(Dal Resoconto Sommario) Mercoledì 26 giugno 2002. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Pasquale Viespoli. La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta di ieri. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, dopo aver dato conto dei pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni I, X e XIV, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (vedi allegato). Roberto GUERZONI (DS-U), atteso che sulla questione vi sono stati pronunciamenti netti a favore dell’inammissibilità, si riserva di consultare l’ufficio legislativo del suo gruppo prima di esprimere una posizione, e comunque ritiene necessario rimettere la decisione al Presidente della Camera. Elena Emma CORDONI (DS-U) chiede chiarimenti sul merito e sulle conseguenze dell’emendamento in questione. Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI precisa che si tratta di uno schema di decreto legislativo correttivo del decreto n. 81 del 2000 sul collocamento, approvato in sede di Consiglio dei ministri e tempestivamente trasmesso per il parere alla Conferenza unificata Stato-regioni, che non si è ancora espressa. Tale percorso ha determinato delle conseguenze dal punto di vista dei termini previsti, in quanto il Governo è formalmente decaduto dalla delega e non può trasmettere lo schema al Parlamento, nonostante questo sia il frutto di convergenze e concertazioni da parte di tutte le parti sociali. L’emendamento in questione, in relazione al termine fissato, mantiene i due mesi per l’espressione del parere parlamentare e fa slittare il termine finale, consentendo l’esercizio della delega. La tecnica utilizzata è sostanzialmente identica a quella contenuta nel decreto-legge n. 263 del 1999, che riguarda la medesima delega che ha consentito l’emanazione del citato decreto legislativo n. 81 del 2000. Elena Emma CORDONI (DS-U) osserva che, rispetto al precedente richiamato dal rappresentante del Governo, vi è un elemento in più di delicatezza istituzionale nella questione in discussione: la delega infatti è ormai scaduta e la proroga si tradurrebbe in una nuova delega che non può essere concessa per decreto-legge. Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI rileva che la questione riguarda il termine intermedio di esercizio della delega: così interpretata, la norma non comporta una nuova delega. Antonino LO PRESTI (AN) osserva che i deputati hanno la potestà di intervenire nel corso della conversione in legge di un decreto-legge e quindi in una fase successiva all’emanazione dello stesso, esercitando una funzione autonoma che compete ai membri del Parlamento. Ribadisce che non è il Governo a decidere di inserire nel provvedimento una norma che lo avvantaggia nell’esercizio di una facoltà che non ha potuto espletare, ma è il Parlamento che agisce. Del resto, l’emendamento in questione è presentato dal relatore. La Commissione è chiamata ad esercitare la potestà legislativa della quale si assume la responsabilità; diversamente, si verrebbe meno ad una funzione che è stata affidata dal popolo a ciascun membro del Parlamento. Roberto GUERZONI (DS-U), ribadito che sul merito della norma non vi sono obiezioni da sollevare, atteso che l’articolo 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, contiene già la previsione di decreti correttivi da adottare entro un certo periodo di tempo, osserva che nella fattispecie si è di fronte ad una delega già scaduta. Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI ribadisce che, al di là delle corrette riflessioni che in sede interpretativa possono essere fatte, non vi è alcun rischio potenziale che il termine prorogato possa determinare un esercizio ulteriore della delega, con l’emanazione di altri decreti legislativi. Si tratta di un intervento necessario unicamente a seguito del passaggio del provvedimento attraverso la Conferenza Stato-regioni, che ha determinato uno slittamento dei termini previsti. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, sottolinea che, trattandosi non già di determinare una situazione di ulteriore possibilità per il Governo di esercitare la delega con altri provvedimenti, ma semmai di sanare quanto, per ragioni pratiche, si è determinato in precedenza, acquisito l’orientamento della Commissione e verificata l’assenza di obiezioni di merito, si riserva di assumere una decisione definitiva in proposito al momento della trattazione e votazione dell’emendamento in questione. Antonino GAZZARA (FI), relatore, raccomanda l’approvazione dei suoi emendamenti 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 2.2 e 4.1, dei suoi articoli aggiuntivi 1.01, 2.01 e 3.01, nonché del suo emendamento Dis. 1.1. Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI concorda con il parere espresso dal relatore, ribadendo che in merito all’emendamento Cordoni 1.14 vi è l’esigenza di verificarne la copertura finanziaria. La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.1 e 1.2 del relatore. Roberto GUERZONI (DS-U) illustra le finalità dell’emendamento Cordoni 1.3, non comprendendo le ragioni del parere contrario espresso dal relatore. Antonino GAZZARA (FI), relatore, precisa di avere espresso parere contrario innanzitutto per una questione di copertura finanziaria e in secondo luogo perché non ritiene condivisibile l’eliminazione del passaggio diretto presso le imprese del settore di attività dei lavoratori in questione. La Commissione respinge l’emendamento Cordoni 1.3. Elena Emma CORDONI (DS-U) ritira il suo emendamento 1.4. La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.5 e 1.6 del relatore. Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, in merito all’emendamento Innocenti 1.7, osserva che proprio per la tipologia dei soggetti interessati, mantenere le due opzioni, come suggerito dal relatore, e cioè quella contenuta al comma 4 dell’articolo 1 e quella prevista dall’emendamento in discussione, consentirebbe un migliore funzionamento del meccanismo adottato. Roberto GUERZONI (DS-U), sulla base delle osservazioni emerse nel corso dell’esame preliminare, invita il Governo e il relatore a riflettere sulle ragioni che potrebbero spingere nella direzione di abrogare il riferimento ai lavori socialmente utili che, peraltro, obbligherebbero gli enti locali a predisporre precisi programmi con costi conseguenti. Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI si dichiara disponibile, atteso che lo spirito è conforme, a trovare una formulazione che si ricolleghi ad un’attività di utilità sociale. Roberto GUERZONI (DS-U) paventa il rischio che si crei una nuova categoria. Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI ritiene dunque che, per evitare equivoci, l’emendamento Innocenti 1.7 possa rimanere sostitutivo e non aggiuntivo, esprimendo su di esso parere favorevole. La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Innocenti 1.7, 1.8 e 1.9 del relatore, gli identici emendamenti Benedetti Valentini 1.10 e Delbono 1.11 e respinge l’emendamento Alfonso Gianni 1.13. Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI si rimette al parere del relatore in merito all’emendamento Cordoni 1.14. La Commissione approva l’emendamento Cordoni 1.14. Antonino GAZZARA (FI), relatore, ritira il suo articolo aggiuntivo 1.01. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che i presentatori dell’articolo aggiuntivo Dario Galli 1.02 lo ritirano, aggiungendo le proprie firme alla seconda versione dell’articolo aggiuntivo Guerzoni 1.04. La Commissione, con distinte votazioni, approva l’articolo aggiuntivo Guerzoni 1.04, nel testo riformulato e respinge l’articolo aggiuntivo Molinari 1.03. Roberto GUERZONI (DS-U) illustrate le finalità del suo emendamento 2.1, dichiara la propria disponibilità a ritirarlo per ripresentarlo in Assemblea, qualora il Governo e il relatore si impegnino per una ulteriore riflessione sullo stesso. Antonino GAZZARA (FI), relatore, si dichiara disponibile ad una ulteriore valutazione del tema trattato dall’emendamento in questione, in sintonia con il Governo, una volta superato l’ostacolo della copertura finanziaria. Roberto GUERZONI (DS-U) ritira il suo emendamento 2.1. Lino DUILIO (MARGH-U) chiede chiarimenti in merito alle finalità e alla ratio dell’emendamento 2.2 del relatore che si riferisce a soggetti colpiti dal sisma più di 12 anni fa. Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI invita il relatore a ritirare l’emendamento 2.2, atteso che, al di là del merito dello stesso, la sua collocazione all’interno del provvedimento in esame non risulta essere la più funzionale. Antonino GAZZARA (FI), relatore, ritira il suo emendamento 2.2, riservandosi di riproporre la materia in un altro provvedimento legislativo. La Commissione approva l’articolo aggiuntivo 2.01 del relatore. Roberto GUERZONI (DS-U) invita la Commissione a votare a favore dell’emendamento Gasperoni 3.1, il cui onere finanziario non ritiene incida in modo rilevante sulle casse dello Stato. Lino DUILIO (MARGH-U), atteso che l’emendamento è rivolto a lavoratori che versano in particolari condizioni e a soggetti che stanno per andare in pensione, invita il relatore a ritornare sul parere espresso, anche in considerazione dell’esigua entità degli oneri finanziari conseguenti. Mario Alberto TABORELLI (FI), in considerazione della disponibilità dimostrata dal Governo, nei confronti dei lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera, a verificare il reperimento dei fondi necessari a sostenere il diritto a pensione per gli anni a venire di questi soggetti, ritira il suo emendamento 3.2, riservandosi di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno da presentare in Assemblea. Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI conferma che l’impostazione è quella di accompagnare un processo, cercando la gradualità dal punto di vista finanziario, atteso che si incide sul fondo per l’occupazione. Roberto GUERZONI (DS-U), in assenza del primo firmatario, insiste per la votazione dell’emendamento Gasperoni 3.1. Emilio DELBONO (MARGH-U) chiede di conoscere il contenuto dell’ordine del giorno che il deputato Taborelli sottoporrà all’esame dell’Assemblea. Mario Alberto TABORELLI (FI) intende impegnare il Governo a reperire le risorse finanziarie necessarie affinché sia garantito fino al 31 dicembre 2007 il diritto alla pensione per i cittadini italiani rientranti definitivamente in Italia dalla Svizzera. La Commissione, con distinte votazioni, respinge l’emendamento Gasperoni 3.1 e approva l’articolo aggiuntivo 3.01 e l’emendamento 4.1 del relatore. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, preso atto dei rilievi emersi nel corso del dibattito svoltosi in Commissione e precisato che non vi sono ragioni di sostanza in grado di determinare obiezioni nel merito della questione stessa, atteso che non si consente al Governo di compiere nuovi atti di esercizio di delega, ma si sana tecnicamente quanto già verificatosi, ritiene che l’emendamento Dis. 1.1 del relatore possa considerarsi ammissibile, in quanto volto a novellare il comma 5 dell’articolo 45 della legge n. 144 del 1999, allo scopo di differire di sei mesi il termine dell’esercizio della delega in materia di incentivi all’occupazione e di ammortizzatori sociali. Pur essendo stati considerati inammissibili emendamenti volti ad introdurre deleghe mediante decreti-legge, osserva che nella fattispecie si è di fronte ad un emendamento che, anche se reca una proroga, è riferito al disegno di legge di conversione. Elena Emma CORDONI (DS-U), ribadito che la richiesta di rinvio della trattazione dell’emendamento Dis. 1.1 del relatore, avanzata dal suo gruppo, avrebbe avuto il solo scopo di consentire la verifica della congruità dello stesso anche dal punto di vista procedurale, annuncia il suo voto contrario poiché ritiene che si è di fronte non ad una semplice proroga, ma all’introduzione nel decreto-legge di una nuova delega al Governo, anche se parziale e limitata, rispetto ad un provvedimento già scaduto. Antonino LO PRESTI (AN) annuncia il voto favorevole sull’emendamento Dis. 1.1 del relatore, ribadendo che la norma che con esso si introduce si riferisce non al decreto-legge ma alla legge di conversione. Ricordato che la potestà legislativa riconosciuta al Governo viene esercitata dallo stesso attraverso i decreti-legge convertiti in legge dal Parlamento mediante l’esercizio di un potere autonomo, ritiene che, al di là del merito del provvedimento, si stia compiendo un’operazione assolutamente corretta e legittima. Del resto, pur nella contraddittorietà dei precedenti, manca una decisione della Corte costituzionale che faccia ritenere illegittima la proroga del termine in questione. Sono semmai rintracciabili precedenti in senso contrario. Lino DUILIO (MARGH-U) ribadisce la necessità di individuare la sede giuridicamente e proceduralmente corretta in grado di chiarire se l’esercizio di una delega, il cui termine è ormai scaduto, possa essere prorogato attraverso lo strumento del disegno di legge di conversione di un decreto-legge. Alfonso GIANNI (RC) osserva che la questione dei tempi entro i quali un provvedimento deve essere assunto non è accessoria rispetto alla qualità del provvedimento stesso. Poiché la proroga prevista nell’emendamento del relatore comporta un ampliamento della delega concessa al Governo, annuncia il suo voto contrario sull’emendamento Dis. 1.1 e il suo dissenso sulla dichiarazione di ammissibilità dello stesso da parte della presidenza. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, fa presente che la decisione di votare l’emendamento Dis. 1.1 del relatore nella seduta odierna è dettata – oltre che dalle considerazioni emerse nel corso del dibattito – anche dalla necessità di esitare tempestivamente il provvedimento, atteso che la trattazione dello stesso da parte dell’Assemblea è prevista per la settimana prossima. La Commissione approva l’emendamento Dis. 1.1 del relatore. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l’espressione del prescritto parere, nonché al Comitato per la legislazione, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 6-bis, del regolamento.
SEDE REFERENTE
C. 2843 Governo.
(Seguito dell’esame e rinvio).
Ricorda che il regime di ammissibilità degli emendamenti per i decreti-legge, di cui all’articolo 96-bis, comma 7, del regolamento è più severo di quello previsto per gli altri provvedimenti e si applica nella stessa misura agli emendamenti presentati dal Governo. Non strettamente attinenti alla materia del decreto-legge, e quindi inammissibili, sono infatti da ritenere non solo gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che recano «ulteriori argomenti», ma anche quelli che prevedono «nuove finalità nell’ambito di materie già comprese nel provvedimento» (circolare del Presidente della Camera del 5 agosto 1993).
Pertanto, invita il presentatore al ritiro dell’emendamento Alfonso Gianni 1.12, altrimenti da considerarsi inammissibile. Tale emendamento intende prorogare per altri trenta mesi, presso il nuovo gestore dei servizi di assistenza a terra, il rapporto di lavoro del personale. Si tratta di una misura non assimilabile, se non nella generica finalità di prevenire il licenziamento di alcuni lavoratori, agli ammortizzatori sociali. Segnala peraltro che il fine cui mira l’emendamento in questione è sostanzialmente lo stesso dell’emendamento Alfonso Gianni 1.13, da ritenersi invece ammissibile.
In relazione all’emendamento Dis. 1.1 del relatore, avverte che, venuta a scadenza la delega precedentemente conferita al Governo, si pone il problema se sia possibile e congruo, in sede di decreto-legge, provare la formula giuridico-legislativa per prolungare un termine previsto.
Poiché ci sono precedenti nell’una e nell’altra direzione, prima di pronunciarsi sulla questione, intende acquisire l’orientamento dei gruppi rappresentati in Commissione.
Ribadisce a sua volta la necessità di consultare il proprio gruppo prima di esprimere un giudizio.
Invita pertanto il relatore e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi presentati. Avverte che il relatore ha presentato l’emendamento 2.2.
Esprime parere contrario sugli emendamenti Cordoni 1.3, Alfonso Gianni 1.13, sull’articolo aggiuntivo Molinari 1.03, nonché sugli emendamenti Guerzoni 2.1, Gasperoni 3.1 e Taborelli 3.2, perché essi determinano un aggravio di spesa che il Governo ritiene non sostenibile in questo momento.
Invita i presentatori a ritirare l’emendamento Cordoni 1.4, altrimenti il parere è contrario.
Esprime parere favorevole sull’emendamento Innocenti 1.7, a condizione che il testo dello stesso sia aggiuntivo e non sostitutivo della parte del comma 4 dell’articolo 1 alla quale fa riferimento; esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Benedetti Valentini 1.10 e Delbono 1.11, sull’emendamento Cordoni 1.14, con riserva di verificarne la copertura finanziaria, nonché sugli articoli aggiuntivi Dario Galli 1.02 e Guerzoni 1.04, che sostanzialmente riprendono il contenuto dell’articolo aggiuntivo 1.01 del relatore, a condizione che, dopo le parole «ministro del lavoro e delle politiche sociali» venga inserita la dizione «per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei beneficiari».
Invita pertanto i presentatori a ritirare l’emendamento Gasperoni 3.1, in considerazione del fatto che il Governo ha già dimostrato di voler seguire con particolare attenzione il processo avviato, in un contesto più giusto e più ampio.
Poiché esistono precedenti a sostegno dell’una e dell’altra tesi, anche a seguito del recente richiamo, sia pure in forma incidentale, della Presidenza della Repubblica nel rinvio alle Camere del decreto-legge n. 4 del 2002 in materia agricola, ribadisce l’opportunità di considerare ammissibile l’emendamento Dis. 1.1 del relatore; tale decisione potrà comunque essere suscettibile di una diversa valutazione da parte della Presidenza della Camera, peraltro resa edotta della questione, alla quale ciascuno potrà appellarsi per una diversa definizione.
Passa pertanto alla votazione dell’emendamento Dis. 1.1 del relatore.
Rinvia pertanto il seguito dell’esame ad altra seduta.
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