72ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.
La seduta inizia alle ore 14,25.
IN SEDE REFERENTE
(1464) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
La senatrice PARENTE (PD) richiama la caratteristica fondamentale del decreto-legge, che rappresenta un intervento puntuale su alcune regole del mercato del lavoro. Ritiene, infatti, necessario considerare il provvedimento in discussione come primo elemento di un più ampio percorso, che troverà la sua sede più completa nel disegno di legge delega già in esame presso la Commissione. Tra i temi che andranno senz’altro affrontati, vi sono la riforma degli ammortizzatori sociali e dei servizi per l’impiego, ma anche la semplificazione delle procedure e il miglioramento degli strumenti di sostegno al reddito. Vede, quindi, nella delega legislativa il principale strumento per una complessiva modernizzazione del mercato del lavoro in Italia. Analogamente, l’intervento del Governo che – tramite il decreto-legge n. 66 del 2014 – ha consentito un primo alleggerimento della tassazione sul lavoro deve essere apprezzato come primo passo verso un modello di imposizione fiscale più adeguato a sostenere la ripresa dell’occupazione. Rispetto al provvedimento oggi in discussione, invece, ricorda come la più amplia facoltà di proroga dei contratti a tempo determinato abbia lo scopo di moltiplicare le opportunità di impiego, senza che ciò ponga alcun problema di compatibilità con le norme europee, come da taluno paventato.
Sottolinea che il tema della sanzione pecuniaria per i casi di superamento del limite ai contratti a tempo determinato sarà oggetto di adeguato affinamento e considera, d’altro canto, utile una correzione che favorisca il rafforzamento del diritto di precedenza nell’assunzione per i dipendenti titolari di contratti a termine. Attira l’attenzione della Commissione sui rilevanti costi per lo Stato degli incentivi all’apprendistato, in una situazione nella quale, però, solo una modesta percentuale dei rapporti di lavoro così instaurati giunge a stabilizzazione: occorre, dunque, riflettere sulla possibilità di spostare l’incentivazione al momento dell’assunzione definitiva. Anche il tema della formazione al lavoro, curata su base regionale, andrà adeguatamente affrontato in considerazione dei limiti finora emersi.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SEL) critica l’impostazione del decreto-legge, che ritiene del tutto superato e forse più aderente ai principi della Carta del lavoro del 1927 che non a quelli di una moderna legislazione sociale. Trova incomprensibile e preoccupante l’assenza di attenzione per il punto di vista del lavoratore e per la garanzia della sua dignità, in aperto contrasto con lo spirito della nostra Costituzione. In particolare, ritiene che all’interno del decreto manchino del tutto misure di tutela della posizione del lavoratore e di sostegno al reddito nell’ambito delle crisi aziendali e dei processi di riduzione del personale. Lamenta che, nei diffusi processi di delocalizzazione, siano principalmente i lavoratori a soffrire e a difendere le produzioni, mentre taluni imprenditori risultano indifferenti alla dislocazione delle attività produttive e ai livelli di occupazione.
Il presidente SACCONI interviene incidentalmente per ricordare al senatore Barozzino che, al contrario, vi sono numerosi casi di imprenditori estremamente sensibili al profilo umano dell’azienda e che tra gli episodi di tragico suicidio di titolari di impresa si contano diverse situazioni nelle quali l’imprenditore è arrivato all’estremo sacrificio per la sofferenza indotta dalla necessità di ridurre il personale in modo drastico.
La senatrice CATALFO (M5S) esprime il proprio disappunto per le dichiarazioni programmatiche degli esponenti dei partiti di maggioranza nel dibattito in corso, che seguono, peraltro, la completa disattenzione delle medesime forze per le proposte offerte dal Movimento 5 Stelle al dibattito nel corso del primo anno di legislatura in materia di lavoro. Il decreto-legge in discussione appare inefficace per lo sviluppo del mercato del lavoro e, anzi, a suo avviso, produrrà nuova precarietà. Per altro verso, non appare utile nemmeno agli interessi dell’impresa. Le nuove norme in tema di contratti a termine violano lo spirito dell’accordo europeo tra le parti sociali ed anche il dettato della giurisprudenza costituzionale, entrambi fermi nel prescrivere limiti contro l’abuso di tale forma contrattuale. Anche il limite del 20 per cento, fissato nel rapporto tra contratti a tempo determinato e indeterminato, appare poco chiaro e non utile ad una ripresa dell’occupazione. Analoga preoccupazione esprime a proposito dell’apprendistato, dal momento che il decreto elide sostanzialmente l’obbligo di approntare un adeguato piano formativo, mentre il contratto in questione ha come propria causa principale quella dell’acquisizione di competenze professionali. Preannuncia, in conclusione, una serie di proposte emendative volte a migliorare la qualità del testo del provvedimento ed invita i Gruppi della maggioranza a considerarle senza pregiudizi di parte.
Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.
Replicando agli intervenuti, il relatore ICHINO (SCpI) invita a limitare le notazioni critiche al provvedimento riferite alla sola possibilità astratta di fare di più per il mercato del lavoro. Ritiene, infatti, che nessuna leva sia da sola decisiva, ma che valga la pena di sfruttare ogni piccolo strumento per favorire e rafforzare la ripresa dell’economia e dell’occupazione. Considera evidentemente molto più rilevante l’occasione della legge delega pendente presso la Commissione, ed invita quindi a considerare entrambi i provvedimenti per pianificare un intervento adeguatamente ampio sulle norme lavoristiche. A questo proposito, ricorda che le tutele dei lavoratori oggi previste sono ancorate ad una visione della vita professionale propria degli anni sessanta, epoca in cui si trattava di garantire solamente l’ingresso e la stabile permanenza del lavoratore nell’impresa. Oggi, per contro, alle imprese è richiesta una flessibilità enormemente superiore ed i cicli di produzione e di innovazione sono incomparabilmente diversi rispetto a quelli di un quarantennio addietro. È evidente, dunque, come la tutela del lavoratore vada modernizzata, tenendo conto del fatto che è divenuto del tutto normale prevedere svariati passaggi di lavoro o di azienda nel corso della vita lavorativa di ciascuno. Il decreto in conversione ha il solo limitato obiettivo di rimuovere alcuni puntuali ostacoli all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, consentendo al contempo alle aziende di cogliere ogni opportunità, anche incerta o temporanea, che si affacci in questo periodo di debole ripresa. Il fine ultimo dell’intervento è quello, dunque, di sostenere in modo complessivo ed organico la crescita dell’economia reale. Analogo ragionamento vale, a suo parere, per l’attrazione di investimenti stranieri: un mercato del lavoro più efficiente è cruciale per l’attrattività del Paese, esattamente come il costo dell’energia o l’efficienza della pubblica amministrazione o del sistema giudiziario. Conviene con i senatori che hanno criticato l’insufficienza del decreto-legge per garantire un miglioramento degli ammortizzatori sociali o dei servizi all’impiego: temi così complessi meritano peraltro una disciplina ragionata ed articolata, che si svolgerà nell’alveo della delega legislativa in discussione. Sul tema dei limiti ai contratti a termine, considera improprio il rilievo di incompatibilità con la norma europea, dal momento che la direttiva dell’Unione richiede l’apposizione di un solo limite cronologico o quantitativo al rinnovo dei contratti, mentre il provvedimento del Governo contingenta l’utilizzo dello strumento sia nell’uno che nell’altro senso. Anche il riferimento alla sentenza n. 41 del 2000 della Corte costituzionale non appare conferente, dal momento che tale decisione censurava una proposta referendaria atta a rimuovere qualsiasi limite alla stipulazione di contratti a termine. Aggiunge un proprio invito ad intervenire anche sulla flessibilità del contratto a tempo indeterminato nella sua fase iniziale, così da garantire una maggiore equità tra le condizione dei diversi lavoratori. Ulteriori correzioni potrebbero riguardare il caso dei contratti di ricerca a tempo determinato ed il già ricordato profilo delle sanzioni per la violazione del limite alla successione di contratti a termine.
Il sottosegretario BOBBA preannuncia che svolgerà un breve intervento di replica, anche in considerazione del fatto che molti punti sono stati affrontati in modo condivisibile da parte del relatore. Ricorda, anche per parte sua, che il provvedimento oggi in esame ha le caratteristiche proprie del decreto-legge e che, quindi, necessariamente si è limitato a correzioni puntuali dell’attuale normativa, mentre riforme più ampie dovranno trovare collocazione nell’ambito della delega legislativa, il cui iter è già stato avviato. Le modifiche introdotte con il decreto sono accomunate dalla necessità ed urgenza di rimuovere gli ostacoli più evidenti all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro: oggi è evidente che i contratti a termine sono eccessivamente brevi per consentire alle imprese di cogliere le opportunità produttive, ancorché circoscritte nell’ambito o nel tempo. L’obiettivo del Governo è quello di garantire opportunità di lavoro più durature di quelle attuali e, al contempo, di generare un effetto di spiazzamento rispetto a forme contrattuali meno tutelate dal punto di vista del lavoratore, quali, ad esempio, la partita IVA, l’associazione in partecipazione o il tirocinio. Invita a non cedere a visioni criminalizzanti di alcune norme, come quella espressa da coloro che ritengono che il prolungamento dei contratti a termine risponda ad un omaggio ai presunti interessi di taluni imprenditori o agenzie per l’impiego interinale. Condivide la prospettiva espressa dal relatore di alcuni possibili circoscritti interventi correttivi, invitando, al contempo, a non stravolgere l’impianto e l’intento del provvedimento, anche in considerazione del breve tempo rimasto per la sua conversione.
Il PRESIDENTE ringrazia tutti gli intervenuti nel dibattito e ricorda che i lavori della Commissione proseguiranno con l’illustrazione degli emendamenti nella seduta già convocata per venerdì 2 maggio ale ore 12. Ricorda altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti scade venerdì 2 alle ore 9.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,40.
71ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.
La seduta inizia alle ore 8,30.
IN SEDE REFERENTE
(1464) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
La senatrice Rita GHEDINI (PD) ritiene che il decreto-legge in esame debba essere valutato nel più ampio quadro degli interventi dell’Esecutivo in materia di lavoro e di rilancio dell’economia. Il provvedimento d’urgenza costituisce infatti solo la prima tappa di un progetto più ambizioso di trasformazione del mercato del lavoro nazionale, destinato a trovare pieno compimento con il disegno di legge n. 1428 recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro, di cui peraltro la Commissione ha già intrapreso l’esame. Sono inoltre evidenti le ricadute positive sul mercato del lavoro e sull’occupazione delle misure per il rilancio dell’economia reale, contenute nel decreto-legge n. 47 del 2014,recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 e nel decreto-legge n. 66 del 2014 recante misure urgenti per la competitività.
Passando al merito, si sofferma sugli articoli 1 e 2, rispettivamente in materia di contratti di lavoro a termine e di contratto di apprendistato.
Per quanto concerne l’articolo 1, osserva come esso intervenga in modo incisivo ed efficace sulla possibilità per le aziende di ricorrere allo strumento del contratto a termine, indubbiamente più tutelante di altre forme di contratto di lavoro, così da assicurare una maggiore continuità lavorativa del dipendente all’interno della stessa impresa. Un giudizio positivo formula con riguardo al principio di precedenza , sul quale si basano le modifiche di cui all’articolo 1.
Infine svolge considerazioni positive sulle modifiche in materia di contratto di apprendistato, che deve costituire il più efficace strumento di accesso dei giovani al mercato del lavoro. Il decreto-legge, da questo punto di vista, reca misure di semplificazione volte proprio a favorire il ricorso a tale forma contrattuale.
A giudizio del senatore ANGIONI (PD) il decreto-legge mira, in un contesto di generale ripresa economica, ad allentare i vincoli concernenti la costituzione di nuovi rapporti di lavoro, nel contemperamento delle esigenze aziendali e dei lavoratori.
Nel merito, si sofferma sulla disciplina in materia di apprendistato, istituto essenziale per favorire l’ingresso nel mercato del lavoro dei più giovani. In particolare giudica positivamente la previsione per la quale il contratto scritto di apprendistato debba contenere un piano formativo individuale redatto in forma sintetica.
Svolge quindi considerazioni sulle norme in materia di contratto a termine, condividendo le osservazioni svolte dalla senatrice Ghedini.
Ritiene conclusivamente che le modifiche apportate nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento abbiano oggettivamente migliorato il testo originario del decreto-legge.
La senatrice MUNERATO (LN-Aut) ritiene che il decreto-legge, così come modificato dall’altro ramo del Parlamento, non rechi misure efficaci in favore dell’occupazione. In particolare, particolarmente criticabili appaiono la riduzione del numero delle proroghe per i contratti a tempo determinato, la previsione della forma scritta sintetica per il piano di formazione nei contratti di apprendistato e la modifica alle quote in materia di assunzione obbligatoria. Tali misure non hanno fatto altro che irrigidire la normativa vigente, disincentivando l’assunzione da parte delle imprese di nuovi lavoratori. Anche a nome del proprio Gruppo osserva come sarebbero state più auspicabili interventi volti a ridurre la pressione fiscale e ad eliminare le difficoltà applicative della cosiddetta “legge Fornero”.
Dopo avere espresso un giudizio sostanzialmente positivo sulle misure di semplificazione di cui all’articolo 4, si sofferma in modo critico sull’articolo 5, nella parte in cui le misure ivi contenute tendono a favorire unicamente le grandi imprese.
Conclude osservando che senza incisive misure a sostegno delle imprese, tra cui la riduzione del cuneo fiscale, non è possibile perseguire l’obiettivo di una riduzione del tasso di disoccupazione del Paese.
A giudizio del senatore LEPRI (PD), il decreto-legge si colloca nel solco di progressivi interventi in materia di occupazione e costituisce solo un punto di partenza per una più ambiziosa trasformazione del mercato del lavoro, da realizzarsi attraverso il disegno di legge delega, già all’esame della Commissione. Più in generale, il decreto-legge si propone l’obiettivo di implementare il ricorso a contratti a tempo determinato, scoraggiando la conclusione di altre forme contrattuali atipiche e meno garantiste e riducendo le principali cause di contenzioso connesse a tale forma contrattuale. Non condivide pertanto le critiche all’articolo 1, con riguardo alla riduzione del numero di proroghe e alla previsione di quote di assunzione obbligatoria, mosse da alcuni membri dell’opposizione. Affronta poi la questione concernente il contratto di apprendistato rilevando che l’obbligatoria stabilizzazione del venti per cento dei lavoratori costituisce un vincolo del tutto ragionevole per le imprese. Più in generale, ritiene che i contratti di apprendistato assicurino, rispetto ad altre fattispecie contrattuali quali tirocini formativi, maggiori garanzie, anche in termini previdenziali, soprattutto per i lavoratori più giovani.
Dopo aver espresso un giudizio favorevole sulle modifiche in materia di contratti di solidarietà conclude osservando che il provvedimento, pur non rappresentando un intervento rivoluzionario, può comunque contribuire positivamente al miglioramento dell’occupazione.
Il senatore Mario MAURO (PI) ritiene che la valutazione complessiva degli interventi in materia di lavoro non possa prescindere da una grave circostanza: il costante pericolo al quale sono esposti coloro che direttamente si adoperano per intervenire e migliorare, anche con misure da taluni ritenute criticabili, la legislazione in materia di lavoro ed occupazione. In nessun altro paese europeo si sono verificati, come in Italia, ancora recentemente, drammatici episodi di cronaca sfociati nella violenta uccisione di giuslavoristi.
Il relatore ICHINO (SCpI) fornisce quindi alla senatrice BENCINI (Misto) taluni chiarimenti in ordine al contratto di apprendistato.
Il presidente SACCONI avverte che, come deliberato nella seduta di ieri, nella seduta pomeridiana di oggi si concluderà la discussione generale sul provvedimento e avranno luogo le repliche del rappresentante del Governo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.
70ª Seduta
Presidenza del Presidente
SACCONI
indi della Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.
La seduta inizia alle ore 15.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente SACCONI rivolge innanzitutto un caloroso benvenuto al senatore Mario Maria Mauro, entrato recentemente a far parte della Commissione. Riferisce quindi che, nel corso nell’Ufficio di presidenza della Commissione testé conclusosi e riguardante la programmazione dei lavori per l’esame del disegno di legge n. 1464, ha proposto nelle sedute della Commissione previste per oggi e domani lo svolgimento, dopo la relazione introduttiva, della discussione generale e la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 2 maggio alle ore 9; la Commissione sarà convocata a partire dalle ore 11 di venerdì 2 maggio per l’illustrazione degli emendamenti, che dovrà concludersi entro la serata dello stesso giorno; nella giornata di lunedì 5 maggio l’attività della Commissione sarà incentrata sulla votazione degli emendamenti, fino al conferimento del mandato al relatore, in considerazione della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea a partire dal pomeriggio di martedì 6 maggio.
Dissentono dalla proposta, a nome di rispettivi Gruppi, i senatori BAROZZINO (Misto-SEL) e CATALFO (M5S).
Presente il prescritto numero di senatori, la Commissione a maggioranza approva detto programma.
IN SEDE REFERENTE
(1464) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
ll relatore ICHINO (SCpI) in via preliminare avverte che il decreto-legge n. 34 costituisce la prima tappa di un più vasto e complessivo progetto di riforma del mercato del lavoro che ha per obiettivo la combinazione del massimo possibile di flessibilità delle strutture produttive con il massimo possibile di sicurezza professionale ed economica dei soggetti addetti al lavoro, secondo il modello della cosiddetta flexsecurity. Infatti, in una realtà lavorativa caratterizzata da inevitabili passaggi tra posti di lavoro diversi, e in un’epoca di crisi occupazionale, si rende più che mai necessario un sistema che garantisca la sicurezza del reddito e l’assistenza efficace nella ricerca di nuovi posti di lavoro. Tale obiettivo è perseguito, come è noto, dal disegno di legge delega n. 1428, già all’esame della Commissione, che il decreto-legge in esame anticipa sotto alcuni profili. Si tratta di facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, al fine di sfruttare ogni possibilità delle politiche di assunzione pur in una situazione di crisi economica come quella attuale, che non fornisce certezze sul futuro delle imprese italiane e, in generale, del sistema produttivo globale.
Passando al merito del decreto-legge in esame, il relatore si sofferma soprattutto sulla disciplina del contratto a termine contenuta nell’articolo 1, e su quella relativa all’apprendistato, disposta dall’articolo 2, osservando, tuttavia, che nel progetto di riforma complessivo del mercato del lavoro, non possono essere tralasciati i contratti a tempo indeterminato.
In ordine ai contratti a termine, la nuova disciplina non prevede più il vincolo della motivazione sia per il contratto a tempo determinato – fino a un limite massimo di trentasei mesi – che per le sue proroghe, ridotte durante l’esame alla Camera dei deputati, da otto a cinque. Inoltre viene imposto un limite percentuale massimo – pari al 20 per cento dell’organico stabile – di rapporti di lavoro a termine in ciascuna azienda. A tale riguardo il relatore esprime perplessità, auspicando che la Commissione possa migliorare il testo introducendo una adeguata disciplina del contratto a tempo indeterminato, che meglio si adatterebbe all’incertezza del futuro, a breve e medio termine. Con rammarico sottolinea, quindi, che negli ultimi anni la forma tradizionale di rapporto di lavoro a tempo indeterminato è diventata sempre più inaccessibile per i giovani, come si evince facilmente dai recenti dati messi a disposizione dal Ministero del lavoro. In sostanza, pur apprezzando il ricorso al contratto a termine come uno strumento di facilitazione per l’assunzione di nuovi lavoratori da parte delle imprese, è urgente anche una rivalutazione del contratto a tempo indeterminato – che dovrebbe costituire la forma di assunzione ordinaria – come strumento per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Sotto questo profilo, si potrebbe immaginare un primo triennio di contratto a tempo indeterminato, con possibilità di scioglimento condizionato a un costo di separazione proporzionato all’anzianità di servizio.
Esprime perplessità anche sull’applicabilità del limite massimo del 20 per cento di organico agli enti di ricerca, che quasi sempre hanno una struttura e una composizione di organici direttamente correlata ai singoli progetti, i quali, normalmente, già sono a termine. In questo caso, sarebbe opportuno prevedere una esenzione dal suddetto limite del 20 per cento, che aggraverebbe la definizione – già problematica – dei rapporti di lavoro nell’ambito dei suddetti enti.
Per quanto riguarda la disciplina dell’apprendistato, il relatore sottolinea che la nuova disciplina (articolo 2), come modificata dalla Camera dei deputati, prevede che il contratto scritto contenga, fin dall’inizio, il piano formativo individuale, in “forma sintetica”, mentre la disciplina previgente prevedeva un termine di trenta giorni dall’inizio del rapporto per la sua redazione, che doveva essere dettagliatamente compiuta. In ordine alla stabilizzazione degli apprendisti, il decreto-legge riduce gli obblighi previsti dalla legislazione previgente ai fini di nuove assunzioni in apprendistato, che imponeva l’obbligo di stabilizzazione del 30 per cento degli apprendisti nelle aziende con più di dieci dipendenti, da un lato circoscrivendo l’applicazione della norma alle sole imprese con più di trenta dipendenti, dall’altro riducendo al 20 per cento la percentuale minima di conversione di rapporti di apprendistato precedenti in contratti di lavoro ordinario per l’assunzione di nuovi apprendisti. Anche sotto questo profilo il relatore avanza dubbi sulla nuova disciplina, che auspica possa essere migliorata in questo ramo del Parlamento.
L’articolo 2-bis, inserito dalla Camera, contiene norme di diritto transitorio relative all’applicabilità dei contratti di lavoro a termine e dei contratti di apprendistato.
L’articolo 3 dispone in materia di iscrizione all’elenco anagrafico dei servizi pubblici per l’impiego, cui possono iscriversi anche i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea e i soggetti extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.
L’articolo 4 dispone in materia di verifica telematica della regolarità contributiva, introducendo una semplificazione dell’attuale sistema di adempimenti richieste alle imprese per l’acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Infine, l’articolo 5 reca nuove disposizioni in materia di contratti di solidarietà, alla luce del recente caso di crisi aziendale della società Electrolux. In particolare, si prevede a favore del datore di lavoro che stipula tali contratti un beneficio consistente nella riduzione provvisoria della quota di contribuzione previdenziale a suo carico, con riferimento ai soli lavoratori interessati da una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20 per cento.
La presidente SPILABOTTE dichiara aperta la discussione generale.
La senatrice BENCINI (Misto) chiede chiarimenti al relatore con riferimento al rapporto tra i contratti di lavoro a termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 34, e i contratti di somministrazione stipulati tra le aziende e le agenzie interinali.
Il relatore ICHINO (SCpI) precisa che, secondo una giurisprudenza consolidata, la disciplina generale sui contratti di lavoro, anche a tempo determinato, non si applica ai contratti di somministrazione, riconoscendo tuttavia l’esistenza di una lacuna normativa nel testo in esame, che non disciplina questo aspetto della materia.
Il sottosegretario BOBBA sostiene invece la chiarezza normativa del decreto-legge in esame in ordine al rapporto tra i contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro e l’organico della rispettiva azienda, nel quale non rientrano i lavoratori delle agenzie interinali.
Dopo un’ulteriore precisazione del relatore ICHINO (SCpI), la senatrice BENCINI (Misto) esprime forti perplessità sull’assenza di disciplina nel decreto-legge in oggetto in ordine al rapporto tra i diversi contratti di lavoro.
La senatrice CATALFO (M5S) esprime forti critiche al modello di flessibilità del mercato del lavoro, come definito dalla nuova disciplina recata dal decreto-legge n. 34. In particolare, rileva che in Italia l’applicazione della flessibilità si è fin qui tradotta in una implementazione del precariato, destinato ad aumentare ulteriormente con la nuova disciplina che, trascurando il principio della sicurezza economica e professionale dei lavoratori, a tutto vantaggio della flessibilità delle imprese, non può realizzare il modello dellaflexsecurity.
Stigmatizza inoltre che ancora una volta il Governo intervenga nella materia del mercato del lavoro attraverso la decretazione d’urgenza che, nel caso di specie, si inserisce nell’ambito del progetto di cui al disegno di legge delega n. 1428, reputando invece necessaria una disciplina organica contenuta in un disegno di legge ordinaria. Infine, osserva che il rilancio dell’occupazione attraverso i contratti di lavoro a termine è in contrasto con la direttiva europea n. 70 del 1999 e il contestuale accordo quadro tra le parti sociali, che avevano imposto un’azione volta a ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato.
La presidente SPILABOTTE comunica alla Commissione che nel frattempo sono pervenuti i pareri della Commissione affari costituzionali, favorevole sui presupposti di costituzionalità e favorevole con osservazioni sul testo.
Il senatore PUGLIA (M5S) si sofferma sulla difformità tra l’impatto mediatico del decreto-legge in esame, che dovrebbe favorire il rilancio dell’occupazione, e la effettiva portata normativa dello stesso, evidenziando una non corrispondenza all’obiettivo dichiarato nel titolo del provvedimento. In particolare, ritiene che l’introduzione del contratto a tempo determinato “acausale” determinerà l’effetto di legalizzare il precariato, rendendo sempre più difficile per le nuove generazioni l’accesso ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. Per altro verso, il concetto di flessibilità nel mercato del lavoro, introdotto per lo sviluppo dell’occupazione da Marco Biagi, è stato accentuato al punto da marginalizzare del tutto la sicurezza economica e professionale dei lavoratori. In questo senso, le aziende non aumenteranno le assunzioni, ma saranno legittimate a legalizzare le situazioni di precariato già esistenti. Inoltre, ritiene che la nuova disciplina celi un certo favore per le attività delle agenzie interinali condividendo, al riguardo, le perplessità già espresse dalla senatrice Bencini.
Inoltre la nuova disciplina depaupera i contratti di apprendistato dal punto di vista della stessa formazione che, pure, ne costituisce parte integrante: nel contratto di apprendistato il piano di formazione individuale dovrebbe infatti essere compiutamente predisposto, e non già redatto in forma sintetica, come invece stabilisce il testo in esame.
Esprime infine perplessità sulle disposizioni cosiddette di “semplificazione”, sia con riferimento all’elenco anagrafico dei servizi pubblici per l’impiego (articolo 3), sia in ordine alla smaterializzazione del DURC (articolo 4).
Il senatore BAROZZINO (Misto-SEL) teme che la riforma in questione abbia un esito fallimentare, analogamente alla legge n. 92 del 2012 (cosiddetta legge “Fornero”) il cui effetto, nel breve termine, è stato unicamente un aumento significativo della disoccupazione. Non crede che il rilancio dell’occupazione possa avvenire attraverso l’incentivazione dei contratti di lavoro a termine, i quali, al di là del limite massimo dei trentasei mesi, possono avere anche una durata di pochi giorni, secondo la discrezionalità del datore di lavoro, non essendo previsto un limite minimo a tutela dei lavoratori. In questo modo in Italia il precariato aumenterà ulteriormente, in controtendenza con le linee-guida europee sulla stabilizzazione e la sicurezza dei lavoratori. Inoltre, per quanto riguarda i contratti di apprendistato, esprime rilievi critici sulla redazione in forma sintetica del piano formativo individuale, ritenendo necessaria una formulazione chiara e dettagliata al fine di evitare ogni forma di abuso da parte del datore di lavoro e di favorire la componente formativa dell’apprendistato stesso.
La senatrice PAGLINI (M5S), sottolineato il momento drammatico della crisi occupazionale e delle imprese italiane, condivide le perplessità, già espresse da altri esponenti del suo Gruppo, su un rilancio dell’occupazione basato unicamente sull’incentivazione della flessibilità. Del resto, la flessibilità, sul piano europeo, non ha dato i risultati sperati per l’incremento dell’occupazione, al punto che anche recentemente Pervenche Berès, presidente della Commissione Occupazione e Affari sociali del Parlamento europeo, nel corso di un incontro con i componenti della Commissione, ha sostenuto la necessità di attuare una disincentivazione della flessibilità e, contestualmente, un rilancio della strategia di sicurezza economica dei lavoratori. Ricorda, al riguardo, che in diversi Paesi dell’Unione europea esiste il cosiddetto “reddito di cittadinanza” che permette anche ai soggetti in difficoltà o che hanno perso il lavoro di avere uno status reddituale tale da garantire la dignità sociale, oltrechè un minimo di sicurezza economica. In definitiva il decreto-legge in esame contrasta con i principi fondamentali della Carta sociale europea adottata dal Consiglio d’Europa,, sottoponendo l’Italia al rischio di pesanti sanzioni sul piano internazionale.
Infine il presidente SACCONI (NCD), intervenendo a nome del suo Gruppo, ricorda che il decreto-legge n. 34 deve essere letto in combinato disposto con il disegno di legge delega n. 1428, già all’esame della Commissione, soffermandosi sull’importanza della coniugazione tra i principi di flessibilità e di sicurezza, che costituisce l’obiettivo principale dell’intero progetto di riforma del mercato del lavoro. Tale coniugazione non si realizza solo con l’imposizione di una nuova disciplina della materia, ma anche attraverso una diversa organizzazione del mercato del lavoro, ispirata ai principi di efficienza e trasparenza del progetto disegnato dal compianto Marco Biagi nel suo “Libro Bianco”.
L’azione del Governo è volta innanzitutto a superare alcune rigidità del mercato del lavoro che hanno sin qui disincentivato le imprese ad assumere in un momento di aspettative incerte. Si propongono infatti degli strumenti, come i contratti a tempo determinato e i contratti di apprendistato, che possono garantire una maggiore sicurezza ai lavoratori rispetto a previgenti forme contrattuali di lavoro come, ad esempio, la collaborazione coordinata e continuativa. Per altro verso, è stato necessario intervenire d’urgenza per superare le rigidità introdotte dalla riforma Fornero che, a vario titolo, ha ostacolato la propensione ad assumere da parte delle imprese.
Inoltre, gli strumenti previsti dal decreto-legge per incentivare nuove assunzioni si inseriscono nel quadro dell’Expo 2015, che rappresenta un evento straordinario di mobilitazione per tutte le energie produttive del Paese, anche sul piano globale.
Nel merito, rileva che il decreto-legge, come modificato dalla Camera dei deputati, necessita senz’altro di alcuni aggiustamenti, soprattutto in riferimento alla mancata disciplina sanzionatoria in caso di eccedenza del limite del 20 per cento dei rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro. Inoltre, con riferimento ai contratti di apprendistato, occorre introdurre norme di salvaguardia per evitare che essi non vengano sopraffatti dai contratti a termine e dai tirocini. Rileva altresì la necessità che l’apprendistato non risulti “atrofizzato” dalla gestione affidata alle regioni, tra le quali esistono forti differenze attuative.
Infine sottolinea la necessità di una revisione complessiva del mercato del lavoro che individui soluzioni idonee per determinare la propensione ad assumere da parte delle imprese.
Nessun altro chiedendo la parola, e dato l’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, la presidente SPILABOTTE dichiara chiusa la seduta.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
La presidente SPILABOTTE comunica che la documentazione riferita ai disegni di legge nn. 1428 e connessi (delega lavoro), consegnata nel corso delle audizioni informali del 23 aprile scorso, svoltesi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.
Prende atto la Commissione.
SCONVOCAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA NOTTURNA
La presidente SPILABOTTE comunica che, in considerazione di vari impegni dei Gruppi parlamentari, la seduta odierna già prevista al termine dei lavori pomeridiani dell’Assemblea non avrà più luogo. Restano invece confermate le sedute già convocate per la giornata di domani.
La seduta termina alle ore 16,30.
Riunione n. 17
MARTEDÌ 29 APRILE 2014
Presidenza del Presidente
SACCONI
Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI


























