170ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
SACCONI
La seduta inizia alle ore 14.
IN SEDE REFERENTE
(1993) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell’esame)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il presidente SACCONI avverte che è pervenuto il parere non ostativo sul testo della Commissione affari costituzionali.
Presente il prescritto numero di senatori, la Commissione, a maggioranza, conferisce quindi mandato alla relatrice D’Adda a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandola a chiedere lo svolgimento della relazione orale.
La seduta termina alle ore 14,15.
169ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.
La seduta inizia alle ore 8,30.
IN SEDE REFERENTE
(1993) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il presidente SACCONI annuncia che è pervenuto il parere di nulla osta con presupposti della 5a Commissione permanente sul solo testo e che la Commissione affari costituzionali si pronuncerà nella giornata odierna. Essendo il provvedimento calendarizzato in Assemblea nella seduta prevista per martedì 14, alle ore 16,30, si procederà comunque alla votazione degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di ieri) anche in assenza del parere della Commissione bilancio, che si pronuncerà comunque sulle proposte che saranno presentate in Assemblea.
I senatori PUGLIA (M5S) e PAGLINI (M5S) sottoscrivono l’emendamento 1.0.2.
Presente il prescritto numero di senatori, con successive, distinte votazioni, la Commissione respinge tutti gli emendamenti presentati; decadono invece, per assenza dei rispettivi presentatori gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.28, 2.1, 3.2, 5.1, 5.4 e 5.5.
Si passa alle dichiarazioni di voto.
Il senatore PUGLIA (M5S) sottolinea che il provvedimento, che pur rappresenta un atto dovuto, solo parzialmente dà attuazione al contenuto della sentenza n. 70 della Corte costituzionale e sarà perciò certamente fonte di nuovo contenzioso. Nel richiamare le considerazioni già svolte nell’intervento in discussione generale, ribadisce che anche in materia di TFR il legislatore avrebbe dovuto essere più coraggioso, assoggettandolo a tassazione separata. Il voto del suo Gruppo sarà perciò contrario.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SEL) si dichiara decisamente contrario al provvedimento, ritenendo pericoloso che il Governo non rispetti, o quanto meno aggiri, una sentenza della Corte costituzionale. In realtà, il Presidente del Consiglio, partito con apparente slancio rottamatore, si limita ad eseguire le disposizioni della Troika; comportamenti di questo tipo finiranno per aumentare inevitabilmente il distacco dei cittadini dalla politica.
La senatrice PARENTE (PD) dà ragione del voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento, che dà attuazione al dettato della Corte compatibilmente con la situazione economico-finanziaria e stabilisce il principio della rivalutazione dei trattamenti pensionistici a partire dal prossimo anno. La politica è chiamata infatti a compiere responsabilmente delle scelte in un determinato contesto, a partire da quello economico-finanziario, in base a principi di equità e giustizia.
Concorda il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), a giudizio del quale il provvedimento è improntato ad un’etica della responsabilità, che tiene conto delle possibilità economico-finanziarie di contesto.
In dissenso dal proprio Gruppo, anche la senatrice BENCINI (Misto) annuncia voto favorevole, pur sottolineando le disparità di atteggiamento tenuto dalla Corte costituzionale nei confronti di pensionati e di lavoratori pubblici.
Il voto favorevole del Gruppo AP è annunciato dal senatore PAGANO (AP (NCD-UDC)), a giudizio del quale il decreto-legge in conversione si presenta equilibrato e costituisce il massimo sforzo fattibile.
Il presidente SACCONI coglie l’occasione per preannunciare una richiesta di intervento del ministro Poletti in Commissione, prima dell’inizio della prossima sessione di bilancio, riferito all’andamento e all’evoluzione del sistema previdenziale; ciò anche in ragione delle dichiarazioni rese nella giornata di ieri dal Presidente dell’INPS. Ritiene importante approfondire adeguatamente a livello europeo il tema della previdenza, che è forse quello più suscettibile di generare coesione sociale e conferire un’idea di equità, contribuendo alla realizzazione di una vera unione fiscale. Più volte in Italia si è sollevato il dubbio che la riforma Fornero, pur realizzata in un momento difficilissimo per il Paese, abbia rappresentato un overshooting. Una riflessione complessiva a livello europeo sui sistemi previdenziali e la loro unificazione potrebbe rappresentare l’occasione di una soluzione equilibrata e convergente che consentirebbe anche di superare le attuali rigidità del sistema italiano.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,15.
166ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.
La seduta inizia alle ore 13,50.
SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI
La presidente SPILABOTTE comunica che nel corso delle audizioni sugli Atti del Governo nn. 176, 177, 178 e 179, svoltesi in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
Prende atto la Commissione.
IN SEDE REFERENTE
(1993) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
La relatrice D’ADDA (PD) introduce l’esame del provvedimento, che reca molteplici norme in materia di trattamenti pensionistici e di ammortizzatori sociali, nonché una modifica specifica della disciplina riguardante la possibilità di liquidazione nella retribuzione mensile delle quote del trattamento di fine rapporto. In particolare, sottolinea che l’articolo 1 determina la misura della rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, relativamente agli anni 2012 e 2013 (con effetti anche sugli anni successivi). L’intervento si pone in esplicita connessione con la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, la quale ha dichiarato l’illegittimità della norma che ha escluso, per gli anni 2012 e 2013, l’applicazione della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il suddetto minimo. In base alla norma oggetto della sentenza di illegittimità, non si è, dunque, dato luogo ad alcuna liquidazione per i trattamenti pensionistici summenzionati delle quote di incremento che sarebbero spettate, a titolo di perequazione automatica, con riferimento al 2012 ed al 2013. Dalla citata sentenza n. 70 deriverebbe l’applicazione della disciplina a regime in materia di perequazione, posta dall’articolo 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che prevede l’applicazione della perequazione nella misura del 100 per cento per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 3 volte il minimo INPS, del 90 per cento per la fascia compresa tra 3 e 5 volte il predetto minimo e nella misura del 75 per cento per la fascia superiore a 5 volte il medesimo minimo. Il comma 1 dell’articolo 1del decreto-legge in esame riconosce solo una parte della perequazione che deriverebbe dall’applicazione della normativa generale. In particolare, con riferimento al 2012 ed al 2013, si attribuiscono quote di perequazione variabili nel corso degli anni; resta ferma la perequazione al 100 per cento per i trattamenti di importo complessivo inferiore o pari a 3 volte il minimo. Nei casi di importo superiore ad uno dei limiti, ma inferiore al medesimo limite incrementato della quota di perequazione automatica spettante sulla base delle percentuali summenzionate, l’aumento a titolo di perequazione è in ogni caso riconosciuto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Eccettuata tale ipotesi, non viene riconosciuta alcuna perequazione per i trattamenti di importo complessivo superiore a 6 volte il minimo. Le norme in esame, nelle more della conversione del decreto, sono state oggetto della circolare INPS n. 125 del 2015, secondo cui la base di calcolo su cui applicare il coefficiente di perequazione relativo al 2014 include gli importi della perequazione relativa agli anni 2012 e 2013 secondo le misure ridotte (8, 4 o 2 punti percentuali) previste negli anni 2014 e 2015. In merito, il capoverso 25-ter,aggiunto nel corso dell’esame della Camera dei deputati alla fine del comma 1,appare inteso a far salvo che, a decorrere dal 2016, nella base di calcolo siano computati gli importi attribuiti a titolo di perequazione per gli anni 2012 e 2013 secondo le misure percentuali più elevate (20, 10 o 5 punti percentuali) applicate a decorrere dal 2016.
Il successivo comma 2, nel testo riformulato dalla Camera, dispone che le percentuali di perequazione siano individuate includendo nell’importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici del soggetto anche gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi. Resta fermo che tali assegni vengono considerati ai soli fini del computo dell’importo complessivo, ma non ai fini dell’applicazione della disciplina statale della perequazione ai vitalizi medesimi. Il comma 3 prevede che le somme arretrate siano corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015. Resta ferma l’abrogazione di una disciplina transitoria sulla perequazione automatica per gli anni 2012 e 2013, già abrogata dalla normativa dichiarata illegittima dalla citata sentenza della Corte costituzionale.
Il successivo articolo 2dispone unincremento pari a 1.020 milioni di euro, per il 2015, del Fondo sociale per occupazione e formazione, ai fini delfinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente; all’onere finanziario derivante da tale incremento si fa fronte riducendo il Fondo istituito precipuamente per l’esercizio delle deleghe in materia di lavoro di cui alla legge n. 183 del 2014.
L’articolo 3incrementa da 30 a 35 milioni di euro, per il 2015, il limite massimo della quota destinata al riconoscimento della cassa integrazione in deroga per il settore della pesca, nell’ambito delle risorse relative agli ammortizzatori sociali in deroga.
Il comma 1 dell’articolo 4 estende al 2015 la possibilità per le imprese non rientranti nell’ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà di tipo difensivo di stipulare tali contratti, con il riconoscimento di determinate agevolazioni. Per questa possibilità, la proroga per l’anno 2015 è disposta nel limite di spesa di 140 milioni di euro; il testo originario del decreto, così modificato dalla Camera, poneva un limite di 70 milioni.
Il successivo comma 1-bis – aggiunto dalla Camera – dispone, per il 2015, un incremento delle risorse relative all’elevazione transitoria della misura del trattamento di integrazione salariale relativo all’ambito ordinario dei contratti di solidarietà difensivi. La disposizione specifica che tali risorse sono destinate esclusivamente a contratti di solidarietà (difensivi) ed istanze rispettivamente stipulati e presentate prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina di delega sul riordino degli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro, attualmente all’esame delle Commissioni Lavoro delle due Camere (Atto del Governo n. 179), che riconduce i contratti di solidarietà difensivi nell’ambito del trattamento straordinario di integrazione salariale.
I commi 1 e 1-bis dell’articolo 5 recano una modifica della normativa pensionistica sul sistema di calcolo contributivo. La modifica concerne sia le quote di trattamento pensionistico determinate in base al suddetto sistema sia le pensioni liquidate interamente secondo il medesimo. La novella di cui al comma 1dispone che il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo individuale non sia in ogni caso inferiore ad un punto percentuale. L’applicazione di tale valore minimo dà luogo alla conferma dell’importo precedente del montante, senza alcuna riduzione. Sempre in base alla novella, qualora, in base al meccanismo di calcolo proprio del coefficiente, il valore risulti inferiore ad un punto percentuale, la differenza rispetto al nuovo valore minimo si recupera in sede di determinazione dei coefficienti degli anni successivi. Il comma 1-bis – inserito dalla Camera – prevede che il criterio del recupero negli anni successivi non operi in sede di prima applicazione. In proposito, la relatrice ricorda che, nel sistema pensionistico in oggetto, il montante contributivo individuale viene rivalutato in base ad un tasso annuo di capitalizzazione, costituito dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall’ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. Per la rivalutazione relativa al 2014, il computo in base alla variazione media del PIL nominale del quinquennio 2009-2013 avrebbe determinato una riduzione del montante. Il comma 2 – modificato dalla Camera in relazione agli effetti derivanti dall’inserimento del comma 1-bis – provvede alla quantificazione ed alla copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi precedenti; ad essi si fa fronte – oltre che mediante le entrate derivanti dal maggior importo dei trattamenti pensionistici – disponendo una riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e dell’accantonamento relativo al Ministero dell’economia del fondo speciale di parte corrente.
L’articolo 5-bis– inserito dalla Camera – reca una norma di interpretazione autentica della disposizione sui trattamenti pensionistici per i lavoratori esposti all’amianto, stabilita dall’articolo 1, comma 112, della legge n. 190 del 2014. Tale disposizione ha escluso, con riferimento ai lavoratori attualmente in servizio, l’applicazione, ai fini pensionistici, dei provvedimenti dell’INAIL di annullamento delle certificazioni precedentemente rilasciate, relative all’esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni. L’esclusione degli effetti dell’annullamento non concerne il caso di dolo dell’interessato, accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. L’articolo 5-bischiarisce che per lavoratori attualmente in servizio si intendono quelli che al 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della citata legge n. 190), non fossero beneficiari di trattamenti pensionistici.
Il comma 1 dell’articolo 6introduce un termine temporale unico per il pagamento da parte dell’INPS dei trattamenti pensionistici e delle prestazioni in favore degli invalidi civili a carico del medesimo Istituto e delle rendite vitalizie a carico dell’INAIL. Si dispone che a decorrere dal 1° giugno 2015 e fino al 31 dicembre 2016, tali trattamenti siano erogati il primo giorno di ciascun mese (o, se festivo o non bancabile, il giorno successivo), ad eccezione del mese di gennaio 2016, per il quale il pagamento viene stabilito per il secondo giorno bancabile; a decorrere dal 2017, i pagamenti saranno effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese. Quest’ultimo termine è stabilito – secondo la relazione illustrativa e quella tecnica – in relazione all’evoluzione dei sistemi di pagamento in euro; per i beneficiari di più di uno dei trattamenti, il pagamento avviene con un unico mandato di pagamento.
L’articolo 7 modifica un profilo della disciplina, posta dall’articolo 1, commi da 26 a 34, della legge n. 190 del 2014, relativa alla possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, di liquidazione nella retribuzione mensile, in via sperimentale, per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018, delle quote del trattamento di TFR maturate nel medesimo periodo. Finora i datori di lavoro di aziende con un numero di addetti inferiore a 50 che non intendevano erogare immediatamente con proprie risorse le quote di TFR oggetto dell’opzione, potevano accedere ad un finanziamento, assistito dalla garanzia prestata sia dall’apposito Fondo di garanzia, istituito presso l’INPS, sia, in ultima istanza, dallo Stato, nonché da un privilegio speciale su beni mobili, destinati all’esercizio dell’impresa e non iscritti nei pubblici registri. La novella di cui all’articolo 7sostituisce la garanzia del privilegio speciale con il privilegio generale sui beni mobili e specifica che il finanziamento in oggetto e le formalità ad esso connesse, nell’intero svolgimento del rapporto, sono esenti dalle imposte di registro e di bollo nonché da ogni altro diritto o imposta.
La presidente SPILABOTTE ringrazia la relatrice per l’ampia disamina del provvedimento e ricorda che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti è fissato per mercoledì 8 luglio, alle ore 13.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,35.
Riunione n. 61
MARTEDÌ 7 LUGLIO 2015
Presidenza della Vice Presidente
indi del Presidente
Orario: dalle ore 14,40 alle ore 16,30
AUDIZIONI INFORMALI SUGLI ATTI DEL GOVERNO N. 176 (SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE CITTADINI E IMPRESE SU RAPPORTO DI LAVORO), N. 177 (SERVIZI PER IL LAVORO), N. 178 (SEMPLIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ ISPETTIVA IN MATERIA DI LAVORO) E N. 179 (AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO)

























