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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

4 Novembre 2010
in Senato

183ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(2147) Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Damiano ed altri; Miglioli ed altri; Miglioli ed altri; Bellanova ed altri; Letta ed altri; Donadi ed altri
(Esame e rinvio)

Il relatore CASTRO (PdL) illustra le singole disposizioni del disegno di legge.
L’articolo1concerne alcune forme di tutela dei collaboratori in via coordinata e continuativa operanti in regime di monocommittenza. In particolare, il comma 1 prevede un monitoraggio, nel 2010, dell’attuazione dell’indennità di reinserimento in favore di tali collaboratori, ai fini di un’eventuale revisione della relativa normativa. Allo stato, l’indennità risulta disciplinata – “in via sperimentale per il biennio 2010-2011” – dall’art. 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni; in base a tale normativa, l’istituto si applica, nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, in caso di cessazione del rapporto di lavoro dei collaboratori summenzionati, a condizione che essi non siano iscritti anche ad altre forme pensionistiche diverse da quella propria di tale categoria, non esercitino anche attività di lavoro autonomo, abbiano conseguito nell’anno precedente quello di riferimento un reddito lordo compreso tra i 5.000 e i 20.000 euro, godano dell’accredito presso la gestione separata dell’INPS di almeno un mese di contributi per l’anno di riferimento e di almeno tre mesi per l’anno precedente e siano senza contratto di lavoro da almeno due mesi. L’indennità, attribuita in un’unica soluzione, è pari al 30 per cento del reddito percepito l’anno precedente; essa non può, in ogni caso, superare i 4.000 euro.
Il comma 1 dell’articolo 1dispone che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolga entro il 30 settembre 2010 un monitoraggio in ordine allo stato di attuazione dell’istituto per l’anno in corso. Dopo tale monitoraggio, il Ministro, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, può operare una revisione dei requisiti di accesso al trattamento e prevedere un’integrazione delle prestazioni già erogate agli aventi diritto, in relazione al numero delle domande presentate e di quelle accolte, all’entità delle prestazioni riconosciute e alla disponibilità di risorse residue per il 2010. Al riguardo, il relatore segnala l’opportunità di chiarire se l’ambito del decreto ministeriale sia in ogni caso limitato al 2010, o possa estendersi al 2011.
In merito alle risorse residue per il 2010, il comma 1 fa riferimento a quelle più generali di cui al comma 1 del citato articolo 19 del decreto-legge n. 185, e successive modificazioni, pari, per ciascuno degli anni 2010 e 2011, a 304 milioni di euro, anziché a quelle, specifiche per l’istituto in oggetto, di cui al comma 2 dell’articolo 19 (pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011).
Il comma 2 dell’articolo 1 estende ai collaboratori in forma coordinata e continuativa operanti in regime di monocommittenza e iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS il principio di tutela disposto, per il lavoratore subordinato, dall’articolo 2116 del codice civile, che riconosce il diritto alle prestazioni erogate dai regimi obbligatori di previdenza ed assistenza anche qualora l’imprenditore non abbia versato regolarmente i contributi.
L’estensione di cui al comma 2 è operata a condizione che i collaboratori non siano titolari dell’obbligazione contributiva. Poiché per i collaboratori coordinati e continuativi l’obbligo contributivo è per definizione in capo al committente, non risulta chiaro il senso della condizione, che potrebbe essere intesa ad escludere dall’ambito del comma 2 i collaboratori che esercitino anche attività di lavoro autonomo e siano, in relazione a quest’ultima, titolari – nei confronti della Gestione separata – di un’obbligazione contributiva autonoma. All’onere derivante dall’estensione del principio di cui all’articolo 2116 del codice civile si provvede mediante impiego delle maggiori entrate derivanti dal successivo comma 3, che incrementa la misura dell’aliquota aggiuntiva di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007.
L’articolo 2 riformula la disciplina degli elenchi dei lavoratori agricoli, compilati e pubblicati a cura dell’INPS per consentire l’accertamento e il riscontro, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate di lavoro effettuate. Al riguardo, il relatore rileva che il contenuto dell’articolo è sostanzialmente identico a quello dell’articolo 15 del disegno di legge n. 2243, approvato dalla Camera dei deputati il 9 giugno 2010 e attualmente all’esame del Senato.
Quanto all’articolo 3, che demanda ad un decreto ministeriale l’istituzione di un Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici, il relatore osserva che il tema è oggetto dell’Atto del Governo n. 283, già trasmesso alle Camere per il relativo parere e all’ordine del giorno della Commissione.
Infine, il relatore dà conto dell’articolo 4, che prevede che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2010, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenti alle Camere una relazione sull’andamento della gestione delle risorse in materia inerenti all’anno in corso, con particolare riguardo all’andamento delle erogazioni dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in deroga.
Il disegno di legge merita dunque ad avviso del relatore una valutazione particolarmente attenta, che consenta di razionalizzarne e rimodularne il contenuto, tenendo conto di quanto disposto in altri vettori normativi all’esame delle Camere.

Il senatore ROILO (PD) ritiene importante che sul provvedimento venga acquisito l’orientamento del Governo, anche in considerazione della possibilità che esso, approvato dalla Camera dei deputati a larga maggioranza, prosegua il proprio percorso al Senato in sede deliberante.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2177) Deputato LO PRESTI ed altri. – Modifica all’articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero – professionale iscritti in albi ed elenchi, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore ZANOLETTI (PdL) illustra il disegno di legge, che propone una modifica della disciplina del contributo previdenziale integrativo, relativo agli esercenti attività libero-professionale.
La prima parte della novella concerne, almeno letteralmente, soltanto le forme pensionistiche obbligatorie di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che ha previsto l’istituzione di regimi pensionistici obbligatori per i soggetti che svolgono attività libero-professionale il cui esercizio sia condizionato all’iscrizione in appositi albi o elenchi, con esclusione delle categorie per le quali fosse già prevista una forma pensionistica obbligatoria. La disposizione modifica la misura del contributo previdenziale integrativo, cioè del contributo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti. La norma attuale prevede una misura fissa, pari al 2 per cento del fatturato lordo: la novella propone che la misura sia invece stabilita con delibera dell’ente o cassa competente, approvata dai Ministeri vigilanti, fermo restando che il contributo integrativo sia determinato in percentuale del fatturato lordo. In ogni caso, la delibera non può prevedere un’aliquota superiore al 5 per cento. Il contributo integrativo – come prevede anche la norma vigente – è riscosso direttamente dall’iscritto medesimo, all’atto del pagamento del corrispettivo (da parte del cliente) e previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura.
La seconda parte della novella concerne, oltre ai regimi pensionistici di cui al decreto legislativo n. 103, anche quelli, sempre relativi ai liberi professionisti, di istituzione antecedente e che abbiano adottato o adottino il sistema di calcolo contributivo. Essa prevede che l’ente o cassa competente possa destinare parte del contributo integrativo all’incremento dei montanti individuali dei contributi mediante delibera adottata secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente, nonché dallo statuto e dal regolamento dell’ente o cassa, ed approvata dai Ministeri vigilanti.

Il senatore ROILO (PD) sottolinea l’esigenza che anche su questo provvedimento il Governo intervenga in Commissione, onde chiarire il proprio orientamento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul trattamento normativo ed economico nel settore dell’editoria

Il senatore CASTRO (PdL) illustra la proposta di indagine, riportandosi alle considerazioni già avanzate nel corso della riunione del 27 ottobre scorso dell’Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, ed al dibattito svoltosi in quella sede . L’urgenza dell’indagine deriva dall’esistenza di aree diffuse di utilizzo improprio della normativa riguardante l’inquadramento economico e normativo degli operatori del settore, analogamente a quanto si è verificato in passato per gli operatori dei call-center, da cui derivano, inoltre, pregiudizi in ordine alla qualità e alla trasparenza dell’esercizio di un diritto fondamentale, quale quello ad una informazione libera ed indipendente. Sul punto andranno senz’altro acquisite le posizioni di FIEG, FNSI ed INPGI, nonché di altri soggetti che si riserva di individuare. Reputa in ogni caso opportuno che, nella fase finale delle audizioni, venga altresì acquisita la posizione dei rappresentanti del sindacalismo confederale classico, onde favorire la definizione di una exit strategy, che, come già avvenuto proprio per gli operatori dei call-center, dovrà essere largamente negoziata fra le parti sociali.

Concordano con questa proposta, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori ROILO (PD) , CARLINO (IdV) e MARAVENTANO (LNP) .

Il PRESIDENTE assicura quindi che, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del Regolamento, avanzerà alla Presidenza del Senato la richiesta di autorizzazione alla predetta indagine conoscitiva, onde consentirne l’avvio tempestivo.

La seduta termina alle ore 9,30.

 

 

182ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento ministeriale recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese assicuratrici (n. 283)
(Parere al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Esame e rinvio)

Introduce l’esame il relatore ZANOLETTI (PdL) rilevando che lo schema di regolamento ministeriale in esame si colloca nell’ambito della normativa-quadro di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e al relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1997, n. 477. Tale disciplina-quadro concerne la possibile determinazione di un sistema di ammortizzatori sociali per enti ed aziende nel settore dei servizi di pubblica utilità, operanti in ambito pubblico e privato, nonché per altre categorie e settori di imprese che ne sono attualmente sprovvisti. La concreta definizione degli strumenti è demandata a singoli regolamenti – emanati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – adottati a séguito del deposito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di contratti collettivi nazionali, concernenti tale materia e stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Lo schema in oggetto fa séguito alla stipulazione di due contratti nazionali, con cui le parti contraenti prospettano l’istituzione presso l’INPS di un Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici. All’istituzione del Fondo e del relativo Comitato amministratore provvedono gli articoli da 1 a 4 dello schema. L’articolo 5 definisce le prestazioni a carico del Fondo. Quelle ordinarie consistono nel finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari e nel finanziamento di trattamenti in favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente. Le prestazioni straordinarie consistono in assegni straordinari, riconoscibili in favore dei lavoratori per i quali manchino non più di sessanta mesi per la maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia. Il trattamento copre sia il periodo mancante suddetto sia quello intercorrente tra la data di maturazione dei requisiti e la data di decorrenza della pensione ed è prorogato in caso di sopravvenienza – nelle more del godimento della prestazione straordinaria – di norme che elevino i requisiti per il trattamento pensionistico. Il lavoratore può optare per la liquidazione in unica soluzione dell’assegno straordinario, secondo la disciplina di cui al comma 4. Per le prestazioni ordinarie connesse alla riduzione dell’orario di lavoro o alla sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonché per le prestazioni straordinarie, il Fondo provvede altresì – ai sensi degli articoli 5 e 10 – al versamento della contribuzione previdenziale alla competente gestione assicurativa. Tale obbligo non sussiste per i ratei di prestazione straordinaria corrisposti per il periodo intercorrente tra la data di maturazione dei requisiti e la data di decorrenza della pensione e per le prestazioni straordinarie liquidate in unica soluzione. L’accesso alle prestazioni è ammesso nell’àmbito di un limite di dieci anni, decorrente dall’entrata in vigore del presente regolamento, limite che rappresenta la data di scadenza del Fondo – ai sensi dell’articolo 13 – fatta salva l’ipotesi di rinnovo del Fondo. Incidentalmente rileva che il comma 6 dell’articolo 5 richiama il comma 1 dello stesso articolo, mentre il riferimento esatto sembra essere il comma 2. L’articolo 6 disciplina la contribuzione in favore del Fondo, la quale si articola in una contribuzione ordinaria a carico del datore di lavoro e dei lavoratori, in un contributo addizionale a carico del datore, in caso di fruizione delle prestazioni ordinarie connesse alla riduzione dell’orario di lavoro o alla sospensione temporanea dell’attività lavorativa, ed in un contributo straordinario a carico del datore e relativo ai soli lavoratori beneficiari delle prestazioni straordinarie. Gli articoli 7 e 8 concernono i presupposti, inerenti allo svolgimento di determinate procedure contrattuali e al conseguimento di un accordo aziendale, per l’accesso alle prestazioni. L’articolo 9 definisce i criteri di precedenza e di turnazione per l’accesso alle prestazioni ordinarie. Il criterio fondamentale è costituito dall’ordine cronologico di presentazione delle domande. Le prestazioni straordinarie sono invece riconosciute senza limiti. La copertura degli oneri finanziari derivanti sia dalle prestazioni straordinarie sia dalla contribuzione da corrispondere, da parte del Fondo, al regime previdenziale di appartenenza è infatti assicurata dal suddetto contributo straordinario a carico del datore e relativo ai soli lavoratori beneficiari delle prestazioni straordinari. L’articolo 10 disciplina i criteri per la determinazione della misura delle prestazioni ordinarie e straordinarie e della contribuzione previdenziale dovuta dal Fondo, nonché alcune condizioni per la concessione delle medesime prestazioni. L’articolo 11 definisce il regime di cumulabilità della prestazione straordinaria con redditi da lavoro, dipendente o autonomo. L’articolo 12 concerne la possibilità per il titolare della prestazione straordinaria di proseguire, mediante ritenuta alla fonte, il versamento dei contributi in favore dell’associazione sindacale di appartenenza. L’articolo 14 fa rinvio, per quanto non disposto dallo schema in esame, al citato regolamento-quadro di cui al decreto ministeriale n. 477 del 1997.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di regolamento ministeriale recante modifiche al regolamento di istituzione del “Fondo di solidarietà per agevolare l’esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa” (n. 280)
(Parere al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140. Esame e rinvio)

Introduce l’esame il presidente relatore MORRA (PdL) rilevando che l’atto di Governo in titolo nasce dall’esigenza di prorogare la sola durata del Fondo di solidarietà al 31 dicembre 2011. Alla fine degli anni Novanta, il settore assicurativo fu impegnato in un processo di trasformazione che comportò una riorganizzazione strutturale e strategica delle imprese esercenti, in una logica di accrescimento di competitività ed efficienza. Questo processo determinò una liquidazione coatta di alcune imprese, con i conseguenti gravi effetti negativi per i lavoratori. Già l’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 novembre 1997, n. 477, in attuazione dell’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, aveva disposto che per gli enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché per le categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale poteva emanare i regolamenti, nel momento in cui fossero depositati presso il Ministero stesso i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il Fondo di solidarietà in questione fu istituito con il decreto ministeriale n. 351 del 2000 per permettere ai lavoratori di imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria poste in liquidazione coatta amministrativa di avere una indennità, aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari a tre annualità dell’ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore. In base al decreto ministeriale n. 351 del 2000, la durata del Fondo doveva essere settennale. Fu il successivo decreto ministeriale n. 49263 del 18 dicembre 2009 che ne prorogò la durata al 31 dicembre 2010. Lo schema di regolamento in esame, emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si compone di 2 articoli e prevede modificazioni riguardanti la sola durata del Fondo, nonché la proroga al 31 dicembre 2011 delle prestazioni disciplinate dal regolamento n. 351 del 2000. All’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), sono apportate modifiche agli articoli 6 e 7 del regolamento sopra detto, consentendo la proroga del termine entro il quale i lavoratori possono maturare i requisiti necessari per accedere alla prestazione, aggiuntiva alla spettanza di fine rapporto. Le lettere c), d) ed e) del medesimo comma fissano al 31 dicembre 2011 rispettivamente: il termine entro il quale il lavoratore deve essere assunto presso un’altra compagnia assicuratrice, situata in diversa città, per ottenere un contributo per spese di alloggio; la data fino alla quale è dovuto il contributo del Fondo; la scadenza del Fondo. L’articolo 2 fissa al 1 gennaio 2011 l’entrata in vigore del Fondo stesso. Conclusivamente, si sottolinea che le modifiche non apportano nuovi oneri a carico dello Stato, poiché sono totalmente a carico delle parti interessate.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

 

 

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