(Dal Resoconto sommario)
Mercoledì 8 maggio 2002. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Pasquale Viespoli. Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo. La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che è stata presentata una proposta alternativa di parere dai deputati Cordoni, Nigra, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Trupia, Sciacca, Diana, Buffo, Delbono e Sgobio. Emilio DELBONO (MARGH-U), ricordati i punti cardini della precedente legge Turco-Napolitano in materia di immigrazione – la volontà di governare i flussi migratori attraverso decreti annuali elettivi; il tentativo di disciplinare l’entrata degli immigrati in Italia per far prevalere quelli regolari rispetto a quelli irregolari; l’avvio di procedure e di meccanismi di espulsione degli immigrati clandestini – osserva che il provvedimento in esame restringe le possibilità di ingresso regolare degli immigrati extracomunitari a favore di quelli clandestini, abrogando la figura dello sponsor e aumentando la diffusione del lavoro nero. Alfonso GIANNI (RC), premesso che quello in corso non è il primo esempio di globalizzazione economica vissuta dall’Italia, osserva che ai processi di globalizzazione si è sempre accompagnato un processo di immigrazione che è ineliminabile, come testimoniano le esperienze vissute dal paese nel periodo a cavallo fra la fine dell’ottocento e gli inizi del novecento. Cesare CAMPA (FI), relatore, illustra quindi la propria proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni, precisando che, in merito alla programmazione dei flussi di lavoratori extracomunitari sarebbe opportuno prevedere espressamente che il Governo e le regioni possano sottoscrivere accordi di programma finalizzati alla verifica, alla definizione e alla gestione del fabbisogno annuo dei potenziali nuovi ingressi di lavoratori stranieri nelle regioni stesse, coinvolgendo le associazioni di categoria locali che siano già state attivate dalle regioni sulle questioni migratorie. Ritiene poi opportuno che nell’ambito della procedura di verifica dell’assenza di domanda per un determinato impiego da parte di soggetti italiani o comunitari sia considerata anche l’ipotesi di disponibilità da parte di cittadini extracomunitari già regolarmente soggiornanti in Italia. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, pone in votazione la proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni del relatore. La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore, restando così preclusa la proposta di parere contrario dei deputati Cordoni ed altri. La XI Commissione, con le seguenti condizioni: La XI Commissione, Cordoni, Nigra, Gasperoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Trupia, Sciacca, Diana, Buffo, Delbono, Sgobio.
SEDE CONSULTIVA
C. 2454 Governo, approvato dal Senato, ed abbinate.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell’esame e approvazione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).
Alberto NIGRA (DS-U), illustrando la proposta alternativa di parere, osserva che l’approccio con il quale il provvedimento in esame si ricollega al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che intende modificare, è completamente errato, in considerazione del fatto che da una parte cerca di rafforzare gli strumenti atti a combattere un fenomeno negativo (quello dell’immigrazione clandestina) ma dall’altra non prevede meccanismi che possano favorire l’immigrazione regolare, la quale peraltro va a soddisfare le necessità lavorative di determinati settori del paese. Paventa il rischio che la confusione tra la figura del clandestino e quella del lavoratore extracomunitario regolare ingeneri una serie di errori i cui effetti si riscontrano già nel provvedimento in esame.
In particolare, si sofferma sull’articolo 5, che rende molto più complessi i meccanismi di rilascio del permesso di soggiorno per i lavoratori extracomunitari; osserva che l’articolo 6 introduce il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, prevedendo che l’imprenditore che assume alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari debba farsi carico della sistemazione alloggiativa e del rimborso delle spese di viaggio per il rientro dello stesso nel paese di provenienza, in una accezione che risulta penalizzante nei confronti di chi, avvalendosi di manodopera straniera, contribuisce all’incremento della ricchezza nazionale.
Ritiene poi che con gli articoli 8 e 29 si crei una situazione di fortissima disparità tra i datori di lavoro che abbiano alle loro dipendenze lavoratori extracomunitari irregolari, atteso che si prevede da una parte un inasprimento delle sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante e del datore di lavoro e dall’altra una sola possibilità di regolarizzazione della condizione di coloro che, per il periodo precedente al 1o gennaio 2002, abbiano occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria adibendolo ad attività di assistenza e a lavori domestici e non ad altre mansioni per le quali non sono previsti meccanismi di emersione.
Rilevato che gli articoli 17, 18, 19 e 20 rendono più complessa l’assunzione di dipendenti extracomunitari, a tempo indeterminato, determinato o stagionali, invece di rendere più agevoli le procedure di regolarizzazione, pur all’interno di una politica di programmazione dei flussi, esprime netta contrarietà alla soppressione dell’istituto del cosiddetto sponsor, ovvero del prestatore di garanzia a favore dello straniero che intende entrare in Italia per la ricerca di lavoro, di fatto eliminando la possibilità per il datore di lavoro di conoscere preventivamente il lavoratore che dovrà assumere. In proposito ricorda che in Commissione affari costituzionali alcuni emendamenti presentati dalla maggioranza mirano proprio alla reintroduzione di questa figura.
Infine, considera una grave lesione dei diritti individuali la soppressione della facoltà per i lavoratori non comunitari di chiedere la liquidazione per i contributi INPS nel caso in cui non siano previsti accordi con il paese di provenienza per i ricongiungimenti pensionistici: in tal modo il lavoratore extracomunitario rientrato nel proprio paese avrà versato contributi senza poter percepire in futuro alcun trattamento previdenziale.
In conclusione, ribadisce la propria contrarietà al disegno di legge recante modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
Lamenta quindi la burocratizzazione dei meccanismi di entrata regolare degli immigrati, dal momento che viene creato un nuovo ufficio, quello dello sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato o indeterminato.
Constata poi una certa onerosità per le casse dello Stato, atteso che il provvedimento non dispone delle risorse finanziarie sufficienti per far funzionare gli sportelli unici e per potenziare gli uffici per l’immigrazione delle province.
La previsione poi di sanatorie è indice dell’inadeguato funzionamento della legge Turco-Napolitano e, in prospettiva, anche del provvedimento in esame.
Infine, in merito al problema del ricongiungimento pensionistico osserva che, nonostante si sostenga che l’immigrazione è un fenomeno congiunturale e non strutturale, le norme poste in essere seguono una filosofia del tutto opposta e danno un messaggio controproducente anche in termini di lotta all’immigrazione irregolare.
Considerata rilevante ed essenziale la presenza di forza lavoro extracomunitaria nel paese al fine di soddisfare attività fondamentali, di sviluppare differenti culture e di contribuire all’incremento della ricchezza nazionale, non condividendo le modifiche apportate dal disegno di legge n. 2454 alla normativa esistente in materia di immigrazione e di asilo, esprime il proprio voto contrario sul provvedimento in esame.
Il testo del parere
(C. 2454 Governo, approvato dal Senato, ed abbinate).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
esaminato il disegno di legge n. 2454, recante modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;
ritenuto che il provvedimento possa finalmente assicurare una immigrazione regolare e ben commisurata alle esigenze ed alla capacità di accoglienza del nostro paese, considerata l’opportunità di un maggior coinvolgimento delle Regioni nella individuazione delle necessità di lavoratori stranieri per le singole realtà territoriali;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
1) all’articolo 5, comma 1, sopprimere la lettera e), poiché un termine più ampio degli attuali 30 giorni potrebbe rivelarsi eccessivo e, nella pratica, potrebbe dar origine a complicazioni procedurali;
2) all’articolo 17, comma 1, capoverso 4, nell’ambito della procedura di verifica dell’assenza di domanda (per quell’impiego) da parte di soggetti italiani o comunitari, sia considerata anche l’ipotesi di disponibilità da parte di cittadini extracomunitari già regolarmente soggiornanti in Italia;
e con le seguenti osservazioni:
a) in merito alla programmazione dei flussi di lavoratori extracomunitari, sarebbe opportuno prevedere espressamente che il Governo e le Regioni possano sottoscrivere accordi di programma finalizzati alla verifica, alla definizione e alla gestione del fabbisogno annuo dei potenziali nuovi ingressi di lavoratori stranieri nelle Regioni stesse, coinvolgendo le associazioni di categoria locali che siano già state attivate dalle Regione sulle questioni migratorie;
b) all’articolo 4, si valuti l’opportunità della disposizione che fa venir meno l’obbligo di comunicare allo straniero cui è stato rifiutato il visto le modalità di impugnazione del provvedimento, come previsto dalla normativa vigente;
c) all’articolo 5, comma 1, capoverso 3-ter, andrebbe chiarito se i permessi pluriennali costituiscano, per gli anni oggetto dei medesimi, una quota minima di ingresso per lavoro stagionale, che poi non potrebbe essere ridotta dai successivi decreti di programmazione dei flussi;
d) all’articolo 17, comma 1, andrebbe chiarito se il riferimento sia solo al contratto nazionale o anche a quelli territoriali o aziendali;
e) all’articolo 18 sarebbe opportuno specificare l’oggetto dei programmi, non limitandosi semplicemente a stabilire che all’interno di essi possano essere previste attività di istruzione e formazione professionale.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI CORDONI ED ALTRI
esaminato il testo della proposta di legge A.C. 2454 recante «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo»;
premesso che l’insieme della proposta di legge si prefigge lo scopo di correggere in numerosi aspetti il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di immigrazione, alla luce di una applicazione delle norme alla realtà del fenomeno immigrazione e che si evidenzia come l’insieme delle modifiche peggiori di fatto i meccanismi esistenti e non renda più efficace la normativa, in relazione ad aspetti quali il controllo del territorio e la lotta contro la criminalità legata all’immigrazione clandestina;
rilevato che proprio su questi aspetti le norme contenute nel disegno di legge in esame si dimostrano particolarmente inefficaci e solo formalmente applicabili;
premesso che all’articolo 5 la normativa in oggetto rende molto più complicati i meccanismi di rilascio del permesso di soggiorno per i lavoratori extracomunitari, come osservato dalle organizzazioni imprenditoriali, artigianali e degli agricoltori, come se il problema dell’immigrazione nel nostro Paese fosse costituito da coloro che vi immigrano per bisogni legati alle esigenze del mercato del lavoro italiano;
considerato che, come previsto dall’articolo 6, si introduce il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, prevedendo che l’imprenditore che assume alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari debba farsi carico di sistemazione alloggiativa e rimborso delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza, in una accezione dichiaratamente punitiva verso chi, avvalendosi di manodopera straniera contribuisce all’incremento della ricchezza nazionale;
rilevato che per l’applicazione della norma prevista all’articolo 6 si rinvia ad un regolamento di attuazione, in attesa del quale si crea un vuoto legislativo per l’applicazione delle nuove disposizioni;
considerato che con l’articolo 8 e con l’articolo 29 si crea una situazione di rilevante disparità tra datori di lavoro che abbiano alle loro dipendenze lavoratori extracomunitari irregolari, prevedendo un condivisibile inasprimento delle sanzioni generalizzato, ma la sola possibilità di regolarizzare la condizione di coloro che abbiano avuto per il periodo precedente al 1o gennaio 2002, personale extracomunitario adibito ad attività di assistenza e a lavori domestici e non per coloro che lavoravano in altri settori, per i quali non sono previsti meccanismi di emersione;
rilevato che gli articoli 17, 18, 19 e 20 rendono più complessa l’assunzione di dipendenti extracomunitari, siano essi a tempo indeterminato, a tempo determinato o stagionali, invece di rendere più agevoli le procedure di regolarizzazione, pur all’interno di una politica di programmazione dei flussi, come se il problema non fosse quello di favorire l’accesso nel nostro Paese di forza lavoro regolare, ma quello di contrastare in modo generalizzato il cittadino straniero non comunitario, al di là delle forme, modalità, motivazioni che lo inducono a raggiungere il nostro Paese;
considerato che con l’articolo 9 si eleva, ingiustificatamente, da cinque a sei anni il periodo di regolare soggiorno necessario allo straniero per ottenere la carta di soggiorno;
rilevato che con l’articolo 18 si sostituisce integralmente l’articolo 23 del decreto legislativo n. 286 del 1998 «Testo unico sull’immigrazione», sopprimendo e non riformando l’istituto del cosiddetto sponsor, ovvero del prestatore di garanzia, a favore di uno straniero che intenda entrare in Italia per la ricerca di lavoro, di fatto eliminando la possibilità per il datore di lavoro di conoscere preventivamente il lavoratore che intende assumere;
considerato che con l’articolo 25, comma 2, si modifica la normativa vigente, sopprimendo la facoltà per i lavoratori non comunitari di chiedere la liquidazione per i contributi INPS nel caso in cui non siano previsti accordi con il Paese di provenienza per ricongiungimenti pensionistici, cosicché il lavoratore extracomunitario che sia rientrato nel proprio Paese avrà versato contributi senza poter percepire in futuro alcun trattamento previdenziale;
rilevato infine che il testo nel suo complesso rappresenta un pessimo esempio di gestione di un fenomeno complesso, ma sostanzialmente utile e positivo, quale quello dell’immigrazione in un Paese con una insoddisfatta domanda di manodopera in settori strategici per l’economia e lo sviluppo nazionale,
ESPRIME PARERE CONTRARIO.



























