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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

2 Marzo 2011
in Camera

Martedì 1° marzo 2011

SEDE CONSULTIVA
Martedì 1o marzo 2011. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il sottosegretario di Stato alla pubblica amministrazione e innovazione, Andrea Augello.
La seduta comincia alle 14.20.
Silvano MOFFA, presidente, intervenendo sull’ordine dei lavori, propone di invertire l’ordine del giorno della Commissione, nel senso di procedere, in primo luogo, all’esame in sede consultiva del nuovo testo della proposta di legge n. 2393 Pisicchio, in materia di ordinamento della professione di giornalista, e, successivamente, all’esame dello schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
La Commissione concorda.
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.
Nuovo testo C. 2393 Pisicchio.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 22 febbraio 2011.
Silvano MOFFA, presidente e relatore, ricorda di aver presentato nella precedente seduta una proposta di parere favorevole, su cui auspica sia maturato l’orientamento favorevole dei gruppi.
Amalia SCHIRRU (PD), nel giudicare condivisibile la finalità del provvedimento in esame, volto ad adeguare i principi della legge n. 69 del 1963 all’attuale contesto di un’informazione di carattere sempre più globalizzato e complesso, ritiene utile che rimangano agli atti talune considerazioni di merito sul testo in questione. Si riferisce, in particolare, all’esigenza di prevedere che i pubblicisti siano in possesso di conoscenze più specifiche – non solo di carattere generale – ai fini dell’iscrizione nel relativo elenco, nonché alla necessità di stabilire norme per la composizione del Consiglio nazionale dell’Ordine rispondenti a principi e criteri di genere e pari opportunità. In conclusione, pur sottolineando che il testo avrebbe potuto avere efficacia ancora maggiore con l’introduzione degli elementi testé indicati, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di parere presentata dal relatore.
Silvano MOFFA, presidente e relatore, pur giudicando di grande importanza le questioni poste dall’onorevole Schirru, ritiene opportuno che esse siano affrontate in altra sede, eventualmente nel corso dell’esame in Assemblea del provvedimento, anche attraverso la presentazione di un ordine del giorno. Quanto al rispetto dei criteri di genere nelle modalità di elezione del Consiglio nazionale dell’Ordine, ritiene – anche alla luce della sua esperienza nel settore – che esso sia già oggi tenuto in grande considerazione.
Giovanni PALADINI (IdV), nel sottolineare l’importanza del provvedimento in esame, soprattutto nella parte in cui affronta la questione della capacità professionale dei pubblicisti e dei giornalisti, nonché quella della correttezza dell’informazione, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di parere del relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 2).
La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1o marzo 2011. – Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA, indi del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Andrea Augello.
La seduta comincia alle 14.25.
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Atto n. 332.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo.
Giuliano CAZZOLA (PdL), presidente e relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo in esame entro il 19 marzo 2011.
Fa, quindi, presente che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione alla delega di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 4 novembre 2010, n.183 (cosiddetto «collegato lavoro»), attraverso la quale, in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, viene concesso a specifiche categorie di lavoratori dipendenti, impegnati nelle cosiddette «attività usuranti», il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori rispetto a quelli richiesti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Rileva che il testo in esame si compone di nove articoli. L’articolo 1, comma 1, riprendendo le analoghe disposizioni contenute nella delega, individua i destinatari dei benefici, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni ed il regime vigente di decorrenza del pensionamento, nonché la possibilità di far valere i requisiti di cui ai successivi commi 2 e 3. Le categorie interessate sono rappresentate da: i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, di cui al decreto ministeriale 19 maggio 1999 (lettera a)); i lavoratori dipendenti notturni, così come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (lettera b)).
Più specificamente, osserva che sono considerate mansioni usuranti quelle svolte da: lavoratori impegnati in lavoro a turni ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera f), dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2003, che svolgano tale attività in periodo notturno, cioè per un lasso temporale di sette ore consecutive, nelle quali sia compreso l’intervallo orario tra la mezzanotte e le 5 di mattina. Per essere considerati impegnati in mansioni usuranti, tali lavoratori devono comunque possedere due ulteriori requisiti e cioè lavorare almeno sei ore nel periodo notturno e per un numero di giorni almeno pari a settantotto giorni lavorativi annui, nel caso in cui gli stessi maturino i requisiti per il pensionamento anticipato tra il 1o gennaio 2008 ed il 30 giugno 2009, e per un numero di giorni almeno pari a sessantaquattro giorni lavorativi annui in caso di raggiungimento dei predetti requisiti a decorrere dal 1o luglio 2009.
Osserva, altresì, che, al di fuori dei casi precedenti, sono considerati lavoratori impegnati in mansioni usuranti: i lavoratori dipendenti che svolgono il loro lavoro nel periodo notturno per almeno tre ore per periodi di lavoro effettivo di durata pari all’intero anno lavorativo; gli addetti alla cosiddetta «linea catena», ad esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato (lettera c)); i conducenti, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992, di veicoli pubblici di capienza complessiva non inferiore a nove posti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (lettera d)).
Fa, quindi, notare che i commi 2 e 3 precisano che per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato è necessario che il lavoratore abbia svolto effettivamente le attività di cui al comma 1 (con esclusione, quindi, dei periodi di contribuzione figurativa) per un tempo pari: ad almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017; ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1o gennaio 2018.
Rileva, poi, che i commi 4, 5, 6 e 7 stabiliscono la modulazione dell’anticipo della decorrenza dei trattamenti pensionistici. Per il periodo transitorio 2008-2012, l’anticipo varia da uno a tre anni in riferimento all’età anagrafica e da uno a due anni in relazione al valore della «quota» (data dalla somma di età anagrafica e anzianità contributiva). A regime, invece, ossia a decorrere dal 2013, l’anticipo è di tre anni in riferimento all’età anagrafica (ossia cinquantotto anni di età invece di sessantuno) e alla «quota» (ossia «quota» novantaquattro invece di novantasette). Per i soli lavoratori notturni il beneficio pieno è riconosciuto solo nel caso in cui svolgano almeno settantotto notti all’anno, mentre è ridotto – con riferimento al requisito di età anagrafica – di uno o due anni se le notti annue siano, rispettivamente, da sessantaquattro a settantuno e da settantadue a settantasette. Fa presente che restano comunque fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita, secondo quanto sancito dall’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010.
Segnala che il comma 8 fa salve in ogni caso le norme di maggior favore previste per alcune categorie di lavoratori (come il personale militare, le forze di polizia, i vigili del fuoco) e sancisce la non cumulabilità dei benefici.
Evidenzia, inoltre, che il comma 9 chiarisce che l’applicazione dei benefici previsti dal provvedimento, aventi anche carattere retroattivo, non può comunque dare luogo ad arretrati.
Segnala che l’articolo 2 definisce le modalità di presentazione delle domande per l’accesso ai benefici e la relativa documentazione. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 settembre 2011 per i lavoratori che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2011 e al 1o marzo 2012 per i lavoratori che maturino i requisiti a decorrere dal 1o gennaio 2012. La presentazione della domanda oltre i termini comporta il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato.
Pone in evidenza che l’articolo 3 prevede una clausola di salvaguardia al fine del rispetto dei limiti di spesa fissati all’articolo 7. In particolare, si prevede il differimento della decorrenza dei trattamenti qualora, nell’ambito delle attività di accertamento e monitoraggio dei diritto ai benefici, emergano scostamenti tra il numero delle domande e la copertura finanziaria a disposizione. In questo ambito, osserva che la norma prevede come principale criterio di priorità la maturazione dei requisiti agevolati di cui all’articolo 1 e, a parità degli stessi, la data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle risorse finanziarie.
Mette in evidenza, quindi, che l’articolo 4 rimette a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, l’adozione delle norme attuative del provvedimento.
Segnala che l’articolo 5 disciplina gli obblighi di comunicazione a carico del datore di lavoro, alla Direzione provinciale del lavoro competente e ai competenti istituti previdenziali, nel caso in cui impieghi lavoratori con turni di notte e lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena»; l’omissione delle comunicazioni (previa diffida, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge n. 124 del 2004) è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.
Fa presente che l’articolo 6, ferma restando la disciplina vigente in materia di revoca dei trattamenti pensionistici e ripetizione dell’indebito, prevede che nel caso di erogazione dei benefici sulla base di documentazione non veritiera, il datore di lavoro che l’ha fornita è tenuto al pagamento in favore degli istituti previdenziali, a titolo di sanzione, di una somma pari al doppio di quanto indebitamente erogato.
Evidenzia che l’articolo 7 definisce la copertura finanziaria del provvedimento. In particolare, gli oneri, valutati in 312 milioni di euro per il 2011, 350 milioni di euro per il 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dal 2013, sono coperti a valere sulle risorse dell’apposito Fondo costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Fa notare, in conclusione, che il provvedimento, lungamente atteso dai lavoratori interessati, ha già acquisito – come emerge anche dalla documentazione allegata all’articolato – un giudizio favorevole delle parti sociali e delle regioni. Quanto al consenso manifestato dalle parti sociali, segnala che alcune organizzazioni sindacali e talune associazioni rappresentative delle imprese agricole – nell’esprimere un giudizio positivo sul provvedimento – hanno chiesto al Governo di valutare il possibile ampliamento della platea dei beneficiari, che tuttavia appare precluso dal contenuto stesso della delega legislativa, che individua in modo chiaro gli aventi diritto. Al contempo, rileva che Confindustria ha auspicato una semplificazione della documentazione da produrre per identificare i lavoratori beneficiari delle norme, con particolare riferimento al periodo pregresso; in questo caso, i rappresentanti del Ministero competente hanno preso atto della richiesta, ferma restando l’esigenza di un accertamento rigoroso dei requisiti medesimi. La richiesta sembra aver già trovato risposta nella norma stessa, in quanto l’elenco dei documenti occorrenti non è tassativo ed è comunque consentito produrre documentazione equipollente; se del caso, peraltro, il problema potrà agevolmente essere affrontato e chiarito in via amministrativa.
Più in generale, fa presente che – conformemente alla norma di delega di cui all’articolo 1 della legge n. 183 del 2010, che ha riaperto i termini di cui alla legge n. 247 del 2007 – lo schema di decreto legislativo in esame riproduce nella sostanza il testo dello schema predisposto nella XV legislatura, sul quale non tutte le Commissioni competenti furono in grado di esprimere il dovuto parere in conseguenza di vicende procedurali connesse alla interruzione anticipata e, pertanto, il provvedimento non venne varato, come è noto. Ovviamente, sono previsti alcuni aggiornamenti che tengono conto delle modifiche normative, riguardanti l’ordinamento pensionistico, nel frattempo intervenute.
Tutto ciò premesso, si dichiara particolarmente soddisfatto per un testo che si muove in una linea di continuità legislativa, tra la precedente legislatura e quella attuale, nonostante le diverse condizioni politiche. Ritiene che questo dato di fatto gli consenta – oltre che di prendere atto della conformità dello schema ai contenuti della norma di delega – non solo di anticipare una proposta di parere favorevole sullo schema in esame, ma anche di esprimere l’apprezzamento per la possibilità concreta di risolvere, nel rispetto dei tempi previsti per l’attuazione della delega, un problema posto all’ordine del giorno del Paese dall’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, con un provvedimento atteso invano, da allora, dai lavoratori italiani.
Si rimette infine, come dovuto, alle considerazioni che emergeremmo dal dibattito.
Cesare DAMIANO (PD), intervenendo sull’ordine dei lavori, suggerisce l’opportunità di svolgere un ciclo di audizioni informali – ascoltando, in particolare, le parti sociali – in modo da consentire alla Commissione di acquisire gli elementi istruttori necessari ad assumere una decisione consapevole e ponderata sull’importante argomento in discussione, fermo restando il rispetto del termine per l’espressione del parere.
Giuliano CAZZOLA, presidente e relatore, ritiene che la questione posta dal collega Damiano potrà essere valutata con attenzione nella prossima riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nell’ambito della quale si potranno assumere le opportune determinazioni in ordine alle modalità di prosecuzione del dibattito.
Cesare DAMIANO (PD), nel prendere atto della precisazione fornita dalla presidenza, osserva che il testo in esame rappresenta un atto di giustizia e civiltà, teso a valorizzare – in tempi particolarmente difficili – una determinata categoria di lavoratori, quelli manuali, sottoposti per gran parte della loro carriera a elevati livelli di rischio, nonché a significativi gradi di usura. Fa presente, pertanto, che non si tratta tanto di garantire a tali soggetti una forma di prepensionamento o uno «scivolo» verso il trattamento previdenziale, quanto di portare a compimento un lungo percorso normativo, riconoscendo loro una particolare condizione, derivante dalle caratteristiche oggettive dell’attività lavorativa svolta. Ritiene, altresì, che tale forma di intervento sia oggi ancora più importante e valga quasi a titolo di compensazione, tenuto conto dei recenti sviluppi delle relazioni industriali in settori importanti della produzione, come quello automobilistico. Fa, poi, presente che il suo gruppo, pur condividendo in pieno tale forma di sostegno nei confronti del lavoro manuale, continuerà a promuovere un indirizzo politico teso a favorire le più opportune forme di raccordo tra istruzione e mondo del lavoro, anche al fine di contrastare il fenomeno degli abbandoni scolastici. Nonostante le notevoli distanze che, in materia di lavoro, sussistono tra il suo gruppo e la maggioranza, rileva con soddisfazione che il provvedimento in esame si pone in una linea di continuità con l’azione svolta dal precedente Governo di centrosinistra, riprendendo sostanzialmente il contenuto dello schema di decreto legislativo predisposto nella scorsa legislatura, il cui iter non si concluse positivamente per vicende procedurali connesse alla interruzione anticipata della legislatura. Esprime, tuttavia, un certo rammarico per il fatto che il provvedimento in esame giunga all’esame del Parlamento con un ritardo di circa tre anni, rispetto alla delega iniziale, chiedendo, in proposito, chiarimenti circa l’eventuale recupero delle risorse inizialmente stanziate proprio per garantire la copertura finanziaria del provvedimento in relazione agli anni scorsi. Si augura, in proposito, che le somme risparmiate in questi anni, in conseguenza della mancata applicazione di tali disposizioni, possano essere utilizzate per migliorare ulteriormente il testo, eventualmente anche estendendo la platea dei beneficiari. Dopo aver manifestato apprezzamento per la parte del provvedimento relativa al lavoro notturno, si sofferma sulle questioni prospettate da Confindustria – evidenziate dall’onorevole Cazzola nella sua relazione – relative all’esigenza di semplificare la documentazione da produrre per identificare i lavoratori beneficiari delle norme: sottolinea, al riguardo, la necessità di evitare la messa in atto di pratiche opportunistiche, da parte, nel caso di specie, del datore di lavoro. Pur facendo notare che nel testo sono presenti alcuni aggiornamenti che tengono conto delle modifiche normative introdotte recentemente dal Governo di centrodestra in materia previdenziale, sulle quali ribadisce il giudizio fortemente contrario del suo gruppo, ritiene che il provvedimento in esame meriti il pieno sostegno da parte di tutti gli schieramenti politici, dal momento che garantirà a una determinata categoria di soggetti, sottoposti a lavori particolarmente faticosi, di accedere alla pensione con un certo anticipo rispetto agli altri, prevenendo, in tal modo, anche il verificarsi di incidenti professionali. In conclusione, auspica una sollecita e positiva conclusione dell’iter del provvedimento, affinché il Parlamento possa dare un forte segnale di attenzione in materia di lavoro.
Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.05.

 

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