171ª Seduta
Presidenza del Presidente
GIULIANO
La seduta inizia alle ore 15,55.
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intrasocietari (n. COM (2010) 378 definitivo)
(Esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, e rinvio)
Il presidente GIULIANO (PdL), in sostituzione del relatore designato senatore Pontone, dà conto della proposta di direttiva, intesa a definire le condizioni di ingresso e soggiorno per periodi superiori a 3 mesi nel territorio degli Stati membri dell’Unione europea, di cittadini di Paesi terzi e dei loro familiari nell’ambito di trasferimenti intrasocietari, e che si inserisce tra le iniziative dell’Unione europea volte a sviluppare una politica globale in materia di immigrazione.
Il presupposto costituito dal trasferimento intrasocietario è definito dalla proposta come “il distacco temporaneo di un cittadino di un paese terzo da un’impresa stabilita al di fuori del territorio di uno Stato membro, e a cui il cittadino di un paese terzo è vincolato da un contratto di lavoro, a un’entità appartenente all’impresa o allo stesso gruppo di imprese stabilita in quel territorio”. Ai fini in esame, il trasferimento può riguardare esclusivamente un manager o uno specialista (come definiti dall’articolo 3 e dall’articolo 5), oppure un soggetto in possesso di un titolo di istruzione superiore postsecondaria; in quest’ultimo caso, il trasferimento deve essere volto all’accrescimento delle conoscenze ed esperienze ed operato in prospettiva dell’occupazione di un posto dirigenziale nello stesso gruppo societario. La proposta di direttiva riguarda membri chiave del personale, come di norma definiti negli impegni commerciali assunti dall’UE, in quanto apportano nuove tecnologie e innovazione, diffondono la cultura d’impresa nei vari stabilimenti e contribuiscono ad avviare le attività nei mercati emergenti, consentendo in ultima analisi una maggiore competitività delle imprese dell’UE. In base all’articolo 2, essa non si applica ad alcune fattispecie, per le quali già vigono specifiche discipline; l’articolo 4 fa salve le disposizioni più favorevoli.
Il relatore passa quindi ad illustrare l’articolo 11, che fissa la durata della validità del permesso di soggiorno ad un anno, ovvero a quella del trasferimento intrasocietario sottostante, se inferiore; la validità del permesso può essere prorogata fino a tre anni per i manager e gli specialisti e fino ad uno per i laureati in tirocinio. L’articolo 5 riguarda i criteri di ammissione ai fini del rilascio del permesso, mentre gli articoli da 6 a 8 concernono i casi di rifiuto della domanda di permesso e quelli di revoca o mancato rinnovo.
Il relatore dà quindi conto delle disposizioni che riguardano le procedure per l’esame della domanda di permesso (articoli 9, 10 e 12) ed i diritti del titolare del permesso (articoli 13 e 14), mentre l’articolo 15 attribuisce ai familiari il diritto al permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento, di durata pari a quella del permesso di soggiorno del lavoratore. L’articolo 16, poi, consente che il lavoratore richieda l’autorizzazione a trasferirsi in un’azienda dello stesso gruppo societario di un altro Stato membro, ovvero nei siti dei clienti di tale azienda, nel rispetto dei limiti temporali di durata del soggiorno ivi definiti.
Dopo essersi soffermato sugli articoli da 17 a 22, che essenzialmente concernono adempimenti a carico degli Stati membri o della Commissione europea, considerato che la proposta è conforme ai principi di sussidiarietà, in quanto adottata a livello di Unione europea e non di singoli Stati membri, e al principio di proporzionalità, poiché lo strumento della direttiva permette agli Stati un margine flessibile in merito all’applicazione dei principi contenuti, propone di esprimersi in senso favorevole.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale (n. COM (2010) 379 definitivo)
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale è iniziato il dibattito.
Con riferimento alle considerazioni avanzate dalla senatrice Ghedini nel corso del proprio intervento, la relatrice SPADONI URBANI (PdL), pur prendendo atto dei rilievi espressi dalle Commissioni 3a e 14a sull’atto, aventi ad oggetto i tempi necessari per le procedure di esame delle richieste di permesso stagionale, reputa congrua la tempistica stabilita nella proposta di direttiva. Quanto alla tematica dell’alloggio, osserva che il datore di lavoro è tenuto a verificarne la disponibilità nelle vicinanze del luogo nel quale la prestazione di lavoro deve avvenire, ma che comunque non deve trattarsi di alloggi che si trovino nella disponibilità concreta del datore di lavoro stesso.
La senatrice GHEDINI (PD) precisa che le proprie osservazioni non intendevano appoggiare la richiesta di una dilazione dei tempi necessari al rilascio dei permessi, ma unicamente evidenziare la necessità di condurre verifiche preventive in ordine alla concreta fattibilità della disposizione e di operare un adattamento effettivo della normativa italiana, onde evitare che la previsione della direttiva si traduca in una mera petizione di principio, ovvero in una ulteriore fonte di illegalità. Quanto alla problematica degli alloggi, fa osservare che la disponibilità dell’alloggio va indicata nella richiesta di rilascio del permesso.
Il presidente GIULIANO invita la relatrice a predisporre, in vista della prossima seduta, una bozza di risoluzione, da sottoporre alla Commissione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(2243) Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)
Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 27 luglio scorso.
Il senatore NEROZZI (PD), premesso che il provvedimento presenta una notevole complessità di impianto, richiama l’attenzione in particolare sui contenuti dell’articolo 11, che semplifica le disposizioni in materia di appalti, e che va letto insieme ai successivi articoli 12 e 14, che attengono invece più direttamente alla tematica della sicurezza del lavoro. Con specifico riferimento alla prima disposizione, egli rileva che il legare l’aggiudicazione all’offerta al minimo ribasso non dà luogo ad una concorrenza legata alla qualità: imprese virtuose, al contrario, rischiano invece per tal via di risultare del tutto escluse dal mercato. Quanto ai problemi della sicurezza, osserva che la triste contabilità dei morti per incidenti sul lavoro riguarda soprattutto il settore dei subappalti e delle piccole imprese: in alcuni casi si verificano offerte al ribasso addirittura fino al 35-40% e si registrano fino a sette forme di subappalto. Liberalizzare senza controllo può dunque produrre solo danni.
Perplessità si appuntano inoltre sulla previsione di cui all’articolo 22, che limita alla modalità telematica le comunicazioni delle amministrazioni pubbliche, atteso che non tutti hanno particolare familiarità con gli strumenti informatici e che le stesse pubbliche amministrazioni non sempre dispongono di professionalità e strutture adeguate. Sarebbero dunque necessari ulteriori interventi, onde scongiurare che dalle disposizioni derivi una violazione del principio di uguaglianza tra cittadini. Dubbi desta inoltre la previsione del giuramento dei dipendenti pubblici all’atto della loro prima assunzione, stabilito dall’articolo 35: una previsione in sé condivisibile, ma che richiederebbe puntuali verifiche in ordine all’effettiva fedeltà al giuramento stesso da parte del personale e sulle effettive sanzioni a carico di coloro che si siano macchiati di reati. Paradossale egli ritiene invece la previsione di un potenziamento del dipartimento della funzione pubblica, disposto dall’articolo 37, contestualmente alle richieste di sacrifici e di contrazione di risorse che invece vengono rivolte alle alte strutture ed enti pubblici. Nota infine che l’estrema genericità dei principi direttivi definiti all’articolo 42 rischia di dar luogo a pesanti arbitri.
Conclusivamente, sottolinea che il disegno di legge contiene previsioni che rischiano di avere conseguenze assai gravi, quando non risultano puramente fantasiose o lesive dei principi che sovraintendono alla contrattazione. Si tratta di una semplificazione che, lungi dal risultare di ausilio alle imprese, rischia invece di penalizzare fortemente quelle che si muovono nel rispetto della legge.
Il presidente GIULIANO, in considerazione dell’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30.
170ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
MORRA
La seduta inizia alle ore 15,45.
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale (n. COM (2010) 379 definitivo)
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 28 luglio scorso.
Il PRESIDENTE ricorda che in tale seduta la relatrice Spadoni Urbani ha illustrato il provvedimento e che il termine per approvazione della risoluzione scade il 30 settembre prossimo; la 1a Commissione permanente ha tempo per esprimersi fino al 23 settembre. Dichiara quindi aperto il dibattito.
La senatrice GHEDINI (PD) rileva preliminarmente che l’atto si riferisce ad un tema di grande rilievo economico-sociale, che in Italia presenta criticità rilevantissime, e concorda sulla necessità di una migliore regolazione della materia. Ricorda altresì che anche alcuni episodi recenti, come i fatti di Rosarno, testimoniano che sovente nella gestione dei flussi si inserisce pericolosamente la criminalità organizzata. Per queste ragioni, il suo Gruppo è favorevole alla proposta di direttiva nel suo complesso, con alcune osservazioni.
La prima attiene ad un profilo di carattere procedurale: le Commissioni permanenti 3a e 14a, che hanno trattato l’atto ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento, hanno entrambe formulato osservazioni delle quali la relatrice non ha però dato conto nella sua illustrazione.
Nel merito, la senatrice plaude ai principi contenuti negli articoli 5 e 16 della proposta di direttiva, che vincolano tra l’altro l’Italia a garantire ai lavoratori parità di trattamento economico e sindacale, nonchè di condizioni di vita. Invita tuttavia a riflettere sul profilo specifico del trattamento economico, atteso che il mantenimento nel tempo di un reddito adeguato costituisce per la normativa italiana un elemento di assoluta rilevanza ai fini della legittima permanenza sul territorio. Peraltro, la pesante crisi economica e occupazionale del Paese si riverbera inevitabilmente sulle condizioni di molti immigrati, aggravandone le condizioni di precarietà e mettendo a serio rischio il diritto a permanere legittimamente sul territorio. Ciò attiene in particolare ai lavoratori che vengono posti in cassa integrazione, e il cui reddito dunque viene a trovarsi al di sotto del limite mensile cui è condizionato il permesso di soggiorno. Cita al riguardo la situazione emergenziale che sta per crearsi per effetto della crisi industriale nella provincia di Bologna, dove un migliaio circa di lavoratori rischiano dal prossimo mese di trovarsi in una situazione di illegalità. Si augura pertanto che le norme nelle quali verranno tradotti i contenuti della direttiva siano particolarmente chiare e rigorose sul punto. Nel dirsi favorevole all’abbreviazione delle procedure di esame delle richieste di permesso stagionale, che la proposta di direttiva contrae ad un massimo di trenta giorni, fa tuttavia osservare che tale termine richiederà un complesso adattamento da parte dell’Italia, rischiando altrimenti di rappresentare una mera petizione di principio, o di favorire illegalità, o ancora di paralizzare l’accesso sul territorio della manodopera immigrata. Quanto all’obbligo di provvedere i lavoratori di un alloggio adeguato, pure previsto nella proposta, osserva che allo stato sovente questi lavoratori sono costretti a vivere in condizioni di dubbia salubrità, ovvero la disponibilità dell’alloggio entra a far parte delle trattative tra lavoratore e datore di lavoro. Su questo profilo, rileva che l’articolo 14 della proposta pone l’obbligo decisamente in capo al datore di lavoro, diversamente da quanto affermato nella relazione.
Infine, concorda con quanto già rimarcato nelle osservazioni formulate dalle Commissioni permanenti 3a e 14a in merito alla eccessiva rigidità della normativa in materia di durata dei permessi di soggiorno, auspicando che venga sempre garantito il diritto di libera circolazione sul territorio dell’Unione.
Nota conclusivamente che, con queste osservazioni, il suo Gruppo è disponibile a votare a favore della risoluzione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,10.

























