*47ª seduta: martedì 14 gennaio 2014, ore 15
48ª seduta: mercoledì 15 gennaio 2014, ore 15,30
49ª seduta: giovedì 16 gennaio 2014, ore 9,15
ORDINE DEL GIORNO
PROCEDURE INFORMATIVE
I. Comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle politiche attive del lavoro e sul programma europeo Garanzia giovani.
II. Interrogazione.
INTEGRAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
Elezione di un Vice Presidente.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bisdel Regolamento, degli atti:
1. Proposta di nomina del Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip). – Relatore alla Commissione SACCONI.
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell’attività di Governo, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, nonché dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)
(n. 20)
2. Proposta di nomina di un componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip). – Relatore alla Commissione SACCONI.
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell’attività di Governo, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, nonché dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)
(n. 21)
3. Proposta di nomina di un componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip). – Relatore alla Commissione SACCONI.
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell’attività di Governo, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, nonché dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)
(n. 22)
4. Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga. – Relatore alla Commissione LEPRI.
(Previe osservazioni della 5ª Commissione)
(Parere al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85)
(n. 74)
INTERROGAZIONE ALL’ORDINE DEL GIORNO
MATTESINI – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:
le malattie che portano alla dialisi sono malattie progressive e degenerative e quindi vedono, nel tempo, un graduale aumento delle giornate di trattamento dialitico;
ad oggi un lavoratore sottoposto a trattamento di dialisi ha diritto all’indennità di malattia per le giornate di assenza dal lavoro coincidenti con l’effettuazione del trattamento, ma, qualora durante il trattamento dialitico subentri una nuova malattia, l’indennizzo del trattamento dialitico viene sospeso e la nuova malattia viene indennizza come evento a sé stante, sommando le giornate di trattamento emodialico a quelle eventualmente sopravvenute;
la normativa vigente stabilisce un periodo massimo di malattia indennizzabile pari a 180 giorni di calendario all’interno dell’anno solare; da tale computo restano esclusi i periodi di astensione dal lavoro per maternità sia obbligatoria che facoltativa, le assenze causate da infortunio sul lavoro, quelle per malattia professionale, tubercolare ed i periodi di malattia causate da infortunio sul lavoro, nonché i periodi di malattia causata da responsabilità di terzi per i quali l’Inps abbia esperito, con esito positivo anche parziale, l’azione surrogatoria;
il trattamento differenziato tra lavoratore in dialisi e quello colpito da tubercolosi appare ingiustificato ed irragionevole; esso confligge infatti con gli artt. 3 e 6 della Costituzione in quanto per curarsi il lavoratore dovrebbe rinunciare alle ferie od alla retribuzione. Vengono altresì violati gli artt. 3 e 32 della Costituzione in quanto sono palesi le discriminazioni tra le diverse malattie, ovvero quelle che rimangono escluse dai 180 giorni;
la sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 1975 stabilisce che l’indennità di malattia dovrebbe essere attribuita in ragione di un’astensione dal lavoro che trovi ragione, diretta od indiretta, nella malattia del lavoratore e quindi anche solo nella necessità di fruire delle opportune cure. Una seconda sentenza della Corte costituzionale, n. 559 del 1987, afferma che si deve ritenere violato l’art. 32 della Costituzione, essendo evidente che l’impedimento alla fruizione delle cure nei tempi richiesti dalle esigenze terapeutiche si traduce in una violazione del diritto primario alla salute,
si chiede di sapere se il Governo non ritenga di dover riconoscere anche ai lavoratori in trattamento dialitico, così come ad altri lavoratori in situazioni di analoga gravità, l’esclusione dal limite del periodo massimo di computo per malattia indennizzabile pari a 180 giorni di calendario all’interno dell’anno solare.
(3-00176)


























