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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

2 Luglio 2014
in Senato

87ª Seduta

 Presidenza del Presidente

SACCONI 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.                

 

La seduta inizia alle ore 14,30.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro  

(24) ZELLER e BERGER.  –  Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile  

(103) Maria Grazia GATTI ed altri.  –  Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro  

(165) Laura BIANCONI.  –  Disposizioni in materia di agevolazioni per la conciliazione dei tempi delle lavoratrici autonome appartenenti al settore dell’imprenditoria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura  

(180) Rita GHEDINI ed altri.  –  Misure a sostegno della genitorialità, della condivisione e della conciliazione familiare  

(183) Rita GHEDINI ed altri.  –  Norme applicative dell’articolo 4, commi da 16 a 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco  

(199) ICHINO ed altri.  –  Misure per favorire l’invecchiamento attivo, il pensionamento flessibile, l’occupazione degli anziani e dei giovani e per l’incremento della domanda di lavoro  

(203) Loredana DE PETRIS ed altri.  –  Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera  

(219) Silvana Andreina COMAROLI ed altri.  –  Disposizioni temporanee in materia di contratti di lavoro, concernenti l’introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l’applicazione di misure indennitarie e l’attuazione di programmi di formazione professionale  

(263) SANGALLI ed altri.  –  Agevolazioni fiscali per l’assunzione di manager e consulenti di direzione nelle piccole e medie imprese  

(349) DE POLI.  –  Modifica all’articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, concernente l’applicazione, in caso di trasferimento d’azienda, dei benefici economici previsti per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità  

(482) DE POLI.  –  Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell’istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prematuri o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap  

(500) DE POLI.  –  Modifica all’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all’articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori  

(555) ICHINO ed altri.  –  Misure sperimentali per la promozione dell’occupazione e il superamento del dualismo fra lavoratori protetti e non protetti. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contratto a termine, di lavoro intermittente e di associazione in partecipazione  

(571) BITONCI.  –  Disciplina del documento unico di regolarità contributiva  

(625) BERGER ed altri.  –  Modifica all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura  

(716) NENCINI.  –  Disposizioni per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro e per il sostegno ai disoccupati di lunga durata, non più ricollocabili, prossimi alla pensione in ragione dell’età e del monte contributi versati  

(727) BAROZZINO ed altri.  –  Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300  

(893) Sara PAGLINI ed altri.  –  Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione del posto di lavoro di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300  

(936) DI MAGGIO ed altri.  –  Disposizioni per promuovere la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese attraverso progetti di riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento  

(1100) FRAVEZZI ed altri.  –  Modifica all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della normativa relativa alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo  

(1152) Loredana DE PETRIS ed altri.  –  Istituzione del reddito minimo garantito  

(1221) ICHINO ed altri.  –  Disposizioni volte a favorire l’utilizzazione in attività di utilità pubblica delle competenze e capacità delle persone sospese dalla prestazione lavorativa contrattuale con intervento della cassa integrazione guadagni  

(1279) SACCONI ed altri.  –  Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro 

(1312) Mariarosaria ROSSI ed altri.  –  Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in materia di apprendistato di riqualificazione  

(1409) Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Vendola ed altri; Teresa Bellanova ed altri

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio) 

 

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

La senatrice Rita GHEDINI (PD) interviene per illustrare alcune proposte emendative a propria firma, relative, in particolare alle disposizioni dell’articolo 1 in materia di Cassa integrazione guadagni (Cig) e di Assicurazione sociale per l’impiego (AspI). Dal primo punto di vista l’emendamento 1.31 prevede che, in caso di accesso  alla Cassa integrazione guadagni  secondo le nuove regole, una parte dei fondi destinati dalle imprese per la cassa integrazione sia devoluta a favore dei contratti di solidarietà, ad integrazione delle risorse statali. In ordine alla questione della natura dell’istituto della cassa integrazione, sollevata dal senatore Ichino  in una precedente seduta, se cioè  sia volta a tutelare il salario del lavoratore piuttosto che la produttività dell’azienda, osserva che agire con franchigie sull’assetto aziendale piuttosto che su aliquote dei singoli settori produttivi potrebbe indurre le aziende ad adottare scelte contingenti piuttosto che ad ampio spettro; ritiene quindi preferibile intervenire  sulle aliquote, anziché sulle franchigie.

Per quanto riguarda la disciplina dell’AspI, si sofferma sull’emendamento 1.58, che intende vincolare gli eventuali risparmi di spesa, derivanti dalla revisione dell’ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà, al finanziamento degli ammortizzatori sociali e dei servizi per il lavoro e politiche attive, la cui definizione è stabilita annualmente con la legge di stabilità. Ciò consentirebbe un passaggio graduale alle varie forme di assicurazione e mutualità. 

Si sofferma poi sull’emendamento 1.87, volto ad introdurre un reddito cosiddetto “di ultima istanza” a favore dei lavoratori disoccupati che abbiano esaurito tutti gli altri ammortizzatori sociali e che si trovino in condizione di povertà sulla base  delle indicazioni ISEE; si tratta di una prestazione assistenziale da estendere progressivamente in base alla disponibilità delle risorse a tutti i lavoratori in condizioni di povertà, con priorità per quelli che abbiano a carico figli minori, ai fini dell’inserimento o reinserimento lavorativo, nonché all’inclusione sociale dei diversi componenti del nucleo familiare.

Passando ad illustrare gli emendamenti riferiti all’articolo 2, si sofferma soprattutto sulle proposte volte a conciliare le esigenze di raccordo tra le amministrazioni centrali delle politiche del lavoro e sociali con il principio di autonomia territoriale, secondo le indicazioni fornite dal parere della Commissione Affari costituzionali, al fine di rendere efficiente e operativa la delega contenuta nel disegno di legge n. 1428.

Si sofferma poi sull’emendamento 2.45, che inserisce, tra i principi e criteri direttivi della delega, quello volto a prevedere una presenza omogenea, su tutto il territorio nazionale, di servizi per l’inserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disabili. Quindi illustra l’emendamento 2.80, che prevede il coordinamento dei sistemi informativi dei servizi sociali, oltreché la valorizzazione  degli stessi e il  monitoraggio delle prestazioni erogate.

In ordine agli emendamenti relativi all’articolo 3, che conferisce la delega al Governo in materia di semplificazione, si sofferma sugli emendamenti 3.40 e 3.44, volti, rispettivamente, ad unificare i sistemi informativi per la formazione e il mercato del lavoro secondo le regole tecniche di interoperabilità e scambio dei dati di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, ed a promuovere il principio di legalità e il rafforzamento delle politiche di prevenzione per contrastare il lavoro sommerso, nel rispetto anche delle recenti Risoluzioni del Parlamento europeo.

Passando all’articolo 4, si sofferma sugli emendamenti volti ad introdurre un salario orario minimo e su quelli che prevedono la possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali in settori produttivi ulteriori e secondo limiti di reddito diversi da quelli attualmente previsti, sulla base di accordi sindacali. Siffatte proposte emendative mirano infatti a rafforzare la sperimentazione nel mercato del lavoro e la concertazione tra le varie forze contrattuali.

Per quanto riguarda gli emendamenti all’articolo 5, che contiene la delega al Governo in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, esprimendo vivo apprezzamento per la disposizione, illustra alcuni emendamenti a propria firma e di altri componenti del suo Gruppo, volti a garantire alle lavoratrici madri autonome maggiori diritti in materia di astensione totale o parziale dall’esercizio della professione, nonché a prevedere la facoltà di sostituzione in caso di maternità. Di particolare rilievo è l’emendamento aggiuntivo 5.0.1, sottoscritto insieme alla senatrice Parente, che conferisce al Governo un’ulteriore delega, da esercitarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, per la promozione del lavoro autonomo e professionale, secondo i principi, tra gli altri, della parità di genere nell’accesso alle attività di impresa e alle attività di lavoro autonomo, e di riforma della disciplina a tutela della maternità delle lavoratrici autonome. La delega  prevede altresì la promozione di forme mutualistiche tra lavoratori autonomi anche con la partecipazione delle imprese committenti e l’adesione a forme di ammortizzatori sociali già esistenti.

 

La senatrice FAVERO (PD) rileva preliminarmente, in via generale, che dall’articolo 1 del disegno di legge n. 1428 emerge un obiettivo molto ambizioso del Governo: rivedere, attraverso l’esercizio della delega, sia la normativa in materia di integrazione salariale e di ammortizzatori sociali, che le politiche attive del lavoro. In questa direzione, il Governo deve attenersi ai principi della semplificazione delle procedure, di valorizzazione dei servizi pubblici e privati per l’impiego, di riordino delle forme contrattuali e di tutela della maternità secondo una logica che includa anche le lavoratrici autonome. Soprattutto deve rispettare il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della legge al fine di rendere efficaci le misure previste dalla delega e volte a implementare lo sviluppo del mercato del lavoro. Il provvedimento in esame costituisce una integrazione del decreto-legge n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2014, che ha rivisto la disciplina dei contratti a termine e dei contratti di apprendistato. Entrambi i provvedimenti cercano infatti di fornire risposte alla crisi del mercato del lavoro che, come è noto, è determinata soprattutto dalla mancanza di lavoro. Nonostante i dati relativi alla disoccupazione siano ancora molto preoccupanti, vanno registrati comunque dei segnali di ripresa, che, anche alla luce delle ultime misure governative, stimolano i disoccupati a cercare nuovamente lavoro. Le misure intraprese finora, tuttavia, sono insufficienti per il ricollocamento degli ultracinquantenni che si sono trovati, loro malgrado, senza lavoro, nonché per fronteggiare l’alto tasso di disoccupazione femminile in Italia. Per altro verso, la delega contenuta nel disegno di legge costituisce una grande occasione per rivedere la normativa in materia di Cassa integrazione in deroga, che, ormai, è divenuta un sussidio permanente, gravando pesantemente sulla fiscalità generale e, dunque, sui  cittadini contribuenti. Sotto questo profilo è da condividere l’iniziativa governativa, volta, da un lato, a estendere i contratti di solidarietà, dall’altro a generalizzare l’applicazione dell’ASpI, con la relativa estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Rilevante è altresì l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’occupazione, partecipata da Stato, regioni e province autonome, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro. Infine la delega prevista dall’articolo 5 del disegno di legge n. 1428, al fine di  garantire e tutelare la maternità delle lavoratrici e di conciliare i tempi di vita e di lavoro, costituisce il tentativo di allineare l’Italia agli altri paesi europei, dove è garantito un diritto paritario alla genitorialità tra uomo e donna, anche  attraverso politiche di incentivazione delle strutture per la prima infanzia, molto carenti in Italia, tanto da disincentivare spesso l’occupazione femminile. Si sofferma quindi sull’emendamento a propria firma 5.50 che riscrive la disposizione del disegno di legge n. 1428 in materia di sostegno della maternità, prevedendo l’implementazione dei congedi parentali e rendendo obbligatori i congedi di paternità, garantendo una maggiore flessibilità del loro impiego e promuovendo le opportunità di conciliazione di vita e di lavoro anche mediante fondi o enti bilaterali; ciò al fine di rendere simmetrico e paritario il ruolo della genitorialità tra uomo e donna.

Comunica infine che il senatore Pagliari ha sottoscritto gli emendamenti 5.46, 5.50 e 5.63, da lei presentati.

 

La senatrice BENCINI (Misto-ILC), dando per illustrati gli emendamenti a propria firma, dichiara di voler sottoscrivere le seguenti proposte emendative all’articolo 1: 1.3, 1.5, 1.9, 1.17, 1.27, 1.28, 1.34, 1.35, 1.48, 1.59, 1.62, 1.82, 1.83, 1.87, 1.86, 1.90, 1.91, 1.92, 1.112, 1.116 e 1.0.2. Sottoscrive altresì l’emendamento 2.21, riferito all’articolo 2, nonché gli emendamenti 3.28, 3.30 e 3.44, relativi alle disposizioni dell’articolo 3. In ordine all’articolo 4, aggiunge la propria firma ai seguenti emendamenti: 4.27, 4.36, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.44, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.63, 4.64 e 4.0.1. Inoltre, sottoscrive i seguenti emendamenti, riferiti all’articolo 5: 5.5, 5.7, 5.8, 5.18, 5.21, 5.27, 5.31, 5.40, 5.43, 5.56, 5.0.1 e 5.0.2. Infine, dichiara di aggiungere la propria firma ad alcuni emendamenti relativi all’articolo 6: 6.1, 6.0.1, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5 e 6.0.6.

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente relatore SACCONI (NCD) dichiara chiusa la discussione generale. Avverte quindi che il provvedimento in esame è calendarizzato in Assemblea subito dopo la conclusione dell’esame del disegno di legge di riforma costituzionale (Atto Senato n. 1429) e del decreto-legge n. 91 del 2014, sulla competitività (Atto Senato n. 1541) e, dunque, presumibilmente a partire dalla seduta antimeridiana di mercoledì 16 luglio. Perciò i lavori della Commissione dovranno concludersi entro la fine della prossima settimana o, al più tardi, entro martedì 15 luglio. Per la votazione degli emendamenti, prevede quindi  di convocare una seduta martedì 8 luglio a partire dalle ore 11,30 a oltranza con una eventuale pausa tecnica, non essendo previsti lavori di Assemblea per quella giornata; una seduta antimeridiana e una pomeridiana nella giornata di mercoledì 9 luglio, valutando  l’opportunità di convocare in quella stessa giornata anche una seduta notturna; una seduta antimeridiana per giovedì 10 luglio. Ove la Commissione non dovesse concludere i lavori entro la prossima settimana, saranno convocate  una seduta antimeridiana e una seduta pomeridiana nella giornata di martedì 15 luglio.

 

La Commissione prende atto.

 

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite. Esame e rinvio)

 

  Il relatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) dà conto delle disposizioni del decreto-legge n. 91 di interesse della Commissione. Segnala, in primo luogo, l’articolo 5, i cui commi da 1 a 12 riguardano una misura temporanea di incentivo alle assunzioni da parte dei datori di lavoro imprenditori agricoli, mentre i successivi commi 13 e 14 consentono, per i produttori agricoli che rientrino nell’ambito di applicazione dell’IRAP, alcune deduzioni dalla base imponibile del medesimo tributo, con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato. Più in particolare, icommi da 1 a 12 disciplinano un incentivo in favore dei datori di lavoro imprenditori agricoli per la stipulazione – nel periodo compreso tra il 1° luglio 2014 ed il 30 giugno 2015 – di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato o a termine, che diano luogo ad un incremento occupazionale netto. Nel caso di contratti a tempo determinato, essi, ai fini in esame, devono  essere redatti in forma scritta, avere durata almeno triennale e garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all’anno. L’incentivo è relativo alle ipotesi in cui i lavoratori abbiano un’età compresa tra i 18 e i 35 anni e non abbiano da almeno 6 mesi un impiego regolarmente retribuito ovvero siano privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. L’importo dell’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione lorda, per un periodo complessivo massimo di 18 mesi, ed è riconosciuto – esclusivamente mediante compensazione con i contributi previdenziali dovuti – secondo determinati criteri: per i contratti a termine, le quote del beneficio, ciascuna pari a 6 mensilità, spettano a decorrere dal completamento, rispettivamente, del primo, del secondo e del terzo anno di assunzione; per quelli a tempo indeterminato, l’intero incentivo, pari a 18 mensilità, spetta a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione.

L’incremento occupazionale netto è valutato in base ai criteri di cui al comma 5. Si dovrebbe ritenere, anche in base all’attuazione di analoghe precedenti misure di incentivo, che l’incremento si verifichi anche nel caso di imprese agricole di nuova costituzione, in cui, cioè, la media di riferimento di cui al comma 5 sia per definizione pari a zero. L’incentivo è riconosciuto dall’INPS, nel limite delle risorse di cui al comma 2, pari a 5,5 milioni di euro per il 2015, 12 milioni per il 2016, 9 per il 2017 e 4,5 per il 2018, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e secondo le modalità di cui ai commi 8 e 9. Per tale misura di incentivo si applicano le norme generali in materia di incentivi all’assunzione; riguardo al medesimo incentivo, i commi 10 e 11prevedono alcuni adempimenti istituzionali a carico del Ministero del lavoro.

Il successivo comma 12 specifica che, a decorrere dalla prima data utile per la presentazione della domanda per il beneficio, con riferimento alle assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato non trova più applicazione la misura di incentivo prevista per la generalità dei datori di lavoro e relativa alla stipulazione entro il 30 giugno 2015 di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni e che diano luogo ad un incremento occupazionale netto; sono fatte salve le domande presentate prima di tale data.

I commi 13 e 14 consentono ai produttori agricoli che rientrino nell’ambito di applicazione dell’IRAP alcune deduzioni dalla base imponibile del medesimo tributo, con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, con contratto di durata almeno triennale, impiegati nel periodo di imposta e che abbiano lavorato almeno 150 giornate. Tali deduzioni sono pari al 50 per cento di quelle previste con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Le nuove deduzioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e previa autorizzazione della Commissione europea; di esse non si tiene conto in sede di determinazione dell’acconto per l’IRAP relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

L’articolo 6del decreto-legge prevede l’istituzione presso l’INPS di una Rete del lavoro agricolo di qualità, alla quale possono partecipare, su istanza, le imprese agricole in possesso di determinati requisiti di regolarità sotto il profilo lavoristico, previdenziale e tributario. Si pone, di conseguenza, il principio che l’attività di vigilanza, nel settore agricolo, da parte del Ministero del lavoro e dell’INPS, sia orientata nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete, fermi restando gli ordinari controlli in materia di sicurezza sul lavoro e fatti salvi i casi di richiesta di intervento da parte del lavoratore, delle organizzazioni sindacali, dell’autorità giudiziaria o amministrativa, nonché le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni.

I requisiti di regolarità per l’ammissione alla Rete sono elencati al comma 1: non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per illeciti nelle materie suddette; essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Riguardo al primo requisito, potrebbe essere ritenuto opportuno valutare l’ambito della nozione “procedimento penale”, in quanto, in base alla terminologia codicistica, tale locuzione comprende anche le fasi precedenti l’imputazione – fasi che, peraltro, non risultano nel casellario giudiziale dei carichi pendenti -. In merito al secondo requisito, potrebbe ritenersi utile esaminare i problemi di verifica del medesimo, non sussistendo un casellario che raccolga gli illeciti amministrativi suddetti.

Alla Rete sovrintende una cabina di regia, la quale ammette o successivamente eventualmente esclude le imprese, il cui elenco è pubblicato sul sito internet dell’INPS, definisce gli elementi essenziali dell’istanza di partecipazione e formula proposte al Ministero del lavoro ed a quello delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo.

I commi 5 e 8 recano norme di natura amministrativa e finanziaria, tra le quali la previsione, per i componenti, della partecipazione a titolo gratuito alla cabina di regia, con esclusione anche di rimborsi spese. Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare l’esigenza di esplicitare se, nel caso di imprese individuali e di società unipersonali, i requisiti di regolarità per la partecipazione alla Rete facciano riferimento soltanto alla singola impresa o società unipersonale agricola o anche ad altre eventuali imprese o società unipersonali agricole facenti capo al medesimo soggetto, nonché i problemi di applicazione dell’articolo 6, con riferimento ad imprese agricole eventualmente facenti capo a soggetti minorenni, anche in relazione ai divieti di consultazione, con riferimento a questi ultimi, dei casellari giudiziali.

Con riferimento ad altre disposizioni del decreto, il relatore rileva che l’articolo 13 reca norme, tra l’altro, in materia di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica di aree militari; l’articolo 18attribuisce ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano – a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2015 – investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, un credito d’imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto ad una determinata media precedente degli investimenti nei suddetti beni strumentali.

            Conclusivamente, il relatore propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole.

 

            Il senatore BAROZZINO (Misto-SEL) chiede un’adeguata riflessione sui numerosi e delicati temi posti dal testo.

 

            Il presidente SACCONI rinvia pertanto il seguito dell’esame del provvedimento alla seduta di domani.

                       

            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 

(1519) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea -Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre, approvato dalla Camera dei deputati 

(1533) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 1519. Relazione alla 14a Commissione per il disegno di legge n. 1533. Esame congiunto e rinvio) 

 

  Riferisce congiuntamente la relatrice Rita GHEDINI (PD), la quale si sofferma innanzitutto sul disegno di legge n. 1533 – approvato dalla Camera dei deputati – che reca norme intese a porre rimedio a casi di non corretto recepimento di norme dell’Unione europea nell’ordinamento nazionale. Per quanto concerne le materie di interesse della Commissione, segnala in primo luogo l’articolo 13, chereca disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento alle ipotesi di costituzione di nuova impresa e di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro. In merito alla prima fattispecie, la norma vigente prevede che il datore di lavoro, in caso di costituzione di nuova impresa, effettui la valutazione dei rischi, elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio dell’attività. La novellaspecifica che il datore deve, in ogni caso, dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli stessi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro che già formano oggetto del documento, fermo restando che quest’ultimo conterrà anche una valutazione di tutti i rischi. Alla documentazione può accedere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al quale il datore deve dare immediata comunicazione dell’effettuazione di tali adempimenti. Riguardo alla seconda fattispecie, la norma vigente prevede che la valutazione dei rischi sia rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità; in tali ipotesi, le misure di prevenzione devono essere aggiornate e, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali, il DURC va rielaborato. In merito, la novella dispone che il datore sia in ogni caso tenuto a dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione nonché immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il quale può accedere alla documentazione suddetta. Tali novelle sono intese a definire alcuni profili della procedura di infrazione n. 2010/4227.

Il successivo articolo 14 modifica la disciplina in materia di durata media massima dell’orario di lavoro settimanale e di riposo giornaliero per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. In primo luogo, abroga, a decorrere dal sesto mese dall’entrata in vigore della legge, le norme che escludono, per il personale degli enti ed aziende del SSN appartenente alle aree dirigenziali o al ruolo sanitario, l’applicazione della disciplina generale in materia di riposo giornaliero, nonché, per il solo personale dirigenziale, quella in materia di durata media massima dell’orario di lavoro settimanale. Le attuali norme di esclusione demandano per tale personale alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità atte a garantire condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche e, per il personale del ruolo sanitario, fanno rinvio alle disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principii generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. Anche le disposizioni contrattuali adottate in base a tali norme cessano di trovare applicazione a decorrere dal sesto mese dall’entrata in vigore della legge. L’abrogazione è connessa alla procedura di infrazione n. 2011/4185, nell’ambito della quale la Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea, con riferimento all’esclusione del personale in oggetto dalle norme suddette, che discendono dalle disposizioni comunitarie stabilite dalla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003.

In relazione all’abrogazione, i successivi commi 2 e 3, primo periodo, demandano alle regioni ed alle province autonome l’attuazione, prima del termine di decorrenza dell’abrogazione, di processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi degli enti ed aziende del proprio Servizio sanitario; ai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità la definizione della disciplina delle deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del SSN preposto ai servizi relativi all’accettazione, al trattamento o alle cure, prevedendo altresì equivalenti periodi di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale stesso. Al riguardo, ricorda che il personale preposto nelle strutture sanitarie a tali servizi rientra tra quelli per i quali la disciplina comunitaria consente deroghe alle norme in materia di riposo giornaliero.

L’articolo 15del disegno di leggechiarisce l’ambito di applicazione delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute poste dall’allegato II del decreto legislativo n. 298 del 1999, relative alle navi esistenti alla data del 27 febbraio 2000 ed aventi una lunghezza fra le perpendicolari superiore od uguale a diciotto metri. La novella specifica – in conformità con la norma di cui all’allegato II della direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993 – che tali prescrizioni  si applicano, nella misura consentita dalle caratteristiche strutturali della nave, ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o dell’attività, le condizioni o un rischio a bordo della nave. La versione letterale della norma vigente, per un presumibile errore materiale, risulta poco chiara, come rilevato dalla Commissione europea nel parere motivato del 21 febbraio 2014, nell’ambito della procedura di infrazione n. 2011/2098. Tale parere ha ritenuto superati gli altri profili oggetto della medesima procedura di infrazione, anch’essi attinenti alla sicurezza dei lavoratori nel settore delle navi da pesca. Per questo la Camera ha soppresso la versione originaria dell’articolo 15, la quale recava una disciplina di delega al Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore delle navi da pesca, al fine di coordinare le relative disposizioni speciali, contenute nel citato decreto legislativo n. 298, con la disciplina generale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008. Con la soppressione della previsione della delega, resta valida la norma che demanda ad un regolamento governativo la definizione delle disposizioni necessarie per il coordinamento.

L’articolo 16 del disegno di legge estende ai dirigenti, con le specificazioni poste dalla novella di cui al comma 1, lettera b), le procedure di informazione e consultazione sindacali relative ai licenziamenti collettivi vigenti per le altre categorie di lavoratori ed i criteri di scelta dei dipendenti da licenziare. L’estensione è connessa alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 13 febbraio 2014 – causa C-596/12, che ha condannato l’Italia per la mancata applicazione ai dirigenti delle procedure di informazione e consultazione sindacali relative ai licenziamenti collettivi. L’estensione di tali procedure è operata – come specifica la novella di cui al comma 1, letterab) -anche per l’ipotesi in cui, nell’ambito di una fattispecie di licenziamento collettivo, si intenda procedere al licenziamento di un solo dirigente. Per l’ipotesi di violazione delle procedure o dei criteri di scelta, la medesima novellaobbliga il datore di lavoro al pagamento, in favore del dirigente, di un’indennità, in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura ed alla gravità della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell’indennità contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro. Al riguardo, la relatrice ricorda le vigenti norme sui licenziamenti collettivi, segnalando, in merito, la novella di cui al comma 1, lettera a), la quale specifica che nel computo dei dipendenti – ai fini della verifica del superamento o meno della soglia dimensionale delle 15 unità – rientrano anche i dirigenti, corrisponde al criterio interpretativo già seguito.

Con riguardo ad altri articoli del disegno di legge, rileva infine che l’articolo 1modifica la disciplina del concorso per l’attribuzione di borse di studio universitarie per il perfezionamento all’estero e l’articolo 3 incide parzialmente sulla disciplina in materia di immigrazione e di rimpatri. In particolare, la novella di cui al comma 1, lettera a), sopprime la possibilità di espulsione amministrativa, per il caso di mancata dichiarazione al questore, da parte dello straniero extracomunitario munito del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto a soggiornare, della sua presenza in Italia. L’articolo 34, infine, in relazione all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, modifica alcune disposizioni tecniche della disciplina di recepimento della normativa comunitaria in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi.

       Passando quindi al disegno di legge n. 1519, anch’esso approvato dalla Camera dei deputati e contenente normative di delega legislativa per il recepimento di direttive e di altri atti dell’Unione europea, segnala che l’articolo 4, che reca i princìpi e i criteri direttivi specifici per il recepimento nell’ordinamento nazionale delle nuove norme comunitarie in materia di agenzie di rating del credito, e l’articolo 5,contenente una delega al Governo per l’attuazione nell’ordinamento nazionale del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital, e del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale, presentano prevalentemente profili a carattere fiscale. Discipline di delega rilevanti nel quadro delle competenze della  Commissione concernono invece il recepimento di alcune direttive, indicate nell’allegato B; in particolare, evidenzia la direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e la direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante alcune modifiche alla disciplina comunitaria sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.

            Si riserva conclusivamente di formulare proposte di relazioni su entrambi i documenti in una successiva seduta.           

 

            Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento in materia di norme per l’applicazione, nell’ambito dell’Amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (n. 98)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)  

 

            Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

 

      Con riferimento all’atto, il senatore PUGLIA (M5S) mette in risalto la delicatezza dell’articolo 4, comma 4, segnalando l’opportunità di attribuire la possibilità di formulare osservazioni sia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell’amministrazione sia a quelli del personale di polizia penitenziaria. Quanto al comma 3 dell’articolo 5, segnala l’esigenza di precisare la riferibilità degli obblighi di cooperazione e coordinamento tanto al datore di lavoro committente quanto ai subappaltatori. In via generale, riterrebbe altresì opportuno sottolineare la particolare delicatezza dell’atto e l’esigenza di garantire idonee condizioni ai lavoratori detenuti e internati.

 

            Il senatore BAROZZINO (Misto-SEL) segnala il verificarsi in Italia di continue infrazioni alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, a dimostrazione della necessità di ripristinare l’originale testo del decreto n. 81, sottolineando l’esigenza di riferirsi, allorché è in questione la sicurezza, essenzialmente agli RLS.

 

            Il relatore ANGIONI (PD) illustra quindi una bozza di parere favorevole con osservazioni da lui predisposta, che a suo giudizio già contiene i rilievi dei senatori Puglia e Barozzino (testo allegato al resoconto della seduta odierna).

 

            Il presidente SACCONI (NCD) osserva che l’Italia si caratterizza proprio per il particolare rigore della disciplina vigente in materia di sicurezza, alle cui regole si sottraggono sacche di economia sommersa, che andrebbero definitivamente cancellate.

            Presente il prescritto numero di senatori, mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore, che risulta approvata.

           

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  

 

      In considerazione dell’andamento dei lavori, il PRESIDENTE propone di posticipare la seduta di domani, 3 luglio, prevista per le ore 8,30, alle ore 11, in modo da consentire l’espressione dei pareri relativi ai provvedimenti oggi illustrati in sede consultiva.

 

            La Commissione prende atto.

 

 

            La seduta termina alle ore 16.


 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 98

 

 

L’11a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,

esprime parere favorevole con le osservazioni di seguito riportate.

Si rileva anzitutto l’opportunità di chiarire esplicitamente se il vigente regolamento, di cui al decreto ministeriale n. 338 del 1997, sia abrogato – in tutto o in parte – dallo schema di decreto in esame.

All’articolo 2, commi 2, 5 e 6, appare opportuno fare riferimento, oltre che ai detenuti (o alla “popolazione detenuta”), anche agli internati.

All’articolo 2, comma 3, la lettera d) richiama alcune norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, che sono state esplicitamente abrogate; appare pertanto necessario richiamare le corrispondenti norme, di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) e g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.

In relazione al comma 6 dell’articolo 2, si invita a valutare l’esigenza di mantenere il riferimento, attualmente vigente, anche ai luoghi diversi in cui si eseguono misure cautelari privative della libertà.

Si segnala altresì l’opportunità che la verifica dell’innocuità dei sistemi di controllo, prevista al comma 7 dell’articolo 2, abbia carattere periodico e non solo preventivo.

All’articolo 4, comma 4, si suggerisce di chiarire se la facoltà di formulare osservazioni ivi prevista si intenda attribuita, oltre che ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell’Amministrazione,  anche ai rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria.

Da ultimo appare necessario, nell’ambito delle disposizioni dell’articolo 5 sul documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, valutare l’esigenza di far riferimento,oltre che alle imprese (appaltatrici o somministratrici), anche ai lavoratori autonomi. Infine, potrebbe essere precisato  se sussistano, in ogni caso, gli obblighi di cooperazione e di coordinamento posti dalla disciplina generale a carico di tutti i datori di lavoro in questione, dal datore di lavoro committente e fino ai subappaltatori.

 
86ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

SACCONI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.               

 

 

            La seduta inizia alle ore 14,30.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro  

(24) ZELLER e BERGER.  –  Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile  

(103) Maria Grazia GATTI ed altri.  –  Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro  

(165) Laura BIANCONI.  –  Disposizioni in materia di agevolazioni per la conciliazione dei tempi delle lavoratrici autonome appartenenti al settore dell’imprenditoria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura  

(180) Rita GHEDINI ed altri.  –  Misure a sostegno della genitorialità, della condivisione e della conciliazione familiare  

(183) Rita GHEDINI ed altri.  –  Norme applicative dell’articolo 4, commi da 16 a 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco  

(199) ICHINO ed altri.  –  Misure per favorire l’invecchiamento attivo, il pensionamento flessibile, l’occupazione degli anziani e dei giovani e per l’incremento della domanda di lavoro  

(203) Loredana DE PETRIS ed altri.  –  Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera  

(219) Silvana Andreina COMAROLI ed altri.  –  Disposizioni temporanee in materia di contratti di lavoro, concernenti l’introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l’applicazione di misure indennitarie e l’attuazione di programmi di formazione professionale  

(263) SANGALLI ed altri.  –  Agevolazioni fiscali per l’assunzione di manager e consulenti di direzione nelle piccole e medie imprese  

(349) DE POLI.  –  Modifica all’articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, concernente l’applicazione, in caso di trasferimento d’azienda, dei benefici economici previsti per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità  

(482) DE POLI.  –  Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell’istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prematuri o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap  

(500) DE POLI.  –  Modifica all’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all’articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori  

(555) ICHINO ed altri.  –  Misure sperimentali per la promozione dell’occupazione e il superamento del dualismo fra lavoratori protetti e non protetti. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contratto a termine, di lavoro intermittente e di associazione in partecipazione  

(571) BITONCI.  –  Disciplina del documento unico di regolarità contributiva  

(625) BERGER ed altri.  –  Modifica all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura  

(716) NENCINI.  –  Disposizioni per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro e per il sostegno ai disoccupati di lunga durata, non più ricollocabili, prossimi alla pensione in ragione dell’età e del monte contributi versati  

(727) BAROZZINO ed altri.  –  Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300  

(893) Sara PAGLINI ed altri.  –  Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione del posto di lavoro di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300  

(936) DI MAGGIO ed altri.  –  Disposizioni per promuovere la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese attraverso progetti di riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento  

(1100) FRAVEZZI ed altri.  –  Modifica all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della normativa relativa alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo  

(1152) Loredana DE PETRIS ed altri.  –  Istituzione del reddito minimo garantito  

(1221) ICHINO ed altri.  –  Disposizioni volte a favorire l’utilizzazione in attività di utilità pubblica delle competenze e capacità delle persone sospese dalla prestazione lavorativa contrattuale con intervento della cassa integrazione guadagni  

(1279) SACCONI ed altri.  –  Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro 

(1312) Mariarosaria ROSSI ed altri.  –  Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in materia di apprendistato di riqualificazione  

(1409) Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Vendola ed altri; Teresa Bellanova ed altri

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio) 

 

            Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

 

La senatrice CATALFO (M5S), prima di procedere all’illustrazione degli emendamenti a sua firma, precisa che l’orientamento del suo Gruppo di appartenenza è quello di una riforma che faccia leva sulla flessibilità e sulla sicurezza, che tuttavia non gravi sul lavoro e sui salari, ma che punti invece sull’innovazione, sulla tecnologia e su maggiori tutele per il lavoro. Nell’illustrare gli emendamenti a sua firma, sottolinea la necessità di una riforma del sistema degli ammortizzatori sociali e del funzionamento della cassa integrazione in deroga, sostenendo tuttavia l’esigenza di pervenire ad un sostegno al reddito modulato in base al sistema retributivo e di fare maggiore ricorso ai contratti di solidarietà e meno alla cassa integrazione. Riguardo all’articolo 1, comma 2, lettera a), punto 6, ritiene più opportuna una rimodulazione a seconda della tipologia di impresa e non solo del settore di attività. In relazione agli strumenti di sostegno del reddito, reputa preferibile stabilire una soglia di povertà relativa che tenga conto anche dei familiari a carico, sottolineando che la previsione della partecipazione a beneficio della collettività non deve configurare una nuova categoria di lavoratori socialmente utili.

Con riferimento alle politiche del lavoro, sostiene la necessità di una riorganizzazione, ma esprime perplessità riguardo alle intenzioni del Governo in merito all’Agenzia nazionale per l’occupazione, con particolare riferimento al personale dipendente di tale nuovo organismo. Al riguardo esprime la propria preferenza per un dipartimento ministeriale, maggiormente adatto al coinvolgimento dei territori nella programmazione delle attività per l’impiego. Inoltre, ritiene che il personale che ha maturato esperienza nei centri per l’impiego debba essere preso nella dovuta considerazione per una sua valorizzazione nell’ambito del nuovo organismo a competenza nazionale. Al riguardo esprime, inoltre, l’esigenza di maggiore sinergia tra pubblico e privato, come raccomandato dalla Commissione europea, in cui il settore pubblico eserciti un’efficace funzione di coordinamento. Per quanto riguarda l’iniziativa europea Youth Guarantee, il piano nazionale demanda alle regioni il compito di definire le modalità organizzative e di attuazione, mentre sarebbe necessario uniformare il sistema.

Altri emendamenti vanno nella direzione della creazione di un fascicolo personale elettronico in cui riportare la storia professionale e di istruzione, da rendere pienamente interoperabile con le informazioni in possesso delle diverse banche di istituzioni pubbliche, non solo al fine di facilitare la collocazione lavorativa, ma anche per svolgere agevolmente dettagliate analisi statistiche.

In relazione all’articolo 4, condivide l’esigenza di un riordino delle forme contrattuali esistenti, ma ritiene essenziale anche procedere alla riduzione del loro numero complessivo. Infine, riferisce di aver presentato emendamenti diretti all’introduzione del reddito di cittadinanza, analoghi a quelli già presentati con riferimento al disegno di legge di stabilità e al decreto Irpef.

 

Il PRESIDENTE fa presente di non aver voluto procedere ancora alla disamina dettagliata degli emendamenti ai fini della declaratoria di inammissibilità, sia perché da una prima analisi non sembrano sollevare particolari problematicità, sia per consentire successivamente una valutazione di natura più politica sul complesso degli emendamenti.

 

Il senatore BAROZZINO (Misto-SEL) illustra gli emendamenti a propria firma, soffermandosi sull’emendamento sostitutivo dell’articolo 1, finalizzato ad assicurare una tutela universale che non si limiti a considerare il lavoro subordinato e parasubordinato. Ribadisce, inoltre, che la delega appare eccessivamente generica e indeterminata. Per quanto riguarda, in particolare, il sussidio alla disoccupazione, ritiene che esso debba essere unico per tutti e che debba prescindere dalla tipologia di contratto. Propone, inoltre, l’istituzione di un reddito minimo garantito universale per tutti i lavoratori.

 

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) condivide l’operato dell’attuale Presidente del Consiglio, e ritiene che vi siano le condizioni per procedere con coraggio alle riforme necessarie per il nostro Paese. Ritiene inoltre che occorra tenere conto dei rilievi espressi dalla Commissione affari costituzionali in relazione alla ripartizione delle competenze tra i diversi livelli territoriali di governo. Gli emendamenti a sua firma vanno nella direzione di favorire l’occupazione non tanto con incentivi, ma con una riduzione fiscale per le imprese. Occorre inoltre sostenere lo sforzo di semplificazione burocratica, prendere in considerazione i contratti di prossimità e cercare di valorizzare il servizio civile presso le associazioni di volontariato.

 

La senatrice PEZZOPANE (PD) si sofferma su una parte degli ordini del giorno ed emendamenti relativi ai centri per l’impiego e ai loro dipendenti, sostenendo che con la delega in esame si deve offrire una prima risposta al problema. Si esprime favorevolmente all’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’occupazione, prospettando eventualmente l’istituzione anche di uffici territoriali dell’Agenzia. Sottolinea, tuttavia, che il provvedimento non affronta il problema del personale dei centri per l’impiego, assunto in maggioranza con contratti a tempo determinato e per il quale occorre pensare a una forma di stabilizzazione.

 

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell’esame congiunto ad altra seduta.

 

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

            La seduta termina alle ore 15,30.

 

 

85ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

SACCONI 

indi della Vice Presidente

SPILABOTTE 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.                 

 

 

            La seduta inizia alle ore 11.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro  

(24) ZELLER e BERGER.  –  Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile  

(103) Maria Grazia GATTI ed altri.  –  Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro  

(165) Laura BIANCONI.  –  Disposizioni in materia di agevolazioni per la conciliazione dei tempi delle lavoratrici autonome appartenenti al settore dell’imprenditoria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura  

(180) Rita GHEDINI ed altri.  –  Misure a sostegno della genitorialità, della condivisione e della conciliazione familiare  

(183) Rita GHEDINI ed altri.  –  Norme applicative dell’articolo 4, commi da 16 a 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco  

(199) ICHINO ed altri.  –  Misure per favorire l’invecchiamento attivo, il pensionamento flessibile, l’occupazione degli anziani e dei giovani e per l’incremento della domanda di lavoro  

(203) Loredana DE PETRIS ed altri.  –  Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera  

(219) Silvana Andreina COMAROLI ed altri.  –  Disposizioni temporanee in materia di contratti di lavoro, concernenti l’introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l’applicazione di misure indennitarie e l’attuazione di programmi di formazione professionale  

(263) SANGALLI ed altri.  –  Agevolazioni fiscali per l’assunzione di manager e consulenti di direzione nelle piccole e medie imprese  

(349) DE POLI.  –  Modifica all’articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, concernente l’applicazione, in caso di trasferimento d’azienda, dei benefici economici previsti per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità  

(482) DE POLI.  –  Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell’istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prematuri o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap  

(500) DE POLI.  –  Modifica all’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all’articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori  

(555) ICHINO ed altri.  –  Misure sperimentali per la promozione dell’occupazione e il superamento del dualismo fra lavoratori protetti e non protetti. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contratto a termine, di lavoro intermittente e di associazione in partecipazione  

(571) BITONCI.  –  Disciplina del documento unico di regolarità contributiva  

(625) BERGER ed altri.  –  Modifica all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura  

(716) NENCINI.  –  Disposizioni per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro e per il sostegno ai disoccupati di lunga durata, non più ricollocabili, prossimi alla pensione in ragione dell’età e del monte contributi versati  

(727) BAROZZINO ed altri.  –  Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300  

(893) Sara PAGLINI ed altri.  –  Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione del posto di lavoro di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300  

(936) DI MAGGIO ed altri.  –  Disposizioni per promuovere la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese attraverso progetti di riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento  

(1100) FRAVEZZI ed altri.  –  Modifica all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della normativa relativa alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo  

(1152) Loredana DE PETRIS ed altri.  –  Istituzione del reddito minimo garantito  

(1221) ICHINO ed altri.  –  Disposizioni volte a favorire l’utilizzazione in attività di utilità pubblica delle competenze e capacità delle persone sospese dalla prestazione lavorativa contrattuale con intervento della cassa integrazione guadagni  

(1279) SACCONI ed altri.  –  Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro 

(1312) Mariarosaria ROSSI ed altri.  –  Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in materia di apprendistato di riqualificazione  

(1409) Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Vendola ed altri; Teresa Bellanova ed altri

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio) 

 

            Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 giugno.

 

Il presidente SACCONI annuncia che, allo scadere del termine, sono stati presentati al disegno di legge n. 1428, scelto dalla Commissione come testo base, 453 emendamenti e 12 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto. Comunica altresì che, in relazione all’andamento dei lavori presso la Commissione Affari costituzionali, l’approdo in Assemblea del disegno di legge delega potrebbe seguire quello dei progetti di revisione costituzionale in corso di esame in sede referente in detta Commissione. Suggerisce comunque di procedere all’illustrazione degli emendamenti, così da riservare uno spazio d’esame adeguato per la successiva fase di discussione e votazione, invitando ciascun senatore ad illustrare nel complesso tutti gli emendamenti a sua firma.

 

La senatrice Rita GHEDINI (PD), intervenendo sull’ordine dei lavori, si domanda se non sia preferibile, data la complessità del provvedimento in esame, procedere all’illustrazione degli emendamenti articolo per articolo.

 

Il presidente SACCONI ribadisce le modalità di illustrazione già comunicate, che consentiranno a ciascuno di evidenziare la filosofia ispiratrice delle proprie proposte emendative.

 

Si passa, quindi, all’illustrazione degli emendamenti.

 

Il senatore ICHINO (SCpI) fa presente che alcuni degli emendamenti all’articolo 1, dei quali è firmatario, sono intesi a chiarire la natura dell’istituto della cassa integrazione: si stabilisce, in linea con le prevalenti ricostruzioni della dottrina e della giurisprudenza, che si tratta di una forma di assicurazione del datore di lavoro, per la quale questi può conseguentemente essere chiamato ad una contribuzione, che possa fungere anche da filtro per l’accesso al beneficio. Altri emendamenti riferiti all’articolo 1 sono intesi a favorire l’impiego dei lavoratori cassaintegrati in servizi utili, in conformità ai contenuti di un disegno di legge presentato nel corso della corrente legislatura e sottoscritto da senatori di diverse forze politiche. Tra gli emendamenti all’articolo 2, pone in rilievo la proposta  di modifica che mira a collegare il reinserimento del lavoratore e il sostegno al reddito, attraverso un contratto di ricollocazione che sancisca i diritti e gli obblighi del lavoratore e dell’agenzia cui lo stesso si rivolge, la quale assume una vera e propria obbligazione di risultato.

Si sofferma, quindi, sui propri emendamenti all’articolo 4, intesi a inserire nell’articolato del disegno di legge delega l’impegno per l’introduzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con protezione crescente, unitamente alla specificazione che ciò non determina l’introduzione di un nuovo tipo contrattuale o l’abrogazione delle tipologie contrattuali già previste. Al riguardo, sottolinea che si tratta di una modificazione necessaria, sia dal punto di vista tecnico-giuridico, sia dal punto di vista politico, dal momento che la formulazione del disegno di legge non appare idonea a garantire il raggiungimento di obiettivi che hanno già formato oggetto di un accordo tra le forze di maggioranza, che si è riverberato in occasione dell’esame del decreto-legge n. 34 recentemente convertito, sia in alcune dichiarazioni rese dal  Presidente del Consiglio dei ministri in presenza dei partner europei.

Illustra, infine, una proposta di modificazione dell’articolo 5, diretta ad abrogare alcune disposizioni concernenti il rito speciale per le controversie in materia di licenziamento, che a suo avviso non hanno dato i frutti sperati in termini di snellimento della procedura e deflazionamento del contenzioso, risolvendosi invece in un appesantimento processuale ulteriore.

 

La senatrice PARENTE (PD), intervenendo sull’ordine dei lavori, auspica si possa disporre di un tempo maggiore per organizzare l’illustrazione degli emendamenti secondo le modalità comunicate dalla Presidenza in avvio di seduta.

 

Interviene sull’ordine dei lavori anche la senatrice CATALFO (M5S), per richiedere delucidazioni circa le ragioni che hanno indotto la Presidenza a disporre interventi illustrativi sul complesso degli emendamenti, anziché riferiti alle modificazioni proposte per i singoli articoli.

 

Il presidente SACCONI, nel ribadire l’opportunità di tenere ferme le modalità di illustrazione sin qui seguite, fa rilevare che in questa fase è comunque preferibile porre in risalto il senso complessivo dell’attività emendativa posta in essere dai Gruppi attraverso interventi riguardanti il complesso degli emendamenti, e che non verranno assoggettati a stringenti limiti di tempo.

 

Condivide tale impostazione il senatore ICHINO (SCpI), evidenziando che essa consente un utilizzo razionale e proficuo dei tempi a disposizione per l’esame in Commissione.

 

Non essendovi ulteriori osservazioni, si prosegue nell’illustrazione degli emendamenti, con le modalità già osservate.

 

La senatrice GATTI (PD) premette che gli emendamenti di cui è firmataria sono volti, in generale, a rendere maggiormente perspicua e progressiva la formulazione della legge delega. In tema di ammortizzatori sociali, alcune delle proposte di modificazione dell’articolo 1 sono dirette a favorire un utilizzo più razionale della cassa integrazione guadagni, trattandosi di un ammortizzatore sociale che grava sulla fiscalità generale e che ha avuto sin qui una applicazione troppo estensiva: si propone, tra l’altro, di valorizzare maggiormente i contratti di solidarietà, configurandoli quale condizione di accesso alla cassa integrazione. Soggiunge che un altro emendamento all’articolo 1 è diretto a prevedere che il coinvolgimento attivo del beneficiario di forme di tutela del lavoro, al fine di favorirne l’attività a beneficio delle comunità locali, debba essere volontario. Fa altresì presente che uno degli emendamenti riferiti all’articolo 1 è volto a scongiurare i rischi derivanti dall’assenza di copertura figurativa, prevista dal comma 2, lettera b), numero 5  dell’articolo 1 del disegno di legge, in caso di prestazione successiva alla fruizione dell’ASpI.

Riguardo agli emendamenti all’articolo 3, sottolinea che le proposte di modifica sono intese a formulare criteri direttivi stringenti in tema di dimissioni in bianco, al fine di prevenire ogni possibilità di abuso in danno dei soggetti più deboli, quali donne in gravidanza e immigrati.

In riferimento agli emendamenti all’articolo 4, fa presente che una delle proposte di modificazione è diretta a sopprimere l’estensione del lavoro accessorio prevista dal disegno di legge delega, in quanto essa rischia di pregiudicare l’intero settore del lavoro stagionale, rendendo più difficile e meno tutelata la condizione degli operatori. Altri emendamenti all’articolo 4 sono invece diretti a meglio chiarire i criteri direttivi in relazione ai profili del compenso orario minimo.

 

La senatrice PARENTE (PD) premette che il complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo persegue la duplice ratio di preservare il delicato equilibrio del disegno di legge delega e rendere evidente il sostegno all’indirizzo politico del Governo. Riguardo agli emendamenti all’articolo 1, sottolinea che diversi tra essi sono intesi a una trattazione più precisa della materia relativa agli ammortizzatori sociali, nonché a introdurre miglioramenti alla disciplina in tema di ASpI, attraverso il richiamo al rispetto della normativa vigente e la previsione di una estensione dell’ambito soggettivo di applicazione, inclusiva dei collaboratori a progetto.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 2, sottolinea che essi perseguono il fine di armonizzare la formulazione della legge delega con la Costituzione vigente, per ciò che concerne il riparto di competenze tra Stato e regioni.

Quanto all’articolo 4, fa presente che alcune delle proposte di modifica sono intese a introdurre specificazioni in tema di compenso orario minimo e di voucher, mentre attraverso la prefigurazione di un articolo aggiuntivo, da inserire dopo l’articolo 5, si intende integrare il testo prevedendo disposizioni ad hoc in materia di lavoro autonomo e professionale. Sempre attraverso proposte di modificazione dell’articolo 5, sono potenziati gli strumenti di tutela delle lavoratrici autonome con gravidanze a rischio, nell’ottica di una tutela universale delle lavoratrici.

            In conclusione, sottolinea che il proprio Gruppo non ha presentato emendamenti specifici in tema di contratto di lavoro a protezioni crescenti, nel rispetto dell’impostazione di fondo del Governo e ritenendo che la sede più idonea per norme di tale tenore possa essere quella dei decreti attuativi della legge delega.

 

         Il senatore LEPRI (PD), con riguardo agli emendamenti all’articolo 1, fa presente che alcune delle proposte di modifica sono intese a favorire istituti alternativi alla Cassa integrazione guadagni, che fanno perno su rimodulazioni dell’orario di lavoro, quali il contratto di solidarietà e il ricorso al part-time. Altri emendamenti all’articolo 1 prevedono forme di sostegno al reddito, attraverso programmi di inclusione attiva destinati alle famiglie che versano in situazioni di bisogno a causa di situazioni di disoccupazione involontaria.

            Per ciò che attiene agli emendamenti all’articolo 2, sottolinea che diverse delle proposte di modifica di cui è firmatario sono volte a conformare il testo al vigente articolo 117 della Costituzione, in tema di riparto di competenze tra Stato e Regioni, attraverso la precisazione del ruolo e della configurazione degli uffici regionali per il lavoro.

            Quanto, infine, al contratto di lavoro caratterizzato da tutele crescenti, ritiene che una sintesi equilibrata possa consistere in una modificazione del testo che, senza stravolgere l’impianto del Governo, prefiguri come certa, e non già come meramente eventuale, la sperimentazione in materia, da sottoporre comunque a verifica e da meditare per ciò che attiene all’ambito soggettivo di applicazione.

 

         Il senatore PUGLIA (M5S) premette che il complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo è caratterizzato dall’intento di porre rimedio alla genericità dei criteri direttivi, anche al fine di tutelare la centralità del Parlamento nel processo di formazione della legge.

            Riguardo agli emendamenti all’articolo 2, pone in rilievo la previsione di strumenti telematici per tracciare l’occupazione dei lavoratori, nonché l’introduzione del libretto formativo elettronico del lavoratore apprendista, intesa alla semplificazione del relativo rapporto di lavoro.

In riferimento agli emendamenti all’articolo 3, fa presente che alcune delle proposte di modifica sono volte a semplificare gli adempimenti connessi al registro  infortuni, mentre altre modificazioni proposte intendono rendere obbligatoria la fornitura dei dati in proprio possesso per gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza, così come l’ostensione delle note concernenti le spese legali per il recupero dei contributi non versati. Altri emendamenti, sempre in relazione agli enti previdenziali, mirano alla predisposizione di meccanismi di accredito automatico dei contributi figurativi, nonchè a rendere obbligatoria l’immediata comunicazione dell’aliquota contributiva, all’atto dell’inquadramento del singolo lavoratore.

Quanto alle proposte di modificazione dell’articolo 4, pone in particolare rilievo l’emendamento volto a estendere la norma sul compenso orario minimo ai rapporti di lavoro a collaborazione, al ricorrere di determinati presupposti. Attraverso altri emendamenti all’articolo 4, è prefigurato anche un massimale di trattamento annuo, applicabile a chi riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni.

Riguardo alle proposte di modifica all’articolo 5, fa presente che diversi emendamenti sono volti ad agevolare la condizione e gli adempimenti delle lavoratrici con maternità a rischio, ovvero a prefigurare benefici a favore delle famiglie numerose attraverso l’introduzione del quoziente familiare.

Quanto agli emendamenti all’articolo 6, sottolinea che alcune delle proposte di modifica sono volte a sopprimere la modalità di espressione tacita del consenso per la destinazione del trattamento di fine rapporto a forme di previdenza integrativa. Altre proposte di modifica prefigurano gestioni previdenziali separate per alcune particolari categorie di lavoratori, quali ad esempio i parasubordinati, mentre altri  emendamenti escludono che il carico contributivo gravante sulle aziende possa risultare incrementato per effetto dell’estensione dell’ambito d’applicazione degli ammortizzatori sociali. Fa presente, infine, che il proprio Gruppo ha proposto emendamenti specifici per eliminare l’indebita equiparazione tra fattispecie diverse introdotta dalla “riforma Fornero”, per ciò che attiene al cosiddettoticket per il licenziamento.

 

Il PRESIDENTE comunica che l’illustrazione degli emendamenti proseguirà  nel corso della seduta pomeridiana, con inizio alle ore 14,30.

 

La Commissione prende atto.

 

            Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

            La seduta termina alle ore 13,10.

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1428

G/1428/1/11

PICCINELLI, SERAFINI

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»,

        premesso che:

            l’articolo 2 del disegno di legge in esame, reca una delega al Governo in materia di servizi per l’impiego e di politiche attive per il lavoro, da esercitarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge delega;

            il comma 2 del predetto articolo indica tra i princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega: alla lettera a), la razionalizzazione degli incentivi all’assunzione vigenti, «da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l’analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione»; alla lettera b), la razionalizzazione degli incentivi per l’autoimpiego e di quelli per l’autoimprenditorialità, con una cornice giuridica nazionale intesa a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi post in essere da regioni e province autonome;

            i criteri di delega di cui alle lettere a) e b) citate, appaiono generici;

            la relazione tecnica afferma che le razionalizzazioni di cui alle menzionate lettere non comportano oneri,

        impegna il Governo:

            a chiarire se il processo di razionalizzazione previsto, sia effettivamente limitato al riassetto ordinamentale degli istituti vigenti.

G/1428/2/11

PICCINELLI, SERAFINI

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»,

        premesso che:

            l’articolo 2 del disegno di legge in esame, reca una delega al Governo in materia di servizi per l’impiego e di politiche attive per il lavoro, da esercitarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge delega;

            il comma 2 del predetto articolo indica tra i princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega, l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un’Agenzia nazionale per l’occupazione, partecipata da Stato, regioni e province autonome e vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l’attribuzione alla medesima delle competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive ed ASpI ed il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell’azione dell’Agenzia (lettere c), e), d));

            le norme stabiliscono espressamente che si dovrà provvedere, in ogni caso, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica – dovendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente;

            il criterio contenuto nella lettera c) sembrerebbe imporre un vincolo alle risorse proprie delle regioni, in aperta violazione del principio di autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all’articolo 119 della Costituzione,

        considerato che:

            l’articolo 6 del disegno di legge, al comma 3, prevede che dall’attuazione delle deleghe recate dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che a tal fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, in dotazione alle medesime amministrazioni;

            alla luce di quanto stabilito dal comma 1 del predetto articolo 6, l’effettiva neutralità finanziaria del riordino sarà di fatto possibile solo nel momento in cui le Commissioni parlamentari saranno chiamate a esaminare gli schemi di decreti di attuazione della delega in esame,

        impegna il Governo:

            a chiarire l’impatto della norma in relazione a quanto evidenziato in premessa.

G/1428/3/11

PEZZOPANE, CALEO

Il Senato,

        premesso che:

            alcune problematiche riguardanti i servizi per il lavoro e la formazione professionale sono già state accolte dal Governo con l’ordine del giorno G4.500 in sede di approvazione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

            la necessità di procedere al rafforzamento dei servizi per il lavoro italiani è stata recentemente sottolineata da uno studio dell’ISFOL «Lo stato dei Servizi pubblici per l’impiego in Europa: tendenze, conferme e sorprese» pubblicato a marzo 2014;

            in base all’articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame, si intende istituire «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un’Agenzia nazionale per l’occupazione partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente» (lettera c)) con «attribuzione all’Agenzia delle competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e AspI» (lettera e)) e «razionalizzazione degli enti e uffici che, anche all’interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e delle province, operano in materia di politiche attive del lavoro, servizi per l’impiego e ammortizzatori sociali, allo scopo di evitare sovrapposizione e di consentire l’invarianza di spesa, mediante l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente» (lettera f));

        impegna il Governo:

            in relazione alla lettera g), comma 2, articolo 2, del provvedimento in esame, a stabilire che gli enti e le agenzie preposte possano:

                1) procedere all’assunzione a tempo indeterminato, secondo le priorità di legge, del personale non dirigenziale provinciale a tempo determinato in possesso di uno dei seguenti requisiti:

            a) risulti vincitore o idoneo inserito nelle graduatorie concorsuali di merito per assunzioni a tempo indeterminato per profili professionali coerenti con le mansioni esercitate nei servizi pubblici provinciali riguardanti lavoro, formazione, politiche attive e funzioni connesse individuati dalla delega al Governo. Il subentro nelle funzioni alla provincia comporti anche l’acquisizione delle relative graduatorie dei concorsi pubblici a tempo indeterminato che restano vigenti ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

            b) risulti in possesso dei requisiti di cui al comma 6, primo periodo, dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ed inserito in graduatorie vigenti secondo quanto stabilito al comma 4, dell’articolo 4, del citato decreto-legge, riferite a concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. I requisiti di servizio si intendono maturati alle dipendenze dei servizi pubblici provinciali riguardanti lavoro, formazione, politiche attive e funzioni connesse;

            c) risulti assunto con contratto a tempo determinato a seguito di procedure selettive bandite in base all’articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell’articolo 2, del provvedimento in esame, almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni alle dipendenze dei servizi pubblici provinciali riguardanti lavoro, formazione, politiche attive e funzioni connesse.

            2) bandire procedure di assunzione rivolte al personale che risulti in possesso dei requisiti di cui al comma 6, primo periodo, dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e non inserito in graduatorie vigenti secondo quanto stabilito al comma 4, dell’articolo 4, del citato decreto-legge, riferite a concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. I requisiti di servizio si intendono svolti presso i servizi provinciali riguardanti lavoro, formazione, politiche attive e funzioni connesse, con valutazione dei titoli di anzianità maturata;

            a prevedere che, in attesa della definizione delle procedure di assunzione a tempo indeterminato, per le necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, le province e gli enti subentranti alle stesse possano procedere alla stipula di contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016 con i soggetti in possesso dei requisiti di cui ai punti 1 e 2 o comunque in servizio presso le province all’atto del passaggio delle funzioni.

G/1428/4/11

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Il Senato,

            in sede d’esame del disegno di legge «Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»,

        premesso che:

            l’articolo 3 del disegno di legge in esame reca disposizioni di delega al Governo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti;

        considerato che:

            il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, all’articolo 10, comma 1, istituisce, al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio, una banca dati telematica che raccoglie le informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e strutture materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo;

            il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all’articolo 8, istituisce, il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SlNP) nei luoghi di Iavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate;

            la situazione attuale del sistema di vigilanza in materia di lavoro e previdenza presenta una sovrapposizione e duplicazione di controlli da parte dei diversi soggetti istituzionali, dotati attualmente di analoghi poteri;

            attualmente, con riferimento alla vigilanza in materia di lavoro si delineano diverse sovrapposizioni: per quanto concerne l’azione di contrasto al lavoro nero può intervenire il personale ispettivo del Ministero del lavoro, dell’lnps, dell’Inail, della Guardia di Finanza mentre, con riferimento alla vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono sovrapporsi il personale ispettivo del Ministero del lavoro, dell’Inail e dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) delle ASL;

            la molteplicità di soggetti coinvolti è causa di confusione di ruoli, sovrapposizione di interventi, disomogeneità di valutazione e incertezza da parte delle aziende, disuguaglianza di trattamento per imprese e lavoratori;

            l’esperienza dell’Agenzia delle Entrate, disciplinata con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, potrebbe essere una esperienza positiva da cui trarre best practice;

            sono passati dieci anni dall’istituzione della banca dati telematica di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, senza che sia ancora stata messa in funzione e se ne possa beneficiare al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio;

            sono passati sei anni dall’istituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, senza che se ne possa beneficiare al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,

        impegna il Governo:

            a valutare l’opportunità di porre in essere ogni atto necessario al fine di unificare tutta la materia dei controlli in tema di lavoro in un’unica struttura esclusiva – sul modello delle Agenzie istituite con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 – al fine di razionalizzare le ispezioni svolte e dare una maggiore sicurezza agli imprenditori nella corretta gestione delle loro imprese e delle conseguenze derivanti dalla violazione delle norme;

            a porre in essere nell’immediato, e comunque entro e non oltre il gennaio 2015, ogni atto necessario a rendere effettiva l’operatività del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SlNP);

            a porre in essere nell’immediato e comunque entro e non oltre il 1º gennaio 2015 ogni atto necessario a rendere effettiva l’operatività della banca dati telematica di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

G/1428/5/11

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Il Senato,

            in sede d’esame del disegno di legge «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» (AS 1428),

        impegna il Governo a valutare la possibilità, anche nel rispetto delle competenze regionali, di assumere iniziative volte a:

            istituire attraverso gli opportuni strumenti normativi il Libretto elettronico formativo dell’apprendista (LEFA);

            definire il modello di LEFA, il formato di trasmissione ed il Sistema di classificazione dei dati contenuti nel LEFA;

            al fine di assicurare l’unitarietà e l’omogeneità del sistema informativo lavoro, definire:

                a) gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dei dati per l’aggiornamento del LEFA e la sua unificazione con il libretto formativo del cittadino, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

                b) la piena interoperabilità tra i dati presenti nel Sistema informativo per le comunicazioni obbligatorie e quelli della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

                c) la creazione di una apposita area web del libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che viene aggiornata anche dai dati contenuti nel LEFA;

                d) i criteri di trasmissione dei dati delle ore formative registrate nel sistema informatico Inps con quelli del Sistema informativo per le comunicazioni obbligatorie;

            al fine di semplificare la redazione del piano formativo individuale di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 20n, n. 167, assicurare ai datori di lavoro, attraverso il Sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie, l’automatismo della predisposizione, archiviazione e stampa del piano informatico individuale sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3, dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, fornendo ai datori di lavoro, in fase di predisposizione del piano formativo individuale, un catalogo formativo da cui selezionare il macro settore, il settore, il profilo e la qualifica con cui si assume l’apprendista. L’inoltro del piano formativo attraverso il Sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie deve valere ai fini dell’assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi, le comunicazioni e ogni altra informazione riguardanti l’apprendistato;

            assicurare l’abilitazione all’ingresso nel sistema a tatti i soggetti obbligati alla registrazione dei dati della formazione effettuata dagli apprendisti e alla certificazione delle ore di formazione sul LEFA nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o anche convalidare i dati del libretto formativo del cittadino, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

            dare la possibilità ai datori di lavoro di adempiere alla registrazione delle ore di formazione apprendista anche attraverso l’indicazione del dato nelle annotazioni della sezione retributiva del prospetto del libro unico del lavoro di cui articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

G/1428/6/11

BOCCHINO, MAURIZIO ROMANI, CASALETTO, BENCINI, CAMPANELLA

Il Senato,

            in sede di esame dell’atto Senato n. 1428 (Deleghe al Governo in materia di riforma, degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro).

        premesso che:

            all’articolo 4, comma 1, lettera b), si prescrive la redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro semplificate secondo quanto indicato alla lettera a) del medesimo comma;

            il combinato disposto dei tagli ai finanziamenti ordinari degli enti pubblici di ricerca (EPR) e il blocco del turn over ha generato il ricorso sistematico da parte dei suddetti enti a tipologie contrattuali di lavoro precario con bassissime tutele rispetto al contratto di lavoro di ricercatore a tempo determinato previsto dal Contratte Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) del comparto della Ricerca;

            una delle più utilizzate tipologie di contratto di lavoro precario è sicuramente riconducibile all’assegno di ricerca introdotto dall’articolo 22, comma 3, della legge n. 240 del 3 dicembre 2010 e che Io stesso comma impone che la durata complessiva dei rapporti instaurati in tale ambito, compresi gli eventuali rinnovi, non possa essere superiore a quattro anni con la sola esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca;

            l’entità del fenomeno è di rilevante proporzioni essendo il numero totale degli assegni di ricerca conferiti dall’Università circa 14.000 a cui si aggiungono quelli conferiti dagli EER nell’ordine di alcune migliaia;

        considerato che:

            a partire dal mese di gennaio del 2015 cominceranno ad arrivare alla naturale scadenza gli assegni di ricerca conferiti ai sensi del predetto comma senza nessuna possibilità di rinnovo mettendo gli EPR in una situazione di gravissima difficoltà relativamente alla continuità dei progetti di ricerca in cui gli assegnisti sono coinvolti;

            le ristrettezze economiche e le generali difficoltà del comparto della ricerca fanno si che le possibilità che gli assegnisti di ricerca hanno di trovare un’opportunità lavorativa con un contratto lavoro di ricercatore a tempo determinato o indeterminato siano esigue e che, quindi, già si potrebbe ipotizzare un massiccio esodo verso migliori possibilità occupazioni anche e soprattutto al di mori dei confini nazionali, contribuendo così al deplorevole fenomeno della cd. «fuga di cervelli» o, ancor peggio, all’abbandono del settore della ricerca pubblica;

        tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:

            a intervenire con sollecitudine, anche con provvedimenti di carattere normativo, al fine di ampliare l’arco temporale massimo di durata degli assegni di ricerca di cui all’articolo 22, comma 3, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 da quattro ad almeno sei anni, vista la mancanza di un piano di assunzioni e considerata l’attuale emergenza; ad incentivare, anche con provvedimenti di carattere normativo, l’uso della tipologia contrattuale del ricercatore a tempo determinato, maggiormente favorevole al lavoratore rispetto ad altre, quali ad esempio le borse di studio o gli assegni di ricerca;

            a prevedere un piano triennale di rilancio dell’occupazione negli EPR che comporti il graduale sblocco del turn over e contemporaneamente l’assunzione straordinaria di ricercatori precari che lavorano da anni negli EPR con le più svariate forme contrattuali.

G/1428/7/11

PEZZOPANE, ALBANO

Il Senato,

        premesso che:

            il personale precario delle Province che da anni svolge il proprio lavoro con grande professionalità, impegno e sacrificio, risulta essere una grande ricchezza per le Province in quanto garantisce con efficienza servizi essenziali per cittadini;

            con la riorganizzazione delle Province verranno ridefiniti servizi essenziali per i cittadini, che sino a ora sono stati svolti dal personale precario con qualità e professionalità;

            per ovviare a questo problema si dovrebbe provvedere a una riassegnazione del suddetto personale procedendo alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell’articolo 2, del provvedimento in esame, risulti in servizio presso le Province, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 6, primo periodo, del decreto-Iegge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

            le problematiche riguardanti, in particolare, i servizi per il lavoro e la formazione professionale sono già state accolte dal Governo con l’ordine del giorno G4.500, in sede di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e sono oggi all’attenzione del Parlamento con il provvedimento in esame;

        impegna il Governo a:

            adottare i provvedimenti necessari affinché, ai fini del mantenimento della dotazione organica necessaria la continuità e la erogazione dei servizi in relazione alle risorse comunitarie, nazionali e regionali disponibili e ai vincoli finanziari relativi alla spesa per il personale,

                1) il personale precario dei servizi all’impiego o alla formazione delle province possa confluire negli enti che, in base alla riforma dei servizi per il lavoro e le politiche attive, subentreranno alle province;

                2) il personale precario che svolge il proprio servizio presso le altre funzioni provinciali possa confluire negli enti che subentreranno alle Province;

        nell’adozione dei provvedimenti summenzionati, tenere in considerazione che:

            1) il subentro nelle funzioni alla provincia comporti anche l’acquisizione delle relative graduatorie di merito dei concorsi pubblici a tempo indeterminato secondo un criterio di equivalenza delle funzioni svolte. Le stesse restino vigenti ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

            2) deve essere estesa agli enti subentranti alle province la facoltà di cui all’articolo 4, comma 6-quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativa al personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive ai sensi dell’articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che abbia maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dei servizi provinciali negli ultimi cinque anni secondo un criterio di equivalenza delle unioni svolte;

            3) devono essere bandite procedure di assunzione rivolte al personale che risulti in possesso dei requisiti di cui al comma 6, primo periodo, dell’articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e non inserito in graduatorie vigenti secondo quanto stabilito al comma 4, dell’articolo 4 del citato decreto-legge, riferite a concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato;

            4) nelle more delle procedure di cui sopra, gli enti subentranti alle province possano prorogare, nel rispetto dei limiti di spesa, i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016.

G/1428/8/11

BOCCHINO, MAURIZIO ROMANI, CASALETTO, BENCINI, CAMPANELLA

        Il Senato,

            in sede di esame dell’atto Senato n. 1428 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro. e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro).

        premesso che:

            il disegno di legge in esame è volto ad affrontare il delicato e rilevante tema dell’occupazione, sotto i diversi profili attinenti al sistema delle tutele a sostegno dei soggetti in cerca di occupazione, al riordino e alla semplificazione del mercato del lavoro, nonché alla possibilità di rafforzare le misure a tutela della genitorialità;

            l’articolo 5 specificamente prevede una delega al Governo al fine di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione per la genitorialità dei lavoratori, e dei tempi di vita e di lavoro;

        considerato che:

            la fecondazione medicalmente assistita, alla luce della normativa vigente, non è adeguatamente tutelata tanto da non rientrare nelle ipotesi che la legge accorda all’applicazione del .congedo retribuito dal lavoro;

            secondo le linee guida dettate dall’INPS, la richiesta di astensione dal lavoro motivata da «fecondazione assistita come cura alla sterilità», pur non potendo si considerare.« malattia» in senso classico, deve essere ad essa assimilata ritenendo congrue due settimane di astensione dopo – il trasferimento dell’embrione nell’utero;

            tale periodo è ritenuto però dalle stesse lavoratrici non rispettoso dei reali stati di salute e si ritiene che il precoce ritorno all’attività lavorativa le possa sottoporre ad un notevole stress psico-fisico che potrebbe ragionevolmente inficiare l’intervento stesso di fecondazione;

        tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:

            a intervenire con sollecitudine, anche con provvedimenti di carattere normativo, al fine di ampliare il periodo di congedo retribuito dal lavoro in caso di astensione. motivata da «fecondazione assistita come cura alla sterilità» nonché a prevedere ulteriori e più efficaci strumenti che diano effettività alle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità;

            a prevedere una specifica disciplina che regolamenti le assenze dal lavoro nel periodo in cui le donne si sottopongono ai trattamenti di procreazione medicalmente assistita.

G/1428/9/11

PICCINELLI, SERAFINI

Il Senato,

        in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Governo in-materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»,

        premesso che:

            l’articolo 5 del disegno di legge in esame reca una delega al Governo per la revisione e l’aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di-vita e di lavoro;

            il comma 2 del predetto articolo indica tra i princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega, la ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell’indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;

            che il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53», ai Capi XI (articoli da 66 a 69) e XII (articoli da 70 e 73), per le lavoratrici subordinate e autonome, nonché all’articolo 84 per le collaboratrici coordinate e continuative, già disciplina i trattamenti economici di maternità,

        impegna il Governo

            a estendere tali prestazioni a tutte le categorie di donne lavoratrici ove, a seguito della ricognizione, risultassero categorie non beneficiarie.

G/1428/10/11

SERRA, PAGLINI

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1428, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro»

        premesso che:

            l’articolo 5 e dei disegno di legge in oggetto reca disposizioni di delega al Governo in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

        considerato che:

            la legislazione vigente in Italia in materia di parità di genere risulta ancora carente e segna, a ben vedere, una situazione discriminatoria tra uomo e donna. Al riguardo, un dato evidente che evidenzia la situazione discriminatoria a cui si assiste, è rinvenibile nella procreazione e nella maternità. Occorre, tuttavia, mettere in luce il fatto che, al contempo, sono stati ampliati gli strumenti di tutela della maternità, infatti, con il decreto legislativo 151/2001 vengono garantiti alle lavoratrici madri permessi e congedi per la cura della prole;

            allo stato attuale, è, inoltre, necessario rilevare che, ormai, è possibile ritenere superata la concezione che la cura dei figli debba essere esclusivo appannaggio della sola madre; tanto è vero che il decreto legislativo in oggetto prevede forme di garanzia anche per i padri lavoratori. È opportuno, comunque, evidenziare che il dettato normativo del decreto legislativo de quo risulta ancora, per certi versi, improntato da una logica che vede il padre subentrare nei diritti ai congedi genitoriali in via subordinata e non alternativa rispetto alla madre. Difatti, il legislatore parrebbe aver operato una scelta riconoscendo, in particolare, ai padri lavoratori il diritto ad usufruire dei congedi pieni solo in caso di abbandono della prole da parte della madre o in caso di decesso della stessa, ovvero in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre;

        considerato altresì che:

            al padre sono riconosciuti i congedi in un certo senso in via residuale rispetto alla madre, ne deriva, quindi, che la cura del bambino sia incentrata e ricondotta alla figura materna, con indubbi svantaggi per le donne sotto il profilo professionale. Appare, quindi, ragionevole prevedere che i congedi possano essere attribuiti alternativamente alla madre o al padre, rimettendo ad essi la scelta da valutare caso per caso, senza alcuna distinzione di sorta;

            sulla scorta delle anzidette carenze nella materia in oggetto, sarebbe ragionevole effettuare delle scelte finalizzate, con delle modifiche al dlgs. n. 151, a rivisitare la parte relativa alla fruibilità dei congedi da parte del padre così come disposto dall’articolo 28 della disposizione normativa de qua, stabilendo che gli stessi siano da considerarsi alternativi e non subordinati rispetto alla madre in tutti i settori lavorativi pubblici e privati;

        impegna il Governo:

            a valutare l’opportunità, nel congedo di paternità, che il padre lavoratore possa astenersi dal lavoro, in via alternativa e non subordinata rispetto alla madre lavoratrice, per tutta la durata del congedo previsto attualmente dalla legge, in tutti i settori lavorativi pubblici e privati.

G/1428/11/11

FAVERO

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro», (A. S. 1428),

        premesso che:

            l’articolo 3 delle legge n. 68 del 1999, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» dispone alcune previsioni per l’assunzione obbligatoria di disabili e quote di riserva;

            il decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, che reca «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», è intervenuto ulteriormente sulla materia attraverso una deroga al blocco di nuove assunzioni delle categorie protette, compresi i disabili, nella pubblica amministrazione, stabilito in diversi pareri del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

        considerato che:

            nonostante la legislazione vigente in favore dell’occupazione dei disabili, si calcola che il 25 per cento dei posti previsti obbligatoriamente per tale categoria rimarrebbe non assegnato, tanto nel settore pubblico quanto nel privato;

        inoltre, sarebbero 750.000 i disabili iscritti alle liste di collocamento obbligatorio nel corso del 2013, solo il 16 per cento (circa 300.000 individui) delle persone con disabilità fra i 15 e i 74 anni avrebbe un’occupazione e l’11 per cento avrebbe trovato un’occupazione attraverso un centro pubblico per l’impiego;

            i soggetti di tale categoria che risultano inattivi rappresenterebbero una quota quasi doppia rispetto a quella osservata nell’intera popolazione (l’81,2 per cento contro il 45,4 per cento) e, in concomitanza con la crisi economica, si è rilevato un elevato numero di sospensioni temporanee dall’obbligo di assunzione autorizzate per il 2011 (pari a 3.789 pratiche, che interessano 7.232 persone con disabilità), mentre sarebbe confermato l’incremento negli ultimi anni dei contratti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato;

            sarebbe infine in continuo aumento il numero di disabili, prossimi all’età della quiescenza, che vengono espulsi dal mercato del lavoro senza la possibilità di trovare un’occupazione viste le loro età anagrafica e disfunzionalità;

        rilevato infine che:

            in una sentenza nella causa C-312/11 del luglio 2013, la Corte di giustizia UE ha stabilito che il nostro Paese non ha applicato in modo completo i principi europei in materia di diritto al lavoro per le persone disabili in particolare ai sensi della direttiva 2000/78/CE del consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, adottata dall’ordinamento italiano attraverso il decreto legislativo n. 216 del 2003, invitando il Governo e il Parlamento a porre rimedio al più presto a tale mancanza;

        impegna il Governo:

            a disporre provvedimenti di propria competenza al fine di per evidenziare il tema della disabilità all’interno delle politiche generali per il lavoro e nella raccolta dati, promuovendo un aggiornamento della legislazione in vigore e al fine di renderla più efficace nell’offrire occasioni di lavoro, in particolare attraverso un miglior funzionamento del collocamento mirato di cui alla legge n. 68 del 1999;

            a potenziare la capacità degli uffici del collocamento mirato di promuovere politiche attive del lavoro che includano lavoratori con disabilità, attraverso corsi di formazione per il personale degli uffici provinciali e dei centri per l’impiego, e l’inclusione delle person con disabilità nella definizione delle politiche attive del lavoro nazionali e territoriali;

            ad adottare provvedimenti di propria competenza al fine di informatizzare tutti i dati disponibili nel collocamento mirato collegandoli dove possibile anche ad altri dati (raccolti da Istat, Isfol, Inps, Censis, eccetera), in modo da poter elaborare in tempo reale le informazioni a livello nazionale, regionale e locale;

            ad operare per affrontare il tema relativo alle donne con disabilità che vivono condizioni di multidiscriminazione, con la messa in campo di incentivi nazionali per la loro occupazione ed in particolare per le donne lavoratrici disabili ultra quarantenni;

            a favorire il ritorno al lavoro dei disabili ultra cinquantacinquenni, ancora non in età, ma prossimi al pensionamento, che rischiano di essere fortemente penalizzati, oltre che dalla loro condizione oggettiva, dalla perdurante crisi economica ed occupazionale che interessa il nostro Paese;

            ad assumere provvedimenti di propria competenza per imporre, secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia UE, l’adozione da parte dei datori di lavoro di provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze e delle situazioni concrete, a favore di tutti i disabili, che riguardino i diversi aspetti delle condizioni di lavoro e consentano loro di accedere ad un lavoro, di svolgerlo,di avere una promozione o di ricevere una formazione.

G/1428/12/11

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Il Senato,

        in sede d’esame del disegno di legge «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro» (AS1428),

        premesso che:

            sono circa 200.000 i lavoratori autonomi iscritti alla gestione previdenziale separata dell’INPS (disciplinata all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);

            i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS sono da sempre una categoria previdenziale residuale rispetto agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e agli altri lavoratori autonomi iscritti in altre casse previdenziali;

            molte delle figure professionali rientranti nella summenzionata categoria operano nell’ambito dell’economia della conoscenza (informatici, consulenti, grafici, interpreti) e si contraddistinguono per una elevata professionalità e capacità di innovazione;

            questa categoria di lavoratori, obbligata al versamento nella gestione separata, rappresenta realtà diversificate e contraddistinte da una pervadente precarietà ed è quindi tra quelle maggiormente colpite dalla crisi economica e dai suoi effetti a lungo termine;

            i lavoratori autonomi titolari di partite IVA individuali versano una contribuzione pari al 27,72 per cento del reddito (aliquota modificata dall’articolo 22,comma 1, della legge183/2011) e che tale aliquota è destinata ad aumentare al 33 per cento progressivamente fino al 2018 in applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 92/2012;

        considerato che:

            gli iscritti alla gestione separata sono in maggioranza lavoratori autonomi che percepiscono meno di 30.000 euro l’anno e lavorano con pubbliche amministrazioni e aziende;

            il carico fiscale e contributivo complessivo nei confronti di tali soggetti ammonta a circa 60 per cento delle loro entrate, rendendo particolarmente gravoso l’ulteriore aumento della contribuzione previdenziale;

            il versamento della contribuzione previdenziale per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata è demandato interamente al lavoratore stesso, senza diritto di rivalsa obbligatoria da parte del committente;

            il progressivo aumento comporterà ulteriori chiusure di partite IVA causa insostenibilità dei costi in relazione al fatturato;

            un sondaggio svolto dall’Associazione Consulenti del Terziario Avanzato condotto nel 2012 svela che circa un quarto degli interpellati sostiene di non avere un reddito sufficiente a mantenersi, un altro 47,7 per cento di avere un reddito appena sufficiente a sopravvivere e che complessivamente il 27 per cento dichiara di riuscire ad arrivare a fine mese solo grazie al reddito del partner; il 12,8 per cento grazie ai genitori;

            la categoria summenzionata non gode di alcuna forma di ammortizzatori sociali, e le relative associazioni di rappresentanza sono di fatto escluse dai tavoli di concertazione;

        impegna il Governo:

            a impedire l’aumento dell’aliquota contributiva previsto dalle disposizioni della legge n.92 del 2012;

            a riordinare l’intero sistema delle aliquote contributive per la categoria dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, in vista di una perequazione con i restanti lavoratori autonomi.

Art.  1

1.1

MUNERATO

Sopprimere l’articolo.

1.2

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Sopprimere l’articolo.

1.3

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Sostituire l’articolo con i seguenti:

        «Art. 1. – (Delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riformare la disciplina degli ammortizzatori sociali secondo i seguenti criteri e princìpi direttivi:

            a) prevedere l’introduzione di un sussidio unico di disoccupazione;

            b) prevedere che il sussidio di cui alla lettera a) si estenda a tutte le categorie di lavoratori in stato di disoccupazione, ìndipendentemente dalla tipologia contrattuale di provenienza;

            c) prevedere che il sussidio di cui alla lettera a) si applichi al lavoratori di cui alla lettera b) a prescindere da qualunque requisito di anzianità contributiva e assicurativa.

        Art. 1-bis. – (Delega al Governo in materia di istituzione del reddito minimo garantito). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a istituire il reddito minimo garantito, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

            a) prevedere l’introduzione dell’istituto del reddito minimo garantito, al fine di dare attuazione al diritto fondamentale sancito dall’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l’inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all’esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro;

            b) considerare le prestazioni del reddito minimo garantito costitutive dei livelli essenziali concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117 ,secondo comma, lettera m), della Costituzione;

            c) prevedere che il reddito minimo garantito, nella forma reddituale diretta, consistente nell’erogazione di beni e servizi in forma gratuita o agevolata da parte di Stato, enti territoriali, enti pubblici e privati convenzionati si componga di un beneficio individuale in denaro determinato nella misura risultante dall’applicazione della lettera a), comma 1 dell’articolo 13 del T.U. delle imposte sui redditi D.P.R. 22 dicembre 198, n. 917, da corrispondere in importi mensili, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). L’entità di tale beneficio è ricalco lata secondo coefficienti da determinare in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare a carico del benefIciario;

            d) prevedere che le funzioni amministrative necessarie per l’attuazione del presente articolo, tenuto conto dei criteri di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono attribuite ai centri per l’impiego, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

        Art. 1-ter. – (Delega al Governo in materia di riordino della spesa assistenziale). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto al riordino della spesa assistenziale; seguendo i seguenti criteri e princìpi direttivi:

            a) prevedere il riordino delle seguenti prestazioni:

                1) assegno sociale, di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335;

                2) pensione sociale, di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

                3) assegno ai nuclei familiari numerosi, di cui all’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

                4) assegno di maternità di base, di cui all’articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislativa in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

                5) pensione di inabilità, indennità di frequenza e assegno di invalidità, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118;

                6) pensione per i ciechi, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66;

                7) pensione per i sordi, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381;

                8) carta acquisti per i minori e gli anziani, di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

            b) prevedere che le prestazioni riordinate ai sensi della lettera a) siano rese coerenti con l’istituzione del reddito minimo garantite prevista dalla presente-legge».

1.4

SERRA, PAGLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «tutele uniformi legate alla storia contributiva dei lavoratori» con le seguenti: «tutele uniformi legate alla storia contributiva dei lavoratori, di piccoli imprenditori e artigiani da intendersi secondo la definizione di cui all’articolo 2083 del codice-civile».

1.5

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere le parole: «e legate alla storia contributiva dei lavoratori».

1.6

MUNERATO

Al comma 1, dopo le parole: «beneficiari di ammortizzatori sociali» inserire le seguenti: «anche in deroga».

1.7

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto ai lavoro:

                1) istituzione di un’assicurazione unica, partecipata dalle aziende con quote di base e successive quote ad aumento progressivo, che tenga conto conto della storia contributiva del singolo lavoratore;

                2) parametrazione della durata dell’assicurazione di cui al numero 1) alla difficoltà del soggetto interessato a trovare lavoro da valutarsi secondo i seguenti criteri:

                    I) settore produttivo;

                    Il) età del soggetto interessato;

                    III) regione di residenza;».

1.8

ICHINO, BERGER, MARIO MAURO

Al comma 2, lettera a) al numero 1), premettere il seguente:

        «01) esplicitazione del diritto dei lavoratori dipendenti – nel caso di sospensione o riduzione unilaterale dell’orario delle prestazioni disposta dal creditore per motivi economici od organizzativi in un ufficio o reparto – al pagamento di quattro quinti della retribuzione corrispondente ai periodi di sospensione o riduzione dell’orario, con contestuale qualificazione dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, nei casi in cui essa opera, in termini di assicurazione del creditore stesso e riconoscimento, in tali casi, di contribuzione figurativa a favore dei lavoratori interessati per la parte di retribuzione perduta;».

1.9

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1).

1.10

MUNERATO

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1).

1.11

GALIMBERTI

Al comma 2 lettera a) sopprimere il numero 1)

1.12

MUNERATO

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

            «1) graduale superamento dell’attuale sistema di autorizzazione delle integrazioni salariali in caso di cessazione di attività aziendale di un ramo di essa;»

1.13

PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, FEDELI, RITA GHEDINI, PEZZOPANE, SANTINI, SPILABOTTE

Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo i casi di concrete prospettive di ripresa dell’attività produttiva e di garanzia della continuità occupazionale;».

1.14

D’ADDA, GATTI, RICCHIUTI, CHITI

Al comma 2, lettera a), numero 1) dopo le parole: «ramo di essa» aggiungere le seguenti: «, fatti salvi i casi in cui un periodo di cassaintegrazione straordinaria consentirebbe di gestire una fase di transizione verso l’acquisizione di altro proprietario».

1.15

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera a) sopprimere il numero 2).

1.16

ICHINO, BERGER

Al comma 2, lettera a), sostituire i numeri 2), 5) e 6) con i seguenti:

            «2) sostituzione delle procedure vigenti di concessione dell’intervento della Cassa con un meccanismo standardizzato di attivazione che – fermi gli oneri di informazione preventiva ed esame congiuntocon le organizzazioni sindacali – preveda una franchigia a carico dell’impresa per il periodo di sospensione o riduzione dell’orario, nonché – nel caso di sospensione – l’obbligo a carico dell’impresa stessa di restituzione di quanto percepito dalla Cassa integrazione nel caso. in cui al termine del periodo di sospensione, la prestazione non venga interamente riattivata e non prosegua per almeno tre mesi;

            5) riduzione del contributo dovuto alla Gestione della Cassa dai soggetti assicurati, corrispondente al maggior onere derivante dalla franchigia a loro carico in caso di attivazione dell’assicurazione, di cui al n. 2); la riduzione deve essere comunque determinata in funzione del tendenziale pareggio di bilancio della Gestione;

            6) previsione di un aumento del contributo dovuto alla Gestione della Cassa dai soggetti assicurati a seguito dei casi di attivazione della Cassa medesima e di una sua riduzione a seguito di periodi di non attivazione;».

1.17

FUCKSIA, CATALFO, PAGLINI

Al comma 2, lettera a) numero 2), dopo le parole: «procedure burocratiche», aggiungere le seguenti: «attraverso l’incentivo di strumenti telematici e digitali».

1.18

MUNERATO

Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «considerando anche la possibilità di introdurre meccanismo standardizzati di concessione» con le seguenti: «prevedendo strumenti certi ed esigibili».

1.19

MUNERATO

Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo la parola: «standardizzati» inserire le seguenti: «e di anticipazione».

1.20

PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, FEDELI, RITA GHEDINI, LEPRI, PEZZOPANE, SANTINI, SPILABOTTE

Al comma 2, lettera a), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «e di controllo;».

1.21

MUNERATO

Al comma 2, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di reintrodurre l’istituto dell’anticipazione ex articolo 7-ter, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33».

1.22

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «uniformando l’iter per gli interventi di cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria attraverso le esistenti commissioni territoriali INPS;».

1.23

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).

1.24

MUNERATO

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3), con il seguente:

            «3) previsione dell’accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito della mancata possibilità di ricorrere ai contratti di solidarietà».

1.25

GATTI, D’ADDA, RICCHIUTI, CHITI

Al comma 2, lettera a) sostituire il numero 3) con il seguente:

            «3) necessità di regolare l’accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito dell’utilizzo dei contratti di solidarietà;».

1.26

PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, FEDELI, RITA GHEDINI, LEPRI, PEZZOPANE, SANTINI, SPILABOTTE

Al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «delle possibilità contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro» con le seguenti:«delle possibilità di godimento degli strumenti contrattuali di modulazione dell’orario di lavoro;».

1.27

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a):

                1) al numero 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attraverso l’utilizzo dei contratti di solidarietà;»

                2) sopprimere il numero 4);

                3) sostituire il numero 6), con il seguente:

                «6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi sta le diverse tipologie di imprese secondo criteri di progressività in funzione dell’utilizzo effettivo da individuare sulla base dell’osservazione statistica;»;

                4) dopo il numero 6), inserire il seguente:

                «6-bis) previsione della facoltà per le aziende di destinare la contribuzione per i fondi interprofessionali al finanziamento della cassa integrazione per le aziende che attualmente ne sono escluse»;

                5) al numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto di quanto stabilito al numero 6)»;

            b) alla lettera b):

            1) sostituire il numero 3) con il seguente:

                «3) universalizzazione del campo di applicazione dell’ASpl, con estensione ai lavoratori parasubordinati e con l’esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l’abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, la modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e Ìautomaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell’entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;»;

            2) dopo il numero 3), inserire il seguente:

                «3-bis) estensione del campo di applicazione dell’ASPI ai lavoratori autonomi; che siano titolari di un livello di contribuzione minimo per l’accesso alle prestazioni»;

            3) dopo il numero 4), inserire il seguente:

                «4-bis) allineamento dei livello dei minimali contributivi dei lavoratori parasubordinati a quelli dei lavoratori dipendenti;»;

            4) sostituire il numero 5 con il seguente:

                «5) introduzione, dopo la fruizione dell’ASpl, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria e che non fruiscano di altre prestazioni, che presentino valori ridotti dell’indicatore della situazione economica equivalente e che presentino un reddito del nucleo familiare al di sotto del valore convenzionale, calcolato dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT), che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia, anche composta da un solo individuo, è definita povera in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;»;

            5) al numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il sostegno al reddito e per l’accompagnamento all’inserimento lavorativo;»;

            c) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per un numero di ore settimanali non inferiore a quattro e non superiore ad otto condizionato alla frequenza da parte del beneficiario stesso di programmi di reinserimento lavorativo.».

        Conseguentemente, all’articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell’ipotestii di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo potrà essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

1.28

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «attraverso l’utilizzo dei contratti di solidarietà;».

1.29

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quali fruizione delle ferie e delle riduzioni dell’orario di lavoro non ancora godute e utilizzo della banca ore e, nel caso di cassa integrazione straordinaria alla concreta formulazione e attuazione di piani di investimento e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione, con previsione di possibilità di occupazione del lavoratore beneficiario dell’intervento di cassa integrazione straordinaria presso lo stesso datore di lavoro previa fidejussione a garanzia dell’investimento e delle prestazioni erogate in funzione dello stesso;».

1.30

CATALFO, CIOFFI

Al comma 2, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel caso di cassa integrazione straordinaria alla concreta formulazione e attuazione di piani di investimento e/o ristrutturazione e/o riorganizzazione, con previsione di possibilità di occupazione del lavoratore interessato dall’intervento di cassa integrazione straordinara presso lo stesso datore di lavoro previa fidejussione a garanzia dell’investimento e delle prestazioni erogate in funzione dello stesso;».

1.31

LEPRI, PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, RITA GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 2, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con conseguente previsione di destinare una parte dei fondi stanziati dalle imprese per la cassa integrazione guadagni a favore dei contratti di solidarietà, a integrazione delle risorse statali».

1.32

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

        «3-bis) necessità di arginare comportamenti elusivi stabilendo criteri di valutazione oggettivi ai fini della concessione dell’ammortizzatore sociale con particolare riferimento agli strumenti che intendono sopperire a crisi temporanee di mercato in ausilio ai fondi derivanti dalla bilateralità».

1.33

MUNERATO

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 3) inserire il seguente:

        «3-bis) garantire il legame azienda-lavoratore nei periodi di crisi di produzione risolvibili in pochi mesi».

1.34

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 4).

1.35

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 4).

1.36

PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, FEDELI, RITA GHEDINI, LEPRI, PEZZOPANE, SANTINI, SPILABOTTE

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

            «4) revisione dei limiti di durata in relazione ai contributi versati dall’azienda tenuto conto delle specificità produttive dei settori;».

1.37

GATTI, RICCHIUTI, CHITI

Al comma 2 lettera a) numero 4) sopprimere le parole: «ai singoli lavoratori e».

1.38

D’ADDA, RICCHIUTI, CHITI

Al comma 2 lettera a) numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza ridurre la durata degli istituti e senza diversificare fra gruppi di lavoratori;».

1.39

FUCKSIA, CATALFO, PAGLINI

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:

            «4-bis) previsione dell’obbligo di impiego per i lavoratori iscritti alle liste di cui all’articolo 6 della legge n. 223 del 1991, in lavori socialmente utili nei Comuni di residenza durante il periodo di mobilità, per un monte ore non superiore ad otto ore settimanali, senza ulteriori oneri a carico dello Stato e con obbligo di corsi di riqualificazione professionale;».

1.40

MUNERATO

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 5).

1.41

MUNERATO

Al comma 2, lettera a), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza che ciò comporti un aggravio di oneri per le medesime».

1.42

VALENTINI, PARENTE, AMATI, GRANAIOLA

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 5) inserire il seguente:

            «5-bis) introduzione di forme di integrazione salariale a favore di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni, anche in assenza di storia contributiva; attraverso un graduale adeguamento degli oneri contributivi».

1.43

STEFANO, BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 5) inserire il seguente:

            «5-bis) introduzione di forme di integrazione salariale a favore di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni, anche in assenza di storia contributiva, attraverso un graduale adeguamento degli oneri contributivi».

1.44

PANIZZA, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 5) inserire il seguente:

            «5-bis) introduzione di forme di integrazione salariale a favore di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni, anche in assenza di storia contributiva, attraverso un graduale adeguamento degli oneri contributivi».

1.45

MARIO MAURO

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 5, inserire il seguente:

            «5-bis) introduzione di forme di integrazione salariale a favore di lavoratori non destinatari della vigente normativa in materia, attraverso un graduale adeguamento degli oneri contributivi».

1.46

MARINELLO

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

            «5-bis) introduzione di forme di integrazione salariale a favore di lavoratori non destinatari della vigente normativa in materia di cassa integrazione guadagni, attraverso un graduale adeguamento degli oneri contributivi;».

1.47

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 6).

1.48

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 6), con il seguente:

            «6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra le diverse tipologie di imprese secondo criteri di progressività in funzione dell’utilizzo effettivo da individuare sulla base dell’osservazione statistica;».

        Conseguentemente al numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto di quanto stabilito al numero 6)».

1.49

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, lettera a), numero 6), sostituire le parole: «tra i settori» con le seguenti: «tra le diverse tipologie di imprese secondo criteri di progressività».

1.50

PAGANO, MARIO MAURO

Al comma 2, lettera a), numero 6), dopo la parola: «settori» inserire le seguenti: «e le imprese».

1.51

D’ALÌ

Al comma 2, lettera a), numero 6), aggiungere infine le seguenti parole: «con ridefinizione normativa della complessiva disciplina del sistema di ammortizzatori sociali anche delle società partecipate dallo Stato o dagli enti pubblici locali, in ossequio alle indicazioni del Consiglio di Stato sulla corretta decorrenza dell’obbligo per la generalità di tali soggetti e in termini idonei ad evitare l’avvio di procedure di infrazione del regole comunitarie sugli aiuti di stato che possano introdurre oneri imprevisti nel bilancio dello Stato».

1.52

SANTINI, PAGLIARI

Al comma 2, lettera a), numero 6), aggiungere infine le seguenti parole: «con ridefinizione normativa della complessiva disciplina del sistema di ammortizzatori sociali anche delle società partecipate dallo Stato o dagli enti pubblici locali, in ossequio alle indicazioni del Consiglio di Stato sulla corretta decorrenza dell’obbligo per la generalità di tali soggetti e in termini idonei ad evitare l’avvio di procedure di infrazione delle regole comunitarie sugli aiuti di stato che possano introdurre oneri imprevisti nel bilancio dello Stato.».

1.53

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 6), inserire il seguente:

            «6-bis) previsione della facoltà per le aziende di destinare la contribuzione per i fondi interprofessionali al finanziamento della cassa integrazione per le aziende che attualmente ne sono escluse»;

1.54

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 7).

1.55

MUNERATO

Al comma 2, lettera a), al numero 7) sostituire la parola: «revisione» con la parola: «universalizzazione» e, aggiungere infine le seguenti parole: «prevedendo una corrispondente copertura contributiva obbligatoria».

1.56

PAGANO, MARIO MAURO, BERGER

Al comma 2, lettera a), numero 7), sostituire la parola: «revisione» con la seguente: «estensione» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, attraverso un graduale adeguamento degli oneri contributivi».

1.57

MUNERATO

Al comma 2, lettera a), numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fissando un termine perentorio per l’avvio dei fondi medesimi».

1.58

PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, FEDELI, RITA GHEDINI, LEPRI, PEZZOPANE, SANTINI, SPILABOTTE

Al comma 2, lettera a), numero 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «, vincolando gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 la cui determinazione è stabilita annualmente con la legge di stabilità».

1.59

GATTI, D’ADDA

Al comma 2, lettera a), numero 7), aggiungere infine le seguenti parole: «con l’obiettivo di realizzare un sistema di tutele universale e sostenibile sia per tutti i settori merceologici che per tutte le classi dimensionali e tipologie contrattuali».

1.60

PAGANO, MARIO MAURO, BERGER

All’articolo 1, comma 2, lettera a), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

            «7-bis) finanziamento strutturale dei Fondi di Solidarietà Bilaterali, costituiti ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 3, commi 14 e ss., mediante l’utilizzo delle risorse stanziare ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.61

MARIO MAURO

All’articolo 1, comma 2, lettera a), dopo il n. 7), aggiungere il seguente:

            «7-bis) finanziamento strutturale dei Fondi di Solidarietà Bilaterali, costituiti ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 3, commi 14 e ss., mediante l’utilizzo delle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.62

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

            «7-bis) previsione di benefici di carattere fiscale o contributivo a favore dei datori di lavoro che assumano lavoratori in mobilità».

1.63

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera b), al numero 1) sopprimere le parole: «rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore».

1.64

MUNERATO

Al comma 2, lettera b), al numero 1) dopo le parole: «durata dei trattamenti» inserire le seguenti: «e gli oneri contributivi a carico dell’azienda» e aggiungere infinele parole: «e alla causale, oggettiva o seggettiva, della risoluzione del rapporto».

1.65

MARINELLO

Al comma 2, lettera b) al numero 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e riproporzionando la contribuzione in caso di prestazioni di lavoro a tempo parziale».

1.66

MARINELLO

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

            «1-bis) soppressione definitiva dell’ASpI nei casi di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali previste dalla Contrattazione collettiva;».

1.67

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.68

PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, FEDELI, RITA GHEDINI, LEPRI, PEZZOPANE, SANTINI, SPILABOTTE

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: «durata massima» inserire le seguenti parole: «, rispetto alla normativa vigente,».

1.69

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

            «3) universalizzazione del campo di applicazione dell’ASpl, con estensione ai lavoratori parasubordinati e con l’esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l’abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, la modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l’automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell’entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;».

1.70

PAGANO, MARIO MAURO, BERGER

Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo le parole: «con estensione ai» inserire le seguenti: «titolari di partita IVA senza dipendenti su base volontaria e a tutti i».

1.71

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo la parola: «lavoratori» inserire le seguenti parole: «che hanno in essere rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il contratto di collaborazione di natura occasionale, il contratto di associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549 del codice civile pere cui l’associato fornisca prestazioni lavoratori e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, nonché il contratto di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci».

1.72

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo la parola: «»lavoratori» aggiungere le seguenti parole: «subordinati, parasubordinati e autonomi».

1.73

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «con contratto di collaborazione coordinata e continuativa» con le seguenti:«parasubordinati».

1.74

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera b), numero 3) sostituire le parole: «con contratto di collaborazione coordinata e continuativa» con le seguenti:«iscritti alla gestione separata presso l’INPS,».

1.75

D’ADDA, GATTI, RICCHIUTI, CHITI

Al comma 2, lettera b) numero 3), dopo le parole: «contratto di collaborazione coordinata e continuativa» inserire le seguenti: , «i collaboratori a progetto, le tipologie anch’esse iscritte alla gestione separata dell’INPS, le partite IVA anch’esse iscritte a tale gestione separata».

1.76

PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, FEDELI, RITA GHEDINI, LEPRI, PEZZOPANE, SANTINI, SPILABOTTE

Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo le parole: «ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa» inserire le seguenti: «e a progetto».

1.77

MUNERATO

Al comma 2, Iettera b), numero 3), dopo le parole: «coordinata e continuativa» inserire le seguenti: «e a progetto».

1.78

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, lettera b), numero 3), sopprimere la parola: «eventuale».

1.79

CATALFO, CIOFFI, PAGLINI

Al comma 2, lettera b), numero 3), sopprimere le seguenti parole: «e prevedendo, prima dell’entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;».

1.80

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

            «3-bis) estensione del campo di applicazione dell’ASPI ai lavoratori autonomi, che siano titolari di un livello di conttibuzione minimo per l’accesso alle prestazioni nei 18 mesi precedenti il riconoscimento del diritto alla prestazione».

        Conseguentemente, all’articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazone tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legisIativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

1.81

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

            «3-bis) estensione del campo di applicazione dell’ASPI ai lavoratori autonomi, che siano titolari di un livello di conttibuzione minimo per l’accesso alle prestazioni».

        Conseguentemente, all’articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazone tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legisIativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

1.82

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).

1.83

GATTI, RICCHIUTI, CHITI

Al comma 2, lettera b) sopprimere il numero 4).

1.84

D’ADDA, PARENTE, ANGIONI, FAVERO, FEDELI, RITA GHEDINI, LEPRI, PEZZOPANE, SANTINI, SPILABOTTE, RICCHIUTI

Al comma 2, lettera b), numero 4), dopo la parola: «massimali» inserire le seguenti: «, limitatamente alle retribuzioni più alte,».

1.85

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, dopo il numero 4), inserire il seguente:

            «4-bis) allineamento dei livello dei minimali contributivi dei lavoratori parasubordinati a quelli dei lavoratori dipendenti;».

 

1.87

GUERRA, RITA GHEDINI, PARENTE, FAVERO, FORNARO, GOTOR, MANASSERO, MIGLIAVACCA, PEGORER, TOMASELLI

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:

            «5) introduzione a favore dei nuclei dei lavoratori, in disoccupazione involontaria, che non abbiano o non abbiano più titolo a fruire dell’Aspi, e si trovino in condizione di povertà, come definita anche sulla base dell’Isee, di una prestazione, assistenziale, da estendere progressivamente, in ragione della disponibilità di risorse a tutti i nuclei in analoga condizione di povertà, con priorità per quelli in cui siano presenti minori, condizionata all’adesione a progetti personalizzati, finalizzati all’inserimento o al reinserimento lavorativo nonché, nelle situazioni in cui ciò si renda necessario, all’inclusione sociale dei diversi membri del nucleo familiare;».

1.86

CATALFO, CIOFFI, PAGLINI

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 5), con il seguente:

            «5) introduzione di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai soggetti in disoccupazione involontaria, siano essi in cerca di prima occupazione o dopo la fruizione dell’ASPI o lavoratori autonomi che hanno definitivamente cessato l’attività, e che non fruiscano di altre prestazioni, che presentino valori ridotti dell’indicatore della situazione economica equivalente e che presentino un reddito del nucleo familiare al di sotto del valore convenzionale, calcolato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia, anche composta da un solo individuo, è definita povera in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;».

1.88

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:

            «5) introduzione, dopo la fruizione dell’ASPI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell’indicatore della situazione economica equivalente e che presentino un reddito del nucleo familiare al di sotto del valore convenzionale, calcolato dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT), che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia, anche composta da un solo individuo, è definita povera in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;».

1.89

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:

            «5) introduzione, dopo la fruizione dell’ASpI, di una prestazione, limitata ai lavoratori in disoccupazione involontaria, priva dì copertura figurativa;».

1.90

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera b), numero 5) sopprimere la parola: «eventuale».

1.91

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, lettera b), al numero 5), sopprimere la parola: «eventuale».

1.92

GATTI, D’ADDA, RICCHIUTI, CHITI

Al comma 2, lettera b), numero 5) sopprimere le parole: «eventualmente priva di copertura figurativa,».

1.93

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, lettera b), al numero 5), dopo le parole: «in disoccupazione involontaria», inserire le seguenti: «e che non fruiscano di altre prestazioni,».

1.94

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, lettera b), al numero 5) dopo le parole: «situazione economica equivalente», inserire le seguenti: «e che presentino un reddito del nucleo familiare al di sotto del valore convenzionale, calcolato dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT), che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia, anche composta da un solo individuo, è definita povera in termini relativi,ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale».

1.95

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera b), al numero 5) sopprimere le parole da: «con previsione» fino alla fine del numero.

1.96

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

        «5-bis) «necessità di garantire la condizionalità tra, la fruizione dell’Aspi e la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro».

1.97

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 6).

1.98

MUNERATO

Al comma 2, lettera b), numero 6), dopo la parola: «eliminazione» inserire le seguenti: «per i cittadini italiani».

1.99

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il sostegno al reddito e per l’accompagnamento all’inserimento lavorativo».

1.100

PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 2, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e individuazione di requisiti di accesso differenti e collegati al reddito familiare;».

1.101

MUNERATO

Al comma 2, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in favore dei cittadini italiani».

1.102

PICCINELLI, SERAFINI

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, lettera b), dopo il numero 6, aggiungere i seguenti:

        «6-bis) definizione di criteri oggettivi ed uniformi volti a garantire la condizionalità tra la fruizione dell’Aspi e la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro;

        6-ter) definizione di criteri oggettivi ed uniformi volti a stabilire la presa in carico del disoccupato da parte del centro per l’impiego per la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro».

            b) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «al fine di favorire l’attività a beneficio delle comunità locali» con le seguenti:«al fine di favorire che l’attività sia prestata nell’ambito di servizi erogati dagli enti locali senza oneri a loro carico».

1.103

PEZZOPANE

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere i seguenti:

            «6-bis) definizione di criteri oggettivi ed uniformi volti a garantire la condizionalità tra la fruizione dell’Aspi e la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro.

            6-ter) definizione di criteri oggettivi ed uniformi volti a stabilire la presa in carico del disoccupato da parte del centro per l’impiego per la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro».

1.104

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

            «6-bis) definizione di criteri oggettivi ed uniformi volti a stabilire la presa in carico del disoccupato da parte dei centro per l’impiego per-la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro.».

1.105

MUNERATO

Al comma 2 alla lettera b), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

            «7) definizione di criteri oggettivi ed uniformi volti a stabilire la presa In carico del disoccupato da parte del centro per l’impiego per la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro».

1.106

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

            «6-bis) necessità di stabilire la presa in carico del disoccupato da parte del centro per l’impiego per la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro».

1.107

MUNERATO

Al comma 2 alla lettera b) dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

            «7) definizione di criteri oggettivi ed uniformi a garantire la condizionalità tra la fruizione dell’Aspi e la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro».

1.108

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

            «6-bis) definizione di criteri oggettivi ed uniformi volti a garantire la condizionalità tra la fruizione dell’Aspi e la partecipazione obbligatoria a programmi di politica attiva del lavoro,».

1.109

ICHINO, BERGER, MARIO MAURO

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) con riferimento al trattamento di disoccupazione di cui alla lettera b), previsione della possibilità che – laddove sia disponibile un servizio di assistenza intensiva per il reperimento della nuova occupazione fornito da agenzie specializzate appositamente accreditate – il godimento del sostegno del reddito sia condizionato alla stipulazione, da parte della persona interessata con l’agenzia pubblica o privata accreditata da essa scelta e con la Regione, di un contratto di ricollocazione che preveda: gli obblighi di attivazione a carico della persona stessa, l’affiancamento a un tutor investito del controllo sull’adempimento degli obblighi stessi, l’interruzione del trattamento in caso di inadempimento, il pagamento del corrispettivo per il servizio svolto dall’agenzia mediante voucher regionale condizionato alla ricollocazione effettiva;».

1.110

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) con riferimento agli strumenti di cui alle lettere a) e b), individuazione di meccanismi che prevedano una effettiva partecipazione del lavoratore ad attività sociali, di formazione o di tirocinio presso aziende, o ad altre attività individuate medesimo scopo dal legislatore, al fine del riconoscimento dei trattamenti di cui alle lettere a) e b)».

1.111

PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, FEDELI, RITA GHEDINI, GUERRA, LEPRI, PEZZOPANE, SANTINI, SPILABOTTE

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «un coinvolgimento attivo» fino alla fine della lettera con le seguenti: «processi di attivazione del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b) anche a beneficio delle comunità locali.».

1.112

GATTI, D’ADDA, RICCHIUTI, CHITI

Al comma 2 lettera c) dopo le parole: «coinvolgimento attivo» inserire la seguente: «volontario».

1.113

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «al fine di favorirne l’attività a beneficio delle comunità locali».

1.114

MUNERATO

Al comma 2, alla lettera c) dopo le parole: «dei trattamenti di cui alle lettere a) e b)» sostituire le parole da: «al fine di favorirne » fino alla fine della lettera con le seguenti: «al fine di favorire che l’attività sia prestata nell’ambito di servizi erogati dagli enti locali senza oneri a loro carico».

1.115

PAGANO, MARIO MAURO, BERGER, ICHINO

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alle pubbliche amministrazioni».

1.116

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per un numero di ore settimanali non inferiore a quattro e non superiore ad otto condizionato alla frequenza da parte del beneficiario stesso di programmi di reinserimento lavorativo.».

1.117

LEPRI, PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, RITA GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento agli strumenti di cui alla lettera b), definizione delle modalità e dei tempi al fine di realizzare, per ciascun beneficiario, l’obbligo della condizionalità a partecipare ai programmi di formazione, riqualificazione e ricerca di lavoro.».

1.118

ICHINO, BERGER

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis) con riferimento al trattamento di integrazione salariale di cui alla lettera a), previsione della possibilità che le Regioni e gli Enti locali pubblichino presso i Centri per l’Impiego proposte di collaborazione di pubblica utilità rivolte alle persone sospese dal lavoro con intervento ordinario o straordinario della Cassa integrazione guadagni, le quali potranno aderire alla proposta dandone comunicazione al Centro per l’Impiego e al coordinatore indicato; in relazione a questo caso la norma delegata regolerà opportunamente la materia della sicurezza del lavoro e dell’assicurazione antinfortunistica;».

1.119

PAGANO, MARIO MAURO, BERGER, ICHINO

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

            «c-bis) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione in funzione della migliore effettività per il lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività di comunità locali di cui alla lettera c)».

1.120

PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, FEDELI, RITA GHEDINI, LEPRI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Le risorse aggiuntive eventualmente necessarie all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono determinate annualmente con la legge di stabilità.».

1.0.1

PAGANO, MARIO MAURO, BERGER

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore

della pesca professionale)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per estendere al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale previste in favore dei lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958,n. 250, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell’attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteo marine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, nonché nei casi di malattia ed inabilità temporanea al lavoro;

            b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell’attività connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti che colpiscono la risorsa ittica, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, a cessazioni di attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro.

        2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

        3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall’analisi tecnico-normativa e dall’analisi dell’impatto della regolamentazione, per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

        4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3.».

1.0.2

STEFANO, BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore

della pesca professionale)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per estendere al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale previste in favore dei lavoratori agricoli dalla legge, 8 agosto 1972, n. 457, nonché di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel rispetto dei seguenti principi criteri direttivi:

            a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell’attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità« meteo marine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, nonché nei casi ai malattia ed inabilità temporanea al lavoro;

            b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell’attività connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali; a cessazioni di attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro.

        2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento c di Bolzano.

        3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall’analisi tecnico-normativa e dall’analisi dell’impatto della regolamentazione, per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

        4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3».

1.0.3

PANIZZA, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore

della pesca professionale)

        1. Il Governo è delegato ad adottare; entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per estendere al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale previste in favore dei lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 nonché di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell’attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteo marine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, nonché nei casi di malattia ed inabilità temporanea al lavoro;

            b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell’attività connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale; alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, a cessazioni di attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro.

        2. I decreti di cui al comma l sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e foresta li, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

        3. II Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall’analisi tecnico-normativa e dall’analisi dell’impatto della regolamentazione, per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

        4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma l possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3.».

1.0.4

MARINELLO

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore

della pesca professionale)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per estendere al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale previste in favore dei lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, in favore dei lavoratori imbarcati’su navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell’attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteo marine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, nonché nei casi di malattia ed inabilità temporanea al lavoro;

            b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell’attività connessi ad interventi straordinari di manutenzione, mml1odemamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica, a crisi strutturali di mercato; a ristrutturazioni aziendali, a cessazioni di attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro.

        2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

        3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall’analisi tecnico-normativa e dall’analisi dell’impatto della regolamentazione, per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

        4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3.».

1.0.5

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore

della pesca professionale)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per estendere al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale previste in favore dei lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell’attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteo marine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, nonché nei casi di malattia ed inabilità temporanea al lavoro;

            b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell’attività connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, a cessazioni di attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro.

        2. I decreti di cui al comma l sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, acquisito il parere del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

        3. Il Governo trasmette al Parlamento gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall’analisi tecnico-normativa e dall’analisi dell’impatto della regolamentazione, per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

        4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma l possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3».

1.0.6

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)

        1. Il comma 31 dell’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito con il seguente:

        ”31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013, è dovuta, a carico del datare di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tale somma è da riproporzionare nei casi di rapporti a tempo parziale in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro a tempo pieno. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”».

Art.  2

2.1

MUNERATO

Al comma 1 sostituire le parole: «in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni ed autonomie locali».

2.2

BERGER, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, PALERMO

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso siappìicano nei confronti delle Province Autonome di Trento e Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione e dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430».

2.3

RITA GHEDINI, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, LEPRI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «da collegare» fino alla fine della lettera con le seguenti: «in ragione della loro finalizzazione ai soggetti con minore probabilità di trovare occupazione;».

2.4

MUNERATO

Al comma 2, alla lettera a), inserire al termine le seguenti parole: «e a criteri di valutazione e di verifica dell’efficacia e dell’impatto».

2.5

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e a criteri di valutazione e di verifica dell’efficacia e dell’impatto».

2.6

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

            «a-bis) abrogazione degli incentivi previsti dalla normativa vigente per il datore di lavoro al reimpiego di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, disoccupati da più di 24 mesi e con contratto di reinserimento e destinazione delle risorse finanziarie finora previste a tal fine per il finanziamento di una riduzione delle aliquote lRAP;».

2.7

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

            «a-bis) semplificazione delle procedure di accesso agli incentivi all’assunzione esistenti attraverso la riduzione delle medesime».

2.8

FUCKSIA, CATALFO, PAGLINI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) semplificazione dei procedimenti di accesso agli incentivi di cui alla precedente lettera a);».

2.9

GALIMBERTI

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) previsione di una cornice giuridica nazionale per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome».

2.10

SERRA, CATALFO, CIOFFI

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «razionalizzazione degli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità» con le seguenti:«razionalizzazione degli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità anche attraverso il riconoscimento del microcredito per la microimprenditorialità, di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385, ad artigiani e piccoli imprenditori, secondo la definizione di cui all’articolo 2083 del codice civile, con un’età non superiore ai 40 anni».

2.11

RITA GHEDINI, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, LEPRI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome» con le seguenti: «la previsione di norme generali nel cui ambito si inseriscono gli interventi posti in essere da regioni e province autonome».

2.12

PAGANO, MARIO MAURO, BERGER, ICHINO

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) trasformazione dell’ASpI, limitatamente al periodo non ancora fruito, in contributo unico al lavoratore per l’autoimpiego o in dote per il datore di lavoro che lo assume, incluse le società di somministrazione; pieno accesso alla banca dati dei percettori di reddito da parte di tutti gli enti pubblici e privati autorizzati all’esercizio di funzioni di intermediazione nel mercato del lavoro o di somministrazione;».

2.13

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) introduzione di meccanismi che consentano al datore di lavoro di avere contezza, sin dal momento dell’assunzione del lavoratore, della possibile fruizione di un incentivo, al fine di poter determinare il costo del lavoro con certezza».

2.14

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) razionalizzazione della disciplina delle agevolazioni (accesso agli incentivi all’assunzione) attraverso la previsione di una riduzione graduale delle agevolazioni con contestuale allungamento del periodo agevolato».

2.15

MARINELLO

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) coinvolgimento degli ordini professionali e delle casse di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo l0 febbraio 1996, n. 103 nella promozione e gestione degli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità rivolti ai liberi professionisti e inserimento di detti enti tra i soggetti autorizzati all’attività di intermediazione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo l0 settembre 2003, n. 276;».

2.16

PEZZOPANE

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) coinvolgimento degli ordini professionali e delle casse di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo l0 febbraio 1996, n. 103 nella promozione e gestione degli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità rivolti ai liberi professionisti e inserimento di detti enti tra i soggetti autorizzati all’attività di intermediazione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;».

2.17

MUNERATO

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) previsione di strumenti obbligatori per il conferimento nel sistema nazionale per l’impiego delle informazioni sui posti vacanti da parte dei servizi competenti pubblici e privati, nonché da parte dei soggetti accreditati o autorizzati all’erogazione di interventi di politica attiva e/o ad attività di intermediazione.».

2.18

MUNERATO

Al comma2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) previsione di criteri di remunerazione a risultato per i servizi competenti di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003».

2.19

GALIMBERTI

Al comma 2 sopprimere dalla lettera c) alla lettera s).

2.20

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 2 sopprimere le seguenti lettere: c), d), e), g), m) e n).

2.21

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire le lettere c), d) ed e) con le seguenti:

            «c) istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Dipartimento nazionale per l’occupazione, di seguito denominato ”Dipartimento”, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente;

            d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell’azione del Dipartimento;

            e) attribuzione al Dipartimento delle competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI»;

            b) dopo la lettera f) inserire la seguente:

            «f-bis) soppressione di Italia Lavoro spa con relativa confluenza del personale di ruolo della società nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o del Dipartimento»;

            c) sostituire la lettera g) con la seguente:

            «g) possibilità di far confluire nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o del Dipartimento il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) nonché di procedere all’assunzione stabile dei lavoratori impiegati con contratti non a tempo indeterminato presso i Servizi pubblici per il lavoro e la formazione provinciali estendendo agli stessi le norme previste dall’articolo 4 della legge 125 del 2013 nonché il personale, con comprovata esperienza riconosciuta dalle Regioni, iscritto agli albi regionali e utilizzato dagli enti strutturali e impiegato nell’erogazione dei servizi per l’impiego. A tal fine, deve essere salvaguardata l’acquisizione delle relative graduatorie concorsuali e di tutte le prerogative di legge maturate in servizio dal personale non a tempo indeterminato.»;

            d) sostituire le lettere i), l), m), n) e o) con le seguenti:

            «i) cooperazione tra servizi pubblici e privati, fermo restando la centralità del pubblico, al fine di rafforzare le capacità d’incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri uniformi per l’accreditamento e l’autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l’impiego;

            l) introduzione di modelli che prevedano l’utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro;

            m) previsione di meccanismi di raccordo tra il Dipartimento e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale;

            n) previsione di meccanismi di raccordo tra il Dipartimento e gli enti che, a Iivello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità;

            o) mantenimento in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale nonché assegnazione allo stesso Ministero delle competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro; »

            e) sopprimere la lettera p);

            f) alla lettera q), sopprimere le seguenti parole: «, anche mediante l’adozione di strumenti di segmentazione dell’utenza basati sull’osservazione statistica»;

            g) alla lettera r), sostituire la porola: «valorizzazione», con le seguenti: «uso esclusivo»;

            h) sostituire la lettera s) con la seguente:

            «s) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l’impiego delle tecnologie informatiche, allo scopo di rafforzare l’azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati»;

            i) aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

            «s-bis) definizione, costruzione e mantenimento di un sistema informativo integrato con l’INPS su politiche attive e passive per il lavoro, disponibile in tutti i punti di accesso ai servizi per il lavoro;

            s-ter) obbligo per le competenti amministrazioni di pubblicazione on line delle graduatorie relative al collocamento obbligatorio nonchè dei posti disponibili con le seguenti specificazioni:

                1) tipologia;

                2) settore;

                3) competenze richieste;

                4) sede di lavoro».

        Conseguentemente, all’articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

2.22

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, sostituire lo lettera c) con la seguente:

            «c) istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un Dipartimento nazionale per l’occupazione, di seguito denominato ”Dipartimento”, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente;».

        Conseguentemente, al comma 2:

            a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «dell’Agenzia», con le seguenti: «del Dipartimento»;

            b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l’Agenzia», con le seguenti: «il Dipartimento»;

            c) alla lettera e), sostituire le parole: «all’Agenzia», con le seguenti: «al Dipartimento».

2.23

PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, LEPRI, RITA GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e dopo le parole: «con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente» aggiungere le seguenti: «e con le risorse eventualmente necessarie determinate annualmente con la legge di stabilità».

2.24

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica,».

2.25

MUNERATO

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «Stato» inserire le seguenti: «Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),».

2.26

MUNERATO

Al comma 2 alla lettera c) dopo le parole: «Regioni e province autonome» inserire le seguenti: «Province, Città metropolitane e Comuni».

2.27

RITA GHEDINI, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «risorse umane, finanziarie e strumentali» inserire la seguente: «statali».

         Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), dopo le parole: «risorse umane, finanziarie e strumentali» inserire la seguente: «statali».

2.28

LEPRI, D’ADDA, FAVERO, PEZZOPANE

Al comma 2, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: «con conseguente istituzione, per ciascuna regione o provincia autonoma, di Uffici regionali per il lavoro, da considerarsi come articolazioni periferiche dell’Agenzia nazionale».

        Conseguentemente, al comma 2, lettera e) dopo la parola: «Agenzia» inserirele seguenti: «e agli Uffici regionali per il lavoro, anche in applicazione della lettera p),».

2.29

MARIO MAURO

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

        «d) coinvolgimento delle parti sociali nella defìnizione delle linee di indirizzo generali dell’azione dell’Agenzia e nel monitoraggio periodico sul funzionamento della stessa tramite l’istituzione di un’apposita cabina di regia».

2.30

BERTOROTTA, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «parti sociali», inserire le seguenti: «, ivi compresi gli enti di formazione professionale accreditati e riconosciuti a livello ministeriale in base alla vigente normativa in materia,».

2.31

DI BIAGIO

Al comma 2, lettera d) dopo le parole: «coinvolgimento delle parti sociali» inserire le seguenti: «e degli operatori del terzo settore».

2.32

MUNERATO

Al comma 2 alla lettera e) sostituire la parola: «gestionali» con: «di indirizzo, coordinamento e promozione».

2.33

RITA GHEDINI, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «politiche attive».

2.34

CATALFO, CIOFFI, PAGLINI

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «, politiche attive e ASPI», con le seguenti: «e politiche attive».

2.35

CATALFO, CIOFFI, PAGLINI

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «, politiche attive e ASPI», con le seguenti: «, politiche attive, ASPI e fondi nazionali e comunitari per la formazione continua;».

2.36

MUNERATO

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «ASpl» inserire le seguenti: «e programmazione delle politiche attive del lavoro, anche attraverso la razionalizzazione e valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate».

2.37

FUCKSIA, CATALFO, PAGLINI

Al comma 2, alla lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di monito raggio delie norme in materia di lavoro, al fine di verificarne l’efficacia e procedere eventualmente ad una loro revisione».

2.38

RITA GHEDINI, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, LEPRI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 2. lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da esercitare in accordo con le regioni».

2.39

RITA GHEDINI, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «razionalizzazione degli enti e uffici che, anche all’interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e delle province» con le seguenti: «razionalizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici che, anche in raccordo con gli enti decentrati,».

2.40

SERRA, PAGLINI

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente»con le seguenti: «l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, anche attraverso l’ausilio delle università, degli istituti di ricerche in materia di lavoro e degli istituti di ricerche economiche e sociali».

2.41

PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, RITA GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «mediante l’utilizzo delle risorse umane» inserire le seguenti: «, ivi compresi i lavoratori titolari di contratti di lavoro diversi dal contratto a tempo indeterminato,».

2.42

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

            «f-bis) soppressione di Italia Lavoro spa, con relativa confluenza del personale di ruolo della società nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell’Agenzia;»

        Conseguentemente, all’articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

2.43

PEZZOPANE

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

            «f-bis) ai fini del mantenimento della dotazione organica necessaria alla erogazione dei servizi, con successivo provvedimento, sono individuate modalità e risorse destinate alla assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino impiegati con contratti a tempo determinato presso i Servizi pubblici per il lavoro e la formazione provinciali i quali risultino in possesso di una anzianità, maturata con la medesima tipologia contrattuale del tempo determinato, di almeno tre anni degli ultimi cinque presso i medesimi Centri per l’Impiego e che siano, inoltre, idonei e vincitori di concorso inseriti in graduatorie vigenti per concorsi pubblici per titoli ed esami espletati dal medesimo ente. A tal fine, il subentro nelle funzioni alle Province comporterà l’acquisizione delle relative graduatorie concorsuali e di tutte le prerogative di legge maturate in servizio dal personale non a tempo indeterminato. Nelle more dell’assunzione a tempo indeterminato di cui alla presente lettera, le Province sono autorizzate alla proroga dei contratti a tempo determinato in essere fino a dicembre 2015 e ciò in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente;».

2.44

CALEO

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

            «f-bis) ai fini del mantenimento della dotazione organica necessaria all’erogazione dei servizi, individuare modalità e risorse per l’assunzione stabile dei lavoratori impiegati con contratti non a tempo indetermnato presso i Servizi pubblici per il lavoro e la formazione provinciali, coerentemente con i principi costituzionali in tema di pubblico impiego, estendendo agli stessi le norme previste dall’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modifiche e integrazioni. A tal fine, il subentro nelle funzioni alle province comporta l’acquisizione delle relative graduatorie concorsuali e di tutte le prerogative di legge maturate in servizio dal personale non a tempo indeterminato;».

2.45

GUERRA, PARENTE, RITA GHEDINI, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, FORNARO, FEDELI, GOTOR, LEPRI, MANASSERO, MIGLIAVACCA, PEGORER,PEZZOPANE, TOMASELLI, SPILABOTTE

Dopo la lettera f) inserire la seguente:

            «f-bis) in collegamento con la razionalizzazione di cui alla lettera f) previsione di una presenza omogenea sul territorio nazionale di servizi di inserimento lavorativo di lavoratori con disabilità, in cui operino équipe, adeguatamente formate e competenti nel sostenere in forma tecnica il collocamento mirato anche mediante l’applicazione di criteri coerenti con l’ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità».

2.46

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, alla lettera g) sostituire le parole: «di altre amministrazioni», con le seguenti: «di procedere all’assunzione stabile dei lavoratori impiegati con contratti non a tempo indeterminato presso i Servizi pubblici per il lavoro e la formazione provinciali estendendo agli stessi le norme previste dall’articolo 4 della legge 125 del 2013 nonchè il personale, con comprovata esperienza riconosciuta dalle Regioni, iscritto agli albi regionali e utilizzato dagli enti strutturali e impiegato nell’erogazione dei servizi per l’impiego. A tal fine, deve essere salvaguardata l’acquisizione delle relative graduatorie concorsuali e di tutte le prerogative di legge maturate in servizio dal personale non a tempo indeterminato.».

        Conseguentemente, all’articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

2.47

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, alla lettera g) sostituire le parole: «di altre amministrazioni», con le seguenti: «di procedere all’assunzione stabile dei lavoratori impiegati con contratti non a tempo indeterminato presso i Servizi pubblici per il lavoro e la formazione provinciali estendendo agli stessi le norme previste dall’articolo 4 della legge 125 del 2013. A tal fine, deve essere salvaguardata l’acquisizione delle relative graduatorie concorsuali e di tutte le prerogative di legge maturate in servizio dal personale non a tempo indeterminato».

        Conseguentemente, all’articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

2.48

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, sostituire lo lettera i) con la seguente:

            «i) cooperazione tra servizi pubblici e privati, fermo restando la centralità del pubblico, al fine di rafforzare le capacità d’incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri uniformi per l’accreditamento e l’autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l’impiego;».

2.49

MUNERATO

Al comma 2, alla lettera i), dopo le parole: «servizi pubblici per l’impiego», aggiungere le seguenti: «, prevedendo altresì in via permanente il criterio della remunerazione a risultato dei servizi competenti».

2.50

PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, LEPRI, RITA GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il relativo finanziamento;».

2.51

ICHINO, BERGER, MARIO MAURO, PAGANO

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:

            «i-bis) promozione dello stretto collegamento tra misure di sostegno del reddito della persona disoccupata o inoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, mediante la stipulazione tra la persona stessa, la Regione e una agenzia pubblica o privata accreditata, di un contratto di ricollocazione, che definisca gli obblighi delle parti, condizioni il trattamento di disoccupazione al rispetto di essi e il pagamento del corrispettivo in forma di voucher regionale all’effettiva ricollocazione».

2.52

LEPRI, PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, RITA GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

            «i-bis) riconoscimento dei corrispettivi, ai soggetti accreditati, attraverso voucher con valore proporzionale alla difficoltà di collocamento e solo dopo l’avvenuta certificazione della sua stabile realizzazione; obbligo, per i soggetti accreditati, di prendere in carico la persona che ne fa richiesta».

2.53

PAGANO, MARIO MAURO, BERGER

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

            «i-bis) valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia nel rispetto dei principi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfareerogati;».

2.54

MARINELLO

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

            «i-bis) valorizzazione della bilateralità attraversa il riordino della disciplina vigente in materia nel rispetto dei principi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfareerogati;».

2.55

PEZZOPANE

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

            «i-bis) valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia nel rispetto dei principi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfareerogati;».

2.56

FUCKSIA

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:

            «i-bis) attribuzione all’Agenzia del compito di sviluppare un Piano dettagliato volto a determinare le modalità di una stretta collaborazione tra centri dell’impiego e agenzie per il lavoro accreditate;».

2.57

MUNERATO

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

            «i-bis) revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per le agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che nell’arco solare di un anno non abbiano collocato ovvero ricollocato una percentuale di lavoratori pari alla media nazionale ridotta dell’1 per cento;».

2.58

MUNERATO

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

            «i-bis) riordino e razionalizzazione dei Centri dell’impiego, procedendo alla soppressione di quelli che nell’arco solare non abbiano collocato ovvero ricollocato una percentuale di lavoratori pari alla media nazionale ridotta dell’1 per cento, con relativo accorpamento di strutture e di personale a quello territorialmente più vicino;».

2.59

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, sostituire lo lettera l) con la seguente:

            «l) istituzione di una banca dati nazionale dove le imprese, senza impegno di assunzione, possano comunicare la propria previsione di assunzione per profilo professionale così da permettere ai disoccupati di inviare la propria candidatura ai fini di una possibile assunzione;».

        Conseguentemente, all’articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

2.60

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, sostituire lo lettera l) con la seguente:

            «l) introduzione di modelli che prevedano l’utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro;».

2.61

PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, LEPRI, RITA GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: «esperienze più significative» con le seguenti: «buone pratiche».

2.62

MUNERATO

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «livello regionale» aggiungere le seguenti: «e provinciale e territoriale».

2.63

DI BIAGIO

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «a livello regionale» aggiungere le seguenti: «e europeo».

2.64

SERRA, PAGLINI

Al comma 2, alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la valutazione, con l’ausilio delle università, delle professionalità acquisite e delle inclinazioni naturali del lavoratore».

2.65

CATALFO, CIOFFI, PAGLINI

Al comma 2, alla lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche mediante la creazione di un Casellario Nazionale dei disoccupati in cerca di lavoro con i relativi curricula, prevedendo il potenziamento del Casellario delle prestazioni in capo all’INPS, da alimentarsi obbligatoriamente anche con i dati delle prestazioni assistenziali e integrative erogate da Enti locali, Enti bilaterali e Onlus;».

2.66

ICHINO, BERGER, MARIO MAURO

Al comma 2, dopo la lettera m), inserire la seguente:

            «m-bis) previsione della possibilità che l’Inps stipuli con un datore di lavoro, o agenzia accreditata per lo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro, un accordo che preveda: 1) l’assunzione di una persona disoccupata, anche in funzione del suo invio in missione presso imprese utilizzatrici; 2) il pagamento da parte dell’Inps al datore di lavoro o agenzia di un importo pari ai due terzi del trattamento di disoccupazione cui la persona disoccupata avrebbe altrimenti avuto diritto».

2.67

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 2, sopprimere le lettere o) ep).

2.68

RITA GHEDINI, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, LEPRI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 2, sopprimere la lettera o).

2.69

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, sostituire la lettera o) con la seguente:

            «o) mantenimento in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale nonché assegnazione allo stesso Ministero delle competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro;».

        Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera p).

2.70

PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 2 sopprimere la lettera p).

2.71

MUNERATO

Al comma 2, lettera p), sostituire la parola: «programmazione» con la seguente: «attuazione».

2.72

MUNERATO

Al comma 2 alla lettera p) aggiungere in fine le seguenti parole: «fatta salva la programmazione delle misure di politica attiva derivanti dalle azioni di sistema nazionale degli interventi necessari per l’attuazione di quanto previsto dalla precedente lettera o)».

2.73

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la programmazione delle misure di politica attiva derivanti dalle azioni di sistema nazionali e degli interventi necessari per l’attuazione di quanto previsto dalla precedente lettera o)».

2.74

PEZZOPANE

Al comma 2, lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta salva la programmazione delle misure di politica attiva derivanti dalle azioni di sistema nazionali e degli interventi necessari per l’attuazione di quanto previsto dalla precedente lettera o).».

2.75

LEPRI, FAVERO

Al comma 2, dopo la lettera p) inserire la seguente:

            «p-bis) definizione, entro il sistema di istruzione e formazione professionale e delle politiche attive del lavoro, di percorsi di formazione in alternanza destinati ai giovani che abbiano adempiuto l’obbligo di istruzione, con lo scopo di far acquisire le competenze professionali richieste dalle imprese attraverso un’organizzazione duale, di formazione e di lavoro, per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali e di certificati di specializzazione tecnica superiore».

2.76

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, lettera q), sopprimere le seguenti parole: «, anche mediante l’adozione di strumenti di segmentazione dell’utenza basati sull’osservazione statistica».

2.77

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, alla lettera r), sostituire la parola: «valorizzazione», con le seguenti: «uso esclusivo».

2.78

PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, LEPRI, RITA GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 2, lettera r), sostituire la parola: «valorizzazione» con la seguente: «unificazione».

2.79

PAGANO, MARIO MAURO, BERGER

Al comma 2, lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riferimento ad un fascicolo elettronico relativo alla vita attiva di ciascuna persona che includa i percorsi educativi e formativi, i periodi lavorativi, la fruizione di provvidenze pubbliche nelle transizioni, i versamenti contributivi».

2.80

GUERRA, PARENTE, RITA GHEDINI, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, FORNARO, FEDELI, GOTOR, LEPRI, MANASSERO, MIGLIAVACCA, PEGORER,PEZZOPANE, TOMASELLI, SPILABOTTE

Al comma 2, lettera r) dopo le parole: «il monitoraggio delle prestazioni erogate» aggiungere le seguenti: «e previsione di una sua integrazione e coordinamento con il sistema informativo dei servizi sociali e, in particolare, con il casellario dell’assistenza;».

2.81

GUERRA, RITA GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, FORNARO, FEDELI, GOTOR, LEPRI, MANASSERO, MIGLIAVACCA, PEGORER,PEZZOPANE, TOMASELLI, SPILABOTTE

Al comma 2, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

            «r-bis) integrazione del sistema informativo di cui alla lettera r) con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;».

2.82

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 2, dopo la lettera r) inserire la seguente:

            «r-bis) attuazione definitiva e completa dello strumento, denominato ”libretto formativo del cittadino”, approvato con decreto ministeriale 10 ottobre 2005 ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003, nella prospettiva di rendere il medesimo effettivamente operativo».

2.83

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, sostituire la lettera s) con la seguente:

            «s) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l’impiego delle tecnologie informatiche, allo scopo di rafforzare l’azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati».

2.84

BERTOROTTA, CATALFO

Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere le seguenti:

            «s-bis) introduzione di meccanismi volti a garantire a livello istituzionale il finanziamento pubblico della formazione professionale destinata ai giovani, attualmente lasciato alle scelte politiche delle Amministrazioni regionali e alle loro disponibilità di bilancio;

            s-ter) rafforzamento del sistema di Istruzione e Formazione professionale nelle programmazioni nazionali e regionali dei Fondi Strutturali;

            s-quater) utilizzo deile risorse del FSE per il rafforzamento del quadro di riferimento nazionale dell’Istruzione e Formazione professionale attraverso i Piani Operativi Nazionali (PON). Il regolamento nazionale dovrà definire i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) e le Unità di Costo Standard (UCS), anche in coerenza con la normativa nazionale dettata all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e con i vincoli di efficienza imposti dalle regole europee relative alle procedure ad evidenza pubblica».

2.85

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

            «s-bis) previsione di criteri di remunerazione a risultato per i servizi competenti di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003;

            s-ter) previsione di un piano straordinario per il rafforzamento dei servizi per l’impiego a carattere nazionale;

            s-quater) previsione di strumenti obbligatori per il conferimento nel sistema nazionale per l’impiego delle informazioni sui posti vacanti da parte dei servizi competenti pubblici e privati, nonché da parte dei soggetti accreditati o autorizzati all’erogazione di interventi di politica attiva e/o ad attività di intermediazione».

2.86

CALEO

Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere le seguenti:

            «s-bis) implementare i canali formali per soddisfare la domanda di lavoro mediante banca dati telematica, aggiornata periodicamente, alla quale il sistema delle imprese possa comunicare i propri fabbisogni assunzionali, articolati per profili professionali ed unità produttive, consultabile presso i servizi competenti dai soggetti privi di occupazione nell’ambito di colloqui orientativi. Tale comunicazione è obbligatoria per i soggetti privati che prevedono di partecipare ad appalti pubbiici o di beneficiare di contributi e incentivi utilizzando risorse di natura pubblica;

            s-ter) individuare le modalità per istituire, presso i servizi competenti, una banca dati telematica dei soggetti pubblici e privati disponibili ad ospitare attività di tirocinio ed una banca dati telematica per attività di pubblica utilità rivolte a percettori di ammortizzatori sociali;».

2.87

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            «s-bis) definizione, costruzione e mantenimento di un sistema informativo integrato con l’INPS su politiche attive e passive per il lavoro, disponibile in tutti i punti di accesso ai servizi per il lavoro;».

        Conseguentemente, all’articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

2.88

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            «s-bis) obbligo per le competenti amministrazioni di pubblicazione on line delle graduatorie relative al collocamento obbligatorio nonché dei posti disponibili con le seguenti specificazioni:

                1) tipologia;

                2) settore;

                3) competenze richieste;

                4) sede di lavoro».

2.89

PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 2 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            «s-bis) previsione di strumenti obbligatori per il conferimento nel sistema nazionale per l’impiego delle informazioni vacanti da parte dei servizi competenti pubblici e privati, nonché da parte dei soggetti accreditati o autorizzati all’erogazione di inteventi di politica attiva e/o ad attività di intermediazione».

2.90

FUCKSIA, CATALFO

Al comma 2, dopo lo lettera s), aggiungere la seguente:

            «s-bis) assunzione di misure volte al miglioramento delle prestazioni assicurative dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell’INPS in particolare in materia di contribuzione pensionistica, di indennità di maternità, di malattia, di incentivi per l’auto-impiego ed auto-imprenditorialità;».

2.91

ALBANO

Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

            «s-bis) previsione di meccanismi di raccordo tra il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e le istituzioni concertistico orchestrali, riconosciute ai sensi dell’articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, per valutare una stabilizzazione del comparto, nell’ottica di uno sviluppo di qualità nel settore».

2.92

DI BIAGIO

Al comma 2, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

            «s-bis) introduzione di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro di età superiore ai trentacinque anni».

2.93

PEZZOPANE

Al comma 2, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

            «s-bis) previsione di criteri di remunerazione a risultato per servizi competenti di cui al decreto legisltivo n. 276 del 2003.

2.94

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 2, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

            «s-bis) previsione di criteri di remunerazione a risultato per i servizi competenti di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003».

2.0.1

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)

        1. All’articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, le parole da: ”, che sia immediatamente”, fino alla fine della lettera, sono abrogate.

        2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regionì e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi.».

2.0.2

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181)

        1. All’articolo 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma l è sostituito con il seguente:

        ”1. La condizione di cui all’articolo l, comma 2, lettera c), dev’essere comprovata dai servizi competenti tenuto conto delle comunicazioni UNILav di cui all’articolo 4-bis o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza.”.

            b) il comma 2 è abrogato;

            c) il comma 3 è sostituito con il seguente:

        ”3. Fermo restando quanto previsto dai commi l e 2, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, con specifica intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti, in modo da assicurare l’unitari età e l’omogeneità su tutto il territorio nazionale, i criteri in base ai quali le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.”.

            d) il comma 5 è sostituito con il seguente:

        ”5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato dai servizi competenti deducendo la condizione attraverso le comunicazioni UNILav di cui all’articolo 4-bis o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza, ovvero con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato. In tali casi, nonché in quelli di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”.

        2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma l. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto del vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi.».

2.0.3

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181)

        1. All’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, il comma 3 è sostituito con il seguente:

        ”3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, con specifica intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti, in modo da assicurare l’unitarietà e l’omogeneità su tutto il territorio nazionale, i criteri in base ai quali le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.”.

        2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi.».

2.0.4

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368)

        1. Al comma 4-sexies dell’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Il datore di lavoro attraverso i centri per l’impiego e le agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 276 del 2003 reperiscono i lavoratori dalla banca dati di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99. I medesimi soggetti registrano nella stessa banca dati tutti i soggetti che hanno preso in carico per l’inserimento lavorativo e che si sono rivolti alle stesse per attività di orientamento o placement. Al fine dell’implementazione del libretto formativo del cittadino e del fascicolo personale dello stesso i centri per l’impiego e le agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003 provvedono all’inserimento dei dati anagrafici e inerenti la certificazione delle competenze acquisite dal cittadino all’interno della banca dati di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99”».

2.0.5

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167)

        1. All’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 settembre-2011 n. 167, il secondo periodo è sostituito con i seguenti: ”Al fine di favorire l’implementazione del libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il piano formativo individuale viene redatto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base al livello, alla qualifica da conseguire e al codice ATECO. Tale piano informativo deve poter essere registrato attraverso il Sistema Informativo Comunicazioni Obbligatorie. Il tutor aziendale ha l’obbligo di registrare con cadenza annuale presso la banca dati di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, le competenze acquisite dall’apprendista. L’obbligo di cui al precedente comma può essere espletato dal tutor aziendale anche con l’assistenza dei Centri per l’impiego. Al termine del triennio di apprendistato i centri per l’impiego convalidano con modalità on line le competenze acquisite dal cittadino.”».

2.0.6

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Libretto elettronico formativo dell’apprendista)

        1. È istituito il Libretto elettronico formativo dell’apprendista (LEFA). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la Semplificazione e della Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con la Conferenza unificata, sentito l’INPS, da emanarsi entro 40 giorni dall’approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, viene definito il modello di LEFA, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nel LEFA.

        2. Il LEFA, che integra il libretto formativo dei cittadino, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella Borsa continua nazionale del lavora di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

        3. Al fine di assicurare l’unitarietà e l’omogeneità del sistema informativo lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione, d’intesa con la Conferenza unificata e sentito l’Inps, da emanarsi entro 40 giorni dall’approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti:

            a) gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dei dati per l’aggiornamento del LEFA e la sua unificazione con il libretto formativo del cittadino, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

            b) stabilisce la piena interoperabilità tra i dati presenti nel Sistema Informativo perle Comunicazioni obbligatorie e quelli della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

            c) la creazione di un’apposita area web del libretto formativo del cittadino, di cui all’articolo 2, com ma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che viene aggiornata anche dai dati contenuti nel LEFA;

            d) i criteri di trasmissione dei dati delle ore formative, di cui al comma 6, registrate nel sistema informatico Inps con quelli del Sistema Informativo per le Comunicazioni obbligatorie, fermo restando quanto stabilito dalla lettera b).

        4. Al fine di semplificare la redazione del piano formativo individuale di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, ai datori di lavoro, attraverso il Sistema informatico per le Comunicazioni obbligatorie, è assicurato l’automatismo della predisposizione, archiviazione e stampa del piano formativo individuale sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3, dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, fornendo ai datori di lavoro, in fase di predisposizione del piano formativo individuale, un catalogo formativo da cui selezionare il macro settore, il settore, il profilo e la qualifica con cui si assume l’apprendista. L’inoltro del piano formativo attraverso il Sistema Informatico perle Comunicazioni obbligatorie vale ai fini dell’assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi, le comunicazioni e ogni altra informazione riguardanti l’apprendistato.

        5. Al fine della registrazione dei dati della formazione effettuata dagli apprendisti è assicurata l’abilitazione all’ingresso nel sistema a tutti i soggetti obbligati alla registrazione e certificazione delle ore di formazione sul LEFA nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o anche convalidare i dati del libretto formativo del cittadino, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

        6. Le ore di formazione effettuata la cui registrazione è di competenza del datore di lavoro devono essere comunicate all’lnps attraverso le denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti. Tali ore valgono ai fini della registrazione ed aggiornamento del libretto formativo dell’apprendista (LEFA) ai sensi della lettera g) del comma 1, dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167.

        7. I datori di lavoro possono adempiere alla registrazione delle ore di formazione apprendista anche attraverso l’indicazione del dato nelle annotazioni della sezione retributiva del prospetto del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, fermo restando la relativa trasmissione all’lnps ai sensi del comma 6.

        8. Per le aziende non obbligate all’invio all’lnps delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti, comprese quelle di cui al comma 5, le ore di formazione sono registrate direttamente nel Sistema Informatico di trasmissione LEFA di cui al comma 3, lettera a).

        9. Al fine di controllare l’andamento dell’adempimento della formazione circa la quantità, i contenuti e le modalità della formazione formale esplicitata nel piano formativo individuale e fornire ogni dato utile a tale verifica nonché la quantità e i contenuti di un eventuale recupero del debito formativo, il datore di lavoro, i lavoratori ed il personale addetto alla vigilanza accedono in qualunque momento a tali dati che sono aggiornati a seguito dell’invio di cui ai commi 6 ed 8.

        10. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza unificata e sentito l’lnps, è istituito il ”Fascicolo personale elettronico” che dovrà contenere le informazioni inerenti le varie fasi della vita di ogni singolo cittadino, gli interventi sanitari preventivi, curativi e riabilitativi, nonché i dati della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, del Cassetto fiscale e del Cassetto previdenziale e le modalità di interazione tra cittadino e l’ente da cui provengono i dati.

        11. Entro quindici mesi dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione, sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, vengono stabiliti i criteri di integrazione dei dati del ”Fascicolo personale elettronico” nonché le modalità di interazione tra cittadino e l’ente da cui provengono i dati.».

2.0.7

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Libretto elettronico formativo dell’apprendista)

        1. È istituito il Libretto elettronico formativo dell’apprendista (LEFA). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la semplificazione e della Pubblica amministrazione e con il Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, d’intesa con la conferenza unificata; sentito l’INPS, da emanarsi entro 40 giorni dall’approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, viene definito il modello di LEFA, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nel LEFA.

        2. Il LEFA, che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) dei decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella Borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

        3. Al fine di assicurare l’unitarietà e l’omogeneità del sistema informativo lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione, d’intesa con la Conferenza Unificata e sentito l’lnps, da emanarsi entro 40 giorni dall’approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti:

            a) gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dei dati per l’aggiornamento del LEFA e la sua unificazione con il libretto formativo del cittadino, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

            b) stabilisce la piena interoperabilità tra i dati presenti nel Sistema Informativo per le Comunicazioni Obbligatorie e quelli della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

            c) la creazione di un’apposita area web del libretto formativo del cittadino, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che viene aggiornata anche dai dati contenuti nel LEFA;

            d) i criteri di trasmissione dei dati delle ore formative, di cui al comma 6, registrate nel sistema informatico Inps con quelli del Sistema Informativo per le Comunicazioni Obbligatorie, fermo restando quanto stabilito dalla lettera b).

        4. Al fine di semplificare la redazione del piano formativo individuale di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, ai datori di lavoro, attraverso il Sistema Informatico per le Comunicazioni Obbligatorie, è assicurato l’automatismo della predisposizione, archiviazione e stampa del piano formativo individuale sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3, dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, fornendo ai datori di lavoro, in fase di predisposizione del piano formativo individuale, un catalogo formativo da cui selezionare il macro settore, il settore, ii profilo e la qualifica con cui si assume l’apprendista. L’inoltro del piano formativo attraverso il Sistema Informatico per le Comunicazioni Obbligatorie vale ai fini dell’assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi, le comunicazioni e ogni altra informazione riguardanti l’apprendistato.

        5. Al fine della registrazione dei dati della formazione effettuata dagli apprendisti è assicurata l’abilitazione all’ingresso nel sistema a tutti i soggetti obbligati alla registrazione e certificazione delle ore di formazione sul LEFA nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o anche convalidare i dati del libretto formativo del cittadino, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) dei decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

        6. Le ore di formazione effettuata la cui registrazione è di competenza del datore di lavoro devono essere comunicate all’Inps attraverso le denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti. Tali ore valgono ai fini della registrazione ed aggiornamento del libretto formativo dell’apprendista (LEFA) ai sensi della lettera g) del comma 1, dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

        7. I datori di lavoro possono adempiere alla registrazione delle ore di formazione apprendista anche attraverso l’indicazione del dato nelle annotazioni della sezione retributiva del prospetto del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, fermo restando la relativa trasmissione all’lnps ai sensi del comma 6.

        8. Per le aziende non obbligate all’invio all’Inps delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti, comprese quelle di cui al comma 5, le ore di formazione sono registrate direttamente nel Sistema Informatico di trasmissione LEFA di cui al comma 3, lettera a).

        9. Al fine di controllare l’andamento dell’adempimento della formazione circa la quantità, i contenuti e le modalità della formazione formale esplicitata nel piano formativo individuale e fornire ogni dato utile a tale verifica nonché la quantità e i contenuti di un eventuale recupero del debito formativo, il datore di lavoro, i lavoratori ed il personale addetto alla vigilanza accedono in qualunque momento a tali dati che sono aggiornati a seguito dell’invio di cui ai commi 6 ed 8.».

2.0.8

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fascicolo personale elettronico)

        1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, è istituito il ”Fascicolo personale elettronico” che dovrà contenere le informazioni inerenti le competenze certificate dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado, dalle Università e dalle scuole di alta formazione, dagli enti di formazione professionale, gli interventi sanitari preventivi, curativi e riabilitativi, nonché i dati della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, del Cassetto fiscale e del Cassetto previdenziale e le modalità di interazione tra cittadino e l’ente da cui provengono i dati.

        2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di approvazione del presente disegno di legge, sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, vengono stabiliti i criteri di integrazione dei dati del ”Fascicolo personale elettronico” nonché le modalità di interazione tra cittadino e l’ente da cui provengono i dati.».

2.0.9

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fascicolo personale elettronico)

        1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, è istituito il ”Fascicolo personale elettronico” che dovrà contenere le informazioni inerenti le competenze certificate dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado, dalle Università e dalle scuole di alta formazione, dagli enti di formazione professionale, gli interventi sanitari preventivi, curativi e riabilitativi, nonché i dati della Borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, del Cassetto fiscale e del Cassetto previdenziale nonché le modalità di interazione tra cittadino e l’ente da cui provengono i dati».

 

 

Art.  3

3.1

FUCKSIA, CATALFO, PAGLINI

Al comma 1, dopo le parole: «gestione dei rapporti di lavoro», inserire le seguenti: «nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro».

3.2

PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, RITA GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «l’obiettivo di dimezzare», con le seguenti: «l’obiettivo di ridurre».

3.3

PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 2, lettera a), sostituire la parole «dimezzare» con la seguente: «ridurre».

3.4

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, PAGANO, MARIO MAURO

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

            «a-bis) riduzione del numero di informazioni da trasmettere, infuse di instaurazione, variazione e cessazione del rapporto di lavoro nei modelli Unilav; Unisomm, Vardat e simili, a quelli . strettamente necessarie per le finalità di contrasto al lavoro nero. Prevedere, inoltre, la possibilità di inviare in seguito tutte le restanti informazioni necessarie e quelle di carattere statistico insieme alle denunce contributive, nonché mettere queste ultime a disposizione delle varie amministrazioni;».

3.5

BLUNDO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

3.6

PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, RITA GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «, anche mediante norme di carattere interpretativo,».

3.7

MARINELLO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, escludendo l’applicazione delle procedure di licenziamento collettivo per fine appalto nelle attività di servizio in cui sia previsto il subentro di nuovo gestore».

3.8

FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, BLUNDO, PAGLINI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) stesura di un nuovo Testo unico per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dalle direttive europee in materia, secondo principi di chiarezza, razionalizzazione, semplificazione, dematerializzazione, ottimizzazione delle risorse e coordinamento con gli obiettivi di- prevenzione e promozione della salute; indicati nei LEA nell’ambito della sanità pubblica. Il nuovo Testo Unico includerà tutti i rischi per la salute e la sicurezza, compresi quelli esclusi o non specificata mente disciplinati dal decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e raccoglierà tutta la normativa, armonizzando le varie disposizioni legislative senza incongruenze, ridondanze ed esplicite contraddizioni».

3.9

ORELLANA, BENCINI, BATTISTA, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) istituzione di un’Agenzia Unica per le Ispezioni del Lavoro, quale strumento per semplificare l’attività ispettiva, armonizzando e coordinando i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’INPS, dell’INAIL, delle ASL e delle ARPA in un’unica struttura».

3.10

PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, RITA GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «, quali in particolare gli infortuni sul lavoro,».

3.11

SERRA

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi», inserire le seguenti: «anche con l’ausilio del medico di famiglia che si avvale di strumenti informatici».

3.12

FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «infortuni sul lavoro,», inserire le seguenti: «e i quasi infortuni».

3.13

FUCKSIA, PUGLIA

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «infortuni sul lavoro», inserire le seguenti: «con conseguente eliminazione dei l’obbligo di vidimazione del registro infortuni».

3.14

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, FUCKSIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

            «c-bis) soppressione dell’obbligo di vidimazione da parte dell’organo di vigilanza territorialmente competente del registro infortuni, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1958;

            c-ter) possibilità per i datori di lavoro, ai fini della tenuta dei registro degli infortuni e della statistica degli infortuni, di sostituire il registro cartaceo degli infortuni con registrazioni su supporto informatico contenenti tutti i dati dell’infortunio previsti dal decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 settembre 1958, purché tali dati siano immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi di vigilanza. Tali registrazioni devono comprende anche gli infortuni occorsi a lavoratori che operino presso le proprie unità produttive in distacco o in somministrazione, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;».

3.15

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

            «c-bis) sostituzione del registro infortuni con la denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e obbligo per i datori di lavoro di conservare la relativa documentazione in forma-cartacea o con registrazione su supporto informatico;

            c-ter) obbligo per il sito web l’INAIL di fornire ad ogni singolo datore di lavoro, i dati della statistica degli infortuni».

3.16

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) sostituzione dei registro infortuni con la denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e obbligo per i datori di lavoro di conservare la relativa documentazione in forma cartacea o con registrazione su supporto informatico;».

3.17

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, PAGANO, MARIO MAURO

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

            «c-bis) riduzione degli oneri formali in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e in materia di protezione dei dati personali e tutela della privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

3.18

FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) semplificazione degli oneri documentali in materia di valutazione dei rischi e degli obblighi connessi per le piccole e medie imprese;».

3.19

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, PAGANO, MARIO MAURO

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) riduzione dei termini di prescrizione in materia del lavoro per la rivendicazione di diritti e crediti retributivi al fine di garantire una maggiore certezza nei rapporti».

3.20

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) prevedere l’obbligo per tutti gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza, anche qualora costituiti sulla base di accordi o contratti collettivi, di comunicare, a richiesta esclusiva dell’interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o dal datore di lavoro dello stesso o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica;».

3.21

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) razionalizzazione delle informazioni richieste dalla Pubblica Amministrazione attraverso la creazione di una banca dati centralizzata che contenga le informazioni del lavoratore cui possono attingere tutte le amministrazioni interessate, senza la necessità il datare di lavoro ritrasmetta, più volte, i medesimi dati a soggetti pubblici diversi».

3.22

BERGER, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, PALERMO, PAGANO, MARIO MAURO

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

            «c-bis) eliminazione degli obblighi di vidimazione INAIL, ASL e simili ancora esistenti in materia del lavoro e sicurezza del lavoro, eliminazione del calendario delle presenze del libro unico del lavoro (L.U.L) nonché abrogazione della legge 5 gennaio 1953, n. in materia dell’obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga;».

3.23

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, PAGANO, MARIO MAURO

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

    «c-bis) eliminazione degli obblighi di convalida delle dimissioni dei lavoratori di cui ai commi 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 dell’articolo 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e quelle perle lavoratrici madri di cui all’articolo comma 4; del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e sostituzione degli stessi con un diritto di ripensamento da esercitarsi entro un termine di non oltre dieci giorni;».

3.24

BERGER, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, PALERMO, PAGANO, MARIO MAURO

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

            «c-bis) introduzione del divieto per la pubblica amministrazione di richiedere dati dei quali sono in possesso».

3.25

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera d), sostituire lo parola: «rafforzamento», con le seguenti: «implementazione completa»;

            b) alla lettera e), sopprimere le seguenti parole: «, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;»;

            c) dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) creazione, presso la banca dati gestita dalla Sogei S.p.a, di una struttura informativa centralizzata in cui confluiscano i dati di:

        1) anagrafi comunali e servizi socio-assistenziali dei comuni;

        2) INPS;

        3) INAIL;

        4) Aziende sanitarie locali;

        5) Soggetti concessionari di pubblico servizio;

        6) Borsa continua nazionale del lavoro, nella quale a confluiscono i dati di:

        I. Istituti scolastici di ogni ordine e grado;

        Il: Università;

        III. Enti di alta formazione;

        IV. Centri per l’impiego;

        V. Direzioni territoriali per il lavoro;

        VI. Centri di formazione accreditati in base alla normativa vigente;

        VII. Agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

3.26

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, alla lettera d), sostituire la parola: «rafforzamento», con le seguenti: «implementazione completa».

3.27

SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso carte elettroniche con password personale».

3.28

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

            «d-bis) prevedere l’istituzione di una banca dati, sul sito istituzionale del ministero del Lavoro, aggiornata e pubblica, consultabile on line, sulla situazione di ogni azienda in ordine ad assunzioni, alle tipologie contrattuali dei lavoratori, ai pagamenti retributivi e contributivi, alla documentazione sulla sicurezza;

            d-ter) prevedere l’obbligo da parte delle aziende e dei centri per l’impiego di comunicare alle organizzazioni sindacali, su richiesta, il numero totale dell’organico di ciascuna azienda e la tipologia contrattuale per ciascun lavoratore».

3.29

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;».

3.30

GATTI, RITA GHEDINI, PARENTE, FEDELI, MARTINI, FINOCCHIARO, DE BIASI, DI GIORGI, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, LEPRI, PEZZOPANE,SANTINI, SPILABOTTE, CANTINI, CAPACCHIONE, CARDINALI, CIRINNÀ, GINETTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO MORO, MANASSERO,MATTESINI, PIGNEDOLI, ORRÙ, ZANONI, AMATI, DIRINDIN, ALBANO, MATURANI

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

            «e-bis) prevedere modalità semplificate per garantire data certa e non alterabile, nonché l’autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore, in relazione alle dimissioni volontarie o alla risoluzione consensuale del rapporto, tenendo conto dello sviluppo dei sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie».

3.31

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

            «e-bis) prevedere il divieto per gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza di procedere alla riscossione delle spese legali relative al recupero di contributi e premi non versati nel caso in cui gli importi di tali spese non siano stati preventivamente comunicati al soggetto interessato;».

3.32

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

            «e-bis) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell’eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione dell’istituto della diffida (ex decreto legislativo 124/2004) ed introduzione dell’istituto del ravvedimento operoso».

3.33

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, PAGANO, MARIO MAURO

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

            «e-bis) abrogazione delle autorizzazioni in materia del lavoro di cui all’articolo 2 del decreto-legge 31 luglio 1987 n. 317, convertito, con modificazioni, con la legge 3 ottobre 1987, n. 398, in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari, dell’ispettorato del lavoro per l’assunzione di minorenni, di cui al comma 3 dell’articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 e dell’ispettorato del lavoro in materia di uso di impianti audiovisivi di cui all’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché una revisione della normativa in materia di tutela dei minorenni per favorire una loro occupazione con un contratto di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale oppure mediante tirocini formativi;».

3.34

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, PAGANO, MARIO MAURO

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

            «e-bis) abrogazione del comma 6-bis, dell’articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato, del comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo C.P.S. del 16 luglio 1947, n. 708, in materia di certificato di agibilità in materia di lavoratori dello spettacolo, dell’articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, in materia di certificato penale del casellario giudiziale per l’assunzione di minori e dell’articolo 2l03 del codice civile in materia di mansioni del lavoratore;».

3.35

FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

            «e-bis) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, estendere l’applicazione dell’articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ai settori dell’industria, dell’agricoltura e del terziario».

3.36

FUCKSIA

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitando il flusso di informazioni richieste ai profili sostanziali del rapporto;».

3.37

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

            «f-bis) prevedere appositi meccanismi per l’accredito in via automatica sul conto pensionistico del lavoratore dei contributi figurativi relativi ai seguenti eventi:

        I. Malattia, per eventi di durata non inferiore a sette giorni;

        II. Infortunio, per eventi di durata non inferiore a sette giorni;

        III. Periodi di congedo di maternità e paternità di cui agli articoli 16, 17, 20 e 28, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

        IV. Periodi di congedo parentale di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151;

        V. Periodi di congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 26 Marzo 2001, n. 151;

        VI. Permessi mensili per figli con handicap gravi, di cui all’articolo 42, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

        VII. Permessi mensili di cui all’articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104 per lavoratore con handicap grave;

        VIII. Permessi mensili per assistere parenti ed affini entro il terzo grado, portatori di handicap grave, di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104;

        IX. Congedo obbligatorio del padre di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92;

        X. Congedo facoltativo del padre di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92;

        XI. Riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino, di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 Marzo 2001, n. 151;

        XII. Riposi giornalieri per figli con handicap gravi, di cui dall’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 26 Marzo 2001, n. 151;

        XIII.  Congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, di cui all’articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

3.38

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

            «f-bis) limitazione del flusso delle informazioni richieste ai soli profili sostanziali del rapporto di lavoro evitando tutte quelle richieste con esclusiva finalità statistica».

3.39

ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

            «f-bis) individuazione di modalità di gestione della cessazione del rapporto di lavoro che garantiscano il contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco con soluz.ioni che alleggeriscano gli adempimenti a carico dei lavoratori e delle imprese».

3.40

RITA GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

            «g) unificazione dei sistemi informativi per la formazione e il mercato del lavoro, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;».

3.41

ICHINO, BERGER

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            «h) armonizzazione della disciplina della responsabilità solidale negli appalti ai fini retributivi, contributivi e assicurativi di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, e successive modifiche con quanto previsto ai fini fiscali dall’articolo 35, commi da 28 a 28-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.»

3.42

PAGANO, MARIO MAURO

Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:

            «h) armonizzazione della disciplina della responsabilità solidale negli appalti ai fini retributivi, contributivi e assicurativi di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, e successive modifiche con quanto previsto ai fini fiscali dall’articolo 35, commi da 28 a 28-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

3.43

CATALFO, PAGLINI

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            «h) azzeramento di tipo di tassazione e sul minimale di reddito per redditi da lavoro autonomo di qualsiasi tipo sino al raggiungimento del totale dell’erogazione annuale dell’assegno sociale per ogni singolo lavoratore autonomo e in caso di lavoratore autonomo con nucleo familiare mono-reddito, tale soglia di reddito lordo viene moltiplicata per il numero dei componenti del nucleo familiare;».

3.44

RITA GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

            «h) promozione del principio di legalità e rafforzamento delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle Risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI))».

3.45

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

            «h) creazione, presso la banca dati gestita dalla Sogei S.p.a, di una struttura informativa centralizzata in cui confluiscano i dati di:

            1) anagrafi comunali e servizi socio-assistenziali dei comuni;

            2) INAIL;

          3) Aziende sanitarie locali;

          4) Soggetti concessionari di pubblico servizio;

          5) Borsa continua nazionale del lavoro, nella quale a confluiscono i dati di:

        I. Istituti scolastici di ogni ordine e grado;

        Il. Università;

        III. Enti di alta formazione;

        IV. Centri per l’impiego;

        V. Direzioni territoriali per il lavoro;

        VI. Centri di formazione accreditati in base alla normativa vigente;

        VII. Agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

3.46

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

            «h) semplificazione del libro unico del lavoro attraverso l’agevolazione dell’utilizzo dei sistemi telematici per la tenuta del libro medesimo, anche mediante l’eliminazione degli obblighi di registrazione di informazioni non espressamente richieste dalla legge».

3.47

FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

            «h) previsione di un libretto formativo elettronico che consenta di rendere portabili da un’impresa all’altra la formazione specifica dei lavoratori in materia di prevenzione occupazionale e i risultati della sorveglianza snitaria connessa a specifici rischi occupazionali».

3.48

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

            «h) eliminazione dell’obbligo di vidimazione è tenuta del registro infortuni in considerazione del fatto che le denunce di infortunio sono trasmesse telematicamente all’INAlL e che i dati sono direttamente acquisibili da tutti i soggetti interessati».

3.49

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

            «h) semplificazione della procedura esistente per ottenere i contributi dai contratti di solidarietà ex legge n. 236 del 1993».

3.50

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, PAGANO, MARIO MAURO

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

            «h) abolizione dell’obbligo di presentazione del prospetto informativo annuale per il collocamento obbligatorio;».

3.51

PAGANO, MARIO MAURO, BERGER

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, con riferimento al settore agricolo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

            a) emanazione di norme di carattere interpretativo con riferimento alle prestazioni che esulano dal mercato del lavoro in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo;

            b) possibilità per i datori di lavoro agricolo di assumere addetti alle attività connesse di cui all’articolo 2135 c.c., anche destinati a rendere esclusivamente prestazioni nell’ambito delle suddette attività, con riconoscimento del regime di previdenza ed assistenza agricola».

3.0.1

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega al Governo per l’istituzione e la disciplina

del servizio civile obbligatorio per i giovani)

        1. Allo scopo di realizzare i principi di solidarietà e di collaborazione tra i cittadini e come approccio all’inserimento professionale, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati all’istituzione e alla disciplina del servizio civile obbligatorio per i giovani.

        2. Nell’esercizio di delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

            a) il servizio civile è prestato nei settori della tutela della salute e assistenza sociale, della protezione civile, della tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale, storico, artistico e culturale del Paese, dell’integrazione e della cooperazione allo sviluppo.

            b) tutti cittadini tra il diciottesimo e il ventinovesimo anno di età hanno l’obbligo di svolgere il servizio civile obbligatorio, che ha una durata di sei mesi con una retribuzione con un importo mensile non superiore al compenso mensile corrisposto al volontario in ferma prefissata di un anno nelle Forze armate.

            c) il servizio civile obbligatorio è prestato presso le regioni o gli enti regionali con competenza in ambito culturale, sociale, ambientale a esse collegati, gli enti locali, le associazioni di protezione civile o ambientale, le organizzazioni non governative e le associazioni del terzo settore riconosciute, preferibilmente nella provincia o comunque nella regione di residenza;

            d) l’importo totale erogato al cittadino che presta servizio civile obbligatorio è detraibile fiscalmente da parte dell’ente accreditato erogatore».

3.0.2

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Accredito automatico di contributi figurativi)

        1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, l’INPS procede in via automatica all’accredito sul conto pensionistico del lavoratore dei contributi figurativi relativi ai seguenti eventi:

            a) malattia, per eventi di durata non inferiore a sette giorni;

            b) infortunio, per eventi di durata non inferiore a sette giorni;

            c) periodi di congedo di maternità e paternità di cui agli articoli 16, 17, 20 e 28, del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151;

            d) periodi di congedo parentale di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151:

            e) periodi di congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151;

            f) permessi mensili per figli con handicap gravi, di cui all’articolo 42, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151;

            g) permessi mensili di cui all’articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per lavoratore con handicap grave;

            h) permessi mensili per assistere parenti ed affini entro il terzo grado, portatori di handicap grave, di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

            i) congedo obbligatorio del padre di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92;

            l) congedo facoltativo del padre di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92;

            m) riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino, di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151;

            n) riposi giornalieri per figli con handicap gravi, di cui dall’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151;

            o) congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, di cui all’articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151».

3.0.3

FUCKSIA

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Soppressione dell’obbligo di vidimazione del registro infortuni)

        1. L’obbligo di vidimazione dei registro infortuni da parte dell’organo di vigilanza territorialmente competente, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale del 12 settembre 1958 è soppresso, di conseguenza, nel rispetto del formato e dei contenuti già previsti dalla normativa vigente, può essere gestito indifferentemente su supporto cartaceo o elettronico.

        2. il registro deve essere conservato, analogamente al documento di valutazione rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a)del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, presso la sede operativa dell’azienda e deve comprendere la registrazione di tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori in essa presenti, qualunque sia la forma contrattuale in virtù della quale essi prestino la propria opera».

3.0.4

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica della legge 9 marzo 1989, n. 88)

        1. All’articolo 49, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        ”3-bis. L’Istituto fornisce a ciascun datore di lavoro il dato dell’aliquota contributiva applicata specificando anche le singole gestioni a cui i lavoratori sono assicurati”».

3.0.5

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Accesso dei cittadini ai dati previdenziali e pensionistici)

        1. È fatto obbligo a tutti gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza, anche qualora costituiti sulla base di accordi o contratti collettivi, di comunicare, a richiesta esclusiva dell’interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o dal datore di lavoro dello stesso o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta».

3.0.6

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Spese legali)

        1. Gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza non possono procedere alla riscossione delle spese legali relative al recupero di contributi e premi non versati se gli importi di tali spese non sono stati preventivamente comunicati al soggetto interessato».

3.0.7

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione in materia di conciliazione)

        1. All’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        ”3-bis. Qualora l’incontro di cui al comma 3 non possa svolgersi a causa della mancanza del numero minimo dei componenti della commissione provinciale di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile, la commissione si considera comunque validamente costituita in presenza di almeno un funzionario, anche con qualifica ispettiva, della direzione territoriale del lavoro e se il lavoratore ed il datore di lavoro sono assistiti da un rappresentante sindacale di un’organizzazione sindacale cui aderisce o abbia conferito mandato o da iscritto negli albi degli avvocati e procuratori legali o da uno dei professionisti che rispettano i requisiti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Per la medesima conciliazione le stessa persona non può assistere sia il lavoratore che il datore di lavoro”».

Art.  4

4.1

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «1. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per riunificare il mondo del lavoro e per il superamento del lavoro precario, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) garanzia che il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisca la forma comune del rapporto di lavoro;

            b) superamento della distinzione tra lavoro subordinato e collaborazione coordinata e continuativa (sia a progetto, sia a tempo indeterminato);

            c) consentire che l’apposizione di un tern1ine alla durata del contratto di lavoro subordinato sia possibile solo a fronte di ragioni oggettive e temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datare di lavoro;«

            d) confluenza delle collaborazioni a progetto in essere nel nuovo rapporto di lavoro unificato come rapporti a termine;

            e) vietare la conclusione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato;

            f) trasformare il contratto di associazione in partecipazione in contratto di lavoro a tempo determinato».

4.2

ICHINO, BERGER, MARIO MAURO, PAGANO

Al comma 1, sostituire l’alinea e le lettere a) e b) con i seguenti:

        «1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo contenente un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro, con la previsione del contratto di lavoro a tempo indeterminato a protezione crescente, senza alterazione dell’attuale articolazione delle tipologie dei contratti di lavoro, secondo i criteri che seguono:

        a) la nuova disciplina legislativa deve essere redatta in modo da allinearsi agli standard stabiliti dalle direttive europee e dalle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia, e da soddisfare i requisiti di semplicità e chiarezza indicati nel Decalogue for Smart Regulation emanato il 12 novembre 2009 dal Gruppo di studio di alto livello incaricato della sua predisposizione dalla Commissione Europea, in particolare i requisiti dell’agevole lettura da parte di tutti i destinatari della disciplina stessa e dell’agevole traducibilità in lingua inglese;

            b) la nuova disciplina legislativa deve essere redatta in forma di novella degli articoli da 2082 a 2134 e da 2239 a 2245 del Codice civile, avendosi cura di collocare il più possibile le nuove norme nella stessa posizione delle norme omologhe precedenti, in modo da rendere il più facile possibile il loro reperimento.».

        Conseguentemente sostituire la rubrica dell’articolo con la seguente: «(Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico semplificato delle norme che disciplinano i rapporti di lavoro)».

4.3

ICHINO, BERGER, MARIO MAURO, PAGANO

Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi recanti misure per il riordinare la semplificazione delle tipologie contrattuali esistenti» con le seguenti: «un decreto legislativo contenente un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro, con la previsione del contratto di lavoro a tempo indeterminato a protezione crescente, senza alterazione dell’attuale articolazione delle tipologie dei contratti di lavoro».

        Conseguentemente:

            Sopprimere la lettera b).

            Alla lettera e), sostituire le parole: «alla lettera b)» con «al comma 1».

4.4

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire le parole: «misure per il riordino e la semplificazione delle tipologie contrattuali esistenti» con le seguenti: «misure per la riduzione, il riordino e la semplificazione delle tipologie contrattuali esistenti»;

            b) alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»;

            c) sopprimere la lettera d).

4.5

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 1, sostituire le parole: «misure per il riordino e la semplificazione delle tipologie contrattuali esistenti», con le seguenti:«misure per la riduzione, il riordino e. la semplificazione delle tipologie contrattuali esistenti».

4.6

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

        «0a) garanzia che il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisca la forma comune del rapporto di lavoro;

        0b) consentire che l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato sia possibile solo a fronte di ragioni temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro;».

4.7

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e e).

4.8

MARIO MAURO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con le esigenze organizzative delle imprese in relazione ai diversi settori economici, con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di semplificazione delle medesime tipologie contrattuali;».

4.9

PAGANO, MARIO MAURO, BERGER

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «l’effettiva coerenza» inserire le seguenti: «con le esigenze organizzative delle imprese in relazione ai diversi settori economici,».

4.10

MARIO MAURO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «, anche in funzione» a: «tipologie contrattuali».

        Conseguentemente

            all’articolo 4, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «semplificate»;

            all’articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera e).

4.11

PAGANO, MARIO MAURO, BERGER

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «, anche in funzione» a: «tipologie contrattuali».

        Conseguentemente, all’articolo 4, comma 1, lettera b) sopprimere la parola: «semplificate».

4.12

MUNERATO

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «eventuali».

4.13

PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, RITA GHEDINI, PEZZOPANE, SANTINI, SPILABOTTE

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche al fine di un efficace contrasto degli abusi, in particolare quelli legati all’utilizzo di lavoro parasubordinato ed autonomo».

4.14

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) valorizzazione della funzione assegnata dal decreto legislativo n. 276 del 2003 all’istituto della certificazione dei contratti di lavoro prevedendo l’estensione delle competenze delle commissioni di certificazione anche alla procedura di licenziamento ex articolo 7 legge n. 604 del 1966 (attraverso contestuale modifica della legge n. 183 del 2010)».

4.15

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

4.16

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 1, alla lettera b) sopprimere le parole da: «che possa» fino alla fine della lettera.

4.17

ORELLANA, BENCINI, BATTISTA, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «che possa anche prevedere» fino alla fine della lettera.

4.18

ORELLANA, BENCINI, BATTISTA, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «che possa anche prevedere» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «anche al fine di realizzare un’armonizzazione e una semplificazione delle tipologle contrattuali esistenti, garantendo al contempo maggiori tutele per i lavoratori coinvolti».

4.19

LEPRI, PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, FEDELI, RITA GHEDINI, PEZZOPANE, SANTINI, SPILABOTTE, DALLA ZUANNA

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «eventualmente».

4.20

MUNERATO

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «ulteriori» con la seguente: «nuove».

4.21

LEPRI, D’ADDA, FAVERO, PEZZOPANE, DALLA ZUANNA

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «l’inserimento» inserire le seguenti: «e la ricollocazione».

4.22

MUNERATO

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «tutele crescenti», con le seguenti: «clausole di flessicurezza».

4.23

PAGANO, MARIO MAURO, BERGER, ICHINO

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) revisione della disciplina relativa alle mansioni del lavoratore in funzione della loro flessibilità e rotazione nonché di quella relativa alle tecnologie di controllo a distanza, con particolare riguardo allo sviluppo del telelavoro;».

4.24

PAGANO, MARIO MAURO, BERGER

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) definizione di un’ulteriore tipologia contrattuale per il reinserimento di lavoratori adulti attraverso un congruo periodo iniziale di formazione in azienda cui corrispondano inquadramento e retribuzione inferiori rispetto a ciò che dispongono leggi e contratti;».

4.25

MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.26

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.27

PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, FEDELI, FORNARO, GUERRA, GOTOR, LEPRI, MANASSERO, MIGLIAVACCA, RITA GHEDINI,PEZZOPANE, PEGORER, SANTINI, SPILABOTTE, TOMASELLI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) attribuzione del valore legale ai minimi retributivi stabiliti dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché estensione del medesimo criterio alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti in via esclusiva e in condizioni di dipendenza economica alla Gestione separata Inps».

4.28

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) introduzione, in via sperimentale, nei settori non ancora coperti dalla contrattazione collettiva, per un periodo di tempo non superiore ai 36 mesi del compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti aventi ad una prestazione di lavoro subordinato, consultazione delle parti sociali comparativamente rappresentative sul piano nazionale, assicurando comunque la più ampia partecipazione».

4.29

LEPRI, PARENTE, PEZZOPANE

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) introduzione del compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, riconoscendo prioritariamente l’applicazione dei contratti di lavoro con validità erga omnes laddove stipulati».

4.30

MUNERATO

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «eventualmente».

4.31

MUNERATO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «in via sperimentale», inserire le seguenti: «ed in mancanza della contrattazione nazionale di categoria,».

4.32

PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, FEDELI, FORNARO, GUERRA, GOTOR, LEPRI, MANASSERO, MIGLIAVACCA, RITA GHEDINI,PEZZOPANE, PEGORER, SANTINI, SPILABOTTE, TOMASELLI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «applicabile a tutti i rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato» con le seguenti: «applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati, nonché ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione a progetto e di lavoro accessorio».

4.33

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di lavoro subordinato», inserire le seguenti: «e parasuborrlinato».

4.34

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

4.35

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile qualora i criteri per la determinazione del compenso sono collegati ad una valutazione oraria dell’opera prestata».

4.36

D’ADDA, GATTI

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «attribuendo valore legale erga omnes ai minimi salariali fissati dai CCNL.».

4.37

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

            «c-bis) introduzione, eventualmente anche in via sperimentaie, del trattamento economico annuo onnicomprensivo massimo, applicabile a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti di qualunque tipo e natura o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all’articoio 1, commna 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui alla presente lettera devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell’anno;

            c-ter) applicazione di quanto previsto alla lettera c-bis) anche alle società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali».

4.38

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del trattamento economico annuo onnicomprensivo massimo, applicabile a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumcnti di qualunque tipo e natura o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui alla presente lettera devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell’anno;».

4.39

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.40

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.41

D’ADDA, GATTI, RICCHIUTI, CHITI, MINEO, TOCCI, MUCCHETTI, TURANO, MICHELONI, DIRINDIN

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.42

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.43

RITA GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, FEDELI, FORNARO, GUERRA, GOTOR, LEPRI, MANASSERO, MIGLIAVACCA,PEZZOPANE, PEGORER, SANTINI, SPILABOTTE, TOMASELLI

Al comma l, sostituire la lettera d), con la seguente:

        «d) previsione della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali, in settori produttivi ulteriori e secondo limiti di reddito diversi da quelli attualmente previsti, sulla base di accordi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, livelli decentrati, fatta salva la piena tracci abilità dei buoni lavoro acquistati;».

4.44

ORELLANA, BATTISTA, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «in tutti i settori produttivi».

4.45

MARIO MAURO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «in tutti i settori produttivi», inserire le seguenti: «comprese le attività di servizio verso terzi di natura socio-assistenziale e di cura, rese a favore delle famiglie».

4.46

PAGANO, MARIO MAURO, BERGER

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «in tutti i settori produttivi», inserire le seguenti: «comprese le attività di servizio verso terzi di natura socio-assistenziale, rese a favore di famiglie».

4.47

MUNERATO

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «limiti» inserire la seguente: «annui».

4.48

PAGANO, MARIO MAURO, BERGER

Al comma l, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «, equiparando il settore agricolo agli altri settori sia in termini di attività che di requisiti soggettivi dei prestatori.».

4.49

ICHINO, BERGER

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) disciplina semplificata del recesso del prestatore di lavoro che costituisca garanzia di prevenzione efficace delle frodi ai danni dello stesso e della certezza della cessazione del rapporto nel caso di suo comportamento concludente in tal senso,».

4.50

BERGER, ZELLER, PANIZZA

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

        «d-bis) in sostituzione dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, prevedere unicamente l’introduzione di un risarcimento a favore del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, il quale viene stabilito in base alla dimensione dell’azienda e dell’anzianità aziendale del lavoratore. La reintegrazione nel posto di lavoro è prevista unicamente per i licenziamenti discriminatori;».

4.51

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

        «d-bis) prevedere che i contratti di prossimità conformi all’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono riconosciuti nella relativa competenza. dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’Agenzia delle entrate;».

4.52

LEPRI, PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, RITA GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

        «d-bis) armonizzazione della legislazione alle modifiche della normativa europea di riferimento in materia di appalti e concessioni riservati, destinati a favorire l’inserimento sociale e lavorativo delle persone disabili e delle persone svantaggiate;».

4.53

LEPRI, PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, RITA GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

            «d-bis) eliminazione di ogni ostacolo che impedisca un opportuno e conveniente utilizzo del contratto di lavoro part time e introduzione di relativi strumenti incentivanti;».

4.54

LEPRI, PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, FEDELI, RITA GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

            «d-bis) previsione di misure di contrasto al falso lavoro autonomo e parasubordinato;».

4.55

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

            «e-bis) prevedere che le modalità di risoluzione consensuale finalizzata al recesso dal contratto di lavoro sia sottoscritta, pena la, sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d’opera o dal prestatore d’opera, su appositi moduli disponibili attraverso i siti internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e www.cliclavoro.gov.it. Nonché i siti regionali ad essi collegati, secondo modalità che garantiscano al contempo la certezza dell’identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l’individuazione;

            e-ter) per contratto di lavoro, ai fini del comma precedente, si intendono qualsiasi contratto inerente ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il contratto di collaborazione di natura occasionale, il contratto di associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549 del codice civile per cui l’associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, nonché il contratto di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci».

4.56

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

            «e-bis) ripristinare le disposizioni in materia di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio1970, n. 300, sopprimendo tutte le successive modificazioni intervenute successivamente alla sua entrata in vigore;

            e-ter) prevedere l’abrogazione dell’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità.».

4.57

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

            «e-bis) prevedere l’abrogazione dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

            e-ter) prevedere, al fine della risoluzione strutturale e definitiva delle pensionistiche dei lavoratori cosiddetti ”esodati”, che ad essi si applichi la normativa previdenziale previgente alla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

4.58

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

            «e-bis) abolizione della normativa di cui alla legge n. 92 del 2012 in materia di aumento progressivo dell’aliquota previdenziale per i lavoratori iscritti alla gestione separata e avvio di un processo di equiarazione del livello di contribuzione di tali lavoratori a quella degli altri lavoratori autonomi;».

        Conseguentemente, all’articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. A ciascuno schema di decreto-legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.».

4.59

RICCHIUTI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

            «e-bis) all’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, i commi da 47 a 69 sono abrogati. I procedimenti iniziati sotto il vigore dei predetti commi, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati dalle disposizioni di cui agli articoli 414 e seguenti del codice di procedura civile, secondo la fase in cui pendono».

4.60

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

            «e-bis) prevedere l’abrogazione dell’articolo 1 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78».

4.61

PAGANO, MARIO MAURO, BERGER

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

            «e-bis) applicazione di tutte le disposizioni anche ai rapporti di lavoro con le amministrazioni ove compatibili con i principi dell’ordinamento costituzionale e con esclusione delle carriere direttive e dirigenziali nelle amministrazioni d’ordine e negli organi costituzionali.».

4.62

ICHINO, BERGER, MARIO MAURO, PAGANO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

            «e-bis) in materia di apprendistato previsione, quale sanzione per l’inadempimento grave dell’obbligo di formazione di cui sia responsabile esclusivamente il datare di lavoro, della conversione del contratto di apprendistato in contratto di lavoro ordinario a tempo determinato, il cui termine finale coincide con quello originariamente previsto per il periodo di apprendistato.».

4.63

FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

            «e-bis) previsione di sistemi di vigilanza costanti ed efficaci per prevenire e contrastare forme di lavoro irregolare e condizioni di concorrenza sleale».

4.64

FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

            «e-bis) valorizzazione della produttività e dell’efficienza mediante previsione di sgravi fiscali nella parte del salario legata ad incrementi di produttività ed efficienza, con particolare attenzione alle voci premiali della retribuzione.».

4.0.1

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro,

di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia

dei contratti collettivi di lavoro)

        1. Allo scopo di garantire la rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie (RSU) nei luoghi di lavoro, rappresentatività e diritti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e modalità di adesione alle stesse, nonché in materia di efficacia dei contratti collettivi di lavoro ad ogni livello territoriale e aziendale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

        a) con riferimento alla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie prevedere che:

            1) in ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all’articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e nelle unità amministrative individuate dai contratti collettivi di lavoro stipulati ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i lavoratori possono costituire, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2 e 3 della presente legge, una rappresentanza sindacale unitaria;

            2) nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie o interaziendali, con modalità definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello. Se in sede contrattuale non si perviene a un’intesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le parti allo scopo di sollecitare l’adozione di una disciplina consensuale della materia di cui al presente comma. Se l’intesa non viene raggiunta entro i successivi tre mesi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce le modalità di costituzione delle rappresentanze di cui al presente comma con proprio decreto, le cui disposizioni si applicano fino alla definizione di una diversa disciplina da parte della contrattazione collettiva di livello nazionale o di accordi interconfederali di medesimo livello;

            3) nelle unità lavorative e nelle imprese articolate sul territorio nazionale in più unità produttive e nelle pubbliche amministrazioni possono essere costituiti organismi di coordinamento, espressi in modo proporzionale, tra le rappresentanze sindacali unitarie elette nelle unità lavorative, produttive o amministrative. Le modalità di designazione e le competenze di tali organismi di coordinamento sono stabilite mediante appositi regolamenti deliberati dalle rappresentanze sindacali unitarie interessate;

            4) nelle aree e nei settori nei quali il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la contrattazione territoriale integrativa, la titolarità della contrattazione stessa spetta alle organizzazioni sindacali territorialmente rappresentative, alle quali si affiancano gli organismi di coordinamento eventualmente eletti dalle rappresentanze sindacali unitarie, di cui agli articoli 2, 4 e 8, presenti in quello stesso ambito.

        b) con riferimento alla promozione delle rappresentanze sindacali unitarie garantire:

            1) il diritto di promuovere la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e di presentare liste per le elezioni indette a tal fine compete, congiuntamente o singolarmente alle associazioni sindacali che hanno negoziato e sottoscritto contratti collettivi di lavoro nazionali o, laddove esistenti, territoriali applicati nelle unità lavorative, produttive o amministrative o nei livelli territoriali in cui si svolge l’elezione, nonché alle altre organizzazioni sindacali la cui presenza associativa nell’unità è comprovata dalla contribuzione, ai sensi dell’articolo 9, da parte di un numero di lavoratori non inferiore al 3 per cento del totale degli addetti per le rappresentanze sindacali unitarie nel settore privato e al 2 per cento nel settore del pubblico impiego;

            2) il diritto di promuovere il rinnovo delle rappresentanze unitarie spetti alle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, nonché alla rappresentanza sindacale unitaria uscente;

            3) il diritto, di presentare le liste per le elezioni di cui al comma 1 compete altre si, oltre ai soggetti di cui al medesimo comma 1, a forme associative o a comitati di lavoratori dell’unità lavorativa, produttiva o amministrativa cui aderisce, mediante firme apposte in calce alla lista, non meno del 3 per cento nel settore privato e del 2 per cento nel settore del pubblico impiego degli occupati nell’unità stessa, Nelle unità con un numero di aventi diritto al voto superiore a duemila il requisito è stabilito in cento deleghe o firme, aumentate di un numero di deleghe o di firme pari all’1 per cento della quota eccedente i duemila occupati.

        c) con riferimento alla disciplina elettorale prevedere che:

            1) i contratti nazionali o gli accordi interconfederali, stipulati dai sindacati di cui all’articolo 8, stabiliscano la disciplina del procedimento elettorale delle rappresentanze sindacali unitarie, garantendo l’attuazione dei seguenti principi:

                a) riconoscimento dell’elettorato attivo e passivo a tutti i lavoratori;

                b) espressione da parte dei lavoratori di un voto personale, eguale, libero e segreto;

                c) adozione di un sistema elettorale proporzionale puro a liste concorrenti;

                d) periodicità triennale delle elezioni;

                e) svolgimento delle elezioni entro un periodo dell’anno definito e circoscritto, comunque non superiore a tre mesi per ciascun comparto contrattuale;

                f) svolgimento delle operazioni di voto entro il termine strettamente necessario alla partecipazione della totalità degli aventi diritto al voto;

                g) invalidità della consultazione nel caso abbia partecipato al voto meno della metà degli aventi diritto; in tal caso la rappresentanza sindacale unitaria rimane in carica fino alla proclamazione dei risultati delle nuove elezioni, da tenere entro i tre mesi successivi; la seconda consultazione è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto che hanno partecipato al voto;

                h) partecipazione alle operazioni di voto e di scrutinio, in ogni seggio elettorale, di un rappresentante per ciascuna lista;

                i) equa rappresentanza tra gli eletti di lavoratrici e di lavoratori;

                l) decadenza delle rappresentanze sindacali unitarie elette in caso di mancato rinnovo entro tre mesi dalla scadenza del mandato;

                m) modalità di svolgimento e forme di pubblicità delle elezioni interaziendali per le unità che occupano fino a quindici dipendenti;

            2) dell’indizione delle elezioni di cui al presente articolo è data tempestiva notizia al datare di lavoro, il quale è tenuto a mettere a disposizione locali e attrezzature idonei allo svolgimento delle stesse;

            3) i soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge siano legittimati ad avvalersi della procedura di cui all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, per rimuovere eventuali ostacoli frapposti dal datore di lavoro all’indizione e allo svolgimento delle elezioni nonché alla proclamazione dei risultati;

            4) la commissione elettorale, che garantisce il regolare andamento delle varie fasi e proclama i risultati delle elezioni sia composta da un rappresentante effettivo per ciascuna delle liste presentate. Per ciascuna lista presentata è nominato, contestualmente al rappresentante effettivo, un rappresentante supplente;

            5) il giudice del lavoro sia competente sulle controversie concernenti le elezioni di cui al presente articolo. La domanda relativa a tali controversie non è procedibile se non quando esaurito il procedimento innanzi ai comitati paritetici provinciali di cui al comma 10 dell’articolo 8 o sono, comunque, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza ai comitati stessi. L’istanza ai comitati paritetici è presentata entro quindici giorni dalla data di svolgimento delle elezioni cui si riferisce. I comitati paritetici provinciali e gli osservatori indipendenti di cui all’articolo 8, comma 1O, si pronunciano sull’istanza adottando deliberazioni motivate. Ove ritengano infondata l’istanza, la rigettano. Ove la ritengano fondata, l’accolgono, eventualmente procedendo alla rettifica del risultato elettorale o all’annullamento delle operazioni elettorali;

            6) i comitati paritetici provinciali comunichino, entro trenta giorni, i risultati elettorali al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), che provvede alla loro pubblicazione in un apposito bollettino entro il mese di gennaio di ciascun anno;

            7) decorso il termine di diciotto mesi dalla sua costituzione, su richiesta di un terzo dei lavoratori aventi diritto al voto, la rappresentanza sindacale unitaria sia tenuta a promuovere una consultazione referendaria sulla proposta di un suo rinnovo anticipato. Ove partecipi al voto la maggioranza degli aventi diritto e la proposta sia approvata dalla maggioranza dei votanti, la rappresentanza uscente indice immediate nuove elezioni.

        d) con riferimento alla composizione della rappresentanza sindacale unitaria assicurare che:

            1) Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti collettivi di lavoro, la rappresentanza sindacale unitaria di cui all’articolo 1 sia composta:

                a) nelle unità lavorative, produttive o amministrative fino a quindici addetti, da un massimo di due componenti;

                b) nelle unità lavorative, produttive o amministrative da sedici a cinquanta addetti, da un massimo di tre componenti;

                c) nelle unità lavorative, produttive o amministrative da cinquantuno a duecento addetti, da un massimo di cinque componenti;

                d) nelle unità lavorative, produttive o amministrative da duecentouno a tremila addetti, dal numero di componenti di cui alla lettera c), cui si aggiunge un componente ogni cento addetti o frazione di cento;

                e) nelle unità lavorative, produttive o amministrative con più di tremila addetti, dal numero di componenti di cui alla letterad), cui si aggiunge un componente ogni duecento addetti o frazione di duecento;

            2) nell’ambito delle rappresentanze sindacali unitarie, i lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri possano eleggere propri rappresentanti, mediante la presentazione di liste sottoscritte da almeno il 5 per cento degli appartenenti alla categoria, ai quali spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. È esclusa, per essi, l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 3, secondo periodo, della presente legge. Qualora il numero dei quadri occupati nell’unità lavorativa, produttiva o amministrativa raggiunga o superi il 2 per cento del totale degli addetti, la composizione della rappresentanza sindacale unitaria deve essere tale da garantire nel proprio ambito almeno un rappresentante della categoria;

            3) per l’elezione dei rappresentanti della categoria di cui al comma 2 si proceda all’istituzione di un apposito collegio, rispetto al quale esercitano l’elettorato attivo e passivo solo gli appartenenti alla categoria stessa;

            4) i dirigenti possano costituire proprie rappresentanze sindacali unitarie autonome, mediante la presentazione di liste sottoscritte da almeno l’8 per cento degli appartenenti alla categoria. A tali rappresentanze spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. È esclusa, per essi, l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 3, secondo periodo, della presente legge;

            5) ai fini del calcolo degli addetti, si tenga conto dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratti di formazione e lavoro e di apprendistato e con contratti a tempo determinato di durata superiore a sei mesi oppure, nel settore agricolo, anche per fasi lavorative significative di durata inferiore, individuate dalla contrattazione collettiva anche aziendale, nonché dei lavoratori a domicilio utilizzati in modo continuativo, dei lavoratori a tempo parziale e dei lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni;

            6) le rappresentanze sindacali unitarie possano promuovere forme di coordinamento con le rappresentanze sindacali dei lavoratori inquadrati con contratti di parasubordinazione, che si costituiscono all’interno della medesima unità lavorativa produttiva o amministrativi.

        e) con riferimento ai diritti delle rappresentanze sindacali unitarie e dei loro componenti prevedere che:

            1) alle rappresentanze sindacali unitarie spettino i diritti alla contrattazione, con l’assistenza delle associazioni sindacali rappresentative che hanno negoziato e sottoscritto i contratti nazionali applicati ai lavoratori delle unità lavorative, produttive e amministrative, i diritti all’informazione da norme e da contratti collettivi di lavoro, nonché quelli già previsti dalle medesime fonti in favore delle rappresentanze sindacali aziendali. I contratti collettivi di lavoro nazionali possono stabilire modalità con le quali le rappresentanze sindacali unitarie esercitano l’attività contrattuale nelle materie rinviate ad accordi decentrati;

            2) salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva; alle rappresentanze sindacali unitarie inoltre competono:

                a) il diritto di informazione, con modalità e periodicità individuate in sede di contrattazione tra le parti, in materia di:

                    1) bilancio e conto consuntivo, andamento gestionale e piani programmatici dell’impresa;

                    2) evoluzione occupazionale aziendale;

                    3) sicurezza e ambiente di lavoro;

                    4) applicazione della normativa relativa alle pari opportunità per le lavoratrici;

                b) il diritto di convocare assemblee, ai sensi dell’articolo 20 della legge 20 maggio 1970,300;

                c) il diritto di promuovere referendum, ai sensi dell’articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

                d) il diritto di affissione di cui all’articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

                e) il diritto di disporre di locali idonei, di cui all’articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

            3) ai componenti della rappresentanza si applichino e disposizioni di cui agli articoli 18 e 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per l’esercizio del loro mandato essi possono usufruire di permessi retribuiti, con le modalità previste dal quarto comma dell’articolo 23 della citata legge n. 300 del 1970, e di permessi non retribuiti, ai sensi dell’articolo 24 della medesima legge;

            4) fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro, l’ammontare dei permessi retribuiti di cui al comma 3 non possa essere inferiore, nel suo complesso:

                a) nelle unità lavorative, produttive o amministrative fino a duecento addetti, alle ore annue con corrispondenti al numero che si ottiene moltiplicando per tre il totale degli addetti delle unità di riferimento;

                b) nelle unità lavorative, produttive o amministrative con più di duecento addetti, alle ore di cui alla lettera a), alle quali si aggiungono ulteriori ore annue in ragione di:

                    1) novantasei ore ogni cento addetti o frazione di cento, per la quota di addetti compresa tra duecentouno e tremila;

                    2) novantasei ore ogni duecento addetti o frazione di duecento, per la quota di addetti superiore a tremila;

            5) le ore di permesso complessive siano attribuite per due terzi alla rappresentanza sindacale unitaria, che ne finisce secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento di funzionamento, e per un terzo alle organizzazioni sindacali rappresentative, in proporzione al numero di aderenti nell’unità lavorati va, produttiva o amministrativa;

            6) il criterio di cui al comma 5, si applichi per la ripartizione delle ore di assemblea retribuite.

            7) nelle unità amministrative alle quali si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i permessi retribuiti competino nell’ambito del monte ore complessivo stabilito ai sensi del medesimo decreto legislativo;

            8) i componenti degli organi direttivi provinciali e nazionali, nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all’articolo 8 della presente legge abbiano diritto a permessi retribuiti, secondo le disposizioni dell’articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

            9) i diritti e le prerogative di cui al comma 1 siano prorogati per un periodo massimo di tre mesi;

            10) per la tutela dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché per la tutela della libera esplicazione della sua attività di rappresentanza e di contrattazione aziendale, la rappresentanza sindacale unitaria sia legittimata a ricorrere all’azione di cui all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

        f) con riferimento ai diritti delle associazioni sindacali assicurare che:

            1) fermo restando quanto disposto dall’articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le associazioni sindacali rappresentative e quelle che hanno presentato liste ai sensi dell’articolo 2 della presente legge, anche successivamente all’elezione delle rappresentanze sindacali unitarie, abbiano diritto di usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni, alle condizioni di cui all’articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970, e di appositi spazi per le affissioni, nonché di indire assemblee per un minimo di cinque ore annue nell’orario di lavoro e fuori dell’orario di lavoro, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro. Ad esse possono essere attribuite dai medesimi contratti collettivi condizioni più favorevoli;

            2) i diritti attribuiti ai sindacati rappresentativi e alle associazioni che hanno presentato liste ai sensi dell’articolo 2 della presente legge, anche successivamente all’elezione delle rappresentanze sindacali unitarie, siano esercitati per mezzo di rappresentanti designati, entro limiti numerici determinati dalla contrattazione collettiva; i nominativi dei rappresentanti sono comunicati al datore di lavoro e ad essi compete la tutela prevista dagli articoli 18, 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

        g) con riferimento alla competenza della magistratura del lavoro garantire che:

            1) il giudice del lavoro sia competente per ogni controversia relativa all’applicazione della presente legge e delle relative norme di attuazione.

        h) con riferimento alla rappresentatività sindacale a livello nazionale, regionale, provinciale e aziendale garantire che:

            1) le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del presente articolo abbiano diritto a partecipare alla contrattazione collettiva del comparto o dell’area contrattuale di riferimento;

            2) fino allo svolgimento delle elezioni delle nuove rappresentanze sindacali unitarie siano considerati rappresentativi a livello nazionale, regionale e provinciale i sindacati che, in occasione dei tre ultimi rinnovi contrattuali, hanno sottoscritto contratti o accordi di lavoro nazionali, regionali o provinciali ovvero che hanno comunque partecipato attivamente alla loro negoziazione e che presentano un omogeneo grado di diffusione organizzativa nell’ambito territoriale considerato;

            3) fino allo svolgimento nelle elezioni delle nuove rappresentanze sindacali unitarie siano considerati rappresentativi a livello dell’unità lavorativa e aziendale le rappresentanze sindacali aziendali dei sindacati maggiormente rappresentativi o che comunque hanno svolto l’attività negoziale ai sensi del comma 2, fermo restando il trasferimento dei loro poteri alle rappresentanze sindacali unitarie una volta nominate;

            4) le associazioni sindacali abbiano la facoltà di concorrere alle elezioni delle nuove rappresentanze sindacali unitarie costituendo un nuovo sindacato unico ovvero, mediante alleanze e apparentamenti elettorali sulla base di una piattaforma pro grammatica condivisa e vincolante;

            5) successivamente al termine di cui al comma 2, si considerino rappresentativi ai vari livelli nazionale, regionale, provinciale e aziendale, fatto salvo il caso di cui al comma 7, i sindacati che nel rispettivo ambito nazionale, regionale, provinciale o aziendale hanno una rappresentatività non inferiore al 5 per cento nel caso in cui abbiano concorso alle elezioni singolarmente e al 3 per cento nel caso in cui abbiano partecipato in coalizione con altri sindacati, sulla sola base dei voti per candidato ottenuti nelle liste rispettivamente nazionali, regionali, provinciali o aziendali;

            6) il dato elettorale sia altresì espresso dal risultato delle elezioni per la quota delle rappresentanze sindacali nei consigli di indirizzo e vigilanza (CIV) degli enti previdenziali, qualora tali elezioni avvengano con la partecipazione diretta degli iscritti. Tale risultato esprime il dato elettorale utile ai fini della rappresentatività ai sensi del comma 5;

            7) alle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche riconosciute si applichino i criteri di cui all’articolo 43, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

            8) sia considerata rappresentativa la confederazione sindacale che esprime federazioni o sindacati rappresentativi ai sensi della presente legge, operanti in almeno tre ambiti di contrattazione nazionale;

            9) la raccolta dei dati sulle adesioni alle organizzazioni sindacali sia assicurata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite le direzioni provinciali del lavoro, entro il 31 marzo dell’anno successivo;

            10) per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie siano istituiti, presso le direzioni provinciali del lavoro, i comitati paritetici provinciali, affiancati da osservatori indipendenti nominati dal presidente della locale corte d’appello, e, presso il CNEL, il comitato paritetico nazionale, ai quali partecipano le organizzazioni sindacali riconosciute rappresentative ai sensi della presente legge, nei rispettivi ambiti territoriali. I comitati paritetici provinciali e gli osservatori indipendenti verificano dati e dirimono le eventuali controversie a livello provinciale ed aziendale. Il comitato paritetico nazionale opera con riferimento agli ambiti regionali e nazionale;

            11) i comitati di cui al comma 10, ciascuno per il proprio ambito territoriale, procedano alla verifica dei dati relativi ai voti e alle deleghe;

            12) i comitati di cui al comma 10 deliberino sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle adesioni. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione è avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere espresso da un’apposita commissione costituita presso il CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta;

            13) i comitati di cui al comma 10 siano tenuti a fornire alle organizzazioni sindacali adeguate forme di informazione e di accesso ai dati sulle adesioni, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

            14) in caso di violazioni alle disposizioni del presente articolo si applichino le sanzioni penali e civili previste per le elezioni politiche.

        i) con riferimento all’adesione, alle organizzazioni sindacali prevedere che:

            1) ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, il lavoratore possa cedere all’organizzazione sindacale cui è iscritto il suo credito per salari e stipendi futuri, nella misura corrispondente ai contributi dovuti, anche mediante trattenuta effettuata direttamente sulla retribuzione da parte del datore di lavoro, a ciò obbligato in favore di ogni organizzazione sindacale indicata dal lavoratore iscritto;

            2) la cessione del credito di cui ai comma 1 abbia validità quadriennale. In caso di revoca, comunicata per iscritto al datore di lavoro, essa cessi di avere efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione;

            3) ai fini della verifica del dato associativo, il datore di lavoro sia tenuto a comunicare ai comitati paritetici provinciali di cui al comma 10 dell’articolo 8 i dati relativi alle iscrizioni alle rispettive organizzazioni sindacali. I comitati paritetici provinciali trasmettino, a loro volta, al comitato paritetico nazionale di cui al medesimo comma 10 dell’articolo 8 i dati raccolti;

            4) resti valida ogni forma di adesione dei lavoratori alle organizzazioni sindacali diversa da quanto disposto dal comma 1;

            5) ai fini della determinazione dei requisiti di rappresentatività delle organizzazioni sindacali siano comunque valide forme di adesione organizzazioni medesime, diverse da quanto disposto dal comma 1, purché raccolte comma 1, purché raccolte con modalità certificabili e riversate in appositi fondi delle organizzazioni stesse;

            6) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione dei sindacati e delle confederazioni rappresentative a livello nazionale, emani un decreto contenente i criteri e le modalità relativi alla certificazione delle forme di adesione di cui al comma 4.

        l) con riferimento all’efficacia dei contratti collettivi di lavoro nazionali, regionali e provinciali garantire che:

            1) i contratti collettivi di lavoro nazionali, regionali e provinciali siano validamente stipulati quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

                a) sono sottoscritti da organizzazioni sindacali dei lavoratori che rappresentano nel loro complesso almeno il 51 per cento dei lavoratori ai sensi dell’articolo 8;

                b) sono approvati, a seguito di apposito referendum, con voto segreto delle lavoratrici e dei lavoratori destinatari, a maggioranza assoluta dei votanti;

            2) affinché l’esito del referendum di cui al comma 1, lettera b), abbia validità, debba aver partecipato al voto almeno il 50 per cento degli aventi diritto;

            3) ai contratti collettivi di cui al comma 1, si applichino le disposizioni dell’articolo 2077 del codice civile ed essi costituiscano legittimo riferimento per la determinazione giudiziale della retribuzione ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione e per la disciplina legislativa, tramite rinvio alla contrattazione di specifici istituti;

            4) i contratti collettivi di cui al comma 1 siano immediatamente produttivi di effetti;

            5) le organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentative ai sensi dell’articolo 8 disciplinino, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di esercizio della consultazione dei lavoratori di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo sulla base dei seguenti criteri:

                a) diritto di tutti i lavoratori di partecipare alla consultazione;

                b) svolgimento della consultazione entro un termine non superiore a un mese dalla data della sottoscrizione di cui al comma 1, lettera a);

                c) chiarezza del quesito da sottoporre ai lavoratori;

                d) definizione delle modalità di organizzazione e di pubblicità della consultazione;

                e) definizione delle modalità delle operazioni di voto e di scrutinio, al fine di garantire la segretezza dell’espressione della volontà dei lavoratori;

            6) le condizioni di cui al comma 1 si applichino anche nelle ipotesi di modifica degli accordi quadro di riforma contrattuale;

            7) decorso inutilmente il termine di cui al comma 5 del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 8, emani, entro i successivi tre mesi, un regolamento contenente la disciplina della consultazione dei lavoratori secondo i criteri di cui al medesimo comma 5;

            8) le modalità di organizzazione delle consultazioni dei lavoratori siano definite in sede di contrattazione tra le parti.

        m) con riferimento all’efficacia erga omnes dei contratti collettivi di lavoro aziendali assicurare che:

            1) a contrattazione collettiva di lavoro aziendale sia esercitata per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo di lavoro nazionale di categoria o dalla legge;

            2) i contratti collettivi di lavoro aziendali per le parti economiche e normative siano validamente stipulati ed efficaci quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

                a) devono essere approvati dalla maggioranza delle componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette ai sensi dell’articolo 8;

                b) in caso di presenza delle rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, devono essere approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultano destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori all’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevate e comunicate direttamente dall’azienda;

            3) al fine di garantire analoga funzionalità alle forme di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, come previsto per le rappresentanze sindacali unitarie, le rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, durino in carica tre anni. I contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi del comma 2, lettere a) e b), del presente articolo, devono essere sottoposti al voto dei lavoratori a seguito di richiesta presentata, entro dieci giorni dalla conclusione del contratto, da un terzo dei membri della rappresentanza sindacale unitaria o almeno da una rappresentanza sindacale aziendale o dal 30 per cento dei lavoratori occupati nell’unità lavorativa, produttiva o amministrativa. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto. L’intesa è respinta. con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti;

            4) siano esclusi dalla contrattazione collettiva di lavoro aziendale le materie e i diritti indisponibili dei lavoratori precedentemente individuati dalla legge, dai regolamenti e dalla contrattazione collettiva di lavoro nazionale e inseriti in un’apposita lista.

        n) con riferimento alla rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro prevedere che:

            1) ai fini della determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, a livello nazionale, regionale e provinciale, si tenga conto del numero delle imprese associate, del personale impiegato presso le stesse imprese e della diffusione territoriale di queste ultime».

4.0.2

FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Delega al Governo in materia di lavoro autonomo individuale)

        1. Allo scopo di tutelare alcune categorie di lavoratori autonomi, in particolare coloro che lavorano con attività individuale, al di fuori delle forme d’impresa, senza dipendenti, né collaboratori e i cui redditi siano inferiori a trentamila euro annui, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di contratti di lavoro autonomo.

        2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

            a) definizione di un fondo specifico per il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS e alla gestione ex Enpals;

            b) previsioni di tempi e di modalità per l’istituzione di un contributo di solidarietà generazionale finalizzato al finanziamento del fondo di cui alla precedente lettera a);

            c) possibilità di definire la costituzione e la vigilanza di un fondo previdenziale ed assistenziale pubblico, con finalità di tutela sanitaria, di sostegno a reddito, formative e, in generale, di sostegno all’attività professionale;

            d) garantire e sostenere la maternità, favorendo la facoltà di sostituzione e di astensione totale e parziale dal lavoro delle lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata lNPS ed ex Enpals, alle stesse condizioni, previste per le altre lavoratrici autonome e le libere professioniste».

        Conseguentemente, all’articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «articoli 1, 2, 3, 4 e 5», con le seguenti: «articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e 5»;

            b) sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, Il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

Art.  5

5.1

GASPARRI

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 5. – (Delega al Governo in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro) – 1. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici, ad implementare i congedi parentali e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concetto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l’aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità, i congedi parentali e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

        2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

            a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell’indennità di maternità ed estensione, eventualmente anche in modo graduale, di tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;

            b) per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da del datore di lavoro;

            c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito complessivo della donna e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;

            d) introduzione di misure volte a favorire la flessibilità dell’orario lavorativo e istituzione di fondi o enti bilaterali che favoriscano la flessibilità dell’orario lavorativo e dell’impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l’esercizio delle responsabilità genitori ali e dell’assistenza alle persone non autosufficienti e l’attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro o voucher/servizi erogati dai fondi o enti bilaterali;

            e) favorire l’integrazione dell’offetta di servizi per l’infanzia forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell’utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;

            f) revisione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità prevedendo l’implementazione dei congedi parentali e rendendo obbligatori i congedi di paternità, garantendo una maggiore flessibilità del loro impiego, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche mediante fondi o enti bilaterali, in cui confluiscono contributi del datore di lavoro e del lavoratore a tassazione agevolata, secondo quantità e modalità fissate da accordi o contratti collettivi nazionali sottoscritti daìle organizzazioni sindacali più rappresentativi; detti fondi possono essere finalizzati al sostegno al reddito in occasione di congedi parentali ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

            g) integrazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari per l’introduzione di maggiore flessibilità di utilizzo dei fondi accantonati per esigenze familiari e/o di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, che possa essere destinata a tali forme di accantonamento anche ogni altra maggiorazione retributiva stabilita da accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, connessa allo svolgimento di lavoro straordinario, lavoro domenicale, lavoro notturno, lavoro supplementare, clausole elastiche, clausole flessibili; l’utilizzo di tali somme per esigenze familiari costituisce un diritto del lavoratore, da esercitarsi d’accordo con il datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla contrattazione collettiva di categoria. Le ulteriori somme destinate dal lavoratore alla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa sono soggette ad una tassazione agevolata da stabilirsi in accordo tra Governo e parti sociali;

            h) estensione dei principi di cui al presente comma ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e aile misure organizzati ve finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro».

5.2

DI BIAGIO

Sostituire l’articolo 5 con il seguente:

        «Art. 5. – (Delega al Governo in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro) – 1. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici, ad implementare i congedi parentali e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l’aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità, i congedi parentali e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,

        2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

            a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell’indennità di maternità ed estensione, eventualmente anche in modo graduale, di tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;

            b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, dei diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;

            c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito complessivo della donna lavoratrice, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;

            d) introduzione di misure volte a favorire la flessibilità dell’orario lavorativo e istituzione di fondi o enti bilaterali che favoriscano la flessibilità dell’orario lavorativo e dell’impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l’esercizio delle responsabilità genitoriali e deli’assistenza alle persone non autosufficienti e l’attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro o voucher/servizi erogati dai fondi o enti bilaterali;

            e) favorire l’integrazione dell’offerta di servizi per l’infanzia forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell’utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;

            f) revisione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità prevedendo l’implementazione dei congedi parentali e rendendo obbligatori i congedi di paternità, garantendo una maggiore flessibilità del loro impiego, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche mediante fondi o enti bilaterali, in cui confluiscono contributi del datore di lavoro e del lavoratore a tassazione agevolata, secondo quantità e modalità fissate da accordi o contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative; detti fondi possono essere finalizzati al sostegno al reddito in occasione di congedi parentali ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

            g) integrazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari per l’introduzione di maggiore flessibilità di utilizzo dei fondi accantonati per esigenze familiari e/o di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, prevedendo che possa essere destinata a tali forme di accantonamento anche ogni altra maggiorazione retributiva stabilita da accordi o contratti coliettivi, anche territoriali o aziendali, connessa allo svolgimento di lavoro straordinario, lavoro domenicale, lavoro notturno, lavoro supplementare, clausole elastiche, clausole flessibili; l’utilizzo di tali somme per esigenze familiari costituisce un diritto del lavoratore, da esercitarsi d’accordo con il datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti daila contrattazione collettiva di categoria. Le ulteriori somme destinate dal lavoratore alla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa sono soggette ad una tassazione agevolata da stabilirsi in accordo tra Governo e parti sociali;

            h) estensione dei principi di cui al presente comma ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro».

5.3

SERRA, PAGLINI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «tutelare la maternità delle lavoratrici e».

5.4

DI BIAGIO

All’articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

            – al comma 1 dopo le parole: «lavoratrici,» inserire le seguenti: «ad implementare i congedi parentali» e dopo le parole:«maternità,» inserire le seguenti: «i congedi parentali»;

            – al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «nella prospettiva di estendere» con le seguenti: «ed estensione»;

            – al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente:

            «d) introduzione di misure volte a favorire la flessibilità dell’orario lavorativo e istituzione di fondi o enti bilaterali che favoriscano fa flessibilità dell’orario lavorativo e dell’impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l’esercizio delle responsabilità genitoriali e dell’assistenza alle persone non autosufficienti e l’attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro o voucher/servizi erogati dai fondi o enti bilaterali»;

            – al comma 2, lettera e) dopo le parole: «dalle aziende» inserire le seguenti: «e dai fondi o enti bilaterali»;

            – al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

            «f) revisione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità prevedendo l’implementazione dei congedi parentali e rendendo obbligatori i congedi di paternità, garantendo una maggiore flessibilità del loro Impiego, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche mediante fondi o enti bilaterali, in cui confluiscono contributi del datore di lavoro e del lavoratore a tassazione agevolata, secondo quantità e modalità fissate da accordi o contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative; detti fondi possono essere finalizzati al sostegno al reddito in occasione di congedi parentali ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151»;

            – al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

            «f-bis) integrazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari per l’introduzione di maggiore flessibilità di utilizzo dei fondi accantonati per esigenze familiari e/o di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, prevedendo che possa essere destinata a tali forme di accantonamento anche ogni altra maggiorazione retributiva stabilita da accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, connessa allo svolgimento di lavoro straordinario, lavoro domenicale, lavoro notturno, lavoro supplementare, clausole elastiche, clausole flessibili; l’utilizzo di tali somme per esigenze familiari costituisce un diritto del lavoratore, da esercitarsi d’accordo con il datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla contrattazione collettiva di categoria. Le ulteriori somme destinate dal lavoratore alfa conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa sono soggette ad una tassazione agevolata da stabilirsi in accordo tra Governo e parti sociali»:

            – al comma 2, lettera g) sopprimere le parole: «in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

5.5

SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

            «a) dopo le parole: ”la maternità delle lavoratrici”, inserire le seguenti: ”ad implementare i congedi parentali”;

            b) dopo le parole: ”tutelare la maternità”, inserire le seguenti: ”, i congedi parentali”».

5.6

GASPARRI

Al comma 1, dopo le parole: «lavoratrici» inserire le seguenti: «ad implementare i congedi parentali», e dopo le parole: «delle misure volte a tutelare la maternità» inserire le seguenti: «, i congedi parentali».

5.7

SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell’indennità di maternità, ed estensione, eventualmente anche in modo graduale, di tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;»

        Conseguentemente, all’articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

5.8

FAVERO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale,» con le seguenti: «ed estensione, eventualmente anche in modo graduale, di».

5.9

GASPARRI

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole da: «nella prospettiva» fino a: «graduale,» con le seguenti: «estensione di».

5.10

PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «nella prospettiva» fino a: «graduale» con le seguenti: «al fine di estendere».

5.11

DI BIAGIO

Al comma 2, lettera a) apportare le seguenti modifiche:

            «a) le parole: ”eventualmente anche in modo graduale” sono soppresse;

            b) dopo le parole: ”donne lavoratrici” aggiungere le seguenti: ”prevedendo una totale equiparazione della disciplina di accesso e fruizione dell’indennità di maternità, indipendentemente dalla configurazione contrattuale delle donne lavoratrici”».

5.12

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole:«eventualmente anche in modo graduale».

5.13

PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «eventualmente anche in modo graduale».

5.14

SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI

Al comma 2, lettera a), in fine aggiungere le seguenti parole: «valutando anche l’opportunità di estendere alternativamente l’indennità ai padri lavoratori nei primi mesi di vita del bambino».

5.15

MUNERATO

Al comma 2 lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, senza alcun aggravio di costi a carico delle imprese;».

5.16

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis: «riconoscimento di un credito pari ad un anno di contribuzione per figlio, fino ad un massimo di in favore delle lavoratrici valido a tutti gli effetti di ai fini della maturazione del requisito di anzianità contributiva, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 25 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001. »

        Conseguentemente, all’articolo 6 della presente legge, sostituire il comma 3) con il seguente: «A ciascun schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, ogni schema di decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

5.17

PAGANO, MARIO MAURO, BERGER

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a- bis) garanzia, per le lavoratrici autonome, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di maternità a rischio».

5.18

PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, RITA GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) garanzia per le lavoratrici autonome del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di maternità a rischio;».

5.19

MARIO MAURO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a- bis) garanzia, per le lavoratrici autonome, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di maternità a rischio».

5.20

MUNERATO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) destinazione vincolata dei contributi di maternità confluiti nella apposita gestione Inps esclusivamente alle prestazioni in materia, senza distrazioni verso altre gestioni in caso di avanzo;».

5.21

RITA GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «per le lavoratrici madri parasubordinate» inserire le seguenti: «e per i lavoratori padri parasubordinati».

5.22

PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «parasubordinate» inserire le seguenti: «nonché per i padri lavoratori parasubordinati».

5.23

PICCINELLI, SERAFINI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «datore di lavoro» con la seguente: «committente» .

5.24

RITA GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, e con abbassamento dei minimali contributivi di accesso alla prestazione stessa».

5.25

RITA GHEDINI, PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) garantire, per le lavoratrici madri autonome, il diritto al godimento della prestazione assistenziale secondo le specifiche modalità di esercizio della professione, anche rivedendo l’obbligo di astensione totale o parziale dall’esercizio della professione, nonché favorendo la facoltà di sostituzione in caso di maternità;».

5.26

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: b-bis: «riconoscimento, quale tutela e sostegno della maternità e della paternità, in materia di durata del congedo straordinario per assistenza e lavoro di cura in favore di familiari disabili conviventi, di un ulteriore anno di fruizione del congedo straordinario mediante le modifiche articoli 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

        Conseguentemente, all’articolo 6 della presente legge, sostituire il comma 3) con il seguente: «A ciascun schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, ogni schema di decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

5.27

PUGLISI, RITA GHEDINI, PARENTE, DI GIORGI, ELENA FERRARA, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «tax credit» inserire le seguenti: «e l’implementazione dei servizi educativi per la prima infanzia».

5.28

SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «quale incentivo al lavoro femminile» inserire le seguenti: «da perseguirsi anche attraverso un’idonea tutela che garantisca fattivamente, con adeguate azioni di controllo e di vigilanza, il diritto al lavoro alle donne in maternità anche successivamente a tale periodo».

5.29

ORELLANA, BENCINI, BATTISTA, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «con figli minori», inserire le seguenti: «o disabili».

5.30

SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «con figli minori», inserire le seguenti: «con particolare riguardo alle donne lavoratrici in allattamento anche oltre il limite temporale di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151».

5.31

FUCKSIA

Al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «reddito complessivo della donna lavoratrice», con le seguenti: «reddito complessivo familiare, secondo l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)».

5.32

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera c), sopprimere le parole da: «e armonizzazione», fino alla fine della lettera;

            b) dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) prevedere la possibilità per la madre lavoratrice, nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, di fruire, a richiesta della madre stessa e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio a lei spettante, o di parte di esso, a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare».

5.33

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: «e armonizzazione», fino alla fine della lettera.

5.34

MUNERATO

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: «e armonizzazione del regime », fino alla fine della lettera.

5.35

MUNERATO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «e armonizzazione del» con le seguenti: «fatto salvo il».

5.36

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza alcuna riduzione degli importi spettanti».

5.37

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) introduzione del quoziente familiare quale beneficio che deve assicurare una riduzione sostanziale per l’ingresso e/o la fruizione a qualsiasi manifestazione e attività rientranti tra quelle che fruiscono dei finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché per la riduzione sostanziale dei premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;».

5.38

PAGANO, MARIO MAURO, BERGER

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) introduzione di misure volte a favorire la flessibilità dell’orario lavorativo e istituzione di fondi o enti bilaterali che favoriscano la flessibilità dell’orario lavorativo e dell’impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l’esercizio delle responsabilità genitoriali e dell’assistenza alle persone non auto sufficienti e l’attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro, voucher o servizi erogati dai fondi o enti bilaterali;».

5.39

GASPARRI

Al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente: «d) introduzione di misure volte a favorire la flessibilità dell’orario lavorativo e istituzione di fondi o enti bilaterali che favoriscano la flessibilità dell’orario lavorativo e dell’impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l’esercizio delle responsabilità genitoriali e dell’assistenza alle persone non autosufficienti e l’attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro o voucher/servizi erogati dai fondi o enti bilaterali;».

5.40

SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente: «d) introduzione di misure volte a favorire la flessibilità dell’orario lavorativo ai fine di favorire la conciliazione tra l’esercizio delle responsabilità genitoriali e dell’assistenza alle persone non autosufficienti e l’attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro».

5.41

MUNERATO

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) promuovere, nel rispetto del diritto costituzionale del lavoratore a ferie annuali retribuite, la possibilità di cessione fra colleghi di una percentuale dei giorni di riposo maturati in favore del genitore lavoratore di figlio minore affetto da grave patologia o handicap grave ovvero vittima di grave incidente e che necessita presenza fisica e cure costanti».

5.42

MUNERATO

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) favorire l’integrazione dell’offerta di servizi per l’infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell’utilizzo ottimale di tali servizi dà parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi, nonché definire i servizi minimi essenziali offerti dal sistema pubblico».

5.43

SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «per l’infanzia», aggiungere le seguenti: «anche attraverso la promozione dell’apertura di asili nido nelle aziende pubbliche e private, anche mediante nuove agevolazioni fiscali».

5.44

PAGANO, MARIO MAURO, BERGER

Al comma 2, lettera e) dopo le parole: «dalle aziende» inserire le seguenti: «e dai fondi o enti bilaterali».

5.45

GASPARRI

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «dalle aziende» inserire le seguenti: «e dai fondi o enti bilaterali».

5.46

FAVERO

Al comma 2, lettera e) dopo le parole: «dalle aziende» inserire le seguenti: «e dai fondi o enti bilaterali».

5.47

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «anche mediante la promozione dell’utilizzo ottimale di tali servizi» fino alla fine della lettera.

5.48

MUNERATO

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «dei lavoratori e dei cittadini» inserire la seguente: «italiani».

5.49

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

            «e-bis) impiegare le risorse disponibili per creare un sistema più strutturato all’interno delle aziende che possa davvero agevolare la maternità e la paternità ovvero, anche attraverso la concessione di appositi aiuti economici, creare asili nido all’interno delle aziende di medio-grandi dimensioni con il supporto istituzionale degli enti locali».

        Conseguentemente, all’articolo 6 della presente legge, sostituire il comma 3) con il seguente:

        «3. A ciascun schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della.neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico. deHa finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, ogni schema di decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore. del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

5.50

FAVERO

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

            «f) revisione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della prevedendo l’implementazione dei congedi parentali e rendendo obbligatori i congedi di paternità, garantendo una maggiore flessibilità del loro impiego, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche mediante fondi o enti bilaterali, in cui confluiscono contributi del datore di lavoro e del lavoratore a tassazione agevolata, secondo quantità e modalità fissate da accordi o contratti collettivi nazionali-sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative; detti fondi possono essere finalizzati al sostegno al reddito in occasione di congedi parentali ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

5.51

SERRA, CATALFO, CIOFFI, PAGLINI

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

            «f) revisione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità prevedendo l’implementaziane dei congedi parentali e rendendo obbligatori i congedi di paternità, garantendo una maggiore flessibilità del loro impiego, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, secondo quantità e modalità fissate da accordi o contratti collettivi nazionali finalizzati al sostegno al reddito in occasione di congedi parentali ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;».

5.52

GASPARRI

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

            «f) revisione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità prevedendo l’implementazione dei congedi parentali e rendendo obbligatori i congedi di paternità, garantendo una maggiore flessibilità del loro impiego, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche mediante fondi o enti bilaterali, in cui confluiscono contributi del datore di lavoro e del lavoratore a tassazione agevolata, secondo quantità e modalità fissate da accordi o contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Detti fondi possono essere finalizzati al sostegno al reddito in occasione di congedi parentali ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;».

5.53

MARIO MAURO

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

            «f) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e un migliore coordinamento fra le diverse norme esistenti anche al fine di preservare la funzionalità organizzativa all’interno delle imprese;».

5.54

PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, RITA GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «relativi congedi» inserire le seguenti: «obbligatori e parentali».

5.55

MUNERATO

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «relativi congedi» inserire le seguenti: «specie per accudire minori con handicap grave».

5.56

BOCCHINO

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «relativi congedi», inserire le seguenti: «nonché dei permessi retribuiti per visite e trattamenti di fecondazione assisitita,».

5.57

PAGANO, MARIO MAURO, BERGER

Al comma 2, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «e un migliore coordinamento fra le diverse norme esistenti anche al fine di preservare la funzionalità organizzativa all’interno delle imprese,».

5.58

PAGANO, MARIO MAURO, BERGER

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

        «f-bis) integrazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari per l’introduzione di maggiore flessibilità di utilizzo dei fondi accantonati per esigenze familiari e/o di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, prevedendo che possa essere destinata a tali forme di accantonamento anche ogni altra maggiorazione retributiva stabilita da accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, connessa allo svolgimento di lavoro straordinario, lavoro domenicale, lavoro notturno, lavoro supplementare, clausole elastiche, clausole flessibili; l’utilizzo di tali somme per esigenze familiari costituisce un diritto del lavoratore, da esercitarsi d’accordo con il datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla contrattazione collettiva di categoria. Le ulteriori somme destinate dal lavoratore alla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa sono soggette ad una tassazione agevolata da stabilirsi in accordo tra Governo e parti sociali;».

5.59

GASPARRI

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire le seguenti:

        «f-bis) integrazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari per l’introduzione di maggiore flessibilità di utilizzo dei fondi accantonati per esigenze familiari e di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; prevedendo che possa essere destinata a tali forme di accantonamento anche ogni altra maggiorazione retributiva stabilita da accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, connessa allo svolgimento di lavoro straordinario, lavoro domenicale, lavoro notturno, lavoro supplementare, clausole elastiche, clausole flessibili. L’utilizzo di tali somme per esigenze familiari costituisce un diritto del lavoratore, da esercitarsi d’accordo con il datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla contrattazione collettiva di categoria.

        f-ter) previsione che le ulteriori somme destinate dal lavoratore alla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa siano soggette ad una tassazione agevolata da stabilirsi in accordo tra Governo e parti sociali;».

5.60

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

        «f-bis) riconoscimento dei congedi parentali anche ai padri lavoratori autonomi, al fine di favorire la piena condivisione del ruolo genitoriale;».

        Conseguentemente, all’articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità, finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.».

5.61

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

        «f-bis) semplificare gli adempimenti in capo alle madri in stato o di gravidanza a rischio con lo scopo di evitargli spostamenti dovuti ad adempimenti burocratici, le norme da porre essere devono tener conto anche delle esperienze più significative realizzate a livello regionale;».

5.62

GASPARRI

Al comma 2, lettera g) sopprimere le seguenti parole: «in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

5.63

FAVERO

Al comma 2, lettera g) sopprimere le parole: «in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

5.64

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

        Conseguentemente, all’articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell’ipotesi d’nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

5.65

PAGANO, MARIO MAURO, BERGER

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

        «h) incentivare la corresponsione ai lavoratori dipendenti di titoli di legittimazione utilizzabili ai fini della fruizione di servizi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, elargiti dal datare di lavoro come strumento tracciabile di welfare aziendale».

5.66

MARIO MAURO

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

        «h) sostegno alle politiche per la famiglia, attraverso la regolazione dei rapporti di lavoro nell’ambito dei servizi di cura ed assistenza alla persona non erogati dal servizio pubblico direttamente od in convenzione con strutture accreditate, in particolare fornite da cooperative sociali e realtà del terzo settore, al fine di coniugare le esigenze di flessibilità dei servizi, di conciliazione dei tempi di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici, e dei cittadini assistiti. favorendo, nell’ambito della richiesta di servizi socio assistenziali, la finalizzazione dei sussidi assegnati alle persone richiedenti assistenza (voucher, indennità di accompagnamento) in questa direzione».

5.67

PAGANO, MARIO MAURO, BERGER

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

        «h) sostegno alla famiglia attraverso la regolazione dei rapporti di lavoro nell’ambito dei servizi di cura ed assistenza alla persona, in particolare forniti da cooperative sociali e realtà del terzo settore, finalizzata a coniugare le esigenze di flessibilità dei servizi ai cittadini assistiti con quelle di conciliazione dei tempi di lavoro e di famiglia dei lavoratori».

5.68

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

        «h) riconoscimento alle lavoratrici in gravidanza del prolungamento del congedo di maternità fino a 12 mesi di, con il riconoscimento dell’80 per cento della retribuzione, nonché previsione di sgravi a favore delle imprese che assumono dipendenti a tempo determinato in sostituzione al personale che si trova nella condizione di usufruire del congedo di maternità;».

        Conseguentemente, all’articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico delia finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, ii decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alia data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

5.69

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

        «h) riconoscimento attraverso un’apposita disposizione interpretativa della disposizione di cui all’articolo 17, comma 3, secondo periodo, legislativo 26 marzo 2001, n. 151, della validità dell’istanza della lavoratrice anche qualora trasmessa per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o per fax o per via telematica tramite Posta elettronica certificata».

5.70

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«h) prevedere la possibilità per la madre lavoratrice, nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, di fruire, a richiesta della madre stessa e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio a lei spettante, o di parte di esso, a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare».

5.71

D’ALÌ

Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:

        «h) ridefinizione degli attuali oneri contributivi per assegni familiari relativi a lavoratori iscritti a regimi pensionistici obbligatori diversi dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’INPS, attraverso l’estensione dell’aliquota contributiva prevista lavoratori iscritti al regime pensionistico dell’INPS».

5.72

MARIO MAURO

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente: «h) garantire ai lavoratori dipendenti, secondo la legislazione fiscale vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e anche in attuazione di accordi sindacali, la corresponsione di titoli di legittimazione (buoni servizio) utilizzabili per fruire di servizi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, elargiti dal datare di lavoro come strumento tracciabile di welfare aziendale».

5.73

CATALFO, BERTOROTTA, PAGLINI

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente; «h) modificare la attuale normativa fiscale portando a 8000 euro il reddito utile per ottenere le detrazioni per familiare a carico;».

5.74

CATALFO, BERTOROTTA, PAGLINI

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «h) modificare la attuale normativa fiscale portando a 8000 euro il reddito utile per ottenere le detrazioni per il coniuge a carico;».

5.75

BERTOROTTA, MOLINARI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «g-bis) modificare la attuale normativa fiscale portando a 8000 euro il reddito utile per ottenere le detrazioni per il figlio a carico;».

5.76

PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, RITA GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. La legge di stabilità relativa all’esercizio in corso al momento della adozione dei decreti di cui al comma 1, dispone le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dai decreti stessi, secondo quanto previsto dalle disposizioni presente articolo.».

5.77

PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, RITA GHEDINI, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Alla rubrica, sostituire la parola: «maternità» con la seguente: «genitorialità».

5.0.1

RITA GHEDINI, PARENTE

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Delega al Governo in materia di lavoro autonomo e professionale)

        1. Allo scopo di attuare i principi costituzionali di valorizzazione del lavoro e di tutela di tutte le sue forme, di cui agli articoli 1 e 35 della Costituzione, in conformità con il principio di libertà dell’iniziativa economica privata, di cui all’articolo 41 della Costituzione, e con i principi fondamentali dell’ordinamento comunitario, garantendo una maggiore equità di trattamento e inclusione nel sistema nazionale di protezione sociale anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti, con priorità per coloro che svolgono attività con apporto lavorativo prevalentemente proprio al di fuori dell’attività di impresa, nonché assicurando forme specifiche di sostegno al reddito e un riordino delle norme di previdenza e assistenza, consentendo un migliore accesso alle prestazioni sociali delle lavoratrici e dei lavoratori antonomi e dei professionisti, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza; con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi finalizzati alla promozione del lavoro autonomo e professionale, nelle sue diverse configurazioni, al fine della piena e buona occupazione, al miglioramento delle competenze dei lavoratori autonomi, al riconoscimento delle tutele e delle opportunità che rendono effettiva la partecipazione allo sviluppo economico e sociale del Paese.

        2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

            a) con riferimento alla promozione del lavoro autonomo e dell’autoimprenditorialità:

            1) semplificazione degli adempimenti per l’avvio di attività di lavoro autonomo e definizione di percorsi di semplificazione specifici per lo svolgimento delle attività autonome, in particolare nel caso di attività avviate da giovani fino a 35 anni di età e da disoccupati di lungo periodo e di lavoratori autonomi espulsi dal mercato;

            2) promozione delle azioni positive per la realizzazione della parità di genere nell’accesso alle attività d’impresa e alle attività di lavoro autonomo, anche attraverso la previsione di programmi per la formazione continua e per la promozione dell’autoimpiego, nonché finanziamenti specifici e agevolati per l’accesso al credito, il sostegno e la creazione di nuove imprese femminili;

            3) previsione di percorsi e strumenti atti a favorire il reintegro nel mercato dei lavoratori autonomi;

            4) predisposizione di programmi per la sicurezza dei lavoratori autonomi, sostegno degli investimenti in sicurezza attuati dai lavoratori autonomi, diffusione di informazioni sulle opportunità formative disponibili per i lavoratori autonomi, nonché sulle buone pratiche esistenti;

            5) finanziamento di programmi di sviluppo e innovazione promossi da lavoratrici e lavoratori autonomi, particolarmente nel caso di progetti di ricerca e innovazione presentati secondo forme associative concordate fra lavoratori autonomi;

            6) riordino della disciplina in materia di erogazione e garanzia del credito ai lavoratori autonomi, anche prevedendo misure specifiche di incentivo all’estensione dell’attività dei consorzi fidi ai vari tipi di lavoro autonomo e professionale;

            7) promozione di forme mutualistiche fra lavoratori autonomi anche con la partecipazione delle imprese committenti e l’adesione a fondi o casse già esistenti;

            8) possibilità di definire la costituzione e la vigilanza di un fondo bilaterale interprofessionale con finalità di tutela sanitaria, sostegno al reddito, formazione e, in generale, sostegno all’attività professionale, a contribuzione volontaria, eventualmente differenziata tra committente e prestatore d’opera intellettuale per i liberi professionisti e per i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, cui estendere ed armonizzare le regole di gestione e controllo e le agevolazioni già presenti in contesti analoghi;

            b) con riferimento alla disciplina dei rapporti di lavoro autonomo:

            1) regolazione contrattuale dei rapporti di lavoro autonomo nel rispetto dei diritti previsti dall’ordinamento a tutela della e dignità della persona, della parità di trattamento e del divieto di discriminazione diretta e indiretta, ed ispirata ai principi della responsabilità sociale e della sussidiarietà;

            2) previsione di un equo compenso per le attività di lavoro autonomo, proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, secondo quanto previsto dagli accordi fra le parti o comunque in uso per prestazioni comparabili anche attraverso la promozione di accordi collettivi;

            3) adozione di linee guida per la promozione di buone pratiche, trasparenza e con correttezza negli affidamenti diretti di attività di consulenza e di prestazioni di lavoro autonomo da parte delle pubbliche amministrazioni;

            4) promozione di accordi collettivi nazionali e territoriali fra le associazioni nazionali rappresentative dei lavoratori autonomi e le associazioni delle imprese committenti, diretti a definire la equa regolazione dei rapporti di lavoro, con riferimento in particolare a compensi, condizioni di lavoro, trattamento delle sospensioni di lavoro, condizioni di accesso, costituzione e regolazione di fondi mutualistici;

            5) riforma della disciplina a tutela della maternità delle lavoratrici autonome, anche attraverso la facoltà di astensione totale o parziale dal lavoro per il periodo di godimento dell’indennità per maternità, il diritto all’astensione anticipata per gravidanza a rischio e, con particolare riferimento alle piccole e micro imprese, la possibilità di sostituzione in caso di maternità delle lavoratrici autonome.».

5.0.2

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«5-bis.

(Delega al Governo in materia di riforma delle normative in materia di malattia per i lavoratori autonomi)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti misure per il riordino della normativa in materia di malattia per i lavoratori autonomi, nel rispetto dei seguenti principi:

            a) ampliamento del periodo di tutela oltre i 61 giorni attualmente previsti dalla normativa vigente;

            b) considerando quale parametro di riferimento il reddito percepito dal lavoratore prima della malattia, ridefinizione delle relative indennità su valori pari a:

            1) 80 % del reddito per malattia ospedalizzata o nel caso di sottoposizione a terapie invasive;

            2) 30 % del reddito per malattia domiciliare;

            c) copertura dei periodi di malattia con versamenti di contributi pensionistici figurativi.»

        Conseguentemente, all’articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «articoli 1, 2, 3, 4 e 5», con le seguenti: «articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 5bis»

            b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.».

5.0.3

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interpretazione autentica)

        1. La disposizione di cui all’articolo 17, comma 3, secondo periodo, dei decreto legislativo 26 Marzo 2001, n. 151 si interpreta nel senso che l’istanza della lavoratrice si considera validamente ricevuta anche qualora sia stata trasmessa per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o per fax o per via telematica tramite Posta elettronica certificata.».

5.0.4

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Dopo l’articolo 5,inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151)

        1. All’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-ter. Nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, la madre lavoratrice può fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di porte di esso, a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare.».

5.0.5

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica nel decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151)

        1. All’articolo 16 del decreto legislativo 26 Marzo 2001 n. 151 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-ter. Nel caso di parto prematuro al congedo obbligatorio che spetta alla madre lavoratrice è aggiunto, per poter accudire il neonato, un periodo aggiuntivo di durata pari ai periodo del primo ricovero, debitamente documentato, in un’unità di terapia intensiva neonatale. Il relativo congedo obbligatorio decorre dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare».

5.0.6

GASPARRI

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Delega al Governo in materia di collaborazioni familiari occasionali)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto al sostegno dello sviluppo delle piccole imprese e delle imprese artigiane, sia in forma individuale che societaria, dedite alla panificazione. Nell’esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

            a) prevedere le modalità con le quali le imprese possono avvalersi delle collaborazioni familiari occasionali di parenti ed affini, entro il terzo grado;

            b) prevedere che le collaborazioni familiari possano anche riguardare chi è già titolare di altro rapporto di lavoro, svolto non in modo prevalente o continuativo, o è pensionato, o è studente;

            c) individuare chi, ai fini del presente articolo, deve essere considerato parente di 1º, 2º e 3º grado e affine del coniuge;

            d) prevedere che le collaborazioni familiari occasionali sono svolte per un periodo complessivo non superiore alle 720 ore, frazionate, nel corso dell’anno solare;

            e) prevedere che le collaborazioni familiari occasionali sono svolte senza corresponsione di compensi.».

5.0.7

ICHINO, BERGER, MARIO MAURO, PAGANO

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Delega in materia processuale)

        1. Il Governo è delegato a emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente un decreto legislativo contenente l’abrogazione dei commi da 47 a 69 dell’articolo 1 della 28 giugno 2012, n. 92, concernenti il rito applicabile alle controversie in materia di licenziamento, con opportuna disciplina transitoria applicabile alle controversie già instaurate secondo le dette disposizioni».

Art.  6

6.1

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO, CIOFFI, CASTALDI

All’articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i decreti di cui agii articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge sono adottati nel rispetto della procedura di dui al comma 2.»;

            b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I pareri delle Commissioni sono vincolanti e in mancanza dei pareri stessi i decreti non possono essere emanati.»;

            c) al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate anche con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri vincolanti definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.»;

            d) sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero del nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

6.2

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO, CIOFFI, CASTALDI

All’articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire il comma 1, con il seguente:

        «1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i decreti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della presente legge sono adottati nel rispetto della procedura di cui al comma 2.»;

            b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I pareri delle Commissioni sono vincolanti e in mancanza dei pareri stesi i decreti non possono essere emanati.»;

            c) al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conronnarsi alle condizioni ivi eventualmenterormulate anche con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri vincolanti definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.».

6.3

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Sopprimere il comma 3.

6.4

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. I maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle presenti deleghe, i cui effetti finanziari non sono immediatamente quantificabili, è effettuata al momento dell’adozione dei singoli decreti legislativi, ai sensi del comma 2, articolo 17 della legge 31 deicembre 2009, n. 196».

6.5

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MUSSINI, MASTRANGELI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, ogni schema di decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore deI provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

6.6

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BLUNDO, CIOFFI, CASTALDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. A ciascuno schema di decreto legisiativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».

6.7

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. Sono fatte salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Bolzano e di Trento dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle comunque riconducibili agli articoli 2 e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

6.0.1

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Dopo il Capo IIl, aggiungere il seguente:

«Capo III-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALARIO MINIMO

 

Art. 6-bis.

(Istituzione del salario minimo orario)

        1. AI fine di dare piena ed effettiva attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 36 della Costituzione è istituito il salario minimo orario (SMO).

Art. 6-ter.

(Determinazione)

        1. Lo SMO è fissato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro, assicurando la più ampia partecipazione.

        2. AI fine di tutelare il potere d’acquisto dello SMO, con decreto da emanarsi entro il 10 luglio di ogni anno, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la medesima procedura di cui al comma 1, provvede ad adeguarne l’entità, tenuto conto di ogni variazione pari a un punto percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall’lstat rilevata rispetto all’anno precedente, nella misura del 100 per cento della suddettavariazione.

Art. 6-quater.

(Esclusioni e limitazioni)

        1. Le eventuali indennità ovvero i rimborsi spese spettanti al lavoratore per il lavoro distaccato non sono considerate componente dello SMO.

        2. Non possono in alcun modo confluire nella determinazione dello SMO gli emolumenti non monetari percepiti dal lavoratore.

        3. Lo SMO non può essere in alcun modo impiegato nell’interesse del datore di lavoro. È nullo ogni patto contrario.

        4. Lo SMO è impignorabile.

Art. 6-quinquies.

(Ambito di applicazione)

        1. Le disposizioni relative allo SMO si applicano a tutti i lavoratori, subordinati e parasubordinati, sia nel settore privato, ivi incluso quello dell’agricoitura, sia in quello pubblico laddove si ricorra a contratti di lavoro di cui al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, 276. In ogni caso tali disposizioni debbono essere rispettate per tutte le categorie di lavoratori e settori produttivi in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva. I contratti collettivi non possono fissare minimi salariali inferiori allo SMO.

        2. Per i soggetti assunti con contratto di apprendistato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, anche non continuativi e presso datori diversi, l’importo dello SMO può essere ridotto sino alla misura massima del quindici per cento.

Art. 6-sexies.

(Sanzioni)

        1. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di SMO di cui agli articoli 6-ter e 6-quater, corrisponda al lavoratore compensi inferiori a quelli legali, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 15.000.

        2. La pena di cui all’articolo 646 del codice penale è aumentata sino alla metà se il reato è commesso dal datore di lavoro in danno del prestatore d’opera mediante la violazione delle norme della presente legge».

6.0.2

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:

«Capo III-bis

DISPOSIZIONI IN MATERlA DI SALARlO MINIMO

 

Art. 6-bis.

(Istituzione del salario minimo orario)

        1. Al fine di dare piena ed effettiva attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 36 della Costituzione è istituito il salario minimo orario (SMO).

Art. 6-ter.

(Determinazione)

        1. Lo SMO non può essere inferiore all’importo definito ai sensi dei presente articolo. Nessun contratto di lavoro può essere stipulato con una retribuzione inferiore allo SMO.

        2. Il valore orario dello SMO per il 2015 è di 9 euro lordi. La retribuzione è calcolata sulla base del predetto importo, da applicare alle ore di lavoro mensili previste dal contratto.

        3. Lo SMO è incrementato al 1º gennaio di ogni anno in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall’Istat.

        4. Per i contratti di lavoro in essere alla-data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le condizioni di miglior favore, lo SMO si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì alla riparametrazione dei livelli superiori fino ai successivi rinnovi.

Art. 6-quater.

(Esclusioni e limitazioni)

        1. Le eventuali indennità ovvero i rimborsi spese spettanti al lavoratore per il lavoro distaccato non sono considerate componente dello SMO.

        2. Non possono in alcun modo confluire nella determinazione dello SMO gli emolumenti non monetari percepiti dal lavoratore.

        3. Lo SMO non può essere in alcun modo impiegato nell’interesse del datore di lavoro. È nullo ogni patto contrario.

        4. Lo SMO è impignorabile.

Art. 6-quinquies.

(Ambito di applicazione)

        1. Le disposizioni relative allo SMO si applicano a tutti i lavoratori, subordinati e parasubordinati, sia nel settore privato, ivi incluso quello dell’agricoltura, sia in quello pubblico laddove si ricorra a contratti di lavoro di cui al capo I del titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, 276. In ogni caso tali disposizioni debbono essere rispettate per tutte le categorie di lavoratori e settori produttivi in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva. I contratti collettivi non possono fissare minimi salariali inferiori allo SMO.

        2. Per i soggetti assunti con contratto di apprendistato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, anche non continuativi e presso datori diversi, l’importo dello SMO può essere ridotto sino alla misura massima del quindici per cento.

Art. 6-sexies.

(Sanzioni)

        1. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di SMO di cui agli articoli 6-ter e 6-quater, corrisponda al lavoratore compensi inferiori a quelli legali, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro15.000.

        2. La pena di cui all’articolo646 del codice penale è aumentata sino alla metà se il reato è commesso dal datore di lavoro in danno del prestatore d’opera mediante la violazione delle norme della presente legge».

6.0.3

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:

«Capo III-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA

 

Art. 6-bis.

(Reddito di cittadinanza)

        1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il Reddito di Cittadinanza in attuazione dei principi fondamental1 sanciti dall’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea nonché dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38 della Carta Costituzionale.

        2. Il Reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale nonché a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all’inserimento sociale di tutti i soggetti a rischio di marginalità nella società e nel mondo del lavoro.

        3. Il Reddito di cittadinanza è istituito su tutto il territorio nazionale allo scopo di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, all’istruzione, all’informazione, alla cultura e alla sua libera scelta sottraendo ogni individuo dall’ambito della precarietà al fine dell’ottenimento della redistribuzione della ricchezza e della salvaguardia della dignità della persona.

        4. Per le finalità di cui al comma l è istituito entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza». Il Fondo è alimentato con le maggiori entrate e le minori spese di cui ai commi 80 e seguenti.

        5. Ai fini dell’accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge si intende per:

            a. Reddito di cittadinanza: l’insieme delle misure volte al sostegno al reddito per tutti i soggetti residenti sul territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di povertà come definita alla lettera d) del presente comma al fine di garantire la pari dignità sociale e la partecipazione al progresso del paese;

            b. Beneficiari: tutti i cittadini in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal presente alti colo per il diritto al percepimento del reddito di cittadinanza;

            c. Struttura informativa centralizzata: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l’aggiornamento di una banca dati finalizzata ad implementare e gestire i processi di cui al presente articolo;

            d. Soglia di povertà relativa: è il valore convenzionale calcolato dall’ISTAT che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia anche composta da un singolo soggetto, viene definita povera in termini relativi ossia in rapporto al livello economico medio di vita dell’ambiente o della nazione;

            e. Reddito familiare: è il reddito complessivo netto derivante da redditi percepiti in Italia o all’estero, anche sotto la forma di sostegno al reddito o che potranno essere percepiti sulla base di apposita documentazione nell’anno di presentazione della richiesta di reddito di cittadinanza da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare;

            f. Nucleo familiare: il nucleo composto da richiedente, soggetti con i quali convive e soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il dichiarante sono coloro che risultano dallo Stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare anche se residenti separatamente e non appartengono al medesimo nucleo familiare solo in caso di separazione giudiziale o omologazione della separazione consensuale, oppure quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore stesso (caso di coniugi non conviventi). Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dal decreto legislativo 109/98 e dal DPCM n 221/1999;

            g. Familiari a carico: sono i componenti del nucleo familiare minori degli anni diciotto, i maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età purché studenti o in possesso di una qualifica o diploma professionale, riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell’Unione Europea; compresi nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n,13, o di un diploma di istruzione secondario di II grado utile per l’inserimento nel mondo del lavoro ovvero la frequenza di un corso per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche;

            h. Fondo per il Reddito di Cittadinanza: è il fondo di cui al comma 4 istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l’erogazione dei benefici;

            i. Bilancio di Competenze: è una metodologia di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e nell’orientamento professionale per adulti, È un percorso volontario che mira a promuovere la riflessione e l’auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita al fine di renderne possibile la trasferibilità e la spendibilità nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo lavorativo;

            j. Salario minimo garantito: è la paga oraria minima che il datore di lavoro deve corrispondere.

        6. Il Reddito di Cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora unico componente di nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto pari a 7.200,00 euro stabilito in ordine alla soglia di povertà relativa, quantificata a partire dall’anno 2013 in 600 euro mensili netti.

        7. Il Reddito di Cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito minimo in ordine alla soglia di povertà relativa quantificata a partire dall’anno 2013 secondo la tabella di cui all’Allegato I della presente legge.

        8. La misura del Reddito di Cittadinanza di cui ai commi 6 e 7 è fissata sulla base del livello di soglia di povertà relativa aggiornata ogni anno e in ogni caso non potrà essere inferiore al reddito annuo pari a 7.200 euro netti

        9. La misura del Reddito di Cittadinanza di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, per il solo caso di lavoratori autonomi, viene calcolata con riferimento al reddito netto dell’anno precedente a quello di inoltro della richiesta, con previsione di successivo calcolo di compensazione, da effettuarsi non appena disponibili i dati reddituali relativi all’anno in corso. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali abbiano superato la soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario restituisce l’eccedenza a partire dall’anno in cui il suo reddito supera del 100 per cento il valore della predetta soglia, Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali siano stati inferiori alla soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario ha diritto a ricevere l’integrazione di quanto non percepito a partire dalla prima erogazione disponibile.

        10. Ai fini dell’accesso al Reddito di Cittadinanza viene tenuto in considerazione il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dal presente articolo.

        11. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante e calcolata secondo gli allegati 1 e 2 del presente articolo.

        12. A completamento della richiesta inoltrata da un componente di nucleo familiare con soggetti potenzialmente beneficiari, i medesimi componenti acquisiscono il diritto a ricevere l’erogazione diretta della quota a loro spettante, secondo i criteri stabiliti nella tabella di cui agli allegati 1 e 2 del presente articolo, esclusivamente tramite richiesta personale agli uffici competenti.

        13. La quota parte di reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta in parti eguali a entrambi i genitori fatte salve diverse disposizioni dell’autorità giudiziaria.

        14. Hanno diritto a richiedere e percepire il Reddito di cittadinanza tutti i soggetti che all’entrata in vigore della presente legge hanno compiuto i 18 anni di età, sono residenti sul territorio nazionale, percepiscono un reddito netto annuo inferiore ad euro 7200 netti ovvero appartengono ad un nucleo familiare il cui reddito è inferiore ai valori indicati nella tabella di cui all’allegato l della presente legge e che sono compresi in una delle seguenti categorie:

            a) soggetti in possesso di cittadinanza italiana;

            b) soggetti aventi cittadinanza estera, residenti da almeno due anni in territorio italiano, che dimostrano di aver lavorato in Italia nell’ultimo biennio per un numero di ore pari o superiore a 1000 ovvero essere stati titolari di un reddito netto pari o superiore a 6000 euro complessivi nei due anni precedenti a quello della fruizione dei benefici di cui al presente articolo;

            c) il Governo è delegato all’emanazione di un decreto che preveda la stipula di convenzioni con altri Stati al fine di verificare se i richiedenti siano attualmente beneficiari di altri redditi nei paesi di origine o, qualora di cittadinanza italiana, in paesi esteri.

        15. Per i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 25 anni costituisce requisito fondamentale essere in possesso di qualifica o diploma professionale, riconosciuti e spendi bili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi nell’apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con l’Accordo del 29 aprile 2010 o di un diploma di istruzione secondario di Il grado utile per l’inserimento lavorativo ovvero essere in corso di frequenza per l’acquisizione di uno dei predetti titoli o qualifiche.

        16, Nel caso di nucleo familiare con un unico componente che svolge attività, comprovata da attestazioni di frequenza, di studente a tempo pieno in modo esclusivo, il reddito di cittadinanza viene erogato solo nel caso in cui il nucleo familiare di provenienza sia al di sotto della soglia di povertà relativa di cui al comma 6 del presente articolo.

        17. Ai fini dell’efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, vengono attribuite le seguenti competenze:

            a) Le strutture dei centri per l’impiego hanno il compito di ricevere le domande di accesso al reddito di cittadinanza di cui al presente articolo, i centri per l’impiego gestiscono le procedure, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, ne raccolgono i per le parti di competenza e nel caso di esito positivo inviano all’Inps il parere favorevole all’erogazione del reddito di cittadinanza.

            b) I Comuni hanno il compito di favorire e supportare le procedure per l’accesso ai benefici di cui al presente articolo in particolare per i soggetti per i quali si renda necessario attivare percorsi di supporto ed inclusione sociale, per disabili gravi, per i soggetti pensionati con reddito inferiore alla soglia di cui al comma 5 lettera d) del presente articolo. In tali casi i servizi-sociali laddove necessario possono procedere alla presentazione della richiesta ai centri per l’impiego competenti per territorio utilizzando la struttura informativa centralizzata.

            c) Le regioni hanno il compito di favorire in coordinamento con i centri per l’impiego, i comuni e in accordo con i ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali, attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivando iniziative fra i comuni anche consorziati tra loro. Le Regioni attraverso l’Osservatorio sul mercato del lavoro e sulle politiche di welfare a livello regionale al fine di monitorare la distribuzione del reddito, la struttura della spesa sociale e fornire le statistiche sulla possibile platea di benefici ari del presente articolo.

            d) L’INPS è ente competente per le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati e provvede all’erogazione del reddito di cittadinanza a ciascun benefici ari o previa valutazione positiva da parte del centro per l’impiego, per il tramite del fondo di cui al comma 4 del presente articolo. L’INPS altresì condivide con i Centri per l’Impiego i dati riguardanti l’erogazione di tutti i sussidi che ha in gestione.

            e) L’agenzia delle entrate nell’ambito delle proprie competenze esegue le verifiche e i controlli dei dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell’erogazione del Beneficio di cui al presente articolo.

            f) Le Direzioni regionali e territoriali del lavoro per quanto attiene alle attività da esse esercitate implementano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso.

            g) Le scuole di ogni ordine e grado forniscono ai centri per l’impiego ed ai comuni le

        informazioni relative all’assolvimento degli obblighi scolastici ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti beneficiari tramite la Struttura informativa centralizzata.

            h) Le agenzie formative accreditate ai sensi del: Accordo Stato Regioni del 20/03/2008, Accordo 131/2003 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Accordo Stato Regioni 1º agosto 2002, Decreto ministeriale (Mlps) 25 maggio 2001 n, 166, Accordo Stato Regioni del 18 febbraio 2000, Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, legge 24 giugno 1997 n. 196 forniscono ai centri per l’impiego ogni informazione in relazione alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi e alla frequenza ai corsi ed ai percorsi formativi svolti dai cittadini ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti tramite la Struttura informativa centralizzata.

            i) Le Università e gli istituti di alta formazione implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei cittadini tramite la Struttura informativa centralizzata.

        18. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana un decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, al fine di stabilire le procedure di coordinamento tra gli enti di cui al comma 17 del presente articolo.

        19. Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, è istituito l’Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare. L’Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare, attraverso 10 stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali, provinciali c i Comuni, ha il compito di analizzare l’evoluzione dei mercati dell’occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori d’attività interessati al completamento della domanda di lavoro e offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali, con l’obiettivo di rendere funzionale il dispositivo del presente articolo nonché gli altri strumenti offerti dall’andamento a tutela delle esigenze di carattere sociale ed occupazionale, altresì definisce, in accordo con il Ministero dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca, le linee guida per l’attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell’efficienza dei sistemi di istruzione e formazione.

        20. Le strutture di cui ai commi 17, 18 e 19, ai fini del presente articolo ed in ottemperanza alle disposizioni in materia di Agenda Digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ampliano, implementano ed utilizzano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Banca dati di cui al decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 coordinato con la legge 9 agosto 2013 n. 99, alla quale confluiscono quantomeno: i dati anagrafici del cittadino, stato di famiglia, certificazione isee, certificazione reddito al netto delle tasse riferito all’anno incorso, certificazione reddito di cittadinanza percepito, dati in possesso dell’inps, beni immobili di proprietà, competenze certificate del cittadino acquisite in ambito formale, non formale e informale, stato di frequenza scolastica dello studente.

        21. I dirigenti delle strutture pubbliche o aziende speciali di enti pubblici, cui è conferito l’incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata di cui al presente articolo, hanno l’obbligo di riferire trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali lo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata.

        22. Tutti i soggetti identificati come soggetti abilitati secondo la Legge 183/2010 e le Note Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.13/SEGRl000440 del 4.01.2007 e n. 13/SEGRl0004746 compresi i datori di lavoro hanno l’obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Banca dati di cui al decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 99 e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti.

        23. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare entro 30 giorni dall’approvazione della presente legge un decreto contenente disposizioni relative alla ottimizzazione dei processi funzionali alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, prevedendo:

            a) meccanismi sanzionatoria carico del personale dirigenziale competente per la cura dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata di cui al comma 21 del presente articolo, che non abbia ottemperato sulla base dei dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

            b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti identificati al comma 22 del presente articolo, da erogare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 22.

        24. I dati personali elaborati ai fini del presente articolo sono trattati ai sensi del decreto legislativo n. 196/03.

        25. Il soggetto interessato all’accesso ai benefici dì cui al presente articolo inoltra domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, indicate al comma 17, lettere a) e b), allegando:

            a) Copia dell’Isee;

            b) Autodichiarazione attestante i redditi percepiti e percepibili, nel corso dell’anno solare di presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, fatte salve le ipotesi di cui al comma 9.

        26. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 del presente articolo è verificata e attestata dalle strutture preposte di cui ai commi 17, 18 e 19 secondo competenza attraverso la consultazione e l’implementazione della banca dati centralizzata di cui ai commi da 20 a 24 del presente articolo.

        27. Le strutture preposte all’accoglimento della domanda di cui ai commi 17, 18 e 19 possono riservarsi la facoltà di richiedere la documentazione inerente ai redditi percepiti e percepibili, nell’anno solare della presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.

        28. Sul sito internet dei centri per l’impiego devono essere pubblicate le modalità per la presentazione della richiesta e i moduli semplificati.

        29. Il Reddito di Cittadinanza viene erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni ai commi 14, 15 e 16. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell’erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui ai successivi commi da 30 a 46.

        30. Il Beneficiario in età non pensionabile deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l’impiego territorialmente competenti.

        31. Il beneficiario fornita la disponibilità di cui al comma 1 del presente articolo, deve entro sette giorni intraprendere il percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto indicate ai commi da 38 a 45.

        32. I Beneficiari del Reddito di Cittadinanza hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale che comporta la perdita del diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza o che comporta la modifica dell’entità dell’ammontare del Reddito di Cittadinanza percepito e anche in costanza di diritto al beneficio è tenuto a rinnovare la domanda di ammissione annualmente.

        33. In linea con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale, nonché in base agli interessi ed alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l’impiego di cui ai commi da 38 a 45, il beneficiario è obbligato ad offrire la propria disponibilità, per l’espletamento di attività utili alla collettività da svolgere presso il Comune di residenza che istituisce ai predetti fini compatibilmente, nel caso di disabili e anziani, con le loro capacità.

        34. I Comuni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge devono attivare tutte le procedure amministrative utili per l’istituzione dei progetti di cui al comma precedente.

        35. Il beneficiario in riferimento alle attività di cui al comma 33 è tenuto a mettere a disposizione della collettività un minimo di quattro ore settimanali da ritenersi esclusivamente prestate a titolo di volontariato.

        36. Gli obblighi di cui al comma 31 vengono attestati dal Comune che provvede ad aggiornare la Banca Dati centralizzata.

        37. Gli obblighi di cui al comma 31 sono subordinati all’attivazione di progetti da parte dei comuni interessati.

        38. I centri per l’impiego, ai fini dell’inserimento lavorativo, hanno il compito della presa in carico dei soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al presente articolo ed erogano servizi ai fini dell’accompagnamento all’inserimento lavorativo, altresì provvedono nel corso del primo armo dall’entrata in vigore della presente legge, a forme di pubblicizzazione del diritto ai benefici del reddito di cittadinanza, attraverso l’invio di comunicazioni a mezzo posta o pec, presso le residenze dei potenziali beneficiari.

        39. I centri per l’impiego cooperano con le Regioni, i Comuni e l’Agenzia del Demanio, ciascuno con le proprie risorse, al fine di promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali in relazione alle caratteristiche produttive, commerciali, economiche del territorio, nell’ottica dell’inserimento lavorativo dei benefici ari di cui al presente articolo.

        40. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui al precedente comma e nell’ottica dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, all’articolo 58, dopo il comma 1, del decreto legge del 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

        «1.bis) È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di »start-up innovative« di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221 e da destinare a progetti di sviluppo di »incubatori certificati« di cui all’articolo 25, comma 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

        41. Le attività di cui al comma 38 possono essere altresì svolte dalle agenzie di intermediazione del lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003.

        42. Le agenzie di cui al comma 41 oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto Legislativo 10 settembre 2003 pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute a inserire i dati in loro possesso nella banca dati di cui ai commi da 20 a 24 del presente articolo.

        43. I centri per l’impiego, nonché le agenzie di intermediazione, in relazione ai servizi erogati di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, delle capacità fisiche, delle disabilità nonché di mansioni precedentemente svolte, procurano al beneficiario proposte di lavoro.

        44. Tutte le Agenzie di cui al presente articolo, devono individuare, attraverso la Struttura informativa centralizzata, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.

        45. Le Agenzie formative accreditate hanno il compito di fornire una formazione mirata, orientata verso quei settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato in linea con le indicazioni degli osservatori regionali e nazionali del mercato del lavoro e sulle politiche di Welfare. Le Agenzie formative accreditate devono inserire al lavoro una quota annua pari almeno al 10% degli iscritti che conseguono il titolo. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l’osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare di cui al comma 17, lettera h) ha il compito di verificare e monitorare le attività delle agenzie formative e provvede ad inibire l’assegnazione di nuovi corsi alle Agenzie formative accreditate, per l’anno successivo, nel caso di mancato inserimento al lavoro della quota minima del 10% degli iscritti che conseguono il titolo.

        46. 11 beneficiario, in età non pensionabile ed abile al lavoro, fatte salve le previsioni di cui alla legge n. 68 del 1999, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio a:

            a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l’impiego territorialmente competenti;

            b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 181 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

            c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;

            d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, col supporto dell’operatore addetto, il piano di azione individuale funzionate all’inserimento lavorativo;

            e) svolgere con continuità un’azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite con i servizi competenti;

            f) accettare espressamente, nel caso di individuazione di carenze professionali o di riconoscimento di specifiche propensioni, qualora rilevate dall’ente preposto durante il colloquio di orientamento ed il percorso di bilancio delle competenze,. di essere avviato e completare corsi di riqualificazione professionale o formazione professionale da ritenersi obbligatori ai fini del presente articolo con esclusione dei casi di comprovata impossibilità derivante da cause di forza maggiore;

            g) sostenere colloqui ovvero prove di selezione per attività lavorative attinenti alle competenze certificate;

            h) partecipare attivamente alla ricerca del lavoro e recarsi con cadenza periodica, pari a una volta a settimana, presso il CPI o l’Agenzia che lo ha preso in carico.

        47. Il beneficiario in età non pensionabile ed abile al lavoro o qualora disabile in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all’erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

            a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 46;

            b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo accertata e dichiarata dai responsabili del procedimento di cui al presente articolo;

            c) rifiuta nell’arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma seguente e presentate dal centro per l’impiego o dalle strutture preposte di cui ai commi 17, 18 e 19 o da 38 a 45;

            d) qualora a seguito di impiego o reimpiego receda senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell’anno solare;

            e) qualora non ottemperi agli obblighi di cui al comma 35 se in presenza di progetti già avviati dai Comuni.

        48. Ai fini del presente articolo è considerata congrua la proposta di lavoro di cui al precedente comma se munita dei seguenti requisiti:

            a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate nel corso del colloquio di orientamento e nel percorso di bilancio delle competenze dagli Enti preposti di cui ai commi da 38 a 45;

            b) la retribuzione oraria è pari a un importo maggiore o uguale all’ottanta per cento rispetto a quella delle mansioni di provenienza e comunque non inferiore a quanto previsto dai CCNL di riferimento e in stretta osservanza di quanto previsto ai commi 77, 78 e 79;

            c) fatte salve espresse volontà del richiedente la sede del luogo di lavoro non dista oltre 50 km dalla residenza del soggetto interessato e il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore ad ottanta minuti.

        49. I lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 della legge 12 Marzo 1999, n. 68 sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.

        50. Sono esentate dall’obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 46 le madri fino al compimento del terzo anno di età dei figli ovvero in alternativa i padri su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.

        51. Ai fini del presente articolo la partecipazione, del Beneficiario del reddito di cittadinanza, a progetti imprenditoriali promossi dal centro per l’impiego territorialmente competente ai sensi del comma 39, è da considerarsi alternativa ed, equivalente all’assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 46, lettera 1).

        52. Lo Stato, le Regioni e i Comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all’abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall’articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali recepito con legge n. 881 del 77, dall’articolo 2 della costituzione e dalla Carta sociale europea, sia per l’accesso all’alloggio che nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.

        53. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e locatari dell’abitazione principale, non percettori di altre agevolazioni per l’abitazione, hanno diritto a ricevere l’agevolazione di cui al fondo nazionale di sostegno per l’accesso al contributo per le locazioni di cui all’articolo 11 legge 9 dicembre 1998 n. 431 e ss. Mm, maggiorata del 20 per cento.

        54. Al fine del presente articolo, per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, il fondo di cui al comma 53 è aumentato di 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2014-2016. All’onere si provvede mediante le maggiori risorse di cui ai commi 80 e seguenti.

        55. Ai fini di cui ai commi da 1 a 4 nonché con l’obiettivo di applicare le normative di riferimento in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, i comuni anche riuniti in consorzi e le regioni hanno l’obbligo di erogare servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza e forniscono:

            a) sostegno alla scolarità nella fascia d’obbligo, in particolare per acquisto libri di testo;

            b) sostegno all’istruzione ed alla formazione dei giovani con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l’acquisto di libri di testo ed il pagamento di tasse universitarie;

            c) sostegno per l’accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;

            d) misure di sostegno alla formazione e incentivi all’occupazione;

            e) misure di sostegno all’uso dei trasporti pubblici;

            f) misure volte a favorire il diletto attraverso la concessione di benefici per la fruizione di rappresentazioni culturali.

        56. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia del presente articolo e sostenere la diversificazione dei benefici offerti, Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle Attività produttive e il Ministero dell’Economia, emana entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari del presente articolo.

        57. Al fine di promuovere l’accesso ai benefici di cui al presente articolo, i comuni anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per l’impiego, elaborano attualmente programmi di divulgazione e relativa assistenza in favore dei senza tetto e dei senza fissa dimora.

        58. Al fine di monitorare l’attuazione del presente articolo i comuni anche riuniti in consorzi comunicano semestralmente al ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 57 ed i relativi risultati conseguiti.

        59. Entro trenta giorni dall’approvazione della presente legge il ministero del lavoro e delle politiche sociali emana un regolamento contenente la modulistica per le comunicazioni di cui al comma 58.

        60. Il reddito di cittadinanza è erogato da INPS ed è riscosso: presso gli uffici postali in contanti allo sportello, con accredito sul proprio conto corrente postale, su conto di deposito a risparmio o con accredito su carta prepagata, tenuto conto delle esigenze del beneficiario.

        61. Ferma restando la competenza della sede Inps, nel cui ambito territoriale il beneficiario è residente, il pagamento può essere richiesto presso ciascun ufficio pagatore sul territorio nazionale.

        62. Al fine di agevolare la fiscalità generale l’importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5% per i beneficiari che accettano di ricevere l’erogazione su carta prepagata e che utilizzano almeno il 70% dell’importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.

        63. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze stipulano una convenzione con poste italiane e con INPS finalizzata all’erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente, e alla predisposizione di uno strumento automatico utile a rilevare mensilmente l’ammontare della spesa effettuata tramite carta prepagata ai fini dell’erogazione degli incentivi di cui al comma l del presente articolo.

        64. Al fine di promuovere l’emersione dei lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro una eventuale, propria prestazione lavorativa pregressa, e irregolare, a seguito di relativo accertamento da parte dalle autorità ispettive competenti, riceve una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5%.

        65. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell’adozione di ulteriori misure è istituito un incentivo per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori beneficiari del presente articolo.

        66. Le assunzioni di cui al comma 65 devono comportare un incremento occupazionale netto, per ogni singola azienda beneficiaria dell’incentivo.

        67. L’incentivo mensile è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell’assunzione e non può superare a 600 euro mensili, corrisposti. al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce ‘contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

        68. L’incentivo ha un durata massima di dodici mesi.

        69. L’incremento occupazionale di cui al comma 66 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all’assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

        70. L’incremento della base occupazionale va considerato ai netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.

        71. L’accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine INPS e Agenzia delle Entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l’assistenza di omissioni ovvero difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al Centro per l’impiego territorialmente competente.

        72. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci, perde definitivamente il diritto al Reddito di Cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.

        73. L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 32 qualora relativi ad un incremento della capacità reddituale, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui al presente articolo.

        74. Il termine per la segnalazione di cui al comma 73 è fissato in giorni 30 dall’effettivo incremento reddituale.

        75. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.

        76. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza ai percorsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario, comporta una induzione della quota parte di reddito di cittadinanza riferita al minore a carico per ciascun figlio in dispersione scolastica. In caso di primo richiamo la riduzione sarà pari al 30% ovvero al 50% in caso di secondo richiamo ovvero alla perdita del beneficio in caso di terzo richiamo.

        77. In adempimento ai principi costituzionali sanciti dall’articolo 36 della Costituzione nonché dai commi da 1 a 4 del presente articolo, al fine di integrare le relative misure in favore di tutti i cittadini, è istituito il salario minimo garantito.

        78. Fatte salve disposizioni di maggior favore previste dalla contrattazione collettiva nazionale la retribuzione oraria lorda applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa non può essere inferiore a 9 euro.

        79. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, fissati nella misura massima annua di 19.000 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 80 e seguenti.

        80. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Art. 1. – 1. L’indennità spettante ai membri del Parlamento a nonna dell’articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

        2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l’ammontare di dette quote in misura tale che non superino l’importo lordo di euro cinquemila,».

            b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l’aumentare in misura non superiore all’importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell’Assemblea e delle Commissioni.

        80-bis. L’erogazione della somma di sui al comma 80, lettera b), è corrisposta a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata sul sito internet della Camera di appartenenza».

        81. Al commi 491 e 495 dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole: «dello 0,2 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell’1 per cento». Al comma 492 del medesimo articolo della legge 228 del 2012, l’imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, casi come definita dalla tabella 3, è incrementata del 5 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nazionale del contratto.

        82. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’aliquota dell’addizionale di cui al comma 16 dell’articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di l punto percentuale. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l’onere della maggiorazione d’imposta sui prezzi al consumo. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo.».

        83. A decorrere dal 30 giugno 2014 una quota non inferiore a 2.700 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell’economia e finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso perle attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.

        84. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della Difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriannuali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della Difesa per un importo non inferiore a 1.500 milioni annui, per essere riassegnate all’entrata del Ministero dell’economia e finanze.

        85. A decorrere dall’anno 2014, l’imposta di bollo di cui all’articolo 19, comma 6, del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica nella misura del 26 per mille.

        86. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 23 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2014. Il direttore dell’Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l’attuazione del presente articolo. Le somme derivanti dalla presente disposizione concorrono integralmente al finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo.

        87. Gli enti pubblici non economici inclusi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (4), con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all’amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L’amministrazione così individuata succede a titolo universale all’ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale, I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell’ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».

        88. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, all’articolo 11, comma 1, la lettera e) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n, 917, è sostituita dalle seguenti:

            «e) oltre 75,000 euro e fino a 100,000 euro, 43 per cento;

            f) oltre 100,000 euro, 45 per cento».

        89. A decorrere dal 1º gennaio 2015 è istituita un’imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato, Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore. complessivo è superiore a 1,500,000 euro, Per patrimoni mobiliari si intendono:

            a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

            b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

        90. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell’esercizio dell’attività imprenditoriale,

        91. L’imposta di cui al comma 89 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

        1) per patrimoni superiori a 1.500,000 euro, lo 0,50 per cento;

        2) per patrimoni superiori a 2,500,000 euro, lo 0,75 per cento;

        3) per patrimoni superiori a 5,000,000 di euro, io 0,85 per cento;

        4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, il 1,5 per cento;

        5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento,

        92. Entro il 31 luglio 2015, l’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.

        93. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n, 504, e successive modificazioni, così come modificati dal presente articolo.

        94. Dall’applicazione dell’imposta di cui al comma 96 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

        95. L’imposta di cui al comma 89 è versata in un’unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno, La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell’Agenzia delle entrate.

        96. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n, 250 sono abrogati, Le risorse iscritte nel bilancio dello stato sono versate all’entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 4.

        97. A decorrere dal 1º gennaio 2015, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n,222, sono destinate integramente al Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 4.

        Conseguentemente, al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, apportare le seguenti modifiche:

            a) l’articolo 5 è soppresso;

            b) all’articolo 8, il comma 11 è sostituito dal seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro economico, e previa verifica del Ministero dell’economia e delle finanze, le autorizzazione di spesa iscritte sugli stati di previsione dei Ministeri interessati sono rideterminate in maniera da assicurare una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Nelle more dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo sono rese indisponibili le risorse, negli importi indicati, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa relative ai programmi di cui a!!’articolo 536 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;

            c) all’articolo 15, al comma 1, al paragrafo 2, al terzo periodo, eliminare infine le seguenti parole: « nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all’estero,»;

            d) all’articolo 16, al comma 6, sostituire le parole: «del 20 per cento» con le seguenti: «del 40 per cento»;

            e) all’articolo 16, sopprimere il comma 7;

            f) all’articolo 17, al comma 1, sostituire le parole: «di 50 milioni di euro» con le seguenti: «di 90 milioni di euro»;

            g) all’articolo 20, al comma 1, sostituire infine le parole: «2,5 per cento» e «4 per cento» rispettivamente con le seguenti: «5 per cento» e «8 per cento».

6.0.4

PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, CIOFFI, CASTALDI

Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:

«Capo III-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI

 

Art. 6-bis.

(Modifica dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300)

        1. L’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente:

        ”Art. 18. – (Reintegrazione nel posto di lavoro). – 1. Ferma restando l’esperibilità delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se tratta si di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

        2. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

        3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

        4. il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l’inefficacia o l’invalidità stabilendo un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

        5. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del datare di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell’indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

        6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma. è provvisoriamente esecutiva.

        7. Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado dei giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datare di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro:

        8. L’ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato ai giudice medesimo che l’ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell’articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

        9. L’ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

        10. Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all’ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l’ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al lavoratore”.

Art. 6-ter.

(Modifiche e abrogazioni)

        1. All’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ”1. Ferma l’applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo, dell’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo di cui all’articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, commi 1 e 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.”;

            b) al comma 2 le parole: ”per motivo oggettivo” sono soppresse;

            c) il comma 8 è abrogato.

        2. All’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, al primo periodo, la parola: ”oggettivo” è soppressa.

        3. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all’articolo 4, comma 12, l’ultimo periodo è soppresso;

            b) all’articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ”3. Il recesso di cui all’articolo 4, comma 9, è Inefficace qualora sia intimato senza l’osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo, salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento delle organizzazioni sindacali. AI recesso di cui all’articolo 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l’inefficacia o l’invalidità, si applica l’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni”.

        4. All’articolo 2, comma 479, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola: ”soggettivo”, è soppressa».

6.0.5

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:

«Capo III-bis

MISURE IN MATERIA PREVIDENZIALE

 

Art. 6-bis.

(Riforma della gestione separata INPS)

        1. A decorrere dallo gennaio 2014, la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla Gestione Separata Ordinaria e dalla Gestione Separata Speciale. Alla Gestione Separata Speciale, avente autonoma gestione e con contabilità separata rispetto a quella ordinaria, sono tenuti ad iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente una attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla Gestione Separata Ordinaria sono tenuti ad iscriversi gli altri soggetti già tenuti ad iscriversi presso l’apposita Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano esclusi dall’iscrizione i soggetti già iscritti a casse previdenziali obbligatorie e le cui prestazioni lavorative sono svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine o albo professionale.

        2. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 2, comma 57 , della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall’articolo 46-bis, comma 1, lettera g), del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i soggetti iscritti alla gestione separata speciale di cui al comma 3-bis, sono tenuti al versamento di una aliquota paria quella corrisposta fino al 31 dicembre 2013 alla gestione separata, applicata sul reddito delle attività determinato sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi, fermo restando l’ulteriore aliquota contributiva di cui all’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. Restano esclusi dall’imposizione i redditi percepiti per l’espletamento di prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine o albo professionale.

        3. Hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell’anno.

        4. Per i soggetti iscritti alla gestione separata speciale si applica il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995».

6.0.6

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Dopo il Capo III, inserire il seguente:

«Capo III-bis

MISURE IN MATERIA PREVIDENZIALE

 

Art. 6-bis.

(Semplificazione in materia di conferimento del TFR

alle forme pensionistiche complementari)

        1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2002 n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all’articolo 8, comma 7, la lettera b) è sostituita con la seguente:

            ”b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla- scadenza dei sei mesi ivi previsti:

                1) fermo restando quanto previsto dalla lettera a), in caso di assunzione presso microimprese o piccole imprese di cui alla raccomandazione della commissione del 6 maggio 2003, il TFR maturando del lavoratore rimane presso il datore di lavoro;

                2) qualora non sia applicabile la disposizione di cui al numero 1), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS;”

            b) all’articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: ”lettera b), n. 3)”, sono sostituite dalle seguenti: ”lettera b), n. 2)”».

6.0.7

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Dopo il Capo III, inserire il seguente:

«Capo III-bis

MISURE IN MATERIA PREVIDENZIALE

 

Art. 6-bis.

(Semplificazione in materia di conferimento del TFR

alle forme pensionistiche complementari)

        1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2002 n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all’articolo 8, comma 7 ,la lettera b) è sostituita con la seguente:

            ”b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS;”

            b) all’articolo 9; comma 1, primo periodo, le parole: ”, n. 3)”, sono abrogate».

6.0.8

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, CIOFFI, CASTALDI

Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:

«Capo III-bis

MISURE IN MATERIA PREVIDENZIALE

 

Art. 6-bis.

(Obblighi degli enti che gestiscono forme di previdenza)

        1. A decorrere dall’anno 2014, gli organi di amministrazione degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n, 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n, 103 devono comunicare qualunque spesa da essi deliberata di importo superiore a 50000 euro a tutti gli iscritti.

        2. La comunicazione di cui al comma 1 deve avvenire tramite posta elettronica certificata».

6.0.9

CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, DONNO, CIOFFI, CASTALDI

Dopo il Capo III, aggiungere il seguente:

«Capo III-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPRESENTANZA SINDACALE

 

Art. 6-bis.

(Modifica dei decreto decreto-legge 13 agosto 2011, n, 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n, 148)

        1. L’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n, 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n, 148, è abrogato».

 

 

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