide lo scopo di razionalizzazione e semplificazione dell’attività di vigilanza in materia di lavoro a cui tende lo schema di decreto legislativo. Sottolinea in particolare che, nell’evitare la sovrapposizione delle attività ispettive, il decreto non toglie nulla alle stesse, ma anzi consente di estenderne gli interventi con maggiore omogeneità su un numero maggiore di aziende. Analogamente, sarebbe necessario prevedere una task force specifica per la vigilanza anche sulle cooperative non associate.
Inoltre, riguardo all’intera disciplina delle ispezioni, oggi attribuite per la quasi totalità alle ASL, il decreto potrebbe prevedere una tempistica di graduale armonizzazione di settori molto diversi tra loro. A tale riguardo, egli propone di rafforzare il compito di coordinamento dell’Ispettorato, previsto dall’articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, per superare l’attuale sistema, imperniato sulla quasi esclusiva competenza delle ASL.
Con riferimento agli organi dell’Ispettorato, osserva poi che il direttore andrebbe scelto tra soggetti già appartenenti alla pubblica amministrazione, considerato che lo schema non deve prevedere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (n. 179)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 1, 2, lettera a), e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 15 luglio scorso.
La senatrice PAGLINI (M5S) si sofferma in particolare sul fondo di integrazione salariale, ritenendo che rientri tra le forme precarie e discrezionali di ammortizzazione sociale, ed esprime forti critiche sui criteri di onorabilità delle persone chiamate alla sua gestione, criteri che allo stato consentirebbero lo svolgimento di tali funzioni anche a persone condannate con sentenza definitiva e che abbiano svolto un percorso di riabilitazione. Propone, pertanto, di abrogare, alle lettere a), b), c) ed e) dell’articolo 38, le parole “salvi gli effetti della riabilitazione”.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO
Il presidente SACCONI avverte che la seduta della Commissione convocata per domani alle ore 8,30, non avrà più luogo. Resta invece confermata la seduta già convocata per le ore 15, di cui propone di integrare l’ordine del giorno con l’esame, in sede consultiva, dei disegni di legge sulla riforma costituzionale (Atto Senato n. 1429-B) e sugli orari degli esercizi commerciali (Atto Senato 1629).
La Commissione conviene.
La seduta termina alle ore 16,25.

























